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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11537/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PULLI ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – premesso che “In data 19.09.2019, l'odierno ricorrente - a seguito di inoltro di domanda amministrativa n. 3930822607875 del 10.07.2019 - veniva sottoposto a visita medico- CP_ legale presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Lecce e, in tale occasione, veniva riconosciuto quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
(doc. 1). In data 28.01.2021 e 30.08.2021, l'odierno deducente veniva sottoposto a visita medico- CP_ legale di revisione presso il Centro Medico Legale di Lecce e, in tale occasione, veniva riconosciuto quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa art. 2 e 12 L. 118/71” (docc.
2-3). Detti verbali venivano trasmessi con lettera racc. a/r n. 68977663299-6 e 68979840574-6, nei quali l'ente resistente stesso avvertiva l'odierno deducente che “nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno autonomamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto” (doc. 3 – 4 cit. – pag.
1). Ebbene, sulla scorta delle precipue indicazioni fornite da e stante l'immutata CP_1 percentuale di invalidità riconosciuta in sede di revisione, il sig. riteneva d'aver diritto al Pt_2 medesimo trattamento economico di natura assistenziale sin a quale momento goduto.
1 Tale convinzione veniva poi confermata, inoltre, dalla condotta osservata dell'ente previdenziale resistente, il quale, in seguito alle predette visite di revisione, continuava a corrispondere in favore del deducente la medesima prestazione economica assistenziale con cadenza mensile;
generando in tal modo nel sig. un legittimo affidamento. È solo con la comunicazione del 23.04.2023 che Pt_2
l'ente resistente provvedeva alla riliquidazione della misura assistenziale e comunicava all'odierno ricorrente, altresì, l'insussistenza a suo carico “somme a credito o a debito fino al 31.05.2023” (doc.
4). , con la nota del 06.09.2023 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunicava CP_2 nuovamente al sig. la “riliquidazione” (rectius, la parziale revoca) della prestazione Pt_2 assistenziale ad esso in precedenza accordata;
il tutto anche in via retroattiva, tanto è vero che, con la predetta nota, l'ente resistente notiziava il sig. d'aver rilevato, per effetto del ricalcolo Pt_2 eseguito (tardivamente e retroattivamente), una posizione debitoria di complessivi € 13.122,76
(doc. 5). - ha chiesto di “accertare e dichiarare la illegittimità/nullità/infondatezza della richiesta di pagamento della somma di € 13.122,76 avanzata dall'ente previdenziale resistente nei confronti del sig. e per l'effetto - accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 13.122,76 Parte_3 erogata dall'ente previdenziale resistente in favore del sig. nel periodo dal settembre Parte_3
2021 a giugno 2023 ovvero per il diverso periodo o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “la visita sanitaria è stata effettuata il CP_1
30/08/2021 e il verbale della stessa è stato prontamente notificato il 10/09/2021. È vero che nel verbale veniva confermata la percentuale di invalidità ma non veniva invece confermato il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento. In presenza di tali condizioni, le suindicate CP_ somme indebite sono pienamente ripetibili da parte dell' ”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti risulta infatti che il verbale della visita del 30.08.2021 (con il quale il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento) è stato notificato a mani del ricorrente in data
10.09.2021; tale circostanza non è contestata, ma anzi espressamente ammessa dal ricorrente, il quale ha dedotto di avere ricevuto entrambi i verbali di visita, allegandoli al ricorso. Il ricorrente fonda la situazione di legittimo affidamento che giustificherebbe l'irripetibilità delle somme sul fatto che in entrambi i verbali viene indicata un'invalidità totale al 100%; al riguardo, si deve però rilevare che, come correttamente dedotto dall , “È vero che nel verbale veniva confermata CP_1 la percentuale di invalidità ma non veniva invece confermato il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento”. A partire dal 10.09.2021, egli aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
2 Trovano quindi applicazione seguenti i principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con la sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza 15/01/2025, n. 25 innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica …”.
Nello stesso senso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 16.04.2025, allegata alle note scritte dell' : “L'appellante deduce che sulla base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale CP_1 della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata. Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis …
3 Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla CP_ spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge”. Tali principi di diritto appaiono perfettamente applicabili nel caso di specie. Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma la novità delle pronunce poste a base della decisione giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11537/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PULLI ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – premesso che “In data 19.09.2019, l'odierno ricorrente - a seguito di inoltro di domanda amministrativa n. 3930822607875 del 10.07.2019 - veniva sottoposto a visita medico- CP_ legale presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Lecce e, in tale occasione, veniva riconosciuto quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
(doc. 1). In data 28.01.2021 e 30.08.2021, l'odierno deducente veniva sottoposto a visita medico- CP_ legale di revisione presso il Centro Medico Legale di Lecce e, in tale occasione, veniva riconosciuto quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa art. 2 e 12 L. 118/71” (docc.
2-3). Detti verbali venivano trasmessi con lettera racc. a/r n. 68977663299-6 e 68979840574-6, nei quali l'ente resistente stesso avvertiva l'odierno deducente che “nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno autonomamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto” (doc. 3 – 4 cit. – pag.
1). Ebbene, sulla scorta delle precipue indicazioni fornite da e stante l'immutata CP_1 percentuale di invalidità riconosciuta in sede di revisione, il sig. riteneva d'aver diritto al Pt_2 medesimo trattamento economico di natura assistenziale sin a quale momento goduto.
1 Tale convinzione veniva poi confermata, inoltre, dalla condotta osservata dell'ente previdenziale resistente, il quale, in seguito alle predette visite di revisione, continuava a corrispondere in favore del deducente la medesima prestazione economica assistenziale con cadenza mensile;
generando in tal modo nel sig. un legittimo affidamento. È solo con la comunicazione del 23.04.2023 che Pt_2
l'ente resistente provvedeva alla riliquidazione della misura assistenziale e comunicava all'odierno ricorrente, altresì, l'insussistenza a suo carico “somme a credito o a debito fino al 31.05.2023” (doc.
4). , con la nota del 06.09.2023 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunicava CP_2 nuovamente al sig. la “riliquidazione” (rectius, la parziale revoca) della prestazione Pt_2 assistenziale ad esso in precedenza accordata;
il tutto anche in via retroattiva, tanto è vero che, con la predetta nota, l'ente resistente notiziava il sig. d'aver rilevato, per effetto del ricalcolo Pt_2 eseguito (tardivamente e retroattivamente), una posizione debitoria di complessivi € 13.122,76
(doc. 5). - ha chiesto di “accertare e dichiarare la illegittimità/nullità/infondatezza della richiesta di pagamento della somma di € 13.122,76 avanzata dall'ente previdenziale resistente nei confronti del sig. e per l'effetto - accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 13.122,76 Parte_3 erogata dall'ente previdenziale resistente in favore del sig. nel periodo dal settembre Parte_3
2021 a giugno 2023 ovvero per il diverso periodo o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “la visita sanitaria è stata effettuata il CP_1
30/08/2021 e il verbale della stessa è stato prontamente notificato il 10/09/2021. È vero che nel verbale veniva confermata la percentuale di invalidità ma non veniva invece confermato il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento. In presenza di tali condizioni, le suindicate CP_ somme indebite sono pienamente ripetibili da parte dell' ”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti risulta infatti che il verbale della visita del 30.08.2021 (con il quale il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento) è stato notificato a mani del ricorrente in data
10.09.2021; tale circostanza non è contestata, ma anzi espressamente ammessa dal ricorrente, il quale ha dedotto di avere ricevuto entrambi i verbali di visita, allegandoli al ricorso. Il ricorrente fonda la situazione di legittimo affidamento che giustificherebbe l'irripetibilità delle somme sul fatto che in entrambi i verbali viene indicata un'invalidità totale al 100%; al riguardo, si deve però rilevare che, come correttamente dedotto dall , “È vero che nel verbale veniva confermata CP_1 la percentuale di invalidità ma non veniva invece confermato il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento”. A partire dal 10.09.2021, egli aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
2 Trovano quindi applicazione seguenti i principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con la sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza 15/01/2025, n. 25 innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica …”.
Nello stesso senso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 16.04.2025, allegata alle note scritte dell' : “L'appellante deduce che sulla base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale CP_1 della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata. Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis …
3 Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla CP_ spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge”. Tali principi di diritto appaiono perfettamente applicabili nel caso di specie. Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma la novità delle pronunce poste a base della decisione giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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