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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Francesco Notaro – Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 790/2020 del
Tribunale di Benevento pronunciata in data 26 maggio 2020, vertente
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , C.F._2 Parte_3 C.F._3
), Parte_4 C.F._4 Parte_5
), ( ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
, ),
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
), Parte_9 C.F._9 Parte_10
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Fusco presso C.F._10
il cui studio in Benevento in via San Filippo n. 68 elettivamente domiciliano appellanti
E
( ), Controparte_1 C.F._11 [...]
(P.IVA ), in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore CP_4 CP_5
), titolare della ditta individuale Tecno
[...] C.F._12
Ser e AVV. ( ), quale Controparte_6 C.F._13
- 1 - procuratore di sè stesso, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
, presso il cui studio in Montesarchio alla Piazza Umberto I n. 71 CP_6
elettivamente domiciliano appellati
NONCHE'
), quale procuratore di sé stesso e Controparte_7 C.F._14
), rappresentato e difeso Controparte_8 C.F._15
dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Controparte_7
NC PE in Napoli alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 76 appellati
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_2 rappresentante pro tempore appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.7.2017 , la Controparte_1 [...]
, e l'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la
[...] [...]
, , CP_9 Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e al fine di sentir accertare e dichiarare la Parte_8 Parte_9
simulazione e/o la inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita del 14 aprile 2011 per Notar rep. 87366/17628 registrato all'Agenzia Per_1
delle Entrate di Benevento il 15.4.2011 al nr. 3140, trascritto all'Agenzia del
Territorio al n. 4301 RG e al n. 3157 RP, con cui la aveva Controparte_9 venduto ai citati convenuti quattro villette a schiera unifamiliari da cielo a terra, in corso di costruzione, site in Montesarchio (BN) alla via Torre n. 41, complesso
- 2 - Borgo Fiore, e, in via subordinata o alternativa, per sentirlo dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art 2901 c.c., con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda assumevano di essere creditori della
[...]
a vario titolo: CP_10
- , in virtù di contratto preliminare di compravendita di un Controparte_1
immobile sito in Montesarchio (BN) alla via Torre n. 41 in NCEU al Fol. 17 particella 1583 sub 9, per l'importo di € 239.200,00, la quale a seguito dell'inutile decorso del termine di stipula del contratto definitivo e nonostante i solleciti inviati alla promissaria acquirente, aveva adito il Tribunale di Benevento, che con ordinanza del 15.3.2011, aveva disposto il sequestro conservativo degli immobili della detta società e con ordinanza del 3.7.2012 aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. della piena proprietà dell'immobile de quo;
che su tale bene era risultata iscritta ipoteca volontaria in favore della Unicredit Banca di Roma S.p.A. per € 390.000,00 e, non essendo ancora state cancellate le formalità pregiudizievoli a cura della , aveva chiesto e ottenuto il CP_9
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 86/2013 del 13.6.2013 nei confronti della per il pagamento della somma di € Controparte_9
214.100,05 oltre interessi legali dal 13.5.2013 e le spese della procedura per ottenere la liberazione del bene dall'ipoteca gravante;
che, in data 5.9.2013,
l' era intervenuta nella procedura Controparte_11
esecutiva immobiliare RG 304/2012, riguardante cinque unità immobiliari, incardinata dinanzi al Tribunale di Benevento da quale Controparte_1
creditore ipotecario vantando un credito di € 406.088,19, oltre interessi moratori e/o convenzionali fino al soddisfo e spese della procedura;
– la per un importo pari a € 7.256,44, oltre Controparte_2
interessi dal 30.6.2011, sulla scorta di tre effetti cambiari, ciascuno del valore di
€ 2.044,00, protestati e rimasti insoluti, oltre le spese sostenute per la notifica del precetto;
– , in qualità di titolare della ditta Tecno Ser, per un credito Controparte_12
pari a € 2.145,14, oltre interessi, in virtù di decreto ingiuntivo n. 29/2009 del
- 3 - Giudice di Pace di Montesarchio, reso esecutivo il 13.4.2011, e atto di precetto notificato in data 24.10.2011, opposto e confermato dal Gdp di Montesarchio con condanna al pagamento delle spese di lite;
– l'Avv. , a seguito del giudizio sopra indicato Controparte_6
incardinato da , per € 2.152,58 oltre interessi a decorrere dal Controparte_12
11.4.2011, in virtù della sentenza n. 975/2011 e del successivo atto di precetto.
Deducendo altresì: - che il valore dei beni residui in capo alla Controparte_9
non risultavano sufficienti a soddisfare tutti i creditori, se non il creditore privilegiato Unicredit e a coprirne le spese di procedura;
- che il totale dei crediti vantati ammontava a un importo di circa € 650.000,00; - che la
[...]
non possedeva altri beni se non le quattro villette a schiera site in CP_9
Montesarchio che erano state alienate ai citati convenuti;
- che il prezzo di vendita delle stesse era stato indicato nell'atto di compravendita in € 486.000,00, iva inclusa, somma versata alcuni anni prima del rogito notarile;
- che i pagamenti erano stati dilazionati tra i diversi acquirenti mediante titoli di credito, ognuno dei quali aveva versato una somma complessiva di € 81.000,00 pro capite;
- che tutti gli acquirenti avevano residenza a Casalnuovo di Napoli, città in cui aveva sede la società venditrice, senza avere legami con
Montesarchio; - che il possesso di tali beni non risultava, di fatto, trasferito agli acquirenti;
- che l'atto conteneva un trasferimento pro indiviso di quattro villette per sei nuclei familiari;
- che gli acquirenti risultavano essere parenti di
, rappresentante legale della società venditrice;
- che la Parte_11
conclusione del contratto di compravendita il 14.4.2011 era avvenuta subito dopo l'ottenimento del sequestro conservativo da parte di in Controparte_1 data 15.3.2011; - che la società venditrice al momento della conclusione dell'atto risultava pluriprotestata.
Radicato il contraddittorio, nella contumacia della si Controparte_9 costituivano i convenuti, che deducevano l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
- 4 - Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. giusta ordinanza pronunciata all'udienza del 16.12.2015, si costituivano in giudizio, con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., depositato in data 15.3.2016, l'Avv. e Controparte_7 CP_8
, i quali, aderivano alle domande formulate da parte attrice deducendo
[...]
di essere creditori della giusta sentenza dell'8 luglio 2011 n. Controparte_9
1847/2011 emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio a definizione del giudizio avente n.R.G. 54/2010, di rigetto dell'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.32/2009 del 15 settembre 2009 Controparte_9 reso in favore di e notificato in data 26 settembre 2009. Controparte_8
Acquisita documentazione varia, il Tribunale di Benevento definiva la controversia pronunciando, in data 26.5.2020, la sentenza n. 790/2020 con cui, respinta la domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita, accoglieva la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., ordinando la annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell'atto, condannando in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in €
13.430,00 per onorari e € 786,00 per esborsi, e in favore di Controparte_8 liquidate in € 2.430,00 e compensando le spese rispetto alle altre parti di causa.
Avverso detta pronuncia proponevano appello , Parte_10 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , con atto di
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
citazione ritualmente notificato, chiedendone la riforma e, quindi, il rigetto della domanda revocatoria avanzata per il contratto di compravendita del
14.4.2011 adducendo a fondamento i seguenti motivi: I. erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, in particolare, per ciò che concerne l'elemento soggettivo da ricondurre al momento del contratto preliminare di compravendita;
II. erroneo richiamo da parte del giudice di prime cure a pronunce della Suprema Corte non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame sotto il profilo della disamina della scientia damni del terzo e in materia di onere probatorio;
III. omessa motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 105
- 5 - c.p.c. e all'art. 268 comma 2 c.p.c. relativamente alla inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dall'Avv. IV. violazione di Controparte_7
legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di condanna alle spese e all'ammontare della relativa liquidazione.
Nella contumacia della si costituivano in giudizio: Controparte_9 [...]
la , titolare della CP_1 Controparte_2 Controparte_5
ditta individuale Tecno Ser, l'Avv. che concludevano per Controparte_6
l'inammissibilità e il rigetto dell'appello e il favore delle spese del grado, nonchè l'Avv. e , concludendo anch'essi per Controparte_7 Controparte_8
l'inammissibilità e il rigetto dell'appello e il favore delle spese del grado.
Respinta l'istanza di sospensiva giusta ordinanza pronunciata in data 16-
21.6.2021 e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della
Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della
Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.
36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione
Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 20.6.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
Premesso che l'invocata eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, occorre riconoscere che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza
- 6 - gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti avversarie in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte il contenuto delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per alcune statuizioni e per le relative parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
Tanto premesso l'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la carenza di motivazione in ordine ai presupposti dell'azione di cui all'art 2901 c.c. in quanto la compravendita oggetto dell'azione revocatoria è stata effettuata in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, dunque “mentre la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti. Nel caso di specie, quindi, il momento rilevante ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure, è il momento della stipula del contratto preliminare di compravendita e non il contratto di compravendita”.
Premesso che, in linea generale e teorica, il contratto definitivo rappresenta adempimento dovuto del preliminare, e ne è possibile la revocatoria solo laddove sia dimostrato il carattere fraudolento del preliminare stesso, in quanto il preliminare in sé non può essere oggetto di revocatoria, perché non è atto dispositivo del patrimonio e non produce effetti traslativi, l'elemento soggettivo per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. va verificato al momento del preliminare in quanto rappresenta il momento in cui si forma la
- 7 - volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto, mentre l'eventus damni va verificato in relazione al contratto definitivo.
Ciò posto, nel caso di specie, sebbene sia stato versato in atti il contratto preliminare di compravendita con data apparentemente largamente anteriore rispetto alla stipula del contratto definitivo e al sorgere dei titoli di credito in capo ai creditori, odierni appellati, è pur vero che tale contratto preliminare presenta diverse anomalie che non lo rendono valorizzabile in tale sede.
Va in primo luogo evidenziata la mancanza di registrazione e/o trascrizione e, quindi, di una data certa del preliminare contenuto in una scrittura privata non autenticata, nonostante trattasi della compravendita di immobili in costruzione e il cui corrispettivo è soggetto ad IVA (come, invero, precisato nel contratto di compravendita, oggetto di causa, che ne sarebbe seguito), e la mancanza di data certa rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023 e Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 3404 del 20/02/2015).
Invero, il documento prodotto è firmato dalle parti ma non contiene alcun elemento che ne certifichi la esistenza al momento in cui veniva apparentemente sottoscritto e non viene affatto richiamato all'atto della stipulazione del successivo contratto definitivo, oltre a indicare un corrispettivo diverso da quello versato con quest'ultimo e ad essere stipulato in una data successiva a quella indicata nel preliminare.
L'appellante intende desumere la data certa della sottoscrizione del preliminare dai “pagamenti effettuati corrispondenti ai movimenti bancari nelle date indicate negli estratti conto prodotti dai convenuti e per il pagamento delle fatture emesse dalla , ma, ritiene la Corte che i presunti pagamenti non Controparte_9 possano univocamente riferirsi alla somma di € 195.000,00, indicata nel preliminare come da corrispondere alla data di sottoscrizione dello stesso risalente al 23.9.2008; invero, i dedotti pagamenti, così come documentati, riguardano un arco di tempo fino all'anno successivo e, per la gran parte,
- 8 - tramite assegni per cui la diversità di data pone seriamente in dubbio la verosimiglianza del collegamento tra il pagamento del corrispettivo del preliminare e il titolo di credito, oltre a lasciare incerta la causale dell'emissione dell'assegno, vieppiù, in considerazione della mancanza di prova circa la provenienza della provvista relativa agli assegni consegnati in pagamento e della capacità reddituale degli acquirenti.
Parimenti alcun elemento temporale può essere desunto dalle fatture depositate in atti ed emesse dalla promittente alienante per la corresponsione degli acconti del preliminare visto che non è stata fornita alcuna prova della annotazione nelle scritture contabili delle fatture esibite in copia semplice, né che le scritture contabili siano tenute regolarmente, per cui nessun valore probatorio può essere loro attribuito.
Ritenuta, quindi, la mancanza di data certa del preliminare, le ragioni della decisione in merito all'individuazione dell'elemento soggettivo da rapportare necessariamente al contratto di compravendita del 14.4.2011, “posteriore ai crediti vantati dagli attori e dall'interventore ”, quale “mera previsione e Persona_2 consapevolezza da parte del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio al creditore con il compimento di un atto di diminuzione della consistenza patrimoniale” non appaiono scalfite dal motivo in esame.
Sempre con lo stesso motivo gli appellanti lamentano la decisione laddove il
Tribunale, a fondamento dell'eventus damni, ha così ritenuto: “gli attori hanno intrapreso azione esecutiva su cinque unità immobiliari di proprietà della società
[...]
(procedura esecutiva R.G.E. nr. 304/2012) del valore oscillante tra €.488.940, CP_9 come da consulenza tecnica di parte in atti, ed €.697.400, come da relazione del C.T.U. nominato nella procedura esecutiva (relazione del 16/9/2014, allegato nr. 6 prod. difensiva di parte convenuta). Nella procedura esecutiva, tuttavia, è intervenuto anche
creditore ipotecario per €.406.088/19, pertanto, è Controparte_11 evidente che il valore dei beni sottoposti ad esecuzione forzata non è idoneo a soddisfare per intero i crediti vantati dagli attori e dagli interventori, incluso spese ed interessi.
Parte attrice in corso di causa ha documentato che quattro delle unità immobiliari sottoposte ad esecuzione forzata sono state assegnate dal G.E. al prezzo complessivo di
- 9 - circa €.366.000, notevolmente inferiore rispetto al valore stimato dal C.T.U. (cfr. decreti di trasferimento resi dal G.E. nella procedura di esecuzione immobiliare recante R.G.E.
304/2012, depositati in data 8/10/2018).”.
Gli appellanti sostengono, invece, che “sia al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita (2008) che del contratto definitivo (14.04.2011) i beni del debitore erano ampiamente sufficienti a coprire i debiti contratti dal debitore CP_9
e non si palesava affatto una incapienza del suo patrimonio” per cui “non può
[...] essere fondante l'assunto del Giudice che all'esito della procedura esecutiva il patrimonio era incapiente perché la somma recuperata di € 366.000,00 non soddisfaceva tutti i creditori , in quanto, tale situazione, si è verificata ben sette anni dopo la stipula del contratto di compravendita , e 10 anni dopo la stipula del preliminare di vendita, situazione non prevista né prevedibile dal debitore e, ancor più dai terzi CP_9 acquirenti”.
Il motivo in esame non sembra, invece, cogliere le ragioni che hanno indotto il
Tribunale a ritenere integrato l'eventus damni posto che, secondo il Tribunale,
“con l'atto impugnato la società ha dismesso in blocco un compendio CP_9 immobiliare […] con l'effetto di depauperare il patrimonio sociale e rendere difficoltosa, se non impossibile, la realizzazione coattiva del credito, in un momento di indebitamento e crisi sociale come chiaramente desumibile dal corposo numero di protesti elevati a carico della società sino al 4/1/2011, risultanti dalla visura camerale in atti composta di ben 11 pagine. Si osserva, poi, che alla dismissione del compendio immobiliare non è corrisposto l'immediato trasferimento di somme di denaro, atteso che, come indicato nell'atto, il prezzo sarebbe stato corrisposto tra il 2008 ed il 2009, a mezzo plurimi assegni bancari e circolari, dunque, anni prima della vendita”.
La decisione è, invero, conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con
- 10 - riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. 16986/2007). Proprio nella prospettiva di tale ampio concetto di pregiudizio, comprendente anche il pericolo di danno, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, con riguardo all'onere della prova, che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19207/2018), tenendo, però, presente che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, come nella specie, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012).
Ancora gli appellanti sostengono che “Contrariamente a quanto statuito dal
Giudice, nessun rapporto di parentela sussiste tra il sig. amm.re della Parte_11
e gli altri convenuti ad eccezione del rapporto di affinità con il sig. Controparte_9
fratello della moglie del sig. (Contestazione Parte_10 Parte_11 effettuata dai convenuti negli atti difensivi – vedi memoria secondo termine e terzo termine ex art 183 c.6 cpc, comparsa conclusionale e replica) . Tuttavia , il rapporto di affinità non ha alcuna rilevanza nel giudizio de quo in quanto la è Controparte_9 una società di cui il sig. ne è solo l'amministratore ”. Parte_11
Anche detto motivo è infondato dovendosi, anche in tal caso, ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la prova della
"participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10928 del 09/06/2020 che ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e
- 11 - personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di figli minori in comune).
Quindi, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui si intende dare continuità, la vicinanza determinata dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento sufficiente ex se a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis del terzo, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 3, n. 161 dell'8/1/2021; Cass., 6-3, n.
10928 del 9/6/2020; Cass., 3, n. 1286 del 18/1/2019); e, nel caso di vendita contestuale di tutti i beni del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa (Cass., 2, n. 7507 del
2/3/2007; Cass. 3, n. 18034 del 25/7/2013).
Ebbene, nella fattispecie in esame i rapporti di parentela e affinità sono plurimi come tempestivamente documentato dagli appellati posto che dal certificato di stato di famiglia di , legale rappresentante della Parte_11 CP_9
risulta il rapporto di coniugio con dal certificato di stato
[...] CP_13 di famiglia di risulta che lo stesso è fratello germano di Parte_10
moglie convivente di e che è coniugato con CP_13 Parte_11
; dal certificato di stato di famiglia integrale di Parte_1 Parte_4 risulta che lo stesso è fratello germano di coniuge convivente Parte_1
con , fratello germano a sua volta di coniuge Parte_10 Persona_3 convivente di;
dal certificato di stato di famiglia di Parte_11 Parte_2
risulta che lo stesso è fratello germano di (cfr. in
[...] Parte_5
atti).
Di poi, ancora contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti in merito alla carica di amministratore rivestita da , si osserva che nel Parte_11
contratto di cessione di ramo d'azienda del 15.7.2010 quest'ultimo viene indicato quale amministratore unico e legale rappresentante della
[...]
è stato, quindi, correttamente applicato il principio secondo cui “In CP_9
tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società, il requisito
- 12 - della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, conformemente al criterio stabilito dall'art.
1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche.” (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34275 del 24/12/2024) per cui “il mutamento della persona dell'amministratore non incide sulla riferibilità all'ente della volontà negoziale espressa da quello precedente, nè comporta che debba aversi riguardo alla "scientia" o
"inscientia" del nuovo amministratore, anzichè di quello che ha concluso il contratto”
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5106 del 29/03/2012).
Sono stati, quindi, correttamente valutati dal Tribunale plurimi elementi presuntivi idonei a fondare il requisito della scientia damni che unitamente all'eventus damni hanno consentito l'accoglimento dell'azione revocatoria con argomentazioni non scalfite dal motivo in esame.
Alle ragioni indicate dal giudice di prime cure se ne possono aggiungere altre quali la vendita in blocco di un complesso di beni che costituisce elemento di per sé solo idoneo a provare la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore dell'alienante. Invero, secondo interpretazione pacifica e consolidata della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa"
l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013 e, da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21465 del 25/07/2025).
Parimenti anomalo è il contratto di compravendita di quattro villette schiera, unifamiliari, a sei differenti famiglie con cui ciascun acquirente, dopo aver pagato integralmente il prezzo, peraltro ben prima dell'atto stesso, non entri neanche nel possesso del bene acquistato visto che si trattava di villette ancora in costruzione.
- 13 - Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono l'errata interpretazione di alcune pronunce della Suprema Corte e, segnatamente, delle sentenze nn.
17327/2011 e 7767/2007.
Per ciò che concerne la prima eccepiscono che il giudice di prime cure, nonostante abbia rigettato “la domanda di intervento proposta dall' avv nel CP_7
procedimento revocatorio” sostenendo “che non vi era prova che i terzi compratori fossero a conoscenza dell'entità del credito, dello stato di difficoltà economica né della collusione tra i terzi ed il debitore” ha, invece, ritenuto per i crediti vantati dagli attori “che si fosse raggiunta la prova della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che si stava arrecando alle ragioni del creditore con l'atto dispositivo dei beni ai fini di concedere il provvedimento revocatorio nei confronti degli attori”; in tal senso eccepiscono la non corretta applicazione del principio affermato dalla
Suprema Corte con la prima delle pronunce richiamate.
Il motivo appare infondato in base alla considerazione che con la pronuncia n.
17327/2011 la Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per
l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” e le considerazioni del giudice di prime cure con riferimento al credito dell'Avv. riguardano la diversa ipotesi in cui l'atto di disposizione è anteriore al CP_7
sorgere del credito, per la quale si sono, di recente, espresse le Sezioni Unite
(Sez. U - , Sentenza n. 1898 del 27/01/2025) affermando il principio più rigoroso secondo cui “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da
- 14 - lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.”.
Di poi, in merito, alla sufficienza dei plurimi elementi presuntivi espressione della consapevolezza dei terzi acquirenti del pregiudizio delle ragioni del creditore si è già diffusamente argomentato con la disamina del primo motivo.
Sempre con lo stesso motivo gli appellanti evidenziano l'errore compiuto dal giudice di prime cure che, pur richiamando i principi espressi dalla Suprema
Corte con la pronuncia n. 7767/2007 in tema di onere probatorio, lo fa ricadere in capo al terzo acquirente in luogo del debitore.
Tale sentenza, invero, statuisce che “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”.
Ebbene, è pacificamente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. Incombe, quindi, al convenuto dedurre e provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (Cass. 18 ottobre 2011, n.
21492; Cass. 18 novembre 2010, n. 23263; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19663).
Poiché, infatti, l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia,
l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del
- 15 - pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310).
È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria, di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 c.c. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria che, nella specie, per le ragioni sopra esposte non sono state efficacemente confutate con il motivo di appello in esame, se non sotto il profilo del soggetto tenuto a dimostrare la conservazione della garanzia patrimoniale da individuarsi nel debitore-alienante e non certo negli acquirenti che, seppure, corretto non produce effetti ai danni del creditore, laddove detto onere non venga assolto;
dal canto loro, invero, i creditori istanti hanno efficacemente dimostrato la pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che “la domanda spiegata dall'avv.
deve essere dichiarata , inammissibile perché spiegata fuori dai termini Controparte_7 previsti dagli art. 166 e 167 c.p.c, in uno stato del processo in cui era preclusa la formulazione di domande nuove.con condanna alle spese di giudizio”.
Ma il Tribunale ha “rigettat[o], invece, la domanda proposta da CP_7
” così argomentando: “Con riferimento alla posizione dell'interventore
[...]
il cui credito è sorto successivamente al rogito dell'atto, si osserva che Controparte_7 non vi è prova dell'esatta conoscenza da parte dei compratori-terzi dell'entità del credito
e dello stato di difficoltà economica/insolvenza del debitore, e neppure vi è prova della collusione tra terzo e debitore”.
Il motivo deve essere, quindi, dichiarato inammissibile posto che il rigetto nel merito della domanda revocatoria avanzata dall'Avv. rende Controparte_7 superfluo (ed assorbe) l'esame dell'ammissibilità di detta domanda e, in tal
- 16 - senso, gli appellanti non hanno alcun interesse all'impugnazione, perché difetta la soccombenza.
Si chiede, pertanto, una modifica delle argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata, che non incidono sulla tutela dell'interesse sostanziale controverso con la lite, con conseguente difetto dell'interesse tutelato dall'ordinamento, che non è quello di garantire la astratta conformità alla legge della decisione, ma quello di assicurare la conformità alla legge delle decisioni suscettibili di ledere interessi concreti controversi nella causa (ex, plurimis, tra le tante applicazioni fatte dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 658 del 2015; n. 6631 del 2006 e Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4981 del 14/03/2016).
Con il quarto e ultimo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato i convenuti, odierni appellanti, alla refusione delle spese di giudizio, in quanto avrebbe dovuto compensare le spese in ragione del rigetto della domanda di simulazione in favore di quella subordinata ex art 2901 c.c..
Va opportunamente premesso che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata
(o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
7121 del 15/03/2024 e Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21083 del 19/10/2016).
Ebbene, nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata erano tra loro distinte ed autonome, e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966
e, in seguito, nello stesso senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985;
- 17 - Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005). Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale. In tal caso, in assenza di autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, la Suprema Corte ha già stabilito non sussiste alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla statuizione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 699 del
17/03/1970 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020).
Risulta corretta, pertanto, la decisione in relazione alla soccombenza perché, posto che la domanda principale e quella subordinata si sono fondate sulle medesime circostanze di fatto e appaiono finalizzate all'identico scopo pratico di preservare le ragioni creditorie, i convenuti sono stati correttamente ritenuti soccombenti.
Infine, sempre con lo stesso motivo gli appellanti assumono “che in ordine al quantum delle spese liquidate in favore degli attori pari ad € 13430 per onorari , oltre rimb. forf. ed oneri di legge , ma ancor più quelle liquidate in favore dell'avv.to CP_7 pari ad € 2430,00 per onorari, oltre rimb. forf. di oneri di legge quale procuratore antistatario del sig. per un credito di € 1843,20, sono Controparte_8 manifestamente sproporzionate , pertanto in ipotesi di conferma della sentenza di primo grado la quantificazione delle spese legali deve essere quantomeno diminuita nell'ammontare dall'ecc.mo Collegio”.
Anche detto motivo appare infondato posto che “qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 270 del 11/01/2006 e nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015). Peraltro, il quantum determinato dal giudice "... qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo
- 18 - della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del
09/10/2015).
Dai principi appena richiamati consegue che gli appellanti avevano il duplice onere di eccepire specificamente la violazione dei limiti massimi tariffari previsti per lo scaglione in concreto applicato dal giudice di merito e di indicare i valori che sarebbero derivati dall'applicazione dei diversi scaglioni di tariffa indicati, al fine di evidenziare la sussistenza del loro interesse concreto ad impugnare la quantificazione in concreto operata dal Tribunale.
Diversamente, gli appellanti non hanno affatto specificato le singole voci della tariffa, che assumono essere state violate, né lamentato una liquidazione superiore al massimo stabilito onde l'infondatezza del motivo di censura in quanto carente della necessaria specificità.
Peraltro, va evidenziato che, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, i compensi sono stati liquidati nei limiti dei valori massimi delle tariffe, in considerazione, altresì, che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondati i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, da liquidare (in base alla tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147) così come sopra indicato in riferimento al giudizio di primo grado, per lo scaglione fino a €
260.000,00 per tutti gli appellati, ad eccezione degli appellati CP_8
e Avv. (per i quali lo scaglione è quello fino a €
[...] Controparte_7
5.200,00), tenendosi anche conto dell'articolo 4, commi 2 e 4, del D.M. 55/2014, in tema di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale.
Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
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PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_10 Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , avverso la sentenza n. Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
790/2020 del Tribunale di Benevento, pronunciata in data 26 maggio 2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di e dell'Avv. che si liquidano in Controparte_8 Controparte_7 complessivi € 2.652,65 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistario;
c) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di della ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, di e dell'Avv. che si
[...] Controparte_5 Controparte_6
liquidano in complessivi € 13.288,03 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistario;
d) nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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