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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/04/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5523/2024 r.g.a.c. vertente tra
(CF. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Bancheri ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso tale difensore, con indirizzo p.e.c.
come in atti;
Email_1 parte opponente e
(C.F. - P.IVA , a mezzo della sua procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(già in virtù di cambio della denominazione sociale del Controparte_2 Controparte_3
01.06.2021), come da procura conferita per atto a rogito del notaio in data Persona_1
13.06.2018, rep. 298495, racc. 31764, a sua volta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata unitamente a quest'ultimo presso lo studio dell'avv.to Matteo Caroleo Ciarla, in Velletri, alla via Edgardo Zauli Sajani n. 11, come in atti;
parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti pecuniari, contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1305/2024 emesso in data 05.09.2024 da questo Tribunale in accoglimento del ricorso monitorio proposto dalla (nel Controparte_1 prosieguo anche solo “ , per brevità), con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in CP_1 favore di quest'ultima della somma di € 61.011,75, oltre interessi come da ricorso e spese del procedimento sommario.
A fondamento dell'opposizione, i hanno lamentato, in sintesi: Pt_1
- che l'avverso ricorso per ingiunzione ha indicato che la pretesa creditoria trarrebbe origine dal contratto di mutuo identificato con il n. 11723630, ma l'odierna opposta ha già ottenuto in realtà per il medesimo titolo contrattuale una sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, n. 468/2021 del 09.03.2021, nel procedimento svoltosi n. 6241/2017 RG., ed oggi oggetto di un'impugnazione pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, n. 6023/2021 RG.;
1 - che per quanto non esista nell'ordinamento un divieto di duplicazione di titoli esecutivi, tuttavia viene in rilievo nel presente caso il principio di consumazione dell'azione e il divieto di bis in idem, i quali impediscono che il creditore possa iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del suo diritto che abbia già dedotto in altro giudizio, nonché il principio dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., che non consente l'introduzione di procedimenti giudiziari dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio, e il principio che vieta l'abuso del diritto e del precesso;
così, con riferimento al ricorso monitorio, deve escludersi in particolare che il creditore possa richiedere un decreto d'ingiunzione ove già abbia ottenuto un altro decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna per il medesimo titolo e nei confronti della stessa persona, avendo ormai consumato la relativa azione e, nell'odierna fattispecie, tenuto conto della sentenza suindicata già conseguita dall'opposta ed oggetto del procedimento d'impugnazione innanzi al giudice di appello, deve concludersi che si è di fronte a un caso di litispendenza, con la conseguenza che il provvedimento monitorio qui opposto deve essere revocato e che la controparte va condannata al rimborso delle spese processuali;
- che, “per mero tuziorismo difensivo” ed ove non si ritenga assorbente il motivo d'opposizione basato sulla litispendenza tra cause, è interesse degli opponenti contestare l'avversa pretesa creditoria, per la quale il provvedimento d'ingiunzione opposto è stato emesso dal giudice del monitorio “…in carenza totale della documentazione necessaria all'emissione dello stesso”, considerato che tra i documenti prodotti dalla manca il piano d'ammortamento del finanziamento CP_1 originario e quello aggiornato, nonostante lo stesso abbia natura di clausola contrattuale e concorra a determinare le somme eventualmente dovute all'istituto finanziatore;
- che, inoltre, il contratto di mutuo è viziato da nullità per l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile, dal momento che l'ISC dell'operazione non è stato correttamente indicato nella documentazione negoziale, ove è stato dichiarato un ISC/TAEG dell'11,03%, mentre lo stesso è pari in realtà al 13,538% ovvero al 13,461%, tenendo conto di tutte le spese correlate all'erogazione del credito;
“…La conseguenza della mancata chiara indicazione del vero costo che il Cliente di una Banca
o Finanziaria sopporta per l'erogazione del credito… è previsto dallo stesso art. 117 del Testo Unico Bancario… il cui 7° comma prescrive, come conseguenza sanzionatoria per la Banca, il ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il Cliente, il ricalcolo secondo il tasso minimo dei BOT tempo per tempo vigenti durante il rapporto di credito con il Cliente”, talché con riferimento al caso di specie ne deriva l'invalidità della clausola afferente gli interessi convenzionali, che vanno conteggiati con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, e ciò anche tenuto conto, d'altro canto, che ove si tratti di finanziamenti conclusi con un “consumatore” deve farsi applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 125 bis TUB, il quale prevede espressamente la nullità delle clausole relative ai costi a carico del finanziato che non siano stati inclusi nel TAEG, o non lo siano stati correttamente, in uno alla sostituzione del TAEG con il tasso minimo BOT;
- che, altresì, nel caso in cui le clausole contrattuali non contengano una chiara determinazione del costo applicato al finanziato ne deriva la loro invalidità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, in tal caso con il dovuto ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso legale;
- che il contratto è poi affetto da nullità poiché concluso per un motivo illecito, in quanto impiegato per ripianare una pregressa esposizione debitoria maturata a carico del Parte_1 sul c/c intrattenuto con la Unicredit S.p.a. e per consentire a quest'ultima di ottenere una garanzia a presidio del suo credito maturato in relazione a tale rapporto, di guisa che l'intento sotteso alla stipulazione è stato in realtà diverso da quello previsto dal relativo schema negoziale;
- che a seguito dell'accertamento contabile effettuato è emerso, inoltre, che il tasso di mora pattuito supera il tasso soglia d'usura, dovendosi considerare al riguardo il “tasso effettivo
2 moratorio… che si viene a generare dalla “previsione additiva” degli interessi corrispettivi e moratori a seguito del ritardato pagamento…”; l'applicazione del tasso di mora sull'intera rata del mutuo, comprensiva di capitale e di interessi, genera infatti un fenomeno anatocistico illecito e nella fattispecie
“…Verificando l'incidenza degli interessi, sia sulla sola quota capitale sia sulla rata di ammortamento, utilizzando la stessa formula per determinare il tasso, conoscendo il capitale, la durata e l'ammontare degli interessi escono fuori i seguenti dati calcoli… TEGMORA su quota capitale 32,71%... TEGMORA su rata 19,73%… su rata con spese 156,03%”; Pt_3
- che, ancora, “Il comportamento della banca opposta è censurabile anche in termine di correttezza e buona fede. Basti considerare la totale disapplicazione dell'art. 40 TUB…”, e a tale violazione non può che conseguire un risarcimento del danno;
- che è noto poi che in questa materia vigono a carico degli istituti di credito obblighi di trasparenza e informativi e la mancata osservanza di tali obblighi, per quanto non determini una nullità contrattuale, comunque costituisce un inadempimento di cui la banca deve rispondere;
- che va infine riconosciuta la responsabilità processuale aggravata dell'opposta ai sensi dell'art. 963 c.p.c., sussistendo se non la sua mala fede, quantomeno una colpa grave, stante l'abuso del processo da lei perpetrato con la sua iniziativa giudiziaria.
Queste le conclusioni rassegnate dagli opponenti nel loro atto d'opposizione: “1) In via principale accertare e dichiarare la litispendenza del procedimento in virtù della Sentenza n. 468/2021 pubbl. il 09/03/2021 RG n. 6241/2017 Repert. n. 808/2021 del 09/03/2021, oggetto di appello presso la Corte d'Appello di Roma R.G. 6023/2021 e pertanto dichiarare privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 1305/2024; 2) Per l'effetto condannare la parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. 3) Nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, revocare il Decreto ingiuntivo n. 1305/2024 per i motivi indicati in premessa e accertare e dichiarare la mancanza del requisito di indeterminatezza dei tassi contrattuali e di mora e la violazione degli art. 1346 e 1284 c.c. e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di finanziamento non più saggio interesse preteso dalla banca, ma secondo le disposizione dell'art. 117 TUB o dell'art. 125 bis TUB, con rideterminazione delle somme dovute in Euro 35.419,04; 4) Rideterminare per il finanziamento il debito residuo in considerazione del compensato controcredito assunto in capo a parte attrice per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
5) In ogni caso col favore delle spese, competenze e degli emolumenti di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita tempestivamente la manifestando la sua rinuncia al decreto CP_1 ingiuntivo n. 1305/2024 e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio. Ha rappresentato, in particolare, l'opposta che il procedimento monitorio è stato introdotto per un “errore materiale”, essendo stata la sua pretesa creditoria già fatta oggetto di un decreto d'ingiunzione avente n. 1571/2017, emesso da questo Tribunale e poi opposto dagli ingiunti con un giudizio d'opposizione conclusosi con sentenza n. 468/2021 del 09.03.2021, la quale ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente quel decreto monitorio, e su tale sentenza pende in effetti, ad oggi, un procedimento d'impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Roma, con prossima udienza fissata al 24.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Su tale scorta, ha concluso quindi l'opposta come segue: “dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 1305/2024… e chiede… che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite. In via subordinata, in caso di condanna alle spese del giudizio si chiede l'applicazione dei minimi tariffari vigenti, stante l'assenza di ulteriore attività”.
Espletate, con il provvedimento reso il 30.01.2025, le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. e differita con lo stesso la data della prima udienza al 03.04.2025, alcuna memoria è stata poi depositata dalle parti nei termini ex art. 171 ter c.p.c., e all'udienza del 03.04.3025 i contendenti, entrambi comparsi, hanno richiamati i rispettivi scritti difensivi ed insistito nelle deduzioni e conclusioni ivi già formulate, chiedendo gli opponenti “…la revoca del decreto ingiuntivo in virtù dell'eccepita litispendenza, con condanna della controparte al rimborso delle spese processuali in favore del
3 procuratore antistatario” e l'opposta “…l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali ovvero, in caso di condanna alle spese, l'applicazione dei parametri minimi di legge”.
Stante la questione di litispendenza sollevata dagli opponenti e considerata la rinuncia dell'opposta al decreto ingiuntivo, le parti sono state pertanto invitate in tale sede alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e sulle conclusioni da loro rassegnate, come da verbale d'udienza in atti, il giudizio è stato assunto in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cit., così come risultante dalla novella di cui al d.lgs. 149/2022.
Tanto premesso sinteticamente, osserva il decidente quanto segue.
Si è anticipato che la costituendosi nella presente sede d'opposizione, ha CP_1 manifestato la propria “rinuncia al decreto ingiuntivo”, rinuncia da lei richiamata successivamente anche all'udienza del 03.04.2025, e tale comportamento processuale senz'altro va ricondotto alla previsione di cui all'art. 306 c.p.c., il quale consente, come noto, alla parte di rinunciare agli atti del giudizio, desistendo da un'iniziativa giudiziaria mal diretta o, comunque, ritenuta dalla stessa non più opportuna nei termini proposti, subordinando poi la conseguente declaratoria d'estinzione del processo alla circostanza che vi sia un'accettazione di tale rinuncia ad opera delle altre “parti costituite”, le quali “…potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
Come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio che origina dal ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. la rinuncia al ricorso manifestata dal creditore ingiungente necessita, così, dell'accettazione ad opera del debitore ingiunto per l'eventualità in cui quest'ultimo non solo abbia ricevuto la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio, ma abbia anche già proposto l'opposizione, integrando tale opposizione, nella fattispecie del procedimento monitorio, la nozione di “parte costituita” ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 110/2016).
Posta pertanto la qualità di parte costituita in capo ai con riferimento al caso che Pt_1 occupa, stante l'avvenuta manifestazione della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio d'opposizione, va al contempo CP_1 rammentato, però, che ai fini dell'art. 306 c.p.c. ciò che rileva, affinché sia necessaria un'accettazione della rinuncia agli atti ad opera dell'altra parte, è che quest'ultima manifesti un interesse che possa dirsi giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo e, dunque, che
“…possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione”, mentre tale interesse non sussiste allorquando la sola ragione addotta dalla medesima sia da individuare nella liquidazione delle spese processuali sostenute, atteso che ai sensi dell'art. 3064 c.p.c. tali spese devono essere comunque poste a carico del rinunciante per il caso in cui la rinuncia agli atti sia intervenuta dopo la costituzione in causa della controparte e non venga raggiunto un accordo tra i contendenti in merito a una diversa regolamentazione delle spese di lite (arg. Cass. civ. 23620/2017, che ha evidenziato che la “…accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali…”; nel senso che l'interesse che giustifica la necessità di un'accettazione della rinuncia agli atti di una parte ad opera dell'altra ex art. 306 cit. deve essere relativo “…alla trattazione nel merito della pretesa agita”, si v. anche Cass. 110/16 cit.).
Ebbene, relativamente all'odierna fattispecie, è evidente che gli opponenti non abbiano espresso alcun interesse alla trattazione nel merito del giudizio, avendo richiesto piuttosto, in principalità, con il loro atto di citazione, che lo stesso venga cancellato dal ruolo per la lamentata litispendenza esistente tra la domanda che ne è oggetto, proposta dall'opposta con il suo ricorso, e la pretesa da questa già azionata nei loro confronti con il pregresso procedimento monitorio esitato
4 nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1571/2017, poi confermato a seguito della relativa opposizione proposta dai avanti a questo Tribunale con la sentenza n. 468/2021 del Pt_1
09.03.2021 e allo stato ancora sub iudice in ragione dell'impugnazione pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma. Non vi è stata, in altre parole, alcuna manifestazione ad opera degli opponenti di un loro interesse a sentire accertata in questa sede l'inesistenza nel merito della pretesa creditoria della avendo gli stessi sollevato, quale primo e principale motivo d'opposizione, una CP_1 questione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., e richiesto soltanto in via subordinata che l'avversa pretesa venga dichiarata in tutto o in parte infondata sulla scorta delle eccezioni di merito articolate nel loro atto di citazione. Il solo interesse sotteso, così, alla posizione assunta dai all'udienza del Pt_1
03.04.2025, a fronte della rinuncia manifestata dalla con la comparsa di risposta e a tale CP_1 udienza, si individua senza dubbio nella volontà dei medesimi di conseguire unicamente il rimborso delle spese sostenute per essere stati costretti a presentare l'odierna opposizione onde evitare che il decreto monitorio potesse divenire definitivo, ma in tali termini non è dato ravvisare, appunto, una situazione idonea a giustificare la necessità di un'accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la previsione che è già contenuta, al riguardo, dall'art. 3064 c.p.c.
La rinuncia da parte della nq. attrice in senso sostanziale, a coltivare la domanda CP_1 proposta in questa in sede con il suo originario ricorso, espressa dalla medesima a mezzo del difensore munito del relativo potere (come da procura alle liti in atti) sin dalla sua comparsa di costituzione, è già da sé sufficiente, pertanto, ad avviso del decidente, a far pervenire a una declaratoria di estinzione del giudizio quale quella richiesta dall'opposta, con la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, stante la volontà di quest'ultima di non proseguire nell'esercizio della sua pretesa con il presente procedimento, mentre la regolazione delle spese processuali deve essere effettuata ai sensi dell'art. 3064 c.p.c.
Anche a voler prescindere da quanto precede, rileva il giudicante che non vi è dubbio, comunque, che l'odierno giudizio debba essere definito in rito, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche tenuto conto dell'eccezione di litispendenza sollevata dai eccezione alla quale pure la ha prestato, a ben vedere, Pt_1 CP_1 sostanziale adesione e che si rivela senz'altro fondata, in virtù delle seguenti ragioni.
Infatti, è noto che per quanto non esista nell'ordinamento un divieto generale di munirsi di più titoli esecutivi, tuttavia, una simile possibilità incontri una serie di limiti segnati, tra gli altri, dall'esclusione di una duplicazione delle medesime domande, le quali, ove identiche sia in relazione ai soggetti, sia per il petitum, sia per la causa petenti, inevitabilmente soggiacciono o alla disciplina dettata in tema di riunione delle cause dall'art. 273 c.p.c., nel caso in cui si tratti di domande proposte avanti allo stesso ufficio giudiziario, o a quella prevista dall'art. 391 c.p.c., nel caso in cui (come nella specie) le domande vengano avanzate innanzi a uffici giudiziari diversi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 21768/2019).
In particolare, dispone l'art. 391 c.p.c. che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
La norma in esame sancisce in tal modo l'obbligo del giudice di pronunciare, anche in via ufficiosa, la cancellazione della causa dal ruolo a garanzia della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui “de eadem re ne bis sit actio”, regola che, come è stato osservato dal giudice di legittimità anche a Sezioni Unite, delimita il diritto di azione ex art. 24 Cost. sia nella sua dimensione pubblicistica, sia in quella privatistica, e assegna, a ben guardare, all'istituto della litispendenza “…intesa come effetto della consumazione del diritto di azione… lo stesso fondamento, ovvero appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato”, tale che “…la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l'altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che
5 preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di giudicato), oppure si verifichi l'estinzione della domanda…” (cfr. Cass. civ. S.U. 27846/2013).
Avuto riguardo al dettato dell'art. 391 cit. e alla ratio che vi è sottesa, è stato poi chiarito - per quel che interessa anche nella presente fattispecie - che la declaratoria della litispendenza e la conseguente cancellazione dal ruolo della causa proposta per seconda, ove la stessa risulti in rapporto di identità con altra causa precedentemente incardinata, è destinata ad operare a prescindere dal fatto che tale causa sia già pervenuta nelle more avanti al giudice dell'impugnazione, dovendo essere la cancellazione comunque disposta, anche in tale evenienza, da parte del giudice successivamente adito. Difatti, il tenore dell'art. 39 c.p.c. “…non consente di nutrire dubbi in ordine al fatto che la litispendenza possa operare anche allorquando la stessa causa sia stata proposta in due giudizi, uno dei quali si trovi in grado di appello…”, e “…in ogni caso, le esigenze alle quali risponde l'istituto della litispendenza, la cui cogenza è manifestata dalla possibilità della relativa dichiarazione, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, non consente di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata…” (cfr. ancora Cass. S.U. 27846/13 cit.).
Di talché, “A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione…”, mentre è da escludere - lo si precisa - che il giudizio incardinato per secondo possa essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa in quello introdotto per primo (o della sua estinzione), a ciò ostando l'identità tra le cause, che non permette, all'evidenza, di far ravvisare tra queste ultime un rapporto di pregiudizialità quale è quello che è necessario perché possa profilarsi una sospensione del processo (cfr. tra le altre, anche Cass. civ. 15981/2018).
Inoltre, per quanto concerne specificamente il procedimento che origina da ricorso per ingiunzione, deve ritenersi che in ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. il giudice adito con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ove rilevi che l'emissione di tale provvedimento sia stata chiesta e ottenuta, per l'appunto, dal preteso creditore pur a fronte dell'introduzione da lui già effettuata di un'altra causa identica, è tenuto, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione al decreto d'ingiunzione, a dichiarare la litispendenza e a revocare il decreto monitorio, non diversamente da quanto avviene nell'ipotesi in cui tale decreto sia stato erroneamente pronunciato in difetto di competenza dell'ufficio giudiziario adito, ipotesi alla quale quella della litispendenza è del resto per molti profili equiparata (cfr. tra le altre, Cass civ. 8898/2020, nonché arg. Cass. civ. S.U. 10011/2001; arg. di recente anche Cass. civ. 2399/2024, che ha osservato, con affermazione di portata generale, che la litispendenza è “…istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa”, sicché la relativa pronuncia è
“…sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza”).
Orbene, ciò detto, vi è da rilevare, in relazione al caso che occupa, che costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata, che la abbia già proposto una domanda di CP_1 pagamento nei confronti dei e del tutto identica a quella formulata con Parte_1 Parte_2 il ricorso per decreto ingiuntivo di cui qui si discute.
In particolare, come anche si legge nella sentenza pronunciata da questo Tribunale n. 468/2021 del 09.03.2021, proprio l'odierna opposta risulta avere già richiesto e ottenuto dal
6 presente ufficio il decreto ingiuntivo n. 1571/2017 in data 10.06.2017, avente ad oggetto il pagamento da parte dei della somma di € 60.011,75, oltre agli interessi e alle spese della Pt_1 procedura monitoria, per una pretesa esposizione debitoria originata a loro carico dal contratto n. 11723630, sottoscritto in data 04.08.2010, con il quale l'allora finanziatrice Unicredit S.p.a. ha concesso ai predetti un prestito personale (cfr. doc. 3 fasc. opponente, recante copia della citata sentenza, pronunciata nel giudizio d'opposizione al decreto n. 1571/2017, svoltosi avanti a questo Tribunale con il n. 6241/2017 RG., tra i e e la . Parte_1 Parte_2 CP_1
Tenuto conto delle allegazioni e produzioni effettuate dall'opposta con il ricorso che è stato accolto con il decreto ingiuntivo di cui qui si controverte, è quindi evidente che si versi in presenza della stessa identica domanda, proposta in quella sede, così come in questa, da parte della nella sua qualità di cessionaria del credito maturato in favore della Unicredit S.p.a., CP_1 scaturente dal medesimo titolo negoziale ed azionato verso i medesimi pretesi debitori (cfr. ricorso e fasc. monitorio relativo al decreto ingiuntivo qui opposto n. 1305/2024).
Considerata l'identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi, non vi è allora alcun dubbio che si versi in presenza delle medesime domande, così come lamentato sin dall'atto d'opposizione dai e che tra le stesse si ponga, nello specifico, una situazione di Pt_1 litispendenza, essendo pacifico che la sentenza anzidetta, n. 468/21, pronunciata da questo Tribunale in data 09.03.2021, non sia poi passata in giudicato ma sia invece ancora oggetto del giudizio d'impugnazione pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, così come dedotto sia dagli opponenti, sia dall'opposta, nei rispettivi scritti difensivi.
In virtù di tanto e tenuto conto che è di tutta evidenza che la causa appena indicata sia iniziata precedentemente alla presente (giacché proposta con un ricorso monitorio da cui è scaturito un decreto ingiuntivo che è documentato sia stato emesso sin dal giugno 2017: cfr. ancora doc. 3 cit.), ne deriva quindi che deve comunque disporsi la definizione in rito dell'odierno giudizio, con la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da questo Tribunale pur a fronte della pendenza di altra causa con lo stesso oggetto e tra le stesse parti innanzi ad altro giudice (la Corte d'Appello di Roma), in analogia con quanto previsto, si è detto, per il decreto monitorio emesso da giudice incompetente.
A tale ultimo proposito è opportuno precisare, d'altro canto, che proprio la necessità di revocare il provvedimento d'ingiunzione impone di provvedere in questa sede con la forma della sentenza (in luogo di quella dell'ordinanza, ex art. 391 c.p.c.), non diversamente da quel che avviene, per l'appunto, anche in caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito in fase monitoria (cfr. tra le altre, Cass. civ. 15578/2019, che ha evidenziato, in particolare, che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46”).
Ed infine, sia avendo riguardo alla rinuncia manifestata al ricorso e al decreto ingiuntivo da parte della ex art. 306 c.p.c., sia in virtù della definizione in rito che consegue in ogni caso CP_1 all'acclarata litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., deve procedersi con la presente sentenza anche alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. al riguardo anche Cass. 2399/24 cit., che ha evidenziato che “L'ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d'incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo”).
Tali spese processuali devono essere regolate, inoltre, ponendone l'onere a carico dell'opposta, considerato il dettato dell'art. 306 cit. e stante il principio generale di cui all'art. 91
7 c.p.c., avendo quest'ultima dato causa al contenzioso con la proposizione di una domanda monitoria relativa alla medesima pretesa da lei già azionata con un altro pregresso giudizio ed occasionato così l'opposizione dei opposizione fondatamente proposta da questi ultimi Pt_1 proprio sulla base dell'accertata litispendenza e che è intervenuta, nella specie, prima della desistenza alla domanda manifestata dalla nell'odierna sede. Non sono state addotte, CP_1
d'altro canto, da quest'ultima, specifiche ragioni idonee a giustificare una compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tale non potendosi considerare, invero, il solo “errore materiale” che l'opposta ha sostenuto di aver commesso in occasione della proposizione del suo ricorso, in assenza di alcun elemento idoneo a comprovarne un'eventuale non imputabilità, e da tanto deriva l'impossibilità di disporre la compensazione delle spese da lei richiesta anche all'udienza del 03.04.2025.
Considerata l'esiguità dell'attività difensiva espletata, in ragione della modesta entità e scarsa complessità delle questioni trattate, nonché del contegno assunto dalla sin dalla sua CP_1 costituzione del 17.01.25, con la quale la stessa ha rinunciato, si è detto, alla sua domanda monitoria e aderito sostanzialmente all'eccezione avversaria, si giustifica invece, ad avviso del giudicante, una liquidazione delle spese in parola con l'applicazione dei parametri minimi di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 e s.m.i., così come richiesto dall'opposta in via subordinata.
Su tale scorta e tenuto conto dello scaglione di valore della lite (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00) e delle sole fasi concretamente svolte (di studio e introduttiva), con esclusione della fase istruttoria (per la quale alcuna memoria è stata depositata, come detto, dalle parti nei termini ex art. 171 ter c.p.c.) e di quella decisionale (essendosi il procedimento esaurito nella sola prima udienza del 03.04.2025, già anteriormente alla quale l'opposta ha manifestato la sua rinuncia agli atti e aderito all'eccezione di litispendenza), si perviene quindi a un importo dovuto in rimborso agli opponenti, in solido tra loro, di € 2.090,00 per compensi, e a tale somma vanno aggiunti le spese vive gravanti sugli stessi per l'iscrizione al ruolo dell'opposizione di € 406,50 (c.u. e marca da bollo), nonché il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 e iva e cpa come per legge, somme tutte di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dei avv. Pt_1
Tommaso Bancheri, dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano infine i presupposti per una condanna della ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., stante la desistenza manifestata da quest'ultima sin dalla sua comparsa di risposta, la quale vale a far escludere che l'opposta abbia tenuto, nel complesso, un contegno processuale abusivo o temerario, non ravvisabile di certo per la sola circostanza che il decreto sia stato originariamente richiesto e ottenuto dalla medesima senza che ve ne fossero i presupposti ai sensi dell'art. 39 c.p.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 26545/2021, per il principio secondo cui il fondamento della condanna prevista dall'art. 96 c.p.c. non può mai ravvisarsi sul solo rilievo che la domanda di una parte sia risultata infondata o persino inammissibile).
Ogni pretesa vantata dagli opponenti verso l'opposta a titolo di responsabilità processuale aggravata deve essere quindi disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, assorbita ogni diversa deduzione, eccezione e istanza, così provvede:
In accoglimento dell'eccezione di litispendenza formulata con l'opposizione e considerata la rinuncia agli atti manifestata dall'opposta revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1305/2024, emesso da questo Tribunale in data 05.09.2024 in favore della nei Controparte_1 confronti di e , e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Parte_1 Parte_2
Condanna la a rimborsare agli opponenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese processuali sostenute per il presente giudizio
[...]
8 d'opposizione, che liquida in € 2.090,00 per compensi, oltre a € 406,50 per spese vive ed oltre al rimborso forfettario per spese generali del 15% e iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme a favore del difensore degli opponenti, avv. Tommaso Bancheri, dichiaratosi antistatario;
Respinge la richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 19.04.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
9
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5523/2024 r.g.a.c. vertente tra
(CF. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Bancheri ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso tale difensore, con indirizzo p.e.c.
come in atti;
Email_1 parte opponente e
(C.F. - P.IVA , a mezzo della sua procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(già in virtù di cambio della denominazione sociale del Controparte_2 Controparte_3
01.06.2021), come da procura conferita per atto a rogito del notaio in data Persona_1
13.06.2018, rep. 298495, racc. 31764, a sua volta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata unitamente a quest'ultimo presso lo studio dell'avv.to Matteo Caroleo Ciarla, in Velletri, alla via Edgardo Zauli Sajani n. 11, come in atti;
parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti pecuniari, contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1305/2024 emesso in data 05.09.2024 da questo Tribunale in accoglimento del ricorso monitorio proposto dalla (nel Controparte_1 prosieguo anche solo “ , per brevità), con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in CP_1 favore di quest'ultima della somma di € 61.011,75, oltre interessi come da ricorso e spese del procedimento sommario.
A fondamento dell'opposizione, i hanno lamentato, in sintesi: Pt_1
- che l'avverso ricorso per ingiunzione ha indicato che la pretesa creditoria trarrebbe origine dal contratto di mutuo identificato con il n. 11723630, ma l'odierna opposta ha già ottenuto in realtà per il medesimo titolo contrattuale una sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, n. 468/2021 del 09.03.2021, nel procedimento svoltosi n. 6241/2017 RG., ed oggi oggetto di un'impugnazione pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, n. 6023/2021 RG.;
1 - che per quanto non esista nell'ordinamento un divieto di duplicazione di titoli esecutivi, tuttavia viene in rilievo nel presente caso il principio di consumazione dell'azione e il divieto di bis in idem, i quali impediscono che il creditore possa iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del suo diritto che abbia già dedotto in altro giudizio, nonché il principio dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., che non consente l'introduzione di procedimenti giudiziari dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio, e il principio che vieta l'abuso del diritto e del precesso;
così, con riferimento al ricorso monitorio, deve escludersi in particolare che il creditore possa richiedere un decreto d'ingiunzione ove già abbia ottenuto un altro decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna per il medesimo titolo e nei confronti della stessa persona, avendo ormai consumato la relativa azione e, nell'odierna fattispecie, tenuto conto della sentenza suindicata già conseguita dall'opposta ed oggetto del procedimento d'impugnazione innanzi al giudice di appello, deve concludersi che si è di fronte a un caso di litispendenza, con la conseguenza che il provvedimento monitorio qui opposto deve essere revocato e che la controparte va condannata al rimborso delle spese processuali;
- che, “per mero tuziorismo difensivo” ed ove non si ritenga assorbente il motivo d'opposizione basato sulla litispendenza tra cause, è interesse degli opponenti contestare l'avversa pretesa creditoria, per la quale il provvedimento d'ingiunzione opposto è stato emesso dal giudice del monitorio “…in carenza totale della documentazione necessaria all'emissione dello stesso”, considerato che tra i documenti prodotti dalla manca il piano d'ammortamento del finanziamento CP_1 originario e quello aggiornato, nonostante lo stesso abbia natura di clausola contrattuale e concorra a determinare le somme eventualmente dovute all'istituto finanziatore;
- che, inoltre, il contratto di mutuo è viziato da nullità per l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile, dal momento che l'ISC dell'operazione non è stato correttamente indicato nella documentazione negoziale, ove è stato dichiarato un ISC/TAEG dell'11,03%, mentre lo stesso è pari in realtà al 13,538% ovvero al 13,461%, tenendo conto di tutte le spese correlate all'erogazione del credito;
“…La conseguenza della mancata chiara indicazione del vero costo che il Cliente di una Banca
o Finanziaria sopporta per l'erogazione del credito… è previsto dallo stesso art. 117 del Testo Unico Bancario… il cui 7° comma prescrive, come conseguenza sanzionatoria per la Banca, il ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il Cliente, il ricalcolo secondo il tasso minimo dei BOT tempo per tempo vigenti durante il rapporto di credito con il Cliente”, talché con riferimento al caso di specie ne deriva l'invalidità della clausola afferente gli interessi convenzionali, che vanno conteggiati con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, e ciò anche tenuto conto, d'altro canto, che ove si tratti di finanziamenti conclusi con un “consumatore” deve farsi applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 125 bis TUB, il quale prevede espressamente la nullità delle clausole relative ai costi a carico del finanziato che non siano stati inclusi nel TAEG, o non lo siano stati correttamente, in uno alla sostituzione del TAEG con il tasso minimo BOT;
- che, altresì, nel caso in cui le clausole contrattuali non contengano una chiara determinazione del costo applicato al finanziato ne deriva la loro invalidità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, in tal caso con il dovuto ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso legale;
- che il contratto è poi affetto da nullità poiché concluso per un motivo illecito, in quanto impiegato per ripianare una pregressa esposizione debitoria maturata a carico del Parte_1 sul c/c intrattenuto con la Unicredit S.p.a. e per consentire a quest'ultima di ottenere una garanzia a presidio del suo credito maturato in relazione a tale rapporto, di guisa che l'intento sotteso alla stipulazione è stato in realtà diverso da quello previsto dal relativo schema negoziale;
- che a seguito dell'accertamento contabile effettuato è emerso, inoltre, che il tasso di mora pattuito supera il tasso soglia d'usura, dovendosi considerare al riguardo il “tasso effettivo
2 moratorio… che si viene a generare dalla “previsione additiva” degli interessi corrispettivi e moratori a seguito del ritardato pagamento…”; l'applicazione del tasso di mora sull'intera rata del mutuo, comprensiva di capitale e di interessi, genera infatti un fenomeno anatocistico illecito e nella fattispecie
“…Verificando l'incidenza degli interessi, sia sulla sola quota capitale sia sulla rata di ammortamento, utilizzando la stessa formula per determinare il tasso, conoscendo il capitale, la durata e l'ammontare degli interessi escono fuori i seguenti dati calcoli… TEGMORA su quota capitale 32,71%... TEGMORA su rata 19,73%… su rata con spese 156,03%”; Pt_3
- che, ancora, “Il comportamento della banca opposta è censurabile anche in termine di correttezza e buona fede. Basti considerare la totale disapplicazione dell'art. 40 TUB…”, e a tale violazione non può che conseguire un risarcimento del danno;
- che è noto poi che in questa materia vigono a carico degli istituti di credito obblighi di trasparenza e informativi e la mancata osservanza di tali obblighi, per quanto non determini una nullità contrattuale, comunque costituisce un inadempimento di cui la banca deve rispondere;
- che va infine riconosciuta la responsabilità processuale aggravata dell'opposta ai sensi dell'art. 963 c.p.c., sussistendo se non la sua mala fede, quantomeno una colpa grave, stante l'abuso del processo da lei perpetrato con la sua iniziativa giudiziaria.
Queste le conclusioni rassegnate dagli opponenti nel loro atto d'opposizione: “1) In via principale accertare e dichiarare la litispendenza del procedimento in virtù della Sentenza n. 468/2021 pubbl. il 09/03/2021 RG n. 6241/2017 Repert. n. 808/2021 del 09/03/2021, oggetto di appello presso la Corte d'Appello di Roma R.G. 6023/2021 e pertanto dichiarare privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 1305/2024; 2) Per l'effetto condannare la parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. 3) Nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, revocare il Decreto ingiuntivo n. 1305/2024 per i motivi indicati in premessa e accertare e dichiarare la mancanza del requisito di indeterminatezza dei tassi contrattuali e di mora e la violazione degli art. 1346 e 1284 c.c. e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di finanziamento non più saggio interesse preteso dalla banca, ma secondo le disposizione dell'art. 117 TUB o dell'art. 125 bis TUB, con rideterminazione delle somme dovute in Euro 35.419,04; 4) Rideterminare per il finanziamento il debito residuo in considerazione del compensato controcredito assunto in capo a parte attrice per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
5) In ogni caso col favore delle spese, competenze e degli emolumenti di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita tempestivamente la manifestando la sua rinuncia al decreto CP_1 ingiuntivo n. 1305/2024 e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio. Ha rappresentato, in particolare, l'opposta che il procedimento monitorio è stato introdotto per un “errore materiale”, essendo stata la sua pretesa creditoria già fatta oggetto di un decreto d'ingiunzione avente n. 1571/2017, emesso da questo Tribunale e poi opposto dagli ingiunti con un giudizio d'opposizione conclusosi con sentenza n. 468/2021 del 09.03.2021, la quale ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente quel decreto monitorio, e su tale sentenza pende in effetti, ad oggi, un procedimento d'impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Roma, con prossima udienza fissata al 24.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Su tale scorta, ha concluso quindi l'opposta come segue: “dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 1305/2024… e chiede… che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite. In via subordinata, in caso di condanna alle spese del giudizio si chiede l'applicazione dei minimi tariffari vigenti, stante l'assenza di ulteriore attività”.
Espletate, con il provvedimento reso il 30.01.2025, le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. e differita con lo stesso la data della prima udienza al 03.04.2025, alcuna memoria è stata poi depositata dalle parti nei termini ex art. 171 ter c.p.c., e all'udienza del 03.04.3025 i contendenti, entrambi comparsi, hanno richiamati i rispettivi scritti difensivi ed insistito nelle deduzioni e conclusioni ivi già formulate, chiedendo gli opponenti “…la revoca del decreto ingiuntivo in virtù dell'eccepita litispendenza, con condanna della controparte al rimborso delle spese processuali in favore del
3 procuratore antistatario” e l'opposta “…l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali ovvero, in caso di condanna alle spese, l'applicazione dei parametri minimi di legge”.
Stante la questione di litispendenza sollevata dagli opponenti e considerata la rinuncia dell'opposta al decreto ingiuntivo, le parti sono state pertanto invitate in tale sede alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e sulle conclusioni da loro rassegnate, come da verbale d'udienza in atti, il giudizio è stato assunto in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cit., così come risultante dalla novella di cui al d.lgs. 149/2022.
Tanto premesso sinteticamente, osserva il decidente quanto segue.
Si è anticipato che la costituendosi nella presente sede d'opposizione, ha CP_1 manifestato la propria “rinuncia al decreto ingiuntivo”, rinuncia da lei richiamata successivamente anche all'udienza del 03.04.2025, e tale comportamento processuale senz'altro va ricondotto alla previsione di cui all'art. 306 c.p.c., il quale consente, come noto, alla parte di rinunciare agli atti del giudizio, desistendo da un'iniziativa giudiziaria mal diretta o, comunque, ritenuta dalla stessa non più opportuna nei termini proposti, subordinando poi la conseguente declaratoria d'estinzione del processo alla circostanza che vi sia un'accettazione di tale rinuncia ad opera delle altre “parti costituite”, le quali “…potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
Come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio che origina dal ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. la rinuncia al ricorso manifestata dal creditore ingiungente necessita, così, dell'accettazione ad opera del debitore ingiunto per l'eventualità in cui quest'ultimo non solo abbia ricevuto la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio, ma abbia anche già proposto l'opposizione, integrando tale opposizione, nella fattispecie del procedimento monitorio, la nozione di “parte costituita” ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 110/2016).
Posta pertanto la qualità di parte costituita in capo ai con riferimento al caso che Pt_1 occupa, stante l'avvenuta manifestazione della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio d'opposizione, va al contempo CP_1 rammentato, però, che ai fini dell'art. 306 c.p.c. ciò che rileva, affinché sia necessaria un'accettazione della rinuncia agli atti ad opera dell'altra parte, è che quest'ultima manifesti un interesse che possa dirsi giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo e, dunque, che
“…possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione”, mentre tale interesse non sussiste allorquando la sola ragione addotta dalla medesima sia da individuare nella liquidazione delle spese processuali sostenute, atteso che ai sensi dell'art. 3064 c.p.c. tali spese devono essere comunque poste a carico del rinunciante per il caso in cui la rinuncia agli atti sia intervenuta dopo la costituzione in causa della controparte e non venga raggiunto un accordo tra i contendenti in merito a una diversa regolamentazione delle spese di lite (arg. Cass. civ. 23620/2017, che ha evidenziato che la “…accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali…”; nel senso che l'interesse che giustifica la necessità di un'accettazione della rinuncia agli atti di una parte ad opera dell'altra ex art. 306 cit. deve essere relativo “…alla trattazione nel merito della pretesa agita”, si v. anche Cass. 110/16 cit.).
Ebbene, relativamente all'odierna fattispecie, è evidente che gli opponenti non abbiano espresso alcun interesse alla trattazione nel merito del giudizio, avendo richiesto piuttosto, in principalità, con il loro atto di citazione, che lo stesso venga cancellato dal ruolo per la lamentata litispendenza esistente tra la domanda che ne è oggetto, proposta dall'opposta con il suo ricorso, e la pretesa da questa già azionata nei loro confronti con il pregresso procedimento monitorio esitato
4 nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1571/2017, poi confermato a seguito della relativa opposizione proposta dai avanti a questo Tribunale con la sentenza n. 468/2021 del Pt_1
09.03.2021 e allo stato ancora sub iudice in ragione dell'impugnazione pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma. Non vi è stata, in altre parole, alcuna manifestazione ad opera degli opponenti di un loro interesse a sentire accertata in questa sede l'inesistenza nel merito della pretesa creditoria della avendo gli stessi sollevato, quale primo e principale motivo d'opposizione, una CP_1 questione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., e richiesto soltanto in via subordinata che l'avversa pretesa venga dichiarata in tutto o in parte infondata sulla scorta delle eccezioni di merito articolate nel loro atto di citazione. Il solo interesse sotteso, così, alla posizione assunta dai all'udienza del Pt_1
03.04.2025, a fronte della rinuncia manifestata dalla con la comparsa di risposta e a tale CP_1 udienza, si individua senza dubbio nella volontà dei medesimi di conseguire unicamente il rimborso delle spese sostenute per essere stati costretti a presentare l'odierna opposizione onde evitare che il decreto monitorio potesse divenire definitivo, ma in tali termini non è dato ravvisare, appunto, una situazione idonea a giustificare la necessità di un'accettazione della rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la previsione che è già contenuta, al riguardo, dall'art. 3064 c.p.c.
La rinuncia da parte della nq. attrice in senso sostanziale, a coltivare la domanda CP_1 proposta in questa in sede con il suo originario ricorso, espressa dalla medesima a mezzo del difensore munito del relativo potere (come da procura alle liti in atti) sin dalla sua comparsa di costituzione, è già da sé sufficiente, pertanto, ad avviso del decidente, a far pervenire a una declaratoria di estinzione del giudizio quale quella richiesta dall'opposta, con la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, stante la volontà di quest'ultima di non proseguire nell'esercizio della sua pretesa con il presente procedimento, mentre la regolazione delle spese processuali deve essere effettuata ai sensi dell'art. 3064 c.p.c.
Anche a voler prescindere da quanto precede, rileva il giudicante che non vi è dubbio, comunque, che l'odierno giudizio debba essere definito in rito, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche tenuto conto dell'eccezione di litispendenza sollevata dai eccezione alla quale pure la ha prestato, a ben vedere, Pt_1 CP_1 sostanziale adesione e che si rivela senz'altro fondata, in virtù delle seguenti ragioni.
Infatti, è noto che per quanto non esista nell'ordinamento un divieto generale di munirsi di più titoli esecutivi, tuttavia, una simile possibilità incontri una serie di limiti segnati, tra gli altri, dall'esclusione di una duplicazione delle medesime domande, le quali, ove identiche sia in relazione ai soggetti, sia per il petitum, sia per la causa petenti, inevitabilmente soggiacciono o alla disciplina dettata in tema di riunione delle cause dall'art. 273 c.p.c., nel caso in cui si tratti di domande proposte avanti allo stesso ufficio giudiziario, o a quella prevista dall'art. 391 c.p.c., nel caso in cui (come nella specie) le domande vengano avanzate innanzi a uffici giudiziari diversi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 21768/2019).
In particolare, dispone l'art. 391 c.p.c. che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.
La norma in esame sancisce in tal modo l'obbligo del giudice di pronunciare, anche in via ufficiosa, la cancellazione della causa dal ruolo a garanzia della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui “de eadem re ne bis sit actio”, regola che, come è stato osservato dal giudice di legittimità anche a Sezioni Unite, delimita il diritto di azione ex art. 24 Cost. sia nella sua dimensione pubblicistica, sia in quella privatistica, e assegna, a ben guardare, all'istituto della litispendenza “…intesa come effetto della consumazione del diritto di azione… lo stesso fondamento, ovvero appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato”, tale che “…la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l'altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che
5 preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di giudicato), oppure si verifichi l'estinzione della domanda…” (cfr. Cass. civ. S.U. 27846/2013).
Avuto riguardo al dettato dell'art. 391 cit. e alla ratio che vi è sottesa, è stato poi chiarito - per quel che interessa anche nella presente fattispecie - che la declaratoria della litispendenza e la conseguente cancellazione dal ruolo della causa proposta per seconda, ove la stessa risulti in rapporto di identità con altra causa precedentemente incardinata, è destinata ad operare a prescindere dal fatto che tale causa sia già pervenuta nelle more avanti al giudice dell'impugnazione, dovendo essere la cancellazione comunque disposta, anche in tale evenienza, da parte del giudice successivamente adito. Difatti, il tenore dell'art. 39 c.p.c. “…non consente di nutrire dubbi in ordine al fatto che la litispendenza possa operare anche allorquando la stessa causa sia stata proposta in due giudizi, uno dei quali si trovi in grado di appello…”, e “…in ogni caso, le esigenze alle quali risponde l'istituto della litispendenza, la cui cogenza è manifestata dalla possibilità della relativa dichiarazione, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, non consente di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata…” (cfr. ancora Cass. S.U. 27846/13 cit.).
Di talché, “A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione…”, mentre è da escludere - lo si precisa - che il giudizio incardinato per secondo possa essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa in quello introdotto per primo (o della sua estinzione), a ciò ostando l'identità tra le cause, che non permette, all'evidenza, di far ravvisare tra queste ultime un rapporto di pregiudizialità quale è quello che è necessario perché possa profilarsi una sospensione del processo (cfr. tra le altre, anche Cass. civ. 15981/2018).
Inoltre, per quanto concerne specificamente il procedimento che origina da ricorso per ingiunzione, deve ritenersi che in ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. il giudice adito con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ove rilevi che l'emissione di tale provvedimento sia stata chiesta e ottenuta, per l'appunto, dal preteso creditore pur a fronte dell'introduzione da lui già effettuata di un'altra causa identica, è tenuto, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione al decreto d'ingiunzione, a dichiarare la litispendenza e a revocare il decreto monitorio, non diversamente da quanto avviene nell'ipotesi in cui tale decreto sia stato erroneamente pronunciato in difetto di competenza dell'ufficio giudiziario adito, ipotesi alla quale quella della litispendenza è del resto per molti profili equiparata (cfr. tra le altre, Cass civ. 8898/2020, nonché arg. Cass. civ. S.U. 10011/2001; arg. di recente anche Cass. civ. 2399/2024, che ha osservato, con affermazione di portata generale, che la litispendenza è “…istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa”, sicché la relativa pronuncia è
“…sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza”).
Orbene, ciò detto, vi è da rilevare, in relazione al caso che occupa, che costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata, che la abbia già proposto una domanda di CP_1 pagamento nei confronti dei e del tutto identica a quella formulata con Parte_1 Parte_2 il ricorso per decreto ingiuntivo di cui qui si discute.
In particolare, come anche si legge nella sentenza pronunciata da questo Tribunale n. 468/2021 del 09.03.2021, proprio l'odierna opposta risulta avere già richiesto e ottenuto dal
6 presente ufficio il decreto ingiuntivo n. 1571/2017 in data 10.06.2017, avente ad oggetto il pagamento da parte dei della somma di € 60.011,75, oltre agli interessi e alle spese della Pt_1 procedura monitoria, per una pretesa esposizione debitoria originata a loro carico dal contratto n. 11723630, sottoscritto in data 04.08.2010, con il quale l'allora finanziatrice Unicredit S.p.a. ha concesso ai predetti un prestito personale (cfr. doc. 3 fasc. opponente, recante copia della citata sentenza, pronunciata nel giudizio d'opposizione al decreto n. 1571/2017, svoltosi avanti a questo Tribunale con il n. 6241/2017 RG., tra i e e la . Parte_1 Parte_2 CP_1
Tenuto conto delle allegazioni e produzioni effettuate dall'opposta con il ricorso che è stato accolto con il decreto ingiuntivo di cui qui si controverte, è quindi evidente che si versi in presenza della stessa identica domanda, proposta in quella sede, così come in questa, da parte della nella sua qualità di cessionaria del credito maturato in favore della Unicredit S.p.a., CP_1 scaturente dal medesimo titolo negoziale ed azionato verso i medesimi pretesi debitori (cfr. ricorso e fasc. monitorio relativo al decreto ingiuntivo qui opposto n. 1305/2024).
Considerata l'identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi, non vi è allora alcun dubbio che si versi in presenza delle medesime domande, così come lamentato sin dall'atto d'opposizione dai e che tra le stesse si ponga, nello specifico, una situazione di Pt_1 litispendenza, essendo pacifico che la sentenza anzidetta, n. 468/21, pronunciata da questo Tribunale in data 09.03.2021, non sia poi passata in giudicato ma sia invece ancora oggetto del giudizio d'impugnazione pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, così come dedotto sia dagli opponenti, sia dall'opposta, nei rispettivi scritti difensivi.
In virtù di tanto e tenuto conto che è di tutta evidenza che la causa appena indicata sia iniziata precedentemente alla presente (giacché proposta con un ricorso monitorio da cui è scaturito un decreto ingiuntivo che è documentato sia stato emesso sin dal giugno 2017: cfr. ancora doc. 3 cit.), ne deriva quindi che deve comunque disporsi la definizione in rito dell'odierno giudizio, con la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da questo Tribunale pur a fronte della pendenza di altra causa con lo stesso oggetto e tra le stesse parti innanzi ad altro giudice (la Corte d'Appello di Roma), in analogia con quanto previsto, si è detto, per il decreto monitorio emesso da giudice incompetente.
A tale ultimo proposito è opportuno precisare, d'altro canto, che proprio la necessità di revocare il provvedimento d'ingiunzione impone di provvedere in questa sede con la forma della sentenza (in luogo di quella dell'ordinanza, ex art. 391 c.p.c.), non diversamente da quel che avviene, per l'appunto, anche in caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito in fase monitoria (cfr. tra le altre, Cass. civ. 15578/2019, che ha evidenziato, in particolare, che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46”).
Ed infine, sia avendo riguardo alla rinuncia manifestata al ricorso e al decreto ingiuntivo da parte della ex art. 306 c.p.c., sia in virtù della definizione in rito che consegue in ogni caso CP_1 all'acclarata litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., deve procedersi con la presente sentenza anche alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. al riguardo anche Cass. 2399/24 cit., che ha evidenziato che “L'ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d'incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo”).
Tali spese processuali devono essere regolate, inoltre, ponendone l'onere a carico dell'opposta, considerato il dettato dell'art. 306 cit. e stante il principio generale di cui all'art. 91
7 c.p.c., avendo quest'ultima dato causa al contenzioso con la proposizione di una domanda monitoria relativa alla medesima pretesa da lei già azionata con un altro pregresso giudizio ed occasionato così l'opposizione dei opposizione fondatamente proposta da questi ultimi Pt_1 proprio sulla base dell'accertata litispendenza e che è intervenuta, nella specie, prima della desistenza alla domanda manifestata dalla nell'odierna sede. Non sono state addotte, CP_1
d'altro canto, da quest'ultima, specifiche ragioni idonee a giustificare una compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tale non potendosi considerare, invero, il solo “errore materiale” che l'opposta ha sostenuto di aver commesso in occasione della proposizione del suo ricorso, in assenza di alcun elemento idoneo a comprovarne un'eventuale non imputabilità, e da tanto deriva l'impossibilità di disporre la compensazione delle spese da lei richiesta anche all'udienza del 03.04.2025.
Considerata l'esiguità dell'attività difensiva espletata, in ragione della modesta entità e scarsa complessità delle questioni trattate, nonché del contegno assunto dalla sin dalla sua CP_1 costituzione del 17.01.25, con la quale la stessa ha rinunciato, si è detto, alla sua domanda monitoria e aderito sostanzialmente all'eccezione avversaria, si giustifica invece, ad avviso del giudicante, una liquidazione delle spese in parola con l'applicazione dei parametri minimi di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 e s.m.i., così come richiesto dall'opposta in via subordinata.
Su tale scorta e tenuto conto dello scaglione di valore della lite (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00) e delle sole fasi concretamente svolte (di studio e introduttiva), con esclusione della fase istruttoria (per la quale alcuna memoria è stata depositata, come detto, dalle parti nei termini ex art. 171 ter c.p.c.) e di quella decisionale (essendosi il procedimento esaurito nella sola prima udienza del 03.04.2025, già anteriormente alla quale l'opposta ha manifestato la sua rinuncia agli atti e aderito all'eccezione di litispendenza), si perviene quindi a un importo dovuto in rimborso agli opponenti, in solido tra loro, di € 2.090,00 per compensi, e a tale somma vanno aggiunti le spese vive gravanti sugli stessi per l'iscrizione al ruolo dell'opposizione di € 406,50 (c.u. e marca da bollo), nonché il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 e iva e cpa come per legge, somme tutte di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dei avv. Pt_1
Tommaso Bancheri, dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano infine i presupposti per una condanna della ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., stante la desistenza manifestata da quest'ultima sin dalla sua comparsa di risposta, la quale vale a far escludere che l'opposta abbia tenuto, nel complesso, un contegno processuale abusivo o temerario, non ravvisabile di certo per la sola circostanza che il decreto sia stato originariamente richiesto e ottenuto dalla medesima senza che ve ne fossero i presupposti ai sensi dell'art. 39 c.p.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 26545/2021, per il principio secondo cui il fondamento della condanna prevista dall'art. 96 c.p.c. non può mai ravvisarsi sul solo rilievo che la domanda di una parte sia risultata infondata o persino inammissibile).
Ogni pretesa vantata dagli opponenti verso l'opposta a titolo di responsabilità processuale aggravata deve essere quindi disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, assorbita ogni diversa deduzione, eccezione e istanza, così provvede:
In accoglimento dell'eccezione di litispendenza formulata con l'opposizione e considerata la rinuncia agli atti manifestata dall'opposta revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1305/2024, emesso da questo Tribunale in data 05.09.2024 in favore della nei Controparte_1 confronti di e , e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Parte_1 Parte_2
Condanna la a rimborsare agli opponenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese processuali sostenute per il presente giudizio
[...]
8 d'opposizione, che liquida in € 2.090,00 per compensi, oltre a € 406,50 per spese vive ed oltre al rimborso forfettario per spese generali del 15% e iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme a favore del difensore degli opponenti, avv. Tommaso Bancheri, dichiaratosi antistatario;
Respinge la richiesta degli opponenti di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 19.04.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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