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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 202/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
1 , rappresentato e difeso dagli avv. Frisina Parte_1
QU e IU MA VA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente
[...]
Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Anziano, in virtù di procura generale ad lites del 18/06/2014 n. 17705 Rep. per notaio ed elettivamente domiciliato come da pec;
Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: liquidazione spese processuali.
Appello avverso la sentenza n. 1551/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado, rideterminate secondo la legge;
vinte le spese del secondo grado.
2 Per l'appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, vinte le spese del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 07/11/2022 Parte_1
citava in giudizio l' davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di CP_1
Nocera Inferiore, per ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia e la condanna dell' all'erogazione della prestazione di CP_1
legge, oltre accessori;
vinte le spese.
Più in particolare, il ricorrente deduceva in primo grado che:
-aveva svolto mansioni di autista, prestando attività lavorativa usurante dal
01/03/1990 al 30/04/2008 alle dipendenze di e dal Controparte_2
01/05/2008 al 30/11/2019 alle dipendenze della . CP_3 [...]
; Controparte_4
-aveva sempre espletato l'attività lavorativa prevalentemente con turni di circa sei/otto ore al giorno, oltre straordinari;
l'esecuzione delle mansioni lo esponeva per più ore al giorno a sollecitazioni biomeccaniche micro-
traumatiche da carico sussultorio e percussione massiva, trasferite sull'asse vertebrale con manifestazioni degenerative dei metameri sacrali, lombari e cervicali, discopatie multiple e disturbi algici e trofico sensitivi, riflessi in
3 lombosciatalgia cronicizzata, a dimostrazione dell'intensa attività
osteolesiva da sollecitazioni biomeccaniche;
-pertanto, risultava essere affetto dalle seguenti patologie tabellate e di natura professionale, come diagnosticate dallo specialista dott. Per_2
: “…limitazioni movimenti del tronco e dall'esame RMN del rachide
[...]
lombosacrale eseguito in data 09/12/2019 si rilevano disco artrosi lombare,
discopatie multiple ed ernie discali a carico della colonna lombare…”.;
-in data 25/06/2020 aveva inoltrato all' la Denuncia di Malattia CP_1
Professionale, con esito sfavorevole;
-il ricorso proposto davanti al Tribunale di Torre Annunziata si era concluso con declaratoria di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Nocera Inferiore.
Ciò premesso, il con il ricorso in riassunzione chiedeva al Giudice Pt_1
del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore l'accertamento della malattia professionale e l'erogazione della prestazione spettante.
Si costituiva l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza depositata in data 08/11/2023 accoglieva la domanda del ricorrente,
4 accertando la menomazione dell'integrità psico-fisica del 8% (otto per cento); condannava l' al pagamento di metà delle spese di lite, CP_1
liquidate per intero in € 1.350,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, e compensava le spese per il residuo.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 24/04/2024, con cui si doleva della compensazione delle spese di lite, nonché della violazione del D.M. n. 55/2014, avendo il giudice erroneamente liquidato le spese di causa in misura inferiore ai minimi tabellari.
Concludeva per la condanna dell'Istituto al pagamento integrale delle spese di prime cure, previa rideterminazione dell'importo spettante;
con vittoria delle spese del secondo grado.
Si costituiva l' , con memoria depositata il 15/10/2025, concludendo CP_1
per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
5 Oggetto del presente gravame è la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata, nonché la misura in cui il giudice ha liquidato dette spese.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Quanto al primo motivo di appello, va evidenziato come il Tribunale non abbia offerto adeguata motivazione della decisione di compensare parzialmente le spese di prime cure.
La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal
DL n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità
di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della
6 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio non emerge alcuna delle ragioni giustificatrici di una deroga al principio generale di causalità nella statuizione sulle spese di giudizio.
Occorre sottolineare il fatto che le domande del ricorrente sono state accolte dal giudice di prime cure e non si versa, dunque, in un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Né si è in presenza dei casi, contemplati dall'art. 92, co.2, c.p.c. di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Il fatto che il giudice di primo grado abbia accolto la domanda dell'attore pienamente, ma riconoscendo una percentuale di danno biologico inferiore a quella prospettata dal lavoratore, non giustifica la compensazione delle spese di lite.
7 Nel ricorso di primo grado l'attore aveva prospettato la quantificazione del danno subìto “nella misura minima del 12%” (pag. 12), mentre il
Tribunale lo ha riconosciuto nella minor misura dell'8%.
Ebbene, l'attribuzione di una somma o la determinazione del diritto in misura inferiore a quanto chiesto o prospettato dalla parte negli atti di causa non comporta in sé la reciproca soccombenza tra le parti.
Secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione, «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in
favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. Unite n.
32061/2022).
8 Nel comporre il contrasto formatosi in materia, le Sezioni Unite nella citata pronunzia hanno preferito l'orientamento secondo cui “la mera
resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, in quanto eccessiva o
solo parzialmente fondata, anche quando trova consenso nella statuizione
del giudice, che accolga soltanto in parte la domanda, non si trasforma
infatti in domanda riconvenzionale, e non può quindi dar luogo alla
soccombenza reciproca, la quale presuppone invece una pluralità di
pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate dal
giudice, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi
rispettivamente a favore ed a carico di entrambe le parti”; inoltre, hanno rammentato che il criterio della soccombenza, ai fini dell'attribuzione dell'onere delle spese processuali, non può essere frazionato in relazione all'esito delle varie fasi del giudizio, “dovendo essere riferito in modo
unitario e globale all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche
grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia
conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/2016, n.
5820; Cass., Sez. VI, 18/03/ 2014, n. 6259; Cass., Sez. III, 28/09/2015, n.
19122; 12/05/2015, n. 9587)”.
9 Nel caso qui in esame, dunque, il solo fatto che la domanda del sia Pt_1
stata accolta in primo grado riconoscendo il danno biologico in misura inferiore a quella prospettata dall'attore non determina soccombenza reciproca tra le parti, onde non si giustifica la compensazione delle spese di lite in difetto degli altri presupposti di cui all'art. 92 cpc (mutamento della giurisprudenza, modifiche normative o altre evenienze sopravvenute,
novità assoluta della questione).
Quanto al secondo motivo di appello, anch'esso è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di primo grado ha liquidato le spese di lite per intero in €
1.350,00.
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n.
147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe
10 professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.
n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
L'art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma
1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle
11 condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50
per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che non ha comportato la soluzione di
12 complicate questioni di diritto né ha implicato una complessa istruttoria,
onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, il giudice di primo grado, tenuto conto dell'esito della CTU, ha condannato l' CP_1
alla corresponsione in favore del di una prestazione commisurata Pt_1
ad una percentuale dell'8% di danno biologico.
Trattasi di ipotesi in cui è previsto dalla legge il pagamento non di una rendita mensile bensì di una somma unica (un indennizzo in capitale pari ad € 8.460,44 ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, in base alle tabelle vigenti ed ai parametri di legge).
Ne consegue che, applicando correttamente i parametri di cui al DM n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto dell'esatto scaglione di valore per le controversie previdenziali di primo grado, le spese processuali corrispondono ad € 2.697,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).
L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali
(Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n.
13 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione
(ex multis: Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007,
n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi
affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo,
dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti
avversari e dei provvedimenti del giudice” (Cass. n. 25664/2025).
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado €
1.458,00,00.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 202/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
14 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 1551/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, revoca la disposta compensazione e condanna l al CP_1
pagamento, in favore di , delle spese del primo grado Parte_1
liquidate in € 2.697,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
2)condanna l' alla rifusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.
NI Soriente, MOT nominato con DM 03/09/2025)
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