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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.23193/2022 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento dell'1/7/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.23193/2022 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] al Parte_1
Corso Italia n. 388 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Carandente C.F._1
IA ( , in virtù di procura in calce al presente atto e domiciliata presso C.F._2
il suo studio in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 108 Attrice
E
Il n. c. di (Partita i. v. a. n.°06938240634) in persona del CP_1 Controparte_2
legale rapp.te p. t. Sig. con sede in CO (NA), alla Via Cuma, 139 e per la CP_2
presente procedura elett.te dom.to in Napoli, alla Via Ponti Rossi, 188, lotto 2, presso lo Studio
dell'Avv. Mario d'Argenio del Foro di Napoli (P. E. C.: Email_1
- Fax n.°081/5991872 + 44), dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura alle liti in atti
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. . Parte attrice, , ha ritualmente citato in giudizio la Parte_1 Controparte_3
per vederla condannata al risarcimento delle lesioni subite il 16/9/2020,
[...]
alle ore 19.00 circa, allorchè l'istante si trovava all'interno della struttura "Villa Riflesso", in
CO (NA), alla via Cuma n. 97, di proprietà della società “ Controparte_3
, quale invitata in occasione di un matrimonio e mentre camminava e si accingeva a scendere
[...]
le scale, che portavano dalla sala ove si stava consumando il pranzo matrimoniale al giardino,
cadeva rovinosamente al suolo a causa di un tappeto appoggiato sulle scale, non fissato al pavimento, che al suo passaggio scivolava;
costituendosi la società contestato la domanda in fatto e diritto quindi, depositata documentazione nonché il video del sinistro, sono stati escussi i testi
, , ed espletata C.T.U. Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Persona_1 Tes_3
medica del 26/6/2025 a firma del dott. . Persona_2
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum
formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
La norma di cui all'art. 2051 c.c. sopra citata è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (cfr ord Cass S.U. n. 20943/2022: “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa
in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”); la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde,
altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o
esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,
non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone
in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la
causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed
evitabili, data l'ampiezza del sedime) ( ord Cass n. 14228/2023); L'art. 2051 c.c., nel qualificare
responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di
imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe
sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la
natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che
tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello
stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi
incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (ord Cass n. 12663/2024 e ord Cass n.
8450/2025).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito – e premesso che la titolarità attiva e passiva non sono state contestate tempestivamente ( cfr l'inequivoco tenore della comparsa di costituzione) e del resto comprovate dai video, dalle foto,
dalla visura camerale della società , dalla pagina web Home della Villa Riflesso, ritiene questo giudice che nella fattispecie in esame l'istante abbia comprovato il nesso causale tra le lesioni subite e la caduta dovuta al cattivo e non corretto posizionamento del tappeto sugli scalini della
Villa ove si è svolto il ricevimento a cui partecipava l'istante .
Infatti i quattro testi escussi hanno dichiarato: “L'attrice è la madre della mia fidanzata e il
16.09.2020 ero ad un matrimonio all'interno della struttura "Villa Riflesso", in CO e vi era anche la signora e si sposavano dei loro parenti . Verso le 18 mi trovavo con varie persone Pt_1
sul piccolo ballatoio all'aperto subito all'uscita della sala principale e dopo tale ballatoio vi erano delle scale che conducevano al giardino Le scale erano molto larghe e la parte centrale coperta da un tappeto chiaro che probabilmente avevo utilizzato durante la giornata di festa . Ho visto mia OC mi è passata davanti e ha iniziato a dirigersi verso la scala per scendere verso il giardino
Era sola . Appena è scesa, dopo due gradini , ho visto il tappeto traslare di qualche centimetro, cioè spostarsi in avanti Non era fissato ai gradini e mia OC è scivolata in avanti con la schiena
a terra. Le faceva male la gamba sinistra e urlava dal dolore Abbiamo chiamato l'ambulanza che la ha portata all'ospedale di Pozzuoli Si è operata e tutt'ora le dà fastidio la gamba So che aveva dei ferri nella gamba A mare si vede anche la cicatrice. Non pioveva Non c'era corrimano sulle scale Mia OC aveva i tacchi da cerimonia ma non alti. Al momento della caduta ero distante da mia OC circa 5 metri e vedevo tutto bene Guardando il video e le foto posso dire che ero dietro al punto della telecamera e ho visto tutto anche se io non sono inquadrato da nessuna parte
Non ho subito soccorso mia OC ma dopo qualche minuto perché sono impressionabile .” ( teste;
“Sono il figlio di , amministratore della snc e mi occupo di Testimone_1 CP_2 organizzazione e vendita Ho organizzato il matrimonio del 16/9/2020 ed ero in sala per visionare tutto. Era una bella giornata e da sempre poniamo sulla scala esterna , di tre gradini, il tappeto bianco che sotto ha una gomma che aderisce agli scalini della scala fatta di marmo. Ero dentro alla sala quando la signora è caduta e mi sono avvicinato a lei dopo un poco di tempo vedendo che la signora non si alzava. Ho visto la signora cadere sedendosi Avevo notato la signora camminare sul ballatoio in modo incerto a causa dei tacchi e credo sia caduta per i tacchi perché ho visto che il tappeto non si muoveva La scala è priva di corrimano in quanto è larga e ci sono pochi gradini
Guardando il video e le foto attoree che mi sono esibite posso dire che il tappeto è posto sempre in quel modo e continuiamo ad utilizzarlo e non è mai caduto nessuno . Non so se il video continua dopo è un musicista e al momento della caduta era in sala Lavora con la società da Tes_3
esterno dal 2018 o 2019 circa e non lo vedo nel video. Noi mettiamo il tappeto sulla scala previo consenso degli sposi. La signora che è caduta lamentava dolori ad un piede” ( teste Tes_2
); “ L'attrice è mia GI Ero presente il 16 settembre 2020 al matrimonio di mio
[...] Pt_1
fratello a CO ma non ricordo il nome del ristorante Era presente anche mia GI . CP_4
Ho assistito all'incidente e preciso che si verificato verso le 18 e la cerimonia era iniziata a pranzo
Mi trovavo sotto le scale che collegano la parte interna alla parte esterna Ero all'esterno sotto alle scale e ho visto che dall'interno si recava verso l'esterno e ha iniziato a scendere le scale che Pt_1
sono molto larghe e in una parte quasi centrale erano coperte da un tappeto Le scale erano prive di corrimano ed era una bella giornata Il tappeto era poggiato sulle scale e quando era al Pt_1
secondo scalino da sopra, è scivolata sul tappeto che si è mosso Preciso che è successo tutto insieme e mia GI aveva i tacchi . Anche mio padre ha rischiato di cadere , qualche ora prima scendendo le scale ma non vi ho dato peso perché è anziano Mio padre mi disse che stava scivolando perché il tappeto si è spostato Anche io ho usato le scale senza problemi ma non ricordo se ho camminato sul tappeto. Mia GI scendeva le scale da sola e non aveva il telefono in mano né parlava con qualcuno . Ero a circa mt 4 o 5 da mentre scendeva le scale esterne Mi Pt_1
trovavo all'inizio del gazebo sotto le scale che sono formate da 3 o 4 o 5 scalini Il tappeto era largo un metro o poco più mentre le scale erano molto larghe è caduta sedendosi a terra e ha subito Pt_1
lesioni al piede sinistro che ho visto girato . L'ho soccorso ed è stata chiamata l'ambulanza che la ha portata all'ospedale La Schiana di Pozzuoli”( teste ); “ Ho rapporti Testimone_4 collaborativi con la società convenuta in quanto canto e suono la tastiera in eventi e anche matrimoni e il 16/9/2020 ero presso la VILLA RIFLESSO in CO per cantare ad un matrimonio A metà pomeriggio durante una pausa ero dentro la sala sopra alle scale ove vi era la mia postazione, vicino alla porta di uscita che affaccia sulle scale Le scale sono molto ampie e al centro vi è una pianta e vi era un tappeto sul lato destro guardando le scale dall'alto. Stavo parlando con il sassofonista per dirgli di uscire all'esterno e gli stavo indicando la postazione esterna e ho visto una signora che stava camminando da sinistra verso destra per scendere le scale e stava parlando al cellulare in modo animato. Ha iniziato a scendere le scale sulla parte coperta dal tappeto come facevano tutti e scendendo il primo scalino è scivolata senza che si fosse mosso il tappeto e lo posso dire perché ho visto che il tappeto era fermo e lo ho usato anche io spesso;
tali tappeti sono aderenti agli scalini che sono tre di numero e non vi è corrimano perché la scala , tutta, compresa la parte con al centro la pianta è oltre 8 metri mentre la parte fino alla pianta è circa tre metri. La signora è caduta sedendosi su sé stessa e lamentava dolori al piede destro credo Non sono uscito all'esterno ed è stata soccorsa da alcuni invitati e sono andato a chiamare il direttore di sala E' stata chiamata l'ambulanza ; preciso che la signora era robusta e aveva tacchi alti. Ribadisco che ero vicino alla porta a vetri e vedevo bene la signora mentre scendeva ed ero a circa due-tre metri dal primo scalino che ha utilizzato la signora e su cui è caduta” ( teste . Tes_3
A parere di questo giudice risulta provato il nesso causale tra la caduta e lo stato del tappeto sulle scale, non fissato in modo appropriato;
infatti è vero che i due testi di parte convenuta assumono che all'atto della caduta il tappeto non si è mosso e che lo stesso presenta della gomma che aderisce al marmo degli scalini ( teste ) , ma è anche vero che i due testi attorei, che si trovavano a Tes_2
pochi metri dal luogo del sinistro, concordemente hanno dichiarato che il tappetto si è spostato mentre lo utilizzava per scendere gli scalini ed inoltre dalle foto in atti Parte_1
emerge chiaro che il tappeto era privo di gomma , adagiato sugli scalini senza aderire perfettamente, ed inoltre non vi era corrimano , né era presente un divieto di utilizzare la scala nella parte coperta dal tappeto bianco;
non va poi sottaciuto che il video in atti non chiarisce le modalità delle caduta e che l'uso di scarpe con i tacchi non costituisce una presunzione di responsabilità in capo all'infortunato . All'accertamento sia del pericolo costituito dalle modalità di posizionamento del tappeto, sia del nesso causale tra il movimento dello stesso e le lesioni dell'attrice, e a cui nulla può essere imputato, avendo utilizzato in modo regolare e corretto la scala senza neppure correre , segue la condanna della società al risarcimento dei danni subiti dalla . Parte_1
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attrice e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018). In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del
C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute da liquidare , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024, considerando il 10% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita (10/11/1976 ) e del tipo di lesioni subite (Frattura scomposta 1/3 distale biossea gamba sinistra, trattata chirurgicamente”.), in €20.638,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione €2.612,40 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,790 )
e a titolo di invalidità temporanea totale ( 70 gg ), €5.880,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (30gg al 75%, 30 gg al 50%) €3.150,00 per una somma complessiva di €29.668,00 senza alcuna personalizzazione oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”); quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico- relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Le spese mediche ricollegabili al sinistro vanno riconosciute nei limiti di quanto documentalmente comprovato e cioè €569,90 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Le spese di C.T.U., come già liquidate nel corso del processo , seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Le altre spese di lite , a carico di parte convenuta, sono liquidate come in dispositivo in base al DM
55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad € 52.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Girolamo Carandente IA.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea condanna la al Controparte_3
pagamento in favore di la somma di €29.668,00 oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2022 al saldo ed €569,90 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate nel corso del processo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle altre spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso ed €786,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e con attribuzione in favore dell'avv.to Girolamo Carandente IA.
Napoli 31/10/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento dell'1/7/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.23193/2022 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] al Parte_1
Corso Italia n. 388 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Carandente C.F._1
IA ( , in virtù di procura in calce al presente atto e domiciliata presso C.F._2
il suo studio in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 108 Attrice
E
Il n. c. di (Partita i. v. a. n.°06938240634) in persona del CP_1 Controparte_2
legale rapp.te p. t. Sig. con sede in CO (NA), alla Via Cuma, 139 e per la CP_2
presente procedura elett.te dom.to in Napoli, alla Via Ponti Rossi, 188, lotto 2, presso lo Studio
dell'Avv. Mario d'Argenio del Foro di Napoli (P. E. C.: Email_1
- Fax n.°081/5991872 + 44), dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura alle liti in atti
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. . Parte attrice, , ha ritualmente citato in giudizio la Parte_1 Controparte_3
per vederla condannata al risarcimento delle lesioni subite il 16/9/2020,
[...]
alle ore 19.00 circa, allorchè l'istante si trovava all'interno della struttura "Villa Riflesso", in
CO (NA), alla via Cuma n. 97, di proprietà della società “ Controparte_3
, quale invitata in occasione di un matrimonio e mentre camminava e si accingeva a scendere
[...]
le scale, che portavano dalla sala ove si stava consumando il pranzo matrimoniale al giardino,
cadeva rovinosamente al suolo a causa di un tappeto appoggiato sulle scale, non fissato al pavimento, che al suo passaggio scivolava;
costituendosi la società contestato la domanda in fatto e diritto quindi, depositata documentazione nonché il video del sinistro, sono stati escussi i testi
, , ed espletata C.T.U. Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Persona_1 Tes_3
medica del 26/6/2025 a firma del dott. . Persona_2
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum
formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
La norma di cui all'art. 2051 c.c. sopra citata è fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (cfr ord Cass S.U. n. 20943/2022: “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa
in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”); la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde,
altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o
esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa,
non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone
in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la
causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed
evitabili, data l'ampiezza del sedime) ( ord Cass n. 14228/2023); L'art. 2051 c.c., nel qualificare
responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di
imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe
sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la
natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che
tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello
stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi
incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (ord Cass n. 12663/2024 e ord Cass n.
8450/2025).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito – e premesso che la titolarità attiva e passiva non sono state contestate tempestivamente ( cfr l'inequivoco tenore della comparsa di costituzione) e del resto comprovate dai video, dalle foto,
dalla visura camerale della società , dalla pagina web Home della Villa Riflesso, ritiene questo giudice che nella fattispecie in esame l'istante abbia comprovato il nesso causale tra le lesioni subite e la caduta dovuta al cattivo e non corretto posizionamento del tappeto sugli scalini della
Villa ove si è svolto il ricevimento a cui partecipava l'istante .
Infatti i quattro testi escussi hanno dichiarato: “L'attrice è la madre della mia fidanzata e il
16.09.2020 ero ad un matrimonio all'interno della struttura "Villa Riflesso", in CO e vi era anche la signora e si sposavano dei loro parenti . Verso le 18 mi trovavo con varie persone Pt_1
sul piccolo ballatoio all'aperto subito all'uscita della sala principale e dopo tale ballatoio vi erano delle scale che conducevano al giardino Le scale erano molto larghe e la parte centrale coperta da un tappeto chiaro che probabilmente avevo utilizzato durante la giornata di festa . Ho visto mia OC mi è passata davanti e ha iniziato a dirigersi verso la scala per scendere verso il giardino
Era sola . Appena è scesa, dopo due gradini , ho visto il tappeto traslare di qualche centimetro, cioè spostarsi in avanti Non era fissato ai gradini e mia OC è scivolata in avanti con la schiena
a terra. Le faceva male la gamba sinistra e urlava dal dolore Abbiamo chiamato l'ambulanza che la ha portata all'ospedale di Pozzuoli Si è operata e tutt'ora le dà fastidio la gamba So che aveva dei ferri nella gamba A mare si vede anche la cicatrice. Non pioveva Non c'era corrimano sulle scale Mia OC aveva i tacchi da cerimonia ma non alti. Al momento della caduta ero distante da mia OC circa 5 metri e vedevo tutto bene Guardando il video e le foto posso dire che ero dietro al punto della telecamera e ho visto tutto anche se io non sono inquadrato da nessuna parte
Non ho subito soccorso mia OC ma dopo qualche minuto perché sono impressionabile .” ( teste;
“Sono il figlio di , amministratore della snc e mi occupo di Testimone_1 CP_2 organizzazione e vendita Ho organizzato il matrimonio del 16/9/2020 ed ero in sala per visionare tutto. Era una bella giornata e da sempre poniamo sulla scala esterna , di tre gradini, il tappeto bianco che sotto ha una gomma che aderisce agli scalini della scala fatta di marmo. Ero dentro alla sala quando la signora è caduta e mi sono avvicinato a lei dopo un poco di tempo vedendo che la signora non si alzava. Ho visto la signora cadere sedendosi Avevo notato la signora camminare sul ballatoio in modo incerto a causa dei tacchi e credo sia caduta per i tacchi perché ho visto che il tappeto non si muoveva La scala è priva di corrimano in quanto è larga e ci sono pochi gradini
Guardando il video e le foto attoree che mi sono esibite posso dire che il tappeto è posto sempre in quel modo e continuiamo ad utilizzarlo e non è mai caduto nessuno . Non so se il video continua dopo è un musicista e al momento della caduta era in sala Lavora con la società da Tes_3
esterno dal 2018 o 2019 circa e non lo vedo nel video. Noi mettiamo il tappeto sulla scala previo consenso degli sposi. La signora che è caduta lamentava dolori ad un piede” ( teste Tes_2
); “ L'attrice è mia GI Ero presente il 16 settembre 2020 al matrimonio di mio
[...] Pt_1
fratello a CO ma non ricordo il nome del ristorante Era presente anche mia GI . CP_4
Ho assistito all'incidente e preciso che si verificato verso le 18 e la cerimonia era iniziata a pranzo
Mi trovavo sotto le scale che collegano la parte interna alla parte esterna Ero all'esterno sotto alle scale e ho visto che dall'interno si recava verso l'esterno e ha iniziato a scendere le scale che Pt_1
sono molto larghe e in una parte quasi centrale erano coperte da un tappeto Le scale erano prive di corrimano ed era una bella giornata Il tappeto era poggiato sulle scale e quando era al Pt_1
secondo scalino da sopra, è scivolata sul tappeto che si è mosso Preciso che è successo tutto insieme e mia GI aveva i tacchi . Anche mio padre ha rischiato di cadere , qualche ora prima scendendo le scale ma non vi ho dato peso perché è anziano Mio padre mi disse che stava scivolando perché il tappeto si è spostato Anche io ho usato le scale senza problemi ma non ricordo se ho camminato sul tappeto. Mia GI scendeva le scale da sola e non aveva il telefono in mano né parlava con qualcuno . Ero a circa mt 4 o 5 da mentre scendeva le scale esterne Mi Pt_1
trovavo all'inizio del gazebo sotto le scale che sono formate da 3 o 4 o 5 scalini Il tappeto era largo un metro o poco più mentre le scale erano molto larghe è caduta sedendosi a terra e ha subito Pt_1
lesioni al piede sinistro che ho visto girato . L'ho soccorso ed è stata chiamata l'ambulanza che la ha portata all'ospedale La Schiana di Pozzuoli”( teste ); “ Ho rapporti Testimone_4 collaborativi con la società convenuta in quanto canto e suono la tastiera in eventi e anche matrimoni e il 16/9/2020 ero presso la VILLA RIFLESSO in CO per cantare ad un matrimonio A metà pomeriggio durante una pausa ero dentro la sala sopra alle scale ove vi era la mia postazione, vicino alla porta di uscita che affaccia sulle scale Le scale sono molto ampie e al centro vi è una pianta e vi era un tappeto sul lato destro guardando le scale dall'alto. Stavo parlando con il sassofonista per dirgli di uscire all'esterno e gli stavo indicando la postazione esterna e ho visto una signora che stava camminando da sinistra verso destra per scendere le scale e stava parlando al cellulare in modo animato. Ha iniziato a scendere le scale sulla parte coperta dal tappeto come facevano tutti e scendendo il primo scalino è scivolata senza che si fosse mosso il tappeto e lo posso dire perché ho visto che il tappeto era fermo e lo ho usato anche io spesso;
tali tappeti sono aderenti agli scalini che sono tre di numero e non vi è corrimano perché la scala , tutta, compresa la parte con al centro la pianta è oltre 8 metri mentre la parte fino alla pianta è circa tre metri. La signora è caduta sedendosi su sé stessa e lamentava dolori al piede destro credo Non sono uscito all'esterno ed è stata soccorsa da alcuni invitati e sono andato a chiamare il direttore di sala E' stata chiamata l'ambulanza ; preciso che la signora era robusta e aveva tacchi alti. Ribadisco che ero vicino alla porta a vetri e vedevo bene la signora mentre scendeva ed ero a circa due-tre metri dal primo scalino che ha utilizzato la signora e su cui è caduta” ( teste . Tes_3
A parere di questo giudice risulta provato il nesso causale tra la caduta e lo stato del tappeto sulle scale, non fissato in modo appropriato;
infatti è vero che i due testi di parte convenuta assumono che all'atto della caduta il tappeto non si è mosso e che lo stesso presenta della gomma che aderisce al marmo degli scalini ( teste ) , ma è anche vero che i due testi attorei, che si trovavano a Tes_2
pochi metri dal luogo del sinistro, concordemente hanno dichiarato che il tappetto si è spostato mentre lo utilizzava per scendere gli scalini ed inoltre dalle foto in atti Parte_1
emerge chiaro che il tappeto era privo di gomma , adagiato sugli scalini senza aderire perfettamente, ed inoltre non vi era corrimano , né era presente un divieto di utilizzare la scala nella parte coperta dal tappeto bianco;
non va poi sottaciuto che il video in atti non chiarisce le modalità delle caduta e che l'uso di scarpe con i tacchi non costituisce una presunzione di responsabilità in capo all'infortunato . All'accertamento sia del pericolo costituito dalle modalità di posizionamento del tappeto, sia del nesso causale tra il movimento dello stesso e le lesioni dell'attrice, e a cui nulla può essere imputato, avendo utilizzato in modo regolare e corretto la scala senza neppure correre , segue la condanna della società al risarcimento dei danni subiti dalla . Parte_1
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attrice e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018). In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del
C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute da liquidare , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024, considerando il 10% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita (10/11/1976 ) e del tipo di lesioni subite (Frattura scomposta 1/3 distale biossea gamba sinistra, trattata chirurgicamente”.), in €20.638,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione €2.612,40 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,790 )
e a titolo di invalidità temporanea totale ( 70 gg ), €5.880,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (30gg al 75%, 30 gg al 50%) €3.150,00 per una somma complessiva di €29.668,00 senza alcuna personalizzazione oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante , cfr sent Cass n. 25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”); quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico- relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Le spese mediche ricollegabili al sinistro vanno riconosciute nei limiti di quanto documentalmente comprovato e cioè €569,90 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Le spese di C.T.U., come già liquidate nel corso del processo , seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Le altre spese di lite , a carico di parte convenuta, sono liquidate come in dispositivo in base al DM
55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad € 52.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Girolamo Carandente IA.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea condanna la al Controparte_3
pagamento in favore di la somma di €29.668,00 oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2022 al saldo ed €569,90 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate nel corso del processo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle altre spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso ed €786,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e con attribuzione in favore dell'avv.to Girolamo Carandente IA.
Napoli 31/10/2025 IL G.U.