CA
Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 212/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso da
con sede a Bolzano, Viale Druso 329/A. C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e Vicepresidente del Consiglio di amministrazione Sig. nato a [...] il [...] con l'Avv. Alberto Brazzi del Parte_2
Foro di Bologna
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
La società ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento della Parte_3 nonché (nata a [...] il [...])
[...] Parte_3 quale socia illimitatamente responsabile, dichiarato con sentenza del 25.3.2014 dal
Tribunale di Mantova, fallimento chiuso con decreto del 31.10.2024.
La ricorrente in data 29.2.2016 presentava domanda di ammissione allo stato passivo e veniva ammessa per un credito di € 2577,00 al chirografo.
La ricorrente ha documentato una durata del fallimento di oltre sette anni e sei mesi, con superamento quindi di 2 anni della durata ragionevole.
Ha chiesto un indennizzo “di almeno euro 400,00 per ogni anno eccedente la durata ragionevole della predetta procedura fallimentare a titolo di danni subiti … oppure al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della presente causa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo”
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 212/2025 V. G.
Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Si può ritenere che nessuno, all'interno della società ricorrente, possa aver riportato per via dell'eccessiva durata del processo, già di per sé di scarso impatto emotivo quale la procedura fallimentare, alcuna sofferenza psichica, ciò a maggior ragione vista la natura chirografaria del credito ammesso, e la conseguente alta prevedibilità del suo mancato soddisfacimento, credito oltretutto molto modesto in relazione alle dimensioni della società.
Occorre ricordare che, pacificamente, il fondamento della equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 e successive modifiche è pur sempre rappresentato dai
“turbamenti di carattere psicologico” che l'eccessiva durata del processo provoca a coloro che ne sono parti (così ad esempio Cass. 974/2020; Cass. 322/2016). Come anche indicato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17344 del 5.4.2024, pubblicata il 24.6.2024, occorre sempre operare un giudizio di comparazione tra l'ammontare del credito ammesso al passivo e la situazione socioeconomica dell'istante, in modo che venga evidenziata la reale portata degli interessi di quest'ultimo alla decisione.
Come già alcune pronunzie della Suprema Corte hanno evidenziato, le condizioni soggettive del creditore rilevano ai fini della determinazione del “quantum” dell'indennizzo e non per negare il diritto all'indennizzo stesso, ciò al fine di evitare sovra-compensazioni.
Ciò posto l'equo indennizzo va determinato nella misura di euro 200 per anno, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza, e non in proporzione all'entità del credito vantato nella procedura fallimentare, che è stato fatto valere nella competente procedura concorsuale e che non è quindi qui possibile prendere a riferimento.
Si liquidano nel valore minimo (avuto riguardo alla semplicità della causa e al fatto che si tratta di cause “seriali”) parametri procedimenti monitori, in euro 237 i compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n. 147 del 2022, oltre al rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA ed alle spese documentate (27,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 212/2025 V. G.
CONDANNA il a corrispondere a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001 euro 400,00 oltre interessi legali
[...] dalla domanda;
CONDANNA il a corrispondere, a favore della ricorrente Controparte_1 euro 27 per spese ed euro 237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Brescia, 8.6.2025
Cons. Maria Grazia Domanico
3
Proc. N. 212/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso da
con sede a Bolzano, Viale Druso 329/A. C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e Vicepresidente del Consiglio di amministrazione Sig. nato a [...] il [...] con l'Avv. Alberto Brazzi del Parte_2
Foro di Bologna
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
La società ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento della Parte_3 nonché (nata a [...] il [...])
[...] Parte_3 quale socia illimitatamente responsabile, dichiarato con sentenza del 25.3.2014 dal
Tribunale di Mantova, fallimento chiuso con decreto del 31.10.2024.
La ricorrente in data 29.2.2016 presentava domanda di ammissione allo stato passivo e veniva ammessa per un credito di € 2577,00 al chirografo.
La ricorrente ha documentato una durata del fallimento di oltre sette anni e sei mesi, con superamento quindi di 2 anni della durata ragionevole.
Ha chiesto un indennizzo “di almeno euro 400,00 per ogni anno eccedente la durata ragionevole della predetta procedura fallimentare a titolo di danni subiti … oppure al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della presente causa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo”
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 212/2025 V. G.
Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Si può ritenere che nessuno, all'interno della società ricorrente, possa aver riportato per via dell'eccessiva durata del processo, già di per sé di scarso impatto emotivo quale la procedura fallimentare, alcuna sofferenza psichica, ciò a maggior ragione vista la natura chirografaria del credito ammesso, e la conseguente alta prevedibilità del suo mancato soddisfacimento, credito oltretutto molto modesto in relazione alle dimensioni della società.
Occorre ricordare che, pacificamente, il fondamento della equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 e successive modifiche è pur sempre rappresentato dai
“turbamenti di carattere psicologico” che l'eccessiva durata del processo provoca a coloro che ne sono parti (così ad esempio Cass. 974/2020; Cass. 322/2016). Come anche indicato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17344 del 5.4.2024, pubblicata il 24.6.2024, occorre sempre operare un giudizio di comparazione tra l'ammontare del credito ammesso al passivo e la situazione socioeconomica dell'istante, in modo che venga evidenziata la reale portata degli interessi di quest'ultimo alla decisione.
Come già alcune pronunzie della Suprema Corte hanno evidenziato, le condizioni soggettive del creditore rilevano ai fini della determinazione del “quantum” dell'indennizzo e non per negare il diritto all'indennizzo stesso, ciò al fine di evitare sovra-compensazioni.
Ciò posto l'equo indennizzo va determinato nella misura di euro 200 per anno, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza, e non in proporzione all'entità del credito vantato nella procedura fallimentare, che è stato fatto valere nella competente procedura concorsuale e che non è quindi qui possibile prendere a riferimento.
Si liquidano nel valore minimo (avuto riguardo alla semplicità della causa e al fatto che si tratta di cause “seriali”) parametri procedimenti monitori, in euro 237 i compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n. 147 del 2022, oltre al rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA ed alle spese documentate (27,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 212/2025 V. G.
CONDANNA il a corrispondere a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001 euro 400,00 oltre interessi legali
[...] dalla domanda;
CONDANNA il a corrispondere, a favore della ricorrente Controparte_1 euro 27 per spese ed euro 237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Brescia, 8.6.2025
Cons. Maria Grazia Domanico
3