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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 63/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Venezia – Mestre, via Bissolati 6 presso lo studio degli Avv.ti Laura Possiedi, Roberta
GU e AL RI che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Venezia, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Aprile per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Santa Croce n. 929, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025 , iscritto alla gestione Parte_1
previdenziale degli artigiani e commercianti dal 2016 in regime forfettario, ha agito in giudizio contro l' per ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare del CP_1
regime contributivo agevolato previsto dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, e per l'annullamento dei provvedimenti con cui l' ha CP_2
richiesto il pagamento di contributi ordinari per gli anni dal 2019 in avanti. La vicenda trae origine da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019, in cui è stata compilata la sezione dedicata al “regime di vantaggio” (ormai abrogato dal 2016 e sostituito dal regime forfettario) anziché quella relativa al regime forfettario. Secondo il ricorrente, tale errore non avrebbe potuto comportare la decadenza dal regime agevolato, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e avendo sempre operato nel regime forfettario.
Nonostante ciò, l' , a seguito di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, CP_1
ha comunicato al ricorrente, con provvedimenti del 5 febbraio 2024 e del 23 luglio
2024, la perdita del diritto al regime agevolato per l'anno 2019 e per gli anni successivi, richiedendo il pagamento di contributi ordinari per un importo complessivo di oltre 14.800 euro.
Il ricorrente, dopo aver presentato istanza di sgravio e dichiarazione integrativa per sanare l'errore, si è visto rigettare il ricorso in opposizione dall' con delibera n. CP_1
1543/2024, sulla base della presunta tardività della dichiarazione integrativa e della mancanza di un comportamento concludente idoneo a mantenere il diritto al regime agevolato.
Sottolinea come la mancata compilazione della sezione corretta della dichiarazione dei redditi sia da imputare a un mero errore formale, prontamente corretto nei termini previsti dalla legge mediante dichiarazione integrativa, e non a una volontà di rinuncia o decadenza dal regime agevolato. Richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile anche in sede giudiziaria, e che il contribuente può sempre dimostrare la sussistenza dei presupposti per il beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede che venga accertato il diritto a fruire del regime contributivo agevolato a far data dal 2016, che vengano annullati i provvedimenti impugnati e che venga condannato l'Istituto alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente già riscosse a titolo di contribuzione ordinaria per gli anni dal 2019 in avanti.
In via subordinata, chiede comunque l'annullamento delle sanzioni applicate, per l'assenza di dolo o colpa, e la restituzione delle somme versate a tale titolo. L' , costituitosi in giudizio, contesta integralmente la fondatezza del ricorso CP_1
proposto da in relazione alla revoca del regime contributivo Parte_1
agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, e alla conseguente richiesta di recupero dei contributi ritenuti dovuti e non versati a partire dal 2019.
L'Istituto ricostruisce la vicenda, evidenziando come il ricorrente, iscritto alla gestione commercianti dal 2016, avesse presentato domanda di applicazione del regime agevolato, accolta nel maggio dello stesso anno.
Tuttavia, l' sottolinea che l'applicazione della riduzione contributiva avviene CP_1
sulla base della semplice domanda del contribuente, senza una verifica immediata dei requisiti, la cui sussistenza viene invece accertata dall'Agenzia delle Entrate, titolare della gestione dei dati fiscali rilevanti ai fini della legittimità dell'agevolazione.
Secondo l'Istituto, la mancata compilazione da parte del ricorrente della sezione II del quadro LM nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 ha comportato l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di verificare la permanenza dei requisiti per il regime agevolato, circostanza che ha determinato la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente revoca del beneficio da parte dell' , con comunicazione del 5 febbraio 2024. CP_1
L' sostiene che la compilazione della sezione II del quadro LM abbia efficacia CP_1
costitutiva del diritto al regime agevolato e che la sua omissione costituisca una scelta consapevole di opzione per un regime fiscale diverso da quello naturale, non emendabile neppure tramite dichiarazione integrativa, salvo che il contribuente dimostri la riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e seguenti del codice civile.
Richiamando la risposta a interpello n. 378/2021 dell'Agenzia delle Entrate e il messaggio INPS Hermes 3334/2023, l' ribadisce che il principio generale di CP_2
emendabilità della dichiarazione reddituale non opera in presenza di una scelta esplicita e coerente con gli altri adempimenti del periodo d'imposta.
Alla luce di tali argomentazioni, l' chiede il rigetto integrale delle domande CP_1
proposte da e la rifusione delle spese di lite. Parte_1 Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso proposto da merita accoglimento. Parte_1
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, titolare di partita IVA dal 2016, ha sempre operato in regime forfettario, avendo presentato tempestivamente domanda di accesso alle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, domanda che è stata accolta dall' CP_1
con comunicazione del 12 maggio 2016. Tale circostanza trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, nelle quali il ricorrente ha costantemente compilato la sezione II del quadro LM, riservata ai contribuenti in regime forfettario, e nelle fatture emesse, tutte recanti la dicitura relativa al regime forfettario.
L'unica eccezione si è verificata con riferimento all'anno d'imposta 2019, per il quale, per mero errore materiale del professionista incaricato, è stata compilata la sezione I del quadro LM, riservata ai contribuenti in regime di vantaggio (cd.
“minimi”), regime ormai abrogato dal 1° gennaio 2016 e non più accessibile ai nuovi contribuenti, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate.
Tale errore, come emerge dalla successiva dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente in data 7 maggio 2024, è stato corretto, con l'indicazione nella sezione corretta del quadro LM della sussistenza dei requisiti per il regime forfettario.
L' , a seguito di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, ha tuttavia CP_1
ritenuto che il ricorrente avesse indebitamente fruito delle agevolazioni contributive per l'anno 2019, revocando il beneficio e richiedendo il pagamento dei contributi ordinari per gli anni dal 2019 in avanti. L' ha fondato la propria pretesa CP_2
esclusivamente su un dato formale, ossia la mancata compilazione della sezione II del quadro LM nella dichiarazione originaria, senza considerare la reale situazione sostanziale del contribuente, il quale non solo era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, ma aveva anche sempre manifestato la volontà di aderire al regime forfettario e di fruire delle relative agevolazioni. Giova rammentare che l'art. 5 D.L. n. 193 del 2016, che ha novellato il testo dei commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, ha previsto che il contribuente possa presentare la dichiarazione integrativa "a favore" senza termini di sorta, così consentendo la presentazione della dichiarazione integrativa "oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo", comportando, il ritardo, semplicemente una diversa modulazione dei termini e delle modalità di "recupero" dell'indebito, che non potrà avvenire mediante rimborso, ma soltanto "in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
Ciò detto, va condiviso l'orientamento della Suprema Corte, secondo, cui partendo dalla circostanza che le norme in materia di accertamento e riscossione operano su un piano diverso rispetto a quelle che governano il processo tributario, e tenuto conto del rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., ritiene inapplicabili in sede processuale, le decadenze relative alla sola fase amministrativa (cfr. Cass. n. 10775/2015; Cass. S.U. 13378/2016).
La Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge devono restare a suo carico.
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
Mentre la dichiarazione integrativa rappresenta l'unico strumento che consente al contribuente, da un lato, di far valere eventuali rettifiche a suo favore rispetto ai dati indicati nella dichiarazione dei redditi originariamente trasmessa e, dall'altro lato, all'Amministrazione Finanzia di svolgere i suoi poteri di controllo e di accertamento tenendo anche conto dei nuovi elementi fatti oggetto di integrazione. Sebbene la normativa fiscale preveda che la dichiarazione di rettifica possa essere efficacemente presentata, entro determinati limiti temporali, appare condivisibile, in ossequio alla gerarchia delle fonti, ai sensi degli artt. 53 e 97 Cost.,
l'interpretazione della normativa secondo cui l'emendabilità della dichiarazione, debba essere limitata al solo fine dell'utilizzabilità "in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17", indicata nella successiva proposizione della disposizione (cfr. Cass. n. 5399/2012).
Si rileva, peraltro, che la Cassazione ha anche avuto modo di affermare che "in tema di imposte sui redditi il contribuente, in base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori" (cfr. Cass. 19661/2013; Cass.
23574/2012) e che "… in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione - fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. n. 435 del
2001, art. 2".
Conseguentemente, risulta emendabile, in via generale, qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, atteso che una differente interpretazione, che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., comma 1,
e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., comma 1 (cfr. Cass. 2226/2011; Cass. 1707/2007; Cass. 22021/2006).
Tale principio è stato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15982 del 27/07/2020, affermando: "E' possibile emendare, in via generale, qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).".
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui l'errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi non può essere considerato come una scelta consapevole di adesione a un regime fiscale diverso, ma deve essere qualificato come mero errore materiale, prontamente sanato con la presentazione della dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla legge.
Deve inoltre rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 378/2021, ha chiarito che il regime forfettario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale e che, ai fini della sua applicazione, non è richiesta alcuna specifica opzione, essendo sufficiente il possesso dei requisiti di legge.
La compilazione della sezione II del quadro LM costituisce dunque un adempimento formale, la cui omissione, se dovuta a errore materiale e non a una volontà negoziale, non può comportare la perdita del diritto al beneficio.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto a fruire del regime contributivo agevolato previsto dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, anche per l'anno 2019 e per gli anni successivi, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di contribuzione ordinaria per i periodi in contestazione.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, la sussistenza in capo a dei Parte_1
presupposti per fruire del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14 come modificata dalla legge n. 208/15 a far data dall'anno 2016; annulla ol provvedimento di revoca dal regime contributivo agevolato;
dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione della contribuzione per gli anni dal 2019 e seguenti;
condanna l' alla restituzione in favore di delle somme Parte_1
eventualmente già riscosse dall' a titolo di contribuzione ordinaria per gli anni dal 2019 e seguenti;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese del Parte_1
giudizio, liquidate in € 43,00 per spese ed in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, il 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino