Art. 44.
Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.
Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.