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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1546/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 11,48 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. BROTINI DANIELE Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1 L'avv. Brotini si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento delle domande dello stesso alla luce degli esiti della CTU;
chiede la condanna alle spese con distrazione. L'avv. Zaffina evidenzia che la CTU ha rilevato la presenza del requisito sanitario con decorrenza 1.7.2024, a fronte di una domanda amministrativa del 22.12.2022 e, quindi, chiede in ogni caso che le spese di lite siano compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 15,18, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTINI DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PONZANO 60/A 50053 EMPOLI presso il difensore avv. BROTINI
DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto davanti a questo giudice del lavoro opposizione ex art. 445-bis, comma 6, Parte_1
c.p.c., al fine di accertare e dichiarare di possedere, dalla data della domanda amministrativa
(22.12.2022) o dalla diversa data che dovesse risultare, le condizioni sanitarie tali da determinare un'invalidità civile con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con diritto al relativo assegno mensile di assistenza per invalidi civili.
Premesso di aver in precedenza promosso ricorso ATPO ex art. 415-bis c.p.c. allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile agli invalidi civili ex art. 13
L. 118/1971 e che la CTU ivi disposta (e depositata il 26.3.2024) lo aveva considerato persona invalida nella misura del 70%, il ricorrente ha riferito di aver manifestato dissenso alla CTU in data 19.4.2024 ed ha argomentato in questa sede i motivi della relativa contestazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha ribadito nel merito la fondatezza degli accertamenti medici effettuati CP_1
in sede amministrativa e confermati dal precedente accertamento peritale.
Istruita documentalmente ed a mezzo rinnovazione della CTU, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. ***
Dato atto della tempestività dell'odierno ricorso in opposizione (depositato il 6.5.2024), si osserva che, dalla rinnovazione della CTU disposta in questa sede ed affidata al dott. risulta che Persona_1
sia affetto da “obesità associata a ipercolesterolemia e complicata da discopatie multiple Parte_1
lombari con artrosi secondaria, ipertensione arteriosa in portatore di pervietà del forame ovale e piccolo aneurisma del setto interventricolare, attendibile OSAS con facili manifestazioni dispnoiche,
Reazione dell'adattamento con aspetti misti (ansia e depressione), lieve gastrite antrale e note di epicondilite destra”. Il quadro morboso determina riduzione della capacità lavorativa di legge nella misura del 75 (settantacinque) percento a decorrere dall'1/7/2024 con revisione circa la persistenza del beneficio da effettuarsi nel mese di Dicembre 2025”.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, ancorate su esaustive e adeguate motivazioni, non contestate dai CTP delle parti.
Pertanto, richiamato anche l'art. 149 disp. att c.p.c., deve accertarsi con esito positivo il requisito sanitario per cui è causa (riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%) relativo all'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, con decorrenza dall'1.7.2024.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che il CTU ha riscontrato la decorrenza dell'accertamento in data successiva al deposito del presente giudizio.
Le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accerta con esito positivo in capo al ricorrente il requisito sanitario per cui è causa Parte_1
(soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%) relativo alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, con decorrenza dall'1.7.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento. CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1546/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 11,48 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. BROTINI DANIELE Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1 L'avv. Brotini si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento delle domande dello stesso alla luce degli esiti della CTU;
chiede la condanna alle spese con distrazione. L'avv. Zaffina evidenzia che la CTU ha rilevato la presenza del requisito sanitario con decorrenza 1.7.2024, a fronte di una domanda amministrativa del 22.12.2022 e, quindi, chiede in ogni caso che le spese di lite siano compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 15,18, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTINI DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PONZANO 60/A 50053 EMPOLI presso il difensore avv. BROTINI
DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto davanti a questo giudice del lavoro opposizione ex art. 445-bis, comma 6, Parte_1
c.p.c., al fine di accertare e dichiarare di possedere, dalla data della domanda amministrativa
(22.12.2022) o dalla diversa data che dovesse risultare, le condizioni sanitarie tali da determinare un'invalidità civile con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con diritto al relativo assegno mensile di assistenza per invalidi civili.
Premesso di aver in precedenza promosso ricorso ATPO ex art. 415-bis c.p.c. allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile agli invalidi civili ex art. 13
L. 118/1971 e che la CTU ivi disposta (e depositata il 26.3.2024) lo aveva considerato persona invalida nella misura del 70%, il ricorrente ha riferito di aver manifestato dissenso alla CTU in data 19.4.2024 ed ha argomentato in questa sede i motivi della relativa contestazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha ribadito nel merito la fondatezza degli accertamenti medici effettuati CP_1
in sede amministrativa e confermati dal precedente accertamento peritale.
Istruita documentalmente ed a mezzo rinnovazione della CTU, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. ***
Dato atto della tempestività dell'odierno ricorso in opposizione (depositato il 6.5.2024), si osserva che, dalla rinnovazione della CTU disposta in questa sede ed affidata al dott. risulta che Persona_1
sia affetto da “obesità associata a ipercolesterolemia e complicata da discopatie multiple Parte_1
lombari con artrosi secondaria, ipertensione arteriosa in portatore di pervietà del forame ovale e piccolo aneurisma del setto interventricolare, attendibile OSAS con facili manifestazioni dispnoiche,
Reazione dell'adattamento con aspetti misti (ansia e depressione), lieve gastrite antrale e note di epicondilite destra”. Il quadro morboso determina riduzione della capacità lavorativa di legge nella misura del 75 (settantacinque) percento a decorrere dall'1/7/2024 con revisione circa la persistenza del beneficio da effettuarsi nel mese di Dicembre 2025”.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, ancorate su esaustive e adeguate motivazioni, non contestate dai CTP delle parti.
Pertanto, richiamato anche l'art. 149 disp. att c.p.c., deve accertarsi con esito positivo il requisito sanitario per cui è causa (riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%) relativo all'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, con decorrenza dall'1.7.2024.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto che il CTU ha riscontrato la decorrenza dell'accertamento in data successiva al deposito del presente giudizio.
Le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accerta con esito positivo in capo al ricorrente il requisito sanitario per cui è causa Parte_1
(soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%) relativo alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, con decorrenza dall'1.7.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento. CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.