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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 2713/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Glenda Gadaleta
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
Valentina Filz e Carlotta Maddalena Pagetto
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.2.2025.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 16.12.2024, il Sig. ha domandato la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato a Novi Ligure il 5.5.2002 con la Sig.ra CP_1
1 2. All'udienza del 18.3.2025, il Sig. ha domandato la sentenza non definitiva in Parte_1
punto status, rispetto alla quale la Sig.ra ha rappresentato di non opporsi. CP_1
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata prevista con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Pubblico Ministero in data 29.4.2019, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 16.12.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al Giudice
Delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, a Novi Ligure, il 5.5.2002, tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 2713/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Glenda Gadaleta
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
Valentina Filz e Carlotta Maddalena Pagetto
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 4.2.2025.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 16.12.2024, il Sig. ha domandato la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato a Novi Ligure il 5.5.2002 con la Sig.ra CP_1
1 2. All'udienza del 18.3.2025, il Sig. ha domandato la sentenza non definitiva in Parte_1
punto status, rispetto alla quale la Sig.ra ha rappresentato di non opporsi. CP_1
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata prevista con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Pubblico Ministero in data 29.4.2019, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 16.12.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
4. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al Giudice
Delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, a Novi Ligure, il 5.5.2002, tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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