Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg2528 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2528 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DE VINCENZO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Bernini n. 58,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. VUOTTO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Capri (NA) alla Via Posterula 15/A,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Capri il 19/05/2001 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 02.10.2001, il 26.04.2004 ed il Per_1 Per_2 Pt_2
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Presso la casa coniugale sita in Anacapri (NA) al I Vico Boffe n. 16, già condotta in locazione in forza di contratto sottoscritto dal sig. Parte_1
per un canone di €. 900,00 mensili, continuerà a risiedere, conservando l'uso dei beni mobili ivi contenuti di sua proprietà, il Sig. insieme ai due figli Parte_1
maggiorenni e Per_1 Per_2
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Pt_2
residenza prevalente presso la madre.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il mercoledì prelevandolo dall'uscita di scuola e riaccompagnandolo alla casa materna entro le ore 20:00 e nei fine settimana alternati dal venerdì all'orario di uscita di scuola alla domenica successiva alle ore 18:00.
I coniugi convengono che i compleanni e gli onomastici del minore saranno trascorsi tutti insieme, laddove possibile;
il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima.
2 Il minore trascorrerà le vacanze natalizie con il padre dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre 2024 e con la madre dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 e, secondo il criterio dell'alternanza, i periodi si invertiranno per gli anni successivi.
La domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno trascorsi con l'uno o con l'altro genitore negli anni sempre secondo il criterio dell'alternanza a cominciare dalla Pasqua del 2025 che trascorrerà con la madre ed il lunedì in Albis con il padre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, durante le ferie scolastiche estive, per 30 gg. consecutivi (oppure divisi in due periodi di 15 giorni ciascuno) secondo modalità da comunicare entro il 30 giugno.
Le Parti ritengono che questo assetto organizzativo rispecchi le esigenze attuali tenuto conto dell'età del figlio minore.
La pubblicazione di fotografie raffiguranti il minore sui social (Facebook, Pt_2
Instagram ed altri) dovrà essere previamente ed espressamente autorizzata da entrambi i genitori.
Fino alla maggiore età di quando lo stesso pernotterà in luogo diverso Pt_2
dall'abitazione dei rispettivi genitori, come noto, ed indicato nel presente accordo bisognerà comunicare all'altro genitore, anche tramite servizio di messaggeria whatsapp, il luogo dove lo stesso trascorrerà la/e notte/i in modo che ognuno dei genitori sappia sempre in anticipo dove soggiorna il minore.
4) A carico del padre ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore viene convenuto un assegno mensile pari ad euro 504,00 Pt_2
(cinquecentoquattro/00), somma che verrà corrisposta non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della Signora di cui di Parte_2
seguito si indicano le coordinate IBAN [...]CC8500984767, somma aggiornata annualmente, secondo la variazione dell'indice Istat al 100% con prima decorrenza a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
5) Il Signor autorizza in favore della coniuge a presentare e percepire Parte_1
integralmente il c.d. assegno unico dovuto in favore del figlio minorenne e/o altri figli.
3 6) Le spese mediche, scolastiche e di carattere straordinario saranno ripartite equamente tra i coniugi, laddove opportunamente documentate, nella misura del 50% da corrispondersi a chi le abbia anticipate, entro il 15 del mese successivo a quello di esborso, in ossequio alle Linee Guide del Protocollo del Tribunale di Napoli del
7/3/2018 che viene consegnato alle Parti e previa autorizzazione del coniuge non anticipatario per quelle di ammontare superiore ad € 150,00 al fine di evitare rimborsi cospicui ed inaspettati. Il padre si impegna sin d'ora e senza ulteriore richiesta di consenso a corrispondere per intero e senza titolo di rimborso del 50% almeno una visita oculistica ed una visita dentistica annuale al figlio Pt_2
7) La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare a qualsivoglia assegno Parte_2
di mantenimento in proprio favore.
8) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito con il presente ogni rapporto patrimoniale tra di loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo.
9) I genitori rilasciano sin d'ora il proprio consenso al rilascio in favore del minore del passaporto e della carta di identità, quest'ultimo si impegnano entrambi Pt_2
a rinnovare entro il 28 febbraio p.v..”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Capri il 19/05/2001 (atto n.12, parte
II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Capri per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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