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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 831/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 831/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Amatucci (c.f.
[...] P.IVA_1
), giusta procura allegata ed in virtù di Determinazione n. 15/2016 del C.F._1 19/05/2026, elett.te domiciliati come in atti;
Attore E (c.f. ) e (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in , in Via Petronelli n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pt_1 Pellegrino Musto (c.f. , che li rappresenta e difende, unitamente C.F._4 all'Avv. Samantha Losco (c.f. , giusta mandato a margine della comparsa C.F._5 di costituzione e risposta;
- Convenuti
Conclusioni: all'udienza del 25/6/2025 i procuratori così concludevano “Sono presenti per il
, per delega del prof. Andrea Amatucci, l'avv. Elio Caruso e, per i Parte_2 sigg.ri e , l'avv. Samantha Losco. I procuratori costituiti prendono atto che il ctu CP_1 CP_2 ha depositato le produzioni delle parti e chiedono che la causa venga decisa e si riportano alle conclusioni già rassegnate.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 esponendo, in sintesi, che: con atto per Notaio registrato in data Persona_1 14.09.2009 al n. 5779, stipulava con i convenuti un contratto di compravendita, avente ad oggetto le cessioni di due porzioni di terreno, siti nell'agglomerato industriale di Pianodardine di Avellino, per le quali venivano convenuti, a titolo di corrispettivo, gli importi di
€1.747.620,00 per il primo lotto di terreno ed € 205.000,00 per il secondo lotto;
in data 08- 10/09/2014, l' Controparte_3 notificava gli atti di accertamento n. TFKCO0600775/2014, prot. n. 54752/2014 e n. TFK070601819/2014, prot. n. 54751/2014, per l'omesso versamento della ritenuta di acconto, ai sensi dell'art. 11, co. 7 della legge n. 413/1991, per la somma di € 349.524,00, con riferimento alla cessione dei terreni intervenuta in data 07-08/09/2009; avverso tali avvisi di accertamento proponeva distinti ricorsi innanzi alla Tributaria di Avellino, CP_4 CP_3 entrambi rigettati, avverso dette Sentenze proponeva appello innanzi alla
[...]
di Salerno, in attesa di udienza di discussione;
indipendentemente Controparte_5
1 R.G. n. 831/2017
dall'esito dei giudizi, l'imposta doveva ricadere in via definitiva sul soggetto che aveva percepito il corrispettivo della compravendita, dunque, era proprio interesse far accertare e dichiarare che i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta in maniera definitiva fossero i convenuti, ricevendo, in caso contrario, gli stessi un ingiusto arricchimento, pari all'importo della ritenuta d'acconto richiesta dall' . Controparte_3 Parte attrice concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni "accertare e dichiarare che i sigg.ri e per i motivi innanzi esposti e per quanto CP_1 CP_2 di propria competenza, sono tenuti a pagare la ritenuta d'acconto richiesta dall' CP_3
al sostituito d'imposta in quanto Imposta che deve gravare
[...] Parte_2 in maniera definitiva sul soggetto che ha percepito il corrispettivo per la compravendita innanzi indicata;
accertare e dichiarare, per i motivi innanzi esposti e per quanto di propria competenza, l'indebito arricchimento dei sigg.ri e nella misura pari all'importo CP_1 Parte_3 della ritenuta d'acconto richiesta dall' al sostituto d'imposta Controparte_3 Parte_2 ; - accertare e dichiarare che i signori e per i motivi
[...] CP_1 CP_2 innanzi esposti e per quanto di propria competenza, sono tenuti a manlevare e tenere indenne il da quanto lo stesso dovesse pagare all' per i Parte_2 Controparte_3 motivi di cui è causa". Con Comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituivano i convenuti e chiedendo il rigetto della domanda. I convenuti CP_1 CP_2 eccepivano l'infondatezza della domanda sulla base del disposto normativo di cui all'art. 11, co. 7 della legge n. 413/1991, a mente del quale l'ente erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto, al momento della corresponsione della somma, con facoltà del contribuente di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi;
deducevano che, ove il Parte_2 avesse operato la ritenuta dovuta nell'anno 2009, essi avrebbero potuto optare per la tassazione ordinaria con la dichiarazione dei redditi, percependo a titolo di rimborso le somme versate a titolo di acconto, atteso che il reddito sottoposto a tassazione non era la somma incassata, quanto l'eventuale plusvalenza, che, nel caso, non era stata conseguita, poiché inesistente. Pertanto, sulla base del raffronto tra la dichiarazione dei redditi inviata per l'anno 2010 e di quella simulata, se fosse stata operata la ritenuta alla fonte, essi avrebbero dovuto percepire il rimborso, dell'importo di € 174.762 per , pari al 50% della ritenuta la fonte e dello CP_1 stesso importo per oltre a € 3.185,00, già risultante dalla dichiarazione presentata, CP_2 pertanto nessun ingiustificato arricchimento vi era stato. Le parti convenute concludevano “per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alle spese del giudizio.”. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di C.t.u.; quindi, assegnata alla scrivente, veniva rimessa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In punto di fatto, possono ritenersi pacifiche e comunque documentate le circostanze che, con atto per Notaio registrato in data 14.09.2009, rep. n. 5779, le Persona_1 odierne parti in causa stipulavano una scrittura privata autenticata, avente ad oggetto “cessioni volontarie di immobili oggetto di procedimento espropriativo” di due terreni di proprietà dei convenuti, per effetto di procedimento intrapreso dal , al fine di Parte_2 consentire nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale di Pianodardine. La prima cessione era relativa al terreno di proprietà di e censito al CP_1 CP_2 foglio di catasto n. 6, con le particelle 738, 56,936, 941, 937, 950 e 948, di complessivi mq 58.254, con pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di € 1.747,62; la seconda cessione era relativa al terreno di proprietà di , contraddistinto al foglio di catasto n. 6, con CP_1 particelle n. 945 e n. 946, di complessivi, mq 6.834, con pagamento di corrispettivo dell'importo di € 205.020,00.
2 R.G. n. 831/2017
Del pari è pacifico e comunque documentato il dato che, in data 10.09.2014, l'
[...]
, con riferimento alla compravendita del 14.09.2009 relativa al terreno con CP_3 particelle 738, 56,936, 941, 937, 950 e 948, avesse notificato al gli avvisi di Parte_2 accertamento n. TFKCO0600775/2014 e TFK070601819/2014, per le seguenti violazioni: omessa applicazione delle ritenute alla fonte per l'importo di € 349.524,00 (sanzione irrogata con l'avviso di accertamento n. TFK070601819/2014); omesso versamento delle relative ritenute per €349.524,00 (sanzione irrogata con l'avviso di accertamento n. ; dichiarazione infedele del sostituto d'imposta per la somma corrisposta CodiceFiscale_6 di € 1.747.620,00, con relativa ritenuta del 20% di € 359.524,00 (sanzione irrogata con avviso di accertamento ). Avverso tali avvisi di accertamento, il CodiceFiscale_7 Parte_2 proponeva due separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando l'illegittimo operato dell'Amministrazione finanziaria, in relazione al presupposto dell'imposta e all'erogazione delle sanzioni, sulla base dell'erronea interpretazione della fattispecie negoziale posta in essere dalle parti, atteso che tra le stesse era stata stipulata una compravendita di terreni edificabili fra privati, anziché una cessione volontaria per fini espropriativi, come erroneamente dichiarato nella scrittura notarile. Con Sentenze n. 1125/2015 e n. 1123/2015, la rigettava i ricorsi, Controparte_6 confermando gli avvisi di accertamento impugnati. Promosso il presente giudizio, parte attrice deduceva che erano pendenti due giudizi di appello innanzi alla Controparte_5 (v. prod. cartacea parte attrice).
[...] Va dato conto che di tali impugnazioni parte attrice non abbia allegato, nel corso del presente giudizio, il relativo esito;
ed inoltre che non risulti documentato se, in costanza dei gravami, il abbia provveduto o meno al pagamento degli importi comminati Parte_2 dall'Amministrazione finanziaria con gli avvisi di accertamento. Ciò posto, passando all'esame del merito, come sopra detto, con la presente azione, parte attrice chiede: in via principale, di accertare, in capo ai convenuti, l'esclusivo obbligo di pagamento della ritenuta non operata all'atto del pagamento del corrispettivo per la cessione volontaria a titolo di indennità di esproprio, deducendo l'ingiustificato arricchimento pari al valore della ritenuta non operata;
in via subordinata, di dichiarare l'obbligo di manleva dei convenuti e tenerla indenne, nel caso di pagamento dell'imposta, nella misura richiesta dall'Amministrazione finanziaria. In punto di diritto, giova premettere che l'articolo 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi 5, 6 e 7, poi confluito nel D.P.R. giugno 2001, n. 327, n. 8, art. 35, stabilisce che "per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, 8, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera b), u.p., e successive modificazioni, introdotta dal presente articolo, comma 1, lett. f). Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, comma 1. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facoltà del contribuente optare, in sede di
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dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto". In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Dalla citata disposizione emergono un obbligo in capo all'ente espropriante e una facoltà in capo al soggetto espropriato. L'ente espropriante che eroga l'indennità di esproprio è tenuto senza alcun margine di discrezionalità ad operare, sull'intera somma così come liquidata, la ritenuta nella misura del 20%, che dovrà poi versare all'Erario, in qualità di sostituto d'imposta. Una volta che l'ente espropriante, all'atto della corresponsione della somma, abbia operato, in qualità di sostituto d'imposta, la trattenuta con le modalità delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta, il contribuente è esonerato da qualsiasi ulteriore obbligo tributario. Tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, è facoltà del contribuente, insindacabile dall'amministrazione finanziaria, optare per la tassazione ordinaria, considerando, quindi, la ritenuta effettuata a titolo di acconto, con la conseguenza che egli dovrà cumulare l'indennità nei redditi percepiti, dichiarandola e scomputando l'acconto subìto.
3.3. Pertanto, il soggetto che percepisce un'indennità di esproprio assoggettata alla ritenuta del 20%, può scegliere fra due forme di imposizione tra loro alternative: i) la prima consiste nel considerare la ritenuta d'imposta subita, a titolo definitivo dell'IRPEF dovuta sull'intera indennità di esproprio che, pertanto, non dovrà essere dichiarata nel modello unico;
ii) la seconda consiste nel qualificare la ritenuta subita, a titolo d'acconto dell'IRPEF dovuta sulla plusvalenza dell'esproprio, la quale sarà sottoposta a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi alla stregua di un corrispettivo percepito per la cessione di un terreno edificabile, optando quindi per il regime di tassazione ordinaria (o separata); iii) resta ferma, in entrambe le ipotesi, la possibilità da parte del soggetto espropriato di inoltrare istanza di rimborso all'Ufficio Finanziario competente, ove ritenga di aver subito erroneamente la ritenuta.
4. Ne discende che l'obbligo di versamento incombe sul Comune, sostituto d'imposta, indipendentemente dal realizzarsi, in concreto, di una plusvalenza tassabile in capo al sostituito;
inoltre, l'effettiva esistenza di una imposta dovuta non può comunque che essere accertata, in via postuma, a seguito di attività di controllo dell'Ufficio avente ad oggetto la correttezza della rivalutazione.” (cfr. Cass. civile sez. trib., 08/03/2024, (ud. 22/02/2024, dep. 08/03/2024), n.6425). E' poi noto che la figura del sostituto d'imposta sia disciplinata dall'art. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973, a mente del quale "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa". Nel caso di mancata ritenuta a titolo di imposta, viene poi in rilievo quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui "Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido". In tema la giurisprudenza tributaria ha ben spiegato che “La norma in questione impone dunque l'iscrizione a ruolo del coobbligato dal momento che, la responsabilità solidale del sostituito rispetto alle ritenute a titolo di imposta non dichiarate né versate dal sostituto, non può farsi valere in sede di accertamento ma solo in sede di riscossione.” (v. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. V, 24/06/2025, n.1554). Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, " Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel sistema della ritenuta d'acconto, diretto ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, la mancata effettuazione della ritenuta, da parte del sostituto, non elimina il suo obbligo di versare la somma corrispondente (perpetuatio obligationis), fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all'importo corrisposto, nei riguardi del sostituito (cd. rivalsa successiva) (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 31028; Cass., Sez. V,
4 R.G. n. 831/2017
9 dicembre 2002, n. 17515). Il principio vale anche nell'ipotesi in cui, a parti invertite, sia stato il sostituto a versare la somma corrispondente chiesta dall'Amministrazione al sostituito, posto che la definizione del sostituto di imposta come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, ai sensi dell'art. 64, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi obbligato solidale al pagamento dell'imposta allorquando il sostituto non abbia effettuato le ritenute, operando in tal caso il disposto di cui all'art. 35, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378) e dunque il principio generale di cui all'art. 1292 cod. civ., a mente del quale l'adempimento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri. Come sostenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, invero, occorre distinguere tra solidarietà e sostituzione, posto che soggetto passivo dell'imposta rimane comunque il sostituito e che il versamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta, che la legge pone soltanto a carico del sostituto a mezzo degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973, come arguibile dal fatto che la solidarietà è prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta. Pertanto, il mancato adempimento dell'autonoma obbligazione posta a carico del sostituto, in uno con la mancata effettuazione a monte delle relative ritenute, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo dell'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri." (Cfr. Cass. civile sez. II, 10/07/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 10/07/2024), n.18956).
Così inquadrate, in punto di diritto, le questioni di interesse, va poi dato conto che, in corso di causa, sia stata espletata Consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il CTU osservava che “Ai sensi dell'art.35, comma 1, del DPR n.327 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, TUEPI), rientrano fra i redditi diversi del TUIR - le somme corrisposte a chi non esercita una impresa commerciale, a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana.... Il successivo comma 2 del citato articolo 35 dispone che, il soggetto che corrisponde la somma, opera la ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta, fermo restando la possibilità per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi, computando la ritenuta subita a titolo di acconto. Tanto premesso, nel caso di specie, il avrebbe dovuto operare la ritenuta nella misura del 20% a Parte_2 titolo di imposta sulle somme corrisposte ai signori , versarla nei termini previsti, CP_1 assolvere agli obblighi di dichiarazione e comunicazione secondo le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600. A questo punto i signori , una volta ricevuta la CU avrebbero CP_1 potuto optare per la tassazione ordinaria compilando, secondo le istruzioni ministeriali, il quadro RM della dichiarazione (UNICO 2010-REDDITI 2009) e chiedere il rimborso del credito spettante. La quantificazione di tale credito, in assenza della documentazione richiesta all' di , non può essere determinata dalla scrivente. Sul punto del Controparte_3 Pt_1 quesito, “se tale compensazione è tuttora possibile ovvero il momento in cui sia divenuta non più operabile.” la Ctu evidenzia e sottolinea che l'opzione per la tassazione ordinaria non è più OPERABILE in quanto possibile solo con la compilazione del quadro M della dichiarazione dell'anno in cui i signori hanno percepito l'indennità - ossia UNICO 2010- Parte_4 REDDITI 2009 e indicando espressamente l'opzione per la tassazione ordinaria (Cass., Sez.
5 R.G. n. 831/2017
V, 25 giugno 2019, n. 16963) La compilazione della dichiarazione annuale e l'opzione per il regime della tassazione ordinaria costituiscono, pertanto, condizioni per l'operatività del regime di tassazione ordinaria. Nella specie emerge che, i signori non avendo ricevuto CP_1 la CU dell'anno 2009 non hanno potuto esercitare la facoltà di optare per il regime della tassazione ordinaria che li avrebbe portati a chiedere il rimborso del credito scaturente dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi.”. Il C.t.u. concludeva, dunque, la propria relazione esponendo che “Dagli accertamenti effettuati dalla scrivente, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, è emerso che: Il avrebbe dovuto operare la ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta sulle Parte_2 somme corrisposte ai signori e assolvere agli obblighi di dichiarazione e comunicazione CP_1 secondo le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600. I signori avevano CP_1 diritto ad esercitare l'opzione per la tassazione separata portando in dichiarazione la suddetta ritenuta. L'esercizio di tale opzione non è più OPERABILE per i signori . l'importo del CP_1 credito può essere determinato nella somma totale della ritenuta che avrebbe dovuto operare il ” (v. Relazione di CTU, depositata nel fascicolo telematico in data 3/5/2024). Parte_2 Questo Tribunale ritiene di condividere le valutazioni espresse dal C.t.u., attesa la idoneità degli accertamenti eseguiti, i rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare e la coerenza logica delle considerazioni espresse all'esito della disamina del caso e della documentazione versata in atti. Segnatamente, sugli specifici obblighi del sostituto d'imposta e del regime di tassazione disciplinato dall'art. 11, co. 7 della legge n. 413/1991 si giudicano altresì condivisibili le risultanze in relazione agli adempimenti richiesti al sostituto d'imposta in materia di prelievo fiscale. Sulla base dei principi esposti, del quadro normativo e delle risultanze della CTU, può, dunque, affermarsi che, ai sensi dell'art. 11, commi da 5 a 9, della legge n. 413/1991, l'ente era tenuto, per legge, ad operare la ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta, al momento del pagamento del corrispettivo, versando il relativo importo all'Erario. Va, tuttavia, rilevato che, nell'ipotesi di mancata ritenuta da parte del sostituto d'imposta al momento dell'operazione, come nel caso in esame, devono essere applicati i criteri della solidarietà passiva, stabiliti dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/1972 tra sostituto e sostituito, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità tributaria (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 10378/2019). Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria sarà legittimata, al momento della riscossione del tributo ad agire esecutivamente nei confronti sia del sostituto che del sostituito, ferma l'azione di rivalsa da parte di uno di essi nel caso di avvenuto pagamento. Deriva, dunque, che non possa affermarsi l'esclusivo obbligo di pagamento da parte dei convenuti della ritenuta a titolo d'imposta, non operata dall'attore al momento della cessione, atteso il vincolo solidale ex art. 1292 c.c. Quanto alla domanda di manleva, è poi dirimente il rilievo che l'attore non abbia fornito la fondamentale prova del pagamento degli importi comminati con gli avvisi di accertamento per il recupero della ritenuta non operata e del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, sicché non risulta documentalmente dimostrato che il debito di cui trattasi sia stato onerato, in tutto o in parte. La rivalsa del sostituto di imposta, ex art. 64 del D.P.R. n. 600/73, presuppone, infatti, che il debito sia stato integralmente pagato all'Erario e ciò, nel caso di specie, non risulta avvenuto (v. in questo senso, in fattispecie analoga alla presente, Trib. Nola 17/02/2025, n. 506). Del resto, in tema, è utile rammentare che, in linea generale, anche il disposto dell'art. 1299 c.c. preveda che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.” Va, infine, ritenuto che nemmeno possa configurarsi, a parere del Tribunale, l'ingiustificato arricchimento dei cedenti, dedotto da parte attrice, atteso che, nella specie, il contratto in questione non indicava la misura della ritenuta dovuta dal sostituto d'imposta, sicché non è dato desumersi che il prezzo pattuito fosse stato calcolato al netto del debito
6 R.G. n. 831/2017
d'imposta o che il avesse effettuato un pagamento al lordo, eseguendo, dunque, un Parte_2 versamento indebito, ovvero senza scomputare l'ammontare della ritenuta d'acconto e che quindi i cedenti abbiano ricevuto un'eccedenza sul dovuto. Pertanto, ed in conclusione, sulla scorta di tutto quanto osservato, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice vadano rigettate. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore del Consulente con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
.
[...]
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti, nella misura della metà ciascuno, le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate in favore dell'Ausiliario con separato decreto del 16/07/2024. Così deciso in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 831/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Amatucci (c.f.
[...] P.IVA_1
), giusta procura allegata ed in virtù di Determinazione n. 15/2016 del C.F._1 19/05/2026, elett.te domiciliati come in atti;
Attore E (c.f. ) e (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in , in Via Petronelli n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pt_1 Pellegrino Musto (c.f. , che li rappresenta e difende, unitamente C.F._4 all'Avv. Samantha Losco (c.f. , giusta mandato a margine della comparsa C.F._5 di costituzione e risposta;
- Convenuti
Conclusioni: all'udienza del 25/6/2025 i procuratori così concludevano “Sono presenti per il
, per delega del prof. Andrea Amatucci, l'avv. Elio Caruso e, per i Parte_2 sigg.ri e , l'avv. Samantha Losco. I procuratori costituiti prendono atto che il ctu CP_1 CP_2 ha depositato le produzioni delle parti e chiedono che la causa venga decisa e si riportano alle conclusioni già rassegnate.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 esponendo, in sintesi, che: con atto per Notaio registrato in data Persona_1 14.09.2009 al n. 5779, stipulava con i convenuti un contratto di compravendita, avente ad oggetto le cessioni di due porzioni di terreno, siti nell'agglomerato industriale di Pianodardine di Avellino, per le quali venivano convenuti, a titolo di corrispettivo, gli importi di
€1.747.620,00 per il primo lotto di terreno ed € 205.000,00 per il secondo lotto;
in data 08- 10/09/2014, l' Controparte_3 notificava gli atti di accertamento n. TFKCO0600775/2014, prot. n. 54752/2014 e n. TFK070601819/2014, prot. n. 54751/2014, per l'omesso versamento della ritenuta di acconto, ai sensi dell'art. 11, co. 7 della legge n. 413/1991, per la somma di € 349.524,00, con riferimento alla cessione dei terreni intervenuta in data 07-08/09/2009; avverso tali avvisi di accertamento proponeva distinti ricorsi innanzi alla Tributaria di Avellino, CP_4 CP_3 entrambi rigettati, avverso dette Sentenze proponeva appello innanzi alla
[...]
di Salerno, in attesa di udienza di discussione;
indipendentemente Controparte_5
1 R.G. n. 831/2017
dall'esito dei giudizi, l'imposta doveva ricadere in via definitiva sul soggetto che aveva percepito il corrispettivo della compravendita, dunque, era proprio interesse far accertare e dichiarare che i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta in maniera definitiva fossero i convenuti, ricevendo, in caso contrario, gli stessi un ingiusto arricchimento, pari all'importo della ritenuta d'acconto richiesta dall' . Controparte_3 Parte attrice concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni "accertare e dichiarare che i sigg.ri e per i motivi innanzi esposti e per quanto CP_1 CP_2 di propria competenza, sono tenuti a pagare la ritenuta d'acconto richiesta dall' CP_3
al sostituito d'imposta in quanto Imposta che deve gravare
[...] Parte_2 in maniera definitiva sul soggetto che ha percepito il corrispettivo per la compravendita innanzi indicata;
accertare e dichiarare, per i motivi innanzi esposti e per quanto di propria competenza, l'indebito arricchimento dei sigg.ri e nella misura pari all'importo CP_1 Parte_3 della ritenuta d'acconto richiesta dall' al sostituto d'imposta Controparte_3 Parte_2 ; - accertare e dichiarare che i signori e per i motivi
[...] CP_1 CP_2 innanzi esposti e per quanto di propria competenza, sono tenuti a manlevare e tenere indenne il da quanto lo stesso dovesse pagare all' per i Parte_2 Controparte_3 motivi di cui è causa". Con Comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituivano i convenuti e chiedendo il rigetto della domanda. I convenuti CP_1 CP_2 eccepivano l'infondatezza della domanda sulla base del disposto normativo di cui all'art. 11, co. 7 della legge n. 413/1991, a mente del quale l'ente erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto, al momento della corresponsione della somma, con facoltà del contribuente di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi;
deducevano che, ove il Parte_2 avesse operato la ritenuta dovuta nell'anno 2009, essi avrebbero potuto optare per la tassazione ordinaria con la dichiarazione dei redditi, percependo a titolo di rimborso le somme versate a titolo di acconto, atteso che il reddito sottoposto a tassazione non era la somma incassata, quanto l'eventuale plusvalenza, che, nel caso, non era stata conseguita, poiché inesistente. Pertanto, sulla base del raffronto tra la dichiarazione dei redditi inviata per l'anno 2010 e di quella simulata, se fosse stata operata la ritenuta alla fonte, essi avrebbero dovuto percepire il rimborso, dell'importo di € 174.762 per , pari al 50% della ritenuta la fonte e dello CP_1 stesso importo per oltre a € 3.185,00, già risultante dalla dichiarazione presentata, CP_2 pertanto nessun ingiustificato arricchimento vi era stato. Le parti convenute concludevano “per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alle spese del giudizio.”. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di C.t.u.; quindi, assegnata alla scrivente, veniva rimessa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In punto di fatto, possono ritenersi pacifiche e comunque documentate le circostanze che, con atto per Notaio registrato in data 14.09.2009, rep. n. 5779, le Persona_1 odierne parti in causa stipulavano una scrittura privata autenticata, avente ad oggetto “cessioni volontarie di immobili oggetto di procedimento espropriativo” di due terreni di proprietà dei convenuti, per effetto di procedimento intrapreso dal , al fine di Parte_2 consentire nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale di Pianodardine. La prima cessione era relativa al terreno di proprietà di e censito al CP_1 CP_2 foglio di catasto n. 6, con le particelle 738, 56,936, 941, 937, 950 e 948, di complessivi mq 58.254, con pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di € 1.747,62; la seconda cessione era relativa al terreno di proprietà di , contraddistinto al foglio di catasto n. 6, con CP_1 particelle n. 945 e n. 946, di complessivi, mq 6.834, con pagamento di corrispettivo dell'importo di € 205.020,00.
2 R.G. n. 831/2017
Del pari è pacifico e comunque documentato il dato che, in data 10.09.2014, l'
[...]
, con riferimento alla compravendita del 14.09.2009 relativa al terreno con CP_3 particelle 738, 56,936, 941, 937, 950 e 948, avesse notificato al gli avvisi di Parte_2 accertamento n. TFKCO0600775/2014 e TFK070601819/2014, per le seguenti violazioni: omessa applicazione delle ritenute alla fonte per l'importo di € 349.524,00 (sanzione irrogata con l'avviso di accertamento n. TFK070601819/2014); omesso versamento delle relative ritenute per €349.524,00 (sanzione irrogata con l'avviso di accertamento n. ; dichiarazione infedele del sostituto d'imposta per la somma corrisposta CodiceFiscale_6 di € 1.747.620,00, con relativa ritenuta del 20% di € 359.524,00 (sanzione irrogata con avviso di accertamento ). Avverso tali avvisi di accertamento, il CodiceFiscale_7 Parte_2 proponeva due separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando l'illegittimo operato dell'Amministrazione finanziaria, in relazione al presupposto dell'imposta e all'erogazione delle sanzioni, sulla base dell'erronea interpretazione della fattispecie negoziale posta in essere dalle parti, atteso che tra le stesse era stata stipulata una compravendita di terreni edificabili fra privati, anziché una cessione volontaria per fini espropriativi, come erroneamente dichiarato nella scrittura notarile. Con Sentenze n. 1125/2015 e n. 1123/2015, la rigettava i ricorsi, Controparte_6 confermando gli avvisi di accertamento impugnati. Promosso il presente giudizio, parte attrice deduceva che erano pendenti due giudizi di appello innanzi alla Controparte_5 (v. prod. cartacea parte attrice).
[...] Va dato conto che di tali impugnazioni parte attrice non abbia allegato, nel corso del presente giudizio, il relativo esito;
ed inoltre che non risulti documentato se, in costanza dei gravami, il abbia provveduto o meno al pagamento degli importi comminati Parte_2 dall'Amministrazione finanziaria con gli avvisi di accertamento. Ciò posto, passando all'esame del merito, come sopra detto, con la presente azione, parte attrice chiede: in via principale, di accertare, in capo ai convenuti, l'esclusivo obbligo di pagamento della ritenuta non operata all'atto del pagamento del corrispettivo per la cessione volontaria a titolo di indennità di esproprio, deducendo l'ingiustificato arricchimento pari al valore della ritenuta non operata;
in via subordinata, di dichiarare l'obbligo di manleva dei convenuti e tenerla indenne, nel caso di pagamento dell'imposta, nella misura richiesta dall'Amministrazione finanziaria. In punto di diritto, giova premettere che l'articolo 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi 5, 6 e 7, poi confluito nel D.P.R. giugno 2001, n. 327, n. 8, art. 35, stabilisce che "per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, 8, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera b), u.p., e successive modificazioni, introdotta dal presente articolo, comma 1, lett. f). Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, comma 1. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facoltà del contribuente optare, in sede di
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dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto". In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Dalla citata disposizione emergono un obbligo in capo all'ente espropriante e una facoltà in capo al soggetto espropriato. L'ente espropriante che eroga l'indennità di esproprio è tenuto senza alcun margine di discrezionalità ad operare, sull'intera somma così come liquidata, la ritenuta nella misura del 20%, che dovrà poi versare all'Erario, in qualità di sostituto d'imposta. Una volta che l'ente espropriante, all'atto della corresponsione della somma, abbia operato, in qualità di sostituto d'imposta, la trattenuta con le modalità delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta, il contribuente è esonerato da qualsiasi ulteriore obbligo tributario. Tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, è facoltà del contribuente, insindacabile dall'amministrazione finanziaria, optare per la tassazione ordinaria, considerando, quindi, la ritenuta effettuata a titolo di acconto, con la conseguenza che egli dovrà cumulare l'indennità nei redditi percepiti, dichiarandola e scomputando l'acconto subìto.
3.3. Pertanto, il soggetto che percepisce un'indennità di esproprio assoggettata alla ritenuta del 20%, può scegliere fra due forme di imposizione tra loro alternative: i) la prima consiste nel considerare la ritenuta d'imposta subita, a titolo definitivo dell'IRPEF dovuta sull'intera indennità di esproprio che, pertanto, non dovrà essere dichiarata nel modello unico;
ii) la seconda consiste nel qualificare la ritenuta subita, a titolo d'acconto dell'IRPEF dovuta sulla plusvalenza dell'esproprio, la quale sarà sottoposta a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi alla stregua di un corrispettivo percepito per la cessione di un terreno edificabile, optando quindi per il regime di tassazione ordinaria (o separata); iii) resta ferma, in entrambe le ipotesi, la possibilità da parte del soggetto espropriato di inoltrare istanza di rimborso all'Ufficio Finanziario competente, ove ritenga di aver subito erroneamente la ritenuta.
4. Ne discende che l'obbligo di versamento incombe sul Comune, sostituto d'imposta, indipendentemente dal realizzarsi, in concreto, di una plusvalenza tassabile in capo al sostituito;
inoltre, l'effettiva esistenza di una imposta dovuta non può comunque che essere accertata, in via postuma, a seguito di attività di controllo dell'Ufficio avente ad oggetto la correttezza della rivalutazione.” (cfr. Cass. civile sez. trib., 08/03/2024, (ud. 22/02/2024, dep. 08/03/2024), n.6425). E' poi noto che la figura del sostituto d'imposta sia disciplinata dall'art. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973, a mente del quale "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa". Nel caso di mancata ritenuta a titolo di imposta, viene poi in rilievo quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui "Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido". In tema la giurisprudenza tributaria ha ben spiegato che “La norma in questione impone dunque l'iscrizione a ruolo del coobbligato dal momento che, la responsabilità solidale del sostituito rispetto alle ritenute a titolo di imposta non dichiarate né versate dal sostituto, non può farsi valere in sede di accertamento ma solo in sede di riscossione.” (v. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. V, 24/06/2025, n.1554). Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, " Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel sistema della ritenuta d'acconto, diretto ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, la mancata effettuazione della ritenuta, da parte del sostituto, non elimina il suo obbligo di versare la somma corrispondente (perpetuatio obligationis), fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all'importo corrisposto, nei riguardi del sostituito (cd. rivalsa successiva) (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 31028; Cass., Sez. V,
4 R.G. n. 831/2017
9 dicembre 2002, n. 17515). Il principio vale anche nell'ipotesi in cui, a parti invertite, sia stato il sostituto a versare la somma corrispondente chiesta dall'Amministrazione al sostituito, posto che la definizione del sostituto di imposta come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, ai sensi dell'art. 64, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi obbligato solidale al pagamento dell'imposta allorquando il sostituto non abbia effettuato le ritenute, operando in tal caso il disposto di cui all'art. 35, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378) e dunque il principio generale di cui all'art. 1292 cod. civ., a mente del quale l'adempimento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri. Come sostenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, invero, occorre distinguere tra solidarietà e sostituzione, posto che soggetto passivo dell'imposta rimane comunque il sostituito e che il versamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta, che la legge pone soltanto a carico del sostituto a mezzo degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973, come arguibile dal fatto che la solidarietà è prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta. Pertanto, il mancato adempimento dell'autonoma obbligazione posta a carico del sostituto, in uno con la mancata effettuazione a monte delle relative ritenute, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo dell'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri." (Cfr. Cass. civile sez. II, 10/07/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 10/07/2024), n.18956).
Così inquadrate, in punto di diritto, le questioni di interesse, va poi dato conto che, in corso di causa, sia stata espletata Consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il CTU osservava che “Ai sensi dell'art.35, comma 1, del DPR n.327 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, TUEPI), rientrano fra i redditi diversi del TUIR - le somme corrisposte a chi non esercita una impresa commerciale, a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana.... Il successivo comma 2 del citato articolo 35 dispone che, il soggetto che corrisponde la somma, opera la ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta, fermo restando la possibilità per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi, computando la ritenuta subita a titolo di acconto. Tanto premesso, nel caso di specie, il avrebbe dovuto operare la ritenuta nella misura del 20% a Parte_2 titolo di imposta sulle somme corrisposte ai signori , versarla nei termini previsti, CP_1 assolvere agli obblighi di dichiarazione e comunicazione secondo le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600. A questo punto i signori , una volta ricevuta la CU avrebbero CP_1 potuto optare per la tassazione ordinaria compilando, secondo le istruzioni ministeriali, il quadro RM della dichiarazione (UNICO 2010-REDDITI 2009) e chiedere il rimborso del credito spettante. La quantificazione di tale credito, in assenza della documentazione richiesta all' di , non può essere determinata dalla scrivente. Sul punto del Controparte_3 Pt_1 quesito, “se tale compensazione è tuttora possibile ovvero il momento in cui sia divenuta non più operabile.” la Ctu evidenzia e sottolinea che l'opzione per la tassazione ordinaria non è più OPERABILE in quanto possibile solo con la compilazione del quadro M della dichiarazione dell'anno in cui i signori hanno percepito l'indennità - ossia UNICO 2010- Parte_4 REDDITI 2009 e indicando espressamente l'opzione per la tassazione ordinaria (Cass., Sez.
5 R.G. n. 831/2017
V, 25 giugno 2019, n. 16963) La compilazione della dichiarazione annuale e l'opzione per il regime della tassazione ordinaria costituiscono, pertanto, condizioni per l'operatività del regime di tassazione ordinaria. Nella specie emerge che, i signori non avendo ricevuto CP_1 la CU dell'anno 2009 non hanno potuto esercitare la facoltà di optare per il regime della tassazione ordinaria che li avrebbe portati a chiedere il rimborso del credito scaturente dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi.”. Il C.t.u. concludeva, dunque, la propria relazione esponendo che “Dagli accertamenti effettuati dalla scrivente, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, è emerso che: Il avrebbe dovuto operare la ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta sulle Parte_2 somme corrisposte ai signori e assolvere agli obblighi di dichiarazione e comunicazione CP_1 secondo le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600. I signori avevano CP_1 diritto ad esercitare l'opzione per la tassazione separata portando in dichiarazione la suddetta ritenuta. L'esercizio di tale opzione non è più OPERABILE per i signori . l'importo del CP_1 credito può essere determinato nella somma totale della ritenuta che avrebbe dovuto operare il ” (v. Relazione di CTU, depositata nel fascicolo telematico in data 3/5/2024). Parte_2 Questo Tribunale ritiene di condividere le valutazioni espresse dal C.t.u., attesa la idoneità degli accertamenti eseguiti, i rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare e la coerenza logica delle considerazioni espresse all'esito della disamina del caso e della documentazione versata in atti. Segnatamente, sugli specifici obblighi del sostituto d'imposta e del regime di tassazione disciplinato dall'art. 11, co. 7 della legge n. 413/1991 si giudicano altresì condivisibili le risultanze in relazione agli adempimenti richiesti al sostituto d'imposta in materia di prelievo fiscale. Sulla base dei principi esposti, del quadro normativo e delle risultanze della CTU, può, dunque, affermarsi che, ai sensi dell'art. 11, commi da 5 a 9, della legge n. 413/1991, l'ente era tenuto, per legge, ad operare la ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta, al momento del pagamento del corrispettivo, versando il relativo importo all'Erario. Va, tuttavia, rilevato che, nell'ipotesi di mancata ritenuta da parte del sostituto d'imposta al momento dell'operazione, come nel caso in esame, devono essere applicati i criteri della solidarietà passiva, stabiliti dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/1972 tra sostituto e sostituito, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità tributaria (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 10378/2019). Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria sarà legittimata, al momento della riscossione del tributo ad agire esecutivamente nei confronti sia del sostituto che del sostituito, ferma l'azione di rivalsa da parte di uno di essi nel caso di avvenuto pagamento. Deriva, dunque, che non possa affermarsi l'esclusivo obbligo di pagamento da parte dei convenuti della ritenuta a titolo d'imposta, non operata dall'attore al momento della cessione, atteso il vincolo solidale ex art. 1292 c.c. Quanto alla domanda di manleva, è poi dirimente il rilievo che l'attore non abbia fornito la fondamentale prova del pagamento degli importi comminati con gli avvisi di accertamento per il recupero della ritenuta non operata e del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, sicché non risulta documentalmente dimostrato che il debito di cui trattasi sia stato onerato, in tutto o in parte. La rivalsa del sostituto di imposta, ex art. 64 del D.P.R. n. 600/73, presuppone, infatti, che il debito sia stato integralmente pagato all'Erario e ciò, nel caso di specie, non risulta avvenuto (v. in questo senso, in fattispecie analoga alla presente, Trib. Nola 17/02/2025, n. 506). Del resto, in tema, è utile rammentare che, in linea generale, anche il disposto dell'art. 1299 c.c. preveda che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.” Va, infine, ritenuto che nemmeno possa configurarsi, a parere del Tribunale, l'ingiustificato arricchimento dei cedenti, dedotto da parte attrice, atteso che, nella specie, il contratto in questione non indicava la misura della ritenuta dovuta dal sostituto d'imposta, sicché non è dato desumersi che il prezzo pattuito fosse stato calcolato al netto del debito
6 R.G. n. 831/2017
d'imposta o che il avesse effettuato un pagamento al lordo, eseguendo, dunque, un Parte_2 versamento indebito, ovvero senza scomputare l'ammontare della ritenuta d'acconto e che quindi i cedenti abbiano ricevuto un'eccedenza sul dovuto. Pertanto, ed in conclusione, sulla scorta di tutto quanto osservato, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice vadano rigettate. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore del Consulente con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
.
[...]
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti, nella misura della metà ciascuno, le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate in favore dell'Ausiliario con separato decreto del 16/07/2024. Così deciso in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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