Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2024, proposto da LO Di FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Marano e Indelicato Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Ollà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e/o dichiarazione di nullità
- della determinazione n. 1569 del 23.05.2024 del Responsabile del 11 Settore Urbanistica, Sviluppo economico, SUAP del Comune di Misterbianco notificata il 23 maggio 2024;
- del verbale di inottemperanza del 6 febbraio 2024 della Polizia Giudiziaria – Antiabusivismo edilizio e controllo del territorio del Comune di Misterbianco;
- dell’ordinanza di demolizione n. 56 del 16.05.2024 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Misterbianco;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. UE AM.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 giugno 2024 e depositato il 23 giugno 2024, il Sig. Di FA LO ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, i seguenti atti amministrativi:
- la determinazione n. 1569 del 23 maggio 2024, adottata dal Responsabile dell'11 Settore Urbanistica, Sviluppo Economico, SUAP del Comune di Misterbianco, notificata il 23 maggio 2024;
- il verbale di inottemperanza n. 6 del 6 febbraio 2024, redatto dalla Polizia Giudiziaria - Antiabusivismo edilizio e controllo del territorio del Comune di Misterbianco;
- l’ordinanza di demolizione n. 56 del 16 maggio 2024, emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Misterbianco.
Il ricorrente espone di essere proprietario dell'immobile situato nel Comune di Misterbianco, precisamente in Contrada Serra, Via Landolina 13, nonché del relativo terreno, identificato al Catasto Terreni con foglio 12, particella 242.
Veniva rappresentato che l’immobile in questione era stato fu originariamente edificato dal precedente proprietario, Sig. Giovanni Dilettoso, negli anni novanta, mediante la realizzazione di un fabbricato di circa 50 mq, privo di titolo edilizio.
In seguito, nel 1995, l'originario proprietario presentava istanza di sanatoria per l’opera realizzata ai sensi della legge n. 724/1994, con protocollo n. 8304 del 15 marzo 1995.
Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prot. n. 10074 del 8 maggio 1997, veniva attestata la completezza delle opere e l’avvio della procedura di accatastamento, dichiarando che i lavori erano stati completati tra il 16 marzo 1985 e il 31 dicembre 1993, come risulta dalla documentazione acquisita e dalla perizia giurata relativa.
Veniva evidenziato che il ricorrente Di FA, subentrato nella proprietà dell'immobile, effettuava ulteriori modifiche edilizie, tra cui la realizzazione di un manufatto di circa 70 mq di superficie coperta e 40 mq di superficie non residenziale.
La nuova costruzione era anch’essa oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003, presentata in data 9 dicembre 2004, con protocollo n. 26005. Tuttavia, le modifiche effettuate dopo la vendita dell’immobile erano oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione comunale di Misterbianco.
Nonostante le istanze di sanatoria, in data 24 maggio 2024, il Comune di Misterbianco notificava notificato la determinazione n. 1569 del 23 maggio 2024, con la quale veniva applicata una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla legge regionale n. 16/2016, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 56/2022, che riguardava il lotto di terreno in oggetto.
La determinazione comunale rilevava l'esecuzione di un’opera edilizia senza il permesso di costruire, consistita in una costruzione di circa 120 mq, con una altezza al colmo di 4 metri e alla gronda di 3 metri, realizzata con pilastri in cemento armato, pareti in mattoni forati e copertura a due falde in legno e tegole, nonché in tre tettoie di 38, 20 e 30 mq ciascuna, rispettivamente adibite a ricovero veicoli, angolo relax e deposito.
La determinazione contestava altresì la realizzazione delle tettoie, sottolineando che esse non erano compatibili con la normativa edilizia vigente.
Il ricorrente impugnava, tra gli altri atti, l’ordinanza di demolizione n. 56 del 16 maggio 2024, sollevando numerose censure. In primo luogo, lamentava la mancata notificazione dell'ordinanza di demolizione, sostenendo che tale atto fosse privo di efficacia e, di conseguenza, la determinazione n. 1569 del 23 maggio 2024 sarebbe risultata illegittima. Contestava, altresì, il calcolo della sanzione pecuniaria, che sarebbe stata erroneamente determinata includendo anche la parte dell’immobile oggetto di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 e della legge n. 326/2003, nonché la tettoia di 30 mq, che a suo dire sarebbe stata una struttura precaria, facilmente rimovibile e quindi non soggetta a permesso di costruire.
Parte ricorrente faceva valere altresì, la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla L.R. 7/2019 e dagli articoli 3 e 10 della legge 241/1990, asserendo che l’Amministrazione non aveva comunicato l’avvio del procedimento né avesse preso in considerazione le memorie e i documenti prodotti dal ricorrente.
Infine, veniva evidenziato che l’ordinanza di demolizione fosse priva di motivazione in merito alla prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse privato consolidato a seguito del lungo decorso temporale, nonché alla presunta impossibilità di demolire alcune porzioni dell’immobile senza compromettere la stabilità dell’intero fabbricato.
Il Comune di Misterbianco replicava alle censure sollevate, sostenendo in via preliminare la tardività del ricorso, poiché il provvedimento era stato notificato il 24 maggio 2022, e il ricorso impugnatorio sarebbe stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica. Inoltre, l’Amministrazione comunale difendeva la legittimità dell’ordinanza di demolizione, argomentando che la sanzione pecuniaria era stata correttamente applicata, e che le istanze di sanatoria presentate dal ricorrente non fossero efficaci, in quanto le modifiche edilizie effettuate successivamente erano tali da rendere improcedibili le domande di condono. Il Comune sosteneva altresì che le tettoie oggetto di contestazione non fossero strutture precarie, ma stabilmente infisse al suolo e non modificabili, nonché che l'ordinanza di demolizione fosse legittima, in quanto finalizzata al ripristino della legalità urbanistica, senza necessità di ulteriori motivazioni in merito al decorso del tempo.
La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 4 dicembre 2025.
Sulla irricevibilità del ricorso.
Il Collegio rileva che l’eccezione sollevata dal Comune, riguardante la tardività della notificazione del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 56/2022, è fondata.
L’ordinanza di demolizione risulta notificata al ricorrente il 24 maggio 2022, con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come documentato dalla parte resistente con il deposito della relativa prova documentale (all. 008).
Tale notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, ha prodotto gli effetti di piena conoscenza legale del provvedimento.
Deve evidenziarsi, altresì, che il ricorrente ha acquisito, in ogni caso, piena conoscenza dell’ordinanza di demolizione in data 19 febbraio 2024, quando gli è stato notificato il verbale di inottemperanza, da cui emerge inequivocabilmente l’esistenza dell’ordine di demolizione e il suo contenuto essenziale.
Pertanto, il termine di 60 giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione decorre dalla notificazione del 24 maggio 2022 o, al massimo, dalla notifica del verbale di inottemperanza, in data 19 febbraio 2024; poiché il ricorso è stato notificato il 22 giugno 2024, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, il ricorso va dichiarato tardivo e, di conseguenza, irricevibile.
Sull’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di inottemperanza.
Per quanto riguarda l’impugnazione del verbale di inottemperanza n. 6 del 2024, il Collegio rileva che l’atto in questione è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività. Come evidenziato dalla giurisprudenza, il verbale di inottemperanza, costituendo un mero atto istruttorio volto a documentare la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, non è autonomamente impugnabile, essendo destinato esclusivamente a sorreggere l’adozione degli atti consequenziali (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. III, 11/09/2023, n. 5028; T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 4/04/2022, n. 2297 “È inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio, trattandosi di mero atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.” ).
In tal senso, l’impugnazione risulta non solo tardiva, ma anche inammissibile, giacché non vi è alcuna lesività immediata derivante dall’atto stesso.
Sulla natura vincolata dell’attività repressiva in materia edilizia
Il Collegio, con riferimento alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ribadisce che gli atti adottati in materia edilizia, in particolare quelli afferenti alla repressione degli abusi, rivestono natura vincolata. In tale contesto, l’Amministrazione non è tenuta a una valutazione discrezionale dei motivi di interesse pubblico, né alla comparazione tra interessi pubblici e privati, rispondendo l’attività di demolizione alla necessità di ripristino della legalità urbanistica. A tale riguardo, la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 27/01/2023, n. 245) ha avuto modo di precisare che “In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9)” .
Sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La censura del ricorrente circa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è infondata.
La documentazione prodotta dal Comune, infatti, prova che l’Amministrazione ha tempestivamente avviato e comunicato il procedimento sanzionatorio, mediante le note prot. 57075 del 2011 e prot. 610 del 2022 (allegati 004 e 007), con le quali veniva avviata, rispettivamente, la verifica delle opere realizzate e l’istruttoria relativa agli abusi contestati. Non può, inoltre, trascurarsi che la natura vincolata del procedimento sanzionatorio esclude la necessità della comunicazione dell’avvio, poiché l’attività dell’Amministrazione è limitata a un accertamento tecnico dell’abuso edilizio, senza che la partecipazione del privato possa incidere sull’esito dell’azione repressiva.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo l’apporto partecipativo del privato incidere in alcun modo sull’esito dell’azione repressiva.” (vedi T.A.R. Roma Lazio sez. V, 18/04/2025, n. 7735).
La giurisprudenza espressamente richiamata esclude che la mancata comunicazione possa determinare l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, risultando applicabile l’art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.
Pertanto, le comunicazioni del 2011 e del 2022 sono di per sé idonee a soddisfare gli obblighi partecipativi, ma, anche a prescindere dalla loro esistenza, la comunicazione non sarebbe comunque necessaria, trattandosi di procedimento vincolato, nel quale l'attività dell'Amministrazione consiste in un mero accertamento tecnico dell’abuso edilizio.
Ne deriva che la censura deve essere rigettata.
Sulla natura unitaria dell’intervento abusivo.
La doglianza sollevata dal ricorrente, in ordine alla possibilità di considerare parte dell’intervento abusivo come precaria o astrattamente sanabile, è priva di fondamento.
In particolare, il ricorrente sostiene che talune opere sarebbero precarie o astrattamente sanabili.
La tesi non è condivisibile.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, qualora le opere abusive siano tra loro connesse e costituiscano un intervento unitario, l’Amministrazione è tenuta a procedere all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, ordinando la demolizione di tutte le opere abusive, senza operare una selezione tra quelle eventualmente sanabili (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021).
In particolare, secondo questa giurisprudenza amministrativa (richiamata anche da questo TAR Sicilia Sezione distaccata di Catania pronuncia n. 2825/2024 di). “La circostanza che singole opere possano essere ritenute precarie o non necessitare di permesso di costruire non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione quando esse si inseriscono in un più ampio intervento abusivo, da considerarsi unitariamente. A tale ultimo riguardo è stato, infatti, precisato che, qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero può presentarsi istanza di sanatoria - qualora possibile - riferita al complessivo intervento abusivo unitariamente considerato (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021).” .
Da ciò discende che l’Amministrazione ha correttamente considerato l’intervento nel suo complesso, ordinando il ripristino integrale e non la demolizione selettiva di singole porzioni.
Ne consegue l’infondatezza della doglianza che si risolve in un tentativo di scomporre l’abuso in parti ritenute minori, precarie o condonabili; pertanto, la tesi del ricorrente, finalizzata a frazionare l’abuso in porzioni ritenute minori o sanabili, non è suscettibile di positiva valutazione.
Sull’acquisizione e sulla superficie da trasferire al patrimonio comunale.
La questione sollevata dal ricorrente circa la superficie da acquisire al patrimonio comunale è priva di rilievo ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione. Tale questione, infatti, concerne la fase successiva all’accertata inottemperanza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato. La doglianza è, pertanto, priva di pregio e non incide sulla validità degli atti impugnati.
Sulla legittimità della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, T.U. Edilizia.
Il Collegio rileva che la sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell'inottemperanza all’ordinanza di demolizione è pienamente legittima.
Infatti, una volta accertata la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, l’irrogazione della sanzione pecuniaria ha carattere vincolato, senza che l’Amministrazione possieda un margine di discrezionalità.
Costituisce principio unanime in giurisprudenza quello per cui la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha carattere vincolato ed è doverosamente irrogata una volta accertata la mancata esecuzione dell’ordine repressivo.
Ne deriva che l’Amministrazione non aveva alcun margine di discrezionalità e ha legittimamente emanato la sanzione.
Sulle spese del giudizio.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie e degli interessi privati coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA IC, Presidente
UE AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE AM | DA IC |
IL SEGRETARIO