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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3275/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3275/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: addetta alle pulizie reddito: euro 4.604,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Sara Baldon presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 26.183,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Alessia Giolo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a NT AR D'GE (PD) il 25.6.2000 (anno 2000, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 29.7.2003 e il Per_1 Per_2
23.7.2007
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli maggiorenni e non autosufficienti, e , avranno residenza e Per_1 Per_2 stabile presso l'abitazione coniugale con la madre e potranno frequentare e stare con il padre quando lo vorranno.
3) Il Signor corrisponderà alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento per sé la somma pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla GN, a decorrere dal mese di ottobre 2025.
4) Il Signor corrisponderà alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 ancora autosufficienti, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ciascuno, per un totale di euro 700,00 (euro settecento/00) per entrambi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla GN, a decorrere dal mese di ottobre 2025, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, così come disciplinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Padova di data 17 Gennaio 2017 e secondo le modalità ivi contenute.
5) L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito in via esclusiva dalla GN
a far data dal mese di ottobre 2025. Parte_1
6) Per accordo tra le parti, la GN diverrà unica e piena Parte_1 proprietaria in via esclusiva della casa coniugale, pertanto, il Signor Parte_2 si impegna e si obbliga sin d'ora a cedere e trasferire alla GN
[...] [...]
la quota di ½ di cui è titolare dell'immobile sito in Megliadino San Fidenzio Pt_1
– ora BO Veneto (PD) - alla via G. Marconi n. 42 (ex n. 10) comprensivo del garage di pertinenza e del terreno attiguo, così catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Megliadino San Fidenzio (Pd) foglio 11:
M.N. 59 sub 5, p.T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5 RC Euro 542,28 (abitazione ai piani terra e primo)
M.N. 59 sub 6, p.T-1, cat. C/6, cl. 1, cons. mq 19, RC Euro 23,55 (garage al piano terra)
M.N. 59 sub 4 B.C.N.C. (cortile) Con relativa area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva così censita al Catasto Terreni del Comune di Megliadino San Fidenzio foglio 11:
M.N. 59 di are 01.97 NT AN
M.N. 260 sem. 3 di are 02.30 RD Euro 1,89
M.N. 379 sem.3 di are 04.78 RD Euro 3,93 Totali are 09.05 RD Euro 5,82 Tra i confini dichiarati dalle parti: primo lato via pubblica, secondo lato MM.NN. 910, 514 e 345, terzo lato MM.NN. 1180, 345 e 514 tutti del foglio 11 del C.T.,
2 come da atto di provenienza del 28.11.1997 n. 74385 Rep. Notaio di Este Per_3 registrato in data 16.12.1997 al n. 1046 e trascritto in data 06.12.1997 ai n. 5285/3950, trasferito ai coniugi con atto di compravendita del 30.07.2007 Notaio
registrato in Este al n. 2668 (Doc. 5). La quota dell'immobile sarà ceduta e Per_4 trasferita dal Signor alla GN , nello stato di Parte_2 Parte_1 fatto e di diritto in cui si trova, senza corrispettivo e con separato atto notarile da stipularsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di omologa per la separazione consensuale dei coniugi, con spese e oneri notarili in capo in via esclusiva al Signor Parte_2
7) In ragione della disparità economica e reddituale dei due coniugi, l'importo residuo alla data di sottoscrizione del presente ricorso del mutuo di credito fondiario con surrogazione di ipoteca contratto con Banca MPS in data 05.06.2018 garantito da ipoteca iscritta in data 10.08.2007 ai n. 6035/4450 rimarrà a carico in via esclusiva del Signor che, per effetto del presente accordo, Parte_2 se lo accolla integralmente.
8) Le parti riconoscono espressamente che, nella definizione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, il presente accordo è stato raggiunto alla condizione essenziale che il marito si accolli in via esclusiva il mutuo residuo de quibus, contratto anche dalla moglie, rinunciando altresì espressamente ad ogni richiesta di rimborso dei ratei già maturati e corrisposti dallo stesso, impegnandosi ed obbligandosi al regolare pagamento mensile di ogni rateo secondo le scadenze di cui al piano di ammortamento, dando prova, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla GN , mediante produzione Parte_1 documentale, del regolare pagamento dei ratei mensili scaduti.
9) Infine, la parti precisano che il menzionato trasferimento dell'immobile sito in BO Veneto, già Megliadino San Fidenzio, alla Via G. Marconi n. 42, alle condizioni concordate, è condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura per la separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale), dichiarando che il trasferimento del bene è stato convenuto al fine di soddisfare, anche sotto il profilo compensativo-perequativo, il contributo della moglie al ménage familiare nel corso del matrimonio.
10) Spese e competenze di lite integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge anche in relazione al mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni ma economicamente Per_1 Per_2 non autosufficienti, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3275/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a NT AR D'GE
[...]
(PD) il 25.6.2000, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT AR D'GE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di AN
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3275/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: addetta alle pulizie reddito: euro 4.604,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Sara Baldon presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 26.183,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Alessia Giolo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a NT AR D'GE (PD) il 25.6.2000 (anno 2000, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 29.7.2003 e il Per_1 Per_2
23.7.2007
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli maggiorenni e non autosufficienti, e , avranno residenza e Per_1 Per_2 stabile presso l'abitazione coniugale con la madre e potranno frequentare e stare con il padre quando lo vorranno.
3) Il Signor corrisponderà alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento per sé la somma pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla GN, a decorrere dal mese di ottobre 2025.
4) Il Signor corrisponderà alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 ancora autosufficienti, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ciascuno, per un totale di euro 700,00 (euro settecento/00) per entrambi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla GN, a decorrere dal mese di ottobre 2025, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, così come disciplinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Padova di data 17 Gennaio 2017 e secondo le modalità ivi contenute.
5) L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito in via esclusiva dalla GN
a far data dal mese di ottobre 2025. Parte_1
6) Per accordo tra le parti, la GN diverrà unica e piena Parte_1 proprietaria in via esclusiva della casa coniugale, pertanto, il Signor Parte_2 si impegna e si obbliga sin d'ora a cedere e trasferire alla GN
[...] [...]
la quota di ½ di cui è titolare dell'immobile sito in Megliadino San Fidenzio Pt_1
– ora BO Veneto (PD) - alla via G. Marconi n. 42 (ex n. 10) comprensivo del garage di pertinenza e del terreno attiguo, così catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Megliadino San Fidenzio (Pd) foglio 11:
M.N. 59 sub 5, p.T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5 RC Euro 542,28 (abitazione ai piani terra e primo)
M.N. 59 sub 6, p.T-1, cat. C/6, cl. 1, cons. mq 19, RC Euro 23,55 (garage al piano terra)
M.N. 59 sub 4 B.C.N.C. (cortile) Con relativa area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva così censita al Catasto Terreni del Comune di Megliadino San Fidenzio foglio 11:
M.N. 59 di are 01.97 NT AN
M.N. 260 sem. 3 di are 02.30 RD Euro 1,89
M.N. 379 sem.3 di are 04.78 RD Euro 3,93 Totali are 09.05 RD Euro 5,82 Tra i confini dichiarati dalle parti: primo lato via pubblica, secondo lato MM.NN. 910, 514 e 345, terzo lato MM.NN. 1180, 345 e 514 tutti del foglio 11 del C.T.,
2 come da atto di provenienza del 28.11.1997 n. 74385 Rep. Notaio di Este Per_3 registrato in data 16.12.1997 al n. 1046 e trascritto in data 06.12.1997 ai n. 5285/3950, trasferito ai coniugi con atto di compravendita del 30.07.2007 Notaio
registrato in Este al n. 2668 (Doc. 5). La quota dell'immobile sarà ceduta e Per_4 trasferita dal Signor alla GN , nello stato di Parte_2 Parte_1 fatto e di diritto in cui si trova, senza corrispettivo e con separato atto notarile da stipularsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di omologa per la separazione consensuale dei coniugi, con spese e oneri notarili in capo in via esclusiva al Signor Parte_2
7) In ragione della disparità economica e reddituale dei due coniugi, l'importo residuo alla data di sottoscrizione del presente ricorso del mutuo di credito fondiario con surrogazione di ipoteca contratto con Banca MPS in data 05.06.2018 garantito da ipoteca iscritta in data 10.08.2007 ai n. 6035/4450 rimarrà a carico in via esclusiva del Signor che, per effetto del presente accordo, Parte_2 se lo accolla integralmente.
8) Le parti riconoscono espressamente che, nella definizione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, il presente accordo è stato raggiunto alla condizione essenziale che il marito si accolli in via esclusiva il mutuo residuo de quibus, contratto anche dalla moglie, rinunciando altresì espressamente ad ogni richiesta di rimborso dei ratei già maturati e corrisposti dallo stesso, impegnandosi ed obbligandosi al regolare pagamento mensile di ogni rateo secondo le scadenze di cui al piano di ammortamento, dando prova, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla GN , mediante produzione Parte_1 documentale, del regolare pagamento dei ratei mensili scaduti.
9) Infine, la parti precisano che il menzionato trasferimento dell'immobile sito in BO Veneto, già Megliadino San Fidenzio, alla Via G. Marconi n. 42, alle condizioni concordate, è condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura per la separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale), dichiarando che il trasferimento del bene è stato convenuto al fine di soddisfare, anche sotto il profilo compensativo-perequativo, il contributo della moglie al ménage familiare nel corso del matrimonio.
10) Spese e competenze di lite integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge anche in relazione al mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni ma economicamente Per_1 Per_2 non autosufficienti, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3275/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a NT AR D'GE
[...]
(PD) il 25.6.2000, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT AR D'GE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore
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