Cass. civ., sez. II, sentenza 30/11/2012, n. 21488
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Sentenza 30 novembre 2012

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In tema di usi civici, ove si tratti di terreni utilizzabili come bosco o come pascolo, e quindi rientranti nella categoria "A" di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, risultando tale classificazione dal parere favorevole del commissario (nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti anteriormente al trasferimento operatone con l'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), espresso in occasione del procedimento amministrativo culminato nell'autorizzazione ministeriale all'alienazione, non sussiste alcun ostacolo alla commerciabilità del bene, consentendo l'appartenenza del terreno alla categoria "A" (terreno non idoneo a coltura e, quindi, non suscettibile di ripartizione) che il commissario, con l'accordo del ministero, proceda, anche implicitamente, alla classificazione dello stesso, senza che sia compilato il piano di massima ai sensi dell'art. 14 della medesima legge n. 1766 del 1927 e degli artt. 34 e 35 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. In difetto di detta classificazione, quanto meno implicita, da parte del commissario, invece, la vendita delle terre di uso civico disposta dal comune dopo il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale, è, al pari di questa, nulla, né può essere surrogata da un accertamento giudiziale della categoria del bene al di fuori del procedimento amministrativo ed in funzione sostitutiva di un'attività istruttoria amministrativa non espletata ritualmente prima di disporsi la sdemanializzazione, occorrendo a tal fine, piuttosto, una convalida dell'autorizzazione ad alienare proveniente dal consiglio regionale secondo la rispettiva legislazione di settore della singola regione, purché la convalida risponda ad un interesse pubblico e previo adempimento del requisito dell'assegnazione a categoria.

In tema di usi civici, la qualità dei comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali, come anche alle amministrazioni separate costituite ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento, proprio al fine di assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie, la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedimentali del provvedimento autorizzativo dell'alienazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/11/2012, n. 21488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21488
    Data del deposito : 30 novembre 2012

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