Decreto cautelare 23 novembre 2023
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 26/03/2026, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15506/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15506 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba n. 20230004810 del 24.8.23 di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. NN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la questione controversa riguarda l’impugnazione del provvedimento di diniego di un visto di ingresso per lavoro subordinato (da svolgere nel campo “agricoltura-operaio florovivaistico”) emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba in data 24 agosto 2023;
Rilevato che:
(i) tale provvedimento, per quel che interessa in questa sede, è fondato sulla seguente motivazione: «During the interview, you are not aware of the job you are going to do in Italy. In view of the above, we inform you that your application for a work Visa is hereby rejected. This measure may eventually be appealed against (…) to the competent Tribunale ordinario (ordinary Court)»;
(ii) il ricorso è affidato a due motivi, così rubricati: «I Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria»; «II. Violazione dell’art. 3 comma 4 l. n. 241 del 1990. Violazione per mancata/errata/fuorviante indicazione del termine e dell’organo avanti il quale proporre impugnazione»;
(iii) l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando documentazione inclusiva di una relazione sulla vicenda per cui è causa redatta dalla Sede diplomatica;
Ritenuta sussistente la lamentata violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto, sebbene, in considerazione della normativa ratione temporis applicabile, tale adempimento procedimentale era dovuto; non opera, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi di un potere di natura pacificamente discrezionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V Quater, sent. n. 21784/2024);
Ritenuto, al contrario, che l’erronea indicazione dell’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporre ricorso, che forma oggetto del secondo motivo di impugnazione, costituisca una mera irregolarità;
Ritenuto in conclusione di dover accogliere il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e che le spese di lite, in ragione della soccombenza, debbano essere liquidate come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
NN ON, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ON | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.