Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AL AN in proprio e nella qualità di erede di NT RC e di LO UC;
COMUNE di SABAUDIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11612/96 proposto da:
AL AN, in proprio e quale erede di NT RC e LO UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CASILLO, che la difende, giusta, delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro;
COMUNE di SABAUDIA, in persona del Sindaco;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 12420/96 proposto da:
COMUNE di SABAUDIA, in persona del Sindaco pro-tempore, già domiciliato in ROMA LARGO BARTOLOMEI 5, ed ora in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO ZEPPIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
AL AN, in persona e nella qualità di erede di NT RC e di LO UC;
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3777/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato CASILLO Luigi, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale NT AN, che si riporta ai motivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazioni notificate il 25 ed il 26 luglio 1983, RC NT convenne, davanti al Tribunale di Roma, il Comune di Sabaudia e il Ministero delle Finanze.
Espose di aver posseduto a far tempo dal 1946 e di possedere tuttora uti dominus, un fabbricato, utilizzato come abitazione per la propria famiglia, ed una porzione di terreno destinato ad orto, siti in Sabaudia, via Conte Verde 10, rispettivamente censiti in catasto al foglio 108, mappale 38, particella 141 intestata al Comune di Sabaudia, e mappale 108, particella 76 intestata al demanio dello Stato. Di recente, l'Amministrazione Finanziaria gli aveva intimato il rilascio degli immobili ed il pagamento della indennità per l'occupazione.
Chiese che fosse dichiarato l'avvenuto acquisto della proprietà di ambedue i fondi per intervenuta usucapione.
Il Ministero delle Finanze si costituì, eccepì
l'inusucapibilità del bene, in quanto demaniale;
chiese il rigetto della istanza avversa e propose domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni. Si costituì anche il Comune di Sabaudia, che chiese il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 16705 del 1986, accertò la natura di bene patrimoniale disponibile del fabbricato e del terreno;
con sentenza definitiva n. 7459 del 1990, respinse le domande proposte da RC NT e dall'Amministrazione Finanziaria.
Pronunziando sull'appello interposto da UC LO e da AN NT, quali eredi di RC NT, in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e con il Comune di Sabaudia, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 10 novembre - 20 dicembre 1995, dichiarò acquisiti per usucapione, in favore di RC NT e di UC LO, i diritti di abitazione e di uso sulla porzione di fabbricato da loro occupato e sulla parte di terreno da loro tenuto ad orto;
condannò gli appellati Amministrazione Finanziaria e Comune di Sabaudia al rimborso delle spese in favore di RC NT e di UC LO;
compensò le spese fra gli appellati e AN NT. Nella sentenza si afferma che la porzione di immobile rivendicata si identificava con riferimento alla parte adibita ad alloggio, la quale presentava i caratteri propri di una casa di abitazione, mentre il terreno occupato era identificabile nella parte coltivata e delimitata dalla recinzione. Fermo restando l'incontroverso elemento oggettivo del possesso durato ininterrottamente dal 1946, non era stato provato l'intento di possedere il fabbricato e il terreno uti dominus, avendo NT esercitato un possesso corrispondente al diritto di abitazione e di uso, da cui era derivata l'usucapione dei diritti suddetti. I diritti di abitazione e di uso, riconosciuti dalla legge anche ai familiari, alla morte del NT erano stati conservati dalla vedova UC LO, ma non anche dalla figlia, che aveva cessato di far parte del nucleo familiare. I suddetti diritti, comunque, si erano estinti alla morte della vedova.
Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze;
propone, altresì, ricorso il Comune di Sabaudia;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale AN NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento dei ricorsi (principale e adesivo), il Ministero delle Finanze ed il Comune di Sabaudia deducono:
1.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ..
La domanda, proposta in prime cure e riproposta in appello, riguardava il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà. La Corte, pur riconoscendo che sotto il profilo dell'animus la domanda di usucapione del diritto di proprietà non poteva essere accolta, di sua iniziativa ha ravvisato l'esistenza di un animus possidendi uti habitator e uti usuarius ed ha attribuito per usucapione i diritti di abitazione e di uso. Siffatta statuizione integra gli estremi dell'ultra petizione, essendo stato attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto dalla parte.
1.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 cod. proc. civ. e dei principi generali in tema di successione nel processo.
Relativamente al diritto di abitazione e di uso, la Corte ha deciso in favore della moglie dell'attore ed ha respinto la domanda proposta dalla figlia, in considerazione della non appartenenza di lei al nucleo familiare. Data la intrasmissibilità del rapporto e la impossibilità della prosecuzione del rapporto dedotto in giudizio, a seguito della morte di UC LO la Corte avrebbe dovuto definire il processo con la pronunzia di cessazione della materia del contendere. 2. - A fondamento del ricorso incidentale, AN NT deduce violazione dell'art. 369 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 1158 cod. civ.. 2.1. Dalla motivazione della sentenza della Corte d'Appello emergeva la sussistenza degli elementi costitutivi del presupposto per il riconoscimento del possesso qualificato uti dominus dell'immobile e dell'orto: vale a dire, quanto all'abitazione, la continua manutenzione ordinaria, l'ospitalità dei parenti;
quanto all'orto, la coltivazione per necessità familiari. La mancata istallazione dell'impianto di riscaldamento era giustificata in ragione del clima mite di Sabaudia e il non aver posto a dimora degli alberi di alto fusto si spiegava con il tipo di destinazione del terreno.
2.2. Quale unica erede di RC NT e di UC LO, la ricorrente incidentale era portatrice di un interesse qualificato al risarcimento dei danni subiti dai defunti genitori, che erano stati privati illegittimamente dei diritti di uso e di abitazione, il cui godimento andava riconosciuto vita natural durante. II
3.1. Deve essere accolto, anzitutto, il primo motivo del ricorso proposto dalle Finanze e dal Comune di Sabaudia.
Come è noto, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Pertanto, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice, che pronunzia su una istanza non espressamente formulata, la quale non possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda avanzata in giudizio, perché avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi la pronunzia si differenzia dalla domanda e si fonda sostanzialmente su un titolo diverso da quello fatto valere.
Nella specie, la pronunzia emessa dalla Corte d'Appello di Roma è diversa non soltanto relativamente al petitum (contiene la dichiarazione di acquisto dell'uso e dell'abitazione, invece della dichiarazione di acquisto della proprietà, che era stata richiesta);
è diversa, altresì, anche relativamente alla causa petendi, perché la decisione si fonda sul riconoscimento di un difforme possesso, configurato da un differente elemento soggettivo.
Nè la censura di ultrapetizione si supera, secondo quanto ritiene il Pubblico Ministero, perché i diritti reali frazionari sono compresi nel diritto di proprietà, ragion per cui il più conterrebbe il meno. In realtà, la Corte d'Appello, riconoscendo il diritto di abitazione e di uso, ha attribuito alla parte un bene della vita non richiesto, fondato su un titolo non dedotto, ed ha emesso una statuizione che non trova corrispondenza nella domanda.
3.2. Deve essere accolto, altresì, il primo motivo del ricorso incidentale.
L'art. 1141 cod. civ. vigente non ha riprodotto la presunzione di possesso a titolo di proprietà, stabilita dall'art. 687 cod. civ. 1865. Sulla base della legislazione attuale il possesso a titolo di proprietà non si presume, ma deve provarsi l'esistenza dell'animus. Certamente, la valutazione intorno all'esistenza dell'animus costituisce un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, se motivato in modo logicamente corretto e sufficiente. Nella specie, tuttavia, la motivazione intorno all'animus è del tutto insufficiente, perché gli elementi presi in considerazione dal giudice d'appello non sono univoci. Per la verità, non sembrano decisivi della mancanza di volontà di tenere le cose come proprie a) quanto alla casa, il fatto di non aver costruito l'impianto per il riscaldamento, una volta che si ammette il godimento ininterrotto per lunghissimo tempo e la manutenzione;
b) quanto all'orto, il fatto di non aver costruito l'impianto di irrigazione e di non aver messo a dimora delle piante, se si riconosce trattarsi di un modesto appezzamento di terreno per uso familiare. Per la verità, sono tutte circostanze di fatto di per sè stesse non incompatibili con la volontà di tenere le cose come proprie e di certo spiegabili con la utilità specifica offerta dai beni posseduti.
3.3. Riuniti i ricorsi e accolti il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, la Suprema Corte deve dichiarare assorbito il resto;
per l'effetto, deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il resto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999