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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Roberto Mantello Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del Capo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dai funzionari dott.ri
MI ST e IA PI GR
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto impugnativa avverso l'ordinanza–ingiunzione n.
200/2023 del 04/01/2024, emessa dall' di sede di Controparte_1 Controparte_1
Trieste, la quale trova origine nel verbale unico di accertamento e notificazione n. Con TS00000/2020-604-01 del 18/09/2020 e nel rapporto al Direttore dell' del 04/07/2023, per la somma complessiva di euro 88.263,30 (di cui euro 21,70 per spese di notifica).
Con la suddetta ordinanza sono state contestate le seguenti violazioni di legge:
“1. Art. 3, commi 3 e 3ter, D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, come da ultimo sostituito dall'art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, per aver occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e quindi “in nero”, 24 lavoratori subordinati le cui generalità e i periodi di lavoro irregolare sono indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione;
2. Art. 73, DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, per non aver corrisposto al lavoratore infortunato il trattamento economico dovuto nel Parte_2
periodo di carenza;
3. Art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al competente Servizio del Lavoro la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, entro 5 giorni dall'evento, relativamente ai lavoratori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
[...]
4. Art. 1, D.L. n, 663/1979 e successive modifiche e integrazioni, per aver corrisposto in ritardo al lavoratore l'indennità di malattia per il mese di marzo del 2020; Parte_3
5. Art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al competente Servizio del Lavoro la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, entro 5 giorni dall'evento, relativamente ai lavoratori e Parte_4
Persona_6
6. Art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996 conv, in L. n. 608/1996 e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al Servizio del Lavoro competente, entro
2 il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore . Parte_5
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto:
“1) Il SI ha operato quale titolare dell'impresa TRASPORTI DE VECCHI di Parte_1
, già corrente a Trieste con sede presso la propria abitazione, in Trieste Parte_1
alla vi a Matteotti 18, svolgente attività di autotrasporto per conto terzi.
2) Va precisato che nell'anno 2020 il SI aveva modo di conoscere tale Parte_1
nato in Serbia a [...] in data [...]. Persona_7
3) Questi affermava di risiedere nella Repubblica d'Austria, a Vienna in Romergasse
82/122 ma di essere domiciliato in Trieste via Valmaura 33 ove dichiarava di vivere.
4) Il proponeva di collaborare con l'impresa del forte di contatti con Per_7 Parte_1 diverse imprese operanti nell'Italia del Nord e del Nord Est in particolare, nonché in
Germania, Austria e nelle Repubbliche dell'ex Jugoslavia si dichiarava disponibile a sviluppare la rete di collegamenti e l'attività della Trasporti De VE.
5) In ragione di ciò si concludeva un contratto di collaborazione (doc. 1).
6) Nel giugno 2020 il apprendeva, però dal proprio consulente del lavoro rag, Parte_1
di irregolarità attuate dal il quale avrebbe utilizzato Persona_8 Per_7
modulistica propria del rag. al fine di dimostrare e comprovare ad alcuni autisti Per_8
l'esistenza di contratti di lavoro e a loro assunzione.
7) Da ulteriore verifica, il RICORRENTE scopriva, che il aveva in totale Per_7 autonomia e di propria iniziativa assunto autisti, omettendo di notiziare l'impresa dell'instaurazione del rapporto di lavoro e così non ponendo l'impresa nelle condizioni di effettuare le dovute comunicazioni all'INPS ed agli enti preposti.
8) Nel periodo giungevano, inoltre, al ulteriori segnalazioni da persone che Parte_1
affermavano di aver stipulato un regolare contratto di impiego con l'impresa Parte_1 pur non ricevendo la retribuzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa dagli stessi asseritamente svolta.
3 9) Successivamente, diverse tra detti autisti si rivolgevano ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro che iniziavano gli accertamenti del caso. Si precisa che lo scrivente forniva ai funzionari dell'ispettorato ogni documento richiesto, ivi compresi i contratti di lavoro, le deleghe rilasciate ai singoli professionisti, i cronotachigrafi riproducenti i viaggi, percorrenze e chilometraggio effettuato dai trattori stradali e autoarticolati noleggiati o in uso all'impresa di cui lo scrivente è titolare.
10) Risultava, perciò, che agli autisti veniva consegnato un contratto di lavoro non elaborato dal consulente del lavoro dell'impresa rag. né da altri o dall'ufficio Per_8
della De VE Trasporti di Trieste. In sostanza si trattava di un contratto falso ed il
[...] in più occasioni – avanti all' ed all'Autorità Giudiziaria disconosceva le Pt_1 CP_1
firme apposte, per essere firme non apposte dalla sua mano.
11) In data 22 giugno del 2020 nel tentativo di sanare le gravi irregolarità così da altri – ed in particolare dal - realizzate lo scrivente incaricava il rag. di Persona_7 Per_8
rettificare le date di assunzione di effettivo inizio del rapporto di lavoro di diversi autisti ed
a redigere nuovi contratti di lavoro. Precisa che tale iniziativa è stata assunta dopo che già era stato avviato l'accertamento ad opera degli Uffici Ispettivi del Ministero del Lavoro.
12) A fronte di tali gravi irregolarità il ricorrente presentava in da 3 gennaio 2021 denuncia- querela a vanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste nei confronti del per la truffaldina attività svolta a suo danno, non nascondendo che Per_7
il predetto aveva con più azioni alterato e falsificato gli atti presso diverse Persona_7
Autorità (doc. 2).
13) Da ciò si originava il procedimento penale per diversi titoli di reato nei confronti del
procedimento rubricato agli atti della Procura della Repubblica del Tribunale Per_7
di Trieste sub r.g.n.r. 4403/20, come risulta dalla citazione a teste comunicata al Parte_1
quale persona offesa dal reato (doc.3):
14) Le gravi irregolarità e l'attività distrattiva realizzata dal comportavano il Per_7
fallimento della De VE Trasporti con sentenza resa dal Tribunale di Trieste.
15) Qui si dimettono la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trieste dalla quale risulta condanna del per la sola ipotesi sub a) ed ahimè riferita proprio al compenso Parte_1
reso al compenso che poiché non correttamente contabilizzato è stato Per_7
4 qualificato come attività distrattiva del fallimento e dal quale risulta l'assoluzione per tutte le altre ipotesi di reato”.
Per tali ragioni egli ha concluso come di seguito:
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per le ragioni di cui alla premessa
e conseguentemente revocarlo perché infondato, ingiuste e illegittime per i motivi di cui in narrativa;
con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'ente indicato in epigrafe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con In via preliminare, occorre riportare le contestazioni effettuate dall' nel provvedimento di cui è causa.
- L'occupazio ne irregolare di 24 lavoratori, assunti come autisti, in riferimento ai quali non corrisponde la data di formale assunzione con quella di effettivo inquadramento.
Nello specifico:
5 “1. Il SI nt. a Napoli il 01/06/1971, assunto a far data dal Parte_6
16/03/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 15/03/2020;
2. Il SI nato in [...] l'[...]), assunto a fara data dal Parte_2
02/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 01/04/2020;
3. Il SI nt. in Romania il 01/06/1960, assunto a far data dal Parte_7
02/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 01/04/2020;
4. Il SI nt. a Venezia il 04/12/1968, assunto a far data dal 03/04/2020 Parte_8
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 02/04/2020;
5. Il SI nt. a La Spezia il 05/07/1970, assunto a far data dal Controparte_3
09/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 08/04/2020;
6. Il SI nt. a Città Sant'Angelo il 12/03/1960, assunto a far Persona_3
data dal 15/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 13/04/2020;
7. Il SI , nt. in Romania il 02/06/1967, assunto a far in data Parte_9
20/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 10/04/2020;
8. Il SI , nt. a Napoli il 06/02/1963, assunto a far data dal 20/04/2020 Persona_1
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 17/04/2020;
9. Il SI , nt. in Romania il 19/09/1980, assunto a far data dal Parte_10
28/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 20/04/2020;
6 10. Il SI nt. a Lucca il 29/11/1965, assunto a far data dal Parte_11
28/04/2020
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 20/04/2020;
11. Il SI nt. in Romania il 08/03/1986, assunto a far data Parte_12
dal 14/05/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 02/05/2020;
12. Il SI nt. a il 29/01/1983, assunto a far data dal Parte_13 Pt_14
26/06/2020
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 31/05/2020;
13. Il SI nt. in Romania il 07/19/1977, assunto in data 28/04/2020 Persona_6
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione): in tal caso, la comunicazione al sistema UNILAV risulta inviata soltanto in data 01/07/2020;
14. Il SI nt. a Pistoia il 17/05/1965, assunto in data 14/05/2020 (come Parte_15 scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 01/05/2020;
15. Il SI nt. Gallipoli il 02/10/1975, assunto in data 14/05/2020 Parte_16
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 22/04/2020;
16. Il SI nt. in Romania il 25/04/1981, assunto in data Parte_17
04/06/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 13/05/2020;
17. Il SI nt. in Marocco il 24/01/1973, assunto in data 14/05/2020 Parte_18
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 11/05/2020;
7 18. Il SI nt. in Germania il 20/03/1966, assunto in data 04/06/2020 Parte_19
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 01/06/2020;
19. Il SI nt. in Moldavia il 30/10/1977, assunto in data 04/06/2020 (come Pt_20 scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 18/05/2020;
20. Il SI nt. a Tortona il 19/02/1975, assunto in data 14/05/2020 Parte_21
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 25/04/2020;
21. Il SI nt. a Catania il 19/04/1978, assunto in data Parte_22
14/05/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 30/04/2020;
22. Il SI nt. a Jesi il 16/05/1978, assunto in data 04/06/2020 (come Parte_23 scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 11/05/2020;
23. Il SI nt. a Pietramontecorvino il 05/04/1962, occupato dal Persona_4
01/06/2020 al 04/06/2020, per il quale non risulta inviata alcuna comunicazione al sistema
UNILAV;
24. Il SI nt. Palmanova il 27/11/1963, occupato dal 07/06/2020 Persona_5
al 08/06/2020, per il quale non risulta inviata alcuna comunicazione al sistema UNILAV”.
-Ritardo nella corresponsione dell'indennità di malattia ad un lavoratore dipendente.
Con Come eccepito in memoria dall' :
“Dall'esame del Libro Unico del Lavoro elaborato dalla ditta Parte_24
, è emerso che il lavoratore è stato in malattia dal
[...] Parte_3
giorno 11/03/2020 al giorno 24/03/2020. Tuttavia, incrociando detta risultanza documentale con i bonifici effettuati a favore del lavoratore che si trovava in malattia, risulta che la relativa indennità è stata corrisposta al medesimo in due tranches soltanto nei giorni
8 05/05/2020 e 11/05/2020. Poiché l'impresa ha in ogni caso provveduto a porre in compensazione gli importi con il credito contributivo dovuto all'INPS, risulta consumato l'illecito specificamente previsto dall'art. 1, D.L. n, 663/1979. Invero, risulta che l'impresa ha presentato il “modello DM 10” per la mensilità di marzo del 2020, in Parte_1
riferimento al lavoratore evidenziando nel modello, e dunque portando in Parte_3
compensazione, le somme accantonate corrispondenti all'indennità di malattia, pur senza averle ancora corrisposte al lavoratore (i bonifici, infatti, come più sopra illustrato, sono stati effettuati nel mese di maggio del 2020). Così facendo, l'impresa ha conseguito un indebito risparmio di spesa, portando in compensazione un credito che al momento dell'inoltro del modello DM 10 all'INPS ancora non sussisteva”.
-Omessa corresponsione dell'indennità prevista per un lavoratore dipendente infortunato
Con Come eccepito in memoria dall' :
“Sempre esaminando il Libro Unico della ditta oggetto di accertamenti, gli Ispettori hanno rilevato che il lavoratore era stato collocato in infortunio a partire dal Parte_2
giorno 10 aprile 2020: tuttavia, nel corso delle indagini è emerso che al suddetto lavoratore non era affatto stata corrisposta la retribuzione per il mese di aprile, comprensiva dell'indennità prevista per infortunio occorso sul lavoro”.
-Omesse comunicazioni di instaurazione e di cessazione di rapporti di lavoro dipendente
Con Come eccepito in memoria dall' :
Da una verifica effettuata consultando la banca dati telematica , infine, risultano CP_4
alcune omissioni in ordine agli obblighi di comunicazione inerenti al rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico, gli Ispettori hanno accertato:
-l'omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni con i lavoratori (cessato in data 02/03/2020, comunicazione effettuata Parte_25
soltanto in data 12/03/2020), (cessato in data 06/05/2020, comunicazione Persona_9
effettuata soltanto 02/07/2020), (cessato in data 08/07/2020, Persona_1
comunicazione mai effettuata), (cessato 06/07/2020, comunicazione mai Parte_6
effettuata), (cessato in data 01/05/2020, comunicazione mai Persona_3
9 effettuata), (cessazione avvenuta in data 04/06/2020, comunicazione Persona_4 mai effettuata) e (cessazione avvenuta in data 08/06/2020, Persona_5
comunicazione mai effettuata)”.
- l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente.
Con Come eccepito in memoria dall' :
“l'inizio della prestazione lavorativa, con il lavoratore (assunto in data Parte_5
01/02/2020, comunicazione effettuata in data 03/02/2020).
Ebbene, con riferimento all'occupazione irregolare dei 24 lavoratori assumono rilievo le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro della ditta TRASPORTI DE VECCHI, ragioniere sia in sede ispettiva sia in sede processuale. In sede ispettiva il Persona_8
ha dichiarato: “Il SI , normalmente tramite e-mail ma a volte Per_8 Parte_1
anche tramite WhatsApp, mi informava di dover procedere all'assunzione di un lavoratore indicandomi anche la data di decorrenza dell'assunzione che normalmente era la prima data utile, ossia il primo giorno successivo alla predetta comunicazione. Insieme alla e-mail che il SI mi trasmetteva, venivano allegati anche i documenti del lavoratore Parte_1
da assumere quali carta d'identità, tessera sanitaria. Una volta ricevuta la predetta mail, provvedevo all'assunzione formale del lavoratore e quindi all'elaborazione della lettera di assunzione e alla contestuale trasmissione del modello UNILAV”“… Preciso che recentemente, a seguito dell'inizio dei vostri accertamenti, il sig. mi ha Parte_1
chiesto di regolarizzare circa una quindicina di lavoratori autisti/frigoristi con le date di effettivo inizio di lavoro. A tal fine ho annullato i modelli UNILAV precedentemente trasmessi e contestualmente ho trasmesso nuovi modelli UNILAV e nuove lettere di assunzione con le date corrette e rielaborando i prospetti di paga dei mesi di aprile e maggio 2020 che ho inviato in bozza al sig. ”. Escusso nel presente Parte_1
giudizio, il ha dichiarato: “Sono stato consulente del lavoro del ricorrente fra il Per_8
2018 ed il 2020”. Sui capitoli del ricorso: “L'8 o il 9 giugno del 2020 sono stato chiamato al telefono presso il mio studio prima da un lavoratore del un certo , e Parte_1 Per_4
poi dalla mia collega in relazione ad un lavoratore del CP_5 Parte_1 Per_5
10 , il quale voleva dimettersi. Ho verificato nel mio data base e fra i lavoratori in forza Per_5
presso la ditta del non ho rinvenuto né il nominativo dello né quello del Parte_1 Per_4
. Incuriosito mi sono fatto mandare da loro la lettera di assunzione, e una volta Per_5
ricevutala ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, perché io di solito predispongo la lettera di assunzione su un modello difforme da quello da quello che mi era stato presentato dai due lavoratori. Ho chiamato e la sua commercialista, e dopo Parte_1
aver parlato con loro ho capito che aveva condiviso con i miei Parte_1 Per_7
modelli di assunzione. si occupava di logistica per il non era un suo Per_7 Parte_1
dipendente, era socio di una ditta diversa, la DM Trasporti, cui il aveva Parte_1
appaltato dei servizi di logistica. Penso che o un impiegato di Parte_1 Parte_1
avessero dato al i miei modelli di assunzione del personale, ma posso solo Per_7
ipotizzarlo. Ho fatto conseguentemente una denuncia dettagliata su quello che era successo.
Quando ho fatto la riunione con lui mi è parso inconsapevole in ordine Parte_1 all'assunzione dei lavoratori da parte del sui rapporti con il Per_7 Parte_1
mi disse che gli aveva appaltato i servizi di logistica. Non so di altri lavoratori Per_7 assunti dal , forse ce ne potrebbero essere degli altri”. ADR: “mi ricordo del Per_7 SI . Era un'autista che fungeva da rappresentante degli altri colleghi e che in caso Pt_8
di ritardo dei pagamenti mi chiamava per avere dei chiarimenti”. Sul capitolo 11: “Ricordo di aver fatto delle rettifiche relative al capitolo di prova che mi si legge, queste erano assunzioni reali rispetto a quelle di cui ho parlato prima, ma l'assunzione formale era stata fatta in ritardo. La richiesta mi fu fatta da . Sui capitoli della memoria Parte_1
difensiva: Sul capitolo 1: “E' vero mi occupavo delle assunzioni”. Sul capitolo 2:
“Confermo. La data di assunzione poteva essere successiva”. Sul capitolo 3: “Confermo, ho già risposto”. Sul capitolo 4: “Confermo”. Sul capitolo 5: “Confermo”.
Il teste, dunque, persona con conoscenza diretta dei fatti, ha confermato la circostanza che egli in qualità di consulente del lavoro ha provveduto ad effettuare delle rettifiche con riferimento alla data di assunzione di alcuni lavoratori impiegati, i quali venivano inquadrati in un periodo successivo rispetto all'effettivo inizio della prestazione lavorativa. Ciò su richiesta espressa del ricorrente.
Anche sotto il profilo della prova documentale, in atti è presente la comunicazione e-mail trasmessa dal al suddetto teste in data 22 giugno 2020, la quale contiene Parte_1
11 l'elenco dei lavoratori con l'indicazione per ciascuno di essi della data di effettivo inizio dell'attività lavorativa e la data di assunzione (cfr. all. di parte resistente).
Anche i lavoratori interessati hanno confermato in sede ispettiva di aver iniziato a lavorare prima del formale inquadramento.
In presenza di tale quadro probatorio, non assume rilievo la deduzione attorea secondo cui lo stesso avrebbe affidato l'attività di ricerca e di assunzione di lavoratori a Controparte_6
a seguito di un contratto di collaborazione in cui veniva affidato a quest'ultimo l'attività di logistica. Ed invero, l'aver affidato tale attività ad un soggetto terzo non esime in ogni caso il datore di lavoro dal compimento di una attività di controllo e di intervento sull'operato di tale soggetto. In capo al datore grava, quindi, in ogni caso il suddetto obbligo di controllo la cui violazione anche solo colposa comporta responsabilità in relazione alle sanzioni amministrative.
Le predette considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza ad avviso della quale l'art. 3,
L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n.
1203),costituisce jus receptum, ai sensi dell'art. 3 cit., il principio secondo il quale per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, a carico di colui che le abbia commesse, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Consiglio di Stato sentenza n. 410 del 12 gennaio 2023).
Il principio è stato più volte ribadito. Ad esempio, da Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012,
n. 2658 a cui dire, ex art. 3, L. n. 689/1981, il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa sarebbe richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, dev'essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta prova del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. L'art. 3, cit., nella
12 parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, nell'escludere l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.
Il richiedere per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e della volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone quindi una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo. Il principio posto dalla citata norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve quindi essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Nel caso di specie, è opportuno evidenziare che il ricorrente non ha fornito la prova di aver agito senza colpa. Egli non ha provato di aver posto le cautele adeguate a controllare l'attività del o di essere stato nell'impossibilità di farlo. A tal proposito, Per_7 esclusivamente per due lavoratori, ovvero e è stato Persona_4 Persona_5
accertato in sede penale che essi sono stati fittiziamente assunti e non hanno mai svolto attività lavorativa in favore del ricorrente. Per gli altri lavoratori emerge, invece, un differimento della formale assunzione rispetto all'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa che comporta quanto meno una responsabilità colposa del ricorrente.
Venendo alle altre contestazioni oggetto del provvedimento impugnato, dalla documentazione inerente al Libro Unico del Lavoro del mese di marzo del 2020 e dalle ricevute dei bonifici emerge il ritardo nella corresponsione della retribuzione del lavoratore
Medica Pt_3
13 Dalla medesima documentazione del Libro Unico inerente al mese di aprile 2020 si evince il collocamento in infortunio mentre manca la prova del pagamento della relativa Parte_2
indennità.
Dai modelli risultano i ritardi o le omissioni totali in ordine alle comunicazioni CP_4
obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro e di assunzione.
Anche per tali contestazioni valgono i principi esposti in narrativa riguardanti la colpa del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 4.219,00, oltre come per legge se dovuti.
Trieste, 9.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Roberto Mantello Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del Capo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dai funzionari dott.ri
MI ST e IA PI GR
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto impugnativa avverso l'ordinanza–ingiunzione n.
200/2023 del 04/01/2024, emessa dall' di sede di Controparte_1 Controparte_1
Trieste, la quale trova origine nel verbale unico di accertamento e notificazione n. Con TS00000/2020-604-01 del 18/09/2020 e nel rapporto al Direttore dell' del 04/07/2023, per la somma complessiva di euro 88.263,30 (di cui euro 21,70 per spese di notifica).
Con la suddetta ordinanza sono state contestate le seguenti violazioni di legge:
“1. Art. 3, commi 3 e 3ter, D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, come da ultimo sostituito dall'art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, per aver occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e quindi “in nero”, 24 lavoratori subordinati le cui generalità e i periodi di lavoro irregolare sono indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione;
2. Art. 73, DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, per non aver corrisposto al lavoratore infortunato il trattamento economico dovuto nel Parte_2
periodo di carenza;
3. Art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al competente Servizio del Lavoro la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, entro 5 giorni dall'evento, relativamente ai lavoratori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
[...]
4. Art. 1, D.L. n, 663/1979 e successive modifiche e integrazioni, per aver corrisposto in ritardo al lavoratore l'indennità di malattia per il mese di marzo del 2020; Parte_3
5. Art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al competente Servizio del Lavoro la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, entro 5 giorni dall'evento, relativamente ai lavoratori e Parte_4
Persona_6
6. Art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996 conv, in L. n. 608/1996 e successive modifiche e integrazioni, per non aver comunicato al Servizio del Lavoro competente, entro
2 il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore . Parte_5
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto:
“1) Il SI ha operato quale titolare dell'impresa TRASPORTI DE VECCHI di Parte_1
, già corrente a Trieste con sede presso la propria abitazione, in Trieste Parte_1
alla vi a Matteotti 18, svolgente attività di autotrasporto per conto terzi.
2) Va precisato che nell'anno 2020 il SI aveva modo di conoscere tale Parte_1
nato in Serbia a [...] in data [...]. Persona_7
3) Questi affermava di risiedere nella Repubblica d'Austria, a Vienna in Romergasse
82/122 ma di essere domiciliato in Trieste via Valmaura 33 ove dichiarava di vivere.
4) Il proponeva di collaborare con l'impresa del forte di contatti con Per_7 Parte_1 diverse imprese operanti nell'Italia del Nord e del Nord Est in particolare, nonché in
Germania, Austria e nelle Repubbliche dell'ex Jugoslavia si dichiarava disponibile a sviluppare la rete di collegamenti e l'attività della Trasporti De VE.
5) In ragione di ciò si concludeva un contratto di collaborazione (doc. 1).
6) Nel giugno 2020 il apprendeva, però dal proprio consulente del lavoro rag, Parte_1
di irregolarità attuate dal il quale avrebbe utilizzato Persona_8 Per_7
modulistica propria del rag. al fine di dimostrare e comprovare ad alcuni autisti Per_8
l'esistenza di contratti di lavoro e a loro assunzione.
7) Da ulteriore verifica, il RICORRENTE scopriva, che il aveva in totale Per_7 autonomia e di propria iniziativa assunto autisti, omettendo di notiziare l'impresa dell'instaurazione del rapporto di lavoro e così non ponendo l'impresa nelle condizioni di effettuare le dovute comunicazioni all'INPS ed agli enti preposti.
8) Nel periodo giungevano, inoltre, al ulteriori segnalazioni da persone che Parte_1
affermavano di aver stipulato un regolare contratto di impiego con l'impresa Parte_1 pur non ricevendo la retribuzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa dagli stessi asseritamente svolta.
3 9) Successivamente, diverse tra detti autisti si rivolgevano ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro che iniziavano gli accertamenti del caso. Si precisa che lo scrivente forniva ai funzionari dell'ispettorato ogni documento richiesto, ivi compresi i contratti di lavoro, le deleghe rilasciate ai singoli professionisti, i cronotachigrafi riproducenti i viaggi, percorrenze e chilometraggio effettuato dai trattori stradali e autoarticolati noleggiati o in uso all'impresa di cui lo scrivente è titolare.
10) Risultava, perciò, che agli autisti veniva consegnato un contratto di lavoro non elaborato dal consulente del lavoro dell'impresa rag. né da altri o dall'ufficio Per_8
della De VE Trasporti di Trieste. In sostanza si trattava di un contratto falso ed il
[...] in più occasioni – avanti all' ed all'Autorità Giudiziaria disconosceva le Pt_1 CP_1
firme apposte, per essere firme non apposte dalla sua mano.
11) In data 22 giugno del 2020 nel tentativo di sanare le gravi irregolarità così da altri – ed in particolare dal - realizzate lo scrivente incaricava il rag. di Persona_7 Per_8
rettificare le date di assunzione di effettivo inizio del rapporto di lavoro di diversi autisti ed
a redigere nuovi contratti di lavoro. Precisa che tale iniziativa è stata assunta dopo che già era stato avviato l'accertamento ad opera degli Uffici Ispettivi del Ministero del Lavoro.
12) A fronte di tali gravi irregolarità il ricorrente presentava in da 3 gennaio 2021 denuncia- querela a vanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste nei confronti del per la truffaldina attività svolta a suo danno, non nascondendo che Per_7
il predetto aveva con più azioni alterato e falsificato gli atti presso diverse Persona_7
Autorità (doc. 2).
13) Da ciò si originava il procedimento penale per diversi titoli di reato nei confronti del
procedimento rubricato agli atti della Procura della Repubblica del Tribunale Per_7
di Trieste sub r.g.n.r. 4403/20, come risulta dalla citazione a teste comunicata al Parte_1
quale persona offesa dal reato (doc.3):
14) Le gravi irregolarità e l'attività distrattiva realizzata dal comportavano il Per_7
fallimento della De VE Trasporti con sentenza resa dal Tribunale di Trieste.
15) Qui si dimettono la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trieste dalla quale risulta condanna del per la sola ipotesi sub a) ed ahimè riferita proprio al compenso Parte_1
reso al compenso che poiché non correttamente contabilizzato è stato Per_7
4 qualificato come attività distrattiva del fallimento e dal quale risulta l'assoluzione per tutte le altre ipotesi di reato”.
Per tali ragioni egli ha concluso come di seguito:
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per le ragioni di cui alla premessa
e conseguentemente revocarlo perché infondato, ingiuste e illegittime per i motivi di cui in narrativa;
con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'ente indicato in epigrafe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con In via preliminare, occorre riportare le contestazioni effettuate dall' nel provvedimento di cui è causa.
- L'occupazio ne irregolare di 24 lavoratori, assunti come autisti, in riferimento ai quali non corrisponde la data di formale assunzione con quella di effettivo inquadramento.
Nello specifico:
5 “1. Il SI nt. a Napoli il 01/06/1971, assunto a far data dal Parte_6
16/03/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 15/03/2020;
2. Il SI nato in [...] l'[...]), assunto a fara data dal Parte_2
02/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 01/04/2020;
3. Il SI nt. in Romania il 01/06/1960, assunto a far data dal Parte_7
02/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 01/04/2020;
4. Il SI nt. a Venezia il 04/12/1968, assunto a far data dal 03/04/2020 Parte_8
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 02/04/2020;
5. Il SI nt. a La Spezia il 05/07/1970, assunto a far data dal Controparte_3
09/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno prima, ossia il 08/04/2020;
6. Il SI nt. a Città Sant'Angelo il 12/03/1960, assunto a far Persona_3
data dal 15/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 13/04/2020;
7. Il SI , nt. in Romania il 02/06/1967, assunto a far in data Parte_9
20/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 10/04/2020;
8. Il SI , nt. a Napoli il 06/02/1963, assunto a far data dal 20/04/2020 Persona_1
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 17/04/2020;
9. Il SI , nt. in Romania il 19/09/1980, assunto a far data dal Parte_10
28/04/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 20/04/2020;
6 10. Il SI nt. a Lucca il 29/11/1965, assunto a far data dal Parte_11
28/04/2020
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 20/04/2020;
11. Il SI nt. in Romania il 08/03/1986, assunto a far data Parte_12
dal 14/05/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 02/05/2020;
12. Il SI nt. a il 29/01/1983, assunto a far data dal Parte_13 Pt_14
26/06/2020
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 31/05/2020;
13. Il SI nt. in Romania il 07/19/1977, assunto in data 28/04/2020 Persona_6
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione): in tal caso, la comunicazione al sistema UNILAV risulta inviata soltanto in data 01/07/2020;
14. Il SI nt. a Pistoia il 17/05/1965, assunto in data 14/05/2020 (come Parte_15 scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 01/05/2020;
15. Il SI nt. Gallipoli il 02/10/1975, assunto in data 14/05/2020 Parte_16
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 22/04/2020;
16. Il SI nt. in Romania il 25/04/1981, assunto in data Parte_17
04/06/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 13/05/2020;
17. Il SI nt. in Marocco il 24/01/1973, assunto in data 14/05/2020 Parte_18
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 11/05/2020;
7 18. Il SI nt. in Germania il 20/03/1966, assunto in data 04/06/2020 Parte_19
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 01/06/2020;
19. Il SI nt. in Moldavia il 30/10/1977, assunto in data 04/06/2020 (come Pt_20 scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 18/05/2020;
20. Il SI nt. a Tortona il 19/02/1975, assunto in data 14/05/2020 Parte_21
(come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 25/04/2020;
21. Il SI nt. a Catania il 19/04/1978, assunto in data Parte_22
14/05/2020 (come scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 30/04/2020;
22. Il SI nt. a Jesi il 16/05/1978, assunto in data 04/06/2020 (come Parte_23 scritto nella comunicazione obbligatoria d'assunzione), ha in realtà iniziato a lavorare il giorno 11/05/2020;
23. Il SI nt. a Pietramontecorvino il 05/04/1962, occupato dal Persona_4
01/06/2020 al 04/06/2020, per il quale non risulta inviata alcuna comunicazione al sistema
UNILAV;
24. Il SI nt. Palmanova il 27/11/1963, occupato dal 07/06/2020 Persona_5
al 08/06/2020, per il quale non risulta inviata alcuna comunicazione al sistema UNILAV”.
-Ritardo nella corresponsione dell'indennità di malattia ad un lavoratore dipendente.
Con Come eccepito in memoria dall' :
“Dall'esame del Libro Unico del Lavoro elaborato dalla ditta Parte_24
, è emerso che il lavoratore è stato in malattia dal
[...] Parte_3
giorno 11/03/2020 al giorno 24/03/2020. Tuttavia, incrociando detta risultanza documentale con i bonifici effettuati a favore del lavoratore che si trovava in malattia, risulta che la relativa indennità è stata corrisposta al medesimo in due tranches soltanto nei giorni
8 05/05/2020 e 11/05/2020. Poiché l'impresa ha in ogni caso provveduto a porre in compensazione gli importi con il credito contributivo dovuto all'INPS, risulta consumato l'illecito specificamente previsto dall'art. 1, D.L. n, 663/1979. Invero, risulta che l'impresa ha presentato il “modello DM 10” per la mensilità di marzo del 2020, in Parte_1
riferimento al lavoratore evidenziando nel modello, e dunque portando in Parte_3
compensazione, le somme accantonate corrispondenti all'indennità di malattia, pur senza averle ancora corrisposte al lavoratore (i bonifici, infatti, come più sopra illustrato, sono stati effettuati nel mese di maggio del 2020). Così facendo, l'impresa ha conseguito un indebito risparmio di spesa, portando in compensazione un credito che al momento dell'inoltro del modello DM 10 all'INPS ancora non sussisteva”.
-Omessa corresponsione dell'indennità prevista per un lavoratore dipendente infortunato
Con Come eccepito in memoria dall' :
“Sempre esaminando il Libro Unico della ditta oggetto di accertamenti, gli Ispettori hanno rilevato che il lavoratore era stato collocato in infortunio a partire dal Parte_2
giorno 10 aprile 2020: tuttavia, nel corso delle indagini è emerso che al suddetto lavoratore non era affatto stata corrisposta la retribuzione per il mese di aprile, comprensiva dell'indennità prevista per infortunio occorso sul lavoro”.
-Omesse comunicazioni di instaurazione e di cessazione di rapporti di lavoro dipendente
Con Come eccepito in memoria dall' :
Da una verifica effettuata consultando la banca dati telematica , infine, risultano CP_4
alcune omissioni in ordine agli obblighi di comunicazione inerenti al rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico, gli Ispettori hanno accertato:
-l'omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni con i lavoratori (cessato in data 02/03/2020, comunicazione effettuata Parte_25
soltanto in data 12/03/2020), (cessato in data 06/05/2020, comunicazione Persona_9
effettuata soltanto 02/07/2020), (cessato in data 08/07/2020, Persona_1
comunicazione mai effettuata), (cessato 06/07/2020, comunicazione mai Parte_6
effettuata), (cessato in data 01/05/2020, comunicazione mai Persona_3
9 effettuata), (cessazione avvenuta in data 04/06/2020, comunicazione Persona_4 mai effettuata) e (cessazione avvenuta in data 08/06/2020, Persona_5
comunicazione mai effettuata)”.
- l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente.
Con Come eccepito in memoria dall' :
“l'inizio della prestazione lavorativa, con il lavoratore (assunto in data Parte_5
01/02/2020, comunicazione effettuata in data 03/02/2020).
Ebbene, con riferimento all'occupazione irregolare dei 24 lavoratori assumono rilievo le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro della ditta TRASPORTI DE VECCHI, ragioniere sia in sede ispettiva sia in sede processuale. In sede ispettiva il Persona_8
ha dichiarato: “Il SI , normalmente tramite e-mail ma a volte Per_8 Parte_1
anche tramite WhatsApp, mi informava di dover procedere all'assunzione di un lavoratore indicandomi anche la data di decorrenza dell'assunzione che normalmente era la prima data utile, ossia il primo giorno successivo alla predetta comunicazione. Insieme alla e-mail che il SI mi trasmetteva, venivano allegati anche i documenti del lavoratore Parte_1
da assumere quali carta d'identità, tessera sanitaria. Una volta ricevuta la predetta mail, provvedevo all'assunzione formale del lavoratore e quindi all'elaborazione della lettera di assunzione e alla contestuale trasmissione del modello UNILAV”“… Preciso che recentemente, a seguito dell'inizio dei vostri accertamenti, il sig. mi ha Parte_1
chiesto di regolarizzare circa una quindicina di lavoratori autisti/frigoristi con le date di effettivo inizio di lavoro. A tal fine ho annullato i modelli UNILAV precedentemente trasmessi e contestualmente ho trasmesso nuovi modelli UNILAV e nuove lettere di assunzione con le date corrette e rielaborando i prospetti di paga dei mesi di aprile e maggio 2020 che ho inviato in bozza al sig. ”. Escusso nel presente Parte_1
giudizio, il ha dichiarato: “Sono stato consulente del lavoro del ricorrente fra il Per_8
2018 ed il 2020”. Sui capitoli del ricorso: “L'8 o il 9 giugno del 2020 sono stato chiamato al telefono presso il mio studio prima da un lavoratore del un certo , e Parte_1 Per_4
poi dalla mia collega in relazione ad un lavoratore del CP_5 Parte_1 Per_5
10 , il quale voleva dimettersi. Ho verificato nel mio data base e fra i lavoratori in forza Per_5
presso la ditta del non ho rinvenuto né il nominativo dello né quello del Parte_1 Per_4
. Incuriosito mi sono fatto mandare da loro la lettera di assunzione, e una volta Per_5
ricevutala ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, perché io di solito predispongo la lettera di assunzione su un modello difforme da quello da quello che mi era stato presentato dai due lavoratori. Ho chiamato e la sua commercialista, e dopo Parte_1
aver parlato con loro ho capito che aveva condiviso con i miei Parte_1 Per_7
modelli di assunzione. si occupava di logistica per il non era un suo Per_7 Parte_1
dipendente, era socio di una ditta diversa, la DM Trasporti, cui il aveva Parte_1
appaltato dei servizi di logistica. Penso che o un impiegato di Parte_1 Parte_1
avessero dato al i miei modelli di assunzione del personale, ma posso solo Per_7
ipotizzarlo. Ho fatto conseguentemente una denuncia dettagliata su quello che era successo.
Quando ho fatto la riunione con lui mi è parso inconsapevole in ordine Parte_1 all'assunzione dei lavoratori da parte del sui rapporti con il Per_7 Parte_1
mi disse che gli aveva appaltato i servizi di logistica. Non so di altri lavoratori Per_7 assunti dal , forse ce ne potrebbero essere degli altri”. ADR: “mi ricordo del Per_7 SI . Era un'autista che fungeva da rappresentante degli altri colleghi e che in caso Pt_8
di ritardo dei pagamenti mi chiamava per avere dei chiarimenti”. Sul capitolo 11: “Ricordo di aver fatto delle rettifiche relative al capitolo di prova che mi si legge, queste erano assunzioni reali rispetto a quelle di cui ho parlato prima, ma l'assunzione formale era stata fatta in ritardo. La richiesta mi fu fatta da . Sui capitoli della memoria Parte_1
difensiva: Sul capitolo 1: “E' vero mi occupavo delle assunzioni”. Sul capitolo 2:
“Confermo. La data di assunzione poteva essere successiva”. Sul capitolo 3: “Confermo, ho già risposto”. Sul capitolo 4: “Confermo”. Sul capitolo 5: “Confermo”.
Il teste, dunque, persona con conoscenza diretta dei fatti, ha confermato la circostanza che egli in qualità di consulente del lavoro ha provveduto ad effettuare delle rettifiche con riferimento alla data di assunzione di alcuni lavoratori impiegati, i quali venivano inquadrati in un periodo successivo rispetto all'effettivo inizio della prestazione lavorativa. Ciò su richiesta espressa del ricorrente.
Anche sotto il profilo della prova documentale, in atti è presente la comunicazione e-mail trasmessa dal al suddetto teste in data 22 giugno 2020, la quale contiene Parte_1
11 l'elenco dei lavoratori con l'indicazione per ciascuno di essi della data di effettivo inizio dell'attività lavorativa e la data di assunzione (cfr. all. di parte resistente).
Anche i lavoratori interessati hanno confermato in sede ispettiva di aver iniziato a lavorare prima del formale inquadramento.
In presenza di tale quadro probatorio, non assume rilievo la deduzione attorea secondo cui lo stesso avrebbe affidato l'attività di ricerca e di assunzione di lavoratori a Controparte_6
a seguito di un contratto di collaborazione in cui veniva affidato a quest'ultimo l'attività di logistica. Ed invero, l'aver affidato tale attività ad un soggetto terzo non esime in ogni caso il datore di lavoro dal compimento di una attività di controllo e di intervento sull'operato di tale soggetto. In capo al datore grava, quindi, in ogni caso il suddetto obbligo di controllo la cui violazione anche solo colposa comporta responsabilità in relazione alle sanzioni amministrative.
Le predette considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza ad avviso della quale l'art. 3,
L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n.
1203),costituisce jus receptum, ai sensi dell'art. 3 cit., il principio secondo il quale per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, a carico di colui che le abbia commesse, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Consiglio di Stato sentenza n. 410 del 12 gennaio 2023).
Il principio è stato più volte ribadito. Ad esempio, da Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012,
n. 2658 a cui dire, ex art. 3, L. n. 689/1981, il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa sarebbe richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, dev'essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta prova del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. L'art. 3, cit., nella
12 parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, nell'escludere l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.
Il richiedere per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e della volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone quindi una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo. Il principio posto dalla citata norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve quindi essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Nel caso di specie, è opportuno evidenziare che il ricorrente non ha fornito la prova di aver agito senza colpa. Egli non ha provato di aver posto le cautele adeguate a controllare l'attività del o di essere stato nell'impossibilità di farlo. A tal proposito, Per_7 esclusivamente per due lavoratori, ovvero e è stato Persona_4 Persona_5
accertato in sede penale che essi sono stati fittiziamente assunti e non hanno mai svolto attività lavorativa in favore del ricorrente. Per gli altri lavoratori emerge, invece, un differimento della formale assunzione rispetto all'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa che comporta quanto meno una responsabilità colposa del ricorrente.
Venendo alle altre contestazioni oggetto del provvedimento impugnato, dalla documentazione inerente al Libro Unico del Lavoro del mese di marzo del 2020 e dalle ricevute dei bonifici emerge il ritardo nella corresponsione della retribuzione del lavoratore
Medica Pt_3
13 Dalla medesima documentazione del Libro Unico inerente al mese di aprile 2020 si evince il collocamento in infortunio mentre manca la prova del pagamento della relativa Parte_2
indennità.
Dai modelli risultano i ritardi o le omissioni totali in ordine alle comunicazioni CP_4
obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro e di assunzione.
Anche per tali contestazioni valgono i principi esposti in narrativa riguardanti la colpa del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 4.219,00, oltre come per legge se dovuti.
Trieste, 9.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
14