Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2376/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il 1° marzo 1946 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e
[...] C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati
[...] C.F._4
e difesi dall'AVV. MARANGIA CATERINA, presso il cui studio, in Carlentini, via Roma n.
50, sono elettivamente domiciliati;
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_5
), rappresentato e difeso dall'AVV. TINNIRELLO DEBORAH, presso C.F._5
il cui studio, in Lentini, via Garibaldi n. 59, è elettivamente domiciliato.
Opponenti
contro
:
Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro.tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'AVV. BATTAGLIA CLAUDIO, presso il cui studio, in Carlentini, via Pietro
Mascagni n. 4, è elettivamente domiciliata.
Opposta pagina 1 di 9
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza dell'11 luglio 2024, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto la Parte_1 Parte_2
presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2020 del 19.02.2020 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 5639/2019 del ruolo generale, con il quale veniva ingiunto, in solido tra loro ed a e , il Parte_5 Parte_6 Parte_4
pagamento, in favore della Controparte_2
della somma complessiva di euro 65.199,09, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di fideiussione stipulato in favore di Parte_5
Con ordinanza del 31.12.2022 era stata disposta la riunione al presente procedimento di opposizione, attesa la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva, dei giudizi iscritti ai nn. 2483/2020 e 2407/2020 del ruolo generale del Tribunale di Siracusa incardinati da e contro il medesimo istituto di Parte_6 Parte_4 Parte_5
credito.
Gli opponenti e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_4
, con le loro doglianze hanno, dapprima, eccepito la nullità del decreto ingiuntivo
[...]
opposto per difetto di procura ad litem in capo all'asserito rappresentante dell'istituto di credito;
nel merito, hanno rilevato la mala fede dell'istituto di credito nell'escussione della garanzia stante la mancata preventiva escussione del debitore principale, la violazione dell'art. 1944, comma secondo, c.c. in combinato disposto con l'art. 1461 c.c., nonché, la decadenza dell'azione ex art. 1957 del Codice civile;
hanno lamentato, inoltre, la carenza di prova del credito ingiunto e l'ammontare dello stesso, l'usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente applicati e la violazione del divieto di anatocismo bancario.
Inoltre, nella qualità di debitore principale, ha dedotto il difetto di Parte_5
forma ex art. 117, terzo comma, TUB del contratto di finanziamento, e in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. CP_1
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 In data 26.03.2021 si è costituita, altresì, la nella qualità di procuratrice di P_ [...]
cessionaria del credito per cui è causa, che riportandosi a tutte le attività della CP [...]
, ne ha fatto proprie le difese. Controparte_2
Con ordinanza del 12.02.2021 era accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 309/2020 del 19.02.2020 e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.07.2024,
a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla ceduto poi Controparte_2
alla e per essa la procuratrice di complessivi euro 65.199,09, Controparte_4 P_
a fronte del contratto di fideiussione bancaria stipulato da e , in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_4 Parte_5
i quali hanno lamentato, in primo luogo, il difetto di procura in capo all'asserito
[...] legale rappresentante dell'istituto di credito, stante la mancata allegazione della procura notarile o degli estremi identificativi della stessa al fine di verificare la titolarità del potere di rappresentanza del Dott. , qualificatosi quale Presidente del Consiglio di Per_1
amministrazione della Banca e, per tanto, amministratore pro tempore della stessa.
In primo luogo, è necessario dichiarare l'estromissione dal giudizio della
[...]
stante l'intervenuta cessione del credito per Controparte_2
cui è causa alla e per essa la procuratrice . Controparte_4 P_
Ciò detto, relativamente a quanto rilevato dagli opponenti circa l'inammissibilità del ricorso monitorio per difetto di procura in capo all'asserito rappresentante legale dell'istituto di credito,
è da rilevarsi che: a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche qualora rilevata, l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. (Cass. Sent. n. 20943 del 2014)
pagina 3 di 9 Ad ogni buon conto, è comunque da ritenersi valida la procura rilasciata al difensore Battaglia dal Dott. , difatti, sul tema della procura alle liti rilasciata da una persona giuridica al Per_1
proprio legale, la Suprema Corte si è più volte pronunciata statuendo che la stessa per essere valida debba contenere, oltre che la ragione sociale, il nome completo del legale rappresentante e il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno dell'organizzazione unitamente alle sottoscrizioni leggibili ( Cass. Sent. n. 25036 del 2013, Cass. Ord. n. 16634 del 20147)
Nel caso che ci occupa, e conformemente a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c., parte opposta ha rilasciato procura ad litem al proprio difensore nella forma della scrittura privata dallo stesso autenticata e contenente tutti gli elementi necessari ad individuare colui al quale spetta il potere di rappresentanza nei termini di cui l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, dovendosi precisare, inoltre, che contrariamente a quanto asserito dagli opponenti, l'onere di fornire dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi nel primo atto successivo a seguito di contestazione della controparte, deve configurarsi in capo alla persona giuridica che rilascia la procura allorquando venga raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto, circostanza che nel caso che ci occupa è risultata svilita, stante la legittimità della procura rilasciata dal Dott. al procuratore Battaglia Claudio. (cfr. Cass. Ord. n. 961 del 2009) Per_1
Ciò posto, circa l'asserita carenza di prova del credito ingiunto lamentata dai ricorrenti, è da considerarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, Cass. n. 826 del 2015).
Orbene, l'istituto di credito ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio allegando l'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del
15.12.2020 (vd. allegato n. 2 atto di costituzione dai quali si evince che la stessa ha P_
acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della , e per essa Controparte_4
la procuratrice;
ha allegato, inoltre, la copia degli estratti conto e del contratto di CP_5
finanziamento stipulato da il contratto di fideiussione bancaria che gli Parte_5
pagina 4 di 9 altri opponenti avevano prestato in favore di quest'ultimo, nonché, la comunicazione regolarmente notificata di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora.
A contrario, gli opponenti hanno formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, dovendosi, altresì, disattendere quanto rilevato in ricorso dal circa la mancata Parte_5
autenticazione notarile delle scritture contabili prodotte dalla banca.
In materia, il disposto di cui all'art. 50 TUB, sancisce che gli istituti bancari possano chiedere il decreto d'ingiunzione di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Tale adempimento è stato regolarmente assolto dall'istituto bancario, che ha provveduto al deposito degli estratti conto certificati muniti di dichiarazione di conformità e della sottoscrizione del dirigente nei termini di cui all'art. 50 TUB (vd. allegati n. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Ancora, con le proprie doglianze gli opponenti hanno eccepito la mala fede dell'istituto di credito nell'escussione della garanzia stante la mancata preventiva escussione del debitore principale, rilevando, inoltre, l'abuso della società creditrice nell'escussione della garanzia, in violazione delle disposizioni di cui il combinato disposto degli artt. 1956 c.c. e 1941 c.c., nonché la decadenza dell'azione ex art. 1957 del Codice civile.
Preventivamente è necessario qualificare il rapporto contrattuale per cui è causa, difatti, ai fini dell'inquadramento giuridico del rapporto intercorrente tra le parti è da premettersi che, a fronte di ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'elemento dirimente per la qualificazione del rapporto obbligatorio quale contratto autonomo di garanzia, piuttosto che fideiussione bancaria, è l'assenza di qualsivoglia riferimento al carattere accessorio della garanzia prestata da rinvenirsi nell'impossibilità per il garante di poter opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale. Per tali motivi è escluso che al contratto autonomo di garanzia sia applicabile il regime di cui all'art. 1297 c.c. sulla opponibilità delle eccezioni, nonché la disciplina prevista in tema di prescrizione di cui all'art. 1957 c.c. in quanto riconducibile all'istituto della fideiussione (Cass. Sent. 3947/2010, Trib. Siracusa sez. II n. 2/2020, vedasi altresì Cass. Sent. 32402/2019).
Nel caso che ci occupa, il rapporto contrattuale intercorrente tra i garanti e l'istituto di credito deve ricondursi nell'alveo dei contratti di fideiussione bancaria, la natura accessoria della pagina 5 di 9 garanzia prestata, risulta desumibile da un'attenta lettura delle clausole contrattuali specificatamente sottoscritte dai garanti, dalle quali si evince che gli stessi si sono obbligati quali fideiussori solidali per garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto dal in dipendenza del contratto di finanziamento n. 32641259564, sino alla Parte_5
concorrenza di euro 92.000,00, garantendo, il pagamento a semplice richiesta.
Orbene, l'inserimento all'interno del contratto della semplice indicazione di pagamento “a prima/semplice richiesta” non è esaustiva per la qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia, né tanto meno incompatibile con il regime di cui all'art. 1957 c.c., potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, difatti le stesse pur potendo essere ere considerate quali indicatori per qualificare un rapporto quale contratto autonomo di garanzia, debbono comunque innestarsi con gli altri elementi contrattuali, in modo da escludere l'accessorietà della garanzia prestata quale la rinuncia all'opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1297 codice civile. (Cass. Sent. n. 16825 del 2016)
Ancora, la natura fideiussoria della garanzia prestata da e Parte_1 CP_6
è corroborata, oltre che dalla contestualità con la sottoscrizione del Parte_4
contratto di finanziamento ad opera del debitore principale in data 18.03.2016, dalla persistente facoltà in capo ai garanti di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale poiché, gli stessi, pur sottoscrivendo la clausola di pagamento a prima richiesta, non hanno espressamente rinunciato al regime sull'opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1297
c.c., la cui disciplina tra l'altro è inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, pertanto, dalla qualificazione del rapporto intercorrente tra le odierne parti quale fideiussione, consegue, altresì, l'applicabilità del regime di cui all'art. 1957 c.c., rispetto al quale, gli opponenti hanno eccepito la decadenza del diritto del creditore di avvalersi della fideiussione per mancato esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale entro i termini “non costituendo idonea istanza la notifica di un atto stragiudiziale”.
L'eccezione in questione è infondata per più ordini di motivi, in primo luogo l'art. 10 del contratto di fideiussione prevede espressamente che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restino integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, inoltre, in deroga all'art. 1957 c.c., il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale era stato fissato, non in 6 mesi come sostenuto dagli opponenti, bensì in 24 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
pagina 6 di 9 Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che la scadenza dell'obbligazione garantita era alla data del 6.6.2018 e che la notifica del ricorso monitorio al debitore principale era stata effettuata in data 2.03.2020 ovvero entro i termini di cui all'art. 10 del contratto, di modo che alcuna violazione possa configurarsi nell'operato dell'istituto bancario.
Altrettanto infondata è da considerarsi l'eccezione mediante la quale gli opponenti hanno rilevato la mancata preventiva escussione del debitore principale da parte dell'istituto di credito, in violazione del disposto di cui al secondo comma dell'art 1944 c.c., poiché, dal tenore delle clausole contrattuali, ed in particolare dal disposto di cui all'art. 5, che così recita: “il fideiussore deve pagare immediatamente alla banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita. In caso di ritardo nel rimborso, il fideiussore si obbliga a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore garantito. L'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”, non si evince, alcun onere del creditore originario (o di chi in seguito succeduto ad esso), di agire preventivamente nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza dalla garanzia fideiussoria rilasciata Parte_5
dagli altri opponenti.
Ancora, deve essere disattesa l'eccezione con la quale gli opponenti hanno lamentato la violazione ex artt. 1956 c.c. e 1461 c.c., asserendo la malafede dell'istituto di credito che non avrebbe provveduto alla liberazione dei fideiussori per le obbligazioni future, a seguito al peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale e all'aggravamento del rischio della garanzia.
Tale circostanza risulta sfornita di prova a fronte dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il fideiussore, che intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”. (Cass. Sent. n. 20713 del 2023)
Ebbene, nel caso che ci occupa, gli opponenti nulla hanno provato circa l'andamento dei rapporti obbligatori intercorrenti tra i medesimi garanti, l'istituto di credito e il debitore pagina 7 di 9 principale limitandosi alla formulazione di censure astratte e non adeguatamente provate nei termini di cui sopra.
inoltre, nella qualità di debitore principale, ha eccepito la nullità del Parte_5
contratto di finanziamento ex art. 117 TUB poiché privo della sottoscrizione dell'istituto di credito finanziamento.
A riguardo, va evidenziato che, con riferimento ai contratti c.d. “monofirma”, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti bancari, estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto, anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato dall'istituto di credito. (cfr. Cass. Sent. n. 22640 del 2019;
Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n. 14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito, oltre a produrre il contratto di finanziamento, ha fornito prova della consegna di copia della documentazione al cliente, che ha sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della documentazione contrattuale (vd. pag. 3 del contratto di finanziamento), sottoscrizione idonea a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Infine, per quanto concerne le sollevate eccezioni di usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente applicati e la violazione del divieto di anatocismo bancario, le stesse sono da rigettarsi, a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti
Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez.
Un. n. 9941 del 2009; Sent. Cass. n. 7374 del 2016)
Gli opponenti, a contrario, hanno formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, limitandosi a una generica contestazione dei tassi contrattualmente pagina 8 di 9 applicati non ottemperando all'onere probatorio che su di essi gravante nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, la presente opposizione deve rigettarsi e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 309/2020 del 19.02.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
5639/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale enei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_5 Parte_1 Parte_2
e e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_6 Parte_4
309/2020 del 19.02.2020;
- Condanna altresì le parti, opponenti, in solido, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Così deciso in data 24/02/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 9 di 9