Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8446/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8446/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione ad avviso di accertamento ex art. 1 co
792 L. 160/19 e vertente
TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Cossiga, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Pozzuoli (NA), alla Via G. Pagano n. 16, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso, in virtù di determina N. 455 del 27.03.2024, nonché di procura speciale del 27.03.2024 in atti dall'Avv. Prof. Maurizia Venezia e dall'Avv. Prof. Riccardo E. Di Vizio, e con loro elett.te dom.to presso il loro domicilio digitale costituito dalla casella pec e Email_1
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OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
A emesso dal per il pagamento della somma di €. Controparte_1
11.278,01 per l'omesso versamento delle indennità di occupazione sine titulo della pertinenza (box) all'alloggio di ora di sua proprietà identificato al fol.
12, p.lla 1076, sub 39, mq 23 del catasto fabbricati del Comune di , CP_1 dall'anno 2004 al febbraio 2024, notificatogli in data 12.3.2024. L'opponente esponeva, in fatto, di essere proprietaria/assegnataria dell'immobile sito in
Quarto (Na), sito in Quarto (NA), alla Via Primo Carnera n. 2, scala A, int. 2
(Parco Prezioso), al quale era legato un box quale sua pertinenza, distinto al catasto del Comune di Quarto (Na), al fogl. 12, p.lla 1076, sub 39 mq 23; che fin dal primo momento in cui l'Intendenza di Finanza e poi il CP_1
aveva consegnato le chiavi dei box quali pertinenze di immobili
[...] venduti/assegnati ai privati, non aveva mai avanzato alcuna richiesta di pagamento di eventuali canoni per l'utilizzo degli stessi, né tantomeno i canoni erano mai stati quantificati. In diritto, l'opponente eccepiva: 1)
Violazione e/o errata ottemperanza della legge 560/93, delle delibere di C.C.
n. 32 del 27.4.2009 e delibera di C.C. n. 78 del 12.10.2009, nonché errata applicazione e/o interpretazione del parere legale redatto dal Prof. Avv.
Ferdinando Pinto, consulente legale del;
2) Illegittimità Controparte_1 della richiesta indennitaria per occupazione sine titulo ed errato calcolo del canone di locazione dei box;
3) Esercizio abusivo del diritto, illegittimità dello strumento utilizzato dal per la riscossione delle Controparte_1 somma richieste a titolo di indennità per l'occupazione illegittima del box, stante la natura risarcitoria del credito vantato dall'Ente comunale e l'assenza di norme regolanti il pagamento dell'indennità di occupazione illegittima;
4)
Nullità e prescrizione delle somme accertate MAI in precedenza quantificate e richieste. In conclusione, l'opponente chiedeva: “a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n.
8166 del 7.3.2024 e notificato in data 12.03.2024; b) nel merito, annullare e dichiarare inefficace l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 8166 del
7.3.2024 e notificato in data 12.03.2024, perché inammissibile sia in fatto che in diritto per mancanza del presupposto normativo;
c) nel merito, annullare
l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 8166 del 7.3.2024 e notificato in data 12.03.2024, essendo intervenuto il termine prescrizionale previsto dalla legge;
d) disporre l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento contenuta nell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 8166 del 7.3.2024 e notificato in data 12.03.2024 ed ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica dell'attore; e) nella denegata
- 2 - ipotesi di non accoglimento totale dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 8166 del 7.3.2024 e notificato in data
12.03.2024, ordinare che sia rideterminato il canone di locazione del box auto, perché strettamente pertinenziale, a far data dal 2019, ai sensi dell'art.
13, comma b della L. 392/78 e conseguenziale trasferimento ora per allora unitamente all'alloggio, in quanto si sarebbe dovuto trasferire già contestualmente all'alloggio, come previsto dalla L. 560/93, dalle delibere consiliari nn. 32 e 79/2009, in considerazione anche della richiesta del Sig.
di voler formalizzare anche l'acquisto dei box contestualmente Parte_1 agli alloggi, artatamente ignorata e disattesa dal f) voglia, ancora, CP_1 condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura, oltre maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa e successive occorrende, con attribuzione allo scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma dell'impugnata ingiunzione. In via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'occupazione sine titulo dell'immobile comunale (box) distinto in Catasto al foglio 12 part.lla 1076 sub 39 - mq. 23 da parte dell'opponente, a far data dall'anno 2004, condannando lo stesso al pagamento, a titolo di indennità per detta occupazione illegittima, della somma di €. 11.278,01 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU o ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226
c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Accolta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, ritenuta superflua l'istruttoria, trattandosi in buona misura di controversia di natura documentale, il Giudice, concessi i termini di cui all'art 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 15/05/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è fondata e, per tale ragione, va accolta.
Giova rammentare, in premessa, che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
- 3 - processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (così
Cass. Civ. ord. 9 gennaio 2019 n. 363, ma si veda nello stesso senso Cass.
Civ. sent. n. 11458 del 2018; Cass. Civ. sent. n. 12002 del 2014). Ne consegue che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Costituzione, è consentito al Giudice esaminare un'eccezione preliminare o un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, e la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti, anche in presenza di una questione pregiudiziale (si veda la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la n. 9936 dell'otto maggio 2014, nella quale la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della “res” da parte del danneggiato).
La controversia in esame affonda le sue radici nell'anno 2003, quando il ha acquisito la proprietà di alcuni immobili, fra cui quello Controparte_1 per cui è causa, in virtù di un atto di cessione gratuita proveniente dall'Agenzia del Demanio (atto n.r.333 del 22-12-2003). Tali beni sono stati precedentemente trasferiti allo Stato tramite un atto pubblico amministrativo, in conformità alla Legge n. 219 del 14 maggio 1981, che prevedeva interventi a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del novembre 1980 e febbraio
1981. Successivamente detti immobili sono stati inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato e, in seguito, del , in virtù della Controparte_1 loro destinazione a fini di pubblica utilità. Tali alloggi sono stati assegnati dall'Intendenza di Finanza ai senza tetto a seguito degli eventi sismici e del bradisismo del 23-11- 1980, mediante la sottoscrizione di verbali di consegna, con esclusione, però, dei magazzini e autorimesse che sarebbero stati in seguito occupati sine titulo dagli assegnatari degli immobili. Ed infatti, nei verbali di consegna degli alloggi, le rimesse e i magazzini sono stati espressamente esclusi dalla consegna (nel verbale di consegna si legge:
“Prendo atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'Amministrazione del Demanio non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”). Infine, le pertinenze in esame sono state, poi, oggetto del Piano di dismissione e
- 4 - valorizzazione dei beni comunali approvato con delibera di C.C. n. 32 del
2009.
Sulla scorta di tali brevi premesse di fatto, utili a comprendere il contesto nel quale è maturato l'impugnato accertamento, occorre, ora analizzare il merito della controversia, precisando, sin da subito, che l'oggetto della contesa è la sussistenza del credito fatto valere dalla Pubblica Amministrazione tramite il proprio potere di autotutela esecutiva, credito qualificabile come risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile.
Va in via preliminare analizzato quel motivo di opposizione (3) che parte dal presupposto secondo cui il non avrebbe potuto utilizzare Controparte_1
l'avviso di accertamento ex art.1, co. 792, l. 160/2019 lett. A, difettando la certezza del credito richiesto.
Orbene, l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. In particolare, l'atto impoesattivo deve contenere: la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo
“idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo. Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale». Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi Enti e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis. Pertanto, l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile.
- 5 - Orbene, nel caso di specie, il credito di cui all'avviso di accertamento esecutivo si fonda sulla pretesa risarcitoria avanzata dal sul Controparte_1 presupposto del mancato godimento dell'immobile (box) occupato abusivamente dall'opponente determinato, a dire dell'opposto, sulla base dei valori OMI (Agenzia delle Entrate). Parte opposta non ha fornito indicazioni certe e dettagliate circa i criteri di calcolo dell'indennità richiesta mediante atti normativi e regolamentari.
Il credito, di natura risarcitoria (e non sanzionatoria), non è, dunque, certo, né esigibile, pertanto, il ricorso all' ingiunzione ex art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 appare illegittimo per carenza di potere di autoaccertamento della P.A.
Come nel caso dell'ingiunzione fiscale, infatti, il recupero coattivo non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, laddove, semmai, solo l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione avrebbe potuto costituire oggetto dell'impugnata ingiunzione;
mentre, l'occupazione abusiva del bene in parola, costituendo un vero e proprio illecito di natura extracontrattuale, non integra un fatto predeterminato dal quale potersi accertarsi ipso facto, l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Tuttavia, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma- contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo come per l'ingiunzione ex RD 639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale
- 6 - dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Si deve tener conto, peraltro, che, nella controversia in esame, il CP_1
ha chiesto, in via subordinata, l'accertamento del credito azionato,
[...] motivo per cui vieppiù s'impone la necessità di scendere nel merito della pretesa avanzata sul presupposto che documentalmente provata è
l'occupazione dell'immobile de quo in carenza di titolo. Infatti, come emerge dagli atti, nei verbali di consegna degli alloggi, i box, garage e le cantinole furono espressamente esclusi dalla consegna (“Prendo atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'Amministrazione del Demanio non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”), così come l'acquisto del box in oggetto risulta escluso dal contratto di compravendita in atti.
Passando, quindi, al merito della controversia, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno- conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass.
SU n. 26972/2008). Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa;
poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del
2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n.
- 7 - 13071/2018). Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021).
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 33645/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n.
12865/2022). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. Le
Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva immobile è al contrario richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
- 8 - Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato).
Tanto chiarito, la domanda del deve essere rigettata. Controparte_1
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno presunto o normale, con l'onere, comunque, per la parte che lo richiede di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
- 9 - mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, ossia che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, nella fattispecie in esame il si è limitato a Controparte_1 quantificare il danno da occupazione abusiva rifacendosi proprio alla vieta teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite.
Parte opposta-attrice non ha sufficientemente effettuato la detta attività di allegazione, atteso che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile è stata formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale. In altri termini, non ha specificato se il danno subito in ragione dell'altrui occupazione del bene è da godimento diretto oppure indiretto, e pertanto non ha adeguatamente indicato la concreta possibilità di godimento perduta ossia di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. È mancata l'attività di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante, si ricorda, è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. In mancanza, pertanto, di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto a cui l'immobile illegittimamente occupato dall'opponente avrebbe dovuto essere destinato, il danno paventato in linea astratta dall'opposta non può ritenersi provato neppure in via presuntiva.
Infatti, nel caso di specie, il ha dedotto unicamente che “il box CP_1 occupato illegittimamente dall'attore, come detto, fa parte di quella serie di immobili che il ha inserito nel Piano di dismissione e Controparte_1 valorizzazione triennale 2009-2011” tanto dimostrerebbe da un lato
“l'intenzione del di mettere a frutto l'immobile svincolandolo CP_1 all'uopo persino dalla sua destinazione pubblica” dall'altro “l'esistenza di un danno conseguente alla illecita sua occupazione da parte dell'attrice, che ha impedito all'Ente la concreta possibilità di esercizio del diritto proprietario”.
- 10 - Orbene, ai fini della specifica allegazione e prova, si osserva che la delibera consiliare, risalente al lontano anno 2009, avente ad oggetto l'approvazione del Piano di dismissione e valorizzazione dei beni comunali (v. all. 2), costituisce, invero, un atto di natura programmatica, dal quale non sono poi scaturiti, almeno, processualmente non ve ne è prova, provvedimenti attuativi
(bandi, avvisi pubblici, progetti di utilizzazione dei box) da cui trarre la concreta volontà dell'ente di mettere a frutto l'immobile mediante il godimento diretto o indiretto mediante la concessione del godimento dei box ad altri dietro corrispettivo. Tutt'al più dalla stessa potrebbe trarsi l'astratta volontà di vendere il bene ma non concederlo in godimento a terzi dietro corrispettivo, come richiesto nella specie.
Né a diverse conclusioni devi giungersi in considerazione dell'omessa specifica contestazione da parte del convenuto sulla concreta intenzione di locare il contestato box, atteso che tale profilo non fa venir meno l'onere assertivo dell'attrice. In altri termini, solo a fronte di una specifica allegazione attorea sulla concreta possibilità e volontà di mettere a frutto l'immobile il convenuto si trova nelle condizioni di controdedurre, articolando le proprie difese con conseguente onere di contestazione altrettanto specifica ai sensi e agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto alla diffida ad adempiere prot. n. 6240 del 15.2.2019 depositata nella seconda memoria ex art 171 ter cpc si osserva che in essa non vi è alcuna richiesta di restituzione del bene limitandosi, in essa l'ente richiede il danno subito per l'occupazione illegittima considerato in re ipsa, quale “punizione” per un comportamento lesivo. Da tale documento non si evince l'intenzione, con le indicazioni delle relative modalità, di mettere a frutto l'immobile, né di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile ad altri o di qualsiasi altro pregiudizio subito.
D'altro canto, l'originaria concessione gratuita del bene all'istante dall'Intendenza di Finanza mediante la consegna delle chiavi (v. sentenza Tribunale di Napoli n. 1524 del 2023 in cui si legge” emerge che al di CP_1
venivano trasferiti a titolo gratuito dall'Agenzia del Demanio i box CP_1 per cui oggi è causa, quali originarie pertinenze degli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, costruiti da ditte private ed acquisiti dallo Stato in base a leggi speciali nell'ambito dei provvedimenti previsti dal
DL829/1982 per sopperire ad esigenze abitative pubbliche allo scopo di dare sistemazione ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa dei Parte_2 fenomeni di bradisismo…. dall'esame della sentenza n 8422/2021 emessa dal
- 11 - Tribunale di Napoli, emerge che Le unità immobiliari detenute dagli attori sono state inserite nel piano di dismissione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica, il cui schema è stato adottato con la delibera di
Giunta comunale n. 94 del 08.04.2009 e successivamente approvato dal
Consiglio comunale con delibera n. 32 del 27.4.2009 e poi rimodulato con delibera del Consiglio n. 78 del 12.10.2009 perdendo in tal modo al loro natura indisponibile nel 2009”….. Ancora, va osservato che gli stessi Pt_3 attori ammettono e comprovano, con il deposito della copia degli atti di assegnazione, che i box oggetto di lite non furono assegnati ma di essi fu consegnata la chiave e quindi la detenzione anche se a titolo ( temporaneamente) gratuito), dallo Stato al Comune sempre a titolo gratuito, il quale solo nel 2019 chiedeva l'indennità di occupazione, dimostra come già in precedenza il bene non fosse destinato a reddito, ma utilizzato per altre finalità pubbliche e, quindi, avvalora ulteriormente la necessità di un'allegazione puntuale circa le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio subito per l'occupazione sine titulo.
Il non ha, quindi, provato il danno neanche con l'allegazione di CP_1 semplici presunzioni, in merito all'utilità che avrebbe potuto ritrarre dalla disponibilità del bene, mancando ogni prova – anche a livello indiziario – in ordine alla possibilità di locazione a terzi, ovvero anche alla possibilità di utilizzazione diretta od al verificarsi di occasioni di vendita.
Fatto costitutivo del diritto al risarcimento, si ricorda, non è la detenzione sine titulo in sé, bensì la indicazione specifica della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. L'ente comunale non ha provato né adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della sua controparte essendosi limitato, come detto, ad allegare il “valore del canone di locazione" dell'immobile, “senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova (v. ordinanza Cass. n.39/2021).
Se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria.
- 12 - La mancata prova dell'effettivo pregiudizio subito non consente al giudice neppure la liquidazione equitativa parametrata ai canoni di locazione non conseguiti.
Sulla scorta di quanto precede, si deve, dunque, concludere che alcun danno ha sofferto il dall'occupazione sine titulo perpetrata Controparte_1 dall'opponente con la conseguenza che, anche sotto il profilo sostanziale, la pretesa azionata con l'impugnato avviso di accertamento non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto. Tali spese sono attribuite in favore dell'avv. Francesco
Cossiga, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo avanzata dal;
Controparte_1
c) Condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che si liquidano in €. 264 per esborsi ed in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Cossiga, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 12/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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