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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 245/2025 R.G. e promossa da
( Parte_1 C.F._1 attore contro
) CP_1 Email_1 convenuta e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
intervenuta
Oggetto : regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Non vi sono contestazioni sull'affidamento di figlia della coppia, nata il [...]. Per_1
La sua collocazione va disposta presso la casa materna, dove ha continuato a vivere anche Per_1 dopo la fine della relazione tra i genitori (agosto 2021).
Non sono state allegate incapacità del padre.
La frequentazione va disposta quindi come in dispositivo.
D'altra parte i due genitori sostanzialmente concordano anche sul punto.
I due genitori, stante la distanza tra le loro abitazioni ed i conseguenti costi, dovranno alternarsi, anche eventualmente delegando i nonni, a provvedere a prendere e riaccompagnare la figlia.
Quanto alle condizioni economiche, dalla documentazione in atti emerge : a) che l'attrice lavora come operaria, percepisce un reddito annuale di oltre 21 mila euro e deve sostenere i costi di locazione per 300,00 euro al mese;
b) che il convenuto lavora come netturbino, percepisce un reddito annuo di oltre 26 mila euro e attualmente vive con la nuova compagna, con cui logicamente divide le spese di gestione dell'abitazione ( non paga infatti le spese di locazione).
In questo contesto appare congruo porre a carico del convenuto la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia, tenuto conto della sua età, dei tempi di frequentazione e della circostanza che l'assegno unico, di circa 235 ,00 euro, viene attribuito per intero alla madre, presso cui la figlia viene collocata in via prevalente.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite
per questi motivi
dispone l'affido condiviso di con sua collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_1 madre, cui assegna la casa famigliare sita in Colli al Metauro, località Tavernelle di Serrungarina, via della Lucca 5;
dispone che potrà frequentare liberamente la figlia, in base alle sue esigenze ed Parte_1 impegni, e comunque, salvo diversi accordi:
• a weekend alterni dal sabato pomeriggio alla domenica alle ore 21,00;
• ogni martedì e giovedì durante la settimana, dall'uscita di scuola fino alle 20,30;
2 dispone che durante le festività e vacanze possa stare con ciascun genitore secondo il Per_1 criterio dell'alternanza ed anche 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
dispone che i due genitori dovranno alternarsi, anche eventualmente delegando i nonni, nel prendere e riaccompagnare la figlia;
pone a carico dell'attore, a titolo di assegno di mantenimento della figlia, a fare data dalla domanda, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dalla convenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
attribuisce per intero l'assegno unico alla convenuta;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro 20 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Lorena Mussoni
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