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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 548 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 548/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CLEMENTINA BRACCI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALDEMARO PEGORARO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell 11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 [...]
imonio celebrato in data 29.07.2000 a Canepina CP_1 trascritto presso i Registri dello stato civile del medesimo Comune con Atto n. 9 parte 2 serie A, Anno 2000. Aggiungeva che dal matrimonio erano nati tre figli, (nata il [...] a [...]) Per_1 ed i gemelli e (nati il 23.09.2006 a Viterbo e ch molti anni la loro relazione Per_2 Per_3 affettiva era venuta meno a causa di una serie incompatibilità che avevano minato gravemente la relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa avanzata in udienza dal giudice chiedendo, al termine la emissione di sentenza. La proposta conciliativa era stata così articolata:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegnare la casa familiare a parte ricorrente comprensiva del locale garage;
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figl , Per_2 Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico sarà per intero corrisposto in favore della Sig.ra
Parte_1 4. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 150,00 a titolo di CP_1
c per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. spese compensate e rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a Parte_1
VITERBO il 28/02/1975 e nato a VITERBO il [...] in [...] Controparte_1 al matrimonio celebrato i epina (VT), atto trascritto presso i Registri dello stato civile del medesimo Comune con Atto n. 9 parte 2 serie A – Anno 2000;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 548/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CLEMENTINA BRACCI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALDEMARO PEGORARO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell 11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 [...]
imonio celebrato in data 29.07.2000 a Canepina CP_1 trascritto presso i Registri dello stato civile del medesimo Comune con Atto n. 9 parte 2 serie A, Anno 2000. Aggiungeva che dal matrimonio erano nati tre figli, (nata il [...] a [...]) Per_1 ed i gemelli e (nati il 23.09.2006 a Viterbo e ch molti anni la loro relazione Per_2 Per_3 affettiva era venuta meno a causa di una serie incompatibilità che avevano minato gravemente la relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa avanzata in udienza dal giudice chiedendo, al termine la emissione di sentenza. La proposta conciliativa era stata così articolata:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegnare la casa familiare a parte ricorrente comprensiva del locale garage;
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figl , Per_2 Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico sarà per intero corrisposto in favore della Sig.ra
Parte_1 4. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 150,00 a titolo di CP_1
c per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. spese compensate e rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a Parte_1
VITERBO il 28/02/1975 e nato a VITERBO il [...] in [...] Controparte_1 al matrimonio celebrato i epina (VT), atto trascritto presso i Registri dello stato civile del medesimo Comune con Atto n. 9 parte 2 serie A – Anno 2000;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco