Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5923/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso da:
, nato a [...], l'[...], (C.F. ), residente in [...]di Parte_1 CodiceFiscale_1
Piave (VE), via A. Palladio n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Meggiorin (pec.
presso il cui studio – sito in Padova Via G.F. Email_1
D'Acquapendente, n. 30 – è elettivamente domiciliato,
-ricorrente- contro
, nata a [...]à di Piave (VE), il 15 dicembre 1981, (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra
Sessolo del Foro di Treviso (pec: , e Gianluigi Fongher del Email_2
Foro di Venezia (pec: presso lo Studio del quale - sito in Email_3
Venezia, San Marco, n. 3901 – è elettivamente domiciliata,
-resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25.02.2025.
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento dei figli minori alla madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.08.2022 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la resistente in Caorle in data 3.10.2009, matrimonio trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato civile del Comune di Venezia dell'anno 2009, parte II, Serie A, Ufficio 1, atto n. 30 e che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e DR (nato il [...]) - adiva l'intestato Per_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie e chiedeva che venissero pronunciati i provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa familiare, all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione con il genitore non collocatario e al mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.01.2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione personale, ma – individuando la causa della crisi coniugale nel comportamento del marito – chiedeva l'addebito a carico di quest'ultimo, contestando la ricostruzione offerta dal ricorrente, e rassegnava distinte conclusioni sulle condizioni di mantenimento,
affidamento, collocamento e regime di frequentazione dei minori con il padre e circa l'assegnazione della casa coniugale.
A seguito delle udienze presidenziali del 7.03.2023 e del 6.04.2023 in cui venivano sentite le parti personalmente e il figlio minore della coppia , erano emessi, con ordinanza del 21.04.2023 i Per_1
provvedimenti provvisori e urgenti e veniva disposto altresì l'espletamento di una C.T.U. psicologica volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti, il miglior regime di affidamento, collocazione e visite dei figli minori.
All'udienza del 7.11.2024, le parti – presa visione delle risultanze dell'espletata CTU – interloquivano sulla stessa e il procedimento proseguiva per il giudizio di merito dinanzi al GI.
All'udienza del 25.02.2025 il difensore di parte ricorrente – riportandosi all'istanza depositata in data
11.02.2025 – documentava che in data 1.02.2025 il sig. decedeva ed entrambi i difensori, Parte_1
congiuntamente, chiedevano la cessazione della materia del contendere, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il G.I. tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Deve per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere, in conformità alla congiunta richiesta delle parti e al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l'effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato” (v. Cass. Civ. n. 4092/2018 e Cass. Civ. n. 31358/2019).
In tema di separazione, pertanto, si deve ritenere che la morte del coniuge fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La natura del procedimento giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti, che sosterranno altresì, in solido tra loro, il 50% ciascuno delle spese di C.T.U. (spese che vengono definitivamente liquidate come da separato decreto).
P.Q.M.
Il Tribunale, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere per morte di uno dei coniugi;
• dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
• spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero