CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11184/2022 R.G. proposto da: OD OR, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LL Ciancetta ([...]).
- Ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. - Controricorrente – e OL FA, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Mariantonio Simoni ([...]). - Chiamato in causa – Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione 05/07/2018, n. 17639. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1627 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 19/01/2023 2 di 5 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Riccardo Guida. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe AT il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Udite le conclusioni dell’avvocato LL Ciancetta per il contribuente nonché, su delega dell’avvocato Paolo Simoni, per il terzo chiamato in causa. Udito l’avvocato Alfonso Peluso per l’Avvocatura generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. NO DA, socio della AG e OL di OL US e C. S.n.c., ha proposto opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 391-ter, 404, cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, illustrato con una memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 17639/2018 che, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento che rettificava ai fini EF e Irap, per il 1999, il reddito dichiarato dalla società, in accoglimento del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate, ha cassato con rinvio alla C.T.R. della Lombardia la sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della contribuente, aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla società di persone. 2. In particolare, l’ordinanza n. 17639/2018 ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la tempestività della notifica dell’appello proposto dall’ufficio, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale l’ufficio lamentava l’omesso esame, da parte della C.T.R., dell’eccezione, sollevata dall’Agenzia, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, anch’essi destinatari di avvisi di accertamento ex art. 5, t.u.i.r., e come tali litisconsorti necessari. La Corte ha precisato che quest’ultima questione poteva essere riproposta in sede di rinvio. 3 di 5 3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 4. Il socio US OL, chiamato in causa, si è costituito in giudizio, nella dichiarata qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ed ha aderito al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso [«Nullità del giudizio svoltosi avanti alla Corte di cassazione n. 26213/2011 RGN e della ordinanza 17639/2018 – pregiudizio derivante al litisconsorte necessario pretermesso dalla definitività dell’accertamento – legittimazione del ricorrente – eventuale rimessione in termini»], il ricorrente assume che la notifica del ricorso per cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 17639/2018 è nulla perché effettuata nei confronti della AG e OL di OL US e C. S.n.c. all’epoca inesistente in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 19/07/2007. Donde la nullità dell’intero giudizio di legittimità e dell’ordinanza di cassazione con rinvio. Sostiene inoltre di essere legittimato all’opposizione di terzo sia in qualità di successore della società estinta sia in qualità di litisconsorte necessario pretermesso. Evidenzia infine che non esiste alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso ex art. 404, cod. proc. civ., e che, comunque, ha agito tempestivamente nel termine di sei mesi dalla conoscenza legale dell’ordinanza impugnata, ossia dal 18/10/2021, giorno in cui, in qualità di responsabile in solido e coobbligato con la società, ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento e del ruolo, emessi dall’Agenzia delle entrate sulla base dell’avviso di accertamento prodromico, in conseguenza dell’estinzione del relativo giudizio ex art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché non riassunto dinanzi al giudice di merito. 2. Il motivo è inammissibile. 4 di 5 2.1. A norma dell’art. 391-ter, cod. proc. civ., l’opposizione di terzo è proponibile avverso il provvedimento della Corte che ha deciso la causa nel merito. L’impugnata ordinanza invece ha cassato con rinvio la sentenza di appello. Giova ricordare che «Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l’esecutività pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicché l’opposizione ex art. 404 c.p.c. è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo». A dimostrazione dell’ampiezza degli strumenti difensivi a disposizione dell’interessato – quale aspetto idoneo a dissolvere i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 404, cod. proc. civ., sollevati in subordine dal contribuente, per l’ipotesi (in effetti verificatasi) di rigetto del ricorso – occorre rimarcare che il ricorrente riferisce di avere impugnato il ruolo scaturito dal menzionato avviso di accertamento e che, in quel giudizio, intende dedurre, sulla scia di Cass. Sez. U., 04/06/2008, n. 14815, che nessun riflesso negativo può avere nei suoi confronti la decisione riguardante la società di persone, emessa in violazione del litisconsorzio necessario dei soci. 3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 5 di 5
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna NO DA a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2023.
- Ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. - Controricorrente – e OL FA, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Mariantonio Simoni ([...]). - Chiamato in causa – Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione 05/07/2018, n. 17639. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1627 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 19/01/2023 2 di 5 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Riccardo Guida. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe AT il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Udite le conclusioni dell’avvocato LL Ciancetta per il contribuente nonché, su delega dell’avvocato Paolo Simoni, per il terzo chiamato in causa. Udito l’avvocato Alfonso Peluso per l’Avvocatura generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. NO DA, socio della AG e OL di OL US e C. S.n.c., ha proposto opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 391-ter, 404, cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, illustrato con una memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 17639/2018 che, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento che rettificava ai fini EF e Irap, per il 1999, il reddito dichiarato dalla società, in accoglimento del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate, ha cassato con rinvio alla C.T.R. della Lombardia la sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della contribuente, aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla società di persone. 2. In particolare, l’ordinanza n. 17639/2018 ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la tempestività della notifica dell’appello proposto dall’ufficio, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale l’ufficio lamentava l’omesso esame, da parte della C.T.R., dell’eccezione, sollevata dall’Agenzia, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, anch’essi destinatari di avvisi di accertamento ex art. 5, t.u.i.r., e come tali litisconsorti necessari. La Corte ha precisato che quest’ultima questione poteva essere riproposta in sede di rinvio. 3 di 5 3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 4. Il socio US OL, chiamato in causa, si è costituito in giudizio, nella dichiarata qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ed ha aderito al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso [«Nullità del giudizio svoltosi avanti alla Corte di cassazione n. 26213/2011 RGN e della ordinanza 17639/2018 – pregiudizio derivante al litisconsorte necessario pretermesso dalla definitività dell’accertamento – legittimazione del ricorrente – eventuale rimessione in termini»], il ricorrente assume che la notifica del ricorso per cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 17639/2018 è nulla perché effettuata nei confronti della AG e OL di OL US e C. S.n.c. all’epoca inesistente in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 19/07/2007. Donde la nullità dell’intero giudizio di legittimità e dell’ordinanza di cassazione con rinvio. Sostiene inoltre di essere legittimato all’opposizione di terzo sia in qualità di successore della società estinta sia in qualità di litisconsorte necessario pretermesso. Evidenzia infine che non esiste alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso ex art. 404, cod. proc. civ., e che, comunque, ha agito tempestivamente nel termine di sei mesi dalla conoscenza legale dell’ordinanza impugnata, ossia dal 18/10/2021, giorno in cui, in qualità di responsabile in solido e coobbligato con la società, ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento e del ruolo, emessi dall’Agenzia delle entrate sulla base dell’avviso di accertamento prodromico, in conseguenza dell’estinzione del relativo giudizio ex art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché non riassunto dinanzi al giudice di merito. 2. Il motivo è inammissibile. 4 di 5 2.1. A norma dell’art. 391-ter, cod. proc. civ., l’opposizione di terzo è proponibile avverso il provvedimento della Corte che ha deciso la causa nel merito. L’impugnata ordinanza invece ha cassato con rinvio la sentenza di appello. Giova ricordare che «Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l’esecutività pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicché l’opposizione ex art. 404 c.p.c. è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo». A dimostrazione dell’ampiezza degli strumenti difensivi a disposizione dell’interessato – quale aspetto idoneo a dissolvere i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 404, cod. proc. civ., sollevati in subordine dal contribuente, per l’ipotesi (in effetti verificatasi) di rigetto del ricorso – occorre rimarcare che il ricorrente riferisce di avere impugnato il ruolo scaturito dal menzionato avviso di accertamento e che, in quel giudizio, intende dedurre, sulla scia di Cass. Sez. U., 04/06/2008, n. 14815, che nessun riflesso negativo può avere nei suoi confronti la decisione riguardante la società di persone, emessa in violazione del litisconsorzio necessario dei soci. 3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 5 di 5
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna NO DA a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2023.