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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2312/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bardelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via Duca D'Aosta n. 8
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cuccuini ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giampiero Cassi sito in Firenze, via Bovio n.30
APPELLATA
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 20 maggio 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZAA VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 925/2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, il Tribunale
Ordinario di Arezzo così provvedeva:
pagina 1 di 14 “Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
b) Condanna alla refusione, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
Il Tribunale di Arezzo premetteva quanto segue: adiva il Tribunale di Arezzo per ottenere, ai sensi dell'art. 2033 Parte_1 ovvero dell'art. 2041 c.c. la condanna di alla ripetizione della metà Controparte_1 degli importi pari ad € 80.996,34 prelevati dal conto cointestato su cui confluiva anche il suo stipendio, utilizzati per l'immobile di cui la medesima è proprietaria esclusiva. Inoltre, chiedeva la ripetizione dell'importo di € 2.660,00 per le rate anticipate di giugno/luglio 2015 del mutuo sul suddetto immobile oltre € 500,00 per spesa diffida di pagamento inviata e dunque per un totale complessivo di €
84.156,34. In particolare, dichiarava di aver convissuto more Parte_1 uxorio con dal 1.09.2005 al 26.4.2014, data in cui contraevano Controparte_1 matrimonio in regime di separazione dei beni e che da tale unione erano nati e (rispettivamente il 10.07.2009 e il 27.04.2011). In data 9.9.2009, ER Per_2 acquistava la piena ed esclusiva proprietà di un immobile sito in Controparte_1
Località Montecchio Comune di Cortona al prezzo di € 209.974,00 oltre iva per un totale di € 218.672,96, abitazione presso cui il nucleo familiare si trasferiva.
L'immobile veniva pagato mediante assegni bancari per la somma di € 5.000 ed €
28.283,54 mentre per i restanti € 185.389,42 mediante accollo della di un CP_1 mutuo fondiario della durata di 15 anni con rate semestrali. Dalla data di acquisto
(9.9.2009) al dicembre 2017 tutti i pagamenti (acconti per l'acquisto e rate del mutuo) venivano effettuati con denaro proveniente da un conto cointestato sul quale confluiva anche lo stipendio dell' che dichiarava di avere poi interamente Pt_1 anticipato le due rate semestrali giugno/dicembre 2015. Nel 2018 la CP_1 depositava ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi che veniva dichiarata in data 22.1.2019 con assegnazione della casa coniugale alla proprietaria esclusiva L'attore dichiarava poi che durante il rapporto di coniugio Controparte_1
pagina 2 di 14 la aveva provveduto ad effettuare dei lavori per migliorie da apportare CP_1 all'immobile pagate con bonifici bancari emessi dal conto cointestato e che dalle ultime due contabili di pagamento che produceva era emerso che la aveva CP_1 usufruito della detrazione fiscale del 50% e che dunque aveva interamente recuperato la sua quota del 50% e che dunque le suddette migliorie erano state pagate unicamente dall' Pt_1
Si costituiva che contestava tutto quanto ex adverso proposto, in Controparte_1 particolare allegando che le attribuzioni patrimoniali erano state effettuate nel corso del rapporto come adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e dunque irripetibili e che in ogni caso, dalla lettura degli estratti conto, risultava che la aveva sostenuto in via esclusiva il costo del mutuo con propri versamenti CP_1 costituenti la provvista per far fronte al pagamento del mutuo, degli impianti relativa alla casa più il costo della medesima e dell'atto di compravendita. Inoltre, rilevava come il conto cointestato era alimentato prevalentemente da somme versate dalla stessa. Gli importi asseritamente relativi al pagamento delle rate del mutuo erano stati trasferiti con operazioni eseguite esclusivamente dall' tramite bonifico, Pt_1 su altri e diversi conti correnti anche al medesimo intestati e peraltro sottolineava come la medesima, al momento dell'accensione del conto cointestato, non possedeva alcun altro conto corrente mentre l' aveva sempre mantenuto propri Pt_1 personali conti correnti dove aveva fatto confluire il ricavato della vendita di un proprio immobile nonché somme che prelevava dal conto cointestato e dunque appartenenti anche in via esclusiva alla medesima. Per tali motivi l' non Pt_1 poteva ritenersi titolare del 50% dei versamenti complessivi posto che le somme destinate al pagamento delle rate del mutuo nel periodo compreso tra gennaio 2009
e dicembre 2017, anche se provenienti dal conto corrente comune, erano riferibili a quelle maggiori somme appartenenti esclusivamente alla e che comunque CP_1 egli aveva usufruito per nove anni della casa acquistata dalla stessa e adibita a casa coniugale. Infine, rilevava come non sussistessero i presupposti di cui all'art. 2041
c.c. non avendo conseguito alcun ingiusto vantaggio patrimoniale, essendo il valore dell'immobile notevolmente inferiore rispetto a quello originario e non avendo l' dimostrato un suo effettivo impoverimento o decremento economico Pt_1 derivante dagli asseriti pagamenti.
pagina 3 di 14 Il Giudice di primo grado, preliminarmente, si soffermava sulla natura delle prestazioni patrimoniali rese all'interno della convivenza more uxorio al fine di individuare i presupposti per la eventuale restituzione delle medesime e l'onere probatorio incombente su colui che agisce in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato. Il giudice dava per pacifiche le seguenti circostanze fattuali: convivenza more uxorio dal 1.09.2005 al 26.4.2014, unione matrimoniale in data
26.4.2014 con regime di separazione dei beni e nascita dei due figli rispettivamente il 10.07.2009 e il 27.04.2011. Pacifico anche il trasferimento della famiglia il
9.9.2009 nella casa acquistata in Cortona da adibire a casa familiare. In ordine alle modalità di pagamento dell'immobile, rilevava come la somma di € 33.283,54 fosse stata pagata con due assegni tratti dal conto cointestato, il primo datato 23.7.2009 e il secondo 9.9.2009 mentre la somma restante di € 185.389,42 mediante accollo della sola acquirente del mutuo ipotecario della durata di 15 anni le cui rate semestrali sono state pagate fino al gennaio 2018 con addebiti sul conto cointestato alle parti ed infine pacifico che le parti avessero cessato la convivenza nel 2018.
Ciò posto, evidenziava la prolungata durata della relazione con una convivenza di 9 anni e un matrimonio di 4 e tenendo anche conto di tale dato, non condivideva la tesi sostenuta dall' in quanto il pagamento del prezzo e delle rate di mutuo Pt_1 sino al 31.12.2017 non erano privi di causa giustificativa, essendo le erogazioni effettuate in ragione di un comune progetto di convivenza e che effettivamente l' aveva usufruito per nove anni della casa coniugale. Il Tribunale riteneva Pt_1 che l'attore avesse contribuito, in costanza del rapporto familiare anche di fatto, al pagamento di parte delle spese relative alla casa familiare, nonostante di proprietà di controparte, ivi comprese le rate del mutuo riferite al periodo di convivenza e che, essendo connesse al rapporto di convivenza e non prive di giustificazione, non potesse poi dolersi al termine della convivenza delle erogazioni effettuate posto che la causa giustificativa non viene meno ex post conseguentemente al venir meno del rapporto sentimentale. Per tali motivi, rigettava la domanda relativa ai pagamenti delle rate del mutuo con conseguente irripetibilità delle somme versate.
Circa l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. non accoglieva la tesi dell'attore circa la insussistenza dei presupposti della proporzionalità e della adeguatezza essendo l'acquisto dell'immobile avvenuto a vantaggio esclusivo della con pagamenti CP_1
pagina 4 di 14 provenienti dall'unica fonte di guadagno dell' quale lo stipendio di insegnante Pt_1 in una scuola pubblica pari ad € 1.400/1.500. In particolare, il Tribunale la riteneva infondata tenuto conto sia della durata della convivenza sia del fatto che entrambe le parti svolgono il medesimo lavoro di insegnante.
Parimenti infondata la domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma pari ad
€ 4.792 quale contributo pro quota per le migliorie apportate all'immobile in quanto funzionali alla convivenza e abitazione e dunque utilizzate da entrambe le parti e in quanto le contribuzioni effettuate dall'attore devono considerarsi quali adempimenti doverosi in un rapporto affettivo, peraltro trattandosi di spese non eccedenti i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Per tali motivi, rigettava integralmente le domande proposte da ogni altra questione assorbita. Parte_1
Impugna parzialmente la sentenza sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1) PRIMO MOTIVO
L'odierno appellante sostiene che il giudice non ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in particolare circa il richiamo della Cass. 5385/2023 (secondo cui sarebbero irripetibili tutte quelle attribuzioni eseguite da uno dei coniugi per concorrere ad un progetto di vita in comune) trattandosi di una fattispecie non conforme al caso di specie. Di contro, l'odierno appellante cita la ordinanza 16864/23 secondo cui nel momento in cui viene meno il progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni a seguito dello scioglimento del rapporto sentimentale, al convivente che ha collaborato col suo apporto economico deve essere riconosciuto il diritto a recuperare il denaro versato per quella finalità, applicando i principi dell'indebito arricchimento. Nel caso di specie, come anche riconosciuto dal giudice di primo grado, le erogazioni sono state fatte in ragione di un comune progetto di convivenza ed è provato che anche dopo il matrimonio le parti hanno continuato a pagare i ratei semestrali del mutuo con versamento del 50% da parte dell' senza soluzione di continuità. Dunque, ai Pt_1 fini della decisione devono essere applicate le previsioni relative alla convivenza more uxorio anche per i pagamenti avvenuti in costanza di matrimonio, derivando dal progetto pensato ed attuato nel 2009 (durante la convivenza). Inoltre, in tali pagina 5 di 14 conferimenti non sono ravvisabili gli estremi né di una donazione né di una attribuzione spontanea avvenuta con spirito di liberalità e di benevolenza.
2) SECONDO MOTIVO
L'odierno appellante sostiene che la assenza di giustificazione dell'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. non deve necessariamente esistere ab origine ma può manifestarsi ex post e dunque nel caso di specie per effetto del venir meno della convivenza. Richiama a tal fine la recente giurisprudenza della Cass. 5086/2022 secondo cui “nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato (…) per quella determinata finalità in applicazione
e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento”. Dunque, ha errato il giudice nel ritenere che i pagamenti sarebbero sorretti da giusta causa avendo l' Pt_1 usufruito per nove anni della casa coniugale.
3) TERZO MOTIVO
Le somme conferite dall' per l'acquisto dell'immobile non costituiscono spese Pt_1 ordinarie relative alla vita in comune derivanti dal rapporto di convivenza e né si riconnettono all'assolvimento di un dovere morale di tipo solidaristico. L'appellante evidenzia come non sia intervenuto un accordo tra le parti circa la ripartizione degli oneri economici derivanti dalla convivenza ma entrambi hanno contribuito esattamente allo stesso modo ai bisogni della famiglia e dunque i conferimenti dell' non trovano neppure giustificazione in una sua minor contribuzione al Pt_1 ménage familiare, non assolvendo alla funzione di contributo ordinario della famiglia ex art. 2034 c.c. al contrario di quanto affermato dal giudice di primo grado e dunque sono ripetibili ex art. 2033 c.c.
4) QUARTO MOTIVO
Il giudice ha errato nel considerare la durata della convivenza ai fini dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza in quanto la lunghezza della convivenza non consente di escludere che l'apporto in denaro sia stato significativo per il convivente che lo abbia affrontato e anche volendola valutare, posto che la durata della pagina 6 di 14 utilizzazione dell'immobile da parte dell' è stata di otto anni e tre mesi e non Pt_1 di nove, comunque la somma versata dall'appellante sarebbe quella mensile di €
854. Tale somma non risulta essere proporzionata ai suoi redditi e incongrua rispetto alle caratteristiche e alla ubicazione dell'immobile. Il giudice avrebbe dovuto valutare correttamente le emergenze istruttorie dalle quali emerge che gli esborsi effettuati dall' superano ampiamente i parametri della proporzionalità e Pt_1 adeguatezza e da ciò discende la ripetibilità di quanto versato ai sensi dell'art. 2033
c.c. o in ipotesi ex art. 2041 c.c., essendo venuto meno il progetto di vita in comune.
Si costituisce contestando preliminarmente la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dall' che non tiene conto di quanto emerso dalla documentazione Pt_1 dalla medesima prodotta. La afferma che le parti hanno convissuto more CP_1 uxorio dal primo settembre 2005 al 26 aprile 2014 data in cui hanno deciso di contrarre matrimonio. Durante la convivenza sono nati i due figli e ER
. Nel giugno 2009 decidono di aprire il conto cointestato dove Per_2 volontariamente hanno entrambi versato i rispettivi stipendi, per le proprie risorse economiche e per far fronte ad ogni tipo di esigenza familiare. Nell'agosto 2009 da
Bergamo si trasferiscono nell'immobile di cui è causa. Nel 2017 a causa dei comportamenti maltrattanti dell' l'appellata decide di separarsi e di Pt_1 denunciare l' ed infatti quest'ultimo è stato condannato dal Tribunale di Pt_1
Arezzo per il reato di maltrattamenti di cui agli artt. 572 e 61 c.p. n. 11 quinquies e artt. 582, 585 e 576 n. 5 c.p.c., sentenza confermata dalla Corte di Appello di
Firenze;
A) In ordine al primo e al terzo motivo di appello
Il giudice ha correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la convivenza familiare determina il sorgere di un dovere di reciproca assistenza non solo morale ma anche materiale che è destinato ad incidere sui rapporti di natura patrimoniale intercorrenti tra i conviventi come è avvenuto nel caso di specie.
L'adempimento spontaneo di questo dovere attraverso il sostegno economico reciproco ha una sua rilevanza giuridica nell'art. 2034 c.c. con l'effetto di rendere irripetibili gli esborsi effettuati che l' ha disposto in modo volontario con le Pt_1 somme costituenti depositi comuni del conto corrente cointestato e il pagamento dei ratei del mutuo intestato all' CP_1
pagina 7 di 14 B) In ordine al secondo motivo di appello
Non sussiste un indebito arricchimento posto che questo non può determinarsi ex post ma deve sussistere ab origine. Il solo fatto che il progetto familiare sia venuto meno nel 2018 non determina il venir meno della causa della volontaria contribuzione avvenuta prima della separazione in conformità del dovere di solidarietà fondato sull'art. 143 c.c.. Per tali motivi, l'azione è inammissibile, non potendo gli effetti della separazione retroagire al momento in cui sono state effettuate le contribuzioni. Stante poi la volontarietà del comportamento dell' Pt_1 che ha sempre gestito in via esclusiva il conto corrente in comune, ponendo le causali nei bonifici effettuati, è inammissibile la domanda proposta ex art. 2033
c.c..;
C) In ordine al quarto motivo di appello
Sono irrilevanti le modalità utilizzate dall' per pervenire al pagamento del Pt_1 mutuo cioè il fatto che dall'originario conto corrente comune aperto nel 2009 venivano bonificate dallo stesso le somme per il pagamento delle rate del mutuo nel conto corrente su cui era appoggiato il mutuo, anch'esso cointestato. Questo perché le somme avevano comunque tutte origine dal deposito del conto corrente cointestato aperto nel 2009, alimentato dai redditi di entrambi. Errati poi i conteggi eseguiti dall' posto che dalla documentazione prodotta emerge che nel Pt_1 febbraio 2018, momento del rilascio della casa coniugale, il mutuo presentava ancora un residuo da corrispondere di € 84.911,93, somma dunque incompatibile, tenendo conto dell'ammontare complessivo del mutuo, con quella asseritamente versata dall' Pt_1
L'odierna appellata evidenzia come tutte le domande siano non solo inammissibili ma anche infondate, avendo la stessa versato mensilmente sul conto corrente comune somme sufficienti a coprire l'importo della rata del mutuo come emerge dalle allegazioni dalla stessa prodotte ed in particolare dall'esame dei versamenti e prelievi del conto corrente (che elenca, pp. 13-16). Dalla documentazione prodotta è emerso che la aveva introiti personali per sostenere il costo del mutuo, degli CP_1 impianti relativi alla casa nonché il costo della stessa e del relativo rogito. Dunque, la richiesta di ripetizione delle somme è inammissibile non avendo trovato riscontro in un titolo o in una causa diversa rispetto a quella del soddisfacimento dei bisogni e pagina 8 di 14 degli interessi del nucleo familiare ed è anche infondata in quanto le somme provengono da un conto corrente comune alimentato in misura maggiore dalla
Non sussistono neppure i presupposti della azione di cui all'art. 2041 c.c. CP_1 non avendo la conseguito alcun ingiusto vantaggio patrimoniale atteso che il CP_1 valore dell'immobile è notevolmente inferiore rispetto a quello originario di acquisto e non avendo l' dimostrato un suo effettivo impoverimento o decremento Pt_1 economico derivante dagli asseriti pagamenti. Il conferimento dell'Ingraiti è assolutamente ridotto dati i conferimenti personali della e dovrà essere CP_1 valutato nei limiti dell'arricchimento così come prescrive l'art. 2041 c.c., tenendo conto del fatto che l'appellante ha abitato e goduto dell'immobile per circa 10 anni.
Infine, l'odierna appellata richiama una recente giurisprudenza della Cassazione
(5385 2023) che ha ribadito il principio secondo cui l'obbligazione contributiva disciplinata dall'art. 143 c.c. fondata sull'obbligo di assistenza morale e materiale nell'interesse della prole e del coniuge esclude la ripetibilità delle somme impiegate da un coniuge per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia, trattandosi di prestazione economica doverosa.
Alla udienza del 20 maggio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che appella solo parzialmente la Parte_1 sentenza di primo grado, come dallo stesso affermato nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in parziale riforma della sentenza n. 925/2023”. In particolare, non è stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la infondatezza della domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma pari a € 4.792,00 quale contributo pro quota per le migliorie apportate all'immobile di cui è causa. Tale parte della sentenza di primo grado deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ciò posto è necessario detrarre tale somma dal quantum richiesto dall'odierno appellante atteso che, nonostante la mancata impugnazione, il medesimo pretende la stessa cifra di cui al primo grado, comprensiva di quella oggi passata in giudicato.
pagina 9 di 14 Nel merito, l'odierno appellante esperisce in via principale l'azione ex art. 2033 c.c. chiedendo la ripetizione, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, di quanto pagato a titolo di acconto della compravendita e delle rate del mutuo dell'immobile di proprietà della e adibito a casa familiare. L'odierno appellante, tuttavia non CP_1 fornisce la prova richiesta dalla disciplina di riferimento, i.e. il pagamento effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di titolo, limitandosi genericamente ad affermare il venir meno del progetto di vita comune a seguito della separazione. Nel caso di specie la valida giustificazione causale è rappresentata in parte dal contratto di compravendita e per altra parte, dal contratto di mutuo, contratti pacificamente richiamati dalle parti. A prescindere comunque dal disatteso onere probatorio, ancor prima è necessario precisare che legittimato passivo della azione di ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c, non è l'odierna appellata in quanto l'accipiens cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento è colui che, nella ipotesi di accertamento della natura indebita dello spostamento patrimoniale, sarebbe tenuto a ripeterlo;
nel primo caso il venditore e nel secondo la Banca. Per tali motivi la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è totalmente infondata.
Quanto all'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è pacifica la giurisprudenza a tenore della quale “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.”
(ex multis Cass. n. 11337/2025). “I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e (…) di assistenza morale e materiale” (ex multis Cass. n. 11337/2025). Dunque, le prestazioni che giustificano la fondatezza della domanda di cui all'art. 2041 c.c. sono quelle che esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di pagina 10 di 14 convivenza e che non rispettano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. Il giudice
è così chiamato a valutare concretamente il rispetto di tali criteri, parametrando il contenuto delle obbligazioni di cui è causa alle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto. Medesimi principi valgono nella ipotesi di unione nascente da matrimonio: nel caso di specie trattasi di un periodo di convivenza e poi di coniugio per cui è possibile procedere ad una analisi unitaria. L'odierno appellante contesta la sentenza sul presupposto che la giurisprudenza su cui il giudice ha fondato la propria decisione (Cass. n. 5383/2023) non sia aderente al caso di specie in quanto relativa ad una coppia unita in matrimonio. Tale censura è evidentemente superata dalla giurisprudenza più recente sopra richiamata attinente ad una convivenza more uxorio. Peraltro, egli richiama una giurisprudenza che avvalorerebbe la sua tesi (la ripetibilità delle somme di cui è causa) ma che in realtà esprime il medesimo principio sopra richiamato che costituisce ormai orientamento costante e che si riporta ad abundantiam: “Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale", cosicché è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 11330/2009); successivamente, questa Corte (Cass. 1277/2014) ha poi chiarito che "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034
pagina 11 di 14 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo".
Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass. 1266/2016. La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens". L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018;
Cass. 18721/2021).” (Cass. 16864/2023). Priva di pregio l'affermazione dell'Ingraiti secondo cui la assenza di giustificazione richiesta dalla normativa piò manifestarsi anche ex post per effetto del venir meno della convivenza atteso che i versamenti di denaro di cui si chiede la ripetizione sono stati effettuati in costanza di convivenza/matrimonio ed è a quel preciso momento che deve riferirsi la valutazione in concreto che il giudice è chiamato a operare. Differente la decisione se si fosse trattato di versamenti effettuati a seguito della cessazione del rapporto affettivo tra le parti. Inconferente il riferimento alla recente giurisprudenza n. 5086/2022 che ha escluso il principio per cui il convivente ha diritto di recuperare quanto ha versato per effetto del venir meno della convivenza come se la ripetibilità fosse effetto di un automatismo, limitandosi a prevederla “in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento” e “qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all'applicabilità delle norme sull'ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali” (Cass.
5086/2022). Chiarito l'inquadramento normativo e giurisprudenziale, è pacifico, perché non contestato dalle parti, che le erogazioni di cui è causa sono state effettuate in ragione di un comune progetto di convivenza poi evolutosi in pagina 12 di 14 matrimonio, dunque, per far fronte alle esigenze della famiglia. Secondo l'Ingraiti la disciplina di cui all'art. 2034 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto solo le spese cui la famiglia di fatto ha dovuto far fronte per il normale ménage familiare possono essere qualificate quali obbligazioni naturali. L'immobile di cui è causa è stato acquistato dopo la nascita del primo figlio ed è evidente che la compravendita si è resa necessaria nell'interesse del nucleo familiare, non avendo l' dimostrato l'esistenza di altre soluzioni abitative possibili. Non si Pt_1 comprende dunque per quale ragione l'immobile acquistato e adibito a casa familiare non dovrebbe rientrare nell'alveo delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, trattandosi di un bisogno primario e imprescindibile quale è quello di fornire un tetto alla famiglia. Ciò posto, le attribuzioni patrimoniali sono state eseguite in adempimento di una obbligazione naturale, peraltro, proporzionale e adeguata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. In primo luogo, si rileva che non può calcolarsi l'acconto versato inizialmente una tantum e per il quale non vi è separata richiesta di restituzione, che concorre al prezzo finale del bene, ma che è versato in unica soluzione anticipatamente, verosimilmente con previ risparmi della coppia. La valutazione deve essere fatta in relazione agli esborsi mensilmente sostenuti da entrambe le parti per far fronte alle esigenze del ménage familiare. In particolare, il mutuo è stato contratto per la somma di € 185.389,42 per la durata di 15 anni. Dunque, l'esborso annuale ammontava ad € 12.359,29 e mensile ad € 1030. Ciò significa che l' si faceva carico di una rata pari ad € Pt_1
515, perfettamente coincidente ed anzi verosimilmente inferiore a quanto presumibilmente il medesimo avrebbe dovuto pagare per l'affitto di una casa in cui abitare con i due figli, considerando anche che le parti svolgono la medesima attività lavorativa con sostanziale parificazione delle proprie possibilità e condizioni sociali.
Anche qualora si dovesse considerare il prezzo intero, l'esborso sarebbe pro quota pari a circa € 600 mensili anch'esso certamente non esorbitante la possibilità economica delle parti: la somma sarebbe stata spesa dall' anche da solo Pt_1 qualora avesse dovuto provvedere ad un eventuale affitto al netto del nucleo familiare.
Per tali motivi, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in pagina 13 di 14 dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, ai minimi di legge, esclusa la sola fase istruttoria). Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r.
n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 925/2023 del Tribunale Ordinario di Arezzo che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 3473 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 11 giugno 2025 La Presidente
Isabella Mariani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2312/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bardelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via Duca D'Aosta n. 8
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cuccuini ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giampiero Cassi sito in Firenze, via Bovio n.30
APPELLATA
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 20 maggio 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZAA VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 925/2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, il Tribunale
Ordinario di Arezzo così provvedeva:
pagina 1 di 14 “Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
b) Condanna alla refusione, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
Il Tribunale di Arezzo premetteva quanto segue: adiva il Tribunale di Arezzo per ottenere, ai sensi dell'art. 2033 Parte_1 ovvero dell'art. 2041 c.c. la condanna di alla ripetizione della metà Controparte_1 degli importi pari ad € 80.996,34 prelevati dal conto cointestato su cui confluiva anche il suo stipendio, utilizzati per l'immobile di cui la medesima è proprietaria esclusiva. Inoltre, chiedeva la ripetizione dell'importo di € 2.660,00 per le rate anticipate di giugno/luglio 2015 del mutuo sul suddetto immobile oltre € 500,00 per spesa diffida di pagamento inviata e dunque per un totale complessivo di €
84.156,34. In particolare, dichiarava di aver convissuto more Parte_1 uxorio con dal 1.09.2005 al 26.4.2014, data in cui contraevano Controparte_1 matrimonio in regime di separazione dei beni e che da tale unione erano nati e (rispettivamente il 10.07.2009 e il 27.04.2011). In data 9.9.2009, ER Per_2 acquistava la piena ed esclusiva proprietà di un immobile sito in Controparte_1
Località Montecchio Comune di Cortona al prezzo di € 209.974,00 oltre iva per un totale di € 218.672,96, abitazione presso cui il nucleo familiare si trasferiva.
L'immobile veniva pagato mediante assegni bancari per la somma di € 5.000 ed €
28.283,54 mentre per i restanti € 185.389,42 mediante accollo della di un CP_1 mutuo fondiario della durata di 15 anni con rate semestrali. Dalla data di acquisto
(9.9.2009) al dicembre 2017 tutti i pagamenti (acconti per l'acquisto e rate del mutuo) venivano effettuati con denaro proveniente da un conto cointestato sul quale confluiva anche lo stipendio dell' che dichiarava di avere poi interamente Pt_1 anticipato le due rate semestrali giugno/dicembre 2015. Nel 2018 la CP_1 depositava ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi che veniva dichiarata in data 22.1.2019 con assegnazione della casa coniugale alla proprietaria esclusiva L'attore dichiarava poi che durante il rapporto di coniugio Controparte_1
pagina 2 di 14 la aveva provveduto ad effettuare dei lavori per migliorie da apportare CP_1 all'immobile pagate con bonifici bancari emessi dal conto cointestato e che dalle ultime due contabili di pagamento che produceva era emerso che la aveva CP_1 usufruito della detrazione fiscale del 50% e che dunque aveva interamente recuperato la sua quota del 50% e che dunque le suddette migliorie erano state pagate unicamente dall' Pt_1
Si costituiva che contestava tutto quanto ex adverso proposto, in Controparte_1 particolare allegando che le attribuzioni patrimoniali erano state effettuate nel corso del rapporto come adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e dunque irripetibili e che in ogni caso, dalla lettura degli estratti conto, risultava che la aveva sostenuto in via esclusiva il costo del mutuo con propri versamenti CP_1 costituenti la provvista per far fronte al pagamento del mutuo, degli impianti relativa alla casa più il costo della medesima e dell'atto di compravendita. Inoltre, rilevava come il conto cointestato era alimentato prevalentemente da somme versate dalla stessa. Gli importi asseritamente relativi al pagamento delle rate del mutuo erano stati trasferiti con operazioni eseguite esclusivamente dall' tramite bonifico, Pt_1 su altri e diversi conti correnti anche al medesimo intestati e peraltro sottolineava come la medesima, al momento dell'accensione del conto cointestato, non possedeva alcun altro conto corrente mentre l' aveva sempre mantenuto propri Pt_1 personali conti correnti dove aveva fatto confluire il ricavato della vendita di un proprio immobile nonché somme che prelevava dal conto cointestato e dunque appartenenti anche in via esclusiva alla medesima. Per tali motivi l' non Pt_1 poteva ritenersi titolare del 50% dei versamenti complessivi posto che le somme destinate al pagamento delle rate del mutuo nel periodo compreso tra gennaio 2009
e dicembre 2017, anche se provenienti dal conto corrente comune, erano riferibili a quelle maggiori somme appartenenti esclusivamente alla e che comunque CP_1 egli aveva usufruito per nove anni della casa acquistata dalla stessa e adibita a casa coniugale. Infine, rilevava come non sussistessero i presupposti di cui all'art. 2041
c.c. non avendo conseguito alcun ingiusto vantaggio patrimoniale, essendo il valore dell'immobile notevolmente inferiore rispetto a quello originario e non avendo l' dimostrato un suo effettivo impoverimento o decremento economico Pt_1 derivante dagli asseriti pagamenti.
pagina 3 di 14 Il Giudice di primo grado, preliminarmente, si soffermava sulla natura delle prestazioni patrimoniali rese all'interno della convivenza more uxorio al fine di individuare i presupposti per la eventuale restituzione delle medesime e l'onere probatorio incombente su colui che agisce in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato. Il giudice dava per pacifiche le seguenti circostanze fattuali: convivenza more uxorio dal 1.09.2005 al 26.4.2014, unione matrimoniale in data
26.4.2014 con regime di separazione dei beni e nascita dei due figli rispettivamente il 10.07.2009 e il 27.04.2011. Pacifico anche il trasferimento della famiglia il
9.9.2009 nella casa acquistata in Cortona da adibire a casa familiare. In ordine alle modalità di pagamento dell'immobile, rilevava come la somma di € 33.283,54 fosse stata pagata con due assegni tratti dal conto cointestato, il primo datato 23.7.2009 e il secondo 9.9.2009 mentre la somma restante di € 185.389,42 mediante accollo della sola acquirente del mutuo ipotecario della durata di 15 anni le cui rate semestrali sono state pagate fino al gennaio 2018 con addebiti sul conto cointestato alle parti ed infine pacifico che le parti avessero cessato la convivenza nel 2018.
Ciò posto, evidenziava la prolungata durata della relazione con una convivenza di 9 anni e un matrimonio di 4 e tenendo anche conto di tale dato, non condivideva la tesi sostenuta dall' in quanto il pagamento del prezzo e delle rate di mutuo Pt_1 sino al 31.12.2017 non erano privi di causa giustificativa, essendo le erogazioni effettuate in ragione di un comune progetto di convivenza e che effettivamente l' aveva usufruito per nove anni della casa coniugale. Il Tribunale riteneva Pt_1 che l'attore avesse contribuito, in costanza del rapporto familiare anche di fatto, al pagamento di parte delle spese relative alla casa familiare, nonostante di proprietà di controparte, ivi comprese le rate del mutuo riferite al periodo di convivenza e che, essendo connesse al rapporto di convivenza e non prive di giustificazione, non potesse poi dolersi al termine della convivenza delle erogazioni effettuate posto che la causa giustificativa non viene meno ex post conseguentemente al venir meno del rapporto sentimentale. Per tali motivi, rigettava la domanda relativa ai pagamenti delle rate del mutuo con conseguente irripetibilità delle somme versate.
Circa l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. non accoglieva la tesi dell'attore circa la insussistenza dei presupposti della proporzionalità e della adeguatezza essendo l'acquisto dell'immobile avvenuto a vantaggio esclusivo della con pagamenti CP_1
pagina 4 di 14 provenienti dall'unica fonte di guadagno dell' quale lo stipendio di insegnante Pt_1 in una scuola pubblica pari ad € 1.400/1.500. In particolare, il Tribunale la riteneva infondata tenuto conto sia della durata della convivenza sia del fatto che entrambe le parti svolgono il medesimo lavoro di insegnante.
Parimenti infondata la domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma pari ad
€ 4.792 quale contributo pro quota per le migliorie apportate all'immobile in quanto funzionali alla convivenza e abitazione e dunque utilizzate da entrambe le parti e in quanto le contribuzioni effettuate dall'attore devono considerarsi quali adempimenti doverosi in un rapporto affettivo, peraltro trattandosi di spese non eccedenti i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Per tali motivi, rigettava integralmente le domande proposte da ogni altra questione assorbita. Parte_1
Impugna parzialmente la sentenza sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1) PRIMO MOTIVO
L'odierno appellante sostiene che il giudice non ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in particolare circa il richiamo della Cass. 5385/2023 (secondo cui sarebbero irripetibili tutte quelle attribuzioni eseguite da uno dei coniugi per concorrere ad un progetto di vita in comune) trattandosi di una fattispecie non conforme al caso di specie. Di contro, l'odierno appellante cita la ordinanza 16864/23 secondo cui nel momento in cui viene meno il progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni a seguito dello scioglimento del rapporto sentimentale, al convivente che ha collaborato col suo apporto economico deve essere riconosciuto il diritto a recuperare il denaro versato per quella finalità, applicando i principi dell'indebito arricchimento. Nel caso di specie, come anche riconosciuto dal giudice di primo grado, le erogazioni sono state fatte in ragione di un comune progetto di convivenza ed è provato che anche dopo il matrimonio le parti hanno continuato a pagare i ratei semestrali del mutuo con versamento del 50% da parte dell' senza soluzione di continuità. Dunque, ai Pt_1 fini della decisione devono essere applicate le previsioni relative alla convivenza more uxorio anche per i pagamenti avvenuti in costanza di matrimonio, derivando dal progetto pensato ed attuato nel 2009 (durante la convivenza). Inoltre, in tali pagina 5 di 14 conferimenti non sono ravvisabili gli estremi né di una donazione né di una attribuzione spontanea avvenuta con spirito di liberalità e di benevolenza.
2) SECONDO MOTIVO
L'odierno appellante sostiene che la assenza di giustificazione dell'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. non deve necessariamente esistere ab origine ma può manifestarsi ex post e dunque nel caso di specie per effetto del venir meno della convivenza. Richiama a tal fine la recente giurisprudenza della Cass. 5086/2022 secondo cui “nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato (…) per quella determinata finalità in applicazione
e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento”. Dunque, ha errato il giudice nel ritenere che i pagamenti sarebbero sorretti da giusta causa avendo l' Pt_1 usufruito per nove anni della casa coniugale.
3) TERZO MOTIVO
Le somme conferite dall' per l'acquisto dell'immobile non costituiscono spese Pt_1 ordinarie relative alla vita in comune derivanti dal rapporto di convivenza e né si riconnettono all'assolvimento di un dovere morale di tipo solidaristico. L'appellante evidenzia come non sia intervenuto un accordo tra le parti circa la ripartizione degli oneri economici derivanti dalla convivenza ma entrambi hanno contribuito esattamente allo stesso modo ai bisogni della famiglia e dunque i conferimenti dell' non trovano neppure giustificazione in una sua minor contribuzione al Pt_1 ménage familiare, non assolvendo alla funzione di contributo ordinario della famiglia ex art. 2034 c.c. al contrario di quanto affermato dal giudice di primo grado e dunque sono ripetibili ex art. 2033 c.c.
4) QUARTO MOTIVO
Il giudice ha errato nel considerare la durata della convivenza ai fini dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza in quanto la lunghezza della convivenza non consente di escludere che l'apporto in denaro sia stato significativo per il convivente che lo abbia affrontato e anche volendola valutare, posto che la durata della pagina 6 di 14 utilizzazione dell'immobile da parte dell' è stata di otto anni e tre mesi e non Pt_1 di nove, comunque la somma versata dall'appellante sarebbe quella mensile di €
854. Tale somma non risulta essere proporzionata ai suoi redditi e incongrua rispetto alle caratteristiche e alla ubicazione dell'immobile. Il giudice avrebbe dovuto valutare correttamente le emergenze istruttorie dalle quali emerge che gli esborsi effettuati dall' superano ampiamente i parametri della proporzionalità e Pt_1 adeguatezza e da ciò discende la ripetibilità di quanto versato ai sensi dell'art. 2033
c.c. o in ipotesi ex art. 2041 c.c., essendo venuto meno il progetto di vita in comune.
Si costituisce contestando preliminarmente la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dall' che non tiene conto di quanto emerso dalla documentazione Pt_1 dalla medesima prodotta. La afferma che le parti hanno convissuto more CP_1 uxorio dal primo settembre 2005 al 26 aprile 2014 data in cui hanno deciso di contrarre matrimonio. Durante la convivenza sono nati i due figli e ER
. Nel giugno 2009 decidono di aprire il conto cointestato dove Per_2 volontariamente hanno entrambi versato i rispettivi stipendi, per le proprie risorse economiche e per far fronte ad ogni tipo di esigenza familiare. Nell'agosto 2009 da
Bergamo si trasferiscono nell'immobile di cui è causa. Nel 2017 a causa dei comportamenti maltrattanti dell' l'appellata decide di separarsi e di Pt_1 denunciare l' ed infatti quest'ultimo è stato condannato dal Tribunale di Pt_1
Arezzo per il reato di maltrattamenti di cui agli artt. 572 e 61 c.p. n. 11 quinquies e artt. 582, 585 e 576 n. 5 c.p.c., sentenza confermata dalla Corte di Appello di
Firenze;
A) In ordine al primo e al terzo motivo di appello
Il giudice ha correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la convivenza familiare determina il sorgere di un dovere di reciproca assistenza non solo morale ma anche materiale che è destinato ad incidere sui rapporti di natura patrimoniale intercorrenti tra i conviventi come è avvenuto nel caso di specie.
L'adempimento spontaneo di questo dovere attraverso il sostegno economico reciproco ha una sua rilevanza giuridica nell'art. 2034 c.c. con l'effetto di rendere irripetibili gli esborsi effettuati che l' ha disposto in modo volontario con le Pt_1 somme costituenti depositi comuni del conto corrente cointestato e il pagamento dei ratei del mutuo intestato all' CP_1
pagina 7 di 14 B) In ordine al secondo motivo di appello
Non sussiste un indebito arricchimento posto che questo non può determinarsi ex post ma deve sussistere ab origine. Il solo fatto che il progetto familiare sia venuto meno nel 2018 non determina il venir meno della causa della volontaria contribuzione avvenuta prima della separazione in conformità del dovere di solidarietà fondato sull'art. 143 c.c.. Per tali motivi, l'azione è inammissibile, non potendo gli effetti della separazione retroagire al momento in cui sono state effettuate le contribuzioni. Stante poi la volontarietà del comportamento dell' Pt_1 che ha sempre gestito in via esclusiva il conto corrente in comune, ponendo le causali nei bonifici effettuati, è inammissibile la domanda proposta ex art. 2033
c.c..;
C) In ordine al quarto motivo di appello
Sono irrilevanti le modalità utilizzate dall' per pervenire al pagamento del Pt_1 mutuo cioè il fatto che dall'originario conto corrente comune aperto nel 2009 venivano bonificate dallo stesso le somme per il pagamento delle rate del mutuo nel conto corrente su cui era appoggiato il mutuo, anch'esso cointestato. Questo perché le somme avevano comunque tutte origine dal deposito del conto corrente cointestato aperto nel 2009, alimentato dai redditi di entrambi. Errati poi i conteggi eseguiti dall' posto che dalla documentazione prodotta emerge che nel Pt_1 febbraio 2018, momento del rilascio della casa coniugale, il mutuo presentava ancora un residuo da corrispondere di € 84.911,93, somma dunque incompatibile, tenendo conto dell'ammontare complessivo del mutuo, con quella asseritamente versata dall' Pt_1
L'odierna appellata evidenzia come tutte le domande siano non solo inammissibili ma anche infondate, avendo la stessa versato mensilmente sul conto corrente comune somme sufficienti a coprire l'importo della rata del mutuo come emerge dalle allegazioni dalla stessa prodotte ed in particolare dall'esame dei versamenti e prelievi del conto corrente (che elenca, pp. 13-16). Dalla documentazione prodotta è emerso che la aveva introiti personali per sostenere il costo del mutuo, degli CP_1 impianti relativi alla casa nonché il costo della stessa e del relativo rogito. Dunque, la richiesta di ripetizione delle somme è inammissibile non avendo trovato riscontro in un titolo o in una causa diversa rispetto a quella del soddisfacimento dei bisogni e pagina 8 di 14 degli interessi del nucleo familiare ed è anche infondata in quanto le somme provengono da un conto corrente comune alimentato in misura maggiore dalla
Non sussistono neppure i presupposti della azione di cui all'art. 2041 c.c. CP_1 non avendo la conseguito alcun ingiusto vantaggio patrimoniale atteso che il CP_1 valore dell'immobile è notevolmente inferiore rispetto a quello originario di acquisto e non avendo l' dimostrato un suo effettivo impoverimento o decremento Pt_1 economico derivante dagli asseriti pagamenti. Il conferimento dell'Ingraiti è assolutamente ridotto dati i conferimenti personali della e dovrà essere CP_1 valutato nei limiti dell'arricchimento così come prescrive l'art. 2041 c.c., tenendo conto del fatto che l'appellante ha abitato e goduto dell'immobile per circa 10 anni.
Infine, l'odierna appellata richiama una recente giurisprudenza della Cassazione
(5385 2023) che ha ribadito il principio secondo cui l'obbligazione contributiva disciplinata dall'art. 143 c.c. fondata sull'obbligo di assistenza morale e materiale nell'interesse della prole e del coniuge esclude la ripetibilità delle somme impiegate da un coniuge per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia, trattandosi di prestazione economica doverosa.
Alla udienza del 20 maggio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che appella solo parzialmente la Parte_1 sentenza di primo grado, come dallo stesso affermato nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in parziale riforma della sentenza n. 925/2023”. In particolare, non è stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la infondatezza della domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma pari a € 4.792,00 quale contributo pro quota per le migliorie apportate all'immobile di cui è causa. Tale parte della sentenza di primo grado deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ciò posto è necessario detrarre tale somma dal quantum richiesto dall'odierno appellante atteso che, nonostante la mancata impugnazione, il medesimo pretende la stessa cifra di cui al primo grado, comprensiva di quella oggi passata in giudicato.
pagina 9 di 14 Nel merito, l'odierno appellante esperisce in via principale l'azione ex art. 2033 c.c. chiedendo la ripetizione, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, di quanto pagato a titolo di acconto della compravendita e delle rate del mutuo dell'immobile di proprietà della e adibito a casa familiare. L'odierno appellante, tuttavia non CP_1 fornisce la prova richiesta dalla disciplina di riferimento, i.e. il pagamento effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di titolo, limitandosi genericamente ad affermare il venir meno del progetto di vita comune a seguito della separazione. Nel caso di specie la valida giustificazione causale è rappresentata in parte dal contratto di compravendita e per altra parte, dal contratto di mutuo, contratti pacificamente richiamati dalle parti. A prescindere comunque dal disatteso onere probatorio, ancor prima è necessario precisare che legittimato passivo della azione di ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c, non è l'odierna appellata in quanto l'accipiens cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento è colui che, nella ipotesi di accertamento della natura indebita dello spostamento patrimoniale, sarebbe tenuto a ripeterlo;
nel primo caso il venditore e nel secondo la Banca. Per tali motivi la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è totalmente infondata.
Quanto all'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è pacifica la giurisprudenza a tenore della quale “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.”
(ex multis Cass. n. 11337/2025). “I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e (…) di assistenza morale e materiale” (ex multis Cass. n. 11337/2025). Dunque, le prestazioni che giustificano la fondatezza della domanda di cui all'art. 2041 c.c. sono quelle che esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di pagina 10 di 14 convivenza e che non rispettano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. Il giudice
è così chiamato a valutare concretamente il rispetto di tali criteri, parametrando il contenuto delle obbligazioni di cui è causa alle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto. Medesimi principi valgono nella ipotesi di unione nascente da matrimonio: nel caso di specie trattasi di un periodo di convivenza e poi di coniugio per cui è possibile procedere ad una analisi unitaria. L'odierno appellante contesta la sentenza sul presupposto che la giurisprudenza su cui il giudice ha fondato la propria decisione (Cass. n. 5383/2023) non sia aderente al caso di specie in quanto relativa ad una coppia unita in matrimonio. Tale censura è evidentemente superata dalla giurisprudenza più recente sopra richiamata attinente ad una convivenza more uxorio. Peraltro, egli richiama una giurisprudenza che avvalorerebbe la sua tesi (la ripetibilità delle somme di cui è causa) ma che in realtà esprime il medesimo principio sopra richiamato che costituisce ormai orientamento costante e che si riporta ad abundantiam: “Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale", cosicché è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 11330/2009); successivamente, questa Corte (Cass. 1277/2014) ha poi chiarito che "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034
pagina 11 di 14 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo".
Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass. 1266/2016. La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens". L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018;
Cass. 18721/2021).” (Cass. 16864/2023). Priva di pregio l'affermazione dell'Ingraiti secondo cui la assenza di giustificazione richiesta dalla normativa piò manifestarsi anche ex post per effetto del venir meno della convivenza atteso che i versamenti di denaro di cui si chiede la ripetizione sono stati effettuati in costanza di convivenza/matrimonio ed è a quel preciso momento che deve riferirsi la valutazione in concreto che il giudice è chiamato a operare. Differente la decisione se si fosse trattato di versamenti effettuati a seguito della cessazione del rapporto affettivo tra le parti. Inconferente il riferimento alla recente giurisprudenza n. 5086/2022 che ha escluso il principio per cui il convivente ha diritto di recuperare quanto ha versato per effetto del venir meno della convivenza come se la ripetibilità fosse effetto di un automatismo, limitandosi a prevederla “in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento” e “qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all'applicabilità delle norme sull'ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali” (Cass.
5086/2022). Chiarito l'inquadramento normativo e giurisprudenziale, è pacifico, perché non contestato dalle parti, che le erogazioni di cui è causa sono state effettuate in ragione di un comune progetto di convivenza poi evolutosi in pagina 12 di 14 matrimonio, dunque, per far fronte alle esigenze della famiglia. Secondo l'Ingraiti la disciplina di cui all'art. 2034 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto solo le spese cui la famiglia di fatto ha dovuto far fronte per il normale ménage familiare possono essere qualificate quali obbligazioni naturali. L'immobile di cui è causa è stato acquistato dopo la nascita del primo figlio ed è evidente che la compravendita si è resa necessaria nell'interesse del nucleo familiare, non avendo l' dimostrato l'esistenza di altre soluzioni abitative possibili. Non si Pt_1 comprende dunque per quale ragione l'immobile acquistato e adibito a casa familiare non dovrebbe rientrare nell'alveo delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, trattandosi di un bisogno primario e imprescindibile quale è quello di fornire un tetto alla famiglia. Ciò posto, le attribuzioni patrimoniali sono state eseguite in adempimento di una obbligazione naturale, peraltro, proporzionale e adeguata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. In primo luogo, si rileva che non può calcolarsi l'acconto versato inizialmente una tantum e per il quale non vi è separata richiesta di restituzione, che concorre al prezzo finale del bene, ma che è versato in unica soluzione anticipatamente, verosimilmente con previ risparmi della coppia. La valutazione deve essere fatta in relazione agli esborsi mensilmente sostenuti da entrambe le parti per far fronte alle esigenze del ménage familiare. In particolare, il mutuo è stato contratto per la somma di € 185.389,42 per la durata di 15 anni. Dunque, l'esborso annuale ammontava ad € 12.359,29 e mensile ad € 1030. Ciò significa che l' si faceva carico di una rata pari ad € Pt_1
515, perfettamente coincidente ed anzi verosimilmente inferiore a quanto presumibilmente il medesimo avrebbe dovuto pagare per l'affitto di una casa in cui abitare con i due figli, considerando anche che le parti svolgono la medesima attività lavorativa con sostanziale parificazione delle proprie possibilità e condizioni sociali.
Anche qualora si dovesse considerare il prezzo intero, l'esborso sarebbe pro quota pari a circa € 600 mensili anch'esso certamente non esorbitante la possibilità economica delle parti: la somma sarebbe stata spesa dall' anche da solo Pt_1 qualora avesse dovuto provvedere ad un eventuale affitto al netto del nucleo familiare.
Per tali motivi, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in pagina 13 di 14 dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, ai minimi di legge, esclusa la sola fase istruttoria). Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r.
n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa
RIGETTA l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 925/2023 del Tribunale Ordinario di Arezzo che conferma;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 3473 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 11 giugno 2025 La Presidente
Isabella Mariani
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