Decreto cautelare 3 maggio 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2025, proposto da Ecosistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B686EEFF1C, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 32° Stormo, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del Bando/Disciplinare di gara (CIG B686EEFF1C), pubblicato dal Ministero della Difesa -Aeronautica Militare 32° Stormo, in data 16.04.2025, con il quale veniva indetta la procedura di gara “per l’affidamento del servizio conduzione, gestione e manutenzione impianto di depurazione acque reflue imm. 132 p.g. ed impianti trattamenti reflui di lavaggio e acque di pioggia presso il sedime aeroportuale di Amendola (FG)”, nella parte in cui, facendo richiamo al “capitolato speciale” quanto ai “requisiti tecnici minimi” di partecipazione, prescrive il possesso anche del:
i) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>;
ii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”;
iii) della “iscrizione alla white list per tutte le attività inerenti alle prestazioni oggetto del servizio elencate all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012”, ponendo così requisiti tecnici aventi carattere immediatamente escludente nei confronti della odierna ricorrente;
- del “capitolato speciale d’appalto” nella parte in cui, tra i “requisiti tecnici minimi” previsti nel par. A.1.1., prescrive anche il possesso:
i) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>;
ii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”;
iii) della “iscrizione alla white list per tutte le attività inerenti alle prestazioni oggetto del servizio elencate all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, che con i provvedimenti e gli atti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione,
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA dell'inefficacia del contratto di servizio, laddove nelle more stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RL Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In vista dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della società ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia dal momento che “ La ricorrente, nelle more del giudizio, si è aggiudicata altre commesse pubbliche aventi contenuto analogo a quella per cui è causa e, pertanto, non ha più interesse rispetto alla gara in questione. Sulla scorta di tanto, si chiede la definizione del giudizio con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.”.
Il Collegio ne prende atto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA PA, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | IA PA |
IL SEGRETARIO