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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1749/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OSTI ANNA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. nata a CASERTA (CE) in [...] Controparte_1 C.F._2
06/09/1993, rappresentata e difesa dall'avv. DALLAFINA ILARIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.11.2024, ha introdotto Parte_1 il presente procedimento contenzioso nei confronti di . Controparte_1
Il ricorrente ha allegato che con decreto del 25.1.2023 l'intestato Tribunale ha disposto l'affidamento ai Servizi Sociali del figlio , nato dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
, presso la quale è stato prevalentemente collocato.
[...]
1 Il Comandatore ha precisato che il minore dal gennaio 2024 vive stabilmente presso l'abitazione paterna, come previsto dai Servizi Sociali affidatari.
Inoltre, ha evidenziato come fosse a conoscenza della circostanza per cui la facesse uso CP_1 di cocaina, tanto da averlo rappresentato ai Servizi Sociali, ai quali la resistente continuava a manifestare una solo apparente disponibilità.
Il ricorrente ha anche evidenziato che, da quando il figlio ha cominciato a confidarsi, gli ha riferito che la madre è solita percuoterlo, tanto che è pendente procedimento penale per maltrattamenti a carico della . CP_1
Dunque, il Comandatore ha dedotto che, tenuto conto della ormai consolidata situazione di fatto, sia posto anche a carico della resistente l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, precisando come da anni la continui a percepire l'indennità di frequenza riconosciuta ad CP_1
in ragione del suo handicap. Per_1
1.2 Si è costituita la resistente, la quale ha confermato di avere avuto un problema di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti, rispetto al quale ha avuto la forza di chiedere aiuto, atteso che ella si è spontaneamente presentata al Dipartimento per le dipendenze di Rovigo per ottenere supporto.
La ha evidenziato che, in ragione di questa sua condizione, la neonata figlia è CP_1 Per_2 stata temporaneamente affidata a terzi ma ha comunque una frequentazione costante con la madre.
1.3. Con ordinanza del 16.7.2025, tenuto conto delle istanze formulate dal ricorrente anche ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c., nonché della situazione di fatto ormai consolidatasi, il Tribunale ha disposto:
- la collocazione prevalente di presso il padre;
Per_1
- che l'assegno universale unico, corrisposto dall' e relativo ad venga CP_3 Persona_3 percepito per intero da anche in assenza del consenso di;
Parte_1 Controparte_1
- che l'indennità di frequenza, riconosciuta ad venga percepito per intero da Persona_3
anche in assenza del consenso di;
Parte_1 Controparte_1
- che potesse compiere le attività necessarie ad effettuare la sostituzione Parte_1 dell'apparecchio acustico del figlio;
Per_1
- che la sia tenuta al pagamento del 50% delle spese relative alla all'acquisto del nuovo CP_1 apparecchio acustico per il figlio;
Per_1
- che i Servizi Sociali affidatari predisponessero una relazione illustrativa della condizione del minore e del nucleo familiare;
- l'acquisizione di informazioni relative alla situazione reddituale delle parti.
All'udienza del 5.12.2025, la causa è stata discussa dai difensori delle parti e trattenuta in decisione dal Collegio.
2. L'affidamento del figlio minore
2 Il Tribunale reputa che, allo stato, non vi siano elementi sufficienti a giustificare una modifica del regime di affidamento.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Nella specie, è emerso che gli elementi critici già valutati e valorizzati dal Tribunale con il decreto del 25.1.2023, a sostegno dell'affidamento di ai Servizi Sociali, siano persistenti e non Per_1 superati, con riferimento ad entrambe le parti.
3 2.1 In particolare, dalla relazione dei Servizi Sociali affidatari, acquisita in data 27.11.2025, si ricava che gli stessi hanno riscontrato una situazione di estrema conflittualità tra le parti, connotata da una persistente reciproca denigrazione.
Inoltre, i Servizi hanno posto in rilievo come anche le comunicazioni a mezzo posta elettronica e relative a questioni di interesse del minore (scuola e percorso di con la NPI) siano Per_1 caratterizzate da uno scontro costante e da recriminazioni rispetto a scelte od asserite omissioni, dell'uno e dell'altra, relative ad . Per_1
2.2 I Servizi hanno poi operato una approfondita valutazione delle capacità genitoriale delle parti, giungendo a riscontrare le medesime criticità già emerse all'esito del precedente processo intercorso tra le stesse.
Con riferimento al Comandatore, i Servizi hanno precisato che, pur essendo un padre affettuoso, attento al figlio, di cui si prende cura e si fa carico,
Dunque, nel costante scenario di conflittualità con la , la richiesta di affidamento CP_1 esclusivo costituisce esplicitazione della sua necessità di essere riconosciuto come il genitore
“migliore”, ragione per cui il criterio dell'accesso all'altro genitore risulta deficitario.
Per quanto concerne la , pur avendo manifestato profondo affetto e comprensione della CP_1 sofferenza di cagionata da eventi accaduti in passato, non ha ancora realmente superato Per_1
l'aspetto di fragilità rispetto alla capacità di autoregolazione emotiva;
nondimeno, la resistente non
4 risulta aver pienamente colto le reali esigenze del minore, in particolare nei casi in cui, di frequente, ha disdetto gli incontri con il bambino per ragioni varie.
E ancora, anche rispetto alla è risultato deficitario il criterio di accesso all'altro genitore, CP_1 in quanto, pur non essendo ella coinvolta in una prospettiva competitiva, comunque contribuisce a mantenere elevata la conflittualità, che, con evidenza, risulta pregiudizievole per . Per_1
2.3 Dunque, il Tribunale reputa che, se da un lato sussistono tutti i presupposti per la deroga al regime dell'affidamento condiviso di , dall'altro non è possibile disporre l'affidamento Per_1 esclusivo ad uno dei due genitori, entrambi tuttora inidonei per le ragioni sopra espresse.
Pertanto, va rigettata la domanda di affidamento esclusivo formulata dal Comandatore.
2.4 Ad ogni buon conto, non può che prendersi atto della ormai consolidata situazione di fatto, che vede stabilmente collocato presso l'abitazione paterna. Per_1
2.5 Per quanto concerne il diritto di visita materno, si osserva che, come noto, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ossia quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU
9.2.2017, c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre CP_4 assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
(Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la figlia di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della figlia con il padre) (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019).
Nella specie, il Tribunale non trascura la circostanza per cui sia pendente un procedimento penale a carico della , per maltrattamenti a danno del minore. CP_1
Al contempo, va tenuta in considerazione l'evoluzione dei rapporti tra e la madre, come Per_1 ricavabili anche dalla relazione dell'educatrice, allegata a quella dei Servizi.
In particolare, è stato evidenziato che gli incontri tra madre e figlio, in precedenza tenuti presso l'abitazione paterna, avvengono presso la casa della e sono emersi i seguenti riscontri: CP_1
5 Inoltre, l'educatrice ha anche posto in rilievo gli aspetti critici, legati, in particolare, ai momenti di passaggio di dall'uno all'altro genitore, nonché alla tendenza di entrambe le parti ad Per_1 esprimere reciproci giudizi negativi, anche alla presenza del minore.
2.6 Dunque, pure in presenza di aspetti problematici ancora irrisolti, tenuto conto dell'età di
, della necessità di preservare i rapporti tra madre e figlio, anche nella prospettiva Per_1 teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale materna, nonché di evitare una cesura negli incontri tra la madre e (il quale già è coinvolto in un conflitto di Per_1 lealtà), allo stato appare opportuno che i Servizi Sociali affidatari individuino il calendario di
6 incontri tra madre e figlio, da realizzarsi in spazio neutro o, comunque, individuato dai Servizi affidatari, alla presenza di personale specializzato. Allo stesso modo, i Servizi potranno indicare alle parti gli orari in cui la madre potrà intrattenere videochiamate con il figlio , almeno due Per_1 volte alla settimana.
Va poi confermata l'attivazione di un servizio di Educativa Domiciliare, che possa garantire una progettualità con obiettivi definiti, secondo modalità e tempistiche che verranno individuati dai
Servizi Sociali territorialmente competenti, con frequenza non inferiore a due volte alla settimana.
3. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali delle parti, in ragione dell'omessa produzione di quanto previsto dall'art. 473-bis.12 c.p.c., è stata necessaria l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. sulla condizione reddituale delle parti.
Con riferimento al Comandatore, è emerso che questi è stato titolare di un reddito netto annuo pari a circa: 9.732,00 nell'anno di imposta 2022; 16.991,00 euro nell'anno di imposta 2023; 21.417,00 euro netti nell'anno di imposta 2024.
La resistente ha dedotto di versare in una situazione di estrema difficoltà economica, a causa della quale non sarebbe in grado di far fronte alla corresponsione di un assegno di mantenimento per Per_
, anche tenuto conto della recente nascita della figlia nata ad [...] 2024. Per_1
La ha depositato copia del modello ISEE 2025, solo parzialmente indicativo della CP_1 situazione reddituale e patrimoniale della stessa.
Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, si ricava che la è stata titolare di un reddito netto CP_1 annuo pari a circa: 2.734,00 nell'anno di imposta 2022; 720,00 euro nell'anno di imposta 2023;
11.382,00 euro netti nell'anno di imposta 2024.
Dalla relazione dei Servizi è possibile ricavare che la resistente ha reperito un'attività lavorativa e, a ben vedere, tanto è desumibile anche dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta
2024.
4. Il mantenimento in favore del figlio
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
4.1 Nella specie, va considerato che, rispetto alla pronuncia del decreto del 25.1.2023:
7 - è prevalentemente collocato presso il padre;
Per_1
- la ha reperito un'attività lavorativa;
CP_1
- la resistente ha avuto un'altra figlia.
4.2 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che come ha di recente affermato la
Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del CP_3 genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente al ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio e dei tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore.
Per le medesime ragioni, anche l'indennità di frequenza attribuita ad sarà integralmente Per_1 percepita dal padre.
4.3 Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della percezione dell'assegno unico per intero da parte della resistente, dell'assegnazione della casa familiare alla , nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Pt_2
Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 50,00, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla domanda (6.11.2024).
Inoltre, va posto a carico del ricorrente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità già indicate nel decreto del 25.1.2023.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Tribunale di Rovigo del 25.1.2023, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
RIGETTA la domanda di affido esclusivo, formulata dal ricorrente;
DISPONE la collocazione prevalente di presso la residenza del padre Per_1 Parte_1
8 DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate al capo
2.6;
DICHIARA tenuta a corrispondere, con decorrenza dalla domanda Controparte_1
(25.11.2024), a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , la somma di euro 50,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come indicate nel decreto del
25.1.2023;
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall' e relativo ad CP_3 [...]
venga percepito per intero da anche in assenza del consenso di Persona_3 Parte_1
; Controparte_1
DISPONE che l'indennità di frequenza, riconosciuta ad venga percepita per Persona_3 intero da anche in assenza del consenso di;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'attivazione di un servizio di Educativa Domiciliare, che possa garantire una progettualità con obiettivi definiti, secondo modalità e tempistiche che verranno individuati dai
Servizi Sociali territorialmente competenti, con frequenza non inferiore a due volte alla settimana.
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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