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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 510 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 510-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata proposto da
Fallimento Le Gourmand Patissier di RO Ezio s.r.l. (codice fiscale 01936850047), con sede legale già in Sinio (CN), via Alba, n. 14/C, in persona del Curatore in regime di prorogatio dott. Giovanni Michele Sibona, rappresentato e difeso, in forza dei poteri attribuiti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e dal decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. e come da autorizzazione del Giudice Delegato (doc. 1), dall'avv. Michele
Palladino, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore
- RICORRENTE- nei confronti di
AN CI (c.f. [...]), titolare dell'omonima impresa individuale
(indicata al registro delle imprese come “CI Alessanro”) con sede legale a Torino, in
Piazza Bodoni, n. 3
- CONVENUTO NON COSTITUITO – ***
Con ricorso depositato il 26.9.2024, il Fallimento Le Gourmand Patissier di RO Ezio s.r.l., in persona del Curatore in regime di prorogatio dott. Giovanni Michele Sibona, in forza dei poteri attribuiti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e dal decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. e come da autorizzazione del Giudice Delegato (doc. 1), ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata nei confronti di AN CI (c.f. [...]), titolare dell'omonima impresa individuale (indicata al registro delle imprese come “CI Alessanro”) con sede legale a Torino, in Piazza Bodoni, n. 3.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 2.10.2024, senza che tale parte si sia costituita.
ADER ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata
4.10.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 7.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidati per la riscossione è pari a 11.951,96 (“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”).
All'udienza del 8 novembre 2024 nessuno è comparso per parte convenuta ed il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato al deposito di una memoria relativa al superamento da parte del convenuto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. Il giudice relatore, ritenuta la necessità di rinviare l'udienza non essendo pervenute le informative richieste ad
ADE viste le note di udienza depositate dalla ricorrente il 16.12.2024, ha autorizzato parte ricorrente al deposito della memoria e rinviato l'udienza per acquisire l'informativa citata.
Agenzia delle Entrate ha trasmesso la dichiarazione inserita nel fascicolo telematico l'11 novembre 2024 con cui ha dichiarato che non risultano dichiarazioni fiscali per gli ultimi tre esercizi. In pari data il ricorrente ha depositato la memoria autorizzata.
Infine il 19 novembre 2024, all'udienza tenutasi avanti al giudice relatore, nessuno è comparso per parte convenuta e il difensore del fallimento ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo e quindi in via principale per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di AN CI. Il Giudice relatore ha riservato di riferire al
Collegio.
***
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del Fallimento alla proposizione del ricorso, quale creditore.
Deve osservarsi al riguardo che con sentenza 6 maggio 2021il GUP presso il tribunale di asti ha ritenuto l'imputato AN CI responsabile del reato ascrittogli (bancarotta fraudolenta, relativa alla società Le Gourmand Patissier di RO Ezio s.r.l., poi fallita, di cui
AN CI era amministratore delegato e per un periodo presidente del Consiglio di amministrazione) e condannato al risarcimento dei danni in favore del fallimento odierno ricorrente, con determinazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
250.000,00 (doc. 4). Avverso tale sentenza il ricorrente ha dato atto esser stato proposto appello, conclusosi con riforma in relazione alla condotta di bancarotta semplice, con conseguente rideterminazione della pena, e conferma della sentenza per il resto, comprese le statuizioni civili (doc. 6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della impresa individuale e con sede legale a Torino, in Piazza Bodoni, n. 3
(cfr. visura camerale del 2.1o.2024 in atti);
- la parte convenuta è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata a mezzo pec della Cancelleria del 2.10.2024;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII del convenuto, attesa la qualifica di imprenditore commerciale e la mancata prova da parte del convenuto del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Con maggiore dettaglio, dalla visura camerale emerge infatti che si tratta di impresa individuale avente quale oggetto l'attività di procacciatore di affari e di controllo qualità.
Mette conto osservare che la possibilità astratta di qualificare il procacciatore di affari quale imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 c.c., come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte (Cass. n.
8930/2012 e n.1466/2019, pronunce rese nella vigenza della legge fallimentare ed applicabili quanto ai principi espressi), in presenza dei requisiti di professionalità ed organizzazione, “intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali ed immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti” (Cass.
n.1466/2019). Nel caso in esame, l'affiancamento di tale attività a quella di controllo di
3 qualità risultante dal registro delle imprese e l'iscrizione al registro, inducono a qualificare la parte convenuta come impresa commerciale.
Inoltre, l'inadempimento agli obblighi fiscali quantomeno nell'ultimo triennio, risultante dall'informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate, non consente di presumere che si tratti di impresa minore. Inoltre, come evidenziato dal fallimento ricorrente con la propria memoria integrativa, il credito risarcitorio della procedura, a cui è stata riconosciuta una provvisionale di 250.000,00 euro, è verosimilmente superiore, e la documentazione prodotta non consente di presumere che si tratti di impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'assenza di dichiarazioni fiscali quantomeno nell'ultimo triennio
(documentazione ADE in atti); la mancata partecipazione al presente procedimento nonostante l'avvenuta notifica a mezzo pec, significativa in via alternativa della mancata lettura della pec o del disinteresse per le sorti dell'impresa; il mancato pagamento del credito della ricorrente;
l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da ADER citata ed il mancato pagamento della stessa nonostante l'esiguità delle somme (euro 11.951,96);
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della procedura ricorrente e di ADER.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, senza doversi quindi esaminare la domanda proposta in via subordinata di apertura della liquidazione controllata, e rilevato che nella nomina del
Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di AN CI
(c.f. [...]-PI 03749980045), titolare dell'omonima impresa individuale
(indicata al registro delle imprese come “CI Alessanro”) con sede legale a Torino, in
Piazza Bodoni, n. 3; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
4 Curatore la dott.ssa Stefania Canavese, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 Aprile 2025 alle ore 15.15 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori o liquidatori della società o ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.11.2024 ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 510-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata proposto da
Fallimento Le Gourmand Patissier di RO Ezio s.r.l. (codice fiscale 01936850047), con sede legale già in Sinio (CN), via Alba, n. 14/C, in persona del Curatore in regime di prorogatio dott. Giovanni Michele Sibona, rappresentato e difeso, in forza dei poteri attribuiti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e dal decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. e come da autorizzazione del Giudice Delegato (doc. 1), dall'avv. Michele
Palladino, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore
- RICORRENTE- nei confronti di
AN CI (c.f. [...]), titolare dell'omonima impresa individuale
(indicata al registro delle imprese come “CI Alessanro”) con sede legale a Torino, in
Piazza Bodoni, n. 3
- CONVENUTO NON COSTITUITO – ***
Con ricorso depositato il 26.9.2024, il Fallimento Le Gourmand Patissier di RO Ezio s.r.l., in persona del Curatore in regime di prorogatio dott. Giovanni Michele Sibona, in forza dei poteri attribuiti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e dal decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. e come da autorizzazione del Giudice Delegato (doc. 1), ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata nei confronti di AN CI (c.f. [...]), titolare dell'omonima impresa individuale (indicata al registro delle imprese come “CI Alessanro”) con sede legale a Torino, in Piazza Bodoni, n. 3.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 2.10.2024, senza che tale parte si sia costituita.
ADER ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata
4.10.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 7.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidati per la riscossione è pari a 11.951,96 (“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”).
All'udienza del 8 novembre 2024 nessuno è comparso per parte convenuta ed il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato al deposito di una memoria relativa al superamento da parte del convenuto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. Il giudice relatore, ritenuta la necessità di rinviare l'udienza non essendo pervenute le informative richieste ad
ADE viste le note di udienza depositate dalla ricorrente il 16.12.2024, ha autorizzato parte ricorrente al deposito della memoria e rinviato l'udienza per acquisire l'informativa citata.
Agenzia delle Entrate ha trasmesso la dichiarazione inserita nel fascicolo telematico l'11 novembre 2024 con cui ha dichiarato che non risultano dichiarazioni fiscali per gli ultimi tre esercizi. In pari data il ricorrente ha depositato la memoria autorizzata.
Infine il 19 novembre 2024, all'udienza tenutasi avanti al giudice relatore, nessuno è comparso per parte convenuta e il difensore del fallimento ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo e quindi in via principale per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di AN CI. Il Giudice relatore ha riservato di riferire al
Collegio.
***
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del Fallimento alla proposizione del ricorso, quale creditore.
Deve osservarsi al riguardo che con sentenza 6 maggio 2021il GUP presso il tribunale di asti ha ritenuto l'imputato AN CI responsabile del reato ascrittogli (bancarotta fraudolenta, relativa alla società Le Gourmand Patissier di RO Ezio s.r.l., poi fallita, di cui
AN CI era amministratore delegato e per un periodo presidente del Consiglio di amministrazione) e condannato al risarcimento dei danni in favore del fallimento odierno ricorrente, con determinazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
250.000,00 (doc. 4). Avverso tale sentenza il ricorrente ha dato atto esser stato proposto appello, conclusosi con riforma in relazione alla condotta di bancarotta semplice, con conseguente rideterminazione della pena, e conferma della sentenza per il resto, comprese le statuizioni civili (doc. 6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della impresa individuale e con sede legale a Torino, in Piazza Bodoni, n. 3
(cfr. visura camerale del 2.1o.2024 in atti);
- la parte convenuta è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata a mezzo pec della Cancelleria del 2.10.2024;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII del convenuto, attesa la qualifica di imprenditore commerciale e la mancata prova da parte del convenuto del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Con maggiore dettaglio, dalla visura camerale emerge infatti che si tratta di impresa individuale avente quale oggetto l'attività di procacciatore di affari e di controllo qualità.
Mette conto osservare che la possibilità astratta di qualificare il procacciatore di affari quale imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 c.c., come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte (Cass. n.
8930/2012 e n.1466/2019, pronunce rese nella vigenza della legge fallimentare ed applicabili quanto ai principi espressi), in presenza dei requisiti di professionalità ed organizzazione, “intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali ed immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti” (Cass.
n.1466/2019). Nel caso in esame, l'affiancamento di tale attività a quella di controllo di
3 qualità risultante dal registro delle imprese e l'iscrizione al registro, inducono a qualificare la parte convenuta come impresa commerciale.
Inoltre, l'inadempimento agli obblighi fiscali quantomeno nell'ultimo triennio, risultante dall'informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate, non consente di presumere che si tratti di impresa minore. Inoltre, come evidenziato dal fallimento ricorrente con la propria memoria integrativa, il credito risarcitorio della procedura, a cui è stata riconosciuta una provvisionale di 250.000,00 euro, è verosimilmente superiore, e la documentazione prodotta non consente di presumere che si tratti di impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'assenza di dichiarazioni fiscali quantomeno nell'ultimo triennio
(documentazione ADE in atti); la mancata partecipazione al presente procedimento nonostante l'avvenuta notifica a mezzo pec, significativa in via alternativa della mancata lettura della pec o del disinteresse per le sorti dell'impresa; il mancato pagamento del credito della ricorrente;
l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da ADER citata ed il mancato pagamento della stessa nonostante l'esiguità delle somme (euro 11.951,96);
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della procedura ricorrente e di ADER.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, senza doversi quindi esaminare la domanda proposta in via subordinata di apertura della liquidazione controllata, e rilevato che nella nomina del
Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di AN CI
(c.f. [...]-PI 03749980045), titolare dell'omonima impresa individuale
(indicata al registro delle imprese come “CI Alessanro”) con sede legale a Torino, in
Piazza Bodoni, n. 3; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
4 Curatore la dott.ssa Stefania Canavese, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 Aprile 2025 alle ore 15.15 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori o liquidatori della società o ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.11.2024 ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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