TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/05/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8939/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 10301/2023
TRA
e , nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via F. Crispi n. 44, presso lo studio dell'avv. Antonio
Pellicano, dal quale sono tutti rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/07/2024 parte ricorrente ha esposto che la figlia minore, già titolare di indennità di frequenza, sottoposta a visita di revisione dall' è stata riconosciuta “non CP_2 invalido”, con conseguente perdita del beneficio precedentemente goduto;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha confermato l'esito della visita di revisione, riconoscendo la minore soggetto non invalido;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord
1 contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della Per_2
summenzionata prestazione dalla revoca.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta la minore.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente si è riportata alle conclusioni della propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dai ricorrenti - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la minore, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, la parte, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di frequenza dalla revoca, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della minore e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “si può ritenere il minore non Persona_1 bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della revisione amministrativa, pertanto dal 15/03/2023.”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che il minore soffra di: Celiachia in trattamento Persona_1
nutrizionale privo di glutine, in assenza di sintomatologia – fragilità emotiva e tratti d'ansia in paziente con funzionamento intellettivo ai limiti bassi della norma Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( ) dalle cui Persona_1
condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile: NON SONO risultate infermità tali da riconoscere l'indennità di frequenza, nelle condizioni previste dalla legge 11 Ottobre del 1990 n. 289, in quanto il minore non ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della revisione amministrativa, pertanto dal
15/03/2023”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente che la minore soffre di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della indennità di frequenza.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata ma si è limitata ad affermare che il consulente nominato ha errato nella propria valutazione, sottovalutando il quadro patologico sofferto e la documentazione medica prodotta, limitandosi ad indicare che il CTU non avrebbe preso posizione quanto al precedente riconoscimento della prestazione. Tale censura, tuttavia, non appare dirimente, dal momento che il perito nominato ha coerentemente illustrato le ragioni per cui, sulla base dell'esame obiettivo effettuato ed in forza della documentazione in atti, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento della prestazione.
3 Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_2
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo alla minore;
Persona_1
4 - nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 10.05.2025
5
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8939/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 10301/2023
TRA
e , nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via F. Crispi n. 44, presso lo studio dell'avv. Antonio
Pellicano, dal quale sono tutti rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/07/2024 parte ricorrente ha esposto che la figlia minore, già titolare di indennità di frequenza, sottoposta a visita di revisione dall' è stata riconosciuta “non CP_2 invalido”, con conseguente perdita del beneficio precedentemente goduto;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha confermato l'esito della visita di revisione, riconoscendo la minore soggetto non invalido;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord
1 contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della Per_2
summenzionata prestazione dalla revoca.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta la minore.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente si è riportata alle conclusioni della propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dai ricorrenti - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la minore, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, la parte, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di frequenza dalla revoca, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della minore e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “si può ritenere il minore non Persona_1 bisognevole dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della revisione amministrativa, pertanto dal 15/03/2023.”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che il minore soffra di: Celiachia in trattamento Persona_1
nutrizionale privo di glutine, in assenza di sintomatologia – fragilità emotiva e tratti d'ansia in paziente con funzionamento intellettivo ai limiti bassi della norma Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( ) dalle cui Persona_1
condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile: NON SONO risultate infermità tali da riconoscere l'indennità di frequenza, nelle condizioni previste dalla legge 11 Ottobre del 1990 n. 289, in quanto il minore non ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della revisione amministrativa, pertanto dal
15/03/2023”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente che la minore soffre di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento della indennità di frequenza.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata ma si è limitata ad affermare che il consulente nominato ha errato nella propria valutazione, sottovalutando il quadro patologico sofferto e la documentazione medica prodotta, limitandosi ad indicare che il CTU non avrebbe preso posizione quanto al precedente riconoscimento della prestazione. Tale censura, tuttavia, non appare dirimente, dal momento che il perito nominato ha coerentemente illustrato le ragioni per cui, sulla base dell'esame obiettivo effettuato ed in forza della documentazione in atti, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento della prestazione.
3 Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_2
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo alla minore;
Persona_1
4 - nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 10.05.2025
5
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo