Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota della Regione Veneto in data 31 agosto 2023 prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di plastica verso l’Ungheria. Regolamento (CE) n. 1013/2006. Intermediario: -OMISSIS- Produttore: -OMISSIS- Destinatario: -OMISSIS- Rientro del carico: diffida» , nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le note della Regione Veneto in data 20 aprile 2023 prot. n. -OMISSIS-e 25 luglio 2022 prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DR ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che:
- con il giudizio in epigrafe indicato la società -OMISSIS- ha impugnato, nella parte di suo interesse, il provvedimento della Regione Veneto in data 31 maggio 2023 prot. n. -OMISSIS- con cui la Regione, nell’ambito di una spedizione transfrontaliera destinata ad un impianto ungherese e organizzata dall’intermediario -OMISSIS- (-OMISSIS-), ha diffidato quest’ultima e la ricorrente medesima a riprendere i rifiuti, avendo l’autorità ungherese ritenuto la spedizione illegale;
- con atto depositato in data 9 dicembre 2025 la società ricorrente ha dedotto che: A) pur disconoscendo la paternità delle operazioni di spedizione, essa si è attivata trovando un accordo con -OMISSIS-, la quale d’intesa con l’Ungheria ha poi realizzato tutti gli adempimenti necessari per risanare la situazione; B) la diffida è stata pertanto ottemperata, e non risultano contestazioni rispetto all’operato dell’intermediaria, né ulteriori provvedimenti diretti alla ricorrente; C) in assenza di ulteriori contestazioni, è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, ragion per cui essa ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate;
- con atto depositato in data 10 dicembre 2025, la Regione ha dichiarato di aderire all’anzidetta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e di accettare la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale;
RITENUTO che sia effettivamente sopravvenuto il difetto di interesse a una decisione nel merito del presente ricorso, alla luce di quanto dichiarato dalle parti;
RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, stante l’accordo tra la ricorrente e la Regione e nulla opponendo il Ministero, peraltro costituitosi con atto di mero stile;
VISTO l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento degli elementi identificativi delle società citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
DR ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ND | Ida IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.