Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 48/2023 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 48/2023 RG LAVORO promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Marta ODORIZZI
( ) e dall'Avv. Raimund Bauer ( C.F._1 C.F._2
del foro di Bolzano, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Trento
pagina 1 di 11
come da procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
, CF. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. Filippo Valcanover del Foro di Trento (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Trento, Via Grazioli n. 31,
[...]
come da procura telematica in atti
APPELLATA
OGGETTO: Prestazione: pensione – assegno di invalidità – Inpdai – CP_2
Enpals, etc.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare:
- dichiarare la domanda di accredito contributivo inammissibile per le ragioni esposte in narrativa della presente memoria;
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare in ogni caso il diritto alla rendita ex art. 13 L. 1388/1962 prescritto;
Nel merito: rigettare, in ogni caso, tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' perché infondate in fatto e in diritto e non CP_2
provate.
- Spese di causa rifuse.
Si dichiara, ai sensi della normativa in materia di contributo unificato, ex art.9 della L.n..488/99 e successive modifiche che la presente causa è controversia previdenziale e pertanto è dovuto il contributo unificato per l'importo di €
64,50#.
DI PARTE APPELLATA:
In via principale: a conferma della sentenza n. 35 del 28.02.2023 del Tribunale di
Trento – Sezione Lavoro, Dott. Giorgio Flaim, pubblicata il 28.02.2023 e non notificata, rigettarsi il ricorso in appello per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via istruttoria: (omissis)
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Fatto e svolgimento del processo
è stata una lavoratrice per la società MA S.p.a. dal Controparte_1
12.4.1978 al 31.10.1980. Nel periodo 12.4 – 31.12 del 1978 espone di avere lavorato per 38 settimane ma che, per un semplice refuso della società MA
S.p.a., è indicato nella denuncia annuale delle retribuzioni soggette a contribuzione in relazione all'anno 1978 un numero di settimane retribuite pari a
37. La lavoratrice, accortasi dell'errore nel 2019, quando richiedeva all' un CP_2
estratto conto previdenziale, avendo quasi maturato i requisiti per la pensione,
pagina 3 di 11 inoltrava domanda di riscatto per costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L.
1334/1962 in data 3.9.2019 ad . Il 1.10.2019 la domanda veniva rigettata CP_2
poiché riteneva che la supposta mancanza contributiva non potesse essere CP_2
considerata omissione sanabile ai sensi della citata legge. Avverso il provvedimento amministrativo, la lavoratrice presentava ricorso con istanza d.d.
4.11.2019, a cui non seguiva nessun riscontro da parte di . CP_2 CP_1
presentava in seguito domanda di pensione in data 6.2.2020.
La lavoratrice adiva il Tribunale di Trento affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità o l'invalidità del provvedimento dell'Ente con il quale veniva rigettata l'istanza volta al riconoscimento, per il periodo 12.4 – 31.12 del 1978, di 38 settimane di anzianità ai fini pensionistici.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice ha accertato che il rapporto di lavoro intercorso fra la lavoratrice e la società MA S.p.a. era sta denunciato all' nel periodo 12.4 – 31.12 del 1978 per un numero complessivo di 38 CP_2
settimane e non per 37, cifra determinata da un mero errore di calcolo inserito nel modello 01/M dalla datrice di lavoro e che in relazione a tale periodo non risultavano provate omissioni contributive da parte della società in CP_3
ordine alla posizione di . Pertanto, il primo Giudice ha riconosciuto le CP_1
38 settimane contributive in capo ad . Controparte_1
Con atto di appello d.d. 24.8.2023, l' ha impugnato la sentenza n. 35/2023 CP_2
d.d. 28.2.2023, chiedendo che la Corte d'appello, in via preliminare, dichiarasse la domanda di accredito contributivo inammissibile e accertasse e dichiarasse in ogni caso il diritto alla rendita ex art 13 L. 1388/1962 prescritto, mentre, nel pagina 4 di 11 merito, rigettasse tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' perché infondate in fatto ed in diritto e non provate. CP_2
Con atto di costituzione d.d. 3.6.2024, ha chiesto, in via Controparte_1
principale, la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto del ricorso in appello.
All'udienza del 10.10.2024, i procuratori delle parti si sono riportati al contenuto degli atti difensivi e la Corte ha deciso la causa dando pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza, di seguito ritrascritto.
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MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette altresì che la Corte, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” ( cass. 344/20), farà applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della
pagina 5 di 11 decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
I motivi d'appello proposti da vanno rigettati per le seguenti sintetiche e CP_2
assorbenti ragioni.
Con il primo motivo, contesta che erroneamente il Tribunale avrebbe CP_2
omesso di considerare che l'appellata, in via amministrativa, non aveva chiesto l'accredito della 38esima settimana ma la costituzione di una rendita vitalizia;
questo, da un lato, avrebbe precluso alla appellata di formulare la domanda giudiziale per cui è causa;
dall'altro, avrebbe imposto la decisone sull'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_2
Il rilievo è infondato: , in sede di domanda amministrativa inviata il CP_1
03.09.2019, prodotta sub doc. 6 fasc. primo grado, ha chiesto che venisse emendato l'erroneo accredito di 37 settimane anziché 38 settimane in considerazione dell'esatto periodo lavorato (12.04.78-31.12.1978), come risultante dalla documentazione allegata, con correzione dell'erronea indicazione contenuta nel modello 01/79 inviato dal datore di lavoro: ha espressamente dichiarato di richiedere l' “accredito” e non ha richiesto la costituzione di rendita vitalizia1.
pagina 6 di 11 Il documento 7 fasc. primo grado, invece, richiamato dall' , è una risposta CP_2
istituzionale divergente rispetto alla domanda formulata da , nella CP_1
quale, rigettando la richiesta, è l'Ente stesso a inquadrarla erroneamente nei termini di domanda di costituzione della rendita vitalizia, mentre questa non era oggetto della domanda amministrativa formulata da (“…la mancanza CP_1
di 1 o 2 settimane nell'arco di un mese non è da considerarsi omissione contributiva ma assenze di varia natura non sanabili ai sensi della Legge
1338/62, art. 13”)
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Con il secondo motivo, lamenta l'errata valutazione dei fatti in quanto, se CP_2
è vero che il numero delle settimane presente sul modello 01/M del 11.06.1979 era un mero refuso, non si comprende il motivo il Tribunale ha, invece, approfondito anche la questione inerente alla presunta omessa contribuzione.
La censura va rigettata.
Premette questa Corte che, in sede di costituzione in primo grado, l' ha CP_2
contestato la domanda della lavoratrice in quanto non aveva indicato quale settimana, all'interno del periodo aprile-dicembre 1978, avrebbe dovuto essere oggetto di accredito e non aveva provato di aver chiesto la costituzione della rendita al datore di lavoro dell'epoca.
La contestazione era -e rimane- del tutto pretestuosa, tanto che il Tribunale aveva, invece, individuato come questione controversa, se una frazione di settimana potesse o meno essere considerata, ai fini contributivi, una settimana intera, in quanto, muovendo dalle risultanze delle prove documentali offerte dalla lavoratrice (cfr. docc. 1-2-3-4-5 allegati al ricorso di 1° grado), era pagina 7 di 11 comprovato che il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta MA SP e quello previdenziale (con la relativa copertura assicurativa e contributiva), si erano svolti dal 12.4.78 al 31.12.78.
Dal confronto tra le parti e per ammissione dell' stesso, risulta pacifico che CP_2
per “settimana” ai fini previdenziali deve intendersi il periodo di tempo compreso tra la domenica e il sabato successivo e che ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva per settimana debba intendersi anche solo la frazione della medesima settimana: quindi, nell'arco temporale sopra indicato, risultavano computabili 37 settimane intere e una frazione della prima, decorrente dal mercoledì 12/4, per complessive 38 settimane attribuibili.
A fronte del quadro delineatosi, con note dd. 15.02.2022, ha introdotto per CP_2
la prima volta un altro ordine di contestazioni: “La settimana mancante in capo alla ricorrente deriva dalla omissione contributiva della società datrice di lavoro, omissione rappresentata dalla mancanza di contribuzione per tutto il mese di novembre 1978 da parte della società datrice di lavoro”.
Successivamente, ha rettificato tale rilievo, precisando che la presunta CP_2
omissione contributiva avrebbe riguardato, invece, 11 giorni del mese di aprile
1978 (cfr. note autorizzate del 9.05.2022).
La Corte osserva che l'ondivago quadro difensivo, tratteggiato da nel corso CP_2
del giudizio, in ogni caso, integra la proposizione di un'eccezione in senso stretto, fondata sull'allegazione di fatti diretti a negare la pretesa di controparte, che, pertanto, doveva essere formulata dall' a pena di decadenza, nella CP_2
memoria di cui all'art. 416 c.p.c.. Questo vale a maggior ragione, nel caso in esame, considerato che sono state allegate circostanze preesistenti al giudizio,
pagina 8 di 11 conoscibili da parte dell'Ente e dallo stesso agevolmente deducibili e comprovabili in modo e tempo di rito.
Del resto, il potere istruttorio di cui all'art. 421 cpc, trova argine nel principio dispositivo, in quanto, come rilevato dall'appellata l'ammissione di nuovi mezzi istruttori può avvenire nel perimetro del thema decidendum e cioè in relazione a fatti già tempestivamente dedotti dalle parti.
In ogni caso, anche prescindendo dall'inammissibilità dell'eccezione relativa alla carenza/omissione di versamento contributivo in relazione al periodo controverso, l' non è stato in grado di dimostrare la fondatezza CP_2
dell'eccezione stessa e vincere le risultanze delle prove documentali offerte da
(sopra indicate), anche alla luce dei chiarimenti che scrupolosamente il CP_1
primo Giudice ha richiesto agli esperti di ciascuna parte e le cui dichiarazioni sono state verbalizzate all'udienza del 20.09.2022 e riportate nella sentenza appellata.
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Con il terzo motivo, lamenta che, sempre con riferimento alla presunta CP_2
omessa contribuzione, il Tribunale avrebbe errato nel momento in cui avrebbe dato maggiore attendibilità alla documentazione di parte ricorrente, piuttosto che alla documentazione prodotta dall' . CP_2
Infine, con il quarto motivo, lamenta che il Giudice avrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto gravante sull l'onere di provare la presunta omissione CP_2
contributiva.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati sulla base dei seguenti sintetici argomenti.
pagina 9 di 11 Come sopra già esposto, l'esistenza di presunte omissioni nel versamento dei contributi è stata prospettata da come fatto impeditivo dell'accoglimento CP_2
della domanda di controparte: era quindi preciso onere dell'Ente dimostrare l'esistenza dei mancati versamenti, prova agevole, in considerazione della
“prossimità”, e necessaria, alla luce di quanto affermato dall'esperto (di parte
, circa l'avvenuto accreditamento “…sul conto CP_2 Persona_1
individuale dei lavoratori, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni” anche dei contributi relativi ai periodi di presunte omissioni datoriali.
Infine, va evidenziata l'assoluta incongruenza di quanto riferito dall'esperta dell' circa l'inquadramento della lavoratrice come apprendista, contraddetto CP_2
dalle risultanze del libretto di lavoro e dei prospetti paga in atti, dove viene indicata la categoria di impiegata di IV livello con decorrenza 12.4.78.
Ritiene, quindi, la Corte che il GDL abbia esaustivamente illustrato le ragioni per cui, in modo del tutto coerente con le risultanze istruttorie, ha ritenuto fondata la domanda di . Controparte_1
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Quanto alle spese di causa del grado, esse devono essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
pagina 10 di 11
P.Q.M
Respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 35/2023 del CP_2
Tribunale di Trento GDL, pubblicata il 28.2.2023; condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite che si liquidano per il grado in € 2.800,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012.
Trento, 10.10.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1La domanda amministrativa in esame era stata già prodotta dall'appellata sub doc. 6 fasc. ric. e all'interno non era stata formulata alcuna richiesta di costituzione di rendita di vitalizia: al contrario, di proprio pugno CP_1 testualmente dichiarava: “di richiedere l'accredito, per il periodo 12.04.78 31.12.78, di n. 38 settimane anziché di n. 37, come erroneamente indicato nel modello 01/M dell'11.06.79. Allego copia calendario anno 1978, da cui si può desumere che il periodo lavorativo corrisponde a n. “38” settimane”.