Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1451/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del giudice monocratico dott. Laura Cantore la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1451/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto ripetizione di indebito e domanda riconvenzionale di restituzione somme, promossa
DA
, ditta individuale, in persona del titolare e legale rappresentante Parte_1 Pt_1
; , nella qualità di fideiussori, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CP_1 CP_2
Antonio di Lollo Capurso giusta mandato in atti;
- attori -
CONTRO in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa dagli Avvti Alberto Toffoletto, Controparte_3
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli giusta mandato in atti;
- convenuta/attrice in via riconvenzionale-
NONCHE' in persona del L.R.p.t. rappresentata e Controparte_4 difesa dall' avv. Silvio Baldassarre giusta mandato in atti;
- convenuta -
NONCHE' unipersonale di rappresentata e difesa dall' l'avv. Controparte_5 Parte_1
Antonio di Lollo Capurso giusta mandato in atti;
- terza chiamata in causa -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 20
, queste ultime nella qualità di fideiussori, evocavano in giudizio innanzi al Tribunale CP_2
di Trani e la premettendo che Controparte_3 Controparte_6
in data 30.06.2001 la aveva stipulatodiversi Parte_2
contratti bancari con il credito filiale di Bisceglie, e con la Controparte_7 Controparte_8
che, a seguito di trasformazione, la detta società diveniva ditta individuale Parte_1
(odierna attrice) giusta atto del 4.04.2007 subentrando in tutti i predetti rapporti
[...]
dalla s.n.c.>> e che in tale nuova configurazione stipulava ulteriori contratti con , Controparte_3
con con e precisamente, nel complesso: Controparte_9 Controparte_10
1- n. conto ordinario 64920 rinumerato dal 01/01/2003 in n. 3175268 e conto anticipi collegato n.413770;
2-n. conto ordinario 7633050 e del conto anticipi collegato n.1557394;
3- n. conto ordinario 10952162 collegato al conto anticipi n.10969426;
4- n. conto ordinario 7634951 rinumerato dal 01/10/2008 in n.766583 collegato al conto anticipi n.
1558293 a sua volta rinumerato dal 02/01/2009 in n. 400486947;
5- n. conto ordinario 1453544.
Assumevano che i contratti di cui sopra sarebbero tutti affetti da illiceità : a) per superamento del tasso soglia ai sensi della L. 108/'96; b) per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché di commissioni, oneri e spese non essendo stata neppure specificamente approvata per iscritto la relativa clausola;
c) per effetto della illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto non essendo neppure stata concordata per iscritto;
d) per difetto di validità dei giorni valuta anche in questo caso per carenza della necessaria pattuizione scritta;
d) per difetto di validità <di tutta la serie di ulteriori, gravose, variegate spese, commissioni e remunerazioni>> sempre con capitalizzazione trimestrale e senza pattuizione scritta applicate con capitalizzazione trimestrale anche in tal caso in carenza della necessaria pattuizione scritta; e) per difetto di validità delle variazioni delle condizioni economiche applicate in carenza di clausole contrattuali né specificamente approvate. A tal fine rinviava alla relazione di parte allegata ed ai relativi conteggi.
Assumevano dunque che il saldo finale a credito del correntista sarebbe pari a 340.048,26 (in linea capitale 282.524 ed interessi pari ad euro 67.480,47).
Precisavano ancora che in data 18 gennaio 2008 e comunicavano alla CP_1 CP_2
di costituirsi fideiussori della sino alla concorrenza Controparte_3 Parte_1
dell'importo di euro 292.500,00; che in data 29 aprile 2016 la Controparte_4 [...]
comunicava a tutte le parti attrici l'avvenuta surroga nel credito vantato da Controparte_4 CP_3
pagina 2 di 20 ex art 1203 c.c. e art. 2 co. 4 del D.M. 26 febbraio 2005 per essere stata escussa la garanzia CP_3 del fondo ai sensi della legge 662/'96 ed aver pagato alla l'importo di euro Controparte_3
441.000,00. Per l'effetto, la detta banca, invitava la al pagamento della Parte_1
somma di euro 442.580, 25 avvertendo che in difetto si sarebbe attivata in suo danno la procedura di iscrizione al ruolo esattoriale in forza dell'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 123/98 per la riscossione coattiva degli importi dovuti.
Deducevano essere stato instaurato procedimento di mediazione nei confronti di e Controparte_3
che si concludeva con il mancato consenso alla Controparte_6
prosecuzione della mediazione giusta attestazione del 23 settembre 2016; che, in data 30 gennaio
2017, inoltre e ricevevano comunicazione da Equitalia s.p.a. che le CP_1 CP_2
somme affidate <da enti creditori alla società di riscossione per ognuna per il 2016 ammontavano ad euro 455.863, 54 e quindi oltre il valore della fideiussione prestata di euro 292.500 entrambe riconducibili all'ente creditore banca del mezzogiorno-medio credito . Controparte_4
Su tali premesse, previo accertamento <in merito alle ragioni di illiceità, nullità, invalidità, inefficacia e non debenza dedotte in narrativa>> concludevano chiedendo il ricalcolo del corretto saldo dei rapporti bancari oggetto del giudizio sulla scorta dei criteri indicati in narrativa o comunque dei criteri ritenuti di giustizia;
indi condannare al pagamento in favore di Controparte_3
della somma maturata a suo credito nei rapporti bancari per cui è causa Parte_1
<che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito di espletanda consulenza tecnica per i titoli e le causali citate in precedenza con gli interessi come per legge>>; nella denegata ipotesi di accertata sussistenza di ragioni creditorie da parte della compensare fino all'integrale CP_3
concorrenza di quanto reciprocamente dovuto dalle parti e condannare la stessa al pagamento della differenza in favore dell'attrice ; accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1
dagli attori in favore della a titolo di ogni Controparte_11
pretesa avanzata per diritto di surroga ex art 1203 c.c. e D.M. 20 giugno 2005 art. 2 co. 4 così come richiesto dallo stesso istituto nella nota del 29 aprile 2016. Il tutto con il favore delle spese di lite.
§ Con comparsa tempestivamente depositata in data 11.07.2017 si costituiva con Controparte_3
contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e con formulazione di domanda riconvenzionale.
Nel dar conto dei vari passaggi societari nelle more intervenuti chiariva che da ultimo, con atto pubblico di fusione del 19 ottobre 2010 con efficacia giuridica dal 1 novembre 2010,
[...]
e (unitamente ad altri istituti) sono state fuse per CP_9 Controparte_10
incorporazione in la quale ha conferito a (Già Controparte_3 Parte_3 Controparte_12
pagina 3 di 20 per atto del dottor notaio in Milano, del 6 giugno 2016 la Controparte_13 CP_14
procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti anomali e che, a seguito di verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 2015 a rogito del dottor notaio in Milano, Persona_1
ha modificato la propria denominazione in Controparte_15 Parte_3
Tanto premesso eccepiva: la carenza di legittimazione dei fideiussori in relazione alla domanda di ripetizione;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art 2697 c.c. da parte degli attori, evidenziando che gli stessi, nell'allegare del tutto genericamente, le doglianze lamentate, non hanno neppure prodotto tutti i contratti di conto corrente e dei relativi affidamenti né tutti gli estratti conto integralmente, dai quali desumere tali violazioni eludendo l'onus probandi mediante la produzione di una relazione contabile di parte di cui deducevano l'ininfluenza anche in ragione del fatto che le conclusioni cui è pervenuto il detto professionista di parte sono state elaborate in carenza dei contratti profilo tanto più rilevante in quanto trattasi di ben 9 contratti di conto corrente e relativi contratti collegati;
eccepiva altresì l'omessa produzione dei decreti e delle rilevazioni attestanti l'avvenuto superamento dei tassi soglia e comunque la mancata specifica indicazione del lamentato superamento;
deduceva poi la mancata allegazione di tutti gli estratti conto nella loro interezza.
Negava di avere mai applicato tassi eccedenti la soglia legale imposta dalla legge n. 108/'96 anche in ragione dell'esistenza nei programmi di gestione dei conti correnti bancari di sistemi informatizzati di adeguamento automatico dei tassi ai c.d. tassi soglia in caso di superamento;
che proprio dalla documentazione ex adverso prodotta si evince la capitalizzazione trimestrale degli interessi in egual misura sia dal lato passivo che attivo essendo stata la relativa clausola approvata specificatamente per iscritto dal correntista evidenziando di avere periodicamente inviato al correntista gli estratti conto e gli scalari per il conteggio delle competenze senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c. richiamato in tema di conto corrente dall'articolo 1857 c.c.
Deduceva, poi, la validità della commissione di massimo scoperto per essere stata liberamente convenuta dalle parti e che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte attrice emerge che la banca ha espressamente chiaramente indicato il relativo tasso, i criteri di calcolo e la periodicità dello stesso.
Quanto ai giorni valuta deduceva che dall'analisi dei contratti di conto corrente depositati dall'attore correntista emerge che questi ultimi rispettano integralmente l'articolo 120 T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca della stipula e che la banca convenuta ha sempre chiaramente indicato le valute applicate.
pagina 4 di 20 Quanto alle spese deduceva che le stesse come le commissioni sono state indicate espressamente nei contratti di conto corrente depositati dal correntista.
In ordine allo ius variandi deduceva che dai contratti di conto corrente depositati ex adverso in ossequio all'articolo 118 T.U.B. è stata prevista espressamente la possibilità di apportare modifiche al contratto di conto corrente e tale clausola è stata approvata per iscritto dal correntista.
Si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica assumendone il carattere esplorativo.
Eccepiva poi la maturata prescrizione dei versamenti evidenziando in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito vantato ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c. e, in via gradata, quella decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c. evidenziando che la prescrizione da considerarsi maturata per tutti quei pagamenti solutori eseguiti sul conto scoperto perché in quel momento privo di affidamento ovvero per la parte eccedente l'eventuale affidamento in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 24.418 del 2 dicembre 2010. Pertanto, assumeva che, considerato che l'atto di citazione è stato notificato in data 6 marzo 2017 con la conseguenza che si sono prescritti tutti i diritti restitutori maturati anteriormente al 6 marzo 2007 ex articolo 2948 n. 4 c.c. ovvero in data 6 marzo 2012 in applicazione dell'articolo 2946 del c.c.
In via riconvenzionale evidenziava che in data 24 giugno 2013 presso l'agenzia di Bari di anche in qualità di titolare dell'impresa individuale suddetta ha Controparte_3 Parte_1
sottoscritto il contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile n 43233916 di euro 630.000 ed il relativo piano di ammortamento del finanziamento;
che l'adempimento del predetto mutuo è stato garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art 2 co 100 lett. a) della legge
662/1996) in data 7 settembre 2012 fino all'importo di euro 441.000 ovvero pari al 70% dell'importo erogato alla ditta individuale suddetta.
Deduceva ancora che e si erano costituiti fideiussori a garanzia del CP_2 CP_1
corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione verso la banca sottoscrivendo in data 18 gennaio 2008 il contratto di fideiussione omnibus limitata, fino all'importo massimo di euro
292.500,00 e che, successivamente in data 23 ottobre 2009, le stesse avevano sottoscritto ulteriore contratto di fideiussione omnibus limitata a favore della medesima impresa individuale per un importo massimo di euro 823.550,00. Inoltre l'azienda agricola si Controparte_16
costituiva fideiussore della medesima impresa individuale a garanzia del corretto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione verso la banca sottoscrivendo in data 24 giugno 2013 il contratto di fideiussione omnibus limitata fino all'importo massimo di euro 700.000,00; che con raccomandata A.R. del 17 settembre 2014 inviata all'impresa individuale nonché ai fideiussori
[...]
all'azienda agricola a , comunicava la CP_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_3
pagina 5 di 20 risoluzione del detto contratto di finanziamento costituendoli in mora ed intimando l'immediato pagamento degli importi a debito oltre a interessi successivi spese ed accessori. In pari data con lettera inviata a mezzo raccomandata A.R. ha comunicato alla banca del Controparte_3
mezzogiorno-mediocredito centrale spa-area fondi di garanzia ed interventi per il capitale di rischio la revoca del finanziamento concesso a e che in data 15 aprile 2015 il consiglio di Parte_1
gestione del fondo di garanzia ex lege 662/1996 ha deliberato la liquidazione dell'importo garantito nella misura di euro 441.000; alla data del 26 ottobre 2015 il debito dell'impresa individuale e dei fideiussori per il contratto di finanziamento chirografario, al netto della escussa garanzia presso il detto fondo, era pari ad euro 210.469,22 oltre a interessi come risulta dalla certificazione ex art 50
T.U.B..
Deduceva che il detto contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento risultano rispettosi di tutta la normativa di settore.
Sulle dette premesse chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore azienda agricola il unipersonale di;
nel merito ed in via principale rigettare Controparte_5 Parte_1
l'avversa domanda poiché infondata e sfornita di prova ed in via riconvenzionale accertare dichiarare che il credito vantato da nei confronti dell'impresa individuale Controparte_3 [...]
derivante dal contratto di finanziamento chirografario alla data del 26 ottobre 2015 Parte_1
è pari ad euro 210.469,22 e per l'effetto condannare nella qualità, , Parte_1 CP_2
e l'azienda agricola unipersonale di in solido tra loro CP_1 Controparte_5 Parte_1
a pagare in favore di la somma di euro 210.469,22 oltre interessi legali dal 26 ottobre CP_3
2015 fino al totale effettivo soddisfo senza capitalizzazione. Il tutto con il favore delle spese di lite.
§ In data 22.11.2017 si costituiva la (già Controparte_4 [...]
) . Controparte_11 CP_17
Deduceva preliminarmente che in virtù di convenzione stipulata con il ministero dello Pt_4
sviluppo economico svolge attività di gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. (piccole e medie imprese) istituito ai sensi dell'articolo 2 co. 1000 lett a legge nel 23 dicembre 1996 n. 662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge di riferimento ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Deduceva, in particolare, che il fondo può accordare garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie e che nel caso della garanzia diretta, che è quella che riguarda il caso di specie, essa può coprire un importo massimo tra il 60 e l'80% del finanziamento concesso all'impresa salvo speciali deroghe e pagina 6 di 20 che le richieste di intervento del fondo gestito da possono essere presentate Pt_4
unicamente per il tramite di istituti di credito, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo e che l'attivazione del fondo in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale dell'operazione, cioè l'impresa, può essere richiesto esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il fondo e la banca. Le domande di accesso al fondo vengono inoltrate a cura degli istituti bancari, i quali devono fornire al comitato di gestione costituito presso tutta la documentazione Pt_4
prevista dalle disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo di garanzia ai fini della valutazione dell'operazione e dell'eventuale concessione dell'agevolazione. Il comitato, all'esito dell'istruttoria svolta da delibera sulla domanda e comunica alla banca ed all'impresa Pt_4
che ha richiesto il finanziamento la concessione o il rigetto dell'intervento del fondo. Qualora
l'impresa si renda inadempiente l'istituto finanziatore ove intenda avvalersi della garanzia pubblica deve chiederne tempestivamente l'attivazione allegando tutti i documenti necessari al fine di poter ottenere la liquidazione della perdita subita. Precisava, in particolare, che l'obbligazione di Pt_4
di provvedere a seguito della richiesta di escussione formulata da parte della banca che ha
[...]
erogato il prestito al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti è del tutto autonomo rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore. Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal fondo si sostanzia per espressa previsione di legge in una garanzia a prima richiesta specificamente qualificata come <
Per effetto del pagamento eseguito dal fondo in favore della banca garantita nella sua Pt_4
qualità di gestore ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1203 c.c. e dell'art. 2 co. 4 e del
DM del 20 giugno 2005 acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime e surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Precisava, ancora, che ai sensi del citato co. 4 del già menzionato art. 2 del DM del 20 giugno 2005
<< nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del fondo il gestore applica, così come è previsto dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio
pagina 7 di 20 1988 numero 43 così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46>>.
L'art. 8 bis del DL 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2015 n. 33 ha ribadito che << il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui all'articolo due comma 100 lettera a della legge 23 dicembre 96 numero 662 costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis codice civile…. Al recupero di predetto credito si procede mediante iscrizione al ruolo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46 e successive modificazioni>>.
Sulla base di tanto eccepiva il proprio difetto di legittimazione ad causam evidenziando, altresì, che in data 2 agosto 2012 l'istituto finanziatore aveva preventivamente richiesto la ammissione per la predetta operazione alla garanzia diretta del fondo poi favorevolmente deliberata dal comitato di gestione in data 7 settembre 2012 nella misura di euro 441.000 pari al 70% dell'importo del credito e che stante l'inadempimento della impresa beneficiaria all'obbligazione di rimborso del mutuo a far data dalla rata scaduta il 30 settembre 2013 e l'esito infruttuoso dell'intimazione di pagamento inviata il 17 settembre 2014, in data 30 dicembre 2014 aveva chiesto al gestore del Controparte_3
fondo l'attivazione della garanzia pubblica precisando che il finanziamento erogato alla era Pt_1
assistito dalle fideiussioni omnibus rilasciate dall'azienda agricola e da Controparte_5 Per_2
. Successivamente alla delibera del comitato di gestione del 15 aprile 2015 di
[...] CP_2
liquidazione della perdita, riscontrando la richiesta di del 20 aprile 2015 l'istituto Pt_4
finanziatore rimetteva al gestore l'apposito modulo nel quale confermava i dati dell'impresa debitrice e dei garanti ai fini dell'esercizio della surrogazione legale allegando la documentazione relativa alle garanzie concesse. Quindi, dopo aver effettuato il versamento in favore della banca richiedente dell'importo di euro 441.000 con valuta 12 maggio 2015, con raccomandata A.R. del 29 aprile 2016 informava dell'avvenuta escussione della garanzia l'impresa e tutti i Pt_4
fideiussori dichiarando di surrogarsi a invitandoli al pagamento in solido della Controparte_3
somma di euro 442.580,25 comprensiva degli interessi maturati dal 13 maggio al 2015 al 31 marzo
2016 con espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine fissato sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale come previsto dall'articolo 9 co. 5 del DLgs n. 123/ 1998.
Atteso il perdurante inadempimento dei debitori il gestore procedeva quindi alla formazione del ruolo ed alla sua trasmissione alla società incaricata dell'attività di riscossione. Avverso le cartelle di pagamento notificate da Equitalia sud s.p.a. per conto di hanno proposto opposizione Pt_4
pagina 8 di 20 ex articolo 615 c.p.c. la e la ed il relativo giudizio rubricato al n. 2018 del 2017 è CP_1 CP_2
pendente innanzi al tribunale di Trani. Pertanto, assumeva che ogni qualsiasi altra questione diversa da quella attinente al diritto di di procedere esecutivamente per il recupero del Pt_4
contributo pubblico liquidato da deve ritenersi del tutto inopponibile a CP_3 Pt_4
Su tali premesse concludeva chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, dichiararsi la inammissibilità delle domande attoree formulate nei suoi confronti e, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Si costituiva con comparsa depositata in data 20 dicembre 2017 la terza chiamata, azienda agricola unipersonale di , la quale in via preliminare eccepiva la carenza di Controparte_5 Parte_1
legittimazione della a proporre la domanda riconvenzionale essendo già stata Controparte_3
soddisfatta dalla detta in forza delle garanzia suddetta e quindi alla richiesta Controparte_4
di condanna degli attori e del terzo al relativo pagamento per non essere più titolare del rapporto dedotto in giudizio in forza della surroga ex art 1203 c.c.
Assumeva infatti che in data 29 aprile 2016 la Controparte_4
comunicava a tutte le parti attrici ed al terzo quali fideiussori l'avvenuta surroga nel credito vantato da ex articolo 1203 c.c. e art. due co. 4 del D.M. del 26 febbraio 2005 per avere CP_3
escusso la banca la garanzia del fondo ai sensi della legge 662/'96 ed aver pagato alla stessa l'importo di euro 441.000 costituendo in mora il debitore ed i fideiussori al Controparte_3
pagamento della somma di euro 442.580,25 avvertendo che in difetto si sarebbe attivata in suo danno la procedura di iscrizione al ruolo sopra scritta. Quindi alla , per il maggior CP_3
Co credito di euro 441.000, si è surrogata la banca del mezzogiorno centrale avendo CP_4
la già incassato le somme che pretende dall'attrice e dai fideiussori con la conseguenza CP_3
che non avrebbe alcuna legittimazione a proporre domanda riconvenzionale di pagamento per
Parte essere già stata liquidata del credito vantato nei confronti della , dalla subentrata Pt_4
nel diritto di credito della banca nei confronti degli attori e del terzo.
Nel merito eccepiva in ogni caso la illiceità dei contratti per violazione di norme imperative sostanzialmente aderendo alle conclusioni formulate dall'attore.
Su tali premesse concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti per non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio per intervenuta surroga ex art.1203 c.c. CP_3
in favore della banca del e comunque in quanto infondata Controparte_4
in fatto e diritto. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione venivano concessi i chiesti termini ex art 183 c.p.c.
pagina 9 di 20 Con ordinanza dell'8.11.2018 il precedente giudicante disponeva C.T.U. in persona della dottssa
Persona_3
Istruita la causa, il tribunale, con ordinanza del 13.11.2024, formulava proposta ex art 185 bis c.p.c. alla quale le parti non intendevano dare concreto riscontro né mostrando l'intenzione di coltivare una soluzione conciliativa nonostante la vetustà della causa.
Indi, con ordinanza del 29.05.2025 il Tribunale la assumeva in decisione senza concessione di termini per essere, gli stessi, già stati, precedentemente concessi.
§§§§§§
QUESTIONI PRELIMINARI
In ordine alla eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'azienda agricola CP_5
sollevata con la comparsa conclusionale del 24.10.2024.
[...]
In relazione alla eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale da parte di relativa al contratto di Controparte_3
finanziamento n. 43233916 del 24.6.2013 in quanto sottoscritto a Bari il 24.6.23 in forza dell'art. 14 (con espressa sottoscrizione ex art. 1341 2 comma c.c.) prevedendosi quale foro competente per le controversie relative a tale mutuo, quello di sia quale sede legale della banca sia quale CP_10
sede competente per i contratti intercorsi con le filiali di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia
e Basilicata, si osserva quanto segue.
Sul punto oltre a rilevarsi il carattere meramente dilatorio della eccezione essendo, quello di CP_10 foro <> per l'istituto di credito che, però, nulla ha eccepito sul punto essendo il tribunale di Trani, foro di <> per gli attori, nessuno dei quali, peraltro, ha fornito la prova della propria qualità di <> - pur avendo, essi stessi, incardinato la causa presso il
Tribunale di Trani peraltro facendo riferimento, seppure indiretto ed, invero, poco chiaro, al ridetto contratto in relazione ai cui esiti hanno formulato anche una domanda di compensazione - qualità che sembra potersi escludere in radice alla luce delle risultanze processuali non comprendendosi, dunque, quale sia l' interesse giuridicamente rilevante sotteso alla relativa eccezione formulata dall'azienda agricola de qua.
Ciò detto, va poi evidenziato che l'eccezione è tardiva in quanto sollevata solo con la comparsa conclusionale in violazione dell'art 28 c.p.c.
Deve poi osservarsi che a mente del citato art. 14 del contratto richiamato: < foro competente….
Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'impresa e la banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dall'impresa è oltre a quello ove la banca ha la sede legale attualmente: anche uno qualunque dei seguenti altri CP_10
pagina 10 di 20 fori, Torino per le controversie relative ai rapporti intrattenuti presso filiali ubicate in Piemonte,
Liguria o Valle d'Aosta, Milano per le controversie relative ai rapporti intrattenuti presso filiali ubicate in Lombardia…… per le controversie relative ai rapporti intrattenuti presso filiali CP_10
ubicate in Lazio, Abruzzo Molise Campania Puglia o Basilicata…… la banca ha invece facoltà di agire nei confronti dell'impresa a sua scelta oltre che presso il foro dove la banca ha la propria sede legale attualmente: anche in uno qualsiasi dei fondi previsti dalla legge, come pure CP_10
in una qualunque dei seguenti altri fori… qualora l'impresa rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo tre del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ossia persona fisica qualificabile o meno come consumatore per ogni controversia è competente il foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'impresa medesima>>.
Considerata la natura derogabile del foro convenzionale esclusivo in quanto, diversamente, quella territoriale inderogabile è sottratta al potere dispositivo delle parti e circoscritta, quindi, ai soli casi previsti dalla norma di cui all'art. 28 c.p.c., consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile avrebbe dovuto essere proposta nella comparsa di costituzione e risposta tenuto conto, peraltro, che, in conseguenza della chiamata in causa, vi è stato il differimento della prima udienza.
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora
l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestivo il rilievo d'ufficio effettuato nel corso di un'udienza successiva alla prima, alla quale il giudice aveva rinviato il processo, riservandosi di decidere in tale sede sulla questione dell'incompetenza). Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022 (Rv. 663859 - 01) Presidente: SCODITTI ENRICO.
Estensore: . Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. Email_1 CP_18
. (Conf.)
[...]
L'eccezione va dunque rigettata.
In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva della Pt_4
L'eccezione è fondata
Sul punto va rilevato che, come sancito dalla Giurisprudenza, la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e soggetto tenuto a subirla, mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Tribunale Prato
16/04/2015); in concreto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del pagina 11 di 20 dovere, rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva, di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla
"legitimatio ad causam", ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Cassazione civile, sez. III 26/09/2006 n. 20819).
Orbene, è emerso che in virtù di convenzione stipulata con il ministero dello sviluppo Pt_4
economico svolge attività di gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. (piccole e medie imprese) istituito ai sensi dell'articolo 2 co. 1000 lett a legge nel 23 dicembre 1996 n. 662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge di riferimento ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Nel caso di specie è del tutto incontestato che il fondo abbia versato all'istituto di credito finanziatore odierno convenuto la somma di euro 441.000 pari al 70% dell'importo del credito e che per effetto di tanto e, limitatamente a tale percentuale garantita, si è surrogato nei diritti spettanti all'istituto predetto nei confronti del debitore principale e dei fideiussori tanto da avere attivato la relativa procedura esattoriale di cui s'è detto emergendo, altresì che i rapporti tra istituto finanziatore e sono del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli relativi alla impresa Pt_4
finanziata ed ai suoi fideiussori.
Va poi osservato che rispetto alla a dir poco chiara descrizione dei fatti di cui all'atto introduttivo nel quale parte attrice nulla ha allegato in punto di finanziamento ricevuto da Controparte_3
proprio non si comprende a che titolo abbia chiamato in giudizio posto che la domanda Pt_4
formulata dagli attori, come meglio si vedrà, ha natura di azione di ripetizione di indebito fondata sulla asserita illiceità di una serie di clausole relative a tutt'altri contratti, diversi da quello di finanziamento che ha visto coinvolta come sopra evidenziato. Pt_4
In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione di Controparte_3
pagina 12 di 20 Trattasi di eccezione infondata atteso che l'istituto ha evidentemente agito per la parte non coperta dalla detta garanzia ossia relativamente all'importo di euro 210.469,22 oltre interessi.
In ordine alla carenza di legittimazione dei fideiussori
Essa è, in diritto, fondata limitatamente alla domanda di ripetizione atteso il chiaro interesse dei garanti a vedere accertato l'importo che eventualmente siano chiamati a corrispondere all'istituto in tale qualità. Sennonché, nel caso di specie, la domanda di ripetizione è stata formulata esclusivamente dal Pt_1
In ordine alla eccezione di nullità della chiamata in causa per genericità
E' infondata atteso che ben si comprende dall'atto di chiamata in causa quali siano la causa petendi ed il petitum attesa anche la corposità delle difese della terza chiamata ben addentrata nel merito, tanto collidendo con l'asserita ma inesistente nullità.
In ordine alla eccezione di violazione dell'art.1957 c.c. sollevata per la prima volta con le note scritte ex art 127 ter c.p.c. del 6.07.2022 e del 28.03.2023
È infondata e tardiva.
Come noto, le Sezioni Unite hanno, con la pronuncia n. 41994/2021, indicato che la fideiussione che riproduca la fideiussione predisposta dall'ABI è parzialmente nulla per le clausole riproduttive di quello schema.
Una di queste è la clausola che deroga il primo comma dell'art. 1957 cc.
Una prima questione da esaminare è se il termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 cc configuri o meno un'eccezione in senso stretto.
Per la giurisprudenza l'art. 1957 cc configura proprio un'eccezione in senso stretto (cfr Cass. 5 maggio 2022, n. 14194): “per effetto del mancato assolvimento degli oneri suindicati la surriferita quaestio deve in questa sede considerarsi "nuova" (cfr. Cass. 13.4.1964, n. 871, secondo cui il termine di sei mesi entro il quale il creditore, che voglia conservare la garanzia prestata dal fideiussore, deve, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proporre azione contro il debitore principale, è un termine di decadenza in materia di diritti disponibili, al quale il fideiussore può rinunciare anche implicitamente non eccependo l'anzidetta decadenza nel corso del giudizio di merito;
in tal caso, la eccezione di decadenza non può essere proposta per la prima volta in cassazione).
pagina 13 di 20 L'altra questione di rilievo è se, in relazione a questo onere di far valere la decadenza che deriva dal termine di cui al primo comma dell'art. 1957 cc, possa mutare qualcosa ove il giudice dichiari d'ufficio la nullità della clausola contenuta nella fideiussione che deroghi la medesima previsione in relazione alla necessità di agire verso il debitore principale entro sei mesi.
Premesso che secondo il costante orientamento della S.C. l'eventuale rilevabilità d'ufficio non incide sul dovere assertivo delle parti, ma, nel caso di specie, l'eccezione di decadenza ex art 1957 cc. non è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., posto che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Corte d'Appello Milano 21 aprile 2022) né potendo derogarsi al principio della domanda. Senza considerare che nel caso di specie tutte le fonti da cui evincersi la asserita invalidità-nullità della clausola e decadenza della banca erano tutte sussistenti all'epoca di introduzione del giudizio atteso che il provvedimento della Banca D'Italia di riferimento è del 2 maggio 2005 n 55 (cfr sul punto Trib Roma 11 maggio 2022). L'eccezione poteva dunque essere sollevata al più tardi con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c. in conseguenza della formulata domanda riconvenzionale da parte dell'istituto di credito rammentandosi che costituisce fondamentale principio quello del contraddittorio sicchè è precipuo onere della parte assolvere all'onere di allegazione ed a quello assertivo tempestivamente senza gravare il giudizio di continue e tardive eccezioni aventi quale unico risultato quello di incidere sulla linearità del giudizio.
La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie.
Va poi precisato che nel caso di specie, dai singoli contratti allegati non emerge alcuna deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. salva la precisazione contrattuale che <la disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi…..>>.
Nel contratto sottoscritto dal è previsto che il termine per agire nei suoi confronti è di Controparte_5
36 mesi dalla scadenza garantita. Trattasi, dunque, di una deroga parziale per cui alle superiori considerazioni deve aggiungersi quanto segue.
La garanzia prestata nella fattispecie va qualificata <>.
Come osservato da recente giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, è la n.
1163 del 26 giugno 2024): “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art.
1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove si Parte_5
pagina 14 di 20 consideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla di esigere immediatamente il pagamento del CP_9
dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957
c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del
09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass., 26/09/2017, n. 22346)” (Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, sentenza del 26 giugno 2024, n.
1163).
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017 (Rv. 645736 - 01); Sez. 3
- , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 (Rv. 673651 - 01) Sez. 3, Ordinanza n. 5179 del 27/02/2025
(Rv. 674040 - 01).
Orbene, come emerge dagli allegati 13, 14,15,16,17 del fascicolo di quest'ultima con CP_3
distinte Racc. a.r. tutte datate 17.09.2014 indirizzate al debitore principale ed a tutti i fideiussori pagina 15 di 20 (tutte ricevute nel corso del medesimo mese) nel comunicare la revoca di ogni affidamento e dei ratei scaduti relativi al finanziamento intimava il pagamento immediato del debito oltre interessi, spese ed accessori.
L'eccezione va dunque rigettata
NEL MERITO
La domanda attorea non merita accoglimento.
Preliminarmente qualificata la stessa quale domanda di ripetizione di indebito, occorre premettere che, come osservato dalla S.C., nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole asseritamente nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez. 6 -
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 (Rv. 656511 - 01). La prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022 (Rv. 663942 - 01) (e successive conformi). Sez. 3 -
Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022).
È pur vero che, come evidenziato dalla S.C., taluni profili sono altresì evincibili anche aliunde per il tramite di ulteriori elementi da cui desumere le informazioni necessarie ma è altrettanto vero che nel caso di specie, pur disposta la CTU dal precedente giudicante, la documentazione è risultata in gran parte carente tanto che la Consulente ha formulato una serie di calcoli del tutto ipotetici non disponendo di diversi contratti e di diversi documenti come dalla stessa evidenziato.
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio ( Sez. 1 - , Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022
(Rv. 665218 - 01) costituendo tale indicazione precipuo onere della parte attrice tale profilo investendo gli elementi costitutivi della domanda.
pagina 16 di 20 Come osservato dalla S.C.: << … Cass. n. 22387 del 2021, peraltro, ha chiarito che «nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti».
2.4.4. In definitiva, quindi (argomentando da Cass. n. 23852 del 2020), nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata accertata - …………. - la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto>>. (Sez. 1 Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022 )
In tal senso si è pronunciato tra gli altri il Tribunale di Roma, che con sentenza del 8 aprile 2020,
n. 5923, ha affermato - in senso conforme ai propri precedenti - che “nel caso di accertamento, su domanda del correntista, ovvero con domanda di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo invero sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali, e deve produrre il contratto (o i contratti) e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto
(cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015 in motivazione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass. 4372/2018, in
pagina 17 di 20 motivazione, in cui è stato ribadito, a margine di una sollevata eccezione di prescrizione, che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto: il principio evidentemente vale anche per l'accertamento, che - come detto- è propedeutico alla domanda di ripetizione di indebito;
citata Cass. 2660/2019 in motivazione)” cfr., altresì, Trib. Roma, 8 gennaio 2020, n. 277
e Trib. Brescia, del 12 giugno 2019, n. 1812).
Ebbene, l'onere probatorio nei termini fin qui delineati non è stato assolto nel caso che ci occupa.
Va poi osservato che nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando
– in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Esemplificando, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, il correntista attore ha l'onere di allegare: 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
2) la singola rimessa;
3) la natura solutoria della rimessa, cioè che essa è stata eseguita su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4) la data del pagamento;
5) il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Al riguardo, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib.
Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e
Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016).
Tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e (soprattutto) 4
c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la pagina 18 di 20 determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice.
Il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite - ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).
Quanto precede, a tacere della circostanza che il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti.
In tali fattispecie (mero rinvio nella citazione alla consulenza di parte) l'onere probatorio a carico dell'attore non può ritenersi assolto, e la domanda di parte attrice è nulla e deve essere dichiarata inammissibile.
Conclusivamente, va poi osservato che, seppur in modo non del tutto chiaro, la domanda attorea, nei termini sopra chiariti, è strettamente collegata al contratto di mutuo concesso dall'istituto di credito convenuto, tanto che gli attori hanno formulato una eccezione di compensazione tanto rendendo ancor più generica la primigenia domanda.
Né il Tribunale reputa di poter far proprie le conclusioni a cui apoditticamente è pervenuto il C.T.U. in carenza di tutta la documentazione necessaria tenuto conto della molteplicità dei rapporti instaurati e della estrema genericità della domanda introduttiva.
Sulla domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale della banca anch'essa va rigettata atteso che la banca si è limitata alla produzione del certificato ex art 50 TUB senza allegare la benché minima documentazione circa l'andamento del rapporto (cfr Cass Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892).
È principio costante quello per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB (che, come noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto.
Nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
pagina 19 di 20 Conclusivamente entrambe le domande, peraltro tra loro collegate, vanno rigettate.
Le spese di giudizio vanno compensate ponendosi a carico di parte attrice, in forza del principio di causalità, le spese relative alla così, del pari, Controparte_4 ponendosi a carico dell'istituto di credito le spese di giudizio relative alla terza chiamata seppur dimidiate in ragione del tenore sostanzialmente omologo delle difese in relazione agli altri fideiussori.
Le spese di C.T..U, già liquidate con separato decreto, essendo stata disposta dal Tribunale nei termini sopra esposti, si pongono a carico di tutte le parti – fatta eccezione per la
[...]
in parti eguali (profilo interno) ed in solido (profilo Controparte_4
esterno)
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
Laura Cantore, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta come in epigrafe ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
;
[...]
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3
- le spese di lite si compensano integralmente fatta eccezione per la
[...]
in relazione alla quale condanna gli attori, in solido, al pagamento Controparte_4
delle spese di giudizio in favore della predetta che liquida in euro 7616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nonché in relazione all' Controparte_5
unipersonale di per la quale condanna al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_3
giudizio in favore della predetta azienda e che liquida in euro 3.808,00 oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, si pongono a carico di tutte le parti – fatta eccezione per la – in parti eguali (profilo Controparte_4
interno) ed in solido (profilo esterno);
- rigettata ogni altra domanda
Così deciso in Trani, 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
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