Articolo 19 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 18Articolo 20
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1 gennaio 1963
Art. 19.

Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, gia' indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929 , sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000;
con grado di inabilita'; dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;
con grado di inabilita' dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;
con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 25.000:
con grado di inabilita' 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, L. 1765, e successive modificazioni, lire 40.000.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza, dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963