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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4069/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 4069/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. RUGGE CARLA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del liquidatore p.t., e Controparte_1 Controparte_2
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. SAPONARO Controparte_3
FRANCESCA;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 13.06.2024, ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
nonché e al fine di veder accertato
[...] Controparte_3 Controparte_2
l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto di proprietà sulla porzione di terreno estesa mq 79, sita in Lecce e facente parte del Comparto 51. Ha assunto, in particolare, di aver iniziato il possesso nel 2003 di 871 mq di terreno e che solo per mero errore materiale nell'atto di compravendita stipulato il 9.6.2004 non è stata riportata l'intera superficie oggetto di vendita e ricomprendente anche i suddetti 79 mq, atteso che sono state indicate soltanto le p.lle 420 e 537, entrambe riportate al fg. 16, la cui superficie totale è pari a 792 mq.
All'esito della instaurazione del contraddittorio, con unica comparsa si sono costituiti i resistenti, i quali hanno affermato “che i 79 metri quadri di cui alla pretesa del ricorrente, soltanto per mero errore nell'atto notarile, sono rimasti formalmente inglobati e cioè per mq. 60 nella particella 302, fg.16, che risulta attualmente intestata alla , e per mq. 19 Controparte_1
1 nella particella 300 al medesimo foglio, che è intestata ai sigg. e Controparte_2 CP_3
… che dal febbraio 2003 il sig. veniva immesso nel possesso del terreno,
[...] Parte_1
recintava l'area, esercitando da quel momento sulla stessa ogni prerogativa spettante al proprietario, senza opposizione e con l'assenso degli odierni istanti” (così a p. 2 della comparsa).
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Giova preliminarmente rammentare che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è costituito dal possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.).
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (servitù, proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile.
Tanto premesso, deve ritenersi fondata la domanda attorea alla luce della mancata opposizione dei convenuti i quali, al contrario, hanno riconosciuto espressamente tale diritto, confessando quanto affermato dall'attore.
Da tanto discende che risulta provato che l'attore da più di vent'anni possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, con la conseguenza che è ampiamente decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Va pertanto dichiarato che ha acquistato per usucapione la piena proprietà della Parte_1
porzione del terreno censito nel NCT del Comune di Lecce estesa in totale 79 mq, ricadente per mq 60 nel fg. 216, p.lla 302 attualmente di proprietà di e per Controparte_1
mq 19 nel fg. 216, p.lla 300 attualmente di proprietà di e Parte_2 Controparte_2
secondo il frazionamento a farsi come da planimetria che fa parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite, alla luce della condotta processuale delle parti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 4069/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è divenuto proprietario Parte_1
esclusivo, a titolo di usucapione, della porzione del terreno censito nel NCT del Comune di
Lecce estesa in totale 79 mq, ricadente per mq 60 nel NCT del Comune di Lecce al fg. 216,
p.lla 302 attualmente di proprietà di e per mq 19 nel Controparte_1
fg. 216, p.lla 300 attualmente di proprietà di e Parte_2 Controparte_2
come da frazionamento a farsi in base al rilievo planimetrico in atti che fa parte integrante della predetta sentenza;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza.
Lecce, 08/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 4069/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. RUGGE CARLA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del liquidatore p.t., e Controparte_1 Controparte_2
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. SAPONARO Controparte_3
FRANCESCA;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 13.06.2024, ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
nonché e al fine di veder accertato
[...] Controparte_3 Controparte_2
l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del diritto di proprietà sulla porzione di terreno estesa mq 79, sita in Lecce e facente parte del Comparto 51. Ha assunto, in particolare, di aver iniziato il possesso nel 2003 di 871 mq di terreno e che solo per mero errore materiale nell'atto di compravendita stipulato il 9.6.2004 non è stata riportata l'intera superficie oggetto di vendita e ricomprendente anche i suddetti 79 mq, atteso che sono state indicate soltanto le p.lle 420 e 537, entrambe riportate al fg. 16, la cui superficie totale è pari a 792 mq.
All'esito della instaurazione del contraddittorio, con unica comparsa si sono costituiti i resistenti, i quali hanno affermato “che i 79 metri quadri di cui alla pretesa del ricorrente, soltanto per mero errore nell'atto notarile, sono rimasti formalmente inglobati e cioè per mq. 60 nella particella 302, fg.16, che risulta attualmente intestata alla , e per mq. 19 Controparte_1
1 nella particella 300 al medesimo foglio, che è intestata ai sigg. e Controparte_2 CP_3
… che dal febbraio 2003 il sig. veniva immesso nel possesso del terreno,
[...] Parte_1
recintava l'area, esercitando da quel momento sulla stessa ogni prerogativa spettante al proprietario, senza opposizione e con l'assenso degli odierni istanti” (così a p. 2 della comparsa).
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Giova preliminarmente rammentare che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è costituito dal possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.).
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (servitù, proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile.
Tanto premesso, deve ritenersi fondata la domanda attorea alla luce della mancata opposizione dei convenuti i quali, al contrario, hanno riconosciuto espressamente tale diritto, confessando quanto affermato dall'attore.
Da tanto discende che risulta provato che l'attore da più di vent'anni possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, con la conseguenza che è ampiamente decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Va pertanto dichiarato che ha acquistato per usucapione la piena proprietà della Parte_1
porzione del terreno censito nel NCT del Comune di Lecce estesa in totale 79 mq, ricadente per mq 60 nel fg. 216, p.lla 302 attualmente di proprietà di e per Controparte_1
mq 19 nel fg. 216, p.lla 300 attualmente di proprietà di e Parte_2 Controparte_2
secondo il frazionamento a farsi come da planimetria che fa parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite, alla luce della condotta processuale delle parti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 4069/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è divenuto proprietario Parte_1
esclusivo, a titolo di usucapione, della porzione del terreno censito nel NCT del Comune di
Lecce estesa in totale 79 mq, ricadente per mq 60 nel NCT del Comune di Lecce al fg. 216,
p.lla 302 attualmente di proprietà di e per mq 19 nel Controparte_1
fg. 216, p.lla 300 attualmente di proprietà di e Parte_2 Controparte_2
come da frazionamento a farsi in base al rilievo planimetrico in atti che fa parte integrante della predetta sentenza;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza.
Lecce, 08/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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