Articolo 90 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 89Articolo 91
Versione
2 maggio 1963
Art. 90.
Le entrate ordinarie e straordinarie
del bilancio dell'Azienda autonoma
delle poste e dei telegrafi, accertate
nell'esercizio 1950-51 per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono
stabilite, come risulta dal conto
consuntivo dell'Amministrazione stessa
allegato al rendiconto del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni
per l'esercizio finanziario predetto,
in.................................... L. 69.131.241.233,44

delle quali furono riscosse........... L. 57.775.778.308,54
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e rimasero da riscuotere.............. L. 11.355.462.924,90
Entrata in vigore il 2 maggio 1963