Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2025, proposto da
AR RO, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Di Tommasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre 28;
contro
Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania, sezione Prima, n. 3283/2020 nei giudizi annotati al n. 3642/2004 e 5886/2004 R.G., pubblicata in data 04/12/2020 e mai impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santa Croce Camerina e dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AG GA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 6 agosto 2025 il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 3283 del 4 dicembre 2020 con cui questo Tribunale, riuniti i ricorsi n.r.g. 3642/2004 e n.r.g. 5886/2004 - proposti rispettivamente per l’annullamento del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni Culturali e ambientali di Ragusa e del parere del Comune di Santa Croce Camerina di inammissibilità dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi della legge n. 47/1985 – li ha accolti e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati ritenendo gli stessi “ emessi allorquando il relativo potere era stato definitivamente consumato, essendosi nel frattempo formatosi ope legis per silentium il parere in termini pienamente favorevoli nonché il provvedimento in sanatoria, ai sensi della norma regionale più volte citata”.
Espone il ricorrente che la sentenza ottemperanda, notificata al Comune in data 8 maggio 2023, non è stata appellata né è stata eseguita.
L’amministrazione comunale, invero, con nota prot. 23398 del 16 novembre 2023, ha chiesto all’Ufficio Unico di Avvocatura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa un parere legale sulla definizione delle pratiche di condono presentate dal Dott. RO.
Con parere del 12 dicembre 2023, il suddetto Ufficio ha così chiarito: «l’Ente è tenuto a definire l’originaria pratica di condono edilizio del 1986 – e non quella del 2004 – con il rilascio del relativo titolo edilizio in sanatoria, dando espressamente atto dell’adottando provvedimento che trattasi di concessione o autorizzazione in sanatoria assentita tacitamente ai sensi dell’art. 17, 3° c., L.R. n. 4/2003. […] Al contempo, nel titolo edilizio in sanatoria dovrà darsi atto che la sanatoria riguarda la consistenza dell’immobile per come risultante dalla predetta pratica edilizia prot. 720/1986 (e non quello successivo ad oggi)».
Con nota prot. 9039/2024 del 9 maggio 2024, tuttavia, il Comune ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento riesame della pratica di condono presentata ai sensi della L. n. 47/1985, precisando che per procedere alla definizione della stessa e al fine di verificarne l’ammissibilità, sarebbe stato necessario produrre la documentazione integrativa ivi elencata.
Con nota del 5 luglio 2024 il ricorrente ha riscontrato la richiesta contestandone la rilevanza, tenuto conto del perfezionamento per silentium del titolo e trattandosi, peraltro, di documentazione già trasmessa o prevista da disposizioni di legge entrate in vigore successivamente alla formazione del silenzio assenso, e chiedendo l’emissione da parte del Comune di Santa Croce Camerina di un provvedimento che prenda atto della suddetta sanatoria.
Il Comune non ha, tuttavia, dato seguito a tale richiesta omettendo di rilasciare il provvedimento richiesto.
Il ricorrente chiede, pertanto, che sia ordinato al Comune di Santa Croce Camerina, di dare esatta ottemperanza della sentenza n. 3283/2020 di questo Tribunale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Croce Camerina insistendo per il rigetto del ricorso e versando in atti la nota del 20 ottobre 2025 (avente ad oggetto Ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 3283/2020 emessa dal TAR di Catania ) con cui il Responsabile del 3° Dipartimento ha dedotto l’infondatezza del ricorso in ragione dei seguenti rilievi: a) l’istanza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 4/2003 sarebbe stata presentata in data 3 marzo 2004, e non il 16 luglio 2003 e, pertanto, i termini sulla base dei quali il TAR ha ritenuto maturato il silenzio assenso sarebbero da ricalcolare; b) tenuto conto della incompletezza della documentazione, non potrebbe essere “ rilasciato titolo concessorio in sanatoria o provvedimento che prenda atto della sanatoria formatasi”.
3. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il Collegio, dato atto della mancata notifica del ricorso all’Assessorato dei i beni culturali e dell’identità Siciliana, ha concesso al ricorrente un termine di quindici giorni per provvedere all’integrazione del contraddittorio.
4. In data 28 gennaio 2026 parte ricorrente ha notificato il ricorso alla suddetta amministrazione che, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
5. All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana atteso che ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a. “ L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta”.
Nel caso di specie, la sentenza per la cui esecuzione il ricorrente ha agito ha definito i giudizi riuniti n.r.g. 3642/2004 e n.r.g. 5886/2004 proposti, rispettivamente, contro l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e contro il Comune di Santa Croce Camerina.
Entrambe le amministrazioni sono, pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 114, parti necessarie del presente giudizio.
7. Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7.1. L’amministrazione comunale, a fronte di un giudicato che ha accertato il silenzio assenso sulla domanda di condono presentata dal ricorrente, non dispone più del potere di riesaminare nel merito suddetta domanda, ma è tenuta unicamente a porre in essere gli atti consequenziali, come il rilascio del titolo formale che attesta una situazione giuridica già consolidatasi.
La richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, finalizzata a una nuova verifica dell'ammissibilità della pratica, si pone in palese contrasto con l'obbligo di dare esecuzione al giudicato.
È altresì illegittima la richiesta di adempimenti previsti da disposizioni di legge entrate in vigore successivamente alla formazione del silenzio assenso. Il silenzio assenso cristallizza la situazione giuridica e fattuale al momento del suo perfezionamento, secondo il principio tempus regit actum . Le norme successive non possono retroattivamente incidere sulla validità di un titolo già formatosi.
7.2. Deve conseguentemente essere ordinato al Comune di dare corretta attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale entro il termine di il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
7.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Santa Croce Camerina. Sussistono, invece, giusti motivi per compensarle nei confronti dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 3283 del 4 dicembre 2020, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato; compensa le spese nei confronti dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Santa Croce Camerina e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI TA, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
AG GA UD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG GA UD | AN RI TA |
IL SEGRETARIO