Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 20372/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 da ata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 06/03/1970) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente SETTALA VIA EUGENIO CURRIEL 12 con l'avv. GESUALDO MICHELE
ATTORE
e nato SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) il 13/11/1969) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 15.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia disporre che:
- la minore PEsona 1 venga affidata in via esclusiva alla madre, autorizzando la stessa ad assumere in via esclusiva ed autonoma le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- il sig. Controparte 1 versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia,
l'importo di Euro 200,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno Parte 1 e Parte_2 intrattenuto una relazione more uxorio dal 2000 al 2011 e dalla loro unione è nata
[...] ata il 24.8.2010 riconosciuto da entrambi.PEsona 1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 ha chiesto a questo Parte 1
Tribunale ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore con affidamento in via esclusiva alla madre, da ritenersi autorizzata ad assumere in esclusiva ed autonoma tutte le decisioni di maggior interesse relative alla figlia sia con riferimento all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, con la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre solo allorché il medesimo ne faccia richiesta e in ogni caso previo accordo con la madre e con modalità protette,con determinazione in euro 200 mensili dell'assegno che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente in via anticipate dentro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia PE 1 oltre al 50% delle spese extra assegno come previste dalle linee guida del Tribunale di Milano
Parte convenuta a cui il ricorso e il decreto Venivano regolarmente notificati non si costituiva in giudizio e all'udienza del 26 Marzo 2025 veniva dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice veniva sentita dal Giudice delegato e in tale sede dichiarava: Non ho notizie del mio compagno da una decina di anni. Anche PE on vede da suo papà da quando aveva 2 forse 3 anni e quindi da circa 12 anni. Non si è mai informato sulle sue condizioni di salute e sul suo andamento scolastico sulle sue scelte. In passato non si sono mai posta il problema relativamente ai consensi necessari da parte del padre e quindi non avevo ritenuto necessario chiedere una regolamentazione. Oggi invece che PE è cresciuta si pone spesso la necessità di esprimere consenso ad esempio per le gite: senza il consenso del padre non può ottenere una carta d'identità valida per l'espatrio. Il papà di PE on ha mai chiesto di vederla. Di fatto
PE 1 stata cresciuta esclusivamente da me e ha sempre vissuto solo con me. Anche PE 1 on ha mai chiesto di conoscere suo padre e se si affronta l'argomento dice che non le interessa. Io attualmente sono disoccupata: spero di trovare a breve un'attività lavorativa. Ho lavorato fino a due anni fa occupandomi di fare le pulizie La casa dove vivo con PE una casa in affitto per la quale corrispondo una locazione di 800 € mensili. Riesco a sopravvivere grazie all'aiuto di mia madre che ha un debole anche per PE che ci aiuta economicamente io mi arrangio facendo dei lavoretti anche irregolari quando si pone l'occasione Ho un nuovo compagno. Penso che il mio ex compagno faccia la guardia giurata :lo deduco dal fatto che in passato questa era la sua occupazione e ho dedotto questa circostanza anche dal fatto che ci siano stati qualche post sui social .insisto nella mia richiesta di affidamento super esclusivo di PE 1 e nella determinazione il euro 200 mensili del contributo che il padre deve ritenersi obbligato a corrispondere per il mantenimento oltre al 50% delle spese extra come previste dal protocollo del Tribunale di Milano.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art
473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe
Il giudice delegato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, totalmente assente nella vita della vita e completamente disinteressato alle sue esigenze anche di mantenimento che ha sistematicamente omesso, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto della minore, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre e in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che alla luce delle emergenze in atti la richiesta di affidamento “super esclusivo" avanzata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta. Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile, essendosi il medesimo disinteressato di ogni aspetto della vita della figlia che non vede da almeno un decennio e al cui mantenimento non provvede in alcuna misura. PE 1 stata crescita in via esclusiva dalla madre che ha provveduto ogni sua esigenze di vita.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la minore.
Quanto al diritto di visita paterno deve prevedersi che il padre, solo allorché il padre ne faccia richiesta, possa vedere la minore, in ogni caso previo accordo con la madre con un criteri di gradualità ed in ogni caso nel rispetto dei desiderio di PE 1 che, come già detto, non ha ad ogni alcuna relazione con suo padre che in nessun modo conosce
Contributo al mantenimento della figlio minore
Il Collegio ritiene di dover sul punto accogliere la domanda della parte attrice devono prendere un mantenimento che garantisca alla minore il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita.
Nello specifico, peraltro, pur in assenza di dati precisi sulle condizioni reddituali e patrimoniali del convenuto, deve comunque considerarsi da un lato che lo stesso ha comunque una piena e integra capacità lavorativa e dall'altro che deve contribuire al mantenimento della minore nella misura che si reputa congrua ed adeguata richiesta dalla parte attrice non potendosi tacere che, in assenza di ogni relazione tra padre e figlia, tutti gli oneri di accudimento gravano sulla sola madre.
L'Assegno Unico percepito dovrà essere percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura del figlio.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20372 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affido del figlio minore Per 1 ata il 24.8.2010, in via esclusiva alla madre che la terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo allorché ne faccia richiesta e in ogni caso previo accordo con la madre con un criteri di gradualità e nel rispetto dei desideri di PE 1
3) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di giugno 2024, mediante versamento a Intro il 5 di ogni mese dell'importo mensile diParte 1
€ 200,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal giugno 2025- base di calcolo giugno 2024-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, senza preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre.
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai