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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 2104/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, vertente tra nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Mariaconcetta Piscione, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Todaro, rappresentante e difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero. letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 10 luglio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24/4/2025, e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver instaurato una convivenza more uxorio a decorrere dal 2019, in costanza della quale è nato il figlio (il 4/8/2022), essendo cessata la relazione sentimentale e Per_1
la convivenza, hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore secondo quanto indicato in ricorso.
1 In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
“A) rimarrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di e sarà onere dei genitori quello di tenersi Per_1 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Ciascun genitore avrà l'esercizio separato della responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Entrambi i genitori saranno liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno con l'onere di darne comunicazione all'altro genitore ai fini delle comunicazioni che si rendessero necessarie per il minore.
C) Il Sig. terrà con sé il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, dall'uscita CP_1 Per_1 della scuola fino alle ore 17.00, il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena e, comunque, entro le ore 20.30 (il padre preleverà il minore da scuola e lo riaccompagnerà al domicilio materno); a settimane alterne con la madre, il padre preleverà il minore alle ore 17.00 del sabato dal domicilio materno e lo riaccompagnerà la domenica prima del pranzo. Per le festività il Sig. CP_1 avrà la facoltà di trascorrere con il Natale o la vigilia, il Capodanno o la vigilia e così la Pasqua Per_1
o il Lunedì dell'Angelo (ad anni alterni) e, sempre secondo il criterio dell'alternanza, anche ogni altra festa calendata;
nelle vacanze estive, i genitori trascorreranno con una settimana consecutiva Per_1
(da comunicarsi tra loro genitori entro il 30 giugno di ogni anno), con sospensione nel suddetto periodo del regime di frequentazione con l'altro genitore;
il giorno del compleanno di i Per_1 genitori, ad anni alterni, trascorreranno con lui la mattina compreso il pranzo, o il pomeriggio compresa la cena. Ciascun genitore avrà, poi, diritto di trascorrere la giornata del proprio compleanno con Le superiori condizioni potranno essere modificate, concordemente dai genitori in caso Per_1 di impedimento dell'uno o dell'altro genitore, purché le comunicazioni tra loro avvengano con congruo preavviso.
D) Il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra entro il giorno cinque di CP_1 Pt_1 ogni mese, quale contributo per il mantenimento di l'importo mensile di € 650,00, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Per patto espresso tra le parti l'assegno unico per sarà percepito per intero dalla sig.ra che ne farà domanda: a tal fine il sig. Per_1 Pt_1 CP_1 si impegna a trasferire la propria residenza contestualmente al deposito del presente ricorso. Resta inteso che ove, contravvenendo all'accordo, il sig. dovesse, comunque, fare domanda di CP_1
2 assegno unico per il minore, l'importo del contributo al mantenimento versato alla sig.ra per Pt_1 il figlio sarà aumentato proporzionalmente alla riduzione dell'assegno unico, e comunque in misura non superiore al 50% dell'importo del detto assegno unico. Contestualmente al deposito del ricorso il sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà alla sig.ra a spese della stessa, CP_1 Pt_1 dell'autovettura di famiglia, Smart tg. GN415DX, già in possesso della sig.ra che si farà Pt_1 carico delle spese di bollo e assicurazione del mezzo. L'abitazione familiare, sita a Palermo in via San
Lorenzo 25, che è condotta in locazione (all. 7), rimane assegnata alla sig.ra con i mobili che Pt_1 la arredano: la sig.ra subentrerà al sig. nel contratto di locazione e continuerà a farsi Pt_1 CP_1 carico del pagamento del relativo canone, delle spese condominiali e delle utenze.
E) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di saranno divise tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo il “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Palermo, specificando che la retta mensile per l'asilo privato che Per_1 attualmente frequenta sarà diviso al 50% tra i genitori sino a quando non sarà possibile procedere all'iscrizione del minore presso la scuola pubblica.
F) Le parti dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi raggiunti.”.
Tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente del minore e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
• dispone che i rapporti tra e , in Parte_1 Controparte_1
ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Per_1
4/8/2022), siano regolati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate, come dianzi riportate;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Palermo, camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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