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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/01/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 979 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 979 /2024
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 24 gennaio 2025 il Giudice dà atto che l'udienza si tiene con modalità trattazione scritta come da provvedimento in data 18/12/2024;
lette le note scritte e le memorie conclusive depositate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 979 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 979 /2024 promossa da
DA
C.F. e P.IVA Parte_2 P.IVA_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore dott. , con sede in Novara, via Passalacqua n. 10 (di seguito, Parte_3
“Policlinico” o ”), rappresentato e Difeso dagli avv.ti Andrea Zonca (C. FISC. CP_2
) e Roberto Cota (C. FISC. ) del Foro di Novara, ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il loro studio a Novara in Via Passalacqua n. 10,
Email_1
ATTRICE OPPONENTE
E
(già , con Controparte_1 Controparte_3
sede in Puteaux (Francia), Place de la Pyramide, Tour Majunga n.
6 - La Défense 9, che agisce attraverso la propria filiale italiana con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, codice fiscale e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: , P.IVA_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa Parte_4
dagli avvocati Stefano Roncoroni (cod. fisc. ), pec C.F._3 Email_2 Email_3
e Andrea Casà (cod. fisc. ), pec
[...] C.F._4
Email_4
CONVENUTA OPPOSTA
Pagina nr. 2 CONCLUSIONI: opponente: come da atto di opposizione;
opposta: come da note scritte depositate il 23/1/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 250/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di
[...]
ha ingiunto a Controparte_1 Parte_1
il pagamento di euro 288.307,12 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di
[...]
locazione non versati e dovuti in forza di contratto di locazione immobiliare ad uso non abitativo relativo all'immobile sito in Vercelli, Viale dell'Aeronautica n. 14/16, destinato ad uso di clinica privata.
Ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in ragione Parte_1 dell'assenza di adeguata prova del credito. La convenuta ha poi contestato che la creditrice, per il recupero del credito, aveva omesso di avviare la procedura prevista contrattualmente e, in particolare, aveva omesso la previa comunicazione di messa in mora al fine di consentire il decorso degli interessi di mora convenzionali, pari al 10 % su base annua, con la conseguenza che il credito azionato in monitorio doveva ritenersi errato in quanto richiesto anche per interessi convenzionali non dovuti in assenza di formale messa in mora.
Nel merito la convenuta ha aggiunto di aver patito, per tutto il periodo della pandemia COVID 19, la sostanziale “chiusura” delle sale operatorie e la conseguente impossibilità di svolgere la propria attività principale, che è l'attività medico sanitaria in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
di avere, in conseguenza, subito una forte contrazione delle entrate per non aver potuto svolgere regolare attività, avendo dovuto destinare i reparti medici in reparti COVID, senza poi ottenere dalle
Regioni interessate il pagamento dei corrispettivi dovuti. La convenuta ha inoltre contestato la condotta della creditrice che, pur consapevole delle difficoltà di liquidità dell'opponente, negli ultimi anni ha duplicato le azioni esecutive, al solo fine di aumentare le spese e gli interessi a carico della debitrice, per un importo almeno pari a euro 33.502,34.
Disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito dell'udienza del 23/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata pronunciata sentenza.
Ciò posto, va subito dato atto che, con note scritte depositate il 20/1/2025, l'opponente ha documentato di avere, nelle more del giudizio, pagato quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Riguardo al pagamento avvenuto, parte opposta nulla ha detto nelle note scritte in data 23/1/2025, così sostanzialmente non contestando la circostanza in fatto.
Pagina nr. 3 Atteso che l'opponente, nelle note scritte, pur dando atto dell'intervenuto pagamento, si è richiamato
(del tutto genericamente) agli atti di causa, occorre soffermarsi sui motivi di opposizione che non possono intendersi rinunciati.
L'opposta ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto, nonché allegato l'inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni di locazione nella misura di euro 288.307,12.
Le contestazioni dell'opponente non riguardano l'ammontare dei canoni scaduti. In punto capitale, quindi, la pretesa creditoria azionata in via monitoria è fondata, sia perché provata secondo l'ordinario criterio dell'onere della prova, sia perché non contestata.
L'opponente ha, invece, contestato la pretesa azionata con riguardo agli interessi, sostenendo che la creditrice avrebbe omesso di avviare la procedura contrattualmente stabilita per ottenere il recupero del credito, in particolare avrebbe omesso di comunicare formale messa in mora, con la conseguenza che non sarebbero dovuti gli interessi convenzionali stabiliti dal contratto di locazione, i quali avrebbero potuto essere richiesti solo dal trentunesimo giorno dopo la messa in mora.
In realtà, della messa in mora comunicata dalla creditrice al conduttore vi è riscontro documentale, essendo prodotta la pec in data 16/4/2024. Il ricorso per decreto ingiuntivo, poi, vale comunque come messa in mora, ed è stato depositato il 29/5/2024.
Anche le altre contestazioni svolte dall'opponente sono infondate. Le questioni inerenti all'eventuale abusività delle procedure esecutive già svolte dal locatore non rientrano nell'oggetto del contendere, non dipendendo dal titolo azionato in giudizio. Peraltro, la liquidazione delle spese dell'esecuzione è avvenuta in quei giudizi e il giudice scrivente non ha alcun potere di rivedere la liquidazione di quelle somme, né giudicarne l'abusività.
Ai fini che qui interessano, il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta azionato per importi effettivamente non pagati, oltre che ingenti, sussistendo quindi un interesse del creditore a far valere il proprio credito, di volta in volta scaduto.
L'assenza di liquidità in cui versava la conduttrice non è di per sé causa di non imputabilità dell'inadempimento. Cont Accertata la fondatezza della pretesa creditoria di va comunque dato atto dell'intervenuto successivo pagamento di quanto dovuto in forza di decreto ingiuntivo opposto, di cui è disposta la revoca.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente, che ha pagato solo in corso di
Cont causa senza nulla più specificare in merito alla fondatezza della pretesa creditoria di le spese di lite sono liquidate secondo parametri medi, in base al valore della domanda, esclusa la fase istruttoria
/ di trattazione in quanto sostanzialmente omessa.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96.3 c.p.c..
Pagina nr. 4 E' evidente, infatti, che l'opposizione sia stata proposta per fini solo dilatori, come dimostrato:
1. dall'introduzione della causa con rito errato;
2. dall'omesso deposito di atti contenenti argomentazioni in diritto successivamente all'opposizione a decreto ingiuntivo;
3. dalle plurime opposizioni infondate e pretestuose proposte dal per identici motivi, già definite da questo Tribunale con uguale Parte_1
esito infausto (si vedano al riguardo le considerazioni già espresse da questo giudice nel provvedimento in data 18/12/2024 con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
La liquidazione della somma ex art. 96 c. 3 c.p.c. avviene in misura pari al 50 % delle spese di lite liquidate in dispositivo, somma ritenuta ragionevole tenuto conto del pregiudizio patito dall'opposta per essersi comunque dovuta costituire e difendersi in causa.
Ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., l'opponente va condanna al pagamento a favore della CP_4
della ulteriore somma di euro 3.000,00.
[...]
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:
- dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n.
250/2024;
- condanna a corrispondere ad Parte_2 [...]
, a titolo di spese di lite, la somma di euro 12.000,00 oltre Controparte_1
rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- condanna a corrispondere ad Parte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, la ulteriore somma di Controparte_1
euro 6.000,00;
- condanna a corrispondere alle Casse delle Parte_2
Ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la somma di euro 3.000,00.
Vercelli, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 5
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 979 /2024
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 24 gennaio 2025 il Giudice dà atto che l'udienza si tiene con modalità trattazione scritta come da provvedimento in data 18/12/2024;
lette le note scritte e le memorie conclusive depositate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 979 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 979 /2024 promossa da
DA
C.F. e P.IVA Parte_2 P.IVA_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore dott. , con sede in Novara, via Passalacqua n. 10 (di seguito, Parte_3
“Policlinico” o ”), rappresentato e Difeso dagli avv.ti Andrea Zonca (C. FISC. CP_2
) e Roberto Cota (C. FISC. ) del Foro di Novara, ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il loro studio a Novara in Via Passalacqua n. 10,
Email_1
ATTRICE OPPONENTE
E
(già , con Controparte_1 Controparte_3
sede in Puteaux (Francia), Place de la Pyramide, Tour Majunga n.
6 - La Défense 9, che agisce attraverso la propria filiale italiana con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, codice fiscale e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: , P.IVA_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa Parte_4
dagli avvocati Stefano Roncoroni (cod. fisc. ), pec C.F._3 Email_2 Email_3
e Andrea Casà (cod. fisc. ), pec
[...] C.F._4
Email_4
CONVENUTA OPPOSTA
Pagina nr. 2 CONCLUSIONI: opponente: come da atto di opposizione;
opposta: come da note scritte depositate il 23/1/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 250/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di
[...]
ha ingiunto a Controparte_1 Parte_1
il pagamento di euro 288.307,12 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di
[...]
locazione non versati e dovuti in forza di contratto di locazione immobiliare ad uso non abitativo relativo all'immobile sito in Vercelli, Viale dell'Aeronautica n. 14/16, destinato ad uso di clinica privata.
Ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in ragione Parte_1 dell'assenza di adeguata prova del credito. La convenuta ha poi contestato che la creditrice, per il recupero del credito, aveva omesso di avviare la procedura prevista contrattualmente e, in particolare, aveva omesso la previa comunicazione di messa in mora al fine di consentire il decorso degli interessi di mora convenzionali, pari al 10 % su base annua, con la conseguenza che il credito azionato in monitorio doveva ritenersi errato in quanto richiesto anche per interessi convenzionali non dovuti in assenza di formale messa in mora.
Nel merito la convenuta ha aggiunto di aver patito, per tutto il periodo della pandemia COVID 19, la sostanziale “chiusura” delle sale operatorie e la conseguente impossibilità di svolgere la propria attività principale, che è l'attività medico sanitaria in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
di avere, in conseguenza, subito una forte contrazione delle entrate per non aver potuto svolgere regolare attività, avendo dovuto destinare i reparti medici in reparti COVID, senza poi ottenere dalle
Regioni interessate il pagamento dei corrispettivi dovuti. La convenuta ha inoltre contestato la condotta della creditrice che, pur consapevole delle difficoltà di liquidità dell'opponente, negli ultimi anni ha duplicato le azioni esecutive, al solo fine di aumentare le spese e gli interessi a carico della debitrice, per un importo almeno pari a euro 33.502,34.
Disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito dell'udienza del 23/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata pronunciata sentenza.
Ciò posto, va subito dato atto che, con note scritte depositate il 20/1/2025, l'opponente ha documentato di avere, nelle more del giudizio, pagato quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Riguardo al pagamento avvenuto, parte opposta nulla ha detto nelle note scritte in data 23/1/2025, così sostanzialmente non contestando la circostanza in fatto.
Pagina nr. 3 Atteso che l'opponente, nelle note scritte, pur dando atto dell'intervenuto pagamento, si è richiamato
(del tutto genericamente) agli atti di causa, occorre soffermarsi sui motivi di opposizione che non possono intendersi rinunciati.
L'opposta ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto, nonché allegato l'inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni di locazione nella misura di euro 288.307,12.
Le contestazioni dell'opponente non riguardano l'ammontare dei canoni scaduti. In punto capitale, quindi, la pretesa creditoria azionata in via monitoria è fondata, sia perché provata secondo l'ordinario criterio dell'onere della prova, sia perché non contestata.
L'opponente ha, invece, contestato la pretesa azionata con riguardo agli interessi, sostenendo che la creditrice avrebbe omesso di avviare la procedura contrattualmente stabilita per ottenere il recupero del credito, in particolare avrebbe omesso di comunicare formale messa in mora, con la conseguenza che non sarebbero dovuti gli interessi convenzionali stabiliti dal contratto di locazione, i quali avrebbero potuto essere richiesti solo dal trentunesimo giorno dopo la messa in mora.
In realtà, della messa in mora comunicata dalla creditrice al conduttore vi è riscontro documentale, essendo prodotta la pec in data 16/4/2024. Il ricorso per decreto ingiuntivo, poi, vale comunque come messa in mora, ed è stato depositato il 29/5/2024.
Anche le altre contestazioni svolte dall'opponente sono infondate. Le questioni inerenti all'eventuale abusività delle procedure esecutive già svolte dal locatore non rientrano nell'oggetto del contendere, non dipendendo dal titolo azionato in giudizio. Peraltro, la liquidazione delle spese dell'esecuzione è avvenuta in quei giudizi e il giudice scrivente non ha alcun potere di rivedere la liquidazione di quelle somme, né giudicarne l'abusività.
Ai fini che qui interessano, il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta azionato per importi effettivamente non pagati, oltre che ingenti, sussistendo quindi un interesse del creditore a far valere il proprio credito, di volta in volta scaduto.
L'assenza di liquidità in cui versava la conduttrice non è di per sé causa di non imputabilità dell'inadempimento. Cont Accertata la fondatezza della pretesa creditoria di va comunque dato atto dell'intervenuto successivo pagamento di quanto dovuto in forza di decreto ingiuntivo opposto, di cui è disposta la revoca.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente, che ha pagato solo in corso di
Cont causa senza nulla più specificare in merito alla fondatezza della pretesa creditoria di le spese di lite sono liquidate secondo parametri medi, in base al valore della domanda, esclusa la fase istruttoria
/ di trattazione in quanto sostanzialmente omessa.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96.3 c.p.c..
Pagina nr. 4 E' evidente, infatti, che l'opposizione sia stata proposta per fini solo dilatori, come dimostrato:
1. dall'introduzione della causa con rito errato;
2. dall'omesso deposito di atti contenenti argomentazioni in diritto successivamente all'opposizione a decreto ingiuntivo;
3. dalle plurime opposizioni infondate e pretestuose proposte dal per identici motivi, già definite da questo Tribunale con uguale Parte_1
esito infausto (si vedano al riguardo le considerazioni già espresse da questo giudice nel provvedimento in data 18/12/2024 con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
La liquidazione della somma ex art. 96 c. 3 c.p.c. avviene in misura pari al 50 % delle spese di lite liquidate in dispositivo, somma ritenuta ragionevole tenuto conto del pregiudizio patito dall'opposta per essersi comunque dovuta costituire e difendersi in causa.
Ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., l'opponente va condanna al pagamento a favore della CP_4
della ulteriore somma di euro 3.000,00.
[...]
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:
- dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n.
250/2024;
- condanna a corrispondere ad Parte_2 [...]
, a titolo di spese di lite, la somma di euro 12.000,00 oltre Controparte_1
rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- condanna a corrispondere ad Parte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, la ulteriore somma di Controparte_1
euro 6.000,00;
- condanna a corrispondere alle Casse delle Parte_2
Ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la somma di euro 3.000,00.
Vercelli, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 5