Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11981 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11981 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CECCHIN ENRICO , come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CECCHIN ENRICO , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale così come individuata nelle premesse di fatto, è assegnata con tutti gli arredi alla signora , che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e il minore;
Pt_1
3. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato prevalentemente presso la madre;
4. il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio ogni mercoledì, nonché a week end alternati,
a partire da venerdì pomeriggio sino a domenica sera dopo la cena;
5. le vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
6. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
7. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento della sua CP_1
autonomia economica corrispondendo, entro il giorno 24 di ogni mese, euro 300,00= mensili a decorrere dal mese di ottobre 2024, rivalutabili secondo l'indice Istat, con effetto a decorrere dal mese di ottobre;
8. l'assegno unico sarà riconosciuto al 100% in favore della madre;
9. le spese mediche relative al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come tutte le altre ed ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, (scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova per ogni altra spesa straordinaria non oggetto di specifico accordo tra i genitori;
10. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia);
11. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
12. i coniugi dichiarano reciprocamente che l'auto caduta in comunione dei beni verrà assegnata al marito, il quale provvederà ad onorare il finanziamento in essere acceso per l'acquisto del bene;
13. il prestito contratto con da per l'acquisto di beni ad uso Controparte_2 Controparte_1 della famiglia, avente rata mensile di euro 203,49 verrà rimborsato interamente da Parte_1
come da accordi intervenuti tra i coniugi mentre;
[...]
14. il signor si farà carico interamente del pagamento del finanziamento Controparte_1
relativo all'acquisto dell'autovettura Audi per mensili euro 386,65 e del pagamento del prestito acceso con TA mediante pagamento tramite cessione del quinto dello stipendio per mensili euro 245,00;
15. nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 22/05/2021 in Carmignano di Brenta (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2021.
Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso. Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte convenuta risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita. Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia, pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per loro la madre, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1
rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti