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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 718/2023 R.G., vertente tra corrente in Brindisi alla via Nino Bixio 14, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_2
(c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Nastari, come da P.IVA_1 mandato in atti;
APPELLANTE contro
, (c.f. in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., sito in Brindisi, alla via Pordenone 6, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Cervellera, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 986/2023 pubblicata il
27.6.2023 del Tribunale di Brindisi, notificata il 17.07.2023
All'udienza del 07 Ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 13.12.2019, il , odierno Controparte_1 appellato, conveniva, innanzi al Tribunale di Brindisi, la per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dare atto, riconoscere e dichiarare la società in persona del legale rapp. te p.t., Parte_1 responsabile per i vizi e/o difetti tutti rilevati all'interno del
[...] sito in Brindisi, così come individuati nella premessa del presente CP_2 atto, e meglio descritti, individuati e quantificati nella CTU redatta dall'Ing.
[...] nel corso dell'ATP n. 5224/2017 Trib. Brindisi, nonché degli ulteriori difetti Per_1
e/o vizi che dovessero verificarsi, rinvenirsi ed accertarsi in corso di causa, anche a seguito di eventuale CTU integrativa;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rapp. te p.t., a Parte_1 versare, in favore del in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., la complessiva somma di € 31.664,10, oltre 6% per oneri per la sicurezza, il tutto
OLTRE IVA, nonché tutte le ulteriori somme che verranno ritenute di giustizia, ove occorra anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., e sulla scorta della CTU dell'ATP in atti – nonché della eventuale ulteriore CTU che ci si riserva sin
d'ora di chiedere, anche in relazione al comportamento processuale di controparte –
a titolo di risarcimento danni pari ai costi per l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i vizi e/o difetti meglio descritti nella narrativa del presente atto e nella
CTU di cui all'ATP rg. N.5224/2017, nonché degli ulteriori difetti che dovessero essere rinvenuti in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento di eventuale ulteriore CTU. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare altresì la società convenuta a rimborsare tutte le somme nelle more sostenute dal
attore per porre rimedio ai vizi/difetti riscontrati, e per garantire il corretto CP_1 funzionamento degli impianti di ascensore, pari ad oggi ad € 3.112,00
(€1.045+€2067), nonché quelle relative al citato giudizio di ATP, che si indicano e quantificano in € 3.240,41 (di cui: € 259,00 per C.U. + €27,00 per diritti + €1.954,41 per compenso CTU +€1.000,00 per acconto spese legali), oltre spese e compensi ulteriori, anche del CTP che ci si riserva di fornire in corso di causa;
4) accertare e dichiarare, infine, che il attore ha diritto, ex art. 2043 c.c., al risarcimento CP_1 dei danni subiti a seguito dei difetti riscontrati sul fabbricato condominiale, e delle spese che ha dovuto sostenere in conseguenza della presenza di tali difetti, e, per
l'effetto, condannare la società odierna convenuta al pagamento, in favore del
attore, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., della ulteriore CP_1 somma di € 3.000,00, ovvero di quella che sarà determinata in corso di causa e pag. 2/11 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
5) Con vittoria di spese e compensi, sia del preliminare giudizio di ATP, come indicati, oltre successive;
che del presente giudizio, questi ultimi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Il condominio attore, premesso che la società convenuta aveva ad oggetto sociale, tra gli altri, l'attività relativa alla “costruzione di edifici civili, rurali ed industriali, realizzati su suoli allo scopo acquisiti e/o a seguito di demolizione o ristrutturazione, e successiva vendita”, esponeva che la società anzidetta aveva realizzato i fabbricati facenti parte del complesso condominiale sito in Brindisi alla via
Pordenone n.6 e compreso tra la detta via, Via Osanna, Via Consolazione e Via
Cappuccini, destinato a civili abitazioni, locali garage e locali commerciali. L'attore denunciava che, negli ultimi anni, soprattutto nei periodi di forti piogge, alcune porzioni dei fabbricati e dei locali ed aree comuni condominiali risultavano gravemente danneggiate da infiltrazioni e allagamenti e, in particolare, i vani ascensore, al piano interrato, le facciate e i prospetti condominiali, nonché le terrazze e le relative coperture poste all'ultimo piano, la pavimentazione del cortile scoperto, interno al , gravemente lesionata e oggetto di frequenti ristagni di acqua CP_1 piovana, i soffitti dei locali comuni e dei corridoi che conducono ai box, siti ai piani interrati. Lamentava, inoltre, il che la società convenuta non aveva CP_1 ultimato alcune opere sui locali comuni dello stabile condominiale.
Precisava, poi, il che tutte le richieste di intervento indirizzate CP_1 alla società convenuta erano rimaste prive di riscontro e che i vizi e le omissioni di cui trattasi erano meglio descritti, individuati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. nel corso dell'ATP n.5224/2017, avviato al fine Persona_1 di accertare la causa e l'entità dei danni presenti nei fabbricati del complesso condominiale.
La società convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda attrice.
2. Istruita la causa ed espletata ulteriore consulenza tecnica, il Tribunale di
Brindisi, con la sentenza n.986/2023, accoglieva la domanda attorea, sulla base degli pag. 3/11 esiti della CTU in considerazione del carattere squisitamente tecnico delle questioni poste a base dell'azione.
In primo luogo, il Tribunale dava conto delle risultanze a cui era pervenuto il c.t.u. in seguito all'ATP svolto nel 2018, poi confermate nella successiva consulenza tecnica. In particolare, tanto si legge nella sentenza di primo grado: “Il c.t.u. Ing. nella relazione depositata, ha spiegato che in seguito all'accertamento Per_1 tecnico preventivo svolto nel 2018 (proc. 5224/2017), all'atto dei sopralluoghi, egli aveva riscontrato le seguenti deficienze: a) presenza di una notevole quantità di acqua nelle fosse degli ascensori per oltre 60/70 cm di altezza rispetto al fondo degli stessi ascensori;
per l'esattezza, all'atto dei sopralluoghi, nella fossa dell'ascensore indicato come n.3 non vi era acqua, ma lo scrivente ha constatato tracce di ossidazione sui cavi per la parte ricadente in tale fossa, esattamente come per gli altri due ascensori;
b) notevole quantità di acqua nell'intercapedine posta lungo il perimetro del fabbricato (lato nord ed ovest dello stesso); c) massicce infiltrazioni di acqua nei locali interrati, in particolare modo in corrispondenza del giunto di dilatazione del fabbricato;
d)fessurazioni, lesioni e distacchi di intonaco in più parti dell'edificio; e) pavimentazione sconnessa nell'atrio scoperto di pertinenza
; f) lesioni all'altezza di diversi balconi e delle travi esterne all'ultimo CP_3 piano;
g) altri rigonfiamenti sul prospetto via Osanna;
h) distacco quasi integrale dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via Cappuccini); i) mancanza di adeguato coprigiunto o di sigillatura impermeabilizzante dello stesso”.
Il giudice di prime cure, inoltre, rilevava che, in ordine alle doglianze di parte attrice, dagli atti di causa tanto risultava: “a) infiltrazioni ed allagamenti nei vani degli ascensori in particolare nelle “fosse” degli stessi;
b) corrosione dei cavi degli ascensori;
c)facciate condominiali, terrazzi e coperture all'ultimo piano che presentano macchie, lesioni ed in alcuni punti distacchi di intonaco;
d) pavimentazione del cortile scoperto interno al gravemente lesionata;
e) CP_1 soffitti dei locali comuni e dei corridoi che conducono ai box siti ai piani interrati sono gravemente danneggiati ed oggetto di frequenti infiltrazioni;
f) mancata messa in sicurezza ed adeguata illuminazione di alcuni locali esterni;
g) mancata lucidatura dei marmi delle scale condominiali;
h) mancata completa chiusura del quadro elettrico pag. 4/11 posto all'ultimo piano della scala “B”; i)insufficiente illuminazione all'esterno di alcuni locali”. Su tali punti, il c.t.u. effettuava alcune precisazioni che venivano riportate in sentenza e, in particolare: “punto b): corrosione e/o deterioramento dei cavi elettrici degli ascensori: la ditta della manutenzione ha provveduto alla sostituzione di tutti i cavi che presentavano corrosioni anche di minima portata;
di tale intervento vi è regolare fattura di pagamento da parte del condominio per un importo pari a
1045,00€ (IVA inclusa) (si veda l'allegato n.11); punto f): nel corso dei sopralluoghi non sono stati indicati al C.T.U. quali locali esterni erano privi di adeguate illuminazione;
punto g): i marmi di rivestimento delle scale risultano lucidati, anche se si sono riscontrate alcune e rare macchie sulle pedate dei gradini, con ogni evidenza dovute a involontari versamenti di liquidi da parte degli utenti stessi (…); punto h): il quadro elettrico posto all'ultimo piano della scala “B”, all'atto dei sopralluoghi, era chiuso in adeguato armadietto metallico;
punto i): non vi sono punti luce esterni nel piccolo piazzale con scalinata prospiciente la via Cappuccini, ma vi è, in prossimità, un palo della pubblica illuminazione che fornisce una discreta visibilità serale (foto n.30 dell'all. 6)”.
Tanto precisato con riguardo a quanto lamentato da parte attrice, il Tribunale si soffermava sull'esame dei danni ancora esistenti, dando atto che, con riferimento alla documentazione fotografica di cui all'all.6 della perizia, all'atto dei sopralluoghi effettuati dal c.t.u. nel febbraio 2022 e nel maggio 2022, risultavano ancora le seguenti deficienze: “a) massicce infiltrazioni di acqua nei locali interrati, in particolare modo in corrispondenza del giunto di dilatazione del fabbricato (…); il
c.t.u. ha precisato che le infiltrazioni erano presenti sia nei corridoi di disimpegno e di transito dei due piani interrati sia in alcuni locali di proprietà privata il cui soffitto è attraversato dai detti giunti (foto n.13); dalle foto si evince in modo assolutamente evidente il passaggio dell'acqua piovana dalle fasce metalliche poste in alto per coprire il giunto di dilatazione. Il C.T.U. ha fatto presente che nei giorni precedenti al sopralluogo del 16.02.2022 vi erano state alcune precipitazioni piovose, ma di modesta entità; b) fessurazioni, lesioni e distacchi di intonaco in più parti dell'edificio nonché lesioni all'altezza di diversi balconi e delle travi esterne all'ultimo piano (…);
c) pavimentazione sconnessa e con insufficiente pendenza nell'atrio scoperto di pag. 5/11 pertinenza condominiale (foto n.24-25-26); si noti il ristagno di acqua nella foto n.26;
d) distacco quasi integrale dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via Cappuccini) (…); e) mancanza di adeguato coprigiunto o di sigillatura impermeabilizzante dello stesso (foto n.7)”.
Messi in evidenza i danni ancora esistenti, il giudice di primo grado passava all'esame delle opere già indicate dal c.t.u. nella relazione resa nell'ATP n.5524/2017
e ancora non ultimate alla data della successiva relazione tecnica resa nell'ambito del giudizio di merito. Osservava, in proposito, che, secondo quanto indicato dal consulente, non risultavano ancora eseguite le seguenti opere: “a) impermeabilizzazione della fossa dell'ascensore della scala “B” (foto n.33-34 all.6); b) completamento impermeabilizzazione della fossa dell'ascensore della scala “C” (foto
35-36); c) ripristino impermeabilizzazione della fossa dell'ascensore della scala “A”
(foto 31-32); d) risanamento del giunto di dilatazione del fabbricato a livello del pavimento del piano terra;
e) eliminazione delle fessurazioni, lesioni e distacchi dell'intonaco sulle facciate esterne dell'edificio; f) eliminazione dei rigonfiamenti sul prospetto verso via Osanna;
g) rifacimento dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via Cappuccini); h) rifacimento della pavimentazione con adeguata impermeabilizzazione nell'atrio scoperto di pertinenza ”. CP_3
Il giudice di prime cure, inoltre, chiariva che, con riguardo alle opere non ancora ultimate, il c.t.u. aveva altresì fornito specifiche indicazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori. In particolare, già nella relazione tecnica resa in sede di ATP, il consulente aveva formulato apposita proposta di risanamento della fossa degli ascensori. Tuttavia, tale proposta non era stata seguita alla lettera e ciò appariva evidente dall'esame degli interventi già effettuati, non risultati conformi a quanto indicato nella citata precedente relazione tecnica. Per di più, il c.t.u. osservava altresì come il trattamento fosse stato effettuato solo parzialmente nella fossa dell'ascensore della scala “C” e come gli strati di impermeabilizzazione nella fossa dell'ascensore della scala “A” presentassero segni di sfaldamento. Il Tribunale riportava, dunque, la procedura indicata dal c.t.u. per la corretta esecuzione dell'opera di risanamento della fossa degli ascensori. Anche per il risanamento del giunto strutturale dilatazione, nonché degli intonaci esterni e del pavimento esterno, il pag. 6/11 giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, riportava le indicazioni dal medesimo fornite nella relazione peritale.
Con riguardo alla quantificazione dei costi e tempi per gli interventi da effettuarsi, il primo giudice faceva proprie le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio (analiticamente riportate in motivazione e non attinte da alcuna censura in sede di gravame). Quindi, condannava la società convenuta
[...]
a versare, in favore del la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 28.000,00, oltre i.v.a., per le causali dettagliatamente indicate dal ctu;
condannava altresì la società convenuta, a rimborsare, al tutte le somme, nelle more, sostenute per porre rimedio ai vizi/difetti CP_1 riscontrati, e per garantire il corretto funzionamento degli impianti di ascensore, pari ad € 3.112,00, nonché quelle relative al citato giudizio di ATP, pari ad € 3.240,41; condannava infine la società convenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico, in via definitiva, le spese della CTU.
3. Ha proposto appello deducendo i Parte_1 seguenti motivi: a) nullità della sentenza n.986/2023 per assoluta carenza di disamina e di motivazione sulle argomentazioni, difese, eccezioni e conclusioni sollevate nel giudizio di primo grado, in particolare l'eccezione di decadenza del in ordine alla contestazione dei vizi e difetti dei fabbricati siti Controparte_1 nel complesso condominiale (“a distanza di svariati anni dalla ultimazione del fabbricato e dalle vendite si possa chiedere al costruttore di procedere alla eliminazione delle fessurazioni, lesioni e distacchi dell'intonaco sulle facciate esterne dell'edificio; alla eliminazione dei rigonfiamenti sul prospetto verso via Osanna;
al rifacimento dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via
Cappuccini)”;
b) carenza di legittimazione attiva del , in quanto la CP_1 [...] non avrebbe alcun rapporto contrattuale con lo stesso, anzi detta Parte_1
s.r.l. è stata condannata con sentenza definitiva al risarcimento dei danni in favore di uno dei condomini;
pag. 7/11 c) con riguardo ai danni nelle fosse degli ascensori, i segni di sfaldamento degli strati di impermeabilizzazione sarebbero un problema di manutenzione di competenza del . CP_1
4. Si è costituito il con comparsa del 31/1/2024, Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e, in subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la sua palese infondatezza;
nel merito, confermare la sentenza impugnata, rigettando le avverse eccezioni.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 7 ottobre 2025 la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
5. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal
, per violazione dell'art.342 cpc. CP_1
Detta norma sancisce che l'appello deve essere motivato “in modo chiaro, sintetico e specifico” e i motivi di appello devono indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La norma, nel qualificare come specifici i motivi di appello, richiede che l'appellante individui in modo chiaro il "quantum appellatum". In tal senso, dunque, l'appellante è tenuto a formulare argomentazioni che si contrappongano a quanto enunciato dal giudice di primo grado, indicando, con specifico riguardo alle censure afferenti alle ragioni di diritto adottate dal primo giudice, la norma applicabile o l'interpretazione preferibile
(Cass., Ordinanza n. 10916/2017; Cass., Ordinanza n. 4541/2017).
L'appellante, dunque, non può limitarsi a contestare genericamente quanto statuito dal giudice di prime cure, non facendo riferimento alcuno alle disposizioni di legge che si assumono violate dallo stesso e formulando contestazioni vaghe.
Inoltre, la giurisprudenza più recente, ribadendo quanto già statuito dalle Sezioni unite, ha affermato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le pag. 8/11 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. n.25377/2025).
Nel caso di specie, nell'atto di impugnazione la parte argomentativa manca del tutto, poiché l'appellante si è limitato a sollevare contestazioni generiche, formulate in modo assertivo, non indicando, in maniera specifica ed argomentata, le violazioni di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice.
In primo luogo, l'appellante rinvia totalmente ai propri scritti difensivi di primo grado per quel che concerne la ricostruzione dei fatti di causa, le eccezioni e le conclusioni, non fornendo alcuna informazione utile sullo svolgimento del processo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cfr. Cass. 23781/2020). Tale risultato non può considerarsi raggiunto, nel caso in questione, poiché non si rinvengono, nell'atto di appello, elementi idonei a dare luogo ad una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.
In secondo luogo, con riferimento al presunto omesso esame, da parte del
Tribunale, delle difese, eccezioni e conclusioni articolate in primo grado, l'appellante si limita ad affermare che il giudice di prime cure le avrebbe pretermesse, senza, tuttavia, indicare in che misura l'omesso esame delle stesse abbia assunto rilievo ai fini della decisione impugnata. In altre parole, con riferimento al primo motivo in cui si lamenta l'omessa motivazione sulle questioni sollevate in primo grado, l'appellante non può limitarsi a dedurre semplicemente detta omissione, ma ha l'onere di indicare dettagliatamente l'oggetto e i termini delle questioni medesime, con sintetica esposizione dei riferimenti fattuali e delle ragioni giuridiche correlate, e soprattutto pag. 9/11 dovrà esplicitare la rilevanza delle questioni, di cui sarebbe stato omesso l'esame, sulla decisione adottata. Per essere più chiari, non è sufficiente lamentare che il
Tribunale non ha esaminato le eccezioni e conclusioni sollevate nel giudizio di primo grado in relazione alla decadenza del circa la contestazione dei vizi e CP_1 difetti del fabbricato , ma occorre che venga esposto, in maniera CP_3 puntuale, il contenuto dell'eccezione di cui si tratta – nei suoi termini fattuali (data di ultimazione lavori di costruzione, data di consegna o cessione delle singole unità immobiliari, termini di decadenza applicabili al caso concreto in relazione alla concreta tipologia dei vizi e difetti lamentati dal , ecc.) – e la sua rilevanza CP_1 alla luce delle circostanze accertate nel corso del giudizio ed esposte nella sentenza impugnata.
Le medesime considerazioni vanno effettuate in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva del – in disparte, il rilievo che i vizi ed i difetti CP_1 accertati in sentenza attengono, in maniera evidente, a parti comuni dello stabile condominiale - e, infine, alla causa dei danni ai vani dell'ascensore.
In definitiva, il contenuto dell'appello risulta privo del requisito di specificità così come indicato dall'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non indica quali siano le disposizioni di legge violate, in spregio a quanto stabilito dall'art. 342, comma 2, n. 2,
c.p.c., né mette in rilievo quale sia la rilevanza delle questioni enunciate ai fini della decisione impugnata. Non vi è, nei motivi di appello, riferimento alcuno all'inquadramento giuridico della controversia, essendosi limitata la difesa a contestare in via astratta una presunta decadenza dalla denuncia dei vizi e una presunta carenza di legittimazione attiva, non fornendo su tali punti alcuna ragione di diritto o di fatto a fondamento.
Anche con riferimento ai danni dei vani dell'ascensore, non sono esposte argomentazioni specifiche tali da contrastare il percorso logico seguito dal primo giudice, ma si rinvengono affermazioni generiche in fatto e prive di motivazioni in punto di diritto. In tal modo, dunque, l'appellante non ha indicato i motivi che giustificano la revisione della pronuncia di primo grado, così da individuare il contenuto e la portata delle relative censure (Cfr. Cass. Ord. n. 2320/2023).
pag. 10/11 6. In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte che ha proposto l'appello, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le medesime impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 986/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 27.6.2023, proposto da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore del , liquidate in complessivi 3.500,00 oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 718/2023 R.G., vertente tra corrente in Brindisi alla via Nino Bixio 14, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_2
(c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Nastari, come da P.IVA_1 mandato in atti;
APPELLANTE contro
, (c.f. in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., sito in Brindisi, alla via Pordenone 6, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Cervellera, come da mandato in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 986/2023 pubblicata il
27.6.2023 del Tribunale di Brindisi, notificata il 17.07.2023
All'udienza del 07 Ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 13.12.2019, il , odierno Controparte_1 appellato, conveniva, innanzi al Tribunale di Brindisi, la per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dare atto, riconoscere e dichiarare la società in persona del legale rapp. te p.t., Parte_1 responsabile per i vizi e/o difetti tutti rilevati all'interno del
[...] sito in Brindisi, così come individuati nella premessa del presente CP_2 atto, e meglio descritti, individuati e quantificati nella CTU redatta dall'Ing.
[...] nel corso dell'ATP n. 5224/2017 Trib. Brindisi, nonché degli ulteriori difetti Per_1
e/o vizi che dovessero verificarsi, rinvenirsi ed accertarsi in corso di causa, anche a seguito di eventuale CTU integrativa;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rapp. te p.t., a Parte_1 versare, in favore del in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., la complessiva somma di € 31.664,10, oltre 6% per oneri per la sicurezza, il tutto
OLTRE IVA, nonché tutte le ulteriori somme che verranno ritenute di giustizia, ove occorra anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., e sulla scorta della CTU dell'ATP in atti – nonché della eventuale ulteriore CTU che ci si riserva sin
d'ora di chiedere, anche in relazione al comportamento processuale di controparte –
a titolo di risarcimento danni pari ai costi per l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i vizi e/o difetti meglio descritti nella narrativa del presente atto e nella
CTU di cui all'ATP rg. N.5224/2017, nonché degli ulteriori difetti che dovessero essere rinvenuti in corso di causa, anche a seguito dell'espletamento di eventuale ulteriore CTU. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare altresì la società convenuta a rimborsare tutte le somme nelle more sostenute dal
attore per porre rimedio ai vizi/difetti riscontrati, e per garantire il corretto CP_1 funzionamento degli impianti di ascensore, pari ad oggi ad € 3.112,00
(€1.045+€2067), nonché quelle relative al citato giudizio di ATP, che si indicano e quantificano in € 3.240,41 (di cui: € 259,00 per C.U. + €27,00 per diritti + €1.954,41 per compenso CTU +€1.000,00 per acconto spese legali), oltre spese e compensi ulteriori, anche del CTP che ci si riserva di fornire in corso di causa;
4) accertare e dichiarare, infine, che il attore ha diritto, ex art. 2043 c.c., al risarcimento CP_1 dei danni subiti a seguito dei difetti riscontrati sul fabbricato condominiale, e delle spese che ha dovuto sostenere in conseguenza della presenza di tali difetti, e, per
l'effetto, condannare la società odierna convenuta al pagamento, in favore del
attore, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., della ulteriore CP_1 somma di € 3.000,00, ovvero di quella che sarà determinata in corso di causa e pag. 2/11 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
5) Con vittoria di spese e compensi, sia del preliminare giudizio di ATP, come indicati, oltre successive;
che del presente giudizio, questi ultimi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Il condominio attore, premesso che la società convenuta aveva ad oggetto sociale, tra gli altri, l'attività relativa alla “costruzione di edifici civili, rurali ed industriali, realizzati su suoli allo scopo acquisiti e/o a seguito di demolizione o ristrutturazione, e successiva vendita”, esponeva che la società anzidetta aveva realizzato i fabbricati facenti parte del complesso condominiale sito in Brindisi alla via
Pordenone n.6 e compreso tra la detta via, Via Osanna, Via Consolazione e Via
Cappuccini, destinato a civili abitazioni, locali garage e locali commerciali. L'attore denunciava che, negli ultimi anni, soprattutto nei periodi di forti piogge, alcune porzioni dei fabbricati e dei locali ed aree comuni condominiali risultavano gravemente danneggiate da infiltrazioni e allagamenti e, in particolare, i vani ascensore, al piano interrato, le facciate e i prospetti condominiali, nonché le terrazze e le relative coperture poste all'ultimo piano, la pavimentazione del cortile scoperto, interno al , gravemente lesionata e oggetto di frequenti ristagni di acqua CP_1 piovana, i soffitti dei locali comuni e dei corridoi che conducono ai box, siti ai piani interrati. Lamentava, inoltre, il che la società convenuta non aveva CP_1 ultimato alcune opere sui locali comuni dello stabile condominiale.
Precisava, poi, il che tutte le richieste di intervento indirizzate CP_1 alla società convenuta erano rimaste prive di riscontro e che i vizi e le omissioni di cui trattasi erano meglio descritti, individuati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. nel corso dell'ATP n.5224/2017, avviato al fine Persona_1 di accertare la causa e l'entità dei danni presenti nei fabbricati del complesso condominiale.
La società convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda attrice.
2. Istruita la causa ed espletata ulteriore consulenza tecnica, il Tribunale di
Brindisi, con la sentenza n.986/2023, accoglieva la domanda attorea, sulla base degli pag. 3/11 esiti della CTU in considerazione del carattere squisitamente tecnico delle questioni poste a base dell'azione.
In primo luogo, il Tribunale dava conto delle risultanze a cui era pervenuto il c.t.u. in seguito all'ATP svolto nel 2018, poi confermate nella successiva consulenza tecnica. In particolare, tanto si legge nella sentenza di primo grado: “Il c.t.u. Ing. nella relazione depositata, ha spiegato che in seguito all'accertamento Per_1 tecnico preventivo svolto nel 2018 (proc. 5224/2017), all'atto dei sopralluoghi, egli aveva riscontrato le seguenti deficienze: a) presenza di una notevole quantità di acqua nelle fosse degli ascensori per oltre 60/70 cm di altezza rispetto al fondo degli stessi ascensori;
per l'esattezza, all'atto dei sopralluoghi, nella fossa dell'ascensore indicato come n.3 non vi era acqua, ma lo scrivente ha constatato tracce di ossidazione sui cavi per la parte ricadente in tale fossa, esattamente come per gli altri due ascensori;
b) notevole quantità di acqua nell'intercapedine posta lungo il perimetro del fabbricato (lato nord ed ovest dello stesso); c) massicce infiltrazioni di acqua nei locali interrati, in particolare modo in corrispondenza del giunto di dilatazione del fabbricato;
d)fessurazioni, lesioni e distacchi di intonaco in più parti dell'edificio; e) pavimentazione sconnessa nell'atrio scoperto di pertinenza
; f) lesioni all'altezza di diversi balconi e delle travi esterne all'ultimo CP_3 piano;
g) altri rigonfiamenti sul prospetto via Osanna;
h) distacco quasi integrale dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via Cappuccini); i) mancanza di adeguato coprigiunto o di sigillatura impermeabilizzante dello stesso”.
Il giudice di prime cure, inoltre, rilevava che, in ordine alle doglianze di parte attrice, dagli atti di causa tanto risultava: “a) infiltrazioni ed allagamenti nei vani degli ascensori in particolare nelle “fosse” degli stessi;
b) corrosione dei cavi degli ascensori;
c)facciate condominiali, terrazzi e coperture all'ultimo piano che presentano macchie, lesioni ed in alcuni punti distacchi di intonaco;
d) pavimentazione del cortile scoperto interno al gravemente lesionata;
e) CP_1 soffitti dei locali comuni e dei corridoi che conducono ai box siti ai piani interrati sono gravemente danneggiati ed oggetto di frequenti infiltrazioni;
f) mancata messa in sicurezza ed adeguata illuminazione di alcuni locali esterni;
g) mancata lucidatura dei marmi delle scale condominiali;
h) mancata completa chiusura del quadro elettrico pag. 4/11 posto all'ultimo piano della scala “B”; i)insufficiente illuminazione all'esterno di alcuni locali”. Su tali punti, il c.t.u. effettuava alcune precisazioni che venivano riportate in sentenza e, in particolare: “punto b): corrosione e/o deterioramento dei cavi elettrici degli ascensori: la ditta della manutenzione ha provveduto alla sostituzione di tutti i cavi che presentavano corrosioni anche di minima portata;
di tale intervento vi è regolare fattura di pagamento da parte del condominio per un importo pari a
1045,00€ (IVA inclusa) (si veda l'allegato n.11); punto f): nel corso dei sopralluoghi non sono stati indicati al C.T.U. quali locali esterni erano privi di adeguate illuminazione;
punto g): i marmi di rivestimento delle scale risultano lucidati, anche se si sono riscontrate alcune e rare macchie sulle pedate dei gradini, con ogni evidenza dovute a involontari versamenti di liquidi da parte degli utenti stessi (…); punto h): il quadro elettrico posto all'ultimo piano della scala “B”, all'atto dei sopralluoghi, era chiuso in adeguato armadietto metallico;
punto i): non vi sono punti luce esterni nel piccolo piazzale con scalinata prospiciente la via Cappuccini, ma vi è, in prossimità, un palo della pubblica illuminazione che fornisce una discreta visibilità serale (foto n.30 dell'all. 6)”.
Tanto precisato con riguardo a quanto lamentato da parte attrice, il Tribunale si soffermava sull'esame dei danni ancora esistenti, dando atto che, con riferimento alla documentazione fotografica di cui all'all.6 della perizia, all'atto dei sopralluoghi effettuati dal c.t.u. nel febbraio 2022 e nel maggio 2022, risultavano ancora le seguenti deficienze: “a) massicce infiltrazioni di acqua nei locali interrati, in particolare modo in corrispondenza del giunto di dilatazione del fabbricato (…); il
c.t.u. ha precisato che le infiltrazioni erano presenti sia nei corridoi di disimpegno e di transito dei due piani interrati sia in alcuni locali di proprietà privata il cui soffitto è attraversato dai detti giunti (foto n.13); dalle foto si evince in modo assolutamente evidente il passaggio dell'acqua piovana dalle fasce metalliche poste in alto per coprire il giunto di dilatazione. Il C.T.U. ha fatto presente che nei giorni precedenti al sopralluogo del 16.02.2022 vi erano state alcune precipitazioni piovose, ma di modesta entità; b) fessurazioni, lesioni e distacchi di intonaco in più parti dell'edificio nonché lesioni all'altezza di diversi balconi e delle travi esterne all'ultimo piano (…);
c) pavimentazione sconnessa e con insufficiente pendenza nell'atrio scoperto di pag. 5/11 pertinenza condominiale (foto n.24-25-26); si noti il ristagno di acqua nella foto n.26;
d) distacco quasi integrale dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via Cappuccini) (…); e) mancanza di adeguato coprigiunto o di sigillatura impermeabilizzante dello stesso (foto n.7)”.
Messi in evidenza i danni ancora esistenti, il giudice di primo grado passava all'esame delle opere già indicate dal c.t.u. nella relazione resa nell'ATP n.5524/2017
e ancora non ultimate alla data della successiva relazione tecnica resa nell'ambito del giudizio di merito. Osservava, in proposito, che, secondo quanto indicato dal consulente, non risultavano ancora eseguite le seguenti opere: “a) impermeabilizzazione della fossa dell'ascensore della scala “B” (foto n.33-34 all.6); b) completamento impermeabilizzazione della fossa dell'ascensore della scala “C” (foto
35-36); c) ripristino impermeabilizzazione della fossa dell'ascensore della scala “A”
(foto 31-32); d) risanamento del giunto di dilatazione del fabbricato a livello del pavimento del piano terra;
e) eliminazione delle fessurazioni, lesioni e distacchi dell'intonaco sulle facciate esterne dell'edificio; f) eliminazione dei rigonfiamenti sul prospetto verso via Osanna;
g) rifacimento dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via Cappuccini); h) rifacimento della pavimentazione con adeguata impermeabilizzazione nell'atrio scoperto di pertinenza ”. CP_3
Il giudice di prime cure, inoltre, chiariva che, con riguardo alle opere non ancora ultimate, il c.t.u. aveva altresì fornito specifiche indicazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori. In particolare, già nella relazione tecnica resa in sede di ATP, il consulente aveva formulato apposita proposta di risanamento della fossa degli ascensori. Tuttavia, tale proposta non era stata seguita alla lettera e ciò appariva evidente dall'esame degli interventi già effettuati, non risultati conformi a quanto indicato nella citata precedente relazione tecnica. Per di più, il c.t.u. osservava altresì come il trattamento fosse stato effettuato solo parzialmente nella fossa dell'ascensore della scala “C” e come gli strati di impermeabilizzazione nella fossa dell'ascensore della scala “A” presentassero segni di sfaldamento. Il Tribunale riportava, dunque, la procedura indicata dal c.t.u. per la corretta esecuzione dell'opera di risanamento della fossa degli ascensori. Anche per il risanamento del giunto strutturale dilatazione, nonché degli intonaci esterni e del pavimento esterno, il pag. 6/11 giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, riportava le indicazioni dal medesimo fornite nella relazione peritale.
Con riguardo alla quantificazione dei costi e tempi per gli interventi da effettuarsi, il primo giudice faceva proprie le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio (analiticamente riportate in motivazione e non attinte da alcuna censura in sede di gravame). Quindi, condannava la società convenuta
[...]
a versare, in favore del la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 28.000,00, oltre i.v.a., per le causali dettagliatamente indicate dal ctu;
condannava altresì la società convenuta, a rimborsare, al tutte le somme, nelle more, sostenute per porre rimedio ai vizi/difetti CP_1 riscontrati, e per garantire il corretto funzionamento degli impianti di ascensore, pari ad € 3.112,00, nonché quelle relative al citato giudizio di ATP, pari ad € 3.240,41; condannava infine la società convenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico, in via definitiva, le spese della CTU.
3. Ha proposto appello deducendo i Parte_1 seguenti motivi: a) nullità della sentenza n.986/2023 per assoluta carenza di disamina e di motivazione sulle argomentazioni, difese, eccezioni e conclusioni sollevate nel giudizio di primo grado, in particolare l'eccezione di decadenza del in ordine alla contestazione dei vizi e difetti dei fabbricati siti Controparte_1 nel complesso condominiale (“a distanza di svariati anni dalla ultimazione del fabbricato e dalle vendite si possa chiedere al costruttore di procedere alla eliminazione delle fessurazioni, lesioni e distacchi dell'intonaco sulle facciate esterne dell'edificio; alla eliminazione dei rigonfiamenti sul prospetto verso via Osanna;
al rifacimento dell'intonaco sul muro esterno a confine con altra proprietà (lato via
Cappuccini)”;
b) carenza di legittimazione attiva del , in quanto la CP_1 [...] non avrebbe alcun rapporto contrattuale con lo stesso, anzi detta Parte_1
s.r.l. è stata condannata con sentenza definitiva al risarcimento dei danni in favore di uno dei condomini;
pag. 7/11 c) con riguardo ai danni nelle fosse degli ascensori, i segni di sfaldamento degli strati di impermeabilizzazione sarebbero un problema di manutenzione di competenza del . CP_1
4. Si è costituito il con comparsa del 31/1/2024, Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e, in subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la sua palese infondatezza;
nel merito, confermare la sentenza impugnata, rigettando le avverse eccezioni.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 7 ottobre 2025 la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
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5. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal
, per violazione dell'art.342 cpc. CP_1
Detta norma sancisce che l'appello deve essere motivato “in modo chiaro, sintetico e specifico” e i motivi di appello devono indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La norma, nel qualificare come specifici i motivi di appello, richiede che l'appellante individui in modo chiaro il "quantum appellatum". In tal senso, dunque, l'appellante è tenuto a formulare argomentazioni che si contrappongano a quanto enunciato dal giudice di primo grado, indicando, con specifico riguardo alle censure afferenti alle ragioni di diritto adottate dal primo giudice, la norma applicabile o l'interpretazione preferibile
(Cass., Ordinanza n. 10916/2017; Cass., Ordinanza n. 4541/2017).
L'appellante, dunque, non può limitarsi a contestare genericamente quanto statuito dal giudice di prime cure, non facendo riferimento alcuno alle disposizioni di legge che si assumono violate dallo stesso e formulando contestazioni vaghe.
Inoltre, la giurisprudenza più recente, ribadendo quanto già statuito dalle Sezioni unite, ha affermato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le pag. 8/11 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. n.25377/2025).
Nel caso di specie, nell'atto di impugnazione la parte argomentativa manca del tutto, poiché l'appellante si è limitato a sollevare contestazioni generiche, formulate in modo assertivo, non indicando, in maniera specifica ed argomentata, le violazioni di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice.
In primo luogo, l'appellante rinvia totalmente ai propri scritti difensivi di primo grado per quel che concerne la ricostruzione dei fatti di causa, le eccezioni e le conclusioni, non fornendo alcuna informazione utile sullo svolgimento del processo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cfr. Cass. 23781/2020). Tale risultato non può considerarsi raggiunto, nel caso in questione, poiché non si rinvengono, nell'atto di appello, elementi idonei a dare luogo ad una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.
In secondo luogo, con riferimento al presunto omesso esame, da parte del
Tribunale, delle difese, eccezioni e conclusioni articolate in primo grado, l'appellante si limita ad affermare che il giudice di prime cure le avrebbe pretermesse, senza, tuttavia, indicare in che misura l'omesso esame delle stesse abbia assunto rilievo ai fini della decisione impugnata. In altre parole, con riferimento al primo motivo in cui si lamenta l'omessa motivazione sulle questioni sollevate in primo grado, l'appellante non può limitarsi a dedurre semplicemente detta omissione, ma ha l'onere di indicare dettagliatamente l'oggetto e i termini delle questioni medesime, con sintetica esposizione dei riferimenti fattuali e delle ragioni giuridiche correlate, e soprattutto pag. 9/11 dovrà esplicitare la rilevanza delle questioni, di cui sarebbe stato omesso l'esame, sulla decisione adottata. Per essere più chiari, non è sufficiente lamentare che il
Tribunale non ha esaminato le eccezioni e conclusioni sollevate nel giudizio di primo grado in relazione alla decadenza del circa la contestazione dei vizi e CP_1 difetti del fabbricato , ma occorre che venga esposto, in maniera CP_3 puntuale, il contenuto dell'eccezione di cui si tratta – nei suoi termini fattuali (data di ultimazione lavori di costruzione, data di consegna o cessione delle singole unità immobiliari, termini di decadenza applicabili al caso concreto in relazione alla concreta tipologia dei vizi e difetti lamentati dal , ecc.) – e la sua rilevanza CP_1 alla luce delle circostanze accertate nel corso del giudizio ed esposte nella sentenza impugnata.
Le medesime considerazioni vanno effettuate in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva del – in disparte, il rilievo che i vizi ed i difetti CP_1 accertati in sentenza attengono, in maniera evidente, a parti comuni dello stabile condominiale - e, infine, alla causa dei danni ai vani dell'ascensore.
In definitiva, il contenuto dell'appello risulta privo del requisito di specificità così come indicato dall'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non indica quali siano le disposizioni di legge violate, in spregio a quanto stabilito dall'art. 342, comma 2, n. 2,
c.p.c., né mette in rilievo quale sia la rilevanza delle questioni enunciate ai fini della decisione impugnata. Non vi è, nei motivi di appello, riferimento alcuno all'inquadramento giuridico della controversia, essendosi limitata la difesa a contestare in via astratta una presunta decadenza dalla denuncia dei vizi e una presunta carenza di legittimazione attiva, non fornendo su tali punti alcuna ragione di diritto o di fatto a fondamento.
Anche con riferimento ai danni dei vani dell'ascensore, non sono esposte argomentazioni specifiche tali da contrastare il percorso logico seguito dal primo giudice, ma si rinvengono affermazioni generiche in fatto e prive di motivazioni in punto di diritto. In tal modo, dunque, l'appellante non ha indicato i motivi che giustificano la revisione della pronuncia di primo grado, così da individuare il contenuto e la portata delle relative censure (Cfr. Cass. Ord. n. 2320/2023).
pag. 10/11 6. In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte che ha proposto l'appello, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le medesime impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 986/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 27.6.2023, proposto da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore del , liquidate in complessivi 3.500,00 oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
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