Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 2
In tema di usi civici, ove si tratti di terreni utilizzabili come bosco o come pascolo, e quindi rientranti nella categoria "A" di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, risultando tale classificazione dal parere favorevole del commissario (nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti anteriormente al trasferimento operatone con l'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), espresso in occasione del procedimento amministrativo culminato nell'autorizzazione ministeriale all'alienazione, non sussiste alcun ostacolo alla commerciabilità del bene, consentendo l'appartenenza del terreno alla categoria "A" (terreno non idoneo a coltura e, quindi, non suscettibile di ripartizione) che il commissario, con l'accordo del ministero, proceda, anche implicitamente, alla classificazione dello stesso, senza che sia compilato il piano di massima ai sensi dell'art. 14 della medesima legge n. 1766 del 1927 e degli artt. 34 e 35 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. In difetto di detta classificazione, quanto meno implicita, da parte del commissario, invece, la vendita delle terre di uso civico disposta dal comune dopo il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale, è, al pari di questa, nulla, né può essere surrogata da un accertamento giudiziale della categoria del bene al di fuori del procedimento amministrativo ed in funzione sostitutiva di un'attività istruttoria amministrativa non espletata ritualmente prima di disporsi la sdemanializzazione, occorrendo a tal fine, piuttosto, una convalida dell'autorizzazione ad alienare proveniente dal consiglio regionale secondo la rispettiva legislazione di settore della singola regione, purché la convalida risponda ad un interesse pubblico e previo adempimento del requisito dell'assegnazione a categoria.
In tema di usi civici, la qualità dei comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali, come anche alle amministrazioni separate costituite ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento, proprio al fine di assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie, la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedimentali del provvedimento autorizzativo dell'alienazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/11/2012, n. 21488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21488 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. GI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO, in persona del sindaco pro tempore, e AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DELLA FRAZIONE DI TERRANERA DI ROCCA DI MEZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Camerini Vincenzo e Francesco Camerini, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Adriano Rossi in Roma, via Brofferio, n. 6;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ IMMOBILIARE FLAVIA DELLE ROCCHE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Ludovici Rodolfo, per legge domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
- controricorrente -
e nei confronti di:
DI ME AL e GI IN, cittadini di Rocca di Mezzo residenti nella frazione di AN;
- intimati -
e nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per gli usi civici, n. 13 in data 8 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito, per i ricorrenti, l'Avv. Adriano Rossi, per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
RITENUTO IN FATTO
1. - AL Di EN, IN Giusti ed altri naturali della frazione AN del Comune di Rocca di Mezzo, con atto pervenuto il 19 giugno 1992, denunciarono al Commissario regionale per gli usi civici in Abruzzo che il Comune di Rocca di Mezzo aveva venduto alla società Immobiliare Flavia delle Rocche, circa venti anni prima, un terreno di 181.750 metri quadrati al prezzo di 50 milioni, notevolmente inferiore al valore venale;
evidenziarono altresì che la vendita era illegittima perché non convalidata, ai sensi della L.R. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), e perché effettuata senza la previa assegnazione a categoria e senza la compilazione del piano di massima, secondo quanto stabilito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici, e dal regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332; sottolinearono, infine, che la società acquirente non aveva ottemperato alle condizioni indicate nell'atto di vendita 21 febbraio 1973, che l'Amministrazione separata di AN non aveva espresso il proprio parere e che il prezzo non corrispondeva a quanto disposto dall'art. 6 della citata L.R.. A seguito di ciò il Commissario regionale iniziò procedimento d'ufficio, evocando innanzi a sè la società Immobiliare Flavia delle Rocche. Quest'ultima si costituì assumendo la piena legittimità della vendita in quanto effettuata a seguito di autorizzazione in data 6 febbraio 1973 del Ministero dell'agricoltura e foreste, rilasciata su parere favorevole del Commissario, espresso in data 24 ottobre 1970, nonché in forza dell'atto di assenso prestato dall'Amministrazione separata dei beni frazionali di AN (giusta Delib. 21 gennaio 1971).
Alcuni rappresentanti dei ricorrenti si riportano al ricorso, mentre il sindaco del Comune di Rocca di Mezzo, comparso personalmente, dichiarò di non opporsi alla "convalida"; comparve personalmente anche il presidente della passata Amministrazione separata della frazione di Terranei, assumendo posizione conforme a quella del sindaco.
In prosieguo, peraltro, si costituì il Comune di Rocca di Mezzo, deducendo la nullità dell'autorizzazione ministeriale a vendere e chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della vendita del 21 febbraio 1973, atteso che la società acquirente non aveva ottemperato agli obblighi contemplati nell'allegato disciplinare. Nel corso del giudizio fu integrato il contraddittoria con la neo costituita Amministrazione separata di AN, che aderì integralmente alla posizione assunta dal Comune, e fu effettuata una consulenza tecnica.
Il Commissario pronunciò sentenza in data 19 novembre 2004 con la quale: (a) dichiarò che il terreno oggetto di contenzioso aveva acquistato natura patrimoniale per effetto dell'autorizzazione ministeriale (essendo risultato ascrivibile alla categoria "A" della L. n. 1766 del 1927 in quanto inidoneo all'agricoltura ma utilizzabile soltanto per pascolo temporaneo e non essendovi materia per la compilazione di un piano di massima ex art. 14 della citata legge); (b) dichiarò l'inammissibilità della domanda di risoluzione, essendo competente il giudice ordinario;
(e) compensò le spese di lite, ponendo quelle della consulenza a carico del Comune.
2. - La Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per gli usi civici, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l'8 maggio 2006, ha respinto i reclami del Comune di Rocca di Mezzo e dell'Amministrazione separata.
La Corte territoriale - sulla premessa che il riscontro dei presupposti per riaffermare o negare la demanialità civica di un determinato terreno si pone come condizione per l'accoglimento della domanda di declaratoria di nullità dell'atto di alienazione, previo accertamento incidentale della illegittimità dell'autorizzazione presupposta, da verificare dunque al momento della decisione - ha rilevato che l'accertamento dell'appartenenza dei terreni alla categoria "A" pascoli va correttamente è stato effettuato con riferimento allo stato colturale degli appezzamenti al momento della consulenza tecnica e quindi della decisione, giacché il Comune e l'Amministrazione separata non sono latori di un interesse procedimentale al corretto svolgersi dell'iter amministrativo che ha portato all'emissione del decreto ministeriale di autorizzazione alla vendita, ma di un diritto soggettivo a non vedersi privati delle utilità civiche che il terreno garantiva loro e di non vedere depauperato corrispondentemente il demanio universale comunale. La Corte d'appello ha inoltre affermato che, sin dalla richiesta di autorizzazione ad alienare avanzata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste da parte del sindaco di Rocca di Mezzo il 13 ottobre 1970, l'appezzamento era esattamente individuato sia nella sua consistenza (mq. 181.785) sia nei suoi confini, cosicché nella vendita del 21 febbraio 1973 fu agevole specificarne le esatte coordinate topografiche (foglio 10, par-ticella 496, derivata dalla 206) e rettificarne la superfice riportata originariamente in catasto per complessivi 191.530 mq.
Esclusa la denunciata non omogeneità colturale dell'intera area interessata all'autorizzazione ministeriale, la Corte di Roma ha sottolineato che la consulenza tecnica non ha aggiunto elementi valutativi diversi da quelli in astratto già sottoposti al Ministero, avendo assunto solo la funzione di verifica degli stessi presupposti di fatto posti a fondamento di un inespresso provvedimento di assegnazione a categoria.
Infine, la Corte d'appello ha condiviso la conclusione del c.t.u. circa la vera e propria inidoneità geologica e pedologica dell'appezzamento del terreno in questione ad essere destinato ad alcun tipo di coltura ordinaria.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il Comune e l'Amministrazione separata hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3 luglio 2006, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
La società Immobiliare Flavia delle Rocche vi ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di esercizio della giurisdizione nei giudizi di uso civico e dei principi generali in materia di disapplicazione, nonché della L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 12, 12 e 16 e dell'art. 39 del regolamento 26 giugno 1928, n. 332) i ricorrenti pongono il quesito se "in relazione a domanda proposta in sede giurisdizionale dal soggetto titolare dei diritti di uso civico, il quale si dolga che sia intervenuta autorizzazione alla alienazione di terre civiche relativamente alle quali non sia stata accertata in sede amministrativa nel rispetto delle disposizioni di legge la qualitas soli di terreni gravati da uso civico ascrivibili alla categoria "A" o comunque di terreni non utilizzabili a fini di coltura agricola di qualsiasi genere, l'accertamento della qualitas soli possa intervenire dopo che l'alienazione sia stata autorizzata in via amministrativa con provvedimenti illegittimi non adottati nel rispetto delle regole procedimentali".
Sostengono i ricorrenti che l'idoneità delle aree oggetto della richiesta di autorizzazione all'alienazione ad essere sdemanializzate in quanto utilizzabili come pascolo permanente o bosco ceduo e non utilizzabili invece per colture agricole avrebbe dovuto risultare da accertamenti validamente effettuati antecedentemente all'adozione del decreto del Ministero. Il criterio legale per l'assegnabilità delle terre civiche a categoria "A" andrebbe applicato dall'autorità amministrativa competente e non potrebbe formare oggetto di valutazione in sede giurisdizionale disposta in funzione sostitutiva di attività istruttoria amministrativa non espletata ritualmente prima di disporsi la sdemanializzazione.
Il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) lamenta che l'indagine tecnica, ove ammissibile, avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento alla qualitas soli che le terre civiche da sdemanializzare avevano alla data in cui ne fu conclusa la vendita (nel 1973), e non con riferimento all'epoca (estate 2000) dell'effettuazione dell'indagine tecnica affidata al c.t.u.. Il terzo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) rileva che l'autorizzazione alla vendita avrebbe potuto essere disposta solo in conseguenza di un valido accertamento della inidoneità ad utilizzazione agricola dell'intera area alienata, laddove dall'indagine tecnica esperita è risultato che ancora nell'anno 2000 esistevano aree comprese nei confini della particella n. 496 suscettibili di coltivazioni foraggere minori, sicché in effetti era rimasta verificata l'impossibilità di considerare l'intera area non classificabile in categoria "A".
2. - I motivi - i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione - sono fondati, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
2.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte è fermo l'indirizzo secondo cui, prima della formale assegnazione a categoria, le terre d'uso civico sono assolutamente inalienabili, con la conseguente nullità degli eventuali atti di trasferimento di esse, e che, dopo l'assegnazione a categoria, possono essere eventualmente alienate, previa autorizzazione del Ministero (ora, della Regione), solo le terre di categoria "A" ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 11 ossia i boschi e i pascoli, secondo quanto dispone il successivo art. 12, comma 2.
Nella sentenza 10 novembre 1980, n. 6017, le Sezioni Unite - nell'affermare che la domanda, con la quale alcuni residenti in una frazione comunale, eretta in frazione autonoma per l'amministrazione dei diritti di uso civico, chiedano che venga accertata l'appartenenza di determinati terreni a detta frazione, nonché la nullità della vendita dei medesimi da parte del Comune in favore di terzi, in quanto avente ad oggetto immobili inalienabili per difetto della preventiva assegnazione a categoria, investe posizioni di diritto soggettivo devolute alla competenza giurisdizionale del commissario regionale per gli usi civici - hanno rilevato che la detta assegnazione a categoria, "anche se non si arriva a configurarla come un (diretto) presupposto dell'alienabilità o del mutamento di destinazione dei terreni", "costituisce quantomeno un presupposto di legittimità dell'autorizzazione ministeriale, in difetto della quale i terreni sono certamente da considerarsi, a norma dell'art. 12 legge cit., inalienabili e indisponibili, con la conseguenza che, mancando tale presupposto di legittimità, l'atto di autorizzazione andrebbe comunque disapplicato siccome illegittimo e la compravendita dovrebbe essere dichiarata nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto".
Su questa linea si è posta la successiva sentenza di questa Sezione 22 novembre 1990, n. 11265.
Essa è articolata lungo i seguenti passaggi: (a) dopo il passaggio dall'originario regime dell'assoluta indisponibilità alla nuova disciplina della L. n. 1766 del 1927 non è possibile vendere (o mutare la destinazione di) beni civici se non c'è stata precedente assegnazione a categoria di detti beni;
(b) l'atto di assegnazione è elemento di accertamento costitutivo del regime normativo dei beni del demanio civico, i quali, fino a quando non ne sia stata determinata, con atto formale e nelle forme di legge, la categoria di appartenenza, restano assoggettati al divieto assoluto di alienabilità; (c) qualsiasi provvedimento che autorizzi vendite è nullo e da disapplicare se emesso al di fuori della fattispecie legislativa e mancante del presupposto dell'anteriore assegnazione a categoria;
(d) l'assegnazione a categoria non può ritenersi implicita nella autorizzazione ministeriale alla vendita, perché ciò significherebbe trascurare quel nesso di implicazione necessaria che deve sussistere fra l'atto formale di assegnazione nelle forme di legge e da parte dell'organo competente e la regolarità del decreto ministeriale di autorizzazione alla vendita;
(e) quale sia la qualifica della carenza di presupposto dell'assegnazione a categoria, tale mancanza determina in ogni caso l'indisponibilità assoluta dei beni, con la conseguenza che qualsiasi provvedimento autorizzativo è nullo e da disapplicare perché, mancando il presupposto dell'anteriore assegnazione, è al di fuori della fattispecie normativa e come tale inidoneo a rendere commerciabili beni indisponibili.
Questo indirizzo giurisprudenziale - condizionato, nel suo sorgere, anche dalla ripartizione delle competenze secondo la L. n. 1766 del 1927, per cui l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione
(Ministro dell'agricoltura) era diversa da quella (commissario regionale) competente a provvedere all'identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche (laddove, ora, per effetto del trasferimento alle Regioni, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative in materia di usi civici,
entrambi gli atti appartengono alla competenza della Regione) - merita di essere confermato nelle sue linee di fondo, ma con le precisazioni che seguono, che si ricavano dai successivi interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 221 e n. 237 del 1992). Ad avviso del Collegio, il provvedimento di assegnazione a categoria ha efficacia costitutiva della condizione giuridica del terreno come bene disponibile o meno tutte le volte in cui è esso stesso che determina il presupposto di tale condizione, cioè la destinazione del terreno all'utilizzazione come bosco o pascolo oppure per coltura agraria, mediante una valutazione tecnico-discrezionale di maggiore convenienza dell'una o dell'altra, contemperando - come recita la L. n. 1766 del 1927, art. 14 - i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del Ministro. Diversamente avviene quando si tratti di terreni certamente da classificare come boschivi e pascolivi. In questo caso - come si argomenta dall'art. 37 del regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. n. 332 del 1928 - non vi è materia per il richiamato bilanciamento di interessi, e l'atto formale di assegnazione a categoria non ha il valore di provvedimento costitutivo della condizione di commerciabilità del bene, ma è un mero atto di accertamento dichiarativo la cui mancanza produce un vizio formale dell'autorizzazione ad alienare.
È su questa base, invero, che, con le citate sentenze, la Corte costituzionale - chiamata a giudicare, in riferimento agli artt. 24, 117 e 118 Cost., della legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, comma 4, il quale dispone una procedura,
imperniata sul massimo organo di rappresentanza politica della Regione, per la convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge - ha dichiarato non fondata la relativa questione, rilevando che, nel caso in cui risulti da indici sicuri che il terreno deve essere classificato nella prima delle due categorie indicate nella citata L. n. 1766 del 1927, art. 11 l'autorizzazione può essere convalidata dal Consiglio regionale in quanto organo competente sia ad emanare (ora) l'atto viziato, sia a porre in essere l'atto presupposto dell'assegnazione a categoria. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la convalida dell'autorizzazione "non tanto determina la convalida del negozio autorizzato, quanto rimuove retroattivamente la ragione di invalidità del negozio, il quale risulta non già convalidato, bensì stipulato validamente fin dall'origine".
2.2. - Tanto premesso, ha errato, sotto un primo profilo, la Corte territoriale ad escludere che il Comune e l'Amministrazione separata siano latori di un interesse procedimentale al corretto svolgersi dell'iter amministrativo che ha portato all'emissione del decreto ministeriale di autorizzazione alla vendita.
In tema di usi civici, infatti, la qualità dei Comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali la legittimazione sostanziale e processuale a fare valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedimentali del provvedimento autorizzativo dell'alienazione (cfr. Cass., Sez. 2, 16 marzo 2007, n. 6165). E lo stesso vale per l'Amministrazione separata, struttura, dotata di soggettività giuridica, contemplata dal sistema positivo della L. n. 1766 del 1927 e del relativo regolamento di esecuzione proprio al fine di assicurare l'amministrazione, e la rappresentanza, dei beni di uso civico della popolazione frazionaria (Cass., Sez. Un., 10 novembre 1980, n. 6017, cit.; Cass., Sez. 2, 19 settembre 1992, n. 10748; Cass., Sez. 2, 23 dicembre 1994, n. 11127). Sotto un altro profilo, ha altresì errato la sentenza impugnata a ritenere che il vizio procedimentale dell'atto autorizzativo, derivato dalla mancata previa assegnazione a categoria del terreno alienato dal Comune con l'autorizzazione del Ministero, possa essere surrogato dall'accertamento giudiziale della destinazione del terreno a bosco o a pascolo. Infatti, l'assegnazione alla categoria "A" è atto del procedimento amministrativo, condizionante l'applicazione della normativa che consente l'alienazione, previa autorizzazione del Ministero (ora della Regione), dei beni di proprietà collettiva delle popolazioni, e, ove mancante, non può essere sostituita da una verifica giudiziale dell'assegnabilità del terreno a quella categoria, compiuta nel giudizio promosso per l'accertamento, su iniziativa degli enti esponenziali delle popolazioni interessate, della nullità della vendita disposta senza il rispetto della normativa di settore, e ciò tanto più quando, come nella specie, quell'accertamento giudiziale si sia svolto con riferimento al tempo dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio anziché al momento del rilascio della autorizzazione all'alienazione. Diversamente, sarebbe vanificato il senso della legislazione regionale (per la Regione Abruzzo, v. il citato L.R. n. 25 del 1988, art. 7, comma 4) che, di fronte al fenomeno delle vendite di terreni di demanio civico non assegnati a categoria, diffuso soprattutto negli anni 60-80 del secolo scorso, è intervenuta con norme di diritto transitorio - al fine di evitare le rigorose conseguenze della nullità assoluta di tali vendite (beninteso, quando fossero state autorizzate dall'autorità competente) - attribuendo al Consiglio regionale il potere di provvedere alla convalida delle autorizzazioni all'alienazione delle terre civiche non previamente assegnate a categoria.
Ai fini di delineare il compito che sarà devoluto al giudice del rinvio, occorre premettere che risulta dalla sentenza impugnata che nella specie l'autorizzazione alla vendita del 6 febbraio 1973 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata concessa dopo avere acquisito il parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in L'Aquila, espresso in data 24 ottobre 1970. Poiché nella disciplina anteriore al D.P.R. n. 616 del 1977 il commissario regionale era l'autorità competente a provvedere all'identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche, il giudice del rinvio dovrà accertare se il parere del 24 ottobre 1970 fosse favorevole e contenesse o meno un implicito provvedimento di assegnazione a categoria "A", giacché ove dallo stesso si ricavasse la qualificazione dei terreni come boschivi e pascolivi e la loro insuscettibilità ad essere destinati ad alcun tipo di coltura, ciò varrebbe a configurare la ricorrenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sugli usi civici, essendo consentito, nella palese appartenenza del terreno alla categoria "A", che il commissario, con l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del terreno senza che fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14 della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento (cfr. Corte cost., sentenza n. 31 del 1990). Questa verifica è mancata nel giudizio di merito: poiché se è vero che la Corte di Roma parla - correttamente - di un "inespresso provvedimento di assegnazione a categoria" in base agli elementi valutativi sottoposti alla valutazione del Ministero e (ma in base alle osservazioni del consulente tecnico d'ufficio) di una "vera e propria inidoneità geologica e pedologica dell'appezzamento del terreno ad essere destinato ad alcun tipo di coltura ordinaria", tuttavia la sentenza impugnata omette di ancorare quell'atto di accertamento dichiarativo al parere commissariale. 3. - Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione, e la sentenza impugnata è cassata.
Nel decidere la causa, il giudice del rinvio - che si designa nella Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per gli usi civici, in diversa composizione - si atterrà al seguente principio di diritto:
In materia di usi civici, ove si tratti di terreni certamente da classificare come boschivi o pascolivi, e quindi rientranti nella categoria "A", ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 11 e la circostanza risulti (nella disciplina delle competenze anteriore al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 66) dal parere favorevole del commissario espresso in occasione nel procedimento amministrativo culminato nell'autorizzazione all'alienazione rilasciata dal Ministero, non sussiste alcun ostacolo alla commerciabilità del bene, giacché la palese appartenenza del terremo alla categoria "A" (terreno non idoneo a coltura e, quindi, non suscettibile di ripartizione) consente che il commissario, con l'accordo del Ministero, proceda, anche implicitamente, alla classificazione del terreno senza che sia compilato il piano di massima di cui all'art. 14 della legge e agli artt. 34 e 35 del regolamento di esecuzione (R.D. n. 332 del 1928). In difetto, invece, di individuazione, quanto meno implicita, nel modo su detto, da parte del commissario, della categoria di appartenenza delle terre di uso civico, la vendita delle stesse, disposta dal Comune dopo il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale, è, al pari di questa, nulla, e non può essere surrogata da un accertamento giudiziale della categoria del bene al di fuori del procedimento amministrativo ed in funzione sostitutiva di un'attività istruttoria amministrativa non espletata ritualmente prima di disporsi la sdemanializzazione, ma soltanto - secondo la legislazione regionale di settore (nella specie, L.R. Abruzzo n. 25 del 1988, art. 7, comma 4) - da una convalida dell'autorizzazione ad alienare proveniente dal Consiglio regionale, previo adempimento del requisito dell'assegnazione a categoria del terreno e sempre che la convalida risponda ad un interesse pubblico.
Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
cassa, la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per gli usi civici, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012