Articolo 159 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 158Articolo 160
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 159. Cancellazione dal ruolo 1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall' ((CONSAP)) , con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo ((di gestione)) di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall' ((CONSAP)) .
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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