Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2036
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Obbligo di pagamento della ritenuta d'acconto

    Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che, in caso di mancata ritenuta da parte del sostituto d'imposta, debbano applicarsi i criteri della solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, come stabilito dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/1972. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad agire esecutivamente nei confronti di entrambi. Non può affermarsi l'esclusivo obbligo di pagamento dei convenuti.

  • Rigettato
    Ingiustificato arricchimento

    Il Tribunale ha ritenuto che non possa configurarsi l'ingiustificato arricchimento dei cedenti, poiché il contratto non indicava la misura della ritenuta dovuta dal sostituto d'imposta, pertanto non è possibile desumere che il prezzo pattuito fosse stato calcolato al netto del debito d'imposta o che l'attore avesse effettuato un pagamento al lordo, eseguendo un versamento indebito.

  • Rigettato
    Obbligo di manleva

    La domanda di manleva è stata rigettata in quanto l'attore non ha fornito la prova del pagamento degli importi comminati con gli avvisi di accertamento per il recupero della ritenuta non operata e delle sanzioni amministrative irrogate. La rivalsa del sostituto d'imposta presuppone che il debito sia stato integralmente pagato all'Erario, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2036
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 2036
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo