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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4620/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4620/2017 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tagliaferri Davide ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia, Via Doria n. 24, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(p.i. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Cavalcanti Francesco Paolo ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale siti in , Viale IV Novembre n° 25, giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Amadio Antonio Marco ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in , Via Del Lido, giusta procura in atti;
CP_1
TERZI CHIAMATI
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2024, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 31 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il esponendo che: 1) con contratto n. Controparte_1
REP. 67424 del 1.4.2014, il procedeva all'affidamento dei lavori di Controparte_1
realizzazione del completamento del marciapiede lungomare di , tratto compreso tra CP_1
Capoportiere e via Casilina, per l'importo contrattuale di € 263.336,87 oltre IVA ed un termine di ultimazione di gg.180; 2) l'impresa dava immediato avvio ai lavori, onde concluderli nel termine concordato di gg.180 naturali e consecutivi, sulla base delle direttive impartite dal Direttore
Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
3) il giorno 5.6.2014 veniva redatto il processo verbale di consegna del cantiere, che l'impresa firmava con riserva che esplicava nei termini di legge, in ragione della presenza di banchi di sabbia da rimuoversi preventivamente sulle aree di intervento;
4) in data 2.7.14 la Direzione Lavori riscontrava la comunicazione dell'impresa, respingendo le riserve esplicate, assumendo tuttavia l'impegno di accertare la presenza dei summenzionati fattori ostativi alla prosecuzione dei lavori;
5) veniva quindi dato corso, in contraddittorio con l'impresa e gli organi dell'appalto, ad un sopralluogo in loco, dove veniva effettivamente appurata la presenza di dune di sabbia;
6) procedutosi agli incombenti amministrativi necessari all'esecuzione della rimozione degli accumuli di sabbia, ivi compreso l'adozione del provvedimento di ripresa dei lavori, l'impresa in ottemperanza all' Pt_2
procedeva all'inizio delle opere di sbancamento;
7) in costanza dei suddetti lavori, tuttavia, si recava sull'area di cantiere in data 16.09.2014 una pattuglia del Corpo Forestale dello Stato, che contestava all'impresa esecutrice la carenza di autorizzazione ad eseguire le opere di sbancamento, stante la sottoposizione dell'area di intervento a vincolo ambientale, e ne ordinava l'immediata interruzione;
8) l'impresa informava prontamente dell'accaduto la Stazione
Appaltante chiedendone l'immediato intervento, al fine di scongiurare il pregiudizio derivante dal fermo di cantiere imposto dagli organi di polizia giudiziaria;
9) nelle more dell'attesa la
Direzione Lavori emetteva gli ODS n.2,3,4 e 5 impartendo direttive su talune modifiche progettuali, che tuttavia comportavano un aggravio di oneri per l'impresa, in quanto difformi dalle originarie prescrizioni di progetto;
10) replicava l'impresa con missiva del 13.11.2014 lamentando la sussistenza di carenze progettuali e richiedendo l'adozione di una perizia di variante;
11) il successivo 26.02.2015 il Direttore dei Lavori, posto che la situazione relativa all'ottenimento dei permessi alla rimozione delle dune di sabbia non si era sbloccata, nonostante i ripetuti solleciti effettuati al RUP, si vedeva costretto a adottare un formale provvedimento di pagina 2 di 31 sospensione dei lavori, con contestuale redazione dello stato di consistenza del cantiere;
12) il suddetto verbale di sospensione dei lavori veniva sottoscritto dall'impresa con riserva che si peritava di esplicare a norma di legge nei successivi 15 gg;
13) venivano quindi esibiti all'impresa rispettivamente in data 06.05.15 il libretto delle misure ed in data 11.05.2015 il registro di contabilità relativo al SAL n.1, che venivano sottoscritti con riserva, successivamente esplicata nei termini di legge, avente ad oggetto per un verso il richiamo delle domande proposte in calce al verbale di sospensione del 26.02.2015 (riserva amministrativa) ed in parte la contabilizzazione di opere realizzate per l'importo di € 368.122,85 (riserva tecnica), con implicito abbandono delle riserve originariamente apposte in calce al verbale di consegna delle aree;
14) con successiva missiva dell'8.10.2015, inviata il 13.10.2015, l'impresa segnalava alla Stazione
Appaltante l'aggravarsi degli oneri subiti in dipendenza della sua ingiustificata inerzia, paventando l'ipotesi della risoluzione contrattuale;
15) in data 23.10.2015 la CP_4
forniva il nulla osta relativo al completamento del marciapiede sul lungomare di mediante CP_1
adozione della perizia di variante, con determina del 23.10.2015; 16) il successivo 27.04.2016 il
DL ordinava la ripresa dei lavori con verbale in pari data, che veniva sottoscritto, da parte dell'impresa, con riserva che precisava quantificando definitivamente le domande già formulate nel verbale di sospensione dei lavori del 26.02.2014 e nel registro di contabilità; 17) veniva quindi consegnato il registro di contabilità in data 04.10.2016 che l'impresa sottoscriveva con riserva riportando quella già formalizzata sul verbale di ripresa dei lavori;
18) terminata la realizzazione delle opere appaltate, il 13.02.2017 veniva quindi emesso il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione su cui veniva riportata esclusivamente la riserva amministrativa n.1, già richiamata ed aggiornata nel registro di contabilità consegnato all'impresa in data
04.10.2016, con implicito abbandono di quelle contabili contrassegnate con i n. 2,3 e 4, per l'importo totale di € 1.557.921,01, in relazione alla contestata sospensione del 26.02.2015.
In diritto, la società attrice deduceva di avere interesse a vedersi corrisposto dal CP_1
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 D.P.R. n.207/2010, l'indennizzo degli oneri tutti
[...]
subiti per i ritardi nel compimento delle opere appaltate e per la mancata produzione nel periodo intercorrente tra il 26.02.2015 ed il 27.04.2016, a fronte dei fattori di produzione approntati per la realizzazione dell'appalto, in dipendenza della sospensione adottata dalla Direzione Lavori.
Precisava infatti che le ragioni di tale sospensione, così come indicate sul verbale del 26.02.2015, erano state individuate dal DL nel mancato ottenimento dei permessi necessari ad operare sulle pagina 3 di 31 dune sottoposte a vincolo ambientale e nell'impossibilità di procedere alle lavorazioni de quo stante l'ammonimento del Corpo Forestale dello Stato ad assumere iniziative autonome senza i prescritti permessi. Era quindi evidente che la ragione della sospensione non rientrava tra quelle contemplate nella vigente disciplina in materia dettata dagli artt. 158 e 159 del DPR n. 207/2010, sicché la sospensione disposta dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 159 doveva considerarsi illegittima, con conseguente diritto dell'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. In particolare, posto che l'ottenimento dell'autorizzazione (nulla osta) ad operare sulle dune oggetto di intervento era circostanza prevedibile e ricadente nella sfera di conoscenza del progettista e/o della Stazione Appaltante, quest'ultima mediante l'adozione della comune diligenza avrebbe dovuto evitare l'adozione di siffatta sospensione e la conseguente, inutile e dannosa protrazione del termine contrattuale, a discapito dell'impresa. Il danno subito, poi, corrispondeva all'importo di € 1.557.921,00, in conformità a quanto disposto dall'art. 160 del DPR 207/2010 e alla riserva iscritta.
Sulla scorta di tali premesse, la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa che il è Controparte_1
tenuto nei confronti della ai sensi e per gli effetti del vigente codice degli Parte_1
appalti, al pagamento dell'importo indicato nella riserva n. 1 iscritta in calce al conto finale in ragione dell'illegittimità della sospensione dei lavori ordinata in data 26.02.2015, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e per l'effetto, condannare il predetto Ente, in persona del
Legale Rappresentante p.t., a corrispondere alla suddetta impresa la somma indicata in riserva o in subordine quella minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via subordinata: accertare e dichiarare in ogni caso il , in Controparte_1
persona del suo Legale Rappresentante p.t., tenuto comunque al ristoro nei confronti della
dei danni tutti da quest'ultima subiti in relazione all'esecuzione Parte_1
dell'appalto di che trattasi, a titolo di responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, ovvero concorrente contrattuale ed extracontrattuale, in misura comunque coincidente con
l'importo espresso dalla riserva n. 1, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il evidenziando che la società attrice Controparte_1
era risultata Aggiudicataria all'esito del procedimento di evidenza pubblica, cui era seguita la pagina 4 di 31 sottoscrizione in data 1.4.2014 del Contratto rep. n. 67424 per un importo complessivo di €
263.336,87 oltre IVA, avente ad oggetto la realizzazione del completamento del marciapiede lungomare di , tratto compreso tra Capoportiere e via Casalina, e che con la Determina CP_1
Dirigenziale n° 863 del 08.06.2016 era stata approvata la variante in corso d'opera per un importo di € 13.450,35 oltre IVA.
Quindi, deduceva che i lavori del Contratto principale erano stati consegnati giusta verbale di consegna in data 29.7.2014, per poi essere sospesi il 31.7.14, quindi ripresi l'8.9.14. La sospensione per cui è causa – dichiaratamente illegittima – era stata verbalizzata il 26.2.15, e a quella data le lavorazioni avevano raggiunto circa l'80% degli interventi di cui al
Cronoprogramma; si era quindi resa necessaria – per superare le cause del fermo – la predisposizione di una richiesta di Autorizzazione alla con conseguente redazione CP_4
di un Progetto di Variante. Perfezionatosi l'iter, i lavori erano stati ripresi il 19.4.16, ma contestualmente sospesi per gli adeguamenti richiesti alla Ditta per l'allestimento del Cantiere, nel frattempo – dalla data di sospensione lavori – abbandonato, sino a quando il 27.4.16 si si era potuto procedere al riavvio dei lavori, poi conclusisi il 22.6.16.
In diritto, eccepiva preliminarmente la tardività/l'incompletezza dell'iscrizione della riserva tanto in via principale che subordinata, non spiegata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 190 e 191 del DPR n. 207/2010, e deduceva che la sospensione era stata legittimamente disposta dalla Direzione lavori ai sensi degli artt. 158 e 159 del dpr n. 207/2010, applicabile ratione temporis: pertanto, non spettava all'appaltatore alcun compenso o indennizzo, giacché ai sensi del comma 5 dell'art. 159, l'affidataria avrebbe potuto chiedere lo scioglimento del contratto, mentre nel caso di specie l'impresa era stata disposta ad eseguire e quindi ad essere remunerata per quanto ulteriormente ordinatole dall'Amministrazione giusta Variante necessaria a superare quanto di impedimento alla prosecuzione del lavoro affidato. Quindi, per la sospensione dei lavori non competeva all'appaltatore alcun compenso o indennizzo (salvo, come già evidenziato, il diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini del riportato c. 4 dell'art. 159. Ancora, precisava il che la CP_1
Direzione lavori aveva fatto buon governo delle disposizioni rilevanti nel caso portato all'attenzione dell'intestata Autorità, assicurando gli interessi alla più proficua realizzazione dell'opera appaltata, chiarendo ed esplicitando compiutamente le circostanze giustificative del fermo cantiere. Si era infatti dovuto far fronte all'accumulo di sabbia formatasi in un punto del pagina 5 di 31 tracciato interessato dagli interventi, così consistentemente investito dal fenomeno eolico, e nei fatti le lavorazioni erano state arrestate nel tratto corrispondente ai circa trecento metri ultimi, finali.
Il convenuto contestava la prospettazione attorea per la quale l'evento che aveva determinato il fermo lavori avrebbe dovuto essere previsto in sede di progettazione in una con la necessità dell'autorizzazione regionale, posto che gli Ingg. e ebbero a redigere il CP_3 CP_2
Progetto definitivo ed esecutivo in maniera corrispondente alle norme della tecnica: rectius, il
Progetto esecutivo era stato oggetto di approvazione in sede di Conferenza di servizi decisoria del
26.3.13 alla quale avevano partecipato, tra gli altri, l'Agenzia del demanio pubblico, il Consorzio
, la Provincia di Latina, la , quindi tutte le Amministrazioni a vario CP_5 CP_4
titolo competenti rispetto a quel tratto di costa interessato dagli interventi. Gli accumuli di sabbia che avevano determinato la sospensione delle lavorazioni non erano prevedibili all'epoca in cui gli elaborati furono predisposti, in quanto si erano formati a seguito di particolari, avverse condizioni climatiche che in quello specifico momento avevano determinato lo spostamento dalla spiaggia verso la duna e la strada in quantità e consistenza abnormi.
In via del tutto subordinata, il contestava nel quantum l'avversa Controparte_1
prospettazione, ritenendo evidente l'esorbitanza dei danni calcolati, per giunta determinati sulla scorta di insussistenti presupposti, ed essendosi prospettato un danno non corrispondente ai criteri previsti normativamente dall' art. 160 del DPR 207/10.
Da ultimo, in via cautelativa il chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dei CP_1
Progettisti incaricati, Ingg. e , e rassegnava le seguenti Controparte_3 Controparte_2
conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis,: ante omnia, fissare altra udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., quindi autorizzare la chiamata in causa dell' Ing. Controparte_2
con Studio in , via Amaseno, n. 56, e dell'Ing. con Studio in CP_1 Controparte_3
[... Pontinia, via G. Cesare, n. 31, presso Studio Associato Ing. e Arch. CP_6
nella qualità di Progettisti dei lavori affidati dal alla Società CP_7 Controparte_1
attrice, posto che – nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande
– il deve essere manlevato e garantito rispetto agli eventi dannosi Controparte_1
riconducibili agli errori e/o omissioni progettuali che hanno determinato la sospensione dei lavori affidati;
in via principale, accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della riserva spiegata dalla istante, esecutrice dei lavori appaltati dal;
rigettare le CP_8 Controparte_1
pagina 6 di 31 proposte domande, siccome inammissibili, comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto, nell' an come nel quantum, avendo per giunta la stessa Società concorso con la propria condotta
a determinare il lamentato pregiudizio economico. Con il favore delle spese”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano in giudizio e Controparte_3
, esponendo che: 1) con Determina Dirigenziale n. 29 del 30.1.2013, il Controparte_2
aveva affidato ai liberi professionisti, Ing. ed Ing. Controparte_1 Controparte_2
l'incarico della redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, per la Controparte_3
realizzazione del marciapiede sul lungomare di , nel tratto compreso tra Capoportiere e Via CP_1
Casilina; 2) con successivo verbale di verifica e validazione del Progetto esecutivo del 22.5.2013, prot. 67503, il RUP del Comune di attestava, ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010, la CP_1
validità del progetto dopo aver proceduto alle seguenti verifiche: - (lett. b) conformità del progetto al documento preliminare di progettazione e al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 145/2013 del 01.03.2013, - (lett. e) esistenza delle indagini preliminari geologiche e idrologica idraulica, come predisposte rispettivamente, dal Dr.
Gaspare Morgante e dall'Ing. - (lett. i) esistenza del parere archeologico Persona_1
dell'area di intervento reso dal Ministero dei beni culturali, prot. n. 56157 del 29.04.2013 quale risultanza della conferenza dei servizi del 26.03.2013 - (lett. g) esistenza della Determinazione
Dirigenziale n. 839/20J3 del 30.04.2013 con la quale si era preso atto della favorevole conclusione della Conferenza dei Servizi del 26.03.2013 nella quale erano contenute tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
3) con Determinazione n. 205/13 del 28.05.2013, il RUP approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad €.
403.372,31, di cui €. 9.472,16 per le opere di sicurezza non soggetti a ribasso e un importo complessivo di spesa di €. 752.785,17; 4) con Determina n. 317/2013 del 08.08.2013, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa per l'importo di €. 263.336,87 Parte_1
(compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €. 9.472,16) al netto del ribasso del 35,551 % offerto in sede di gara, e con Determina n. 493 del 21.03.2014 veniva affidata la Direzione dei Lavori;
5) in data 01.04.2014 il Comune di stipulava il Contratto CP_1
d'Appalto con l'aggiudicataria previa acquisizione delle dichiarazioni Parte_1
imposte dall'ART. 106 DPR N. 207/2010 che costituivano la “condicio sine qua non” per l'affidamento dell'appalto e, per quel che riguarda la posizione dei progettisti, la ragione primaria pagina 7 di 31 che doveva indurre il giudice a scagionare integralmente i progettisti dalle accuse ex adverso rivoltegli;
6) in data 05.06.2014 il DL, Arch. , procedeva alla Consegna dei Lavori, CP_9
redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Sig. dirigente dell'Impresa Controparte_10
e l'Arch. n.g. di Coordinatore per la Sicurezza, in cui dichiarava Controparte_11
testualmente: “alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto, ho accertato che l'area è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire
l'avvio e la prosecuzione dei lavori”; 7) ciononostante l'impresa firmava con riserva, esplicitata con nota acquisita al protocollo il 23.06.2014 in cui asseriva che l'area interessata dai lavori fosse occupata per 1'80% da banchi di sabbia;
tale riserva doveva tuttavia considerarsi tamquam non esset, poiché formulata nei modi e termini difformi da quelli stabiliti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 190 e 191 DPR n. 207/2010. Circostanza condivisa ed eccepita dal D.L. il quale, con propria nota del 02.07.2014, inviata all'Impresa e al RUP, dichiarava appunto, ai sensi degli art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, decaduta la riserva, poiché, “dalla comunicazione pervenuta allo scrivente D.L. e alla Stazione Appaltante, nelle riserve della ditta non sono indicate precisamente le ragioni sulle quali esse si fondano e, soprattutto, non è indicata la quantificazione delle somme”; 8) in data 03.07.2014 veniva effettuato il sopralluogo in cantiere alla presenza dell'impresa, del D.L., dei progettisti e del Coordinatore per la Sicurezza, per la verifica della consistenza degli accumuli di sabbia, cui seguiva la seguente relazione: “si è riscontrata la presenza di modesta quantità di sabbia provenienti da fenomeni naturali che in prossimità della duna sono particolarmente sensibili. Si è rilevato, inoltre, che solo in un tratto di lunghezza non superiore a 200 ml. circa (su una lunghezza di ml. 1.800) il fenomeno risulta di maggiore entità
(altro che l'80% quantificato dall'impresa). Detti accumuli di sabbia, non presenti nel corso delle operazioni di rilievo eseguite nella fase del progetto, si sono formati a seguito di movimenti di sabbia che, in condizioni climatiche avverse, si spostano dalla spiaggia verso la duna e la strada”. Considerata la modesta entità della sabbia che ostacolava l'esecuzione di lavori, si consigliava di operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulle perizie di variante comportanti una maggiore spesa, contenuta nel 5% delle opere appaltate;
9) con nota Prot. 94542 del 08.07.2014, il RUP rendeva noto agli Enti che avevano partecipato alla Conferenza dei
Servizi Decisoria del 26.3.2013 e che avevano espresso il loro parere sulla base del Progetto
Definitivo, della presenza dei banchi di sabbia nell'area di cantiere per un tratto di circa 200-300 metri sui 1.800 oggetto di intervento, non presenti nel progetto definitivo e che le opere da pagina 8 di 31 realizzare, avrebbero comportato lo spostamento verso la duna degli accumuli di sabbia presenti;
10) con nota Prot. n. 98371 del 15.07.2014, il D.L. ed i Progettisti trasmettevano la valutazione eseguita in contraddittorio con l'impresa, degli oneri necessari allo spostamento della quantità di sabbia accertata verso la duna e della tavola grafica esplicativa. Copia di detta documentazione veniva trasmessa dal D.L. anche all'Impresa. L'importo necessario per il suddetto intervento, valutato in € 6.333,73, non veniva accettato dall'impresa, che senza alcuna giustificazione, richiedeva verbalmente la cospicua somma di €. 70.000,00 con un affidamento lavori separato da quello di contratto, in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP;
11) con nota prot. 99588 del 17.7.2014, il RUP ordinava al D.L. di dare inizio ai lavori di spostamento della sabbia verso la duna, “in quanto rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'art.132 del Digs n. 163/2006”; 12) dopo una serie di vicende, si giungeva al febbraio 2015 in cui il D.L, con verbale del 26.02.2015, ordinava la sospensione dei lavori fornendo le seguenti motivazioni: - al termine dei lavori manca solo il tratto di marciapiede lungo 290 mt. (circostanza non veritiera) - fin dall'inizio dei lavori, sia la ditta affidataria dell'appalto che il D.I., hanno richiesto a più riprese al RUP il parere autorizzativo per operare sulla duna: - più volte il D.L. ha avuto contatti con il Corpo Forestale dello Stato, i quali lo hanno ammonito dal prendere autonomi provvedimenti senza i dovuti permessi. Detta ordinanza veniva firmata dall'Impresa con riserva, quantificando il danno subito in €. 3.597,97 giornalieri. 13) a questo punto, il D.L., nel confermare la totale estraneità dei progettisti in merito a quell'accumulo di sabbia, in quanto manifestatosi in epoca posteriore alla redazione del progetto, respingeva la riserva, con la seguente motivazione: “ai sensi degli artt. 158 e 159 del DPR n. 207/2010, viene respinta la riserva n. 1 in quanto la sospensione è dipesa da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, dovuti alle avverse condizioni climatiche che si sono verificate anche nel corso dei lavori”. Analoghe dichiarazioni di estraneità dei progettisti, a cui andava attribuito valore confessorio ai sensi dell'art. 2735 CC, si rinvenivano: a. nel verbale di consegna dei lavori del 05.06.2014, in cui il D.L., Arch. e il Coordinatore per la Sicurezza, Arch. CP_12
, testualmente dichiaravano che l'area era libera da persone e cose e che lo Controparte_11
stato attuale era tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
b. nel sopralluogo in cantiere del 03.07.2014, in cui veniva ribadito che detti accumuli di sabbia, non erano presenti nel corso delle operazioni di rilievo eseguite nella fase del progetto;
c. nella dichiarazione resa dal nella sua comparsa di costituzione, in cui ammetteva che gli accumuli di sabbia non CP_1
pagina 9 di 31 erano prevedibili all'epoca in cui gli elaborati furono predisposti;
d. nel verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 22.5.2013, in cui si dava atto dell'esistenza, nell'area di intervento, delle indagini geologica e idrologica idraulica effettuate in concomitanza con la progettazione, rispettivamente, dal Dr. Gaspare Morgante e dall'Ing. e Persona_1
dell'ulteriore sopralluogo del funzionario del Ministero dei beni culturali per il parere archeologico, senza che nessuno dei suddetti esperti ebbe a rilevare la presenza di quelle formazioni di sabbia, né alcuna eccezione o contestazione era mai pervenuta dalle Autorità convocate alla “conferenza dei servizi”.; 14) con note del 09.03.2015 e 18.03.2015, il D.L. sollecitava il RUP e il Dirigente del Servizio dei LL.PP. a fornirgli le autorizzazioni necessarie ad operare a ridosso della duna, precisando che “più volte è stata sollecitata, da parte della Ditta e dal sottoscritto, la suindicata autorizzazione”. Con nota del 27.03.2015 ricevuta dal Comune al
Prot. n. 44000, il Dirigente del Servizio dei LL.PP., Ing. e il Funzionario Controparte_13
Operativo, Arch. facendo seguito ai solleciti del D.L., informavano il D.L. e il CP_14
RUP: - di aver segnalato ai responsabili del Comando Forestale la pericolosità del permanere della suddetta sabbia e la necessità di portare a termine i lavori, ma avevano risposto che occorreva il nullaosta per i vincoli “paesistico” e “idrogeologico”; - di avere quindi dato disposizioni di verificare se tali documenti fossero nei fascicoli del RUP - che all'esito veniva rinvenuta solo l'autorizzazione per il vincolo paesistico, per cui chiedevano al RUP, nel frattempo collocato a riposo, ove fosse possibile cercare all'interno del Comune anche quella inerente il vincolo idrogeologico;
15) quindi, la necessità di cercare tale autorizzazione era stata avvertita per la prima volta il 27.03.2015, ossia dopo l'inutile decorso di ben 295 giorni dalla scoperta degli accumuli di sabbia avvenuta 05.06.2014, ossia in concomitanza con l'inizio lavori.
Non solo, ma da quella data (27.03.2015) sino all'inoltro della richiesta alla CP_4
(10.09.2015, acquisita il 01.10.15) il aveva impiegato altri 167 giorni, certamente CP_1
eccessivi, per predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento del nullaosta sul vincolo idrogeologico, giungendo così ad un totale complessivo di 462 giorni. Ne consegue che, se il
Parte non avesse negligentemente oziato per ben 462 giorni, non ci sarebbe stato motivo di sospendere i lavori, e ciò si desumeva agevolmente contando i giorni occorsi alla per CP_4
concedere il nullaosta, quantificati il soli 43 che vanno dalla richiesta, inoltrata, si ribadisce, il
10.09.2015, sino al suo rilascio, avvenuto appunto il 23.10.2015. Quindi, ammesso che gli accumuli di sabbia fossero presenti in fase di progettazione, alcuna responsabilità poteva essere pagina 10 di 31 attribuita agli Ingg. in quanto dall'effettiva scoperta di quegli accumuli, Parte_4
avvenuta il 05.06.2014, il aveva colpevolmente soprasseduto per ben 1 anno e 3 mesi CP_1
prima di decidersi a richiedere il nullaosta ed altri 187 giorni prima di ordinare la ripresa dei lavori. Se invece avesse agito nell'immediatezza, o comunque entro i 295 giorni in cui era rimasto colpevolmente inerte, dall'inizio lavori (05.06.2014) alla loro sospensione (26.02.2015), la questione si sarebbe prontamente risolta, visti i soli 43 giorni occorsi alla regione per il rilascio del nullaosta, senza alcuna necessità di sospendere le lavorazioni. Ad avviso dei terzi chiamati, il reale motivo di questa lunga inattività si evinceva dal verbale di riunione tenutasi il 31.03.2015, a
299 giorni dall'inizio lavori, presso l'ufficio del Dirigente dei LL.PP, Ing. . Le Donne, CP_13
presenti il Dirigente medesimo, l'Arch. (Funzionario Direttivo), la CP_14 CP_15
, l'Ing. e il D.L., Arch. , in cui, affrontando per la prima volta la questione,
[...] CP_16 CP_9
convenivano che, per procedere ai lavori di spostamento della sabbia occorresse la preventiva acquisizione dei nullaosta da parte delle Autorità competenti;
16) inoltre, in data 9.11.2015 il
D.L. relazionava, anche con foto, al nuovo RUP e al Dirigente dei LL.PP. che in data 6.11.2015 si era recato sull'area di cantiere, dove constatava la totale assenza, sia dei materiali che di qualunque mezzo della Ditta esecutrice;
17) con nota Prot. 164359 del 1/12/2015 il RUP e il
Dirigente del Servizio LL PP. trasmettevano finalmente al DL il nullaosta sul vincolo
Idrogeologico ad eseguire gli spostamenti di sabbia e davano disposizioni per predisporre gli elaborati grafici relativi alla variante da sottoporre all'approvazione dell'Amm.ne. Con nota prot.
175356 del 23.12.2015 il RUP sollecitava il DL a predisporre la suddetta variante, e in data
01.03.2016 l'Impresa comunicava al DL di non voler firmare l'atto di sottomissione per lo spostamento della sabbia poiché non riteneva congrua la remunerazione;
18) ancora, in data
Con 15.4.2016, nell'imminenza della ripresa dei lavori, il si recava nuovamente in cantiere e verificava l'assenza di materiali, mezzi d'opera e personale della ditta 19) con Parte_1
verbale in data 27.4,2016 il DL ordinava la ripresa dei lavori, firmata dall'Impresa con riserva esplicitata in calce al verbale, in cui chiedeva il riconoscimento dei maggiori oneri a causa della forzosa inattività protrattasi per tutta la durata della sospensione, pari a 433 giorni, dal
26.02.2015 al 19.4.2016, quantificandoli in complessivi €. 1.557.921,00; 20) in data 25.05.2016 il DL, ai sensi degli artt. 158 e 159 de DPR n.207/2010, respingeva la riserva n. 1, in quanto “la sospensione è dipesa da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, dovuti alle avverse condizioni climatiche e per motivi di pubblico interesse”. Con Determina n. 863
pagina 11 di 31 dell'8.6.2016 il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune , approvava la perizia CP_1
di variante presentata dal DL;
21) in data 05.07.2016 il DL trasmetteva all'Amm.ne il verbale di ultimazione lavori redatto in data 20.06.2016, e in data 13.02.2017 il DL e l' Parte_1
sottoscrivevano la Relazione sul conto finale con relativo Certificato di Regolare Esecuzione, firmato dall'Impresa con riserva, esplicitata oltre i termini di legge. In data 09.03.2017 il DL redigeva la relazione finale in cui ribadiva che, dal giorno della sospensione lavori (26.02.2015), si era recato in più occasioni in cantiere, verificando la totale assenza dei mezzi d'opera, operai, materiali e addirittura dei bagni chimici e del locale mensa, come da verbali regolarmente inviati alla Stazione Appaltante.
In diritto, i terzi chiamati deducevano che, nel caso di specie, l'assenza degli accumuli di sabbia nella fase di progettazione, e quindi l'esclusione in assoluto di responsabilità dei progettisti, si desumeva proprio dall'art. 106 del DPR n. 207/2010, a mente del quale: “COMMA 1 - L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del RUP dell'attestazione del DL in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. COMMA 2 - L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano: • di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali • di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori • di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. COMMA 3 - In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e e).” Quindi, visto che la disciplina degli appalti pubblici sfuggiva alla disponibilità
pagina 12 di 31 delle parti ed essendo perciò pacifico che e Impresa non avrebbero mai potuto sottrarsi CP_1
al procedimento stabilito dall'art. 106, ne conseguiva: - che il D.L. aveva dovuto attestare: •
l'accessibilità delle aree interessate all'intervento • l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto • la realizzabilità del progetto - che l'Impresa, unitamente all'offerta, aveva dovuto attestare: • di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali • di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori • di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili. - che in nessun caso si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non avessero concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle suddette condizioni. Dal dettato di cui all'art. 106 si deduceva quindi che la principale “conditio sine qua non” per poter partecipare alla gara d'Appalto, consisteva nell'obbligo di effettuare un sopralluogo nel cantiere, allo scopo di prenderne visione ed evitare possibili contestazioni in fase esecutiva. Quindi, se all'esito del suddetto procedimento l'appalto era stato aggiudicato, ciò significava che gli accumuli di sabbia erano assenti, non solo all'epoca della stesura del progetto, ma anche in quella successiva dell'aggiudicazione, per essersi presumibilmente formati in concomitanza con la consegna dei lavori. In conclusione, l'addebito, non provato, mosso dal a carico dei progettisti, di non aver tenuto conto nell'elaborazione del progetto Controparte_1
della presenza di banchi di sabbia, risultava definitivamente smentito dal RUP, dal DL e dall'Impresa, prima della consegna dei lavori, con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 106 del
D.P.R. 207/2010. Peraltro, una volta concretizzatosi realmente l'accumulo di sabbia, il CP_1
aveva lasciato negligentemente trascorrere ben 462 giorni prima di inoltrare l'istanza per il nullaosta.
Ancora, precisavano che, ai sensi dell'art. 159 DPR n. 207/2010 comma 1, primo periodo, la sospensione dei lavori era sempre ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche o di forza maggiore, che nella fattispecie, era stata giustamente e legittimamente invocata, essendo gli accumuli di sabbia formatisi a seguito di avverse condizioni atmosferiche impreviste ed imprevedibili. Il tuttavia, non aveva correttamente adempiuto all'altra prescrizione di CP_1
cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il quale stabilisce che “la sospensione deve permanere per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto pagina 13 di 31 l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto”. Assumevano infatti che la stazione appaltante aveva colpevolmente errato, per negligenza o inadeguata conoscenza delle procedure, nel porre in essere tutte quelle attività prodromiche alla ripresa dei lavori sospesi il 26.02.2015, il che aveva comportato l'inutile decorso di ben 299 giorni dall'inizio lavori prima che il 31.03.2015 il
Dirigente dei LL.PP, il Funzionario Direttivo, la D.ssa , l'Ing. e il D.L. CP_15 CP_16
decidessero finalmente di riunirsi per convenire sulla necessità del nullaosta al vincolo idrogeologico;
quindi, da quella riunione, sino all'inoltro della richiesta alla , CP_4
avevano lasciato trascorrere altri 167 giorni, per un totale complessivo di 462. Ne consegue che,
Parte se il non avesse negligentemente oziato per ben 462 giorni, non vi sarebbe stato alcun motivo di sospendere i lavori, e ciò si desumeva facilmente contando i giorni occorsi alla per rilasciare il nullaosta, quantificati il soli 43 che vanno dalla richiesta, inoltrata il CP_4
10.09.2015, sino al- suo rilascio, avvenuto appunto il 23.10,2015. In aggiunta, il D.L., prima di riavviare i lavori, aveva atteso inspiegabilmente altri 187 giorni dal rilascio del nullaosta
(avvenuto il 23.10.2015) emettendo il relativo ordine solo il 27.04.2016.
In conclusione, se era vero che le avverse condizioni atmosferiche che avevano generato gli accumuli di sabbia costituivano causa di forza maggiore ex art.159 DPR n. 207/2010, comma 1 primo periodo, andava invece escluso, salvo prova contraria, che il si fosse uniformato CP_1
alle prescrizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma.
In ogni caso, che il fosse l'unico e solo legittimato passivo della domanda proposta dalla CP_1
società appaltatrice si deduceva altresì dal D.P.R. 207/2010, applicato ratione temporis
(attualmente sostituito dal Digs n. 50 del 18.04.2016), il quale disciplinava dettagliatamente tutte le fasi preliminari all'affidamento (progettazione, verifica, validazione e conferenze di servizi).
Nel caso di specie, erano state ritualmente eseguite le verifiche di competenza, conclusesi con l'atto formale di validazione del progetto da parte del RUP, in cui erano riportati gli esiti positivi delle verifiche, eseguite appunto sul progetto redatto dai progettisti incaricati. Il RUP, con nota assunta agli atti del al prot. n. 30540 del 04.03.2013, aveva poi convocato la Controparte_1
“Conferenza dei Servizi”, invitando a partecipare tutte le Amm.ni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto e di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni e nulla osta per il
Progetto Definitivo (paesistico, idrogeologico e archeologico). Infine, con Determina n. 839 del
30.04.2013, preso atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi relativa al Progetto
Definitivo, motivata dai pareri acquisiti e dalla documentazione prodotta nel corso della pagina 14 di 31 procedura, dava atto che tale provvedimento unico, finale della Conferenza dei servizi, sostituiva,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato da parte delle Amm.ni partecipanti. Per quanto esposto, nessuna responsabilità poteva essere attribuita ai progettisti, costituendo la validazione l'atto conclusivo del procedimento.
In merito alla responsabilità della ribadivano che l'art. 106 del DPR 207/2010 Parte_1
faceva obbligo all'Impresa di attestare nella sua offerta: • di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali • di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori • di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili. Pertanto, visto che l'offerta era stata presentata senza sollevare eccezioni e il contratto regolarmente sottoscritto, ne conseguiva che alla data del sopralluogo dell'impresa, ovviamente posteriore alla progettazione, non vi fosse alcun accumulo di sabbia. Inoltre, non risultava attendibile la dichiarazione dell'impresa inerente il danno subito per il mancato ammortamento dei noleggi delle attrezzature e macchinari di cantiere, poiché, come più volte relazionato per iscritto e fotografato dal DL a seguito dei periodici accessi eseguiti in ottemperanza all'art. 158 comma 5 del DPR. n. 207/20105, nel cantiere non erano presenti né maestranze, né macchinari di alcun genere. In merito al quantum richiesto, spropositato e non provato, l'impresa non poteva pretendere alcunché dal CP_1
poiché, ai sensi dell'art. 159 comma 5 DPR n. 207/20105, “in caso di sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”. Dunque, ammesso che nel corso del giudizio venisse accertata una qualche responsabilità del CP_1
anche in eventuale concorso con l'Impresa ai sensi dell'art. 1227 cc, quest'ultima avrebbe dovuto comunque adottare come base di calcolo, gli stessi parametri della gara d'appalto. Nello specifico, dovendo la disciplina privatista lasciare il posto a quella speciale, doveva essere applicato l'art. 240 bis del Digs. 163 del 12.4.2006, il quale stabiliva, inderogabilmente, che l'importo complessivo delle riserve “non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale”, il che corrispondeva alla minor somma di €. 52.667,00 + IVA, a fronte della spropositata e non provata richiesta di €. 1.557.921,01;
Quanto alle riserve formulate, precisavano che: a) sulla prima del 05.6.2014, apposta in calce al verbale di consegna lavori per la presenza di accumuli di sabbia, l'impresa era dichiarata decaduta perché nella successiva esplicitazione: - non aveva indicato precisamente le ragioni pagina 15 di 31 sulle quali essa si fonda - non aveva quantificato, ai sensi dell'art 191 comma 3 del D.P.R.
207/2010 le somme che riteneva le fossero dovute - non l'aveva riproposta negli atti successivi idonei a riceverla di, sospensione e ripresa lavori, nel registro di contabilità e nello stato finale;
b) sulla seconda del 26.02.2015, apposta in calce all'ordine di sospensione dei lavori, l'impresa doveva essere dichiarata decaduta perché nella successiva esplicitazione si riferiva all'assenza delle autorizzazioni a proseguire per la presenza di sabbia ribadendo, sostanzialmente, il contenuto della prima riserva dalla quale era già decaduta. Tra l'altro la quantificazione ivi riportata del presunto danno economico giornaliero pari ad €. 3.597,97, andava respinta poiché, come relazionato dal DL a seguito dei ripetuti accessi in cantiere durante la sospensione dei lavori, era stata fornita la prova, anche fotografica, della totale assenza di materiali, mezzi d'opera e maestranze, indubbiamente dirottati altrove;
c) sulla terza del 13.02.2017 apposta in calce alla relazione sul conto finale e di regolare esecuzione, l'Impresa andava dichiarata decaduta, avendola esplicitata il 06.03.2017, ossia oltre il termine di 15 gg. imposto dall'art. 190 comma 3 del DPR n. 207/2010. Tale riserva andava tuttavia dichiarata inammissibile, in quanto la spropositata somma richiesta di €. 1.557.921,01 violava l'art. 240 bis del Digs. 163 del
12.4.2006, il quale stabiliva, inderogabilmente, che l'importo complessivo delle riserve “non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale”.
Infine, invocavano la responsabilità aggravata del , e concludevano chiedendo: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, - rigettare le avverse domande proposte contro di essi, in quanto infondate in fatto e in diritto - condannare il , in persona del sindaco Controparte_1
P.T., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 e 3 cpc - in via gradata, condannare anche l' in persona del legale rapp.te P.T., ex art. 96 comma 1 e 3 cpc, Parte_1
all'esito della posizione che essa andrà assumere nel corso del processo. -Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024 e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, la presente controversia trae origine dal contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del completamento di parte del marciapiede del lungomare di – specificamente il tratto compreso tra Capoportiere e la Via Casilina – CP_1
pagina 16 di 31 stipulato tra il e la società in data 1.4.2014, per Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 263.336,87, oltre I.V.A..
In particolare, la società attrice ha agito in giudizio per conseguire il risarcimento del danno subito in conseguenza della sospensione illegittima dei lavori, disposta dalla stazione appaltante tra il 26.2.2015 e il 27.4.2016, per l'importo complessivo di € 1.557.921,01, ai sensi dell'art. 160 del DPR 207/2010.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i lavori appaltati subivano due distinte sospensioni: a) la prima, disposta tra il 9.6.2014 e l'8.9.2014 per motivi di pubblico interesse attinenti alle esigenze della stagione balneare all'epoca appena iniziata (cfr. doc. 10 e 10-bis dell'atto di citazione); b) la seconda, oggetto di contestazione tra le parti, disposta in data
26.2.2015 (doc. 18 dell'atto di citazione) e protrattasi sino al 27.4.2016 (doc. 24 dell'atto di citazione), determinata dalla formazione di banchi di sabbia e dalla necessità di conseguire le autorizzazioni da parte degli enti competenti per procedere ai lavori di sbancamento da eseguirsi in area sottoposta al vincolo ambientale.
Risulta altresì che la società appaltatrice firmava il verbale di sospensione con riserva, allegando in pari data un documento esplicativo, nel quale veniva contestata l'illegittimità del provvedimento, in quanto non riconducibile alle cause previste dagli artt. 158 e 159 del D.P.R.
n.207/2010, bensì a cause del tutto previste, prevedibili, già denunciate ripetutamente dall'Impresa e non connotate da carattere di straordinarietà ed eccezionalità, fornendo anche un conteggio dell'importo giornaliero degli oneri conseguenti alla riserva presentata.
La suddetta riserva (riserva n. 1) veniva quindi successivamente ribadita in calce al libretto delle misure n. 1 e al registro di contabilità n. 1 (doc. 20 e 21 dell'atto di citazione) presentati per la sottoscrizione il 6.5.2015, nonché in calce al verbale di ripresa dei lavori del 27.4.2016 (doc. 24), in cui l'importo della riserva veniva specificato nella somma di € 1.557.921,01; infine, la riserva veniva altresì riportata nel registro di contabilità n. 1 presentato per la sottoscrizione in data
14.10.2016 (doc. 25), nello stato finale dei lavori sottoscritto il 23.11.2016 (doc. 26), e da ultimo nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 6.3.2017 (doc. 27).
Ciò posto, quanto alla tempestività della riserva, devesi innanzitutto premettere che, anche con riferimento all'appalto in esame, vige il principio in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della Stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabilità dell'appalto. Più nel dettaglio, tenuto conto della natura pagina 17 di 31 delle varie prestazioni contrattuali, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili), sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente (riserve cd. risarcitorie). La normativa in materia sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che –in ogni caso- le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In punto di onere della prova, poi, l'onere di dimostrare di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all' art. 31 del D.M. n.
145 del 2000 ; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto” (Cass. Civ., sez. I,
20/09/2022, n. 27451).
In altri termini, nell'appalto di opera pubblica il registro di contabilità è il documento da cui emerge una visione d'insieme dell'esecuzione dell'appalto; esso è un documento fondamentale per l'appaltatore perché, ove questi intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dalla stazione appaltante e/o avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, deve iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, a pena di decadenza, perché da esso è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto. Con l'ulteriore conseguenza che a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento grava sull'appaltatore.
Con specifico riferimento, poi, alle pretese risarcitorie da illegittima sospensione dei lavori, la
Suprema Corte ha precisato che “in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività
pagina 18 di 31 dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui
l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima e divenuta solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori” (Cass. Civ., sez. I, 7.7.2023, n. 19262).
Ebbene, nel caso di specie la società appaltatrice ha contestato l'originaria illegittimità della sospensione disposta in data 26.2.2015, ed ha pertanto correttamente provveduto ad iscrivere la relativa riserva già nello stesso verbale di sospensione dei lavori, salvo poi riportarla pedissequamente anche in tutti i documenti successivi, precedentemente menzionati, dal verbale di ripresa dei lavori, al registro di contabilità, alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 6.3.2017.
Nessun dubbio può sussistere, pertanto, in ordine alla tempestività della riserva.
Si rende quindi necessario valutare se la sospensione per cui è causa debba o meno reputarsi illegittima, sì da fondare la pretesa risarcitoria di parte attrice, ed in quale misura.
L'art. 159 del citato DPR ammette la sospensione dei lavori “ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi 7 dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore,
o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”. A mente dell'art. 132, primo comma, D.l. 163/2006: “Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause
pagina 19 di 31 impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile”.
Ebbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che la sospensione disposta in data 26.2.2015 debba reputarsi originariamente legittima, in quanto determinata, ai sensi del citato art. 159, da cause di forza maggiore o, comunque, da altre “circostanze speciali” tali da impedire l'esecuzione dei lavori.
Ed invero, tale sospensione veniva ordinata, secondo quanto emergente dalla documentazione versata in atti, in virtù dell'esigenza di procedere all'approvazione di una variante in corso d'opera, subordinatamente all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, avente ad oggetto i lavori di rimozione dei cumuli di sabbia depositatisi sull'area di cantiere a causa dell'azione eolica (cfr. perizia di variante sub doc. 4 del . Controparte_1
Trattasi, pertanto, di una variante adottata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) (“per cause impreviste e imprevedibili”) e c) (“per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”), la cui adozione costituisce una delle “circostanze speciali” la cui ricorrenza giustifica, purché dipenda fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la sospensione dei lavori ex art. 159 del DPR 207/2010.
Nel caso di specie, infatti, la sospensione disposta con il suddetto verbale è stata determinata non già da errori progettuali originari imputabili all'amministrazione appaltante o agli ingegneri progettisti, terzi chiamati in causa, bensì dalla necessità di introdurre varianti ed integrazioni all'appalto a fronte di sopravvenienze intervenute in epoca successiva alla redazione e approvazione del progetto e all'affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria.
Ed invero, in data 26.3.2013, con determinazione n. 1036/13, la Conferenza di Servizi decisoria, con la partecipazione di tutte le Amministrazioni competenti in merito, come l'Agenzia Demanio
Pubblico, il la Provincia di Latina e la , approvava il Controparte_17 CP_4
Progetto esecutivo dei lavori;
quindi, con determinazione n. 67503 del 22.5.2013 il R.U.P. del pagina 20 di 31 procedeva alla validazione del progetto esecutivo redatto dagli ing. Controparte_1 CP_3
e , e con determinazione n. 205/13 del 28.05.2013, il RUP approvava il progetto CP_2
esecutivo per la realizzazione dell'intervento.
Pertanto, come puntualmente rilevato dal CTU incaricato nel presente giudizio, il contratto d'appalto è stato stipulato nel rispetto di tutte le richieste garanzie, comprese, dopo la redazione del progetto, le specifiche dichiarazioni, di cui agli artt. 10 e 153 del D.P.R. n.207/2010, da parte rispettivamente del Direttore dei Lavori, dei presentatori delle offerte e del RUP, in merito alla positiva verifica delle circostanze relative alle aree interessate, all'assenza di impedimenti all'esecuzione delle opere, alla realizzabilità del progetto, alla validità degli elaborati progettuali, ecc. Si concorda, dunque, con le conclusioni del consulente, secondo cui “All'epoca, quindi, concordemente da tutti gli interessati, non era stata ritenuta prevedibile la presenza di sabbia interessante la strada e la duna, circostanza che ha poi dato origine alla vertenza in esame, in quanto detti accumuli sono stati causati da specifiche avverse condizioni climatiche verificatesi all'epoca dell'inizio dell'esecuzione delle opere”.
Inoltre, vero è che l'impresa sottoscriveva con riserva il verbale di consegna delle opere del
5.6.2014, segnalando la presenza di banchi da sabbia da rimuovere preventivamente;
tuttavia, con nota prot. n. 93210 del 4.7.2014, i progettisti incaricati rappresentavano che “detti accumuli di sabbia, non presenti nel corso dell'operazione di rilievo eseguita nella fase del progetto definitivo, si sono formati a seguito di movimenti di sabbia che, in condizioni climatiche avverse, si spostano dalla spiaggia verso la strada”.
Ancora, la circostanza che gli accumuli di sabbia non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto di appalto si evince altresì dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi del 5.5.2016 (allegato D alla perizia di variante), sottoscritto dall'impresa, dal D.L. e dal R.U.P, in cui si dava atto che “nel corso dei lavori (..) sono stati riscontrati banchi di sabbia nell'area di cantiere, non presenti al momento della stesura del progetto originario e alla stipula del suddetto contratto di appalto, dovuti all'azione del vento particolarmente intensa in occasione di avverse condizioni metereologiche”; nello stesso senso depone, inequivocabilmente, la stessa perizia di variante approvata con determinazione del
3.8.2016, ove si richiamava la sopravvenuta necessità di acquisire le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico “al fine di rimuovere la sabbia che, proveniente dalle dune costiere, si era depositata per effetto dell'azione eolica sul cantiere”.
pagina 21 di 31 Tenuto conto di tali risultanze, emergenti dalle produzioni documentali delle parti, non appare, dunque, dubitabile che il abbia provveduto, originariamente, a disporre la sospensione CP_1
dei lavori in data 26.2.2015 in presenza dei presupposti di cui all'art. 159 d.P.R. n. 207/2010, in particolare per essere sopravvenuta in corso d'opera la necessità di procedere alla redazione di una variante, a sua volta giustificata sulla scorta dell'esigenza di procedere alla rimozione dei banchi di sabbia accumulatisi sull'area di cantiere in conseguenza dell'azione eolica, non presenti al momento della stipulazione del contratto, e di conseguire le necessarie autorizzazioni amministrative.
Tanto chiarito, non può sottacersi che, se è vero che, in tema di appalti pubblici, è consentito all'amministrazione ordinare la sospensione dei lavori nei casi di “avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi”, ivi incluse “le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera” nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalla legge – come verificatosi nel caso di specie – ciò non toglie che tale sospensione, anche ove originariamente legittima, possa divenire, nondimeno, illegittima nel suo protrarsi.
Costituisce, del resto, orientamento condiviso in giurisprudenza (cfr., approfonditamente, Cass. civ. sez. I - 10/02/2017, n. 3611) quello secondo il quale la sospensione per cause di forza maggiore, per essere “legittima”, deve presentare, sia ab origine che nel tempo della sua durata, due contestuali condizioni, immanenti alla stessa natura e funzione dell'istituto: a) la prima riferita, non solo al sopravvenire, ma anche al protrarsi di circostanze, fatti o eventi di carattere obbiettivo e del tutto speciale, non previsti, né prevedibili dalla stessa stazione appaltante con l'impiego dell'ordinaria diligenza, tali da imporre la necessità e/o l'assoluta opportunità tecnica di disporre (e mantenere) la sospensione dei lavori;
b) la seconda, ispirata alla necessità che l'impedimento alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte sia di natura “temporanea” e, cioè, destinato ad essere rimosso dalle parti o a cessare con il decorso del tempo: e ciò in quanto un ostacolo che si protragga a tempo indeterminato o risulti addirittura definitivo, ovvero comunque non eliminabile né dalle parti, né dal trascorrere del tempo, non può costituire il fondamento di un rimedio comportante l'arresto dello svolgimento delle obbligazioni contrattuali, nel quale è insito per volere della norma il presupposto della “temporaneità”. D'altra parte, la circostanza che nessuna delle norme esaminate abbia apposto un termine massimo alla sospensione non significa affatto che quest'ultima possa perdurare sine die: una tale interpretazione, infatti, comporterebbe pagina 22 di 31 uno stravolgimento della stessa causa del contratto di appalto e arrecherebbe un vulnus eccessivo per l'appaltatore, il quale sarebbe obbligato, pur cessando la sua attività produttiva, a mantenere in vita il cantiere con le relative attrezzature senza alcuna prospettiva di ripresa dei lavori. A tal fine, per quanto il legislatore non abbia fissato un termine massimo al riguardo, deve trattarsi di un tempo non irragionevole, da accertare caso per caso, e comunque tale da non provocare la conversione della misura pur sempre temporanea in una situazione permanente o definitiva (Cass.
3611/2017 cit. e Cass. 2316/2016).
Così, in particolare, l'art. 159 d.P.R. n. 207/2010, dispone al comma 2 che, “la sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto”.
Nella fattispecie in esame la sospensione dei lavori si è protratta per un totale di 418 giorni, dal
26.2.2015 al 19.4.2016.
Orbene, il protrarsi per un così ampio intervallo temporale della sospensione veniva a determinarsi non già per un'oggettiva ed intrinseca “importanza” e “complessità” delle modifiche da introdurre al progetto, bensì a cagione della negligenza della stazione appaltante nell'attivarsi tempestivamente al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per la predisposizione della perizia di variante.
In particolare, dalla documentazione versata in atti – come correttamente evidenziato dalla difesa dei terzi chiamati in causa – risulta che:
- soltanto con nota del 27.3.2015, nonostante gli accumuli di sabbia si fossero formati e fossero stati riscontrati nella loro esistenza ed entità sin dal luglio del 2014, il Dirigente del Servizio dei LL.PP., Ing. e il Funzionario Operativo, Arch. Controparte_13
facendo seguito ai solleciti del D.L., informavano il D.L. e il RUP: - di CP_14
aver segnalato ai responsabili del Comando Forestale la pericolosità del permanere della suddetta sabbia e la necessità di portare a termine i lavori, ma avevano risposto che occorreva il nullaosta per i vincoli “paesistico” e “idrogeologico”; - di avere quindi dato disposizioni di verificare se tali documenti fossero nei fascicoli del RUP - che all'esito veniva rinvenuta solo l'autorizzazione per il vincolo paesistico, per cui chiedevano al pagina 23 di 31 RUP, nel frattempo collocato a riposo, ove fosse possibile cercare all'interno del Comune anche quella inerente il vincolo idrogeologico;
- in occasione della riunione del 31.3.2015, il Dirigente dei LL.PP, il Funzionario Direttivo, la D.ssa , l'Ing. e il D.L. convenivano sulla necessità di richiedere CP_15 CP_16
alla il nullaosta al vincolo idrogeologico per la movimentazione dei banchi CP_4
di sabbia;
- la documentazione relativa alla richiesta di rilascio del nullaosta veniva quindi trasmessa alla con istanza del Comune di acquisita in data 1.10.2015; CP_4 CP_4 CP_1
- il nullaosta veniva rilasciato dalla Regione in data 23.10.2015; CP_4
- la ripresa dei lavori avveniva con verbale del 19.4.2016.
Appare quindi evidente la responsabilità della stazione appaltante per non aver predisposto con la dovuta tempestività gli atti di propria competenza per garantire la continuità della prestazione dell'appaltatore: il infatti, non soltanto ha omesso di attivarsi con la dovuta Controparte_1
celerità al fine di individuare gli strumenti necessari per poter legittimamente provvedere alla rimozione dei banchi di sabbia – la cui venuta ad esistenza, per quanto sopravvenuta ed imprevedibile rispetto alla conclusione del contratto, era circostanza nota sin dal mese di luglio del 2014 – ma ha altresì atteso 217 giorni dalla sospensione del cantiere per l'inoltro della richiesta di nulla osta alla (dal 26.2.2015 al 1.10.2015), ed ulteriori 179 giorni dal CP_4 CP_4
rilascio della nulla osta (23.10.2015) sino alla ripresa dei lavori (19.4.2016).
Ciò posto, considerate la complessità e le ordinarie lungaggini dell'iter burocratico che ha dovuto seguire il per la trasmissione della richiesta di nullaosta alla , il CP_1 CP_1 CP_4
che impedisce di stimare con assoluta certezza le tempistiche concretamente esigibili dalla stazione appaltante per munirsi della citata autorizzazione, e tenuto conto altresì dell'ulteriore dilatazione dei tempi ordinariamente connessa al periodo estivo che ha interessato l'arco temporale compreso tra la sospensione del cantiere e l'inoltro della richiesta alla ritiene CP_4
il Tribunale di poter aderire alle conclusioni del consulente tecnico incaricato, dovendosi pertanto reputare legittima la sospensione per un periodo pari alla metà della sua effettiva durata, e dunque nella misura di 209 giorni.
Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il consulente risultano intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le pagina 24 di 31 quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Ne deriva che per il periodo successivo, pari quindi a 209 giorni, sussiste la responsabilità della stazione appaltante, giacché il protrarsi della sospensione dei lavori al di fuori dei presupposti di legge comporta l'applicazione dell'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore a una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante o del risarcimento del danno subito.
Va quindi richiamato il disposto di cui all'art. 160 D.P.R. 207/2010, a mente del quale “le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti” da quantificarsi in base ai criteri di cui al secondo comma della predetta disposizione.
Dunque, quanto alla quantificazione del danno subito, occorre fare riferimento al disposto di cui all'art. 160, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, a mente del quale: le spese generali infruttifere, vengono determinate nella misura della metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, e rapportate alla durata della sospensione;
la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa in misura pari agli interessi moratori e rapportati alla durata della sospensione illegittima;
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti, in pagina 25 di 31 cantiere ed alla consistenza della mano d'opera accertati dal D.L. ai sensi dell'art. 158 comma 5.
La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui. Ulteriori voci risarcitorie, possono esser riconosciute solo se debitamente documentate e connesse alla sospensione.
Nel caso di specie, dunque, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: a) le spese generali infruttifere;
b) la lesione dell'utile; c) il mancato ammortamento dei macchinari;
d) le retribuzioni inutilmente corrisposte.
Il consulente incaricato, nel rispondere al quesito formulato sul punto, ha rappresentato di poter effettuare la valutazione dei danni, esclusivamente con riguardo ai primi due elementi (spese generali e lesione dell'utile), non avendo riscontrato per gli altri due sufficiente documentazione a supporto per effettuare la valutazione richiesta. Infatti, premesso che l'art. 158, comma 5, del
D.P.R. 207/2010, prevede che il direttore dei lavori disponga visite al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti, il Perito osservava come nel caso di specie il D.L., pur avendo più volte dichiarato di aver eseguito, sempre con il medesimo risultato, dette visite fin dall'inizio del periodo della sospensione, ha di fatto redatto il primo necessario verbale soltanto in data 9.11.2015 a seguito di un sopralluogo effettuato il 6.11.2015, dichiarando, anche con allegate fotografie, di aver constatato “la totale assenza sia dei materiali sia di qualunque mezzo depositati dalla Ditta esecutrice dei lavori”. Né agli atti di causa risulta prodotta documentazione utile e idonea a comprovare la validità dei calcoli effettuati sul punto dalla società attrice.
Pertanto, correttamente il CTU non ha riconosciuto alcunché alla attrice per mancato ammortamento, non risultando a tal fine sufficiente quanto rilevato dal D.L. nel verbale di sospensione dei lavori, e dovendo al contrario aversi riguardo alla consistenza dei macchinari e della manodopera riscontrati dal Direttore dei Lavori in occasione delle visite al cantiere da effettuarsi ogni novanta giorni ai sensi del già citato art. 158, comma 5, del DPR 207/2010.
Nel caso di specie, il D.L. accertava la totale assenza di materiali e manodopera nel cantiere sia in data 9.11.2015 che in data 18.4.2016.
Né può deporre a favore dell'odierna attrice la circostanza che il D.L. non abbia puntualmente provveduto a redigere, ogni novanta giorni, i verbali con l'indicazione dei macchinari esistenti in cantiere e la consistenza della mano d'opera impiegata, come previsto dalla norma sopra citata.
pagina 26 di 31 Difatti, ove il direttore dei lavori non esegua tali accertamenti, deve ritenersi che l'appaltatore possa in ogni caso sollecitarle e, nel perdurare dell'inerzia del direttore dei lavori, procedere, eventualmente, anche autonomamente ad effettuarle. L'impresa appaltatrice, quindi, a fronte di
Con tale inadempimento della ben si sarebbe dovuta attivare presso la DL stessa al fine di ottenere i report conseguenti alle ispezioni periodiche, ovvero ben avrebbe dovuto l'attrice, nella presente sede in ossequio al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., provare il numero dei mezzi lasciati in cantiere durante la sospensione, il materiale ivi utilizzato e il numero di personale impiegato in cantiere.
In definitiva, alcuna prova è stata fornita dall'impresa a supporto di quanto asserito in relazione alla situazione del cantiere al momento della sospensione. Pertanto, il Perito ha ritenuto correttamente di non potersi esprimere in merito agli elementi di cui alle lettere c) Il mancato ammortamento dei macchinari e d) Le retribuzioni inutilmente corrisposte. Il tecnico, peraltro, anche nella nota di chiarimenti depositata su richiesta del Giudicante, ha ribadito che “i conteggi eseguiti dall'Impresa, per l'intera durata della sospensione, non rispettano le suindicate disposizioni normative, in quanto per la mano d'opera non viene fornita alcuna certificazione dell'effettiva “consistenza” e per i mezzi d'opera gli importi sono riportati direttamente, senza alcun riferimento al loro rispettivo “valore reale all'atto della sospensione”.
Anche su questo punto il Giudice ritiene del tutto condivisibile le conclusioni cui è pervenuto il
CTU tenuto conto delle motivazioni congrue ed esaurienti utilizzate a supporto delle stesse.
Ne deriva che può essere riconosciuto, ex art. 160 d.p.r. 207/2010, l'importo giornaliero di €
76,51 a titolo di spese generali (lett. a), e l'importo giornaliero di € 3,06 a titolo di ritardata percezione dell'utile (lett. b).
In aggiunta, facendo corretta applicazione dell'art. 160, comma III del d.P.R. n. 207/2010, il CTU ha riconosciuto come ammesse a risarcimento anche le ulteriori voci di danno documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori, e segnatamente l'importo di € 1,72 giornaliero a titolo di risarcimento delle maggiori spese per le polizze assicurative e le fideiussioni mantenute nel periodo di sospensione dei lavori.
Conclusivamente, dunque, l'importo spettante alla a titolo di risarcimento Parte_1 del danno ammonta ad € 81,29 per ogni giorno di sospensione illegittima, per un totale di €
16.989,61.
pagina 27 di 31 In parziale accoglimento della domanda attorea, quindi, il deve essere Controparte_1
condannato al pagamento del predetto importo in favore della società appaltatrice.
Su detta somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sul capitale originario, e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, che nel caso di specie può farsi coincidere con la data a partire dalla quale si è reputata l'illegittimità della sospensione (23.9.2015, vale a dire 209 giorni dal verbale di sospensione lavori). In tal senso, si è recentemente espressa la Suprema Corte, rilevando che “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37798; Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 1627 del 19/01/2023). In merito al tasso degli interessi, ritiene il Tribunale che risultino applicabili gli interessi “maggiorati” di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che “la disposizione di cui all'art.
1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. Civ., Sez. 3, 3.1.2023, n. 61). Dunque, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale
(Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale, quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, 1.8.2017) il tasso maggiorato previsto dal quarto comma della citata disposizione.
Sulla somma così calcolata decorreranno infine gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
pagina 28 di 31 Va rigettata, invece, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dei terzi chiamati, CP_1
ing. e , atteso che l'istruttoria condotta e l'analisi della documentazione CP_3 CP_2
acquisita in giudizio ha consentito di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai progettisti, essendo stata appurata l'originaria legittimità della sospensione dei lavori, determinata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili e dalla conseguente necessità di predisporre una variante in corso d'opera, e risultando l'eccessivo protrarsi della sospensione addebitabile esclusivamente ad una carenza di solerzia da parte della stazione appaltante.
Infine, venendo alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante, occorre tenere conto dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice, benché in misura notevolmente inferiore all'importo richiesto. Sul punto, infatti, va rammentato che, secondo quanto recentemente chiarito dalla S.C., “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., sez. un., 31.10.2022, n. 32061).
Pertanto, le spese seguono la soccombenza prevalente del e sono liquidate in Controparte_1
dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia – da determinarsi in base al decisum stante l'accoglimento della domanda in misura ridotta – ed applicando i parametri medi.
Quanto, invece, alla posizione delle terze chiamate, va richiamato il principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,
pagina 29 di 31 concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144). Ed ancora, “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva
l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. Civ., Sez. III, 15.11.2023, n. 31868).
Nel caso di specie, quindi, le spese sostenute dai terzi chiamati devono essere poste a carico del stante il rigetto e la manifesta infondatezza della domanda di manleva da Controparte_1
quest'ultimo spiegata. Inoltre, essendo entrambi i terzi chiamati rappresentati e difesi dallo stesso difensore, occorre fare applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, per cui “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del
2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi” (Cass. Civ., sez. I, 11.1.2022, n. 518). Nel caso in esame, quindi, al difensore dei terzi chiamati va riconosciuto un unico compenso, aumentato del 30% per la difesa di più parti processuali.
Infine, non si ritiene che sussistano i presupposti per la condanna del ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
Da ultimo, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa in relazione all'oggetto del giudizio, nonché allo specifico fine di quantificare l'importo spettante a titolo risarcitorio, vanno poste definitivamente a carico della società e del in solido Parte_1 Controparte_1
tra loro, con esclusione quindi dei terzi chiamati, risultati esenti da qualsivoglia addebito di responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 30 di 31 assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della società a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da sospensione illegittima dei lavori, dell'importo di €
16.989,61, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dei terzi Controparte_1
chiamati e;
Controparte_3 Controparte_2
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della società che liquida in € 545,00 per Parte_1 esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dei terzi chiamati, che liquida in € 6.600,10 per compensi, già applicato l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Amadio, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società e del in parti uguali tra loro. Parte_1 Controparte_1
Latina, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4620/2017 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tagliaferri Davide ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia, Via Doria n. 24, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(p.i. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Cavalcanti Francesco Paolo ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale siti in , Viale IV Novembre n° 25, giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Amadio Antonio Marco ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in , Via Del Lido, giusta procura in atti;
CP_1
TERZI CHIAMATI
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2024, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 31 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il esponendo che: 1) con contratto n. Controparte_1
REP. 67424 del 1.4.2014, il procedeva all'affidamento dei lavori di Controparte_1
realizzazione del completamento del marciapiede lungomare di , tratto compreso tra CP_1
Capoportiere e via Casilina, per l'importo contrattuale di € 263.336,87 oltre IVA ed un termine di ultimazione di gg.180; 2) l'impresa dava immediato avvio ai lavori, onde concluderli nel termine concordato di gg.180 naturali e consecutivi, sulla base delle direttive impartite dal Direttore
Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
3) il giorno 5.6.2014 veniva redatto il processo verbale di consegna del cantiere, che l'impresa firmava con riserva che esplicava nei termini di legge, in ragione della presenza di banchi di sabbia da rimuoversi preventivamente sulle aree di intervento;
4) in data 2.7.14 la Direzione Lavori riscontrava la comunicazione dell'impresa, respingendo le riserve esplicate, assumendo tuttavia l'impegno di accertare la presenza dei summenzionati fattori ostativi alla prosecuzione dei lavori;
5) veniva quindi dato corso, in contraddittorio con l'impresa e gli organi dell'appalto, ad un sopralluogo in loco, dove veniva effettivamente appurata la presenza di dune di sabbia;
6) procedutosi agli incombenti amministrativi necessari all'esecuzione della rimozione degli accumuli di sabbia, ivi compreso l'adozione del provvedimento di ripresa dei lavori, l'impresa in ottemperanza all' Pt_2
procedeva all'inizio delle opere di sbancamento;
7) in costanza dei suddetti lavori, tuttavia, si recava sull'area di cantiere in data 16.09.2014 una pattuglia del Corpo Forestale dello Stato, che contestava all'impresa esecutrice la carenza di autorizzazione ad eseguire le opere di sbancamento, stante la sottoposizione dell'area di intervento a vincolo ambientale, e ne ordinava l'immediata interruzione;
8) l'impresa informava prontamente dell'accaduto la Stazione
Appaltante chiedendone l'immediato intervento, al fine di scongiurare il pregiudizio derivante dal fermo di cantiere imposto dagli organi di polizia giudiziaria;
9) nelle more dell'attesa la
Direzione Lavori emetteva gli ODS n.2,3,4 e 5 impartendo direttive su talune modifiche progettuali, che tuttavia comportavano un aggravio di oneri per l'impresa, in quanto difformi dalle originarie prescrizioni di progetto;
10) replicava l'impresa con missiva del 13.11.2014 lamentando la sussistenza di carenze progettuali e richiedendo l'adozione di una perizia di variante;
11) il successivo 26.02.2015 il Direttore dei Lavori, posto che la situazione relativa all'ottenimento dei permessi alla rimozione delle dune di sabbia non si era sbloccata, nonostante i ripetuti solleciti effettuati al RUP, si vedeva costretto a adottare un formale provvedimento di pagina 2 di 31 sospensione dei lavori, con contestuale redazione dello stato di consistenza del cantiere;
12) il suddetto verbale di sospensione dei lavori veniva sottoscritto dall'impresa con riserva che si peritava di esplicare a norma di legge nei successivi 15 gg;
13) venivano quindi esibiti all'impresa rispettivamente in data 06.05.15 il libretto delle misure ed in data 11.05.2015 il registro di contabilità relativo al SAL n.1, che venivano sottoscritti con riserva, successivamente esplicata nei termini di legge, avente ad oggetto per un verso il richiamo delle domande proposte in calce al verbale di sospensione del 26.02.2015 (riserva amministrativa) ed in parte la contabilizzazione di opere realizzate per l'importo di € 368.122,85 (riserva tecnica), con implicito abbandono delle riserve originariamente apposte in calce al verbale di consegna delle aree;
14) con successiva missiva dell'8.10.2015, inviata il 13.10.2015, l'impresa segnalava alla Stazione
Appaltante l'aggravarsi degli oneri subiti in dipendenza della sua ingiustificata inerzia, paventando l'ipotesi della risoluzione contrattuale;
15) in data 23.10.2015 la CP_4
forniva il nulla osta relativo al completamento del marciapiede sul lungomare di mediante CP_1
adozione della perizia di variante, con determina del 23.10.2015; 16) il successivo 27.04.2016 il
DL ordinava la ripresa dei lavori con verbale in pari data, che veniva sottoscritto, da parte dell'impresa, con riserva che precisava quantificando definitivamente le domande già formulate nel verbale di sospensione dei lavori del 26.02.2014 e nel registro di contabilità; 17) veniva quindi consegnato il registro di contabilità in data 04.10.2016 che l'impresa sottoscriveva con riserva riportando quella già formalizzata sul verbale di ripresa dei lavori;
18) terminata la realizzazione delle opere appaltate, il 13.02.2017 veniva quindi emesso il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione su cui veniva riportata esclusivamente la riserva amministrativa n.1, già richiamata ed aggiornata nel registro di contabilità consegnato all'impresa in data
04.10.2016, con implicito abbandono di quelle contabili contrassegnate con i n. 2,3 e 4, per l'importo totale di € 1.557.921,01, in relazione alla contestata sospensione del 26.02.2015.
In diritto, la società attrice deduceva di avere interesse a vedersi corrisposto dal CP_1
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 D.P.R. n.207/2010, l'indennizzo degli oneri tutti
[...]
subiti per i ritardi nel compimento delle opere appaltate e per la mancata produzione nel periodo intercorrente tra il 26.02.2015 ed il 27.04.2016, a fronte dei fattori di produzione approntati per la realizzazione dell'appalto, in dipendenza della sospensione adottata dalla Direzione Lavori.
Precisava infatti che le ragioni di tale sospensione, così come indicate sul verbale del 26.02.2015, erano state individuate dal DL nel mancato ottenimento dei permessi necessari ad operare sulle pagina 3 di 31 dune sottoposte a vincolo ambientale e nell'impossibilità di procedere alle lavorazioni de quo stante l'ammonimento del Corpo Forestale dello Stato ad assumere iniziative autonome senza i prescritti permessi. Era quindi evidente che la ragione della sospensione non rientrava tra quelle contemplate nella vigente disciplina in materia dettata dagli artt. 158 e 159 del DPR n. 207/2010, sicché la sospensione disposta dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 159 doveva considerarsi illegittima, con conseguente diritto dell'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. In particolare, posto che l'ottenimento dell'autorizzazione (nulla osta) ad operare sulle dune oggetto di intervento era circostanza prevedibile e ricadente nella sfera di conoscenza del progettista e/o della Stazione Appaltante, quest'ultima mediante l'adozione della comune diligenza avrebbe dovuto evitare l'adozione di siffatta sospensione e la conseguente, inutile e dannosa protrazione del termine contrattuale, a discapito dell'impresa. Il danno subito, poi, corrispondeva all'importo di € 1.557.921,00, in conformità a quanto disposto dall'art. 160 del DPR 207/2010 e alla riserva iscritta.
Sulla scorta di tali premesse, la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa che il è Controparte_1
tenuto nei confronti della ai sensi e per gli effetti del vigente codice degli Parte_1
appalti, al pagamento dell'importo indicato nella riserva n. 1 iscritta in calce al conto finale in ragione dell'illegittimità della sospensione dei lavori ordinata in data 26.02.2015, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e per l'effetto, condannare il predetto Ente, in persona del
Legale Rappresentante p.t., a corrispondere alla suddetta impresa la somma indicata in riserva o in subordine quella minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via subordinata: accertare e dichiarare in ogni caso il , in Controparte_1
persona del suo Legale Rappresentante p.t., tenuto comunque al ristoro nei confronti della
dei danni tutti da quest'ultima subiti in relazione all'esecuzione Parte_1
dell'appalto di che trattasi, a titolo di responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, ovvero concorrente contrattuale ed extracontrattuale, in misura comunque coincidente con
l'importo espresso dalla riserva n. 1, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il evidenziando che la società attrice Controparte_1
era risultata Aggiudicataria all'esito del procedimento di evidenza pubblica, cui era seguita la pagina 4 di 31 sottoscrizione in data 1.4.2014 del Contratto rep. n. 67424 per un importo complessivo di €
263.336,87 oltre IVA, avente ad oggetto la realizzazione del completamento del marciapiede lungomare di , tratto compreso tra Capoportiere e via Casalina, e che con la Determina CP_1
Dirigenziale n° 863 del 08.06.2016 era stata approvata la variante in corso d'opera per un importo di € 13.450,35 oltre IVA.
Quindi, deduceva che i lavori del Contratto principale erano stati consegnati giusta verbale di consegna in data 29.7.2014, per poi essere sospesi il 31.7.14, quindi ripresi l'8.9.14. La sospensione per cui è causa – dichiaratamente illegittima – era stata verbalizzata il 26.2.15, e a quella data le lavorazioni avevano raggiunto circa l'80% degli interventi di cui al
Cronoprogramma; si era quindi resa necessaria – per superare le cause del fermo – la predisposizione di una richiesta di Autorizzazione alla con conseguente redazione CP_4
di un Progetto di Variante. Perfezionatosi l'iter, i lavori erano stati ripresi il 19.4.16, ma contestualmente sospesi per gli adeguamenti richiesti alla Ditta per l'allestimento del Cantiere, nel frattempo – dalla data di sospensione lavori – abbandonato, sino a quando il 27.4.16 si si era potuto procedere al riavvio dei lavori, poi conclusisi il 22.6.16.
In diritto, eccepiva preliminarmente la tardività/l'incompletezza dell'iscrizione della riserva tanto in via principale che subordinata, non spiegata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 190 e 191 del DPR n. 207/2010, e deduceva che la sospensione era stata legittimamente disposta dalla Direzione lavori ai sensi degli artt. 158 e 159 del dpr n. 207/2010, applicabile ratione temporis: pertanto, non spettava all'appaltatore alcun compenso o indennizzo, giacché ai sensi del comma 5 dell'art. 159, l'affidataria avrebbe potuto chiedere lo scioglimento del contratto, mentre nel caso di specie l'impresa era stata disposta ad eseguire e quindi ad essere remunerata per quanto ulteriormente ordinatole dall'Amministrazione giusta Variante necessaria a superare quanto di impedimento alla prosecuzione del lavoro affidato. Quindi, per la sospensione dei lavori non competeva all'appaltatore alcun compenso o indennizzo (salvo, come già evidenziato, il diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini del riportato c. 4 dell'art. 159. Ancora, precisava il che la CP_1
Direzione lavori aveva fatto buon governo delle disposizioni rilevanti nel caso portato all'attenzione dell'intestata Autorità, assicurando gli interessi alla più proficua realizzazione dell'opera appaltata, chiarendo ed esplicitando compiutamente le circostanze giustificative del fermo cantiere. Si era infatti dovuto far fronte all'accumulo di sabbia formatasi in un punto del pagina 5 di 31 tracciato interessato dagli interventi, così consistentemente investito dal fenomeno eolico, e nei fatti le lavorazioni erano state arrestate nel tratto corrispondente ai circa trecento metri ultimi, finali.
Il convenuto contestava la prospettazione attorea per la quale l'evento che aveva determinato il fermo lavori avrebbe dovuto essere previsto in sede di progettazione in una con la necessità dell'autorizzazione regionale, posto che gli Ingg. e ebbero a redigere il CP_3 CP_2
Progetto definitivo ed esecutivo in maniera corrispondente alle norme della tecnica: rectius, il
Progetto esecutivo era stato oggetto di approvazione in sede di Conferenza di servizi decisoria del
26.3.13 alla quale avevano partecipato, tra gli altri, l'Agenzia del demanio pubblico, il Consorzio
, la Provincia di Latina, la , quindi tutte le Amministrazioni a vario CP_5 CP_4
titolo competenti rispetto a quel tratto di costa interessato dagli interventi. Gli accumuli di sabbia che avevano determinato la sospensione delle lavorazioni non erano prevedibili all'epoca in cui gli elaborati furono predisposti, in quanto si erano formati a seguito di particolari, avverse condizioni climatiche che in quello specifico momento avevano determinato lo spostamento dalla spiaggia verso la duna e la strada in quantità e consistenza abnormi.
In via del tutto subordinata, il contestava nel quantum l'avversa Controparte_1
prospettazione, ritenendo evidente l'esorbitanza dei danni calcolati, per giunta determinati sulla scorta di insussistenti presupposti, ed essendosi prospettato un danno non corrispondente ai criteri previsti normativamente dall' art. 160 del DPR 207/10.
Da ultimo, in via cautelativa il chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dei CP_1
Progettisti incaricati, Ingg. e , e rassegnava le seguenti Controparte_3 Controparte_2
conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis,: ante omnia, fissare altra udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., quindi autorizzare la chiamata in causa dell' Ing. Controparte_2
con Studio in , via Amaseno, n. 56, e dell'Ing. con Studio in CP_1 Controparte_3
[... Pontinia, via G. Cesare, n. 31, presso Studio Associato Ing. e Arch. CP_6
nella qualità di Progettisti dei lavori affidati dal alla Società CP_7 Controparte_1
attrice, posto che – nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande
– il deve essere manlevato e garantito rispetto agli eventi dannosi Controparte_1
riconducibili agli errori e/o omissioni progettuali che hanno determinato la sospensione dei lavori affidati;
in via principale, accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della riserva spiegata dalla istante, esecutrice dei lavori appaltati dal;
rigettare le CP_8 Controparte_1
pagina 6 di 31 proposte domande, siccome inammissibili, comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto, nell' an come nel quantum, avendo per giunta la stessa Società concorso con la propria condotta
a determinare il lamentato pregiudizio economico. Con il favore delle spese”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano in giudizio e Controparte_3
, esponendo che: 1) con Determina Dirigenziale n. 29 del 30.1.2013, il Controparte_2
aveva affidato ai liberi professionisti, Ing. ed Ing. Controparte_1 Controparte_2
l'incarico della redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, per la Controparte_3
realizzazione del marciapiede sul lungomare di , nel tratto compreso tra Capoportiere e Via CP_1
Casilina; 2) con successivo verbale di verifica e validazione del Progetto esecutivo del 22.5.2013, prot. 67503, il RUP del Comune di attestava, ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010, la CP_1
validità del progetto dopo aver proceduto alle seguenti verifiche: - (lett. b) conformità del progetto al documento preliminare di progettazione e al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 145/2013 del 01.03.2013, - (lett. e) esistenza delle indagini preliminari geologiche e idrologica idraulica, come predisposte rispettivamente, dal Dr.
Gaspare Morgante e dall'Ing. - (lett. i) esistenza del parere archeologico Persona_1
dell'area di intervento reso dal Ministero dei beni culturali, prot. n. 56157 del 29.04.2013 quale risultanza della conferenza dei servizi del 26.03.2013 - (lett. g) esistenza della Determinazione
Dirigenziale n. 839/20J3 del 30.04.2013 con la quale si era preso atto della favorevole conclusione della Conferenza dei Servizi del 26.03.2013 nella quale erano contenute tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
3) con Determinazione n. 205/13 del 28.05.2013, il RUP approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad €.
403.372,31, di cui €. 9.472,16 per le opere di sicurezza non soggetti a ribasso e un importo complessivo di spesa di €. 752.785,17; 4) con Determina n. 317/2013 del 08.08.2013, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa per l'importo di €. 263.336,87 Parte_1
(compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €. 9.472,16) al netto del ribasso del 35,551 % offerto in sede di gara, e con Determina n. 493 del 21.03.2014 veniva affidata la Direzione dei Lavori;
5) in data 01.04.2014 il Comune di stipulava il Contratto CP_1
d'Appalto con l'aggiudicataria previa acquisizione delle dichiarazioni Parte_1
imposte dall'ART. 106 DPR N. 207/2010 che costituivano la “condicio sine qua non” per l'affidamento dell'appalto e, per quel che riguarda la posizione dei progettisti, la ragione primaria pagina 7 di 31 che doveva indurre il giudice a scagionare integralmente i progettisti dalle accuse ex adverso rivoltegli;
6) in data 05.06.2014 il DL, Arch. , procedeva alla Consegna dei Lavori, CP_9
redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Sig. dirigente dell'Impresa Controparte_10
e l'Arch. n.g. di Coordinatore per la Sicurezza, in cui dichiarava Controparte_11
testualmente: “alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto, ho accertato che l'area è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire
l'avvio e la prosecuzione dei lavori”; 7) ciononostante l'impresa firmava con riserva, esplicitata con nota acquisita al protocollo il 23.06.2014 in cui asseriva che l'area interessata dai lavori fosse occupata per 1'80% da banchi di sabbia;
tale riserva doveva tuttavia considerarsi tamquam non esset, poiché formulata nei modi e termini difformi da quelli stabiliti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 190 e 191 DPR n. 207/2010. Circostanza condivisa ed eccepita dal D.L. il quale, con propria nota del 02.07.2014, inviata all'Impresa e al RUP, dichiarava appunto, ai sensi degli art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, decaduta la riserva, poiché, “dalla comunicazione pervenuta allo scrivente D.L. e alla Stazione Appaltante, nelle riserve della ditta non sono indicate precisamente le ragioni sulle quali esse si fondano e, soprattutto, non è indicata la quantificazione delle somme”; 8) in data 03.07.2014 veniva effettuato il sopralluogo in cantiere alla presenza dell'impresa, del D.L., dei progettisti e del Coordinatore per la Sicurezza, per la verifica della consistenza degli accumuli di sabbia, cui seguiva la seguente relazione: “si è riscontrata la presenza di modesta quantità di sabbia provenienti da fenomeni naturali che in prossimità della duna sono particolarmente sensibili. Si è rilevato, inoltre, che solo in un tratto di lunghezza non superiore a 200 ml. circa (su una lunghezza di ml. 1.800) il fenomeno risulta di maggiore entità
(altro che l'80% quantificato dall'impresa). Detti accumuli di sabbia, non presenti nel corso delle operazioni di rilievo eseguite nella fase del progetto, si sono formati a seguito di movimenti di sabbia che, in condizioni climatiche avverse, si spostano dalla spiaggia verso la duna e la strada”. Considerata la modesta entità della sabbia che ostacolava l'esecuzione di lavori, si consigliava di operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulle perizie di variante comportanti una maggiore spesa, contenuta nel 5% delle opere appaltate;
9) con nota Prot. 94542 del 08.07.2014, il RUP rendeva noto agli Enti che avevano partecipato alla Conferenza dei
Servizi Decisoria del 26.3.2013 e che avevano espresso il loro parere sulla base del Progetto
Definitivo, della presenza dei banchi di sabbia nell'area di cantiere per un tratto di circa 200-300 metri sui 1.800 oggetto di intervento, non presenti nel progetto definitivo e che le opere da pagina 8 di 31 realizzare, avrebbero comportato lo spostamento verso la duna degli accumuli di sabbia presenti;
10) con nota Prot. n. 98371 del 15.07.2014, il D.L. ed i Progettisti trasmettevano la valutazione eseguita in contraddittorio con l'impresa, degli oneri necessari allo spostamento della quantità di sabbia accertata verso la duna e della tavola grafica esplicativa. Copia di detta documentazione veniva trasmessa dal D.L. anche all'Impresa. L'importo necessario per il suddetto intervento, valutato in € 6.333,73, non veniva accettato dall'impresa, che senza alcuna giustificazione, richiedeva verbalmente la cospicua somma di €. 70.000,00 con un affidamento lavori separato da quello di contratto, in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP;
11) con nota prot. 99588 del 17.7.2014, il RUP ordinava al D.L. di dare inizio ai lavori di spostamento della sabbia verso la duna, “in quanto rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'art.132 del Digs n. 163/2006”; 12) dopo una serie di vicende, si giungeva al febbraio 2015 in cui il D.L, con verbale del 26.02.2015, ordinava la sospensione dei lavori fornendo le seguenti motivazioni: - al termine dei lavori manca solo il tratto di marciapiede lungo 290 mt. (circostanza non veritiera) - fin dall'inizio dei lavori, sia la ditta affidataria dell'appalto che il D.I., hanno richiesto a più riprese al RUP il parere autorizzativo per operare sulla duna: - più volte il D.L. ha avuto contatti con il Corpo Forestale dello Stato, i quali lo hanno ammonito dal prendere autonomi provvedimenti senza i dovuti permessi. Detta ordinanza veniva firmata dall'Impresa con riserva, quantificando il danno subito in €. 3.597,97 giornalieri. 13) a questo punto, il D.L., nel confermare la totale estraneità dei progettisti in merito a quell'accumulo di sabbia, in quanto manifestatosi in epoca posteriore alla redazione del progetto, respingeva la riserva, con la seguente motivazione: “ai sensi degli artt. 158 e 159 del DPR n. 207/2010, viene respinta la riserva n. 1 in quanto la sospensione è dipesa da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, dovuti alle avverse condizioni climatiche che si sono verificate anche nel corso dei lavori”. Analoghe dichiarazioni di estraneità dei progettisti, a cui andava attribuito valore confessorio ai sensi dell'art. 2735 CC, si rinvenivano: a. nel verbale di consegna dei lavori del 05.06.2014, in cui il D.L., Arch. e il Coordinatore per la Sicurezza, Arch. CP_12
, testualmente dichiaravano che l'area era libera da persone e cose e che lo Controparte_11
stato attuale era tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
b. nel sopralluogo in cantiere del 03.07.2014, in cui veniva ribadito che detti accumuli di sabbia, non erano presenti nel corso delle operazioni di rilievo eseguite nella fase del progetto;
c. nella dichiarazione resa dal nella sua comparsa di costituzione, in cui ammetteva che gli accumuli di sabbia non CP_1
pagina 9 di 31 erano prevedibili all'epoca in cui gli elaborati furono predisposti;
d. nel verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 22.5.2013, in cui si dava atto dell'esistenza, nell'area di intervento, delle indagini geologica e idrologica idraulica effettuate in concomitanza con la progettazione, rispettivamente, dal Dr. Gaspare Morgante e dall'Ing. e Persona_1
dell'ulteriore sopralluogo del funzionario del Ministero dei beni culturali per il parere archeologico, senza che nessuno dei suddetti esperti ebbe a rilevare la presenza di quelle formazioni di sabbia, né alcuna eccezione o contestazione era mai pervenuta dalle Autorità convocate alla “conferenza dei servizi”.; 14) con note del 09.03.2015 e 18.03.2015, il D.L. sollecitava il RUP e il Dirigente del Servizio dei LL.PP. a fornirgli le autorizzazioni necessarie ad operare a ridosso della duna, precisando che “più volte è stata sollecitata, da parte della Ditta e dal sottoscritto, la suindicata autorizzazione”. Con nota del 27.03.2015 ricevuta dal Comune al
Prot. n. 44000, il Dirigente del Servizio dei LL.PP., Ing. e il Funzionario Controparte_13
Operativo, Arch. facendo seguito ai solleciti del D.L., informavano il D.L. e il CP_14
RUP: - di aver segnalato ai responsabili del Comando Forestale la pericolosità del permanere della suddetta sabbia e la necessità di portare a termine i lavori, ma avevano risposto che occorreva il nullaosta per i vincoli “paesistico” e “idrogeologico”; - di avere quindi dato disposizioni di verificare se tali documenti fossero nei fascicoli del RUP - che all'esito veniva rinvenuta solo l'autorizzazione per il vincolo paesistico, per cui chiedevano al RUP, nel frattempo collocato a riposo, ove fosse possibile cercare all'interno del Comune anche quella inerente il vincolo idrogeologico;
15) quindi, la necessità di cercare tale autorizzazione era stata avvertita per la prima volta il 27.03.2015, ossia dopo l'inutile decorso di ben 295 giorni dalla scoperta degli accumuli di sabbia avvenuta 05.06.2014, ossia in concomitanza con l'inizio lavori.
Non solo, ma da quella data (27.03.2015) sino all'inoltro della richiesta alla CP_4
(10.09.2015, acquisita il 01.10.15) il aveva impiegato altri 167 giorni, certamente CP_1
eccessivi, per predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento del nullaosta sul vincolo idrogeologico, giungendo così ad un totale complessivo di 462 giorni. Ne consegue che, se il
Parte non avesse negligentemente oziato per ben 462 giorni, non ci sarebbe stato motivo di sospendere i lavori, e ciò si desumeva agevolmente contando i giorni occorsi alla per CP_4
concedere il nullaosta, quantificati il soli 43 che vanno dalla richiesta, inoltrata, si ribadisce, il
10.09.2015, sino al suo rilascio, avvenuto appunto il 23.10.2015. Quindi, ammesso che gli accumuli di sabbia fossero presenti in fase di progettazione, alcuna responsabilità poteva essere pagina 10 di 31 attribuita agli Ingg. in quanto dall'effettiva scoperta di quegli accumuli, Parte_4
avvenuta il 05.06.2014, il aveva colpevolmente soprasseduto per ben 1 anno e 3 mesi CP_1
prima di decidersi a richiedere il nullaosta ed altri 187 giorni prima di ordinare la ripresa dei lavori. Se invece avesse agito nell'immediatezza, o comunque entro i 295 giorni in cui era rimasto colpevolmente inerte, dall'inizio lavori (05.06.2014) alla loro sospensione (26.02.2015), la questione si sarebbe prontamente risolta, visti i soli 43 giorni occorsi alla regione per il rilascio del nullaosta, senza alcuna necessità di sospendere le lavorazioni. Ad avviso dei terzi chiamati, il reale motivo di questa lunga inattività si evinceva dal verbale di riunione tenutasi il 31.03.2015, a
299 giorni dall'inizio lavori, presso l'ufficio del Dirigente dei LL.PP, Ing. . Le Donne, CP_13
presenti il Dirigente medesimo, l'Arch. (Funzionario Direttivo), la CP_14 CP_15
, l'Ing. e il D.L., Arch. , in cui, affrontando per la prima volta la questione,
[...] CP_16 CP_9
convenivano che, per procedere ai lavori di spostamento della sabbia occorresse la preventiva acquisizione dei nullaosta da parte delle Autorità competenti;
16) inoltre, in data 9.11.2015 il
D.L. relazionava, anche con foto, al nuovo RUP e al Dirigente dei LL.PP. che in data 6.11.2015 si era recato sull'area di cantiere, dove constatava la totale assenza, sia dei materiali che di qualunque mezzo della Ditta esecutrice;
17) con nota Prot. 164359 del 1/12/2015 il RUP e il
Dirigente del Servizio LL PP. trasmettevano finalmente al DL il nullaosta sul vincolo
Idrogeologico ad eseguire gli spostamenti di sabbia e davano disposizioni per predisporre gli elaborati grafici relativi alla variante da sottoporre all'approvazione dell'Amm.ne. Con nota prot.
175356 del 23.12.2015 il RUP sollecitava il DL a predisporre la suddetta variante, e in data
01.03.2016 l'Impresa comunicava al DL di non voler firmare l'atto di sottomissione per lo spostamento della sabbia poiché non riteneva congrua la remunerazione;
18) ancora, in data
Con 15.4.2016, nell'imminenza della ripresa dei lavori, il si recava nuovamente in cantiere e verificava l'assenza di materiali, mezzi d'opera e personale della ditta 19) con Parte_1
verbale in data 27.4,2016 il DL ordinava la ripresa dei lavori, firmata dall'Impresa con riserva esplicitata in calce al verbale, in cui chiedeva il riconoscimento dei maggiori oneri a causa della forzosa inattività protrattasi per tutta la durata della sospensione, pari a 433 giorni, dal
26.02.2015 al 19.4.2016, quantificandoli in complessivi €. 1.557.921,00; 20) in data 25.05.2016 il DL, ai sensi degli artt. 158 e 159 de DPR n.207/2010, respingeva la riserva n. 1, in quanto “la sospensione è dipesa da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, dovuti alle avverse condizioni climatiche e per motivi di pubblico interesse”. Con Determina n. 863
pagina 11 di 31 dell'8.6.2016 il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune , approvava la perizia CP_1
di variante presentata dal DL;
21) in data 05.07.2016 il DL trasmetteva all'Amm.ne il verbale di ultimazione lavori redatto in data 20.06.2016, e in data 13.02.2017 il DL e l' Parte_1
sottoscrivevano la Relazione sul conto finale con relativo Certificato di Regolare Esecuzione, firmato dall'Impresa con riserva, esplicitata oltre i termini di legge. In data 09.03.2017 il DL redigeva la relazione finale in cui ribadiva che, dal giorno della sospensione lavori (26.02.2015), si era recato in più occasioni in cantiere, verificando la totale assenza dei mezzi d'opera, operai, materiali e addirittura dei bagni chimici e del locale mensa, come da verbali regolarmente inviati alla Stazione Appaltante.
In diritto, i terzi chiamati deducevano che, nel caso di specie, l'assenza degli accumuli di sabbia nella fase di progettazione, e quindi l'esclusione in assoluto di responsabilità dei progettisti, si desumeva proprio dall'art. 106 del DPR n. 207/2010, a mente del quale: “COMMA 1 - L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del RUP dell'attestazione del DL in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. COMMA 2 - L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano: • di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali • di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori • di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. COMMA 3 - In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e e).” Quindi, visto che la disciplina degli appalti pubblici sfuggiva alla disponibilità
pagina 12 di 31 delle parti ed essendo perciò pacifico che e Impresa non avrebbero mai potuto sottrarsi CP_1
al procedimento stabilito dall'art. 106, ne conseguiva: - che il D.L. aveva dovuto attestare: •
l'accessibilità delle aree interessate all'intervento • l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto • la realizzabilità del progetto - che l'Impresa, unitamente all'offerta, aveva dovuto attestare: • di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali • di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori • di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili. - che in nessun caso si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non avessero concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle suddette condizioni. Dal dettato di cui all'art. 106 si deduceva quindi che la principale “conditio sine qua non” per poter partecipare alla gara d'Appalto, consisteva nell'obbligo di effettuare un sopralluogo nel cantiere, allo scopo di prenderne visione ed evitare possibili contestazioni in fase esecutiva. Quindi, se all'esito del suddetto procedimento l'appalto era stato aggiudicato, ciò significava che gli accumuli di sabbia erano assenti, non solo all'epoca della stesura del progetto, ma anche in quella successiva dell'aggiudicazione, per essersi presumibilmente formati in concomitanza con la consegna dei lavori. In conclusione, l'addebito, non provato, mosso dal a carico dei progettisti, di non aver tenuto conto nell'elaborazione del progetto Controparte_1
della presenza di banchi di sabbia, risultava definitivamente smentito dal RUP, dal DL e dall'Impresa, prima della consegna dei lavori, con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 106 del
D.P.R. 207/2010. Peraltro, una volta concretizzatosi realmente l'accumulo di sabbia, il CP_1
aveva lasciato negligentemente trascorrere ben 462 giorni prima di inoltrare l'istanza per il nullaosta.
Ancora, precisavano che, ai sensi dell'art. 159 DPR n. 207/2010 comma 1, primo periodo, la sospensione dei lavori era sempre ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche o di forza maggiore, che nella fattispecie, era stata giustamente e legittimamente invocata, essendo gli accumuli di sabbia formatisi a seguito di avverse condizioni atmosferiche impreviste ed imprevedibili. Il tuttavia, non aveva correttamente adempiuto all'altra prescrizione di CP_1
cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il quale stabilisce che “la sospensione deve permanere per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto pagina 13 di 31 l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto”. Assumevano infatti che la stazione appaltante aveva colpevolmente errato, per negligenza o inadeguata conoscenza delle procedure, nel porre in essere tutte quelle attività prodromiche alla ripresa dei lavori sospesi il 26.02.2015, il che aveva comportato l'inutile decorso di ben 299 giorni dall'inizio lavori prima che il 31.03.2015 il
Dirigente dei LL.PP, il Funzionario Direttivo, la D.ssa , l'Ing. e il D.L. CP_15 CP_16
decidessero finalmente di riunirsi per convenire sulla necessità del nullaosta al vincolo idrogeologico;
quindi, da quella riunione, sino all'inoltro della richiesta alla , CP_4
avevano lasciato trascorrere altri 167 giorni, per un totale complessivo di 462. Ne consegue che,
Parte se il non avesse negligentemente oziato per ben 462 giorni, non vi sarebbe stato alcun motivo di sospendere i lavori, e ciò si desumeva facilmente contando i giorni occorsi alla per rilasciare il nullaosta, quantificati il soli 43 che vanno dalla richiesta, inoltrata il CP_4
10.09.2015, sino al- suo rilascio, avvenuto appunto il 23.10,2015. In aggiunta, il D.L., prima di riavviare i lavori, aveva atteso inspiegabilmente altri 187 giorni dal rilascio del nullaosta
(avvenuto il 23.10.2015) emettendo il relativo ordine solo il 27.04.2016.
In conclusione, se era vero che le avverse condizioni atmosferiche che avevano generato gli accumuli di sabbia costituivano causa di forza maggiore ex art.159 DPR n. 207/2010, comma 1 primo periodo, andava invece escluso, salvo prova contraria, che il si fosse uniformato CP_1
alle prescrizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma.
In ogni caso, che il fosse l'unico e solo legittimato passivo della domanda proposta dalla CP_1
società appaltatrice si deduceva altresì dal D.P.R. 207/2010, applicato ratione temporis
(attualmente sostituito dal Digs n. 50 del 18.04.2016), il quale disciplinava dettagliatamente tutte le fasi preliminari all'affidamento (progettazione, verifica, validazione e conferenze di servizi).
Nel caso di specie, erano state ritualmente eseguite le verifiche di competenza, conclusesi con l'atto formale di validazione del progetto da parte del RUP, in cui erano riportati gli esiti positivi delle verifiche, eseguite appunto sul progetto redatto dai progettisti incaricati. Il RUP, con nota assunta agli atti del al prot. n. 30540 del 04.03.2013, aveva poi convocato la Controparte_1
“Conferenza dei Servizi”, invitando a partecipare tutte le Amm.ni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto e di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni e nulla osta per il
Progetto Definitivo (paesistico, idrogeologico e archeologico). Infine, con Determina n. 839 del
30.04.2013, preso atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi relativa al Progetto
Definitivo, motivata dai pareri acquisiti e dalla documentazione prodotta nel corso della pagina 14 di 31 procedura, dava atto che tale provvedimento unico, finale della Conferenza dei servizi, sostituiva,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato da parte delle Amm.ni partecipanti. Per quanto esposto, nessuna responsabilità poteva essere attribuita ai progettisti, costituendo la validazione l'atto conclusivo del procedimento.
In merito alla responsabilità della ribadivano che l'art. 106 del DPR 207/2010 Parte_1
faceva obbligo all'Impresa di attestare nella sua offerta: • di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali • di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori • di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili. Pertanto, visto che l'offerta era stata presentata senza sollevare eccezioni e il contratto regolarmente sottoscritto, ne conseguiva che alla data del sopralluogo dell'impresa, ovviamente posteriore alla progettazione, non vi fosse alcun accumulo di sabbia. Inoltre, non risultava attendibile la dichiarazione dell'impresa inerente il danno subito per il mancato ammortamento dei noleggi delle attrezzature e macchinari di cantiere, poiché, come più volte relazionato per iscritto e fotografato dal DL a seguito dei periodici accessi eseguiti in ottemperanza all'art. 158 comma 5 del DPR. n. 207/20105, nel cantiere non erano presenti né maestranze, né macchinari di alcun genere. In merito al quantum richiesto, spropositato e non provato, l'impresa non poteva pretendere alcunché dal CP_1
poiché, ai sensi dell'art. 159 comma 5 DPR n. 207/20105, “in caso di sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”. Dunque, ammesso che nel corso del giudizio venisse accertata una qualche responsabilità del CP_1
anche in eventuale concorso con l'Impresa ai sensi dell'art. 1227 cc, quest'ultima avrebbe dovuto comunque adottare come base di calcolo, gli stessi parametri della gara d'appalto. Nello specifico, dovendo la disciplina privatista lasciare il posto a quella speciale, doveva essere applicato l'art. 240 bis del Digs. 163 del 12.4.2006, il quale stabiliva, inderogabilmente, che l'importo complessivo delle riserve “non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale”, il che corrispondeva alla minor somma di €. 52.667,00 + IVA, a fronte della spropositata e non provata richiesta di €. 1.557.921,01;
Quanto alle riserve formulate, precisavano che: a) sulla prima del 05.6.2014, apposta in calce al verbale di consegna lavori per la presenza di accumuli di sabbia, l'impresa era dichiarata decaduta perché nella successiva esplicitazione: - non aveva indicato precisamente le ragioni pagina 15 di 31 sulle quali essa si fonda - non aveva quantificato, ai sensi dell'art 191 comma 3 del D.P.R.
207/2010 le somme che riteneva le fossero dovute - non l'aveva riproposta negli atti successivi idonei a riceverla di, sospensione e ripresa lavori, nel registro di contabilità e nello stato finale;
b) sulla seconda del 26.02.2015, apposta in calce all'ordine di sospensione dei lavori, l'impresa doveva essere dichiarata decaduta perché nella successiva esplicitazione si riferiva all'assenza delle autorizzazioni a proseguire per la presenza di sabbia ribadendo, sostanzialmente, il contenuto della prima riserva dalla quale era già decaduta. Tra l'altro la quantificazione ivi riportata del presunto danno economico giornaliero pari ad €. 3.597,97, andava respinta poiché, come relazionato dal DL a seguito dei ripetuti accessi in cantiere durante la sospensione dei lavori, era stata fornita la prova, anche fotografica, della totale assenza di materiali, mezzi d'opera e maestranze, indubbiamente dirottati altrove;
c) sulla terza del 13.02.2017 apposta in calce alla relazione sul conto finale e di regolare esecuzione, l'Impresa andava dichiarata decaduta, avendola esplicitata il 06.03.2017, ossia oltre il termine di 15 gg. imposto dall'art. 190 comma 3 del DPR n. 207/2010. Tale riserva andava tuttavia dichiarata inammissibile, in quanto la spropositata somma richiesta di €. 1.557.921,01 violava l'art. 240 bis del Digs. 163 del
12.4.2006, il quale stabiliva, inderogabilmente, che l'importo complessivo delle riserve “non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale”.
Infine, invocavano la responsabilità aggravata del , e concludevano chiedendo: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, - rigettare le avverse domande proposte contro di essi, in quanto infondate in fatto e in diritto - condannare il , in persona del sindaco Controparte_1
P.T., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1 e 3 cpc - in via gradata, condannare anche l' in persona del legale rapp.te P.T., ex art. 96 comma 1 e 3 cpc, Parte_1
all'esito della posizione che essa andrà assumere nel corso del processo. -Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024 e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, la presente controversia trae origine dal contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del completamento di parte del marciapiede del lungomare di – specificamente il tratto compreso tra Capoportiere e la Via Casilina – CP_1
pagina 16 di 31 stipulato tra il e la società in data 1.4.2014, per Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 263.336,87, oltre I.V.A..
In particolare, la società attrice ha agito in giudizio per conseguire il risarcimento del danno subito in conseguenza della sospensione illegittima dei lavori, disposta dalla stazione appaltante tra il 26.2.2015 e il 27.4.2016, per l'importo complessivo di € 1.557.921,01, ai sensi dell'art. 160 del DPR 207/2010.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i lavori appaltati subivano due distinte sospensioni: a) la prima, disposta tra il 9.6.2014 e l'8.9.2014 per motivi di pubblico interesse attinenti alle esigenze della stagione balneare all'epoca appena iniziata (cfr. doc. 10 e 10-bis dell'atto di citazione); b) la seconda, oggetto di contestazione tra le parti, disposta in data
26.2.2015 (doc. 18 dell'atto di citazione) e protrattasi sino al 27.4.2016 (doc. 24 dell'atto di citazione), determinata dalla formazione di banchi di sabbia e dalla necessità di conseguire le autorizzazioni da parte degli enti competenti per procedere ai lavori di sbancamento da eseguirsi in area sottoposta al vincolo ambientale.
Risulta altresì che la società appaltatrice firmava il verbale di sospensione con riserva, allegando in pari data un documento esplicativo, nel quale veniva contestata l'illegittimità del provvedimento, in quanto non riconducibile alle cause previste dagli artt. 158 e 159 del D.P.R.
n.207/2010, bensì a cause del tutto previste, prevedibili, già denunciate ripetutamente dall'Impresa e non connotate da carattere di straordinarietà ed eccezionalità, fornendo anche un conteggio dell'importo giornaliero degli oneri conseguenti alla riserva presentata.
La suddetta riserva (riserva n. 1) veniva quindi successivamente ribadita in calce al libretto delle misure n. 1 e al registro di contabilità n. 1 (doc. 20 e 21 dell'atto di citazione) presentati per la sottoscrizione il 6.5.2015, nonché in calce al verbale di ripresa dei lavori del 27.4.2016 (doc. 24), in cui l'importo della riserva veniva specificato nella somma di € 1.557.921,01; infine, la riserva veniva altresì riportata nel registro di contabilità n. 1 presentato per la sottoscrizione in data
14.10.2016 (doc. 25), nello stato finale dei lavori sottoscritto il 23.11.2016 (doc. 26), e da ultimo nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 6.3.2017 (doc. 27).
Ciò posto, quanto alla tempestività della riserva, devesi innanzitutto premettere che, anche con riferimento all'appalto in esame, vige il principio in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della Stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabilità dell'appalto. Più nel dettaglio, tenuto conto della natura pagina 17 di 31 delle varie prestazioni contrattuali, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili), sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente (riserve cd. risarcitorie). La normativa in materia sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che –in ogni caso- le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In punto di onere della prova, poi, l'onere di dimostrare di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all' art. 31 del D.M. n.
145 del 2000 ; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto” (Cass. Civ., sez. I,
20/09/2022, n. 27451).
In altri termini, nell'appalto di opera pubblica il registro di contabilità è il documento da cui emerge una visione d'insieme dell'esecuzione dell'appalto; esso è un documento fondamentale per l'appaltatore perché, ove questi intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dalla stazione appaltante e/o avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, deve iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, a pena di decadenza, perché da esso è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto. Con l'ulteriore conseguenza che a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento grava sull'appaltatore.
Con specifico riferimento, poi, alle pretese risarcitorie da illegittima sospensione dei lavori, la
Suprema Corte ha precisato che “in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività
pagina 18 di 31 dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui
l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima e divenuta solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori” (Cass. Civ., sez. I, 7.7.2023, n. 19262).
Ebbene, nel caso di specie la società appaltatrice ha contestato l'originaria illegittimità della sospensione disposta in data 26.2.2015, ed ha pertanto correttamente provveduto ad iscrivere la relativa riserva già nello stesso verbale di sospensione dei lavori, salvo poi riportarla pedissequamente anche in tutti i documenti successivi, precedentemente menzionati, dal verbale di ripresa dei lavori, al registro di contabilità, alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 6.3.2017.
Nessun dubbio può sussistere, pertanto, in ordine alla tempestività della riserva.
Si rende quindi necessario valutare se la sospensione per cui è causa debba o meno reputarsi illegittima, sì da fondare la pretesa risarcitoria di parte attrice, ed in quale misura.
L'art. 159 del citato DPR ammette la sospensione dei lavori “ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi 7 dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore,
o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”. A mente dell'art. 132, primo comma, D.l. 163/2006: “Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause
pagina 19 di 31 impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile”.
Ebbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che la sospensione disposta in data 26.2.2015 debba reputarsi originariamente legittima, in quanto determinata, ai sensi del citato art. 159, da cause di forza maggiore o, comunque, da altre “circostanze speciali” tali da impedire l'esecuzione dei lavori.
Ed invero, tale sospensione veniva ordinata, secondo quanto emergente dalla documentazione versata in atti, in virtù dell'esigenza di procedere all'approvazione di una variante in corso d'opera, subordinatamente all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, avente ad oggetto i lavori di rimozione dei cumuli di sabbia depositatisi sull'area di cantiere a causa dell'azione eolica (cfr. perizia di variante sub doc. 4 del . Controparte_1
Trattasi, pertanto, di una variante adottata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) (“per cause impreviste e imprevedibili”) e c) (“per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”), la cui adozione costituisce una delle “circostanze speciali” la cui ricorrenza giustifica, purché dipenda fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la sospensione dei lavori ex art. 159 del DPR 207/2010.
Nel caso di specie, infatti, la sospensione disposta con il suddetto verbale è stata determinata non già da errori progettuali originari imputabili all'amministrazione appaltante o agli ingegneri progettisti, terzi chiamati in causa, bensì dalla necessità di introdurre varianti ed integrazioni all'appalto a fronte di sopravvenienze intervenute in epoca successiva alla redazione e approvazione del progetto e all'affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria.
Ed invero, in data 26.3.2013, con determinazione n. 1036/13, la Conferenza di Servizi decisoria, con la partecipazione di tutte le Amministrazioni competenti in merito, come l'Agenzia Demanio
Pubblico, il la Provincia di Latina e la , approvava il Controparte_17 CP_4
Progetto esecutivo dei lavori;
quindi, con determinazione n. 67503 del 22.5.2013 il R.U.P. del pagina 20 di 31 procedeva alla validazione del progetto esecutivo redatto dagli ing. Controparte_1 CP_3
e , e con determinazione n. 205/13 del 28.05.2013, il RUP approvava il progetto CP_2
esecutivo per la realizzazione dell'intervento.
Pertanto, come puntualmente rilevato dal CTU incaricato nel presente giudizio, il contratto d'appalto è stato stipulato nel rispetto di tutte le richieste garanzie, comprese, dopo la redazione del progetto, le specifiche dichiarazioni, di cui agli artt. 10 e 153 del D.P.R. n.207/2010, da parte rispettivamente del Direttore dei Lavori, dei presentatori delle offerte e del RUP, in merito alla positiva verifica delle circostanze relative alle aree interessate, all'assenza di impedimenti all'esecuzione delle opere, alla realizzabilità del progetto, alla validità degli elaborati progettuali, ecc. Si concorda, dunque, con le conclusioni del consulente, secondo cui “All'epoca, quindi, concordemente da tutti gli interessati, non era stata ritenuta prevedibile la presenza di sabbia interessante la strada e la duna, circostanza che ha poi dato origine alla vertenza in esame, in quanto detti accumuli sono stati causati da specifiche avverse condizioni climatiche verificatesi all'epoca dell'inizio dell'esecuzione delle opere”.
Inoltre, vero è che l'impresa sottoscriveva con riserva il verbale di consegna delle opere del
5.6.2014, segnalando la presenza di banchi da sabbia da rimuovere preventivamente;
tuttavia, con nota prot. n. 93210 del 4.7.2014, i progettisti incaricati rappresentavano che “detti accumuli di sabbia, non presenti nel corso dell'operazione di rilievo eseguita nella fase del progetto definitivo, si sono formati a seguito di movimenti di sabbia che, in condizioni climatiche avverse, si spostano dalla spiaggia verso la strada”.
Ancora, la circostanza che gli accumuli di sabbia non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto di appalto si evince altresì dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi del 5.5.2016 (allegato D alla perizia di variante), sottoscritto dall'impresa, dal D.L. e dal R.U.P, in cui si dava atto che “nel corso dei lavori (..) sono stati riscontrati banchi di sabbia nell'area di cantiere, non presenti al momento della stesura del progetto originario e alla stipula del suddetto contratto di appalto, dovuti all'azione del vento particolarmente intensa in occasione di avverse condizioni metereologiche”; nello stesso senso depone, inequivocabilmente, la stessa perizia di variante approvata con determinazione del
3.8.2016, ove si richiamava la sopravvenuta necessità di acquisire le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico “al fine di rimuovere la sabbia che, proveniente dalle dune costiere, si era depositata per effetto dell'azione eolica sul cantiere”.
pagina 21 di 31 Tenuto conto di tali risultanze, emergenti dalle produzioni documentali delle parti, non appare, dunque, dubitabile che il abbia provveduto, originariamente, a disporre la sospensione CP_1
dei lavori in data 26.2.2015 in presenza dei presupposti di cui all'art. 159 d.P.R. n. 207/2010, in particolare per essere sopravvenuta in corso d'opera la necessità di procedere alla redazione di una variante, a sua volta giustificata sulla scorta dell'esigenza di procedere alla rimozione dei banchi di sabbia accumulatisi sull'area di cantiere in conseguenza dell'azione eolica, non presenti al momento della stipulazione del contratto, e di conseguire le necessarie autorizzazioni amministrative.
Tanto chiarito, non può sottacersi che, se è vero che, in tema di appalti pubblici, è consentito all'amministrazione ordinare la sospensione dei lavori nei casi di “avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi”, ivi incluse “le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera” nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalla legge – come verificatosi nel caso di specie – ciò non toglie che tale sospensione, anche ove originariamente legittima, possa divenire, nondimeno, illegittima nel suo protrarsi.
Costituisce, del resto, orientamento condiviso in giurisprudenza (cfr., approfonditamente, Cass. civ. sez. I - 10/02/2017, n. 3611) quello secondo il quale la sospensione per cause di forza maggiore, per essere “legittima”, deve presentare, sia ab origine che nel tempo della sua durata, due contestuali condizioni, immanenti alla stessa natura e funzione dell'istituto: a) la prima riferita, non solo al sopravvenire, ma anche al protrarsi di circostanze, fatti o eventi di carattere obbiettivo e del tutto speciale, non previsti, né prevedibili dalla stessa stazione appaltante con l'impiego dell'ordinaria diligenza, tali da imporre la necessità e/o l'assoluta opportunità tecnica di disporre (e mantenere) la sospensione dei lavori;
b) la seconda, ispirata alla necessità che l'impedimento alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte sia di natura “temporanea” e, cioè, destinato ad essere rimosso dalle parti o a cessare con il decorso del tempo: e ciò in quanto un ostacolo che si protragga a tempo indeterminato o risulti addirittura definitivo, ovvero comunque non eliminabile né dalle parti, né dal trascorrere del tempo, non può costituire il fondamento di un rimedio comportante l'arresto dello svolgimento delle obbligazioni contrattuali, nel quale è insito per volere della norma il presupposto della “temporaneità”. D'altra parte, la circostanza che nessuna delle norme esaminate abbia apposto un termine massimo alla sospensione non significa affatto che quest'ultima possa perdurare sine die: una tale interpretazione, infatti, comporterebbe pagina 22 di 31 uno stravolgimento della stessa causa del contratto di appalto e arrecherebbe un vulnus eccessivo per l'appaltatore, il quale sarebbe obbligato, pur cessando la sua attività produttiva, a mantenere in vita il cantiere con le relative attrezzature senza alcuna prospettiva di ripresa dei lavori. A tal fine, per quanto il legislatore non abbia fissato un termine massimo al riguardo, deve trattarsi di un tempo non irragionevole, da accertare caso per caso, e comunque tale da non provocare la conversione della misura pur sempre temporanea in una situazione permanente o definitiva (Cass.
3611/2017 cit. e Cass. 2316/2016).
Così, in particolare, l'art. 159 d.P.R. n. 207/2010, dispone al comma 2 che, “la sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto”.
Nella fattispecie in esame la sospensione dei lavori si è protratta per un totale di 418 giorni, dal
26.2.2015 al 19.4.2016.
Orbene, il protrarsi per un così ampio intervallo temporale della sospensione veniva a determinarsi non già per un'oggettiva ed intrinseca “importanza” e “complessità” delle modifiche da introdurre al progetto, bensì a cagione della negligenza della stazione appaltante nell'attivarsi tempestivamente al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per la predisposizione della perizia di variante.
In particolare, dalla documentazione versata in atti – come correttamente evidenziato dalla difesa dei terzi chiamati in causa – risulta che:
- soltanto con nota del 27.3.2015, nonostante gli accumuli di sabbia si fossero formati e fossero stati riscontrati nella loro esistenza ed entità sin dal luglio del 2014, il Dirigente del Servizio dei LL.PP., Ing. e il Funzionario Operativo, Arch. Controparte_13
facendo seguito ai solleciti del D.L., informavano il D.L. e il RUP: - di CP_14
aver segnalato ai responsabili del Comando Forestale la pericolosità del permanere della suddetta sabbia e la necessità di portare a termine i lavori, ma avevano risposto che occorreva il nullaosta per i vincoli “paesistico” e “idrogeologico”; - di avere quindi dato disposizioni di verificare se tali documenti fossero nei fascicoli del RUP - che all'esito veniva rinvenuta solo l'autorizzazione per il vincolo paesistico, per cui chiedevano al pagina 23 di 31 RUP, nel frattempo collocato a riposo, ove fosse possibile cercare all'interno del Comune anche quella inerente il vincolo idrogeologico;
- in occasione della riunione del 31.3.2015, il Dirigente dei LL.PP, il Funzionario Direttivo, la D.ssa , l'Ing. e il D.L. convenivano sulla necessità di richiedere CP_15 CP_16
alla il nullaosta al vincolo idrogeologico per la movimentazione dei banchi CP_4
di sabbia;
- la documentazione relativa alla richiesta di rilascio del nullaosta veniva quindi trasmessa alla con istanza del Comune di acquisita in data 1.10.2015; CP_4 CP_4 CP_1
- il nullaosta veniva rilasciato dalla Regione in data 23.10.2015; CP_4
- la ripresa dei lavori avveniva con verbale del 19.4.2016.
Appare quindi evidente la responsabilità della stazione appaltante per non aver predisposto con la dovuta tempestività gli atti di propria competenza per garantire la continuità della prestazione dell'appaltatore: il infatti, non soltanto ha omesso di attivarsi con la dovuta Controparte_1
celerità al fine di individuare gli strumenti necessari per poter legittimamente provvedere alla rimozione dei banchi di sabbia – la cui venuta ad esistenza, per quanto sopravvenuta ed imprevedibile rispetto alla conclusione del contratto, era circostanza nota sin dal mese di luglio del 2014 – ma ha altresì atteso 217 giorni dalla sospensione del cantiere per l'inoltro della richiesta di nulla osta alla (dal 26.2.2015 al 1.10.2015), ed ulteriori 179 giorni dal CP_4 CP_4
rilascio della nulla osta (23.10.2015) sino alla ripresa dei lavori (19.4.2016).
Ciò posto, considerate la complessità e le ordinarie lungaggini dell'iter burocratico che ha dovuto seguire il per la trasmissione della richiesta di nullaosta alla , il CP_1 CP_1 CP_4
che impedisce di stimare con assoluta certezza le tempistiche concretamente esigibili dalla stazione appaltante per munirsi della citata autorizzazione, e tenuto conto altresì dell'ulteriore dilatazione dei tempi ordinariamente connessa al periodo estivo che ha interessato l'arco temporale compreso tra la sospensione del cantiere e l'inoltro della richiesta alla ritiene CP_4
il Tribunale di poter aderire alle conclusioni del consulente tecnico incaricato, dovendosi pertanto reputare legittima la sospensione per un periodo pari alla metà della sua effettiva durata, e dunque nella misura di 209 giorni.
Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il consulente risultano intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le pagina 24 di 31 quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Ne deriva che per il periodo successivo, pari quindi a 209 giorni, sussiste la responsabilità della stazione appaltante, giacché il protrarsi della sospensione dei lavori al di fuori dei presupposti di legge comporta l'applicazione dell'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore a una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante o del risarcimento del danno subito.
Va quindi richiamato il disposto di cui all'art. 160 D.P.R. 207/2010, a mente del quale “le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti” da quantificarsi in base ai criteri di cui al secondo comma della predetta disposizione.
Dunque, quanto alla quantificazione del danno subito, occorre fare riferimento al disposto di cui all'art. 160, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, a mente del quale: le spese generali infruttifere, vengono determinate nella misura della metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, e rapportate alla durata della sospensione;
la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa in misura pari agli interessi moratori e rapportati alla durata della sospensione illegittima;
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti, in pagina 25 di 31 cantiere ed alla consistenza della mano d'opera accertati dal D.L. ai sensi dell'art. 158 comma 5.
La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui. Ulteriori voci risarcitorie, possono esser riconosciute solo se debitamente documentate e connesse alla sospensione.
Nel caso di specie, dunque, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: a) le spese generali infruttifere;
b) la lesione dell'utile; c) il mancato ammortamento dei macchinari;
d) le retribuzioni inutilmente corrisposte.
Il consulente incaricato, nel rispondere al quesito formulato sul punto, ha rappresentato di poter effettuare la valutazione dei danni, esclusivamente con riguardo ai primi due elementi (spese generali e lesione dell'utile), non avendo riscontrato per gli altri due sufficiente documentazione a supporto per effettuare la valutazione richiesta. Infatti, premesso che l'art. 158, comma 5, del
D.P.R. 207/2010, prevede che il direttore dei lavori disponga visite al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti, il Perito osservava come nel caso di specie il D.L., pur avendo più volte dichiarato di aver eseguito, sempre con il medesimo risultato, dette visite fin dall'inizio del periodo della sospensione, ha di fatto redatto il primo necessario verbale soltanto in data 9.11.2015 a seguito di un sopralluogo effettuato il 6.11.2015, dichiarando, anche con allegate fotografie, di aver constatato “la totale assenza sia dei materiali sia di qualunque mezzo depositati dalla Ditta esecutrice dei lavori”. Né agli atti di causa risulta prodotta documentazione utile e idonea a comprovare la validità dei calcoli effettuati sul punto dalla società attrice.
Pertanto, correttamente il CTU non ha riconosciuto alcunché alla attrice per mancato ammortamento, non risultando a tal fine sufficiente quanto rilevato dal D.L. nel verbale di sospensione dei lavori, e dovendo al contrario aversi riguardo alla consistenza dei macchinari e della manodopera riscontrati dal Direttore dei Lavori in occasione delle visite al cantiere da effettuarsi ogni novanta giorni ai sensi del già citato art. 158, comma 5, del DPR 207/2010.
Nel caso di specie, il D.L. accertava la totale assenza di materiali e manodopera nel cantiere sia in data 9.11.2015 che in data 18.4.2016.
Né può deporre a favore dell'odierna attrice la circostanza che il D.L. non abbia puntualmente provveduto a redigere, ogni novanta giorni, i verbali con l'indicazione dei macchinari esistenti in cantiere e la consistenza della mano d'opera impiegata, come previsto dalla norma sopra citata.
pagina 26 di 31 Difatti, ove il direttore dei lavori non esegua tali accertamenti, deve ritenersi che l'appaltatore possa in ogni caso sollecitarle e, nel perdurare dell'inerzia del direttore dei lavori, procedere, eventualmente, anche autonomamente ad effettuarle. L'impresa appaltatrice, quindi, a fronte di
Con tale inadempimento della ben si sarebbe dovuta attivare presso la DL stessa al fine di ottenere i report conseguenti alle ispezioni periodiche, ovvero ben avrebbe dovuto l'attrice, nella presente sede in ossequio al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., provare il numero dei mezzi lasciati in cantiere durante la sospensione, il materiale ivi utilizzato e il numero di personale impiegato in cantiere.
In definitiva, alcuna prova è stata fornita dall'impresa a supporto di quanto asserito in relazione alla situazione del cantiere al momento della sospensione. Pertanto, il Perito ha ritenuto correttamente di non potersi esprimere in merito agli elementi di cui alle lettere c) Il mancato ammortamento dei macchinari e d) Le retribuzioni inutilmente corrisposte. Il tecnico, peraltro, anche nella nota di chiarimenti depositata su richiesta del Giudicante, ha ribadito che “i conteggi eseguiti dall'Impresa, per l'intera durata della sospensione, non rispettano le suindicate disposizioni normative, in quanto per la mano d'opera non viene fornita alcuna certificazione dell'effettiva “consistenza” e per i mezzi d'opera gli importi sono riportati direttamente, senza alcun riferimento al loro rispettivo “valore reale all'atto della sospensione”.
Anche su questo punto il Giudice ritiene del tutto condivisibile le conclusioni cui è pervenuto il
CTU tenuto conto delle motivazioni congrue ed esaurienti utilizzate a supporto delle stesse.
Ne deriva che può essere riconosciuto, ex art. 160 d.p.r. 207/2010, l'importo giornaliero di €
76,51 a titolo di spese generali (lett. a), e l'importo giornaliero di € 3,06 a titolo di ritardata percezione dell'utile (lett. b).
In aggiunta, facendo corretta applicazione dell'art. 160, comma III del d.P.R. n. 207/2010, il CTU ha riconosciuto come ammesse a risarcimento anche le ulteriori voci di danno documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori, e segnatamente l'importo di € 1,72 giornaliero a titolo di risarcimento delle maggiori spese per le polizze assicurative e le fideiussioni mantenute nel periodo di sospensione dei lavori.
Conclusivamente, dunque, l'importo spettante alla a titolo di risarcimento Parte_1 del danno ammonta ad € 81,29 per ogni giorno di sospensione illegittima, per un totale di €
16.989,61.
pagina 27 di 31 In parziale accoglimento della domanda attorea, quindi, il deve essere Controparte_1
condannato al pagamento del predetto importo in favore della società appaltatrice.
Su detta somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sul capitale originario, e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, che nel caso di specie può farsi coincidere con la data a partire dalla quale si è reputata l'illegittimità della sospensione (23.9.2015, vale a dire 209 giorni dal verbale di sospensione lavori). In tal senso, si è recentemente espressa la Suprema Corte, rilevando che “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37798; Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 1627 del 19/01/2023). In merito al tasso degli interessi, ritiene il Tribunale che risultino applicabili gli interessi “maggiorati” di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che “la disposizione di cui all'art.
1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. Civ., Sez. 3, 3.1.2023, n. 61). Dunque, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale
(Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale, quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, 1.8.2017) il tasso maggiorato previsto dal quarto comma della citata disposizione.
Sulla somma così calcolata decorreranno infine gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
pagina 28 di 31 Va rigettata, invece, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dei terzi chiamati, CP_1
ing. e , atteso che l'istruttoria condotta e l'analisi della documentazione CP_3 CP_2
acquisita in giudizio ha consentito di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai progettisti, essendo stata appurata l'originaria legittimità della sospensione dei lavori, determinata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili e dalla conseguente necessità di predisporre una variante in corso d'opera, e risultando l'eccessivo protrarsi della sospensione addebitabile esclusivamente ad una carenza di solerzia da parte della stazione appaltante.
Infine, venendo alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante, occorre tenere conto dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice, benché in misura notevolmente inferiore all'importo richiesto. Sul punto, infatti, va rammentato che, secondo quanto recentemente chiarito dalla S.C., “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., sez. un., 31.10.2022, n. 32061).
Pertanto, le spese seguono la soccombenza prevalente del e sono liquidate in Controparte_1
dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia – da determinarsi in base al decisum stante l'accoglimento della domanda in misura ridotta – ed applicando i parametri medi.
Quanto, invece, alla posizione delle terze chiamate, va richiamato il principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,
pagina 29 di 31 concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144). Ed ancora, “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva
l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. Civ., Sez. III, 15.11.2023, n. 31868).
Nel caso di specie, quindi, le spese sostenute dai terzi chiamati devono essere poste a carico del stante il rigetto e la manifesta infondatezza della domanda di manleva da Controparte_1
quest'ultimo spiegata. Inoltre, essendo entrambi i terzi chiamati rappresentati e difesi dallo stesso difensore, occorre fare applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, per cui “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del
2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi” (Cass. Civ., sez. I, 11.1.2022, n. 518). Nel caso in esame, quindi, al difensore dei terzi chiamati va riconosciuto un unico compenso, aumentato del 30% per la difesa di più parti processuali.
Infine, non si ritiene che sussistano i presupposti per la condanna del ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
Da ultimo, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa in relazione all'oggetto del giudizio, nonché allo specifico fine di quantificare l'importo spettante a titolo risarcitorio, vanno poste definitivamente a carico della società e del in solido Parte_1 Controparte_1
tra loro, con esclusione quindi dei terzi chiamati, risultati esenti da qualsivoglia addebito di responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 30 di 31 assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della società a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da sospensione illegittima dei lavori, dell'importo di €
16.989,61, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dei terzi Controparte_1
chiamati e;
Controparte_3 Controparte_2
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della società che liquida in € 545,00 per Parte_1 esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dei terzi chiamati, che liquida in € 6.600,10 per compensi, già applicato l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Amadio, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società e del in parti uguali tra loro. Parte_1 Controparte_1
Latina, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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