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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1995/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1995/2021 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, promossa DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Alessandra Fasano, come da procura in atti ATTORE CONTRO
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_1
Cerretti, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che in via istruttoria poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni meglio argomentate nei precedenti atti di causa Nel merito ed in via principale accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della quale Ente gestore e Controparte_1 custode del tratto stradale ove è occorso il sinistro oggetto del presente procedimento, nella causazione del sinistro de quo, per i motivi meglio esposti ed argomentati nella narrativa degli atti di causa tutti dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: corrente in Corso Nizza n. 21 P.IVA_1
– 12100 a risarcire all'odierno attore, sig. per le causali di cui agli atti CP_1 Parte_1 di causa, la somma di € 46.814,76 o veriore, accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal fatto e dalla domanda all'effettivo pagamento ex art. 1284 c.c In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere applicabile, al caso in esame, l'istituto di cui all'art. 2051 c.c. accertato e dato atto della responsabilità della Provincia di
1 Cuneo, ex art. 2043 c.c., quale ente gestore e custode del tratto stradale ove è occorso il sinistro oggetto del presente procedimento, nella causazione del sinistro de quo per i motivi meglio esposti ed argomentati nella narrativa di tutti i precedenti atti di causa, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: corrente in Corso Nizza n. 21 P.IVA_1
– 12100 a risarcire all'odierno attore, sig. per le causali di cui agli atti CP_1 Parte_1 di causa, la somma di € 46.814,76 o veriore, accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal fatto e dalla domanda all'effettivo pagamento ex art. 1284 c.c. In via Istruttoria Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183,comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., il cui contenuto si richiama qui integralmente, insistendo per la reiezione di quelle ex adverso formulate, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto. In ogni caso con il favore delle spese di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, C.p.A. e rimborso spese generali.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del Sig. ai sensi del combinato disposto Pt_1 degli artt. 163, co. 3, n. 4 e 164, co. 4, c.p.c, per i motivi di cui in atti;
2. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente, per i motivi di cui in atti, le domande formulate dal Sig. nei confronti Pt_1 della in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto sia sotto il profilo dell'an che Controparte_1 del quantum debeatur, oltre che non provate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale in quanto evidentemente esplorativa e volta a sopperire alla carenza probatoria di parte attrice, per tale ragione non ammissibile;
ci si oppone altresì alla prova per testi formulata da controparte per tutti i motivi di cui in atti e, nella denegata ipotesi di ammissione della predetta prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi citati da parte attrice sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore , operaio edile titolare di impresa individuale, ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo la condanna dell'Ente al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni occorsi in occasione di una caduta in motociclo, avvenuta il 27 aprile 2019, mentre percorreva, in compagnia di altri motociclisti, e CP_2
la strada provinciale 30, nel comune di Racconigi, in direzione Controparte_3
2 Casalgrasso, all'altezza del km 32, era rovinato al suolo a causa delle cattive condizioni di manutenzione del manto stradale. A seguito del sinistro, l'attore era stato trasportato in ambulanza in ospedale, dapprima in Savigliano e poi presso l'Ospedale di Pinerolo, ove era stata diagnosticata “… frattura pluriframmentaria scomposta del III distrale della tibia … frattura pluriframmentaria scomposta III della diafisi peroneale …” che avevano reso necessario un intervento chirurgico di riduzione delle fratture.
1.1. All'esito, aveva fatto seguito un lungo periodo di controlli periodici e visite ortopediche – oltre ad un nuovo intervento a seguito di processo infettivo alla gamba sinistra – che aveva costretto l'attore a riprendere la propria attività lavorativa soltanto nell'ottobre 2019. A causa del sinistro, era residuato un danno biologico permanente valutato dal consulente di parte nella misura del 10%. Invocando pertanto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della CP_1 strada su cui si era verificato il sinistro, l'attore ha chiesto al convenuto il CP_4 risarcimento di tutti danni patiti e quantificati in complessivi euro € 46.814,76, comprensivo dei costi necessari alla riparazione del motociclo incidentato.
2. Si è costituita la , eccependo in primo luogo la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione, stante la genericità della domanda attorea e, nel merito, contestando fermamente la ricostruzione attorea, difettando la prova della ascrivibilità del sinistro alle condizioni della strada e, conseguentemente, la prova del nesso causale richiesta dall'art. 2051 c.c.. Del pari, la convenuta ha contestato il quantum debeatur, determinato sulla scorta di perizia di parte, concludendo per il rigetto della domanda attorea. All'udienza fissata per la trattazione, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo ha assegnato i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Sciolta la riserva, sono state rigettate la richieste istruttorie di prova orale e di ctu formulate da parte attrice;
la causa è stata pertanto rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Riassegnata ad altro giudicante, è stata nuovamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
la causa è pertanto passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, reiterata da parte convenuta, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, comma 4, c.p.c.; ciò in quanto dall'atto introduttivo risulta chiaramente sia il petitum che la causa petendi, trattandosi di domanda risarcitoria che l'attore svolge nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Nel CP_1 merito. Non si può dubitare della riconducibilità del caso di specie nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che, come è noto, prevede una forma di responsabilità fondata sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso e sull'esistenza di un potere fisico del soggetto custode sulla res, responsabilità che sorge per non aver il custode esercitato la vigilanza e il controllo sulla cosa medesima, al fine di prevenire il verificarsi di pregiudizi in danno di terzi. La norma delinea una forma di responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla res in custodia che può essere superata dando la prova che l'evento dannoso sia imputabile al caso fortuito;
correlativamente, è onere del danneggiato provare il nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, ovvero che il danno sia stato cagionato dalla cosa.
3 3.1. Nel dettaglio, occorre muovere dalla considerazione che da più di un decennio, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per i danni cagionati dall'utilizzo dei beni demaniali, è stata superata l'originaria riconducibilità di siffatta responsabilità alla norma generale dell'art. 2043 c.c. e alla necessaria sussistenza della insidia o trabocchetto. In particolare, sin dal 2006, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante” (C. Civ. 15383/2006).
3.2. In altri termini, la pronuncia citata ha chiarito che la presunzione di colpa non si possa applicare nel caso in cui non risulti possibile esercitare la custodia sul bene demaniale;
in tal senso, l'estensione del demanio e l'uso generalizzato del bene da parte della collettività non costituiscono elementi idonei ad escludere la possibilità di custodia da parte della pubblica amministrazione, costituendo indici di cui occorre tener conto ai fini della valutazione. In ogni caso, chiarisce la Corte che la oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c., con conseguente applicabilità del generale canone di responsabilità ex art. 2043 c.c. e relativo onere probatorio, sicché grava sul danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene demaniale, fatto idoneo a configurare la responsabilità colposa della pubblica amministrazione che, a sua volta, dovrà provare il fatto impeditivo della propria responsabilità (C. Civ. n. 15384/2006).
3.3. In continuità con tale orientamento, si approda ad una lettura costituzionalmente orientata in tema di responsabilità civile della p.a., riconducibile a quella delineata dall'art. 2051 c.c., di carattere oggettivo e come tale prescindente dall'accertamento del profilo colposo della condotta del custode, con conseguenti riflessi sulla ripartizione dell'onere probatorio, sicchè, ai fini della configurabilità del danno, il danneggiato sarà tenuto a provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento e la signoria custodiale effettiva sul bene, mentre il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato o del terzo (C. Civ. n. 12943/2024). Una volta che il danneggiato abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, incombe sul custode la prova del caso fortuito, che può essere integrato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato: “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che esso derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto
4 ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del fortuito” (C. Civ. n. 7789/2024).
3.4. Tale ricostruzione era peraltro già stata fatta propria dalle Sezioni Unite, che hanno definitivamente chiarito i contorni e il contenuto della responsabilità in questione, muovendo dal carattere oggettivo e non presunto della responsabilità in questione, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, come già innanzi si è rilevato, la sola dimostrazione, da parte del danneggiato, della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare la sussistenza di un caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (C. Civ. Sez. Un. n. 20943/2022). In sintesi, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità, nei termini innanzi descritti, la deduzione di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o criteri di comune prudenza da parte del custode rileva soltanto ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta d simostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
3.5. Del pari, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, non avendo alcuna rilevanza in tal senso la diligenza o meno del custode e, ove sia integrato dalla condotta del danneggiato, è connotato da esclusiva efficienza causale;
in tal senso, precisa la Corte la condotta del danneggiato che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c., con la conseguenza che “…quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (C. Civ. Sez. Un. n. 20943/2022), con la ulteriore, doverosa precisazione della successiva giurisprudenza di legittimità che, ai fini della sussistenza del caso fortuito, sia esso costituito da un fatto giuridico – che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res – e sia l'atto del terzo o del danneggiato, si pongono in relazione causale con l'evento di danno non in termini di “interruzione del nesso causale tra cosa e danno”, bensì “…alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (C. Civ. n. 845/2024; in tal senso anche C. Civ. n. 26209/2023; C. Civ. n. 26060/2023; C. Civ. n. 19960/2023; C. Civ. n. 15701/2023; C. Civ. n. 15699/2023; C. Civ. n. 15447/2023).
5 4. Nel caso di specie si deve ritenere che non emerga a monte la prova del fatto storico e della dinamica dell'incidente occorso all'attore, risultandone contraddittoria la ricostruzione rispetto alle evidenze documentali. Secondo la prospettazione attorea, il
, mantenendo la destra sulla propria corsia di marcia è caduto a causa delle Pt_1 condizioni del tratto di strada, “rovinando a terra” con il proprio mezzo. Dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo poco dopo il sinistro, si rileva, in base alle dichiarazioni dello stesso attore, che la caduta sarebbe stata autonoma e che “…cadendo, colpiva col piede il ceppo di un albero da frutto che causava la rottura della tibia e del perone con la gamba sinistra”.
4.1. Dalla disamina di tale documento, si evince come pertanto l'infortunio occorso all'attore sia stata la presenza di un “ceppo di albero da frutto” e che, al più, le condizioni del manto stradale sarebbero state non tanto la causa quanto mera occasione del sinistro. Tale circostanza non viene nemmeno rappresentata e circostanziata dall'attore, nè i testi escussi e hanno riferito alcunchè, limitandosi a una CP_2 Controparte_3 mera conferma della capitolazione attorea. La stessa documentazione fotografica, relativa allo stato dei luoghi del sinistro depositata in atti e che il teste afferma CP_2 aver scattato nell'immediatezza del sinistro, appare contraddittoria: la foto n. 4B risulta in parte qua differente rispetto alla successiva foto 4F, posto che nella prima è visibile un tratto di strada con una leggera fenditura al centro e ripristinato in diversi piccoli punti – il che smentirebbe la stessa ricostruzione attorea, secondo cui il proseguiva Pt_1
“sulla destra” – mentre la successiva foto 4F, il manto stradale appare ripristinato in diversi punti sulla parte destra, ma non presenta evidenti “crepe, incrinature, fenditure, rotture e frammentazione oltre a ghiaia e terriccio”, come dedotto nella circostanza capitolata sub 18 della memoria istruttoria, che i testi hanno genericamente confermato, né risulta visibile il segnalimite catarifrangente posto poco al di sotto del delineatore modulare di curva, descritto nella relazione depositata da parte convenuta (doc. 1 fascicolo parte convenuta). Per tutto quanto fin qui osservato, alla luce della documentazione ora richiamata e stante la lacunosa prospettazione dei fatti, non sorretta da adeguati elementi probatori, si deve ritenere che parte attrice non abbia offerto la prova, a monte, del fatto storico e della dinamica del sinistro. La domanda deve pertanto essere integralmente rigettata. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia e avendo riguardo alle questioni affrontate e all'attività processuale complessivamente svolta. Per l'effetto, l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta , spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta integralmente le domande dell'attore ; Parte_1
6 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 29 maggio 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1995/2021 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, promossa DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Alessandra Fasano, come da procura in atti ATTORE CONTRO
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_1
Cerretti, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che in via istruttoria poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni meglio argomentate nei precedenti atti di causa Nel merito ed in via principale accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della quale Ente gestore e Controparte_1 custode del tratto stradale ove è occorso il sinistro oggetto del presente procedimento, nella causazione del sinistro de quo, per i motivi meglio esposti ed argomentati nella narrativa degli atti di causa tutti dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: corrente in Corso Nizza n. 21 P.IVA_1
– 12100 a risarcire all'odierno attore, sig. per le causali di cui agli atti CP_1 Parte_1 di causa, la somma di € 46.814,76 o veriore, accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal fatto e dalla domanda all'effettivo pagamento ex art. 1284 c.c In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere applicabile, al caso in esame, l'istituto di cui all'art. 2051 c.c. accertato e dato atto della responsabilità della Provincia di
1 Cuneo, ex art. 2043 c.c., quale ente gestore e custode del tratto stradale ove è occorso il sinistro oggetto del presente procedimento, nella causazione del sinistro de quo per i motivi meglio esposti ed argomentati nella narrativa di tutti i precedenti atti di causa, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA: corrente in Corso Nizza n. 21 P.IVA_1
– 12100 a risarcire all'odierno attore, sig. per le causali di cui agli atti CP_1 Parte_1 di causa, la somma di € 46.814,76 o veriore, accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal fatto e dalla domanda all'effettivo pagamento ex art. 1284 c.c. In via Istruttoria Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183,comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., il cui contenuto si richiama qui integralmente, insistendo per la reiezione di quelle ex adverso formulate, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto. In ogni caso con il favore delle spese di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, C.p.A. e rimborso spese generali.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del Sig. ai sensi del combinato disposto Pt_1 degli artt. 163, co. 3, n. 4 e 164, co. 4, c.p.c, per i motivi di cui in atti;
2. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente, per i motivi di cui in atti, le domande formulate dal Sig. nei confronti Pt_1 della in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto sia sotto il profilo dell'an che Controparte_1 del quantum debeatur, oltre che non provate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di CTU medico-legale in quanto evidentemente esplorativa e volta a sopperire alla carenza probatoria di parte attrice, per tale ragione non ammissibile;
ci si oppone altresì alla prova per testi formulata da controparte per tutti i motivi di cui in atti e, nella denegata ipotesi di ammissione della predetta prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi citati da parte attrice sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore , operaio edile titolare di impresa individuale, ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo la condanna dell'Ente al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni occorsi in occasione di una caduta in motociclo, avvenuta il 27 aprile 2019, mentre percorreva, in compagnia di altri motociclisti, e CP_2
la strada provinciale 30, nel comune di Racconigi, in direzione Controparte_3
2 Casalgrasso, all'altezza del km 32, era rovinato al suolo a causa delle cattive condizioni di manutenzione del manto stradale. A seguito del sinistro, l'attore era stato trasportato in ambulanza in ospedale, dapprima in Savigliano e poi presso l'Ospedale di Pinerolo, ove era stata diagnosticata “… frattura pluriframmentaria scomposta del III distrale della tibia … frattura pluriframmentaria scomposta III della diafisi peroneale …” che avevano reso necessario un intervento chirurgico di riduzione delle fratture.
1.1. All'esito, aveva fatto seguito un lungo periodo di controlli periodici e visite ortopediche – oltre ad un nuovo intervento a seguito di processo infettivo alla gamba sinistra – che aveva costretto l'attore a riprendere la propria attività lavorativa soltanto nell'ottobre 2019. A causa del sinistro, era residuato un danno biologico permanente valutato dal consulente di parte nella misura del 10%. Invocando pertanto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della CP_1 strada su cui si era verificato il sinistro, l'attore ha chiesto al convenuto il CP_4 risarcimento di tutti danni patiti e quantificati in complessivi euro € 46.814,76, comprensivo dei costi necessari alla riparazione del motociclo incidentato.
2. Si è costituita la , eccependo in primo luogo la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione, stante la genericità della domanda attorea e, nel merito, contestando fermamente la ricostruzione attorea, difettando la prova della ascrivibilità del sinistro alle condizioni della strada e, conseguentemente, la prova del nesso causale richiesta dall'art. 2051 c.c.. Del pari, la convenuta ha contestato il quantum debeatur, determinato sulla scorta di perizia di parte, concludendo per il rigetto della domanda attorea. All'udienza fissata per la trattazione, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo ha assegnato i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Sciolta la riserva, sono state rigettate la richieste istruttorie di prova orale e di ctu formulate da parte attrice;
la causa è stata pertanto rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Riassegnata ad altro giudicante, è stata nuovamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
la causa è pertanto passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, reiterata da parte convenuta, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, comma 4, c.p.c.; ciò in quanto dall'atto introduttivo risulta chiaramente sia il petitum che la causa petendi, trattandosi di domanda risarcitoria che l'attore svolge nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Nel CP_1 merito. Non si può dubitare della riconducibilità del caso di specie nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che, come è noto, prevede una forma di responsabilità fondata sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso e sull'esistenza di un potere fisico del soggetto custode sulla res, responsabilità che sorge per non aver il custode esercitato la vigilanza e il controllo sulla cosa medesima, al fine di prevenire il verificarsi di pregiudizi in danno di terzi. La norma delinea una forma di responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla res in custodia che può essere superata dando la prova che l'evento dannoso sia imputabile al caso fortuito;
correlativamente, è onere del danneggiato provare il nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, ovvero che il danno sia stato cagionato dalla cosa.
3 3.1. Nel dettaglio, occorre muovere dalla considerazione che da più di un decennio, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per i danni cagionati dall'utilizzo dei beni demaniali, è stata superata l'originaria riconducibilità di siffatta responsabilità alla norma generale dell'art. 2043 c.c. e alla necessaria sussistenza della insidia o trabocchetto. In particolare, sin dal 2006, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante” (C. Civ. 15383/2006).
3.2. In altri termini, la pronuncia citata ha chiarito che la presunzione di colpa non si possa applicare nel caso in cui non risulti possibile esercitare la custodia sul bene demaniale;
in tal senso, l'estensione del demanio e l'uso generalizzato del bene da parte della collettività non costituiscono elementi idonei ad escludere la possibilità di custodia da parte della pubblica amministrazione, costituendo indici di cui occorre tener conto ai fini della valutazione. In ogni caso, chiarisce la Corte che la oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c., con conseguente applicabilità del generale canone di responsabilità ex art. 2043 c.c. e relativo onere probatorio, sicché grava sul danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene demaniale, fatto idoneo a configurare la responsabilità colposa della pubblica amministrazione che, a sua volta, dovrà provare il fatto impeditivo della propria responsabilità (C. Civ. n. 15384/2006).
3.3. In continuità con tale orientamento, si approda ad una lettura costituzionalmente orientata in tema di responsabilità civile della p.a., riconducibile a quella delineata dall'art. 2051 c.c., di carattere oggettivo e come tale prescindente dall'accertamento del profilo colposo della condotta del custode, con conseguenti riflessi sulla ripartizione dell'onere probatorio, sicchè, ai fini della configurabilità del danno, il danneggiato sarà tenuto a provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento e la signoria custodiale effettiva sul bene, mentre il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato o del terzo (C. Civ. n. 12943/2024). Una volta che il danneggiato abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, incombe sul custode la prova del caso fortuito, che può essere integrato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato: “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che esso derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto
4 ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del fortuito” (C. Civ. n. 7789/2024).
3.4. Tale ricostruzione era peraltro già stata fatta propria dalle Sezioni Unite, che hanno definitivamente chiarito i contorni e il contenuto della responsabilità in questione, muovendo dal carattere oggettivo e non presunto della responsabilità in questione, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, come già innanzi si è rilevato, la sola dimostrazione, da parte del danneggiato, della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare la sussistenza di un caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (C. Civ. Sez. Un. n. 20943/2022). In sintesi, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità, nei termini innanzi descritti, la deduzione di violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o criteri di comune prudenza da parte del custode rileva soltanto ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta d simostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
3.5. Del pari, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, non avendo alcuna rilevanza in tal senso la diligenza o meno del custode e, ove sia integrato dalla condotta del danneggiato, è connotato da esclusiva efficienza causale;
in tal senso, precisa la Corte la condotta del danneggiato che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c., con la conseguenza che “…quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (C. Civ. Sez. Un. n. 20943/2022), con la ulteriore, doverosa precisazione della successiva giurisprudenza di legittimità che, ai fini della sussistenza del caso fortuito, sia esso costituito da un fatto giuridico – che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res – e sia l'atto del terzo o del danneggiato, si pongono in relazione causale con l'evento di danno non in termini di “interruzione del nesso causale tra cosa e danno”, bensì “…alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)” (C. Civ. n. 845/2024; in tal senso anche C. Civ. n. 26209/2023; C. Civ. n. 26060/2023; C. Civ. n. 19960/2023; C. Civ. n. 15701/2023; C. Civ. n. 15699/2023; C. Civ. n. 15447/2023).
5 4. Nel caso di specie si deve ritenere che non emerga a monte la prova del fatto storico e della dinamica dell'incidente occorso all'attore, risultandone contraddittoria la ricostruzione rispetto alle evidenze documentali. Secondo la prospettazione attorea, il
, mantenendo la destra sulla propria corsia di marcia è caduto a causa delle Pt_1 condizioni del tratto di strada, “rovinando a terra” con il proprio mezzo. Dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo poco dopo il sinistro, si rileva, in base alle dichiarazioni dello stesso attore, che la caduta sarebbe stata autonoma e che “…cadendo, colpiva col piede il ceppo di un albero da frutto che causava la rottura della tibia e del perone con la gamba sinistra”.
4.1. Dalla disamina di tale documento, si evince come pertanto l'infortunio occorso all'attore sia stata la presenza di un “ceppo di albero da frutto” e che, al più, le condizioni del manto stradale sarebbero state non tanto la causa quanto mera occasione del sinistro. Tale circostanza non viene nemmeno rappresentata e circostanziata dall'attore, nè i testi escussi e hanno riferito alcunchè, limitandosi a una CP_2 Controparte_3 mera conferma della capitolazione attorea. La stessa documentazione fotografica, relativa allo stato dei luoghi del sinistro depositata in atti e che il teste afferma CP_2 aver scattato nell'immediatezza del sinistro, appare contraddittoria: la foto n. 4B risulta in parte qua differente rispetto alla successiva foto 4F, posto che nella prima è visibile un tratto di strada con una leggera fenditura al centro e ripristinato in diversi piccoli punti – il che smentirebbe la stessa ricostruzione attorea, secondo cui il proseguiva Pt_1
“sulla destra” – mentre la successiva foto 4F, il manto stradale appare ripristinato in diversi punti sulla parte destra, ma non presenta evidenti “crepe, incrinature, fenditure, rotture e frammentazione oltre a ghiaia e terriccio”, come dedotto nella circostanza capitolata sub 18 della memoria istruttoria, che i testi hanno genericamente confermato, né risulta visibile il segnalimite catarifrangente posto poco al di sotto del delineatore modulare di curva, descritto nella relazione depositata da parte convenuta (doc. 1 fascicolo parte convenuta). Per tutto quanto fin qui osservato, alla luce della documentazione ora richiamata e stante la lacunosa prospettazione dei fatti, non sorretta da adeguati elementi probatori, si deve ritenere che parte attrice non abbia offerto la prova, a monte, del fatto storico e della dinamica del sinistro. La domanda deve pertanto essere integralmente rigettata. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia e avendo riguardo alle questioni affrontate e all'attività processuale complessivamente svolta. Per l'effetto, l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta , spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta integralmente le domande dell'attore ; Parte_1
6 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 29 maggio 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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