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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 813 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata a [...] [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] - Mosciano Sant'Angelo (TE), rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Amedeo Stoppa (CF: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il di lui studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, tel. 389
9607564 e fax 0575/1460255, PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “nel merito:
1 1) INTERPRETARE l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo;
2) INTERPRETARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero DISAPPLICARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto: 3) CONDANNARE il , in persona del in Controparte_1 CP_3
, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione della CP_4 P.IVA_3 Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa Parte_1
(C.F. ) per gli anni scolastici 2024/2025 secondo le modalità
[...] C.F._1 del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il
, in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,00, o la maggiore P.IVA_3
o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno. 4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto) da liquidarsi al difensore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 09/04/2025 Parte_1
premesso di essere assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di
[...] educatore e di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Convitto Nazionale
Melchiorre Delfico sito in Piazza Dante Alighieri n. 20 – 64100 Teramo (TE), ha agito in giudizio al fine di ottenere il beneficio della carta elettronica per l'anno scolastico 2024/2025.
A fondamento della domanda assumeva la sostanziale equipollenza delle funzioni del personale educativo con quelle del personale docente, con conseguente diritto al medesimo trattamento contrattuale, richiamando a sostegno della propria difesa la sentenza della Corte di
Cassazione n.32104 del 30.10.2022 e le successive intervenute a conferma di tale orientamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente contestando il fondamento della domanda, richiamando un precedente del presente Tribunale ed in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
2 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 25.6.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente appartiene al “Personale Educativo” ed è attualmente in servizio presso il
Convitto Nazionale “M. Delfico” di CP_2
La stessa ha prestato servizio in qualità di personale educativo presso il Convitto Nazionale
“Melchiorre Delfico” di per l'a.s.2024/2025 con un contratto a tempo indeterminato a CP_2 seguito dell'immissione in ruolo del 01/09/2021.
In ragione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, per l'annualità 2024/2025 svolta a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
3. La questione giuridica controversa nel presente giudizio riguarda, dunque, il riconoscimento o meno del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121,
Legge 13.07.2015 n. 107 anche al personale inquadrato con la qualifica di “Personale
Educativo”, assunto a tempo indeterminato.
4. E' noto che sulla vicenda è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, n.32104 del 30.10.2022, da ultimo riconfermata (Cass., Sez. L, n. 9895 dell'11 aprile
2024; Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27874) a cui è necessario dare seguito, mutando, così il proprio precedente orientamento, ed alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..
Al riguardo è opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
La Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
3 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito, secondo la
Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, può rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
4 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, la Corte di Cassazione ritiene che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, rileva, secondo il giudice di legittimità, l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e
5 intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo, atteso che l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette,
a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
5. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare integrale accoglimento.
Come sopra esposto, la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.2021 in qualità di personale educativo e presta servizio presso il Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di
CP_2
6 .
Nell'anno 2024/2025 la ricorrente ha, dunque, svolto servizio in forza di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice e va assimilata, ai presenti fini, alla disciplina prevista per il personale docente in virtù della giurisprudenza sopra richiamata.
La domanda va pertanto accolta come da dispositivo.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come da dispositivo (scaglione
0,01/1.100 valori minimi, dunque ridotti al 50%).
Quanto alla richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022, la stessa è prevista “fino” al
30% e nel caso di specie, in ragione della serialità della causa e della limitatezza dei documenti prodotti, di cui in prevalenza precedenti giurisprudenziali, si ritiene che vada riconosciuta nel limite del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 813 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico,
2024/2025 e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• condanna il rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 282,00 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 25/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata a [...] [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] - Mosciano Sant'Angelo (TE), rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Amedeo Stoppa (CF: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il di lui studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, tel. 389
9607564 e fax 0575/1460255, PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “nel merito:
1 1) INTERPRETARE l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo;
2) INTERPRETARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero DISAPPLICARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto: 3) CONDANNARE il , in persona del in Controparte_1 CP_3
, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione della CP_4 P.IVA_3 Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa Parte_1
(C.F. ) per gli anni scolastici 2024/2025 secondo le modalità
[...] C.F._1 del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il
, in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_3
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,00, o la maggiore P.IVA_3
o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno. 4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto) da liquidarsi al difensore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 09/04/2025 Parte_1
premesso di essere assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di
[...] educatore e di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Convitto Nazionale
Melchiorre Delfico sito in Piazza Dante Alighieri n. 20 – 64100 Teramo (TE), ha agito in giudizio al fine di ottenere il beneficio della carta elettronica per l'anno scolastico 2024/2025.
A fondamento della domanda assumeva la sostanziale equipollenza delle funzioni del personale educativo con quelle del personale docente, con conseguente diritto al medesimo trattamento contrattuale, richiamando a sostegno della propria difesa la sentenza della Corte di
Cassazione n.32104 del 30.10.2022 e le successive intervenute a conferma di tale orientamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente contestando il fondamento della domanda, richiamando un precedente del presente Tribunale ed in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
2 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 25.6.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente appartiene al “Personale Educativo” ed è attualmente in servizio presso il
Convitto Nazionale “M. Delfico” di CP_2
La stessa ha prestato servizio in qualità di personale educativo presso il Convitto Nazionale
“Melchiorre Delfico” di per l'a.s.2024/2025 con un contratto a tempo indeterminato a CP_2 seguito dell'immissione in ruolo del 01/09/2021.
In ragione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, per l'annualità 2024/2025 svolta a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
3. La questione giuridica controversa nel presente giudizio riguarda, dunque, il riconoscimento o meno del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121,
Legge 13.07.2015 n. 107 anche al personale inquadrato con la qualifica di “Personale
Educativo”, assunto a tempo indeterminato.
4. E' noto che sulla vicenda è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, n.32104 del 30.10.2022, da ultimo riconfermata (Cass., Sez. L, n. 9895 dell'11 aprile
2024; Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27874) a cui è necessario dare seguito, mutando, così il proprio precedente orientamento, ed alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..
Al riguardo è opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
La Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
3 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito, secondo la
Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, può rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
4 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, la Corte di Cassazione ritiene che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, rileva, secondo il giudice di legittimità, l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e
5 intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo, atteso che l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette,
a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
5. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare integrale accoglimento.
Come sopra esposto, la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.2021 in qualità di personale educativo e presta servizio presso il Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di
CP_2
6 .
Nell'anno 2024/2025 la ricorrente ha, dunque, svolto servizio in forza di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice e va assimilata, ai presenti fini, alla disciplina prevista per il personale docente in virtù della giurisprudenza sopra richiamata.
La domanda va pertanto accolta come da dispositivo.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come da dispositivo (scaglione
0,01/1.100 valori minimi, dunque ridotti al 50%).
Quanto alla richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022, la stessa è prevista “fino” al
30% e nel caso di specie, in ragione della serialità della causa e della limitatezza dei documenti prodotti, di cui in prevalenza precedenti giurisprudenziali, si ritiene che vada riconosciuta nel limite del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 813 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico,
2024/2025 e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• condanna il rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 282,00 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 25/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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