Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2021 RG vertente
TRA
appresentata e difesa dall'avv. Silvano Donato Lorusso del Parte_1
foro di Milano e dall'avv. Alessandro Benedetti del foro di Roma
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amerini del foro di Grosseto;
APPELLATA
All'udienza del 1.10.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Pt_1 Parte_2
- oggi liquidazione giudiziale della società , ed Controparte_2
in precedenza - e, per l'effetto, condannarla al risarcimento Controparte_1
1
contabile versato in atti (cfr. doc. 40) nella misura che segue: quanto al danno emergente,
in € 92.000,00 pari alla differenza - rapportata sui venti anni di produzione complessiva
prevista nel contratto GSE - tra la tariffa incentivante di 0,353 €/Kwh riportata nel
contratto sottoscritto tra le parti e la tariffa incentivante di 0,3090 €/kWh, effettivamente
applicata e vigente al momento dell'ultimazione dell'impianto (18.5.2011), ovvero in euro
€ 76.000,00, qualora si considerasse il differenziale tra la tariffa di 0,346 €/kWh, vigente
al 31 dicembre 2010 (data entro la quale l'impianto avrebbe dovuto essere terminato per
beneficiare di questa tariffa prevista dal D.M. 19.2.2007) e la tariffa effettivamente
praticata di 0,309 €/kWh, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di
giustizia; quanto al lucro cessate: in € 24.456,00, a titolo di mancata produzione causata
dal ritardo nella realizzazione dell'impianto protrattosi per almeno 5 mesi - periodo
01.01.2011/17.05.2011 -, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di
giustizia; - in riforma del secondo capo della sentenza impugnata, in accoglimento delle
domande già avanzate in primo grado e dei motivi esposti nel presente giudizio di
gravame, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da
- oggi liquidazione giudiziale della società Parte_2 Controparte_2
, ed in precedenza per l'effetto, accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare che nulla deve considerarsi dovuto dalla Sig.ra nei confronti di Pt_1 [...]
e che, anzi, risulta alla stessa dovuto un credito residuo di euro 3.762,28, al cui Pt_2
pagamento l'odierna parte appellata dovrà essere condannata. Con vittoria di spese e
compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per in liquidazione giudiziale: <dichiarare Controparte_1
inammissibile e improcedibile – nonché infondato – il primo motivo di impugnazione che
domanda la condanna della società sebbene sia stata ordinata la Controparte_1
liquidazione giudiziale, disposta dal Tribunale di Grosseto, e nonostante la domanda di
ammissione al passivo del credito concorsuale sia stata respinta con provvedimento
2 definitivo del Giudice delegato. Dichiarare inammissibile il secondo motivo di
impugnazione – perché i motivi di censura non sono pertinenti alle motivazioni esposte
dalla sentenza impugnata a sostegno della condanna – e comunque infondato. Per l'effetto
confermare integralmente la sentenza n. 928/2020 pronunciata dal Tribunale di
Grosseto>>.
I FATTI DI CAUSA
Il 30.4.2010 affidava alla Parte_1 Controparte_3
– poi – la realizzazione di un impianto fotovoltaico Controparte_1
“chiavi in mano” in Roccastrada al prezzo di € 386.355,20 (oltre Iva al 10%), con la prospettazione del beneficio della tariffa incentivante di 0,353 euro per ogni
Kwh prodotto.
Allegava l che i lavori, per i quali aveva pagato la somma Pt_1
complessiva di € 428.753, erano andati a rilento, e, invece di essere ultimati nel dicembre 2010, si era protratti sin dopo l'aprile del 2011, impedendo alla committente di beneficiare degli incentivi di cui al DM 19.2.2007 e al DM 6.8.2010.
L'impianto era poi stato allacciato alla rete Enel il 18.5.2011 e la committente,
nonostante che la società appaltatrice avesse assicurato l'applicazione della tariffa incentivante di € 0,321/Kwh, aveva potuto beneficiare solo della minore tariffa di € 0,309/kwh prevista per gli impianti allacciati dopo il 30 aprile 2011.
Quindi l' chiedeva che fosse dichiarato che, accertato Pt_1
l'inadempimento da ritardo, nulla era dovuto a titolo di residuo compenso alla società appaltatrice, con la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni,
comprensivi del mancato conseguimento della tariffa incentivante prospettata (€
92.000 ovvero € 76.000), della mancata produzione per i cinque mesi di ritardo (€
24.456), del mancato utilizzo di € 7.540 impiegati per fronteggiare le inadempienze dell'appaltatore, oltre ai disagi subiti nel corso del rapporto. Il
3 tutto anche mediante compensazione di tali somme con quelle eventualmente ancora dovute all'appaltatore.
Si costituiva la (poi Controparte_4 Controparte_5
negando l'esistenza dell'appalto ed allegando che l' si era
[...] Pt_1
limitata ad accettare la fornitura e realizzazione – senza alcun termine finale – di un impianto fotovoltaico con determinate caratteristiche tecniche, che era stato regolarmente fornito. Ammetteva che l' aveva pagato € 416.542,00. Pt_1
Concludeva per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell' al residuo prezzo di € 84.508,53 (di cui € 26.751,48 per Pt_1
residuo avere derivante dal contratto ed € 57.757,05 per i lavori di scasso e muratura eseguiti dalla e pagati da ed al risarcimento del Parte_3 Pt_2
danno ex art. 96 cod. proc. civ., detenendo la committente gli assegni che essa società appaltatrice le aveva consegnato a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, che erano state esattamente eseguite.
La causa era istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, una prova per testi e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Pt_2
Con sentenza depositata il 29.12.2020, il Tribunale di Grosseto, qualificato il rapporto come appalto, riteneva che la domanda di risarcimento dei danni proposta dall' andasse respinta in relazione al presunto ritardo nella Pt_1
consegna dell'impianto (ed alla conseguente mancata produzione per cinque mesi) così come andava rigettata anche con riguardo alla differenza tra la tariffa indicata nel preventivo (€ 0,353/Kwh o € 0,346/Kwh) rispetto a quella ottenuta dall' all'esito dell'ultimazione dei lavori <attesa la mancanza di una Pt_1
descrizione analitica di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera, nonché di espressioni
idonee a evidenziare, in modo univoco, l'obbligo di garantire l'entrata in esercizio
dell'impianto entro la fine del 2010>>. Rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (nel senso chiarito da Cass. 29832/2008 e 20684/2009)
4 per: <totale carenza di allegazione e prova di ricadute della predetta condotta
dell'appaltatore sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni
della dignità umana (non potendo considerarsi tali l'eventuale rallentamento dei lavori
di esecuzione dell'impianto fotovoltaico) come tali meritevoli di ristoro. Accoglieva,
invece, parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dalla società
appaltatrice, ritenendo che i lavori edili eseguiti dalla (es. livello del Parte_3
terreno ed eventuali scassi, opere murarie per l'alloggiamento inverter o quadri elettrici, ecc.) non erano compresi nell'originario contratto di appalto e che la loro esecuzione ne aveva fatto lievitare i prezzi. Ai fini della loro quantificazione,
secondo il primo giudice, non bisognava, però, fare riferimento alle fatture emesse dalla nei confronti di giacché l'impianto doveva essere Parte_3 Pt_2
consegnato “chiavi in mano”, ma il residuo credito della società appaltatrice doveva essere determinato in base alle fatture n. 46, 57 e 73 del 2010 e n. 48 del
Part 2011 emesse da nei confronti dell' per complessivi € 58.276,71, che Pt_1
quest'ultima non aveva inteso pagare unicamente in ragione del fatto che l'appaltatore aveva ritardato la consegna dell'opera creandole gravi danni.
Quindi, detratto da € 58.276,71 l'importo di € 1.551,28 che l' veva pagato Pt_1
in più rispetto al compenso pattuito nel contratto di appalto, così statuiva:
<rigetta la domanda attorea;
accoglie la domanda riconvenzionale nei limiti di parte
motiva e, per l'effetto, condanna a pagare alla convenuta l'importo di € Parte_1
56.725,43, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a Parte_1
rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 7.795 per compensi …>>.
Con citazione notificata in data 8.2.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 1362 cod. civ. per avere il primo giudice offerto un'errata interpretazione del contratto concluso tra le parti, perché non aveva tenuto conto dell'interesse concretamente perseguito
5 dalle parti di conseguire la tariffa incentivante del Conto Energia peri a 0,353
€/Kwh come espressamente indicato nel preventivo accettato, o quantomeno quella di € 0,346/Kwh per gli impianti entrati in esercizio il 31.12.2010.
Evidenziava che tale tariffa non era stata ottenuta a causa del ritardo della società
appaltatrice nella consegna dell'opera e contestava che le parti non avessero previsto come cogente un termine finale, posto che detto termine era desumibile dal cronoprogramma versato in atti, la cui formazione ed i cui contenuti non erano controversi né erano mai stati contestati dalla società appaltatrice;
2) col secondo motivo impugnava l'accoglimento, seppur parziale, della domanda riconvenzionale proposta dalla società appaltatrice, contestando il residuo credito accertato dal primo giudice sotto diversi profili. In primo luogo,
lamentava il vizio di ultrapetizione, giacché il primo giudice aveva reputato come dovuto a il complessivo importo di € 58.276,71 (Iva inclusa) recato non Parte_2
già dalle fatture della (nn. 92, 120, 118 del 2010 e 20F del 2011) Parte_4
delle quali la S.E.I. aveva chiesto il pagamento (pur senza dimostrare di aver pagato alcunché a , ma in base alle diverse ed ulteriori fatture nn. Parte_3
46, 57 e 73 del 2010 e n. 48 del 2011 che erano rimaste totalmente estranee al thema
decidendum del giudizio di primo grado, tanto che non erano nemmeno state prodotte in atti. Illustrava che le citate fatture n. 46, 57, 73 del 2010 e 48 del 2011
non erano riferibili ai lavori aggiuntivi ma ai lavori originariamente pattuiti per i quali essa aveva provveduto all'integrale pagamento (addirittura con Pt_1
un'eccedenza di € 1.551,28 come riconosciuto dallo stesso primo giudice). Faceva
poi rilevare che il primo giudice non aveva tenuto conto del pagamento effettuato nei confronti di per cui il residuo credito della società appaltatrice CP_6
andava decurtato del corrispondente ammontare. Evidenziava infine che le fatture emesse dalla nei confronti di come esibite in atti, non Parte_3 Pt_2
6 ammontavano a € 57.757,05, come erroneamente allegato dalla società
appaltatrice, bensì alla minor somma di € 54.778,92.
Concludeva chiedendo che, previa sospensiva, fosse accolta la domanda di risarcimento dei danni da essa proposta e respinta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società appaltatrice.
Si costituiva la Liquidazione Giudiziale della società
[...]
(già e in precedenza Controparte_2 Controparte_1 Pt_2
eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione perché l'appello era stato
[...]
tardivamente notificato, in quanto la notifica dell'8.2.2021 era inesistente, siccome eseguita presso il difensore in primo grado di avv. Controparte_1
Cristina Formiconi, deceduta il 15.1.2021. Era poi stata dichiarata l'interruzione del giudizio di appello, ma la notificazione del ricorso in riassunzione indirizzata alla Liquidazione giudiziale non aveva precluso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ed il persistere della causa d'inammissibilità
dell'appello. Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità del primo motivo di impugnazione, evidenziando che l' aveva contemporaneamente Pt_1
richiesto l'ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, facendo valere la medesima pretesa risarcitoria azionata in questo processo, che il giudice delegato aveva definitivamente respinto, negando la collocazione con riserva,
senza che l' avesse poi proposto opposizione allo stato passivo. Pt_1
Argomentava, nel merito ed in via subordinata, che il primo motivo di appello era infondato, ripercorrendo le ragioni già espresse dal primo giudice e sottolineando che nel contratto originario le parti non avevano mai fatto riferimento ad alcun termine finale, mentre solo nell'atto integrativo del 20.4.2011
detto termine era fissato al 5 maggio 2011 ed era stato esattamente osservato dalla società appaltatrice. Con l'accordo integrativo, inoltre, la committente aveva assunto l'obbligo di pagare ulteriori € 40.000 destinati a finanziare l'acquisto di
7 180 moduli di pannelli fotovoltaici, per cui, a dire della parte appellata, dovendo la committente ancora nell'aprile 2011 corrispondere una parte rilevante del prezzo, non era possibile assumere l'inadempimento della società appaltatrice rispetto ad un precorso termine di adempimento. Rimarcava che anche il secondo motivo di appello era da disattendere siccome inammissibile nella parte in cui non illustrava critiche specifiche e pertinenti alle ragioni della decisione e infondato nella parte in cui lamentava la violazione del principio della domanda,
avendo il primo giudice accolto la domanda riconvenzionale per una somma inferiore in relazione al pagamento di prestazioni aggiuntive rispetto al prezzo dell'offerta contrattualizzata. Concludeva chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile, ovvero che il primo motivo fosse dichiarato improcedibile e che il secondo fosse respinto, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1° ottobre 2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che la Liquidazione giudiziale ha sollevato prospettando l'inesistenza della notificazione dell'8.2.2021 eseguita, ad istanza dell'appellante, presso il procuratore domiciliatario della società appellata, avv. Cristina Formiconi, che era deceduta il 15.1.2021.
L'eccezione è infondata.
L'appello è stato notificato l'8.2.2021 all'avv. Formiconi (deceduta in epoca anteriore) e, in pari data, anche alla al suo indirizzo di Controparte_1
posta elettronica certificata risultante dalla visura ordinaria della società.
8 Detta notificazione deve reputarsi valida ed efficace, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, posto che la morte del procuratore domiciliatario, verificatasi prima della notifica dell'appello, ha prodotto l'inefficacia dell'elezione di domicilio e la conseguente necessità che l'impugnazione fosse notificata, ai sensi dell'art. 330 comma 3, cod. proc. civ.,
presso la parte personalmente, come in effetti è stata correttamente notificata.
Né pare inutile rilevare che alla data in cui la notificazione dell'appello si
è perfezionata nei confronti della società appellata (8.2.2021) quest'ultima era ancora in bonis, giacché la procedura di liquidazione giudiziale si è aperta nel
2023 (v. sentenza in atti).
Si esamina adesso il primo motivo di appello.
Ritiene il Collegio che la domanda di condanna al risarcimento del danno,
integralmente respinta in primo grado e reiterata in appello dalla committente debba reputarsi improcedibile in ragione della sopravvenuta Pt_1
sottoposizione della società appaltatrice alla liquidazione giudiziale. Per effetto della sopravvenuta liquidazione giudiziale, infatti, detta domanda risarcitoria diviene assoggettata al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato della liquidazione giudiziale e su di essa è precluso pronunciarsi a questa Corte. Peraltro, neppure è controverso che l' abbia Pt_1
già proposto domanda di insinuazione al passivo (v. copia della domanda in atti)
e che la stessa sia stata respinta dal giudice delegato.
Si esamina adesso il secondo motivo di appello.
Esso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva allegato Parte_2
che:
9 - alla data di consegna dell'impianto (aprile – maggio 2011) l' Pt_1
aveva pagato € 416.542,00, restando debitrice a titolo di saldo del compenso pattuito di € 26.751,48.
- oltre al compenso contrattuale, essa S.E.I. aveva eseguito ulteriori opere,
non comprese nell'originario contratto, che ammontavano a € 57.757,05, relative ai lavori di scasso e muratura eseguiti dalla e pagati da come Parte_3 Pt_2
risultava dalle fatture e dal partitario;
- il residuo credito della società appaltatrice ammontava, quindi, a €
84.508,53 di cui chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale è stata poi accolta solo in parte dal primo giudice, il quale ha accertato: a) che il corrispettivo contrattualmente previsto per l'appalto era stato interamente pagato dall' con un'eccedenza di € Pt_1
1.551,28; b) che, quanto ai lavori edili realizzati dalla extra contratto, Parte_3
che avevano fatto lievitare i prezzi dell'appalto, il compenso dovuto all'appaltatore non doveva essere determinato in base alle fatture emesse dalla nei confronti di ma si dovesse avere riguardo alle fatture nn. Parte_3 Pt_2
46, 57, 73 del 2010 e n. 48 del 2011 emesse da nei confronti di che Pt_2 Pt_1
la committente non aveva inteso pagare non perché non dovute, ma in ragione dei danni da ritardo nell'adempimento causati dal negligente comportamento della società appaltatrice.
Ritiene questa Corte che non vi sia questione di vizio di ultrapetizione,
quanto piuttosto di individuazione della fonte di prova del residuo credito della società appaltatrice (le fatture emesse dalla invece che le fatture emesse Pt_2
dalla , essendo chiaro che il primo giudice ha inteso riconoscere a Parte_3
il compenso anche per i lavori aggiuntivi extra contratto eseguiti da Pt_2 Pt_3
individuandone, tuttavia i criteri di quantificazione in base alle fatture
[...]
emesse da quest'ultima nei confronti dell' Pt_1
10 Va pertanto negato che il primo giudice sia incorso nel lamentato vizio di ultrapetizione, poiché la domanda riconvenzionale è stata parzialmente accolta dal primo giudice in base al medesimo titolo fatto valere da con particolare Pt_2
riguardo ai lavori aggiuntivi.
Si pone, piuttosto, il problema di verificare, attese le censure svolte dall'appellante, se, effettivamente, le prove addotte dalla società appaltatrice siano idonee a dimostrare l'esistenza e l'entità del residuo credito posto a fondamento della domanda riconvenzionale.
Il prezzo pattuito nell'offerta accettata dall' era di € 386.355,20 Pt_1
oltre Iva al 10%, per complessivi € 424.990,72.
Non costituisce oggetto di gravame l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui l' aveva pagato alla società appaltatrice il Pt_1
complessivo importo di € 426.542 (all. 10/A, 11, 12 e 28 della citazione di primo grado) con un'eccedenza di € 1.551,28.
Deve, pertanto, ritenersi che a titolo di saldo dei lavori che erano stati originariamente previsti nel contratto dell'aprile 2010 la società appaltatrice non vanti alcun credito.
Nell'atto integrativo del contratto di appalto del 20.4.2011 le parti hanno dato atto che l' aveva pagato le fatture nn. 26, 42, 46, 49, 54, 57 e 73 del Pt_1
2010 in base agli stati di avanzamento dei lavori e precisato che: <restano da essere
fatturati i lavori esclusi dal preventivo e i collaudi finali e dovranno essere versati circa
60mila euro quale saldo finale a titolo di ultimo stato di avanzamento e collaudo, nonché
quale adeguamento per la potenza effettivamente installata>>. Quindi le parti stabilivano che l' <1) contestualmente alla sottoscrizione del presente Pt_1
accordo si impegna a versare mediante bonifico bancario la cifra di euro 40.000 alla ditta
per il parziale pagamento dell'acquisto di n. 180 moduli Renesola 230 policristallino a
11 titolo; 2) la ditta si impegna a installare tali moduli entro il 5 maggio 2011 e a predisporre
e inoltrare agli organi competenti dichiarazione di ultimazione dell'impianto>>.
Dai documenti in atti si rileva poi che l' ebbe a pagare Pt_1
direttamente alla n. 180 moduli con bonifico del 29 aprile 2011 per CP_7
Part l'importo di € 56.942. Mentre ha fornito e pagato 180 moduli acquistati da e 60 moduli acquistati da Enex Srl CP_8
Come sopra anticipato, l'impianto è stato regolarmente collaudato e allacciato alla rete Enel (v. relazione dell'Ing. e dichiarazione Persona_1
di conferma di allacciamento del 18.5.2011) né sono state sollevate contestazioni in merito alla sua funzionalità da parte della committente Pt_1
Occorre adesso verificare se vi è prova del residuo credito della società
appaltatrice per i lavori aggiuntivi, che ha identificato nel corrispettivo, Pt_2
complessivamente pari ad € 54.868,92 (e non € 57.757,05 come erroneamente indicato nella comparsa di primo grado), da essa pagato alla per le Parte_3
fatture esibite in atti, inerenti alle opere edili. Trattasi, in particolare:
- della fattura n. 92/2010 di € 22.987,02 “Lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico a in Sassofortino, Roccastrada”; Controparte_9
- della fattura n. 120/2010 di € 4.749,87 per “Lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico a in Sassofortino, Roccastrada”; Controparte_9
- della fattura n. 118/2010 di € 19.851,80 “Lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico a in Sassofortino, Roccastrada”; Controparte_9
- della fattura n. 20F/2011 di € 7.280,23 per “Lavori complementari per la costruzione di un impianto fotovoltaico a in Sassofortino – Controparte_9
Roccastrada”.
Come sopra anticipato, il primo giudice ha ritenuto di non dover tener
Part conto delle fatture emesse dalla a perché l'impianto fotovoltaico Parte_3
doveva essere consegnato “chiavi in mano”, pur dando atto che i lavori
12 aggiuntivi eseguiti dalla avevano fatto lievitare il corrispettivo Parte_3
dell'appalto. E, ai fini della quantificazione del residuo credito di S.E.I.
nell'importo di € 58.276,71 (Iva compresa), il primo giudice ha, invece, tenuto conto delle fatture n. 47, 56 e 73 del 2010 e della n. 48 del 2011, di cui la S.E.I.
aveva preteso il pagamento e la committente aveva contestato non Pt_1
perché non fossero state eseguite le prestazioni ivi riportate, ma perché il ritardo nell'esecuzione dell'opera le aveva cagionato ingenti danni.
Ritiene questa Corte che il credito di debba identificarsi, così come Pt_2
dalla stessa parte appellata prospettato nella comparsa di costituzione di primo grado, nei lavori aggiuntivi commissionati a ma che il relativo Parte_3
importo non può che essere determinato in una somma non superiore all'importo delle fatture sopra menzionate emesse da nei confronti di per Parte_3 Pt_2
complessivi € 54.868,92.
Trattandosi, infatti, di lavori non compresi nel corrispettivo pattuito nel contratto di appalto (v. infra), tale somma grava sull' sebbene anticipata Pt_1
da che ha provveduto al pagamento delle fatture in favore di Pt_2 Parte_3
Vanno, infatti, disattese le censure sollevate sul punto dall'appellante,
secondo cui non avrebbe dimostrato il pagamento delle fatture emesse da Pt_2
posto che detto pagamento risulta dalle dichiarazioni testimoniali Parte_3
di il quale ha confermato di essere stato integralmente pagato, Testimone_1
seppur con difficoltà, da per le prestazioni oggetto di causa relative alle Pt_2
fatture 92/2010, 120/2010, 118/2010, 20F/2011.
Dalle dichiarazioni del teste merge, inoltre, la riferibilità Testimone_1
delle prestazioni riportate nelle menzionate fatture alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico commissionato dall' a oltre al fatto che Pt_1 Pt_2
dette prestazioni erano state commissionate alla da che aveva Parte_3 Pt_2
provveduto al pagamento degli importi ivi riportati.
13 La riferibilità delle lavorazioni svolte da all'impianto Parte_3
fotovoltaico commissionato dall' a trova, poi, ulteriore conferma Pt_1 Pt_2
nelle dichiarazioni del teste il quale ha dichiarato di essere Testimone_2
stato incaricato da di effettuare il montaggio dell'impianto fotovoltaico Pt_2
oggetto di causa: <esclusa la parte edile che ha fatto il . Parte_3
Giova altresì puntualizzare che tutti i lavori eseguiti da sono Parte_3
da qualificarsi come lavori aggiuntivi che non rientravano nel corrispettivo dell'appalto originariamente pattuito con CP_10
(come peraltro rilevato anche dal primo giudice), nel contratto di
[...]
appalto del 30.4.2010 (doc. 1 del fascicolo Anichini) è precisato che dall'offerta proposta da <restano esclusi: - costi di allaccio alla rete distribuzione stimati dal Pt_2
distributore locale a seguito di sopralluogo;
- livello terreno e eventuali scassi;
- relazione
geologica ai fini del calcolo delle fondazioni a vite;
- direzione dei lavori, coordinatore e
responsabile della sicurezza e PSC;
- opere murarie e per alloggiamento inverter o quadri
elettrici, eventuale realizzazione di scassi per il passaggio di cavidotti interratati, lavori a
constatazione; - sistema di monitoraggio a distanza e dispositivi di controllo del sito da
scegliere in sede progettuale;
- cablaggio dal luogo degli inverter al punto di consegna
concordato con il distributore>>.
Le opere edili realizzate dalla non erano, quindi, comprese Parte_3
nel corrispettivo originariamente previsto e, come tali, le stesse dovevano essere sostenute dall' come peraltro precisato dalle parti anche nell'atto Pt_1
integrativo del 20.4.2011.
Pertanto, pur confermandosi l'accertamento del credito di (oggi Pt_2
in liquidazione giudiziale) operato dal primo giudice per i lavori CP_11
aggiuntivi eseguiti da deve, tuttavia, precisarsi che detto credito, Parte_3
tenuto conto delle fatture emesse dalla nei confronti di va Parte_3 Pt_2
quantificato nel minore importo di € 54.868,92.
14 Quanto al residuo compenso dovuto per l'appalto, per il collaudo e per lo stato di avanzamento finale, menzionati nell'atto integrativo del 20.4.2011, vi è
da rilevare che non ha offerto alcun elemento di valutazione da cui poterne Pt_2
determinare l'entità e l'ammontare, tanto che la domanda riconvenzionale è stata disattesa sul punto dal primo giudice, senza che siano stati proposti motivi di censura in appello. E neppure è stato precisato a cosa si riferisca l'ulteriore somma di € 26.751,48 richiesto quale differenza tra il compenso stabilito in contratto e quanto pagato dalla committente, considerato altresì che il primo giudice ha accertato che, rispetto al corrispettivo contrattuale di € 424.990,72 (Iva
inclusa), l' aveva versato € 426.542,00, ossia € 1.551,28 in più del dovuto. Pt_1
Né a fondamento della domanda riconvenzionale sono stati allegati documenti o fatture diverse da quelle emesse da (v. allegati alla Parte_3
comparsa di costituzione di primo grado).
Pertanto, il residuo credito dell'appaltatore può ritenersi provato unicamente con riguardo ai lavori aggiuntivi di € 54.868,92, pari all'importo fatturato da e interamente anticipato da relativo ai lavori Parte_3 Pt_2
aggiuntivi.
Come già evidenziato dalla parte appellante da detta somma di Pt_1
€ 54.868,92 (e non dalla maggior somma di € 58.276,71) va detratto (come già
disposto dal primo giudice) l'importo di € 1.551,28 (dovuto a quanto pagato in più dall' rispetto ai prezzi contrattuali) per cui il residuo credito della Pt_1
società appaltatrice va rideterminato in € 53.317,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (come statuito nella sentenza impugnata senza motivi di censura in punto di decorrenza e quantificazione degli interessi).
Va, invece, negato che da tale importo debba decurtarsi anche l'ulteriore somma di € 2.211 portata dalla fattura emessa da n. 32 del CP_6
26.11.2009, trattandosi di pagamento eseguito dall' a soggetto giuridico Pt_1
15 diverso da (a nulla rilevando che entrambe le società erano amministrate Parte_2
dalla stessa persona fisica), che non estingue, neppure parzialmente, il credito al compenso della società appaltatrice Parte_2
Ne consegue che in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata da
[...]
nei confronti della società appaltatrice in ragione della sua Pt_1
sopravvenuta sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale e va rideterminato il credito della società appaltatrice in € 53.317,64, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese del doppio grado vanno compensate per un terzo, mentre la restante quota di due terzi di quelle anticipate dalla società appaltatrice, oggi in liquidazione giudiziale, va posta a carico di
[...]
la cui soccombenza è preponderante. Alla liquidazione si provvede Pt_1
come da dispositivo in base al valore della causa (che supera di poco il valore più
basso dello scaglione di riferimento) e ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa per il grado di appello la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
giudiziale con atto notificato in data Controparte_12
8.2.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 928/2020, depositata in data 29.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata:
16 a) dichiara l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata da nei confronti di CP_13 Controparte_14
;
[...]
b) condanna a pagare in favore di Parte_1 [...]
giudiziale, per le causali di cui in motivazione, la Controparte_12
somma di € 53.317,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna
[...]
al rimborso della restante quota di due terzi di dette spese che, Pt_1
nell'intero, liquida, per il primo grado in € 7.795 per compensi e per il presente grado in € 5.000, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva.
Firenze, 20 maggio 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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