Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8328 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GALLUCCI BARBARA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato LANDI CLAUDIA parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 14.11.2024
Parte ricorrente, oltre a reiterare diverse istanze istruttorie :
pagina 1 di 11
come allegato in atti in pct nonchè accertata la mancata costituzione nel presente giudizio della stessa resistente nei termini indicati in decreto, per l'effetto dichiarare la sig.ra decaduta dalla proposizione in giudizio di Controparte_1
qualsivoglia conclusione diretta a contrastare le conclusioni del ricorso di divorzio, decaduta altresì' dalla proposizione di qualsivoglia domanda anche riconvenzionale, domanda di accertamento incidentale, di chiamata in causa di terzo, decaduta dalla formulazione di qualsivoglia eccezione processuale e di merito non rilevabili d'ufficio, dall'indicazione di qualsivoglia mezzo di prova e dal deposito di documenti atti a contrastare la domanda introduttiva del presente giudizio;
In via provvisoria ed urgente letto il ricorso depositato ed esaminati i documenti ad esso allegati
-Emettere decreto provvisorio che disciplini il diritto di visita del padre ai figli – durante il periodo scolastico ed extrascolastico - nelle modalità più ampie e ritenute più confacenti all'interesse dei figli minori a trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, che provvederanno al loro mantenimento nei rispettivi periodi di permanenza, per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento versato attualmente dal padre alla madre per i tre figli;
-già dichiarata con sentenza parziale sul vincolo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e Controparte_1 Pt_1
in data 30.9.2006 in Bologna, trascritto presso il registro degli Atti di
[...]
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 357 Anno
2006 Parte 2 Serie A con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di
Bologna di procedere alla trascrizione della sentenza.
-Revocare l'assegno di mantenimento mensile in favore della signora CP_1
non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per la relativa concessione
[...]
in sede divorzile e, per l'effetto, dichiarare che a ella nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo di cessazione degli effetti civili del matrimonio di causa. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta non autosufficienza economica della pagina 2 di 11 sig.ra disporre in ogni caso, la riduzione dell'assegno di mantenimento CP_1
mensile a favore della moglie, così come disposto in sede di procedimento ex 710 cpc- rg nr.6078/2021, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non superiore ad € 300,00 mensili.
-Confermare le restanti condizioni economiche afferenti il mantenimento straordinario dei figli , e di cui alla separazione e Per_1 Per_2 Persona_3
procedimento ex art. 710 cpc Tribunale di Bologna rg. nr. 6078/2021.
Nel merito in via principale:
- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 30.9.2006 in Bologna, trascritto Parte_1 Controparte_1 presso il registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 357 Anno 2006 Parte 2 Serie A, in regime di separazione dei beni, con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di Bologna di procedere alla trascrizione della sentenza;
- Confermare che l'ex casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi sita in Bologna, via della Fornace 1/21 rimarrà assegnata alla sig.ra CP_2
sino a quando i figli , e abiteranno Controparte_1 Per_1 Per_2 Persona_3 con la madre. Raggiunta l'indipendenza economica dei figli, la casa coniugale, verrà posta in vendita e il ricavato, estinto il mutuo se ancora pendente, verrà ripartito al 50% tra i prefati coniugi. I coniugi avranno diritto di prelazione sull'acquisto del 50% in proprietà dell'altro coniuge;
-Affidare i figli minori , e in via condivisa ad Per_1 Per_2 Persona_3
entrambi i genitori con collocazione paritetica tra i genitori stessi e residenza anagrafica con la madre in Bologna, Via della Fornace, 1/21 immobile ex casa coniugale con le seguenti modalità tra loro alternative:
a) Il sig. avrà diritto a tenere con se i figli con collocazione Parte_1
paritetica nella prima settimana dal lunedi al giovedi, nella seconda settimana dal venerdì sino alla domenica e cosi per tutto il mese, e, per sette giorni durante le vacanze natalizie oltre a tre giorni in quelle pasquali, con alternanza, di anno in anno, delle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
per tre settimane pagina 3 di 11 anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
precisando sin da ora che i giorni di pertinenza persi verranno appena possibile recuperati;
b) Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ravvisi congrua nell'interesse dei figli , e la collocazione paritetica settimanale di Per_1 Per_2 Persona_3
permanenza dei figli con i genitori così come indicata dal ricorrente al precedente punto a), disporre in ogni caso che il padre, potrà tenere con se i Parte_1
figli , e mensilmente per due settimane consecutive o Per_1 Per_2 Persona_3
a settimane alternate ovvero con le modalità ritenute più opportune dall'Intestato
Tribunale adito al fine di stabilire un perfetto equilibrio fra i due genitori del tempo trascorso con i propri figli.
In entrambi i casi e per l'effetto dell'affidamento condiviso paritetico, revocare in capo al padre l'obbligo di versamento dell'assegno mensile Parte_1 rivalutato di € 807,69 quale contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio in favore della madre in ragione di un mantenimento ordinario diretto paritetico tra i genitori nel periodo di permanenza con se dei figli;
-Accertare e disporre, in riforma delle statuizioni economiche stabilite dal
Tribunale di Bologna con la separazione e nel procedimento ex art. 710 cpc la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie sig.ra CP_1
e a carico del marito e, per l'effetto, dichiarare che a ella nulla è dovuto a
[...]
titolo di assegno divorzile per il sopraggiunto venir meno dei presupposti di diritto giustificativi in sede divorzile della sua attribuzione, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo di cessazione degli effetti civili del matrimonio di causa.
- disporre che l'assegno unico universale INPS dei figli venga percepito al 100% dalla madre e che i figli saranno fiscalmente a carico di entrambe le parti nella misura di determinazione della ripartizione delle spese;
-autorizzare le parti al rilascio e rinnovo dei passaporti propri e dei loro figli minori.
pagina 4 di 11 In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale e di rigetto della domanda di affidamento condiviso con collocazione paritetica tra i genitori:
-Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , Per_1
e con diritto di visita paterno suddiviso per il periodo Per_2 Persona_3
scolastico ed extrascolastico - con le modalità di cui all'allegato piano genitoriale, avendo cura di evidenziare che i figli hanno diritto di stare con il genitore non collocatario pari tempo e di mantenere con lo stesso una relazione stabile e duratura che il genitore collocatario dovrà favorire ovvero nelle modalità più ampie e ritenute più confacenti dall'On.le Tribunale adito all'interesse dei figli minori a trascorrere pari tempo con entrambi i genitori.
- Revocare in capo al padre l'obbligo del versamento dell'attuale assegno per i figli di € 807,69 cadauno quale contributo mensile di mantenimento ordinario dei figli statuito con la separazione e nel procedimento Tribunale di Bologna rg. nr.
6078/2021 tenuto conto dei tempi di permanenza effettiva dei figli con i genitori e delle mutate condizioni economiche del sig. e, per l'effetto porre a Parte_1 carico del signor l'obbligo di contribuire al versamento, entro i Parte_1
primi 5 giorni di ogni mese, di un assegno di mantenimento ordinario del minore importo di euro 1200,00 complessivi= ( euro 400 per ciascun figlio) o di altro importo che il Tribunale riterrà di giustizia, importo da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria non coperte da SSN, educative e ricreative, da concordare tra i genitori, salvo quelle indifferibili ed urgenti. Le spese straordinarie saranno da rimborsare al genitore che le avrà anticipate con le modalità di cui all'allegato
Protocollo “sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il Tribunale di Bologna il
9.08.2017.
-Disporre in relazione al mantenimento della resistente, nel caso di rifiuto della sig.ra a ricevere a titolo di mantenimento presente e futuro la cessione CP_1
senza corrispettivo da parte del marito della quota del 50% della casa coniugale,
pagina 5 di 11 che la resistente, percepisca un assegno di mantenimento di carattere temporaneo di importo non superiore ad € 300,00 e per la sola durata di mesi 12 attivandosi a reperire attività lavorativa. Decorso il suddetto termine, la resistente dovrà provvedere a se stessa in modo del tutto autonomo.
-In via ulteriormente subordinata e nel caso si ritenga che la resistente abbia diritto ad un assegno di mantenimento, disporre una riduzione dell'attuale assegno di mantenimento mensile statuito in separazione e ridotto ad € 700,00 nel procedimento Tribunale di Bologna rg. nr. 6078/2021, oggi rivalutato in € 753,84,
a favore della moglie e a carico del marito essendo venuti meno i presupposti giustificativi in fatto e in diritto in sede divorzile attributivi dello stesso, stabilendo che la resistente ha diritto solo per un anno ad un assegno nella misura di € 100,00 mensili.
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari”.
Parte resistente: confermare l'affidamento dei tre figli minori, , e , ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnando, per l'effetto, l'attuale abitazione familiare sita in Bologna, Via della Fornace n. 1/21, alla signora e fermo restando il pagamento CP_1
delle rate del mutuo gravante su detto immobile a carico di entrambe le parti-comproprietarie al 50%;
2) disporre che il padre tenga presso di sé i figli: a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera;
b) due giorni con pernottamento nella settimana che termina con il week end di spettanza materna e un giorno con pernottamento nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, con l'esplicita previsione che i giorni infrasettimanali di spettanza paterna vengano previamente definiti dai genitori con particolare riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, così da evitare loro defatiganti spostamenti;
c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, con alternanza delle principali festività; e) due settimane durante l'estate nei periodi concordati tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
3) disporre che il padre versi alla signora a titolo di contributo al CP_1
pagina 6 di 11 mantenimento ordinario dei tre figli, la cifra mensile complessiva di €
2.315,92 (corrispondenti oggi alla somma di € 2.297,00 stabilita in via provvisoria dal G.R. con provvedimento 01/02/2024 ed aggiornata ISTAT al giugno 2024), ovvero € 771,97 per ciascun figlio, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al
50% delle spese ulteriori e straordinarie da individuarsi con espresso riferimento al Protocollo del 09/08/2027 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
4) quanto all'assegno divorzile, la resistente si rimette a giustizia.
Rigettata ogni contraria istanza e con vittoria di spese ed onorari della procedura.
FA T T O E D I R I T T O
hiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in BOLOGNA il 30/09/2006, unione dalla quale, nascevano tre figli, nel
[...]
2007, nel 2011 e nel 2013. ll ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2019, anno della separazione consensuale definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bologna in data 28/05/2019 .
Chiedeva altresì il ricorrente l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita con modalità paritarie ,il mantenimento diretto, o in subordine la riduzione dell'assegno di mantenimento rispetto a quanto stabilito in separazione..
Si costituiva tardivamente in giudizio , la quale aderiva Controparte_1
alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando anche sull'affido condiviso, sulla collocazione dei minori ma opponendosi alle visite paritarie e chiedendo per il mantenimento dei figli la conferma delle condizioni di separazione, ovvero la somma di euro 2400,00
pagina 7 di 11 Con ordinanza del 28.11.2023 , resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente veniva emessa sentenza parziale n. 2688/2023 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano sentiti due dei figli minori.
All'udienza del 24.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione senza termini , veniva discussa nella camera di consiglio del 31.1.2025 .
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
2688/2023 pronunciata da questo Tribunale , il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 Controparte_1
conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione dei figli della coppia, non sussiste alcuna controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Ne consegue la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig CP_1
Quanto alla frequentazione padre figli, ha affermato di vedere il padre Per_1
ogni fine settimana e che gradirebbe vederlo maggiormente , ha dichairato Per_2
di trovarsi bene con la frequentazione, esprimendo il desiderio di vedere un po' di più il padre.
Nelle memorie conclusive parte ricorrente ha dato atto che i figli hanno aumentato i tempi di permanenza con il padre, trascorrendo con lui i giorni di lunedì e martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì, ed alternando i fine settimana alternati.
pagina 8 di 11 La resistente non ha smentito tale assetto, limitandosi ad affermare che sarebbe tenuta “ a intervenire nel caso in cui vi siano imprevisti da parte del sig. il Per_3
cui lavoro non gli consente la flessibilità annunciata nella gestione dei tre figli”, senza chiarire bene i termini e la frequenza di tali interventi sostitutivi.
Pertanto, può mantenersi il regime di visite attuato in via di fatto dalle parti.
Per i periodi di vacanza il padre potrà tenere con sé i figli sette giorni durante le vacanze natalizie oltre a tre giorni in quelle pasquali, con alternanza, di anno in anno, delle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il
30 Aprile di ogni anno.
Sulle questioni economiche
Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva disparità tra i coniugi.
Sebbene i tempi di visita tra padre e figli siano aumentati risetto alla separazione, si rileva la sussistenza di una marcata disparità economica tra le parti. In particolare il ricorrente ha guadagnato nel 2020 4800,00 euro al mese, nel 2021
4400,00 euro. La dichiarazione dei redditi del 2023 espone un guadagno lordo di euro 126. 600,00 corrispondenti al netto mensile di euro 6000,00 circa. Per il
2023 i redditi del sig si sono attestati in euro 4700, 00 netti mensili. Per_3
Il sig paga, come la sig il 50% del mutuo contratto per l'acquisto Per_3 CP_1
della casa familaire, pari ad euro 450,00, pro capite, oltre ad euro 600,00 di affitto, è gravato da 350,00 mensili di finanziamento.
La differenza reddituale tra le parti, anche in presenza di tempi paritetici di frequentazione, rende necessaria la previsione di un contributo perequativo per il mantenimento dei figli in favore della madre che si ritiene equo fissare in ero 650,00 euro per figlio, con spese straordinarie al 70% , con pagina 9 di 11 decorrenza dalla decisione non conoscendosi la data in cui le parti hanno attuato l'attuale regime di visita. .
Sull'assegno divorzile
La domanda di assegno divorzile è inammissibile, in quanto la sig si è CP_1
costituita tardivamente.
Le spese legali sono compensate in ragione della reciproca soccombenza sul quantum del mantenimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dispone che la prole minore della coppia, sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2) valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in _Bologna , via della Fornace 1/21 che resta assegnata alla sig CP_1
regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che i figli trascorrano con il padre i giorni di lunedì e martedì, con la madre il mercoledì
e il giovedì, con fine settimana alternati tra genitori;
.
Per i periodi di vacanza il padre potrà tenere con sé i figli sette giorni durante le vacanze natalizie oltre a tre giorni in quelle pasquali, con alternanza, di anno in anno, delle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il
30 Aprile di ogni anno;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla presente decisione, la somma di € 1950,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
pagina 10 di 11 4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 31.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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