Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Mercadante, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour 139;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso il silenzio serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato acquisita con prat. n. -OMISSIS-, affinché venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione ad emettere un provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BI FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2025 e depositato il successivo 12 dicembre, l’istante, cittadino della Repubblica del Gambia, ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli in relazione all'istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In punto di fatto, il ricorrente espone di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con annotazione "lavoro", rilasciato ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, terzo periodo, del D.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), con scadenza al 12.10.2024. In data 11.12.2024, ha presentato alla Questura di Napoli istanza di rinnovo/conversione del predetto titolo (pratica n. -OMISSIS-), chiedendo espressamente, anche con successive note di sollecito del 16.07.2025 e del 22.09.2025, la conversione in permesso per lavoro subordinato, avendo in essere un regolare rapporto di lavoro nel settore edile. A sostegno della propria istanza, ha documentato la sussistenza dei requisiti di legge, allegando il contratto di lavoro, le buste paga e la certificazione reddituale per l'anno 2024.
Lamenta che, nonostante il decorso di quasi un anno dalla presentazione della domanda e dei successivi solleciti, l'Amministrazione non ha ancora concluso il relativo procedimento, né ha fornito alcuna comunicazione interlocutoria, violando così l'obbligo di provvedere sancito dalla legge e mantenendolo in una condizione di grave incertezza giuridica che gli ha precluso, tra l'altro, l'accesso a prestazioni sociali come la NASPI.
A sostegno del gravame, deduce la violazione dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), che fissa in sessanta giorni il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno. Richiama, a supporto delle proprie tesi, diverse pronunce di questo stesso Tribunale e del Consiglio di Stato che affermano la natura perentoria di tale termine e l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Sottolinea, inoltre, la piena legittimità della sua richiesta alla luce della facoltà di conversione espressamente prevista dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023.
Il ricorrente ha altresì presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando un reddito per l'anno 2024 inferiore alla soglia di legge.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere specifiche difese.
In vista della camera di consiglio, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come la Questura abbia avanzato richieste integrative solo in data 04.02.2026, ben dopo la notifica del ricorso, a riprova della pregressa inerzia.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso, volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno, è fondato e deve essere accolto.
L'obbligo della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante l'adozione di un provvedimento espresso costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico, sancito dall'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale dovere è posto a presidio della certezza dei rapporti giuridici e rappresenta un corollario dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, garantendo al cittadino una risposta, sia essa positiva o negativa, alla propria pretesa.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che il ricorrente abbia attivato un procedimento amministrativo con l'istanza presentata in data 11.12.2024. È altrettanto pacifico che, alla data di notifica del presente ricorso (9 dicembre 2025), la Questura di Napoli non avesse ancora adottato alcuna determinazione in merito.
La normativa di settore, inoltre, tipizza tale obbligo e ne definisce la tempistica. L'art. 5, comma 9, del D.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) stabilisce inequivocabilmente che "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda".
Come correttamente evidenziato nel ricorso, la giurisprudenza di questo Tribunale è costante nell'affermare la natura perentoria di tale termine e l'illegittimità dell'inerzia serbata oltre la sua scadenza. In una pronuncia in termini, questa stessa Sezione ha statuito che: "il termine di sessanta giorni per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 5, co. 9, TUI, ha carattere perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso tale termine, l’inerzia della P.A. assume carattere di silenzio inadempimento, avverso il quale è ammesso ricorso al giudice amministrativo" (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 3892/2019).
Anche il Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che l'obbligo di provvedere sorge in capo all'Amministrazione ogni qualvolta un soggetto vanti una legittima e qualificata aspettativa a una pronuncia esplicita.
Tale aspettativa è indubbiamente sussistente nel caso di specie, atteso che la facoltà di conversione del permesso per protezione speciale è espressamente prevista dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 7, comma 3, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50) secondo cui "i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che tale norma transitoria sottopone i permessi in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della novella al regime normativo previgente, includendo quindi le possibilità di conversione (cfr. TAR Marche, n. 914/2023; TAR Puglia - Bari num. 469/2025).
Nel caso in esame, il termine di sessanta giorni è ampiamente decorso da oltre un anno senza che sia intervenuto un provvedimento conclusivo. La tardiva richiesta istruttoria del 4 febbraio 2026, successiva all'instaurazione del presente giudizio, non vale a sanare la pregressa illegittima inerzia, bensì conferma, dimostrando che il procedimento è rimasto fermo per un tempo irragionevole.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo della Questura di Napoli di concludere il procedimento avviato con l'istanza del ricorrente, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
3.- Quanto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento in via definitiva.
L'ammissione al beneficio è subordinata alla sussistenza di due requisiti: uno reddituale, previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, e uno di merito, attinente alla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio (art. 122 D.P.R. n. 115/2002).
Sotto il profilo reddituale, il ricorrente ha dichiarato, per l'anno 2024, un reddito imponibile di € 3.895,95, come risulta dalla Certificazione Unica prodotta. Tale importo è ampiamente al di sotto del limite di reddito previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio.
Sotto il profilo del merito, la non manifesta infondatezza della pretesa è comprovata dall'accoglimento del ricorso, che si fonda su una chiara violazione di termini perentori stabiliti dalla legge e su una consolidata giurisprudenza.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, l'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 prevede un onere documentale aggiuntivo, consistente nella produzione di una certificazione dell'autorità consolare che attesti la veridicità dei redditi dichiarati. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma "nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta [...], di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione" (Corte Cost., sentenza n. 157 del 21 luglio 2021). Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di non possedere redditi all'estero nonché ha richiesto all’ambasciata dello Stato di cittadinanza la conferma di quanto attestato. Tale autodichiarazione, alla luce del citato intervento della Consulta e in assenza di elementi contrari, è sufficiente a ritenere integrato il requisito, non potendo farsi gravare sul richiedente un onere probatorio che si tradurrebbe in una compressione del suo diritto di difesa.
Pertanto, sussistendone tutti i presupposti, il ricorrente va ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità degli interessi sottesi e della sostanziale non opposizione della resistente amministrazione. Ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, il compenso per il difensore viene liquidato in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza presentata dal ricorrente in data 11.12.2024 (pratica n. -OMISSIS-).
2. Ordina alla Questura di Napoli di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3. Nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno che provvederà entro i successivi 30 (trenta giorni) giorni.
4. Compensa le spese di giudizio
5. Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. Liquida in favore dell'avv. Valentina Mercadante, difensore del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FE | NO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.