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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1063 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Biella, via Crosa n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Manuela L'Amico che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nicoletta Galante, la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Perugia e presso i cui uffici in Perugia, Via Degli Offici n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege
RESISTENTE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
, l'
[...] Controparte_3 [...] chiedendo: - in via principale di accettare e dichiarare il Controparte_4 diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato
[...] dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 (mediante accredito sulla Carta Elettronica del docente); - in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto Condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della Signora per i suddetti anni scolastici dell'importo di € Parte_1
3.000,00 o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte istante ha dedotto in fatto: - di essere attualmente dipendente del convenuto, con contratto a tempo determinato, come docente presso CP_1 l'Istituto superiore I.P.S.I.A. S. Pertini di - di aver prestato servizio, in CP_4 precedenza, alle dipendenze del in forza di contratti annuali o fino al CP_1 termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli: - a.s. 2017/2018, in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche dal 19/09/2017 al 30/06/2018 presso l'I.C. Narni
Centro, posto su sostegno psicofisico ed orario di n.24 ore settimanali;
- a.s.
2018/2019, in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche dal 14/09/2018 al 30/06/2019, presso la D.D. “A. Moro” di posto su sostegno CP_4 psicofisico ed orario di n. 24 ore settimanali;
a.s. 2019/2020, in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche dal 12/09/2019 al 30/06/2020 presso la D.D. “A. Moro” di posto su sostegno psicofisico ed orario di n. 24 ore CP_4 settimanali;
- a.s. 2020/2021, in virtù di contratto sino al termine delle attività scolastiche dal 14/09/2020 al 30/06/2021, presso la D.D. “San Giovanni” di posto comune su sostegno ed orario di n. 24 ore settimanali;
- a.s. CP_4
2021/2022, in forza di contratto annuale dal 07/09/2021 al 31/08/2022, presso la D.D. “Don Milani” di posto comune su tipologia posto interno ed orario di CP_4
n. 24 ore settimanali;
a.s. 2022/2023, in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche dal 02/09/2022 al 30/06/2023, presso la D.D. “Don Milani” di posto comune su tipologia posto interno ed orario di n. 24 ore settimanali;
CP_4
- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- di ritenere illegittima la loro esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docenti a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015 e la condanna del convenuto all'accredito (come CP_1 precisato in premessa) e comunque al pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione. Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97); - ha sostenuto che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
- ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità; - ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo. Si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo preliminarmente la prescrizione con riferimento alle annualità 2017/218 e 2018/2019 e nel merito, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, ha insistito per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso. Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della
Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...] unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Controparte_6 compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 Controparte_1 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”. Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. La disciplina legislativa richiamata stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del CP_1 convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei: “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova,
i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_7
2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
La fondatezza del diritto rivendicato dalla parte ricorrente appare da ultimo avvalorato da quanto disposto dal D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art.15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31.08. e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30.06. Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la
Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal
Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1 comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Eccezione di prescrizione.
Il ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 azionato per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 sull'assunto della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 13.01.2024 (cfr. notifica telematica all.ta alla memoria del ) in assenza di atti precedenti interruttivi del termine CP_1 quinquennale di prescrizione del beneficio invocato a far data dall'a.s. 2017/2018. L'eccepita prescrizione è fondata per quanto di ragione. Rileva, anzitutto, il Tribunale che il termine applicabile nel caso di specie
è quello quinquennale, costituendo principio affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui “nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento ( v. Cass. 28/5/2020 n. 10219).
Trattasi di principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.. che è stato successivamente più volte ribadito dalla
Suprema Corte e che appare del tutto condivisibile ove si pensi che l'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2022 sottopone a prescrizione quinquennale anche il diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari ( v. Cass. 6/10/2021 n. 27021; Cass 21/7/2021 n. 25574; Cass
20/10/2022, n. 30925 e Cass 11/11/2021, n. 33530, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1240 del 5/8/2019, invocata dalla ricorrente).
Rileva, d'altro canto, il Tribunale che il bonus oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, sottoponendo al termine ivi previsto “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato, a prescindere dal fatto che il suo esercizio possa utilmente intervenire fino al maturare del termine applicabile.
Al riguardo, rileva il Tribunale che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui:
-l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c.. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento ( v. Cass. 26/5/2015, n. 10828 e Cass. 24/5/2021,
n. 14193);
- neppure la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata può qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo, di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. Il carattere retroattivo tipico delle pronunce di incostituzionalità di una norma, difatti, ne comporta l'eliminazione "ex tunc" dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che la norma medesima, dalla data di pubblicazione della pronuncia del giudice delle leggi, non è più idonea a produrre, ne' tantomeno a conservare, alcun effetto giuridico (eccezion fatta per i cosiddetta "rapporti esauriti"), e non può, pertanto, costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. ( v. Cass
11/9/1998, n. 7878 e Cass. 19/5/2020, n. 6486);
-neppure il fatto che una norma interna sia stata successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea giustifica la decorrenza del termine decadenziale del diritto conseguente dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche ( v. Cass. Sez.un., 16/6/2014 n. 13676), tanto più ove si consideri che le sentenze della CGUE, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", ma non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione ( v. Cass . 8/2/2016, n. 2468).
Dal disposto dell'art. 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 si evince in maniera inequivoca che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art.1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era il 30 novembre 2016 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma (cfr. Trib. Torino n. 143/2023 del 25/1/2023 e Trib.
Bergamo n. 246/2023 del 22/3/2023).
Invece, per gli anni successivi al 2016 la finestra temporale per l'inserimento della richiesta di assegnazione della Carta elettronica del docente è stata indicata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poichè per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 parte ricorrente quantomeno dal 19.09.2017 e dal 14.09.2018 (data di assunzione a tempo determinato) era certamente facoltizzata a chiedere l'erogazione del beneficio per l'anno scolastico in corso, a.s. 2017/2018 e 2018/2019, da tali date (quelle di assunzione fino al 30 ottobre di ciascun anno) è iniziato a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto.
A nulla rileva, invero, che l'importo eventualmente non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, bensì dal momento in cui esso poteva essere richiesto dall'avente diritto.
Si tratta, invero, di una somma pagata periodicamente, con cadenza annuale, conseguentemente rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, n. 4, c.c., riferito non solo alle somme versate a titolo retributivo, bensì a
«tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Il beneficio in esame deve, conseguentemente, riconoscersi entro il limite della prescrizione quinquennale, nel caso in esame interrotto, in mancanza di atti anteriori, con la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio del 13.01.2024 con la conseguenza che le somme esigibili per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 sono estinte per intervenuto decorso del termine di prescrizione, in data antecedente al primo atto interruttivo.
Mette conto evidenziare che la difesa attorea ha omesso di depositare prova idonea dell'invio della diffida/messa in mora di adempimento asseritamente indirizzata al convenuto quale atto interruttivo della CP_1 prescrizione, pertanto, nella contestazione dell'Amministrazione, il documento non costituisce valida prova sufficiente a dimostrare l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale.
Merito. Per quanto concerne le annualità successive la domanda è fondata. Dall'esame della documentazione allegata in atti emerge che la docente ricorrente ha avuto incarichi per: a.s. 2019/2020, contratto sino al termine delle attività didattiche dal 12/09/2019 al 30/06/2020 presso la D.D. “A. Moro” di posto su sostegno psicofisico ed orario di n. 24 ore settimanali;
- a.s. CP_4
2020/2021, contratto sino al termine delle attività scolastiche dal 14/09/2020 al 30/06/2021, presso la D.D. “San Giovanni” di posto comune su sostegno CP_4 ed orario di n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022, contratto di supplenza annuale dal 07/09/2021 al 31/08/2022, presso la D.D. “Don Milani” di CP_4 posto comune ed orario di n. 24 ore settimanali;
a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche dal 02/09/2022 al 30/06/2023, presso la D.D.
“Don Milani” di posto comune ed orario di n. 24 ore settimanali;
(cfr. CP_4 contratti di assunzione all.ti al ricorso).
Applicando i principi di cui alla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione richiamata al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata di oltre 180 giorni ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”; né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal circa la minore durata della Controparte_1 supplenza, stante la mancata costituzione in giudizio;
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche essendo stata immessa in ruolo a tempo indeterminato a far data dal dicembre 2024 come confermato dal funzionario del convenuto all'udienza di discussione (cfr. verbale CP_1 in atti)
Va pertanto dichiarato il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, con condanna del alla attivazione in suo favore della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di euro 2.000,00. Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con applicazione della riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma
4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel procedimento l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto in uno all'assenza di attività istruttoria e della fase decisionale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente per le ragioni di cui alla parte motiva il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa ad usufruire, per Parte_1 ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015;
- per effetto di quanto disposto al capo che precede, condanna il
[...]
ad attribuire a il suddetto beneficio Controparte_1 Parte_1 per un importo nominale di € 2.000,00;
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
Terni, il 19 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1063 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Biella, via Crosa n. 9, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Manuela L'Amico che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nicoletta Galante, la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Perugia e presso i cui uffici in Perugia, Via Degli Offici n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege
RESISTENTE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
, l'
[...] Controparte_3 [...] chiedendo: - in via principale di accettare e dichiarare il Controparte_4 diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato
[...] dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 (mediante accredito sulla Carta Elettronica del docente); - in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto Condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della Signora per i suddetti anni scolastici dell'importo di € Parte_1
3.000,00 o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte istante ha dedotto in fatto: - di essere attualmente dipendente del convenuto, con contratto a tempo determinato, come docente presso CP_1 l'Istituto superiore I.P.S.I.A. S. Pertini di - di aver prestato servizio, in CP_4 precedenza, alle dipendenze del in forza di contratti annuali o fino al CP_1 termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli: - a.s. 2017/2018, in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche dal 19/09/2017 al 30/06/2018 presso l'I.C. Narni
Centro, posto su sostegno psicofisico ed orario di n.24 ore settimanali;
- a.s.
2018/2019, in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche dal 14/09/2018 al 30/06/2019, presso la D.D. “A. Moro” di posto su sostegno CP_4 psicofisico ed orario di n. 24 ore settimanali;
a.s. 2019/2020, in virtù di contratto sino al termine delle attività didattiche dal 12/09/2019 al 30/06/2020 presso la D.D. “A. Moro” di posto su sostegno psicofisico ed orario di n. 24 ore CP_4 settimanali;
- a.s. 2020/2021, in virtù di contratto sino al termine delle attività scolastiche dal 14/09/2020 al 30/06/2021, presso la D.D. “San Giovanni” di posto comune su sostegno ed orario di n. 24 ore settimanali;
- a.s. CP_4
2021/2022, in forza di contratto annuale dal 07/09/2021 al 31/08/2022, presso la D.D. “Don Milani” di posto comune su tipologia posto interno ed orario di CP_4
n. 24 ore settimanali;
a.s. 2022/2023, in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche dal 02/09/2022 al 30/06/2023, presso la D.D. “Don Milani” di posto comune su tipologia posto interno ed orario di n. 24 ore settimanali;
CP_4
- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- di ritenere illegittima la loro esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docenti a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015 e la condanna del convenuto all'accredito (come CP_1 precisato in premessa) e comunque al pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione. Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97); - ha sostenuto che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
- ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità; - ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo. Si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo preliminarmente la prescrizione con riferimento alle annualità 2017/218 e 2018/2019 e nel merito, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, ha insistito per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso. Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della
Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...] unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Controparte_6 compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 Controparte_1 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”. Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. La disciplina legislativa richiamata stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del CP_1 convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha annullato il D.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei: “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova,
i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_7
2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
La fondatezza del diritto rivendicato dalla parte ricorrente appare da ultimo avvalorato da quanto disposto dal D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art.15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31.08. e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30.06. Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la
Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal
Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1 comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Eccezione di prescrizione.
Il ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 azionato per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 sull'assunto della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 13.01.2024 (cfr. notifica telematica all.ta alla memoria del ) in assenza di atti precedenti interruttivi del termine CP_1 quinquennale di prescrizione del beneficio invocato a far data dall'a.s. 2017/2018. L'eccepita prescrizione è fondata per quanto di ragione. Rileva, anzitutto, il Tribunale che il termine applicabile nel caso di specie
è quello quinquennale, costituendo principio affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui “nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento ( v. Cass. 28/5/2020 n. 10219).
Trattasi di principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.. che è stato successivamente più volte ribadito dalla
Suprema Corte e che appare del tutto condivisibile ove si pensi che l'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2022 sottopone a prescrizione quinquennale anche il diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari ( v. Cass. 6/10/2021 n. 27021; Cass 21/7/2021 n. 25574; Cass
20/10/2022, n. 30925 e Cass 11/11/2021, n. 33530, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1240 del 5/8/2019, invocata dalla ricorrente).
Rileva, d'altro canto, il Tribunale che il bonus oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, sottoponendo al termine ivi previsto “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato, a prescindere dal fatto che il suo esercizio possa utilmente intervenire fino al maturare del termine applicabile.
Al riguardo, rileva il Tribunale che costituiscono principi consolidati quelli secondo cui:
-l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c.. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento ( v. Cass. 26/5/2015, n. 10828 e Cass. 24/5/2021,
n. 14193);
- neppure la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata può qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo, di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. Il carattere retroattivo tipico delle pronunce di incostituzionalità di una norma, difatti, ne comporta l'eliminazione "ex tunc" dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che la norma medesima, dalla data di pubblicazione della pronuncia del giudice delle leggi, non è più idonea a produrre, ne' tantomeno a conservare, alcun effetto giuridico (eccezion fatta per i cosiddetta "rapporti esauriti"), e non può, pertanto, costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. ( v. Cass
11/9/1998, n. 7878 e Cass. 19/5/2020, n. 6486);
-neppure il fatto che una norma interna sia stata successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea giustifica la decorrenza del termine decadenziale del diritto conseguente dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche ( v. Cass. Sez.un., 16/6/2014 n. 13676), tanto più ove si consideri che le sentenze della CGUE, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", ma non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione ( v. Cass . 8/2/2016, n. 2468).
Dal disposto dell'art. 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 si evince in maniera inequivoca che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art.1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era il 30 novembre 2016 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma (cfr. Trib. Torino n. 143/2023 del 25/1/2023 e Trib.
Bergamo n. 246/2023 del 22/3/2023).
Invece, per gli anni successivi al 2016 la finestra temporale per l'inserimento della richiesta di assegnazione della Carta elettronica del docente è stata indicata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poichè per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 parte ricorrente quantomeno dal 19.09.2017 e dal 14.09.2018 (data di assunzione a tempo determinato) era certamente facoltizzata a chiedere l'erogazione del beneficio per l'anno scolastico in corso, a.s. 2017/2018 e 2018/2019, da tali date (quelle di assunzione fino al 30 ottobre di ciascun anno) è iniziato a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto.
A nulla rileva, invero, che l'importo eventualmente non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, bensì dal momento in cui esso poteva essere richiesto dall'avente diritto.
Si tratta, invero, di una somma pagata periodicamente, con cadenza annuale, conseguentemente rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, n. 4, c.c., riferito non solo alle somme versate a titolo retributivo, bensì a
«tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Il beneficio in esame deve, conseguentemente, riconoscersi entro il limite della prescrizione quinquennale, nel caso in esame interrotto, in mancanza di atti anteriori, con la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio del 13.01.2024 con la conseguenza che le somme esigibili per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 sono estinte per intervenuto decorso del termine di prescrizione, in data antecedente al primo atto interruttivo.
Mette conto evidenziare che la difesa attorea ha omesso di depositare prova idonea dell'invio della diffida/messa in mora di adempimento asseritamente indirizzata al convenuto quale atto interruttivo della CP_1 prescrizione, pertanto, nella contestazione dell'Amministrazione, il documento non costituisce valida prova sufficiente a dimostrare l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale.
Merito. Per quanto concerne le annualità successive la domanda è fondata. Dall'esame della documentazione allegata in atti emerge che la docente ricorrente ha avuto incarichi per: a.s. 2019/2020, contratto sino al termine delle attività didattiche dal 12/09/2019 al 30/06/2020 presso la D.D. “A. Moro” di posto su sostegno psicofisico ed orario di n. 24 ore settimanali;
- a.s. CP_4
2020/2021, contratto sino al termine delle attività scolastiche dal 14/09/2020 al 30/06/2021, presso la D.D. “San Giovanni” di posto comune su sostegno CP_4 ed orario di n. 24 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022, contratto di supplenza annuale dal 07/09/2021 al 31/08/2022, presso la D.D. “Don Milani” di CP_4 posto comune ed orario di n. 24 ore settimanali;
a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche dal 02/09/2022 al 30/06/2023, presso la D.D.
“Don Milani” di posto comune ed orario di n. 24 ore settimanali;
(cfr. CP_4 contratti di assunzione all.ti al ricorso).
Applicando i principi di cui alla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione richiamata al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata di oltre 180 giorni ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”; né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal circa la minore durata della Controparte_1 supplenza, stante la mancata costituzione in giudizio;
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche essendo stata immessa in ruolo a tempo indeterminato a far data dal dicembre 2024 come confermato dal funzionario del convenuto all'udienza di discussione (cfr. verbale CP_1 in atti)
Va pertanto dichiarato il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, con condanna del alla attivazione in suo favore della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di euro 2.000,00. Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con applicazione della riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma
4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel procedimento l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto in uno all'assenza di attività istruttoria e della fase decisionale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente per le ragioni di cui alla parte motiva il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa ad usufruire, per Parte_1 ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015;
- per effetto di quanto disposto al capo che precede, condanna il
[...]
ad attribuire a il suddetto beneficio Controparte_1 Parte_1 per un importo nominale di € 2.000,00;
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
Terni, il 19 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri