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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 5
dicembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo il 3 luglio 1952, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse, n. 5G, presso lo studio dell'avv. Alessandro Caponi del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 37 (C.F. e P. I.V.A.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n.
4;
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
30 gennaio 1976M
(C.F.: ) - quale erede Parte_3 CodiceFiscale_3
di (C.F.: ), deceduto il 12 novembre Persona_1 CodiceFiscale_4
2024 – nata a [...] il [...];
tutti elettivamente domiciliati in Milano, Corso Europa, n. 13, presso lo studio dell'avv. Benedetta Musco Carbonaro del Foro di Milano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta depositata in primo grado, per quanto riguardo e in calce alla comparsa Controparte_1
di risposta depositata in grado di appello, per quanto riguarda gli avvocati e Parte_2 Parte_3
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 9695/2024, pubblicata il 9 novembre 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 18626/2022 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per : Parte_1
pagina2 di 37 “Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa, a) riformare la sentenza n. 9695/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione X Civile, in persona del Giudice Monocratico Dott. Roberto Pertile, a decisione del giudizio sub all'R.G.n. 18626/2022 (cfr. all. 0 1), e per l'effetto b) accogliere nel merito le conclusioni precisate all'esito del primo grado di giudizio da parte ricorrente, odierna appellante, che in appresso si riportano e confermano integralmente, nonché ripropongono ex art. 346 c.p.c. in parte qua:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa: A. accertare e dichiarare che il , odierno resistente, è CP_1 responsabile dei due illeciti contestati con il presente ricorso, in ragione dei fatti e delle norme richiamati in narrativa, accertando altresì che l'affer-mazione di
“sedicente Prof.” rivolta ex adverso al ricorrente è falsa e massimamente ingiuriosa, nonché B. per l'effetto ed in ogni caso condannare il , odierno CP_1 resistente, a: 1) corrispondere in favore del ricorrente l'importo di € 50.250,00 (cinquantamiladuecentocinquanta/00) a titolo di risarcimento danni ex artt. 2043, 2049, 2056 e 2059 c.c., per le causali indicate in dettaglio al suesposto paragrafo G), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di ciascun illecito sino all'effettivo soddisfo, o in alternativa a quel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche all'esito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nonché
2) versare la sanzione pecuniaria civile nella misura massima prevista ex artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 7/2016, come dedotto in narrativa al paragrafo H), o in quella misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante adito per i due illeciti contestati con il presente ricorso, ed ancora
3) pubblicare ex art. 120 c.p.c., a proprie cura e spese, la pronuncia di merito che auspicabilmente accolga le domande formulate da parte ricorrente”, con condanna di controparte alle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nonché alla restituzione delle spese legali corrisposte in adempimento alla sentenza di primo grado, integralmente saldate dall'odierna parte appellante (cfr. all. 3).»
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 9 novembre 2024, n. 9695/2024, così provvedere: In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'Avv.
[...]
in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e Parte_1 in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In subordine:
- ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto all'Avv. Parte_1 nella misura minima possibile, secondo i criteri indicati in atti;
In ogni caso:
- condannare l'Avv. al pagamento delle spese, Parte_1 competenze e onorari del presente procedimento, a favore di tutti gli appellati;
pagina3 di 37 - condannare l'Avv. al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 c.p.c. nei confronti dell'Avv. e dell'Avv. in misura pari al Pt_2 Parte_3 quintuplo delle spese legali dovute per la difesa nel presente giudizio ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
pagina4 di 37 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9695 del 2024, pubblicata il 9 novembre 2024, il Tribunale di Milano ha deciso la causa instaurata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di (di seguito denominato Parte_1 Controparte_1 anche ) volta a conseguire: a) l'accertamento della responsabilità del CP_1 convenuto per il fatto illecito compiuto dai suoi legali, i quali, nel corso di precedenti giudizi civili (nn. 805/2020 r.g. e 832/2020 r.g., instaurati presso il
Tribunale di Cremona), avrebbero offeso l'onore, la dignità e la reputazione del ricorrente definendolo “Sedicente Prof.”; b) la conseguente condanna di CP_1
, ex artt. 2043, 2049, 2056 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni, quantificati
[...] in euro 50.250,00; c) la condanna di al versamento della sanzione CP_1 pecuniaria civile ex artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 7/2016; d) l'ordine di pubblicazione della sentenza di accoglimento delle domande, a cura e a spese del soccombente, ex art. 120 c.p.c., in un quotidiano della Provincia di Cremona.
La parte convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande e, in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto a Parte_1
Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenuti volontariamente ad adiuvandum, ex art. 105, secondo comma, c.p.c., e Persona_1 Parte_2 avvocati che avevano già assistito nei procedimenti nn. 805/2020 e CP_1
832/2020 r.g. presso il Tribunale di Cremona e autori degli scritti (memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c.) ritenuti dal ricorrente offensivi del suo onore.
In fatto, il ricorrente aveva addotto le seguenti circostanze: che egli, in forza del proprio curriculum, aveva il diritto di fregiarsi del titolo di 'Avv. Prof.', perché era stato “titolare a contratto degli insegnamenti di
Diritto dei Consumatori dal 2004 al 2010 e di Diritto dell'Economia nel 2011 presso l'Università Statale di Cassino, Facoltà di Economia”; che, prima di depositare denuncia querela nei confronti dei colleghi avvocati e , aveva inviato una pec ai detti avvocati (odierni appellati), per Pt_2 Per_1 tentare di chiarire la situazione, senza però alcun esito positivo, avendo ricevuto come unica risposta quella di che aveva sostenuto di “non Parte_2 essere tenuto a conoscere il curriculum” del collega;
pagina5 di 37 di avere, quindi, depositato una denuncia querela per diffamazione presso la
Procura di Cremona, cui era seguita l'archiviazione da parte del Giudice di Pace di Cremona;
che l'ingiuria rivolta al ricorrente aveva avuto una “gravissima lesività”, perché egli aveva conseguito una notorietà nazionale, in ambito bancario e finanziario, tuttora perdurante.
Sempre in fatto, il convenuto aveva eccepito quanto segue: CP_1 che il contesto in cui era stata utilizzata la parola “sedicente” era stato del tutto omesso dalla ricostruzione del ricorrente;
infatti, “del tutto gratuitamente e inaspettatamente, in uno dei tanti procedimenti all'epoca pendenti avanti al
Tribunale di Cremona (contraddistinto da R.G. n. 805/2020), l'Avv. , Parte_1 insieme con altri tre colleghi, si è reso improvvisamente protagonista di un episodio gravemente contrario ai doveri di buona colleganza”, avendo prodotto una memoria depositata dagli odierni appellati in un processo del tutto diverso, tra parti differenti, senza oscurare i nomi delle parti e commentandola “con toni fortemente polemici e denigratori”; che, a seguito di tale evento, nella memoria successiva, facendo notare la propria indignazione, aveva scritto “Prima di addentrarsi nelle CP_1 difese, la scrivente difesa non può esimersi dal censurare il comportamento posto in essere dai legali di parte attrice … Fermo il cattivo gusto di produrre atti depositati in altri procedimenti per deridere i legali di controparte, si fa in ogni caso presente al sedicente Prof. e agli altri tre avvocati che Parte_1 compongono il collegio difensivo degli attori che utilizzare una metafora al fine di rendere facilmente accessibile un concetto espresso non appare in alcun modo offensivo per la loro intelligenza… È invece certamente provocatorio (tentare di) ridicolizzare l'operato dei colleghi aggrappandosi ad un'affermazione formulata in un altro giudizio… ”; che tutte le iniziative giudiziarie che aveva già posto in Parte_1 essere per tutelare il proprio onore a seguito dell'episodio in esame non si erano concluse a proprio favore;
che, con provvedimento del 5 dicembre 2020, il Tribunale di Cremona aveva rigettato le istanze di aventi ad oggetto la cancellazione Parte_1 della parola “sedicente” dagli atti, ex art. 89 c.p.c., e la condanna dei legali di al risarcimento del danno subito;
CP_1
pagina6 di 37 che il Giudice di Pace di Cremona aveva anche proceduto all'archiviazione del procedimento penale iniziato per diffamazione ex art. 595 c.p.; nel merito, che la parola “sedicente” assume un significato ingiurioso o meno a seconda del contesto in cui viene utilizzata e che il significato letterale è:
“che dice di sé”; che, nel caso in esame, l'espressione era stata usata in senso dubitativo delle qualità che un soggetto si attribuisce, ma delle quali non offre alcuna dimostrazione, con la conseguenza che l'espressione non aveva un significato offensivo;
che, infine, si era definito “Prof.” anche in assenza dei Parte_1 requisiti previsti dall'art. 35 del Codice Deontologico Forense, così come interpretato dalla sentenza del 18 luglio 2020 n. 136 del CNF, che impone agli avvocati che utilizzano il titolo di professore di specificare la qualifica e la materia di insegnamento e impediscono l'utilizzo del titolo ai professori a contratto dopo la cessazione dell'attività di insegnamento.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con la sentenza n. 9695/2024 il Tribunale di Milano ha deciso nei seguenti termini:
“(1) respinge l'eccezione sollevata dall'attore e pertanto dichiara ammissibile l'intervento volontario ex a. 105/2 cpc dispiegato dai terzi Per_1
e ; (2) respinge la domanda ex a. 89 cpc formulata
[...] Parte_2 dall'attore nelle note scritte del 26.5.2023; (3) respinge nel merito le domande proposte dall'attore col ricorso del 12 maggio 2022; (4) Parte_1 condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc.
[...] liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali, IVA e CPA;
(5) compensa interamente le spese della presente lite fra l'attore e i due intervenuti”.
In via preliminare, con riferimento alla domanda formulata dall'attore nelle note scritte del 26 maggio 2023 - di “<<ordinare la cancellazione dalle stesse vengano delle seguenti espressioni sconvenienti e finanche offensive [sic]: - < i>
“francamente risibile” a pag. 2; - “Si può anche scrivere che un Collega sia
l'imperatore del Giappone, ma questo non gli dà titolo di vivere nel palazzo imperiale.” A pag. 4; - “solita irrefrenabile pulsione dell'Avv. ” a pag. Parte_1
4 >>” – pur sottolineando come tale istanza non fosse stata riproposta pagina7 di 37 nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale ne ha accertato l'infondatezza nel merito, sul rilievo che “le espressioni sopra trascritte non hanno contenuto sconveniente né offensivo, e in ogni caso non sono affatto estranee all'oggetto della presente controversia, che invece si incentra proprio sul reciproco scambio di espressioni che possono essere definite colorite ma non travalicano mai il limite della continenza né quello della pertinenza”.
Nel merito della questione, il Tribunale ha ritenuto che l'espressione
“sedicente Prof.” non fosse idonea a ledere l'onore, la dignità o la reputazione di perché, in buona sostanza, quest'ultimo aveva fatto ricorso al Parte_1 titolo di professore senza rispettare i requisiti richiesti dal Codice Deontologico
Forense, così come interpretato anche alla luce delle decisioni del CNF e di alcuni
Consigli dell'Ordine.
In particolare, il Tribunale ha ricordato che l'art. 35, comma 4, del Codice
Deontologico Forense “stabilisce con chiarezza che “L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento” “.
Ad interpretazione di tale articolo, il Tribunale ha richiamato il parere del
COA di Firenze reso nella delibera n. 18 del 3 aprile 2019 (doc. 22, parte attrice in primo grado) per il quale “Gli avvocati docenti universitari, qualora decidano di utilizzare il titolo accademico, devono obbligatoriamente indicare sia la qualifica
(ordinario, straordinario, associato o a contratto) sia la materia giuridica di insegnamento. ..” e “la norma deontologica precisa che va specificata in ogni caso (quindi inderogabilmente) sia la “qualifica” che la “materia insegnata”. Contr Il Tribunale ha richiamato anche la decisione del del 18 luglio 2020, n.
136 (doc. 13, parte convenuta in primo grado), affermando che da tale decisione si ricava che la norma del Codice Deontologico Forense “consente di utilizzare il titolo di professore ma pone anche l'obbligo di specificare sempre la materia
d'insegnamento, coll'aggiunta che – secondo la costanze giurisprudenza ivi richiamata - sia i professori universitari a contratto che i ricercatori confermati possono fregiarsi (nell'esercizio della professione forense) del titolo di professore esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza e relativamente alla materia oggetto di specifico insegnamento”. A tale proposito, il giudice di prime cure ha rilevato che la precisazione contenuta nella pagina8 di 37 citata decisione porterebbe anche a dubitare della legittimità di avvalersi del titolo a distanza di molti anni dalla scadenza dell'ultimo contratto e che, nel caso in esame, l'ultima collaborazione a contratto con l'Università di Cassino di Massimo
Cerniglia risaliva all'anno accademico 2010/2011.
Sull'applicabilità di tale giurisprudenza al caso dedotto in giudizio, pur accertando che tale orientamento “ha effettivamente applicato il testo previgente dell'a. 35/4 citato (testo che dunque non includeva l'inciso “sia o sia stato”) e nondimeno è intervenuta nel 2020, cioè anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione che quell'inciso conteneva”, il giudice di prime cure ha osservato che
“la decisione del CNF ha confermato quella del COA di Palermo che aveva appunto richiamato “la consolidata giurisprudenza” in forza della quale del titolo di professore (per quelli a contratto e pei ricercatori confermati) gli avvocati possono fregiarsi “esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano
l'attività di docenza”, il che appunto porta quanto meno a dubitare della correttezza dell'opposta tesi sostenuta dall'attore odierno, e di conseguenza rende almeno incerta la legittimità di continuare a utilizzare la qualifica accademica a contratto anche a distanza di anni dalla sua perdita di attualità
(per giunta, senza aggiunta di “ex” o “già” o altra equipollente)”.
Pur avendo ritenuto la sussistenza di un “più che ragionevole dubbio” sulla legittimità dell'uso del titolo accademico da parte dell'avv. , il giudice di Parte_1 prime cure ha comunque proceduto all'accertamento del carattere offensivo o meno dell'aggettivo utilizzato dagli avvocati , oggetto di causa. Pt_2 Per_1
Ha ritenuto che l'aggettivo “sedicente” non avesse di per sé un significato oggettivamente offensivo (come, invece, sostenuto dal ricorrente), spiegando che
“Dalla lettura neutra di quell'aggettivo invero non si ricava altro che l'intenzione di esprimere un (legittimo) dubbio circa la qualifica accademica, siccome spesa senza nessun dettaglio che permettesse di verificarne la correttezza, tanto più che, mancando ogni riferimento alla cessazione di ogni incarico di docenza, a contratto o d'altra natura, e delle altre necessarie indicazioni sul luogo di precedente esercizio e sulle discipline oggetto del relativo insegnamento, una tale verifica risultava davvero ardua”.
Il giudice di prime cure ha argomentato che le connotazioni negative che l'attore associava a tale aggettivo non erano desumibili da una serena lettura dell'aggettivo nel contesto in cui era stato speso, aggiungendo che non risultava pagina9 di 37 che fosse stato in alcun modo screditato o messo in cattiva Parte_1 luce dall'espressione, tanto che le domande proposte dai soggetti da lui patrocinati nelle relative cause erano state accolte.
Inoltre, sempre sull'asserito carattere intrinsecamente negativo dell'aggettivo “sedicente”, il Tribunale ha rilevato che la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 12402 del 2013, richiamata dall'attore per sostenere la propria tesi, era stata riportata in maniera del tutto parziale e frammentata, in quanto erano stati trascritti solo i passaggi dai quali si sarebbe potuto desumere il fondamento della tesi attorea.
Il giudice di prime cure ha affermato che la corretta e integrale trascrizione della motivazione della predetta pronuncia del giudice di legittimità evitava fraintendimenti e travisamenti e non permetteva di inferire l'asserita oggettiva natura ingiuriosa dell'aggettivo “sedicente”. Ha spiegato che solo nel caso trattato dalla pronuncia richiamata l'espressione “sedicente” travalicava i limiti della continenza;
che il caso concreto esaminato dalla Corte di Cassazione presentava una specificità rispetto a quello valutato dal giudice di prime cure, in quanto in quel caso l'aggettivo “sedicente” era stato attribuito dal difensore al consulente tecnico d'ufficio iscritto all'albo, per cui il possesso della qualifica professionale era implicito nel fatto che il Tribunale lo avesse designato come proprio ausiliare;
che pertanto, indicare quest'ultimo come “sedicente” travalicava i limiti della difesa e della continenza, dovendosi escludere la possibilità di dubbi.
Il Tribunale ha precisato che, diversamente da quel caso, nel caso da lui esaminato “la qualifica accademica di professore, enunciata senza rispettare le precise prescrizioni previste per il suo impiego, è solo autoattribuita, ciò che legittima, come già ampiamente argomentato, i dubbi desumibili dall'aggettivo in questione”.
Il giudice di prime cure ha, altresì, respinto, ritenendola del tutto inconferente, l'ulteriore tesi dell'attore, secondo cui gli avvocati e Pt_2 Per_1 avrebbero dovuto accertarsi della correttezza della qualifica di professore autoattribuita da prima di rivolgersi a quest'ultimo Parte_1 definendolo “sedicente Prof.”. Il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente, in quanto neppure previsto dalla norma deontologica, un simile onere di verifica del titolo da parte dei terzi e ha reputato, pertanto, corretta la dichiarazione con la pagina10 di 37 quale aveva risposto a , affermando di non essere tenuto a Pt_2 Parte_1 conoscere il suo curriculum.
Infine, dall'analisi dei procedimenti civili e penali nell'ambito dei quali era stata sollevata la medesima questione, il giudice di prime cure ha rilevato che anche in quelle occasioni non era stato riconosciuto il significato offensivo all'espressione “sedicente Prof.”.
In particolare, ha evidenziato che, decidendo sulle istanze ex art. 89 c.p.c.
(doc. 7, parte convenuta in primo grado), il Tribunale di Cremona aveva osservato che “il predetto aggettivo [può] essere utilizzato anche al fine di indicare un soggetto che si sia attribuito un titolo senza necessariamente presupporre il mancato conseguimento di tale titolo”, sottolineava che “nel caso di specie
l'espressione “sedicente prof. ” non esprim[e] alcuna esplicita o Parte_1 implicita valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore”, escludendo quindi la natura offensiva dell'aggettivo, per come utilizzato nel contesto.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, rilevato che, nel procedimento RGGDP
34/2021 a carico degli avvocati e per il delitto di cui all'art. 595 Pt_2 Per_1
c.p., il giudice penale aveva dichiarato che il fatto non costituiva reato di diffamazione, ma aveva incidentalmente ritenuto che potesse essere qualificato come ingiuria, depenalizzata con il d.lgs. n. 7/2016. Il giudice di prime cure ha, quindi, osservato in merito come “l'implicita valutazione di offensività, così apoditticamente svolta dal giudice di pace, non vincola però in nessun modo il giudice civile qui chiamato a esaminare lo stesso fatto” e, sulla base di questa considerazione, ha confermato, alla luce di quanto già esposto, la non offensività dell'espressione in contestazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 dicembre 2024,
[...]
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, riproponendo, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande proposte in primo grado.
Costituitisi il 17 aprile 2025, a mezzo dei medesimi difensori, CP_1
e (quest'ultima nella sua qualità di
[...] Parte_2 Parte_3 erede di ) hanno puntualmente replicato ai motivi di gravame, Persona_1 chiedendone il rigetto.
pagina11 di 37 Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con il primo motivo di appello – rubricato “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE EX ART. 113 C.P.C. PER ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 35 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN MERITO
ALL'UTILIZZO DELLA QUALIFICA DI “PROFESSORE” DA PARTE DI
CHI LO SIA STATO” (p. 6, atto di appello) – l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto un'interpretazione errata dell'art. 35 del
Codice Deontologico Forense, contraria al dettato letterale dell'articolo.
Censura, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che l'avvocato che ha anche svolto l'incarico di professore a contratto non può fregiarsi del relativo titolo fuori dai limiti di tempo in cui ha svolto l'attività di docenza e ha ritenuto che l'avvocato che vuole utilizzare tale titolo deve indicare i dettagli della qualifica e della materia insegnata.
L'appellante sottolinea, anzitutto, di avere già compiutamente dimostrato di essere stato titolare a contratto degli insegnamenti di Diritto dei Consumatori dal
2004 al 2010 e di Diritto dell'Economia nel 2011, presso l'Università Statale di
Cassino, Facoltà di Economia e afferma che tale circostanza, condivisa anche dal giudice di prime cure, costituisce il presupposto primario che giustifica l'utilizzo della qualifica di professore in forza della norma deontologica in esame.
Spiega che, nella sua ultima formulazione (vigente anche all'epoca del fatto oggetto di causa, nel 2020), l'art. 35, comma 4, del Codice Deontologico non esclude che gli avvocati che in passato hanno ricoperto anche il ruolo di professore possano fregiarsi del titolo, in quanto il comma 4 prevede l'inciso “o sia o sia stato” professore, con la conseguenza che tale nuova formulazione letterale della norma dà rilevo alla qualifica di professore acquisita anche in tempi passati, “in quanto l'insegnamento entra nel patrimonio culturale e professionale
pagina12 di 37 dell'avvocato in modo permanente” (p. 8, atto di appello); che la norma deontologica non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di professore
(ordinario, straordinario, associato e a contratto); che, pertanto,
[...]
può continuare a fregiarsi del titolo di professore nonostante il proprio Parte_1 incarico sia terminato.
L'appellante richiama la “sentenza n. 140 del 1999 emessa dal
[...]
[che] dà atto che secondo la consolidata giurisprudenza del Controparte_4
Consiglio di Stato “E' incontestabile che ai professori a contratto non possa essere inibito l'uso della qualificazione inerente all'attività loro ufficialmente assegnata” (p. 8, atto di appello).
Afferma, dunque, che l'interpretazione della norma deontologica offerta dal giudice di prime cure è errata, già solo per il fatto che, in sostanza, ne abolisce la novella, riportandola alla precedente formulazione (che escludeva, appunto, che i professori a contratto potessero utilizzare il titolo oltre il periodo di effettivo espletamento dell'incarico di docenza).
Sotto un secondo profilo, secondo la prospettazione dell'appellante, parimenti errata sarebbe anche l'ulteriore argomento utilizzato dal giudice di prime cure a sostegno dell'illegittimità dell'utilizzo del titolo di professore, consistente nella mancata specificazione della qualifica e della materia di insegnamento.
Con riferimento all'indicazione della qualifica, l'appellante richiama il parere del COA di Firenze del 3 aprile 2019, n. 18, posto a fondamento della decisione gravata, nella parte in cui detto parere statuisce quanto segue:
“Sulla specificazione della materia non ci sono dubbi in merito dovendo
l'avvocato indicare la materia giuridica per la quale svolge la sua attività di docenza secondo quanto previsto dal ruolo o dal contratto universitario.
Più difficile appare la definizione di qualifica perché possono essere due le opzioni interpretative: _- una più generica, laddove si intende la sola indicazione di professore;
-un'altra più specifica laddove si intende anche la indicazione del tipo di insegnamento (ordinario, straordinario ecc.).
In giurisprudenza troviamo entrambe le soluzioni ermeneutiche vista la atipicità del termine qualifica che è stato usato dal legislatore deontologico” (p.
9, atto di appello).
pagina13 di 37 Secondo la tesi dell'appellante, quindi, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale che non richiede l'indicazione precisa della qualifica (intesa come professore ordinario, straordinario, a contratto, ecc.), Parte_1 poteva legittimamente non indicare maggiori informazioni sulla propria qualifica, come effettivamente ha scelto di fare.
Ciò premesso, in ogni caso, l'appellante sottolinea come abbia già prodotto la pregressa corrispondenza tra lui e lo , nella quale aveva Controparte_5 specificato l'università e la materia di insegnamento (all. 26, parte attrice in primo grado).
Ciò posto, l'appellante sostiene che l'art. 35 del Codice Deontologico prevede due diverse disposizioni: “la prima che autorizza un avvocato a qualificarsi professore a condizione che lo sia effettivamente o lo sia stato, e la seconda, che solamente per fini informativi, ma non certo per legittimare l'uso del titolo di professore, stabilisce l'onere di indicare la materia di insegnamento e la qualifica (ma quest'ultima informazione è controversa)” (p. 10, atto di appello).
Pertanto, secondo l'appellante, solo la prima determinerebbe la condizione di legittimazione dell'utilizzo del titolo;
invece, la mancanza delle indicazioni della materia e della qualifica potrebbero integrare solo la violazione di un mero obbligo informativo: “Ora è di tutta evidenza l'impropria sovrapposizione, effettuata dal Tribunale, tra profilo sostanziale e profilo informativo: dire che un soggetto non è professore se non comunica la qualifica e la materia di insegnamento è un assunto evidentemente non condivisibile” (p. 10, atto di appello).
Ancora, l'appellante ritiene che la sentenza gravata abbia errato nell'interpretazione della pronuncia del CNF del 18 luglio 2020, n. 136, dalla quale ha desunto il principio per cui “i professori a contratto possano spendere il titolo di professore solo negli stretti limiti di tempo dell'insegnamento, e non oltre”.
L'appellante spiega, in dettaglio, che la sentenza del CNF citata (doc. 13, di parte convenuta in primo grado) si riferiva alla previgente legge professionale n.
1578/1933, come ammesso dallo stesso giudice di prime cure;
che il caso Contr sottostante a tale pronuncia del risulta non sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, perché in quel caso “l'incolpato non aveva il diritto di
pagina14 di 37 fregiarsi del titolo di professore neanche durante l'insegnamento, per cui il titolo era oggettivamente e giuridicamente inesistente” (p. 11, atto di appello). In aggiunta, l'appellante sostiene che il principio di diritto che la sentenza gravata trae non può considerarsi tale perché, invece, si tratta di un passaggio estrapolato dalla parte in fatto della motivazione, descrittiva, quindi, della pronuncia emessa dal COA di Palermo, per di più, nel vigore della previgente disciplina, senza che ciò possa costituire affermazione di principio.
L'appellante si duole, altresì, che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la mancata indicazione degli ulteriori dettagli di qualifica e materia d'insegnamento preclude l'uso del titolo di professore. Contr Afferma che tale argomentazione è smentita dal parere del del 27 aprile 2005 (doc. n. 16 prodotto in primo grado dalla parte convenuta), in cui l'organo disciplinare precisa che: “Una dicitura che non accompagnasse all'ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l'assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa” (p. 12, atto di appello).
L'appellante ritiene che da tale parere emerga come l'omissione delle caratteristiche relative al rapporto di docenza non comporta la revoca del titolo di professore, né il diritto dei terzi ad affermare che il professionista sia un impostore, come fatto, nel caso in esame, dalle controparti, ma comporta esclusivamente un “effetto distorsivo d'ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo” (p. 12, atto di appello)
Di conseguenza, secondo l'appellante, “nella deteriore delle ipotesi controparte poteva al più esser legittimata all'incertezza sulla tipologia di incarico accademico ricoperto dall'appellante, ma non poteva di certo affermarne legittimamente la sua inesistenza e tacciarlo, per questo, di esser un impostore. Ma ciò, come accertato per tabulas, non poteva esser per il semplice fatto che le controparti erano perfettamente a conoscenza della qualifica e dell'insegnamento ricoperti dall'appellante (cfr. all.ti 26 e 27 di parte ricorrente in I grado). Ed ancora, seppur controparte avesse avuto per assurdo il diritto di dubitare su qualifica e insegnamento, come sostiene il Tribunale, ne ha di certo
pagina15 di 37 abusato nel momento in cui ha gratuitamente ingiuriato l'appellante, come insegna il brocardo in dùbiis àbstine” (p. 12, atto di appello).
SECONDO MOTIVO.
Con il secondo motivo di appello – rubricato “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. PER ERRATA E NON
CORRETTA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA IN FATTO E IN
DIRITTO DELLE PROVE ACQUISITE IN GIUDIZIO AL FINE DI
ACCERTARE SE IL TERMINE “SEDICENTE” SIA STATO USATO IN
SENSO DUBITATIVO E NON INGIURIOSO” (p. 14, atto di appello) –
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine
“sedicente” fosse stato utilizzato con intento dubitativo e non ingiurioso.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la decisione del giudice di prime cure si fonderebbe sul fatto che “sarebbero irrilevanti le prove presentate dall'Avv. a dimostrazione del fatto che gli odierni appellati fossero già Parte_1 perfettamente a conoscenza della legittimità dell'uso del titolo di “Prof.” nel caso de quo”. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato sia nel giustificare che le precedenti lettere in cui precisava i dettagli informativi Parte_1 imposti dalla norma deontologica erano, medio tempore, cadute in oblio, sia nel negare valore “confessorio” alle parole degli stessi avvocati autori degli scritti che, in una comparsa conclusionale del 2019 (doc. 14, di parte attrice in primo grado), riconoscevano spontaneamente il titolo di professore a Parte_1
Secondo l'appellante, tale ultimo elemento sarebbe dirimente per escludere il senso “dubitativo” dell'aggettivo “sedicente”: gli appellati non possono avere utilizzato il termine “sedicente” dubitando effettivamente della qualifica di professore di perché pochi mesi prima lo avevano Parte_1 riconosciuto come tale in uno scritto;
con la conseguenza che gli autori degli scritti hanno fatto ricorso al termine “sedicente” con lo scopo di screditare
Parte_1
Altra circostanza di fatto che secondo l'appellante dimostrerebbe l'atteggiamento psicologico che ha sorretto l'utilizzo dell'aggettivo “sedicente” si rinviene nella risposta di che “non si sia minimamente Parte_2 rammaricato di aver ingiustamente “sospettato” del collega, ma abbia solo sostenuto che “nessuno è tenuto a conoscere il suo curriculum specie se le esperienze accademiche appartengono al passato”. È vero il contrario: prima di
pagina16 di 37 definire un'altra persona sedicente con l'intento evidente di ingiuriarlo, bisogna appurare se egli si attribuisca falsamente titoli, altrimenti lo si ingiuria, come hanno fatto le controparti” (p. 18, atto di appello).
Tutte le evidenziate circostanze sarebbero idonee, secondo l'appellante, a superare il rigetto, da parte del Tribunale di Cremona, della domanda di cancellazione dell'espressione sconveniente, poiché il giudice civile di Cremona ha presunto incidenter tantum che il termine non risultasse ingiurioso qualora
“non esprima alcuna esplicita o implicita valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore”, mentre tutte le vicende successive, dedotte nel giudizio di primo grado e trascurate dalla sentenza impugnata, smentiscono siffatta valutazione incidentale.
Secondo l'appellante i fatti emersi nel giudizio di primo grado e, particolarmente, la pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti, che dava conto del titolo dell'avv. , hanno smentito l'assunto del giudice di Cremona, in Parte_1 quanto “è evidente che gli Avv.ti e in nome e per conto di Banco Per_1 Pt_2
BMP, hanno definito “sedicente” l'odierno appellante per due volte esprimendo una “esplicita…valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore”, pur sapendo che questi faceva un uso legittimo di tale qualifica e con
l'evidente intento di ingiuriarlo e denigrarlo agli occhi del contesto sociale e professionale coinvolto” (p. 21, atto di appello).
In ogni caso, richiamando gli stessi argomenti offerti in sede di primo grado di giudizio, l'appellante ribadisce che il termine “sedicente” è sempre connotato, nel comune sentire, da un senso dispregiativo e negativo, usato per definire un impostore, un soggetto che mente volutamente di sé. Afferma, quindi, che: “E allora non si può apostrofare un collega con un termine che notoriamente è caratterizzato da un profilo offensivo e denigratorio, a maggior ragione se, come nel caso di specie, non fosse legittimo alcun dubbio in ordine ai presupposti di legittimo uso da parte dell'appellante” (p. 19, atto di appello).
Secondo l'appellante, tale atteggiamento non può essere giustificato nemmeno invocando il dovere di difesa, perchè risulta in contrasto con il dettato degli artt. 88 e 89 c.p.c. che vietano l'utilizzo di espressioni sconvenienti e offensive: “può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i
pagina17 di 37 relativi comportamenti (cfr. in tal senso ex multis CNF, sentenze n. 207/2017 – all. 24 di parte ricorrente I grado;
n. 136/2017; n. 122/2012)” (p. 20, atto di appello).
In sostanza, l'appellante ritiene che nel caso in esame il termine sia stato utilizzato dagli appellati con intento “offensivo”, perché questi ultimi erano perfettamente a conoscenza della veridicità della qualifica di Parte_1
e, in ogni caso, le circostanze successive, per le quali gli odierni appellati non hanno mostrato intenzione di volersi scusare, sarebbero idonee a dimostrare l'intento denigratorio dell'aggettivo “sedicente”.
Di conseguenza, per quanto esposto dall'appellante, sarebbe emersa chiaramente la violazione degli obblighi di diligenza e colleganza richiesti nel rapporto tra avvocati, da valutare ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c.
In dettaglio, l'appellante ritiene che gli appellati abbiano contravvenuto al dovere di cui all'art. 29, secondo comma, del Codice Deontologico Forense, per cui “L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega”.
Secondo l'appellante l'alto livello di diligenza, richiesto dall'art. 1176 c.c., non può dirsi rispettato nel caso in esame, in cui, adducendo un inconsistente e ingiustificato dubbio, è stato apostrofato un collega con un termine che, nella sua principale e caratterizzante accezione, è senza dubbio ingiurioso.
Riproposizione delle questioni assorbite dalla pronuncia di primo grado.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellante ripropone tutte le questioni rimaste assorbite dalla decisione di primo grado.
In primo luogo, l'accertamento dell'illecito ex art. 2043 c.c. commesso da
, consistente nell'aver rivolto “una gravissima ingiuria” all'odierno CP_1 appellante nello svolgimento del mandato conferito: “L'illecito sta dunque nel superamento del limite di compatibilità delle esternazioni verbali, verbalizzate o dedotte negli scritti processuali, con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si configura un illecito, che lesiona, come detto, l'intangibilità della persona del contraddittore, esulando totalmente dal contesto delle questioni processuali dedotte e delle opposte tesi dibattute, e colpendo sul piano personale e soggettivo il decoro e la dignità professionale e personale della controparte” (p. 23, atto di appello).
pagina18 di 37 Secondo l'appellante, per le ragioni già richiamate, tale illecito sarebbe frutto di un comportamento doloso e consisterebbe nell'attribuzione di un fatto determinato (avere usurpato il titolo di professore) e, quindi, connotato da estrema gravità.
L'appellante ripropone la questione del danno risarcibile, sostenendo che
“dalla lesione della reputazione deriva un diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c., in quanto “una volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in “re ipsa”, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana” (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III, 28/9/2012 n. 16543)” (p. 27, atto di appello). Pertanto, chiede che venga risarcito il danno morale e il danno esistenziale “consistente nel pregiudizio arrecato alla vita di relazione dell'appellante, ingiuriato davanti a propri colleghi, così come all'Autorità giudiziaria, che lo ha visto coinvolto in decine di processi riguardanti la nota questione dei “diamanti da investimento” (p. 27, atto di appello). In aggiunta, secondo l'appellante, tale danno sarebbe stato aggravato dal comportamento tenuto da per avere risposto all'appellante di non essere tenuto a Parte_2 conoscere il curriculum di Parte_1
Ai fini della quantificazione del danno, l'appellante chiede di commisurare il quantum ai parametri previsti dalle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, tenendo conto: della gravità dell'offesa al diritto inviolabile della dignità e della reputazione;
che l'illecito è stato commesso per due volte, in un luogo “pubblico”, perché gli atti sono stati depositati in cancelleria;
che l'ingiuria è consistita nell'attribuzione di un fatto determinato che costituirebbe reato ex art. 498 c.p.; sotto il profilo soggettivo degli autori, che “l'ingiuria è stata rivolta con incontestabile dolo e intento denigratorio, nonché con evidente scopo di conseguire per sé vantaggi e utilità processuali, svilendo la credibilità del procuratore avversario nel contenzioso sui “diamanti da investimento”, molto delicato per il ” (p. 30, atto di appello) e che l'agente si è rifiutato di CP_1 eliminare le conseguenze dell'illecito; che l'illecito, realizzato il 30 novembre 2020, è ancora in atto.
pagina19 di 37 Sulla base di questi elementi ripropone la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per un ammontare di euro 50.250,00, oltre accessori.
Da ultimo, l'appellante ripropone anche la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 4 del D.lgs. 7/2016 per l'importo di euro 12.000,00 e la domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Le difese degli appellati.
Tempestivamente costituitisi in giudizio, , e CP_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di erede di ) chiedono il Parte_3 Persona_1 rigetto dell'avversa impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In via del tutto preliminare, gli appellati propongono domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a favore di e di Parte_2
in misura pari al quintuplo delle spese legali dovute per la Parte_3 difesa in giudizio oppure nella diversa misura ritenuta di giustizia, sull'assunto che la citazione in appello di di intervenuti volontariamente in Pt_2 Parte_3 primo grado, senza la proposizione di domande nei loro confronti, sarebbe temeraria.
Preliminarmente, nel descrivere il contesto all'interno del quale si è svolta la presunta offesa arrecata all'odierno appellante, gli appellati descrivono nuovamente il precedente evento “offensivo” addebitabile a Parte_1 totalmente pretermesso nella narrazione dei fatti di quest'ultimo.
In particolare, spiegano che quale difensore di Parte_1 controparte nel procedimento n. 805/2020 r.g., si era concesso “una piccola divagazione”, consistita nella produzione di una memoria depositata da
[...]
e in un altro procedimento, accompagnata da un Per_1 Parte_2 commento “con toni fortemente polemici e denigratori”.
Tale richiamo è volto a sottolineare come, per un verso Parte_1 esiga la diligenza professionale e il rispetto dei doveri di colleganza da parte dei colleghi avvocati, ma allo stesso tempo, egli stesso “si è reso protagonista, in due occasioni, di comportamenti ben poco rispettosi dei colleghi di controparte, tentando di metterli in ridicolo davanti al Giudice utilizzando scritti difensivi prodotti in altri giudizi”.
pagina20 di 37 Sempre in fatto, gli appellati sottolineano che solo in occasione della proposizione delle istanze ex art. 89 c.p.c. nell'ambito dei procedimenti nn.
805/2020 e 832/2020 r.g., in data 4 dicembre 2020, si era Parte_1 firmato precisando “già professore a contratto di Diritto dei Consumatori e
Diritto dell'Economia presso l'Università Statale di Cassino Facoltà di
Economia” (doc. 7, fascicolo di primo grado parte convenuta); che, pertanto, solo a seguito delle osservazioni mosse da in occasione della risposta Parte_2 al tentativo di risoluzione bonaria della questione (risalente al 3 dicembre 2020), aveva tentato di adeguare la descrizione del proprio titolo ai Parte_1 requisiti richiesti dal Codice Deontologico Forense;
che, infatti, in tale occasione, aveva evidenziato “che l'utilizzo del titolo di professore in Parte_2 materie giuridiche, come da costante interpretazione del Consiglio Nazionale
Forense, “deve essere sempre accompagnata, quando non si svolga più tale funzione, dalla menzione del titolo esatto (professore ordinario / straordinario / a contratto) e dell'Università presso cui, a suo tempo, si è prestato servizio” (doc.
6, fascicolo di primo grado parte convenuta).
Per quanto concerne, invece, l'offensività intrinseca al termine “sedicente”, gli appellati richiamano interamente quanto già sostenuto in primo grado e condiviso dal giudice di prime cure: in sostanza, il termine ha di per sé un significato neutro (“che dice di sé”); nel caso in esame è stato utilizzato proprio con questa accezione, perché “l'Avv. assumeva di essere professore Parte_1 universitario ma non offriva alcun elemento di sostegno, contrariamente a quanto richiedono le norme professionali e deontologiche: non diceva di quale materia;
non chiariva se lo fosse ancora;
non specificava l'università presso cui prestasse servizio. E quindi, era appunto un “sedicente” professore: si qualificava come tale, senza null'altro aggiungere, pur in presenza di un obbligo giuridico di specificarlo” (pp. 12 e 13, comparsa di risposta).
Nel merito della questione e, quindi, sull'utilizzabilità del titolo di professore universitario da parte degli avvocati, gli appellati sostengono, conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che “per potersi fregiare del titolo di professore, un avvocato, oltre ad esserlo attualmente od esserlo già stato, deve anche specificare, quantomeno, la qualifica (ossia, come vedremo, se si tratti di un professore ordinario, straordinario o a contratto) e la materia di insegnamento”.
pagina21 di 37 In particolare, sottolineano come, sebbene l'art. 35 del Codice Deontologico
Forense non faccia distinzione per qualifica di docenza ai fini della legittimazione all'utilizzo del titolo di professore, “una differenza fondamentale corre sulla possibilità di utilizzare il titolo di professore anche oltre il periodo in cui concretamente si insegna in una università”. Contr Richiamando la decisione del del 18 luglio 2020, n. 136, già citata dal Contr giudice di prime cure, gli appellati osservano che “il ha chiarito, anche recentemente, che i professori a contratto possano spendere il titolo di professore solo negli stretti limiti di tempo dell'insegnamento, e non oltre”.
Per l'applicabilità di tale interpretazione anche al caso di specie, gli appellati affermano che “a dispetto delle inconsistenti obiezioni avversarie, è del tutto irrilevante che il COA di Palermo abbia deciso applicando la vecchia norma deontologica, che era più restrittiva e che non consentiva l'utilizzo del Contr titolo per nessuno, oltre il tempo della docenza. Infatti, il ha pronunciato la sentenza nel 2020, quando la nuova norma era in vigore da oltre sei anni. E in materia disciplinare, non vale il principio tempus regit actum, ma quello del favor rei e dell'applicazione della legge successiva, se più favorevole per l'incolpato
(sul punto, cfr. la sentenza del CNF del 13 luglio 2017, n. 102, doc. n. 14 fascicolo di primo grado : per cui, se avesse ritenuto che la nuova norma CP_6 consenta anche ai professori a contratto di spendere il titolo oltre il periodo di effettivo insegnamento, l'avrebbe senz'altro applicata, inquanto più favorevole.
Se non lo ha fatto, è perché ha ritenuto che sul punto la vecchia e la nuova norma non differiscano affatto” (pp. 16 e 17, comparsa di risposta).
Gli appellati rilevano che, anche a voler prescindere dal requisito di contemporaneità tra insegnamento e utilizzo del titolo, ha, Parte_1 comunque, utilizzato in modo illegittimo il titolo anche per avere omesso di indicare la qualifica e la materia di insegnamento.
A supporto di tale tesi, e gli altri appellati richiamano plurime CP_1 pronunce degli Organi dell'Avvocatura: la pronuncia del CNF 136/2020 (doc. n.
13 fascicolo di primo grado convenuta), la decisione del CNF del 27 giugno 2003,
n. 208 (doc. n. 15 fascicolo di primo grado convenuta), il parere dello stesso CNF del 27 aprile 2005, n. 20 (doc. n. 16 fascicolo di primo grado convenuta), il parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze il 3 aprile 2019, n. 18
(doc. n. 17 fascicolo di primo grado convenuta). Da tali decisioni, secondo la pagina22 di 37 prospettazione degli appellati, proprio con riferimento ai professori a contratto, emergerebbe che una dicitura non accompagnata dalla specificazione della qualifica di professore e della materia insegnata, sarebbe un'informazione non rispondente al vero e da ciò potrebbe derivare un effetto distorsivo dell'ordine informativo, “essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo”.
Con riguardo alla documentazione prodotta, risalente al 2013 (doc. 26 parte attrice in primo grado), con la quale l'appellante ritiene di avere informato esaustivamente gli appellati circa la propria qualifica di professore a contratto e sulle materie oggetto di insegnamento, questi ultimi evidenziano come, alla luce delle norme deontologiche, tali specificazioni non siano richieste una sola volta, ma come debbano seguire sempre l'uso del titolo di professore.
In aggiunta, sostengono che, anche a voler attribuire rilievo a tale comunicazione ai fini della corretta spendita del titolo di professore da parte di
“irragionevole è pensare che tali missive possano avere Parte_1 valore nei confronti del Giudice, della clientela e dei terzi in generale, che non le hanno ricevute” (p. 26, comparsa di risposta).
In conclusione, nella prospettiva degli appellati, la questione si ridurrebbe a questo: “l'Avv. ha violato l'obbligo di trasparenza stabilito dal Codice Parte_1
Deontologico e la messa in discussione della sua qualifica era pressoché inevitabile e certamente giustificata. Pertanto, esprimere un dubbio circa le qualifiche della controparte era certamente legittimo e l'uso della parola
“sedicente” perfettamente coerente, continente e appropriato” (p. 22, comparsa di risposta).
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta l'antigiuridicità della condotta in esame, gli appellati evidenziano sia la mancanza di prove del danno conseguenza subito da sia, in subordine, Parte_1
l'eccessiva quantificazione del danno prospettata dalla controparte.
Sotto il primo profilo, sostengono che, in occasione dell'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c., “si è qualificato come “già Parte_1 professore a contratto di diritto dei consumatori e diritto dell'economia presso
l'Università Statale di Cassino Facoltà di Economia” e ha allegato i contratti con
i quali l'ateneo gli aveva, dieci anni prima, affidato l'insegnamento in alcuni
pagina23 di 37 corsi. Per l'effetto, non si può ravvisare alcuna grave lesione al proprio onore e alla propria reputazione tale da aver provocato all'Avv. i danni di cui Parte_1 chiede il ristoro” (p. 27, comparsa di risposta) e, in ogni caso, si è limitato ad affermare di avere subito un danno morale e un danno esistenziale senza effettivamente qualificarli e quantificarli.
Gli appellati deducono che, paradossalmente, la mole di articoli prodotti da in primo grado, nei quali risulta essere descritto come un noto Parte_1 avvocato e consulente dei consumatori, non è idonea a dimostrare il danno asseritamente subito, ma, al contrario, tale documentazione “conferma che
l'appellante è noto come avvocato e non come professore e che la messa in discussione di tale qualifica non possa incidere in alcun modo sul suo status” (p.
28, comparsa di risposta).
Sotto il profilo del quantum risarcitorio, gli appellati evidenziano come l'esagerazione derivi dal fatto che la presunta offesa “è stata vista, al più, dalle parti, dal Giudice e dal cancelliere, ammesso che questi abbia letto le due memorie istruttorie in cui la parola “sedicente” era contenuta” (p. 29, comparsa di risposta).
L'esame del gravame.
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
Con riferimento alla prima doglianza, relativa all'asserita errata interpretazione dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense accolta dal giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, deve essere confermata la valutazione in ordine all'uso improprio, da parte di
[...]
, della qualifica di professore, per non aver rispettato tutti i requisiti Parte_1 previsti dalla citata norma deontologica.
Sebbene abbia dimostrato pacificamente di avere svolto la professione di professore a contratto fino al 2011 presso l'università di Cassino,
[...]
si è fregiato del titolo di professore, accostandolo a quello di avvocato, Parte_1 in assenza dei presupposti richiesti dal Codice Deontologico Forense.
Nel dettaglio, ha utilizzato il titolo accademico senza specificare la qualifica
(di professore a contratto) e le materie di insegnamento (diritto dei Consumatori e diritto dell'Economia), come invece richiesto dall'art. 35, comma 4, del Codice
Deontologico Forense per il quale “L'avvocato può utilizzare il titolo accademico
pagina24 di 37 di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento”.
Avendo omesso l'indicazione della qualifica e della materia giuridica di insegnamento, non ha rispettato i criteri richiesti dal Codice Parte_1
Deontologico Forense per potersi fregiare legittimamente del titolo di professore.
A questo proposito, come rilevato correttamente dal giudice di prime cure
(p. 13, sentenza gravata), nella delibera n. 18 del 3 aprile 2019 il COA di Firenze ha sottolineato che “la norma deontologica precisa che va specificata in ogni caso
(quindi inderogabilmente) sia la “qualifica” che la “materia insegnata” (doc. n.
22, fascicolo di primo grado di ). Parte_1
A nulla rileva il richiamo dell'appellante al predetto parere del COA di
Firenze nella parte in cui evidenzia la difficoltà di dare un'unitaria definizione di qualifica (p. 9, atto di appello).
Al riguardo va, invero, osservato che - sebbene abbia evidenziato che “Più difficile appare la definizione di “qualifica” poiché possono essere due le opzioni interpretative: - una, più generica, laddove per qualifica si intende la sola indicazione di “professore”; - un'altra, più specifica, laddove si intende la indicazione anche del tipo di insegnamento (ordinario, straordinario, ecc..). In giurisprudenza troviamo entrambe le soluzioni ermeneutiche, vista la atipicità del termine “qualifica” che è stato usato dal legislatore deontologico” – il richiamato parere dell'organo disciplinare ha, allo stesso tempo, comunque propeso “per la seconda soluzione e cioè che l'avvocato, che voglia indicare il titolo accademico insieme a quello professionale, debba specificare anche se sia professore ordinario, straordinario, associato o a contratto”.
Lo stesso Consiglio dell'Ordine ha motivato la richiamata decisione sulla base di una ragione puramente logica: se si intendesse la “qualifica”, genericamente, come la denominazione “professore”, tale requisito sarebbe meramente ripetitivo e nulla aggiungerebbe a quanto già richiesto dalla prima parte dell'articolo 35 citato. A sostegno della definizione più specifica, nel parere richiamato il Consiglio dell'Ordine ha indicato anche una ragione sistematica: poiché il requisito è inserito nella norma che prevede i doveri di corretta informazione dell'avvocato nei confronti dei terzi, “Un uso indistinto del titolo di professore, senza indicare la tipologia suddetta, finirebbe per dare una informazione alla clientela e ai terzi in genere non veritiera e non corretta o,
pagina25 di 37 comunque, foriera di incertezze” (p. 2, parere COA Firenze, n. 18 del 3 aprile
2019).
Altro elemento che permette di riscontrare il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 35 Codice deontologico, da parte di consiste Parte_1 nella mancata indicazione della cessazione dell'incarico di professore.
Invero, dovendo trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 35, che consente a tutti gli avvocati professori (qualunque sia la loro qualifica: ordinario, straordinario, associato, a contratto) di fregiarsi del titolo di professore in qualunque tempo (anche dopo che si sia concluso il periodo di insegnamento del professore a contratto), per offrire una corretta informazione ai terzi,
l'avvocato che “è stato” professore a contratto (e non lo è più) dovrebbe indicare nel titolo la non attualità dell'incarico, ricorrendo ad espressioni come “ex” o
“già” che precedono la qualifica. Cosa che, invece, non ha Parte_1 provveduto a fare, nonostante l'ultimo incarico da egli stesso documentato presso l'università di Cassino risalisse al 2011, cioè, a nove anni prima dei fatti oggetto di causa.
Correttamente, il giudice di prime cure ha stigmatizzato il fatto che nel caso in esame l'utilizzo della qualifica accademica a contratto a distanza di anni dalla sua perdita di attualità era avvenuto “per giunta, senza aggiunta di “ex” o “già” o altra equipollente” (p. 14, sentenza gravata).
L'interpretazione accolta è stata, peraltro, sostenuta dal Consiglio dell'Ordine di Firenze già citato che, nell'analisi della nuova formulazione dell'art. 35 del Codice Deontologico, in ipotesi di cessazione dell'incarico di docenza, ha imposto all'avvocato di precisare in modo inequivoco (con formule come ex, già, ecc..) che la sua attività accademica è venuta meno, in modo tale da garantire un'informazione veritiera e corretta.
Tale argomento risulta essere stato, del resto, implicitamente condiviso anche dall'odierno appellante, che (solo) in alcuni documenti in cui ha fatto ricorso al titolo di professore ha utilizzato l'espressione “già Docente di Diritto dei Consumatori c/o Università di Cassino Patrocinante in Cassazione” (doc. n.
26, fascicolo di primo grado di : carta intestata dell'attore in occasione di Parte_1 una corrispondenza con ) e “già professore a contratto di Diritto dei CP_1
Consumatori e Diritto dell'Economia presso l'Università Statale di Cassino
Facoltà di Economia” (doc. n. 7, fascicolo di primo grado di parte convenuta:
pagina26 di 37 istanze di cancellazione ex art. 89 c.p.c. presentante da nell'ambito dei Parte_1 procedimenti nn. 805/2020 e 832/2020 r.g.).
Va, inoltre, evidenziato che in quest'ultimo documento il ricorso al titolo di professore risulta completo anche dell'indicazione della materia di insegnamento, che, come già detto, è necessaria e che il ricorso al titolo di professore in sede di istanze di cancellazione ex art. 89 c.p.c., datate 4 dicembre 2020, è successivo solo di un giorno alla risposta che aveva inviato a Parte_2 [...]
(doc. n. 6, fascicolo di primo grado di parte convenuta), con la quale Parte_1 faceva presente che la spendita del titolo di docente universitario “deve essere sempre accompagnata, quando non si svolga più tale funzione, dalla menzione del titolo esatto (professore ordinario / straordinario / a contratto) e dell'Università presso cui, a suo tempo, si è prestato servizio”. È, quindi, indubbio che tale specificazione risulta essere un tentativo (tardivo) di conformarsi al dettato del codice deontologico.
Con riguardo all'ammissibilità per i professori a contratto di fregiarsi del titolo di professore anche in un tempo successivo a quello dello svolgimento dell'incarico, la sentenza di primo grado ha accolto l'impostazione prospettata dai convenuti per la quale, pur essendo pacifica l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 35, comma 4, del Codice Deontologico, che prevede che
“L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento”, è altrettanto evidente la necessità di applicare tale disposizione alla luce della relativa interpretazione offerta dagli
Organi dell'Avvocatura. A tale proposito, il giudice di prime cure ha richiamato la decisione del CNF del 18 luglio 2020, n. 136 che, pur accertando che i professori a contratto possono utilizzare il titolo accademico come i professori ordinari e straordinari, delinea però una differenza tra i primi, da una parte, e i secondi e i terzi, dall'altra: “sia i professori universitari a contratto che i ricercatori confermati possano fregiarsi (nell'esercizio della professione forense) del titolo di professore esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza e relativamente alla materia di specifico insegnamento”. Quindi, solo i professori ordinari e straordinari possono utilizzare il titolo anche fuori dai limiti temporali nei quali insegnano, secondo la richiamata decisione.
pagina27 di 37 Il giudice di prime cure ha sostenuto come a nulla rilevi che tale decisione Contr del si riferisse ad un caso concreto cui era applicabile la previgente formulazione dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense, che non prevedeva che anche l'avvocato che “sia stato docente universitario di materie giuridiche” potesse fregiarsi del titolo di professore. Ha osservato sul punto che “tale decisione del CNF ha effettivamente applicato il testo previgente dell'a. 35/4 citato (testo che dunque non includeva l'inciso “sia o sia stato”) e nondimeno è intervenuta nel 2020, cioè anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione che quell'inciso conteneva. In altre parole, malgrado il principio del favor rei
(notoriamente applicabile anche in sede disciplinare, come confermato da Cass.
Sez. Unite, Sentenza n. 30312 del 31/10/2023) la decisione del CNF ha confermato quella del COA di Palermo che aveva appunto richiamato “la consolidata giurisprudenza” in forza della quale del titolo di professore (per quelli a contratto e pei ricercatori confermati) gli avvocati possono fregiarsi
“esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza”, il che appunto porta quanto meno a dubitare della correttezza dell'opposta tesi sostenuta dall'attore odierno, e di conseguenza rende almeno incerta la legittimità di continuare a utilizzare la qualifica accademica a contratto anche a distanza di anni dalla sua perdita di attualità (per giunta, senza aggiunta di “ex”
o “già” o altra equipollente)” (p. 14, sentenza impugnata).
In relazione alle richiamate statuizioni del giudice di prime cure, basate sulla pronuncia del CNF del 2020, devono essere condivise le censure mosse dall'appellante (p. 11, atto di appello). Infatti, il richiamo a tale decisione del CNF non è pertinente per dimostrare che gli organi dell'avvocatura siano granitici nel ritenere che i professori a contratto possano fregiarsi del titolo di docente solo per il periodo corrispondente al periodo di insegnamento. La statuizione dell'organo di disciplina forense è stata assunta quale principio dal giudice di prime cure, in assenza di presupposti per definirla tale. Contr Al riguardo va osservato che il passaggio della decisione del richiamato nella sentenza gravata attiene alla parte in fatto, riassuntiva della pronuncia emessa dal COA di Palermo e, di conseguenza, non può considerarsi l'affermazione di un principio da parte dell'organo disciplinare.
Sebbene il richiamato principio - per cui gli avvocati posso utilizzare il titolo di professore, se professori a contratto o ricercatori confermati, solo entro i pagina28 di 37 limiti di tempo in cui svolgono l'attività di docenza - fosse granitico nella giurisprudenza formatasi in relazione alla vecchia formulazione dell'art. 35 del
Codice Deontologico Forense, non si rinvengono elementi sufficienti per definirlo ancora attuale, anche sotto la nuova formulazione dell'art. 35 del codice deontologico.
A tale proposito, si rileva che anche l'ulteriore parere del 27 aprile 2005, n.
20, richiamato dagli odierni appellati, era riferito alla previgente formulazione dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense e, pertanto, non è applicabile al caso in esame.
Sebbene non possa, dunque, affermarsi che non potesse Parte_1 utilizzare il titolo di professore successivamente alla cessazione dell'incarico di docenza a contratto, va confermata la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla illegittimità dell'uso della qualifica accademica da parte dell'odierno appellante. ha, infatti, fatto un utilizzo del tutto improprio del titolo Parte_1 di professore, non avendo specificato la qualifica e la materia insegnata, così ingenerando in capo ai terzi (ivi compresi gli odierni appellati) almeno il dubbio sull'effettività e sulla veridicità del titolo.
SUL SECONDO MOTIVO.
Anche le doglianze sollevate con il secondo motivo di appello sono del tutto infondate.
I documenti che l'appellante ha prodotto già in primo grado e che invoca per sostenere l'uso in senso ingiurioso del termine “sedicente” sono inidonei a dimostrare, come invece sostenuto da (cfr. pp. 14 e ss., atto di Parte_1 appello), che gli appellati, essendo già a conoscenza della sua qualifica di professore, hanno utilizzato il termine “sedicente” nella sua accezione negativa e dispregiativa.
Conformemente a quanto giustamente ritenuto dal giudice di prime cure, va rilevato che la corrispondenza in cui forniva i dettagli Parte_1 informativi imposti dall'art. 35 del Codice Deontologico Forense (doc. n. 26, fascicolo di primo grado ) è del tutto inutile e inadeguata per sostenere Parte_1
l'intenzione ingiuriosa di e di . Parte_2 Persona_1
Nel dettaglio, le lettere invocate dall'odierno appellante risalgono al periodo
2011 – 2013, quindi, a un periodo compreso tra i sette e i nove anni prima del pagina29 di 37 fatto oggetto di causa e, soprattutto, sono le ultime occasioni in cui
[...]
ha precisato i dettagli richiesti dalla norma deontologica. Infatti, in tutte Parte_1 le circostanze successive, egli si è sempre definito esclusivamente come “Avv.
Prof.”, contravvenendo ai dettami dell'art. 35, comma 4, del Codice Deontologico
Forense.
Documenti così risalenti nel tempo non possono giustificare, come pretenderebbe l'odierno appellante, la conoscenza della sua qualifica di professore da parte degli odierni appellati, poiché è del tutto illogico pretendere che a distanza di così tanti anni taluno possa e debba ricordare le qualifiche delle quali si è fregiato il proprio interlocutore: chi pretende di essere appellato con una determinata qualifica (di professore, nel caso in esame) ha l'onere di dimostrarne il fondamento, mentre non si può pretendere che sia l'interlocutore a svolgere verifiche in merito.
Consegue a quanto rilevato che, contrariamente all'assunto dell'appellante – secondo il quale “seppur la norma deontologica de qua impone di comunicare qualifica e materia di insegnamento, la stessa non costringe di certo a farlo ogni volta che ci si rivolga allo stesso soggetto” (p. 13, atto di appello), la specificazione della materia e della qualifica non può essere sporadica, ma deve accompagnare sempre il titolo di professore, proprio perché serve ad ottemperare in modo completo e puntuale all'obbligo informativo nei confronti dei terzi.
Pertanto, il fatto che, negli atti delle due cause (nn. 805/2020 e 832/2020
r.g.) in cui era stato utilizzato l'aggettivo per cui è contesa l'appellante avesse speso il proprio titolo di professore in modo non conforme alle regole deontologiche, era sufficiente a ingenerare nei difensori della controparte
(avvocati e ) il dubbio da loro, poi, espresso negli Parte_2 Persona_1 scritti difensivi per cui è causa. È, invero, naturale che se l'informazione offerta da chi si appella come professore non è completa, gli interlocutori abbiano il legittimo dubbio sulla qualifica accademica.
Del resto, la pretestuosità della tesi proposta dall'appellante emerge chiaramente anche dalla riproposizione dell'argomentazione circa la “obiettiva offensività del termine “sedicente”, come chiarito nella sentenza n. 12402/2013 della Cassazione” (p. 20, atto di appello), nonostante il giudice di primo grado avesse già evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione era stata pagina30 di 37 richiamata da in modo del tutto frammentario e incompleto Parte_1
(cfr. pp. 18 e 19, sentenza gravata).
Come è stato correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il caso in esame non è sovrapponibile a quello oggetto della citata pronuncia della Corte di
Cassazione, poiché nel caso analizzato da quest'ultima il termine “sedicente” era stato utilizzato dall'autore dello scritto necessariamente in senso dispregiativo, travalicando così i limiti della difesa e della continenza, perché era rivolto ad un consulente tecnico d'ufficio la cui qualifica era indubitabile in forza della sua iscrizione all'albo dei consulenti del Tribunale. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, la qualifica di professore, enunciata da senza Parte_1 rispettare le precise prescrizioni previste per il suo impiego dalla norma deontologica, è solo autoattribuita, ciò che legittima, come in precedenza osservato, i dubbi desumibili dall'aggettivo “sedicente”.
Di conseguenza, per le ragioni precedentemente esposte, non solo non è possibile riscontrare nell'uso dell'aggettivo in questione l'intenzione degli odierni appellati di screditare ma al contrario, è possibile affermare Parte_1 con certezza che il termine “sedicente” è stato utilizzato nel senso “gergale”, neutro e letterale: “che dice di sé”.
Non può essere condivisa la doglianza dell'attore per la quale il termine
“sedicente” “sia notoriamente e comunemente inteso con accezione negativa e pregiudizievole” (p. 18, atto di appello).
Nel richiamare la definizione data dal dizionario Treccani al termine
“sedicente”, l'appellante afferma che “Il Dizionario Treccani chiarisce che il termine “sedicente” definisce, in particolare, qualcuno che si attribuisce titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono rispondenti al vero” (p. 18, atto di appello).
Tuttavia, il richiamo è incompleto, perché il dizionario offre la seguente definizione: “Che dice di essere, che si spaccia per qualcuno, che si attribuisce cioè titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono o che si sospettano non essere rispondenti a quelle reali”. E' evidente, per le ragioni già ampiamente descritte, che “sedicente” può essere definito colui nei confronti del quale si dubita delle qualifiche che si auto-attribuisce.
Per quanto premesso, è stato definito “sedicente Prof.”, Parte_1 nella sua accezione neutra, in un atto difensivo redatto dagli avvocati Parte_2
pagina31 di 37 senza travalicare i limiti della continenza, nell'esercizio del Pt_2 Persona_1 diritto di difesa e senza alcuna violazione degli art. 88 e 89 c.p.c., tanto che, in data 5 dicembre 2020, il giudice civile di Cremona (doc. 8, fascicolo di primo grado di parte convenuta) ha rigettato le istanze di cancellazione proposte da accertando che, nel caso in esame, il termine non risultava Parte_1 ingiurioso in quanto “non esprim[e] alcuna esplicita o implicita valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore.”
Come è stato correttamente sottolineato dal giudice di primo grado (cfr. p.
17, sentenza gravata), la richiamata decisione del Tribunale di Cremona è rilevante, perché è stata assunta dallo stesso giudice che ha avuto la piena cognizione di tutti gli atti delle cause nel corso delle quali è stata consumata la presunta offesa e che ha, quindi, potuto valutare, al fine di decidere sull'offensività del termine in questione, tutto il contesto nel quale l'asserita offesa era stata perpetrata.
Per tentare di superare tale decisione, l'appellante fa riferimento a “vicende successive, dedotte nel presente giudizio e trascurate dal Tribunale, [che] smentiscono siffatta valutazione incidentale” (p. 20, atto di appello). L'appellante si riferisce alla risposta di alla richiesta di scuse di Parte_2 [...]
del 3 dicembre 2020. Parte_1
Come è già stato in precedenza ampiamente motivato sul punto, tale risposta non è idonea in alcun modo ad indicare l'intenzione di additare
[...]
quale truffatore, per screditarlo. Si tratta di dichiarazione con la quale Parte_1
l'avv. asseriva di non essere tenuto a conoscere il curriculum di Pt_2 [...]
, come peraltro giustamente evidenziato dal giudice di prime cure (p. 16, Parte_1 sentenza gravata).
Sempre in tema di procedimenti già svoltisi sul medesimo fatto, si deve condividere l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata sull'irrilevanza, ai fini della decisione, del giudizio penale RGGDP 34/2021 a carico degli odierni appellati, che si era concluso con l'archiviazione per il delitto di diffamazione
“perché il fatto non costituisce reato” e con la prospettazione di una possibile offensività del fatto a titolo di ingiuria.
Al riguardo va, invero, ribadito che tale apodittica e implicita valutazione di offensività compiuta incidenter tantum dal Giudice di Pace non influisce in alcun modo sulla odierna autonoma valutazione in sede civile e che l'aggettivo in pagina32 di 37 questione, contenuto peraltro in un atto giudiziario non certo destinato a una pluralità indeterminata di possibili destinatari, era in concreto privo di offensività.
La conclusione raggiunta non è inficiata dal richiamo che l'appellante opera alla diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., parametro di valutazione dell'attività dell'avvocato in quanto professionista (p. 22, atto di appello).
Secondo l'appellante tale parametro deve essere integrato alla luce dell'art. 29, comma 2, del Codice Deontologico Forense, per cui “L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega”.
Come già osservato, peraltro, anche dal Tribunale di Cremona in occasione del rigetto delle istanze di cancellazione, l'utilizzo, da parte degli avvocati Pt_2
e , del termine “sedicente” non esprimeva, avendo anche riguardo al Per_1 contesto in cui era utilizzato, alcuna valutazione né positiva né negativa su in quanto riferiva solo un dubbio sul titolo che egli stesso si Parte_1 era attribuito in maniera incompleta.
Poiché l'espressione “sedicente Prof.” utilizzata nell'ambito degli atti difensivi per cui è causa non è idonea ad offendere l'onore o il decoro dell'appellante, non è configurabile l'ingiuria.
L'appello proposto dall'appellante risulta del tutto infondato e perciò va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare a le spese del CP_1 presente grado.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati e Pt_2
non avendo rivolto alcun motivo di appello atto ad Parte_3 Parte_1 intaccare la posizione processuale dei detti appellati, ai quali l'appello è stato notificato a titolo di mera litis denuntiatio, le spese del presente grado di giudizio anticipate da vanno dichiarate irripetibili (cfr. Cass., ordinanza Pt_2 Parte_3
24 marzo 2023, n. 2491; conf. Cass., ordinanza 21 ottobre 2025, n. 28032).
A tale ultimo riguardo è opportuno ricordare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'impugnazione notificata alle altre parti a titolo di mera litis denuntiatio determina la compensazione delle spese nei loro confronti (cfr. Cass.
pagina33 di 37 1 luglio 2016, n. 13526; Cass. 19 giugno 2015, n. 12720; Cass., ord. 11 febbraio
2019, n. 3926; Cass. 7 ottobre 2019, n. 24944, che ha chiarito che nell'ipotesi di cause scindibili la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius, ma di semplice litis denuntiatio e, dunque, non può determinare la condanna alle spese ove codesti infine si costituiscano senza proporre impugnazione incidentale;
in senso conf. Cass. 21 marzo 2016, n. 5508).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147 e in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, commisurato all'importo dei danni richiesti dall'appellante (pari a euro
52.250,00 in linea capitale).
Nella liquidazione dei compensi spettanti a si deve fare CP_1 applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. n.
55/2024 e ss. mm., in applicazione del principio di diritto definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di spese processuali, tra
l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa
a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.” (Cassazione civile sez. II,
06/06/2022, n.18047, così massimata).
Infatti, tutti gli appellati sono stati assistiti dagli stessi difensori, i quali non hanno, tuttavia, dovuto esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime
pagina34 di 37 anagrafiche, ecc.;” [omissis] “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;” (in motivazione, punto 4.12, Cass. n. 10367 del 2024).
Applicando tali principi al caso concreto, una volta ridotto del 30% il compenso unico che si sarebbe dovuto liquidare comunque per una sola parte, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 30%, in ragione del fatto che gli avvocati degli appellati hanno patrocinato tre soggetti diversi. La misura di questo aumento (demandata alla discrezionalità del giudice di merito, cfr. Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047) si giustifica, per un verso, per il maggior numero di relazioni che i difensori hanno necessariamente dovuto intrattenere con i soggetti difesi nel corso del giudizio e del conseguente maggior impegno impiegato nell'attività difensiva e, per altro verso, per l'esigenza di rispetto del principio di non debenza delle spese superflue.
L'importo ottenuto va ridotto nella misura della metà, in ragione del fatto che nei confronti degli appellati e le spese processuali si Pt_2 Parte_3 compensano con quelle sostenute dall'appellante.
Da ultimo, la domanda proposta dagli appellati ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
A questo proposito, va osservato che, sebbene le difese dell'appellante siano risultate perlopiù pretestuose per le ragioni descritte in motivazione, queste non possono definirsi del tutto inconferenti, temerarie o sostenute in violazione del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta.
Del resto, gli appellati che hanno proposto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non hanno offerto alcuna prova dell'an e del quantum del danno lamentato o della colpa grave e della mala fede dell'appellante. Infatti, a pagina35 di 37 fondamento della prospettata responsabilità ex art. 96 c.p.c., gli appellati si sono limitati ad affermare che “in sede di gravame l'Avv. ha notificato Parte_1
l'appello anche all'Avv. e agli eredi dell'Avv. (come era ovvio e Pt_2 Per_1 corretto) ma ha anche ritenuto di citarli formalmente in giudizio, senza peraltro formulare alcuna domanda nei confronti dei medesimi (posto che anche in appello le uniche domande sono proposte nei confronti della . Ci pare CP_6 quindi che la citazione in appello dell'Avv. e degli eredi dell'Avv. Pt_2 Per_1 sia a dir poco temeraria, a maggior ragione considerando la condotta processuale di controparte in primo grado, e quanto agli eredi del compianto
Avv. davvero inopportuna e di cattivo gusto” (p. 4, comparsa di risposta). Per_1
Come è stato in precedenza evidenziato, la citazione nel presente giudizio dell'avv. e dell'avv. è avvenuta a mero titolo di litis denuntiatio, Pt_2 Per_1 essendo tali parti litisconsorti processuali necessari;
con la conseguenza che la loro evocazione in giudizio era dovuta, mentre la costituzione in appello dei detti professionisti non era necessaria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e quale erede di , per la
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 riforma della sentenza n. 9695/2024, pubblicata il 9 novembre 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 18626/2022 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
ON
a rimborsare a in persona de legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del presente grado di giudizio da quest'ultimo anticipate, liquidate in euro 3.160,43 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
DICHIARA irripetibili le spese del presente grado anticipate da e Parte_2
quale erede di;
Parte_3 Persona_1
RIGETTA
pagina36 di 37 La domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta da e Controparte_1 Parte_2 [...]
quale erede di , nei confronti di Parte_3 Persona_1 Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_7 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott.ssa MA TT
pagina37 di 37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 5
dicembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo il 3 luglio 1952, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse, n. 5G, presso lo studio dell'avv. Alessandro Caponi del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 37 (C.F. e P. I.V.A.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n.
4;
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
30 gennaio 1976M
(C.F.: ) - quale erede Parte_3 CodiceFiscale_3
di (C.F.: ), deceduto il 12 novembre Persona_1 CodiceFiscale_4
2024 – nata a [...] il [...];
tutti elettivamente domiciliati in Milano, Corso Europa, n. 13, presso lo studio dell'avv. Benedetta Musco Carbonaro del Foro di Milano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta depositata in primo grado, per quanto riguardo e in calce alla comparsa Controparte_1
di risposta depositata in grado di appello, per quanto riguarda gli avvocati e Parte_2 Parte_3
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 9695/2024, pubblicata il 9 novembre 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 18626/2022 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per : Parte_1
pagina2 di 37 “Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa, a) riformare la sentenza n. 9695/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione X Civile, in persona del Giudice Monocratico Dott. Roberto Pertile, a decisione del giudizio sub all'R.G.n. 18626/2022 (cfr. all. 0 1), e per l'effetto b) accogliere nel merito le conclusioni precisate all'esito del primo grado di giudizio da parte ricorrente, odierna appellante, che in appresso si riportano e confermano integralmente, nonché ripropongono ex art. 346 c.p.c. in parte qua:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa: A. accertare e dichiarare che il , odierno resistente, è CP_1 responsabile dei due illeciti contestati con il presente ricorso, in ragione dei fatti e delle norme richiamati in narrativa, accertando altresì che l'affer-mazione di
“sedicente Prof.” rivolta ex adverso al ricorrente è falsa e massimamente ingiuriosa, nonché B. per l'effetto ed in ogni caso condannare il , odierno CP_1 resistente, a: 1) corrispondere in favore del ricorrente l'importo di € 50.250,00 (cinquantamiladuecentocinquanta/00) a titolo di risarcimento danni ex artt. 2043, 2049, 2056 e 2059 c.c., per le causali indicate in dettaglio al suesposto paragrafo G), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di ciascun illecito sino all'effettivo soddisfo, o in alternativa a quel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche all'esito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nonché
2) versare la sanzione pecuniaria civile nella misura massima prevista ex artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 7/2016, come dedotto in narrativa al paragrafo H), o in quella misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante adito per i due illeciti contestati con il presente ricorso, ed ancora
3) pubblicare ex art. 120 c.p.c., a proprie cura e spese, la pronuncia di merito che auspicabilmente accolga le domande formulate da parte ricorrente”, con condanna di controparte alle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nonché alla restituzione delle spese legali corrisposte in adempimento alla sentenza di primo grado, integralmente saldate dall'odierna parte appellante (cfr. all. 3).»
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 9 novembre 2024, n. 9695/2024, così provvedere: In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'Avv.
[...]
in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e Parte_1 in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In subordine:
- ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto all'Avv. Parte_1 nella misura minima possibile, secondo i criteri indicati in atti;
In ogni caso:
- condannare l'Avv. al pagamento delle spese, Parte_1 competenze e onorari del presente procedimento, a favore di tutti gli appellati;
pagina3 di 37 - condannare l'Avv. al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 c.p.c. nei confronti dell'Avv. e dell'Avv. in misura pari al Pt_2 Parte_3 quintuplo delle spese legali dovute per la difesa nel presente giudizio ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
pagina4 di 37 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9695 del 2024, pubblicata il 9 novembre 2024, il Tribunale di Milano ha deciso la causa instaurata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di (di seguito denominato Parte_1 Controparte_1 anche ) volta a conseguire: a) l'accertamento della responsabilità del CP_1 convenuto per il fatto illecito compiuto dai suoi legali, i quali, nel corso di precedenti giudizi civili (nn. 805/2020 r.g. e 832/2020 r.g., instaurati presso il
Tribunale di Cremona), avrebbero offeso l'onore, la dignità e la reputazione del ricorrente definendolo “Sedicente Prof.”; b) la conseguente condanna di CP_1
, ex artt. 2043, 2049, 2056 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni, quantificati
[...] in euro 50.250,00; c) la condanna di al versamento della sanzione CP_1 pecuniaria civile ex artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 7/2016; d) l'ordine di pubblicazione della sentenza di accoglimento delle domande, a cura e a spese del soccombente, ex art. 120 c.p.c., in un quotidiano della Provincia di Cremona.
La parte convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande e, in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto a Parte_1
Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenuti volontariamente ad adiuvandum, ex art. 105, secondo comma, c.p.c., e Persona_1 Parte_2 avvocati che avevano già assistito nei procedimenti nn. 805/2020 e CP_1
832/2020 r.g. presso il Tribunale di Cremona e autori degli scritti (memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c.) ritenuti dal ricorrente offensivi del suo onore.
In fatto, il ricorrente aveva addotto le seguenti circostanze: che egli, in forza del proprio curriculum, aveva il diritto di fregiarsi del titolo di 'Avv. Prof.', perché era stato “titolare a contratto degli insegnamenti di
Diritto dei Consumatori dal 2004 al 2010 e di Diritto dell'Economia nel 2011 presso l'Università Statale di Cassino, Facoltà di Economia”; che, prima di depositare denuncia querela nei confronti dei colleghi avvocati e , aveva inviato una pec ai detti avvocati (odierni appellati), per Pt_2 Per_1 tentare di chiarire la situazione, senza però alcun esito positivo, avendo ricevuto come unica risposta quella di che aveva sostenuto di “non Parte_2 essere tenuto a conoscere il curriculum” del collega;
pagina5 di 37 di avere, quindi, depositato una denuncia querela per diffamazione presso la
Procura di Cremona, cui era seguita l'archiviazione da parte del Giudice di Pace di Cremona;
che l'ingiuria rivolta al ricorrente aveva avuto una “gravissima lesività”, perché egli aveva conseguito una notorietà nazionale, in ambito bancario e finanziario, tuttora perdurante.
Sempre in fatto, il convenuto aveva eccepito quanto segue: CP_1 che il contesto in cui era stata utilizzata la parola “sedicente” era stato del tutto omesso dalla ricostruzione del ricorrente;
infatti, “del tutto gratuitamente e inaspettatamente, in uno dei tanti procedimenti all'epoca pendenti avanti al
Tribunale di Cremona (contraddistinto da R.G. n. 805/2020), l'Avv. , Parte_1 insieme con altri tre colleghi, si è reso improvvisamente protagonista di un episodio gravemente contrario ai doveri di buona colleganza”, avendo prodotto una memoria depositata dagli odierni appellati in un processo del tutto diverso, tra parti differenti, senza oscurare i nomi delle parti e commentandola “con toni fortemente polemici e denigratori”; che, a seguito di tale evento, nella memoria successiva, facendo notare la propria indignazione, aveva scritto “Prima di addentrarsi nelle CP_1 difese, la scrivente difesa non può esimersi dal censurare il comportamento posto in essere dai legali di parte attrice … Fermo il cattivo gusto di produrre atti depositati in altri procedimenti per deridere i legali di controparte, si fa in ogni caso presente al sedicente Prof. e agli altri tre avvocati che Parte_1 compongono il collegio difensivo degli attori che utilizzare una metafora al fine di rendere facilmente accessibile un concetto espresso non appare in alcun modo offensivo per la loro intelligenza… È invece certamente provocatorio (tentare di) ridicolizzare l'operato dei colleghi aggrappandosi ad un'affermazione formulata in un altro giudizio… ”; che tutte le iniziative giudiziarie che aveva già posto in Parte_1 essere per tutelare il proprio onore a seguito dell'episodio in esame non si erano concluse a proprio favore;
che, con provvedimento del 5 dicembre 2020, il Tribunale di Cremona aveva rigettato le istanze di aventi ad oggetto la cancellazione Parte_1 della parola “sedicente” dagli atti, ex art. 89 c.p.c., e la condanna dei legali di al risarcimento del danno subito;
CP_1
pagina6 di 37 che il Giudice di Pace di Cremona aveva anche proceduto all'archiviazione del procedimento penale iniziato per diffamazione ex art. 595 c.p.; nel merito, che la parola “sedicente” assume un significato ingiurioso o meno a seconda del contesto in cui viene utilizzata e che il significato letterale è:
“che dice di sé”; che, nel caso in esame, l'espressione era stata usata in senso dubitativo delle qualità che un soggetto si attribuisce, ma delle quali non offre alcuna dimostrazione, con la conseguenza che l'espressione non aveva un significato offensivo;
che, infine, si era definito “Prof.” anche in assenza dei Parte_1 requisiti previsti dall'art. 35 del Codice Deontologico Forense, così come interpretato dalla sentenza del 18 luglio 2020 n. 136 del CNF, che impone agli avvocati che utilizzano il titolo di professore di specificare la qualifica e la materia di insegnamento e impediscono l'utilizzo del titolo ai professori a contratto dopo la cessazione dell'attività di insegnamento.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con la sentenza n. 9695/2024 il Tribunale di Milano ha deciso nei seguenti termini:
“(1) respinge l'eccezione sollevata dall'attore e pertanto dichiara ammissibile l'intervento volontario ex a. 105/2 cpc dispiegato dai terzi Per_1
e ; (2) respinge la domanda ex a. 89 cpc formulata
[...] Parte_2 dall'attore nelle note scritte del 26.5.2023; (3) respinge nel merito le domande proposte dall'attore col ricorso del 12 maggio 2022; (4) Parte_1 condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc.
[...] liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali, IVA e CPA;
(5) compensa interamente le spese della presente lite fra l'attore e i due intervenuti”.
In via preliminare, con riferimento alla domanda formulata dall'attore nelle note scritte del 26 maggio 2023 - di “<<ordinare la cancellazione dalle stesse vengano delle seguenti espressioni sconvenienti e finanche offensive [sic]: - < i>
“francamente risibile” a pag. 2; - “Si può anche scrivere che un Collega sia
l'imperatore del Giappone, ma questo non gli dà titolo di vivere nel palazzo imperiale.” A pag. 4; - “solita irrefrenabile pulsione dell'Avv. ” a pag. Parte_1
4 >>” – pur sottolineando come tale istanza non fosse stata riproposta pagina7 di 37 nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale ne ha accertato l'infondatezza nel merito, sul rilievo che “le espressioni sopra trascritte non hanno contenuto sconveniente né offensivo, e in ogni caso non sono affatto estranee all'oggetto della presente controversia, che invece si incentra proprio sul reciproco scambio di espressioni che possono essere definite colorite ma non travalicano mai il limite della continenza né quello della pertinenza”.
Nel merito della questione, il Tribunale ha ritenuto che l'espressione
“sedicente Prof.” non fosse idonea a ledere l'onore, la dignità o la reputazione di perché, in buona sostanza, quest'ultimo aveva fatto ricorso al Parte_1 titolo di professore senza rispettare i requisiti richiesti dal Codice Deontologico
Forense, così come interpretato anche alla luce delle decisioni del CNF e di alcuni
Consigli dell'Ordine.
In particolare, il Tribunale ha ricordato che l'art. 35, comma 4, del Codice
Deontologico Forense “stabilisce con chiarezza che “L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento” “.
Ad interpretazione di tale articolo, il Tribunale ha richiamato il parere del
COA di Firenze reso nella delibera n. 18 del 3 aprile 2019 (doc. 22, parte attrice in primo grado) per il quale “Gli avvocati docenti universitari, qualora decidano di utilizzare il titolo accademico, devono obbligatoriamente indicare sia la qualifica
(ordinario, straordinario, associato o a contratto) sia la materia giuridica di insegnamento. ..” e “la norma deontologica precisa che va specificata in ogni caso (quindi inderogabilmente) sia la “qualifica” che la “materia insegnata”. Contr Il Tribunale ha richiamato anche la decisione del del 18 luglio 2020, n.
136 (doc. 13, parte convenuta in primo grado), affermando che da tale decisione si ricava che la norma del Codice Deontologico Forense “consente di utilizzare il titolo di professore ma pone anche l'obbligo di specificare sempre la materia
d'insegnamento, coll'aggiunta che – secondo la costanze giurisprudenza ivi richiamata - sia i professori universitari a contratto che i ricercatori confermati possono fregiarsi (nell'esercizio della professione forense) del titolo di professore esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza e relativamente alla materia oggetto di specifico insegnamento”. A tale proposito, il giudice di prime cure ha rilevato che la precisazione contenuta nella pagina8 di 37 citata decisione porterebbe anche a dubitare della legittimità di avvalersi del titolo a distanza di molti anni dalla scadenza dell'ultimo contratto e che, nel caso in esame, l'ultima collaborazione a contratto con l'Università di Cassino di Massimo
Cerniglia risaliva all'anno accademico 2010/2011.
Sull'applicabilità di tale giurisprudenza al caso dedotto in giudizio, pur accertando che tale orientamento “ha effettivamente applicato il testo previgente dell'a. 35/4 citato (testo che dunque non includeva l'inciso “sia o sia stato”) e nondimeno è intervenuta nel 2020, cioè anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione che quell'inciso conteneva”, il giudice di prime cure ha osservato che
“la decisione del CNF ha confermato quella del COA di Palermo che aveva appunto richiamato “la consolidata giurisprudenza” in forza della quale del titolo di professore (per quelli a contratto e pei ricercatori confermati) gli avvocati possono fregiarsi “esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano
l'attività di docenza”, il che appunto porta quanto meno a dubitare della correttezza dell'opposta tesi sostenuta dall'attore odierno, e di conseguenza rende almeno incerta la legittimità di continuare a utilizzare la qualifica accademica a contratto anche a distanza di anni dalla sua perdita di attualità
(per giunta, senza aggiunta di “ex” o “già” o altra equipollente)”.
Pur avendo ritenuto la sussistenza di un “più che ragionevole dubbio” sulla legittimità dell'uso del titolo accademico da parte dell'avv. , il giudice di Parte_1 prime cure ha comunque proceduto all'accertamento del carattere offensivo o meno dell'aggettivo utilizzato dagli avvocati , oggetto di causa. Pt_2 Per_1
Ha ritenuto che l'aggettivo “sedicente” non avesse di per sé un significato oggettivamente offensivo (come, invece, sostenuto dal ricorrente), spiegando che
“Dalla lettura neutra di quell'aggettivo invero non si ricava altro che l'intenzione di esprimere un (legittimo) dubbio circa la qualifica accademica, siccome spesa senza nessun dettaglio che permettesse di verificarne la correttezza, tanto più che, mancando ogni riferimento alla cessazione di ogni incarico di docenza, a contratto o d'altra natura, e delle altre necessarie indicazioni sul luogo di precedente esercizio e sulle discipline oggetto del relativo insegnamento, una tale verifica risultava davvero ardua”.
Il giudice di prime cure ha argomentato che le connotazioni negative che l'attore associava a tale aggettivo non erano desumibili da una serena lettura dell'aggettivo nel contesto in cui era stato speso, aggiungendo che non risultava pagina9 di 37 che fosse stato in alcun modo screditato o messo in cattiva Parte_1 luce dall'espressione, tanto che le domande proposte dai soggetti da lui patrocinati nelle relative cause erano state accolte.
Inoltre, sempre sull'asserito carattere intrinsecamente negativo dell'aggettivo “sedicente”, il Tribunale ha rilevato che la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 12402 del 2013, richiamata dall'attore per sostenere la propria tesi, era stata riportata in maniera del tutto parziale e frammentata, in quanto erano stati trascritti solo i passaggi dai quali si sarebbe potuto desumere il fondamento della tesi attorea.
Il giudice di prime cure ha affermato che la corretta e integrale trascrizione della motivazione della predetta pronuncia del giudice di legittimità evitava fraintendimenti e travisamenti e non permetteva di inferire l'asserita oggettiva natura ingiuriosa dell'aggettivo “sedicente”. Ha spiegato che solo nel caso trattato dalla pronuncia richiamata l'espressione “sedicente” travalicava i limiti della continenza;
che il caso concreto esaminato dalla Corte di Cassazione presentava una specificità rispetto a quello valutato dal giudice di prime cure, in quanto in quel caso l'aggettivo “sedicente” era stato attribuito dal difensore al consulente tecnico d'ufficio iscritto all'albo, per cui il possesso della qualifica professionale era implicito nel fatto che il Tribunale lo avesse designato come proprio ausiliare;
che pertanto, indicare quest'ultimo come “sedicente” travalicava i limiti della difesa e della continenza, dovendosi escludere la possibilità di dubbi.
Il Tribunale ha precisato che, diversamente da quel caso, nel caso da lui esaminato “la qualifica accademica di professore, enunciata senza rispettare le precise prescrizioni previste per il suo impiego, è solo autoattribuita, ciò che legittima, come già ampiamente argomentato, i dubbi desumibili dall'aggettivo in questione”.
Il giudice di prime cure ha, altresì, respinto, ritenendola del tutto inconferente, l'ulteriore tesi dell'attore, secondo cui gli avvocati e Pt_2 Per_1 avrebbero dovuto accertarsi della correttezza della qualifica di professore autoattribuita da prima di rivolgersi a quest'ultimo Parte_1 definendolo “sedicente Prof.”. Il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente, in quanto neppure previsto dalla norma deontologica, un simile onere di verifica del titolo da parte dei terzi e ha reputato, pertanto, corretta la dichiarazione con la pagina10 di 37 quale aveva risposto a , affermando di non essere tenuto a Pt_2 Parte_1 conoscere il suo curriculum.
Infine, dall'analisi dei procedimenti civili e penali nell'ambito dei quali era stata sollevata la medesima questione, il giudice di prime cure ha rilevato che anche in quelle occasioni non era stato riconosciuto il significato offensivo all'espressione “sedicente Prof.”.
In particolare, ha evidenziato che, decidendo sulle istanze ex art. 89 c.p.c.
(doc. 7, parte convenuta in primo grado), il Tribunale di Cremona aveva osservato che “il predetto aggettivo [può] essere utilizzato anche al fine di indicare un soggetto che si sia attribuito un titolo senza necessariamente presupporre il mancato conseguimento di tale titolo”, sottolineava che “nel caso di specie
l'espressione “sedicente prof. ” non esprim[e] alcuna esplicita o Parte_1 implicita valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore”, escludendo quindi la natura offensiva dell'aggettivo, per come utilizzato nel contesto.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, rilevato che, nel procedimento RGGDP
34/2021 a carico degli avvocati e per il delitto di cui all'art. 595 Pt_2 Per_1
c.p., il giudice penale aveva dichiarato che il fatto non costituiva reato di diffamazione, ma aveva incidentalmente ritenuto che potesse essere qualificato come ingiuria, depenalizzata con il d.lgs. n. 7/2016. Il giudice di prime cure ha, quindi, osservato in merito come “l'implicita valutazione di offensività, così apoditticamente svolta dal giudice di pace, non vincola però in nessun modo il giudice civile qui chiamato a esaminare lo stesso fatto” e, sulla base di questa considerazione, ha confermato, alla luce di quanto già esposto, la non offensività dell'espressione in contestazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 dicembre 2024,
[...]
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, riproponendo, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande proposte in primo grado.
Costituitisi il 17 aprile 2025, a mezzo dei medesimi difensori, CP_1
e (quest'ultima nella sua qualità di
[...] Parte_2 Parte_3 erede di ) hanno puntualmente replicato ai motivi di gravame, Persona_1 chiedendone il rigetto.
pagina11 di 37 Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con il primo motivo di appello – rubricato “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE EX ART. 113 C.P.C. PER ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 35 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN MERITO
ALL'UTILIZZO DELLA QUALIFICA DI “PROFESSORE” DA PARTE DI
CHI LO SIA STATO” (p. 6, atto di appello) – l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto un'interpretazione errata dell'art. 35 del
Codice Deontologico Forense, contraria al dettato letterale dell'articolo.
Censura, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che l'avvocato che ha anche svolto l'incarico di professore a contratto non può fregiarsi del relativo titolo fuori dai limiti di tempo in cui ha svolto l'attività di docenza e ha ritenuto che l'avvocato che vuole utilizzare tale titolo deve indicare i dettagli della qualifica e della materia insegnata.
L'appellante sottolinea, anzitutto, di avere già compiutamente dimostrato di essere stato titolare a contratto degli insegnamenti di Diritto dei Consumatori dal
2004 al 2010 e di Diritto dell'Economia nel 2011, presso l'Università Statale di
Cassino, Facoltà di Economia e afferma che tale circostanza, condivisa anche dal giudice di prime cure, costituisce il presupposto primario che giustifica l'utilizzo della qualifica di professore in forza della norma deontologica in esame.
Spiega che, nella sua ultima formulazione (vigente anche all'epoca del fatto oggetto di causa, nel 2020), l'art. 35, comma 4, del Codice Deontologico non esclude che gli avvocati che in passato hanno ricoperto anche il ruolo di professore possano fregiarsi del titolo, in quanto il comma 4 prevede l'inciso “o sia o sia stato” professore, con la conseguenza che tale nuova formulazione letterale della norma dà rilevo alla qualifica di professore acquisita anche in tempi passati, “in quanto l'insegnamento entra nel patrimonio culturale e professionale
pagina12 di 37 dell'avvocato in modo permanente” (p. 8, atto di appello); che la norma deontologica non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di professore
(ordinario, straordinario, associato e a contratto); che, pertanto,
[...]
può continuare a fregiarsi del titolo di professore nonostante il proprio Parte_1 incarico sia terminato.
L'appellante richiama la “sentenza n. 140 del 1999 emessa dal
[...]
[che] dà atto che secondo la consolidata giurisprudenza del Controparte_4
Consiglio di Stato “E' incontestabile che ai professori a contratto non possa essere inibito l'uso della qualificazione inerente all'attività loro ufficialmente assegnata” (p. 8, atto di appello).
Afferma, dunque, che l'interpretazione della norma deontologica offerta dal giudice di prime cure è errata, già solo per il fatto che, in sostanza, ne abolisce la novella, riportandola alla precedente formulazione (che escludeva, appunto, che i professori a contratto potessero utilizzare il titolo oltre il periodo di effettivo espletamento dell'incarico di docenza).
Sotto un secondo profilo, secondo la prospettazione dell'appellante, parimenti errata sarebbe anche l'ulteriore argomento utilizzato dal giudice di prime cure a sostegno dell'illegittimità dell'utilizzo del titolo di professore, consistente nella mancata specificazione della qualifica e della materia di insegnamento.
Con riferimento all'indicazione della qualifica, l'appellante richiama il parere del COA di Firenze del 3 aprile 2019, n. 18, posto a fondamento della decisione gravata, nella parte in cui detto parere statuisce quanto segue:
“Sulla specificazione della materia non ci sono dubbi in merito dovendo
l'avvocato indicare la materia giuridica per la quale svolge la sua attività di docenza secondo quanto previsto dal ruolo o dal contratto universitario.
Più difficile appare la definizione di qualifica perché possono essere due le opzioni interpretative: _- una più generica, laddove si intende la sola indicazione di professore;
-un'altra più specifica laddove si intende anche la indicazione del tipo di insegnamento (ordinario, straordinario ecc.).
In giurisprudenza troviamo entrambe le soluzioni ermeneutiche vista la atipicità del termine qualifica che è stato usato dal legislatore deontologico” (p.
9, atto di appello).
pagina13 di 37 Secondo la tesi dell'appellante, quindi, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale che non richiede l'indicazione precisa della qualifica (intesa come professore ordinario, straordinario, a contratto, ecc.), Parte_1 poteva legittimamente non indicare maggiori informazioni sulla propria qualifica, come effettivamente ha scelto di fare.
Ciò premesso, in ogni caso, l'appellante sottolinea come abbia già prodotto la pregressa corrispondenza tra lui e lo , nella quale aveva Controparte_5 specificato l'università e la materia di insegnamento (all. 26, parte attrice in primo grado).
Ciò posto, l'appellante sostiene che l'art. 35 del Codice Deontologico prevede due diverse disposizioni: “la prima che autorizza un avvocato a qualificarsi professore a condizione che lo sia effettivamente o lo sia stato, e la seconda, che solamente per fini informativi, ma non certo per legittimare l'uso del titolo di professore, stabilisce l'onere di indicare la materia di insegnamento e la qualifica (ma quest'ultima informazione è controversa)” (p. 10, atto di appello).
Pertanto, secondo l'appellante, solo la prima determinerebbe la condizione di legittimazione dell'utilizzo del titolo;
invece, la mancanza delle indicazioni della materia e della qualifica potrebbero integrare solo la violazione di un mero obbligo informativo: “Ora è di tutta evidenza l'impropria sovrapposizione, effettuata dal Tribunale, tra profilo sostanziale e profilo informativo: dire che un soggetto non è professore se non comunica la qualifica e la materia di insegnamento è un assunto evidentemente non condivisibile” (p. 10, atto di appello).
Ancora, l'appellante ritiene che la sentenza gravata abbia errato nell'interpretazione della pronuncia del CNF del 18 luglio 2020, n. 136, dalla quale ha desunto il principio per cui “i professori a contratto possano spendere il titolo di professore solo negli stretti limiti di tempo dell'insegnamento, e non oltre”.
L'appellante spiega, in dettaglio, che la sentenza del CNF citata (doc. 13, di parte convenuta in primo grado) si riferiva alla previgente legge professionale n.
1578/1933, come ammesso dallo stesso giudice di prime cure;
che il caso Contr sottostante a tale pronuncia del risulta non sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, perché in quel caso “l'incolpato non aveva il diritto di
pagina14 di 37 fregiarsi del titolo di professore neanche durante l'insegnamento, per cui il titolo era oggettivamente e giuridicamente inesistente” (p. 11, atto di appello). In aggiunta, l'appellante sostiene che il principio di diritto che la sentenza gravata trae non può considerarsi tale perché, invece, si tratta di un passaggio estrapolato dalla parte in fatto della motivazione, descrittiva, quindi, della pronuncia emessa dal COA di Palermo, per di più, nel vigore della previgente disciplina, senza che ciò possa costituire affermazione di principio.
L'appellante si duole, altresì, che il giudice di prime cure abbia ritenuto che la mancata indicazione degli ulteriori dettagli di qualifica e materia d'insegnamento preclude l'uso del titolo di professore. Contr Afferma che tale argomentazione è smentita dal parere del del 27 aprile 2005 (doc. n. 16 prodotto in primo grado dalla parte convenuta), in cui l'organo disciplinare precisa che: “Una dicitura che non accompagnasse all'ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l'assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa” (p. 12, atto di appello).
L'appellante ritiene che da tale parere emerga come l'omissione delle caratteristiche relative al rapporto di docenza non comporta la revoca del titolo di professore, né il diritto dei terzi ad affermare che il professionista sia un impostore, come fatto, nel caso in esame, dalle controparti, ma comporta esclusivamente un “effetto distorsivo d'ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo” (p. 12, atto di appello)
Di conseguenza, secondo l'appellante, “nella deteriore delle ipotesi controparte poteva al più esser legittimata all'incertezza sulla tipologia di incarico accademico ricoperto dall'appellante, ma non poteva di certo affermarne legittimamente la sua inesistenza e tacciarlo, per questo, di esser un impostore. Ma ciò, come accertato per tabulas, non poteva esser per il semplice fatto che le controparti erano perfettamente a conoscenza della qualifica e dell'insegnamento ricoperti dall'appellante (cfr. all.ti 26 e 27 di parte ricorrente in I grado). Ed ancora, seppur controparte avesse avuto per assurdo il diritto di dubitare su qualifica e insegnamento, come sostiene il Tribunale, ne ha di certo
pagina15 di 37 abusato nel momento in cui ha gratuitamente ingiuriato l'appellante, come insegna il brocardo in dùbiis àbstine” (p. 12, atto di appello).
SECONDO MOTIVO.
Con il secondo motivo di appello – rubricato “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. PER ERRATA E NON
CORRETTA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA IN FATTO E IN
DIRITTO DELLE PROVE ACQUISITE IN GIUDIZIO AL FINE DI
ACCERTARE SE IL TERMINE “SEDICENTE” SIA STATO USATO IN
SENSO DUBITATIVO E NON INGIURIOSO” (p. 14, atto di appello) –
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine
“sedicente” fosse stato utilizzato con intento dubitativo e non ingiurioso.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la decisione del giudice di prime cure si fonderebbe sul fatto che “sarebbero irrilevanti le prove presentate dall'Avv. a dimostrazione del fatto che gli odierni appellati fossero già Parte_1 perfettamente a conoscenza della legittimità dell'uso del titolo di “Prof.” nel caso de quo”. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato sia nel giustificare che le precedenti lettere in cui precisava i dettagli informativi Parte_1 imposti dalla norma deontologica erano, medio tempore, cadute in oblio, sia nel negare valore “confessorio” alle parole degli stessi avvocati autori degli scritti che, in una comparsa conclusionale del 2019 (doc. 14, di parte attrice in primo grado), riconoscevano spontaneamente il titolo di professore a Parte_1
Secondo l'appellante, tale ultimo elemento sarebbe dirimente per escludere il senso “dubitativo” dell'aggettivo “sedicente”: gli appellati non possono avere utilizzato il termine “sedicente” dubitando effettivamente della qualifica di professore di perché pochi mesi prima lo avevano Parte_1 riconosciuto come tale in uno scritto;
con la conseguenza che gli autori degli scritti hanno fatto ricorso al termine “sedicente” con lo scopo di screditare
Parte_1
Altra circostanza di fatto che secondo l'appellante dimostrerebbe l'atteggiamento psicologico che ha sorretto l'utilizzo dell'aggettivo “sedicente” si rinviene nella risposta di che “non si sia minimamente Parte_2 rammaricato di aver ingiustamente “sospettato” del collega, ma abbia solo sostenuto che “nessuno è tenuto a conoscere il suo curriculum specie se le esperienze accademiche appartengono al passato”. È vero il contrario: prima di
pagina16 di 37 definire un'altra persona sedicente con l'intento evidente di ingiuriarlo, bisogna appurare se egli si attribuisca falsamente titoli, altrimenti lo si ingiuria, come hanno fatto le controparti” (p. 18, atto di appello).
Tutte le evidenziate circostanze sarebbero idonee, secondo l'appellante, a superare il rigetto, da parte del Tribunale di Cremona, della domanda di cancellazione dell'espressione sconveniente, poiché il giudice civile di Cremona ha presunto incidenter tantum che il termine non risultasse ingiurioso qualora
“non esprima alcuna esplicita o implicita valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore”, mentre tutte le vicende successive, dedotte nel giudizio di primo grado e trascurate dalla sentenza impugnata, smentiscono siffatta valutazione incidentale.
Secondo l'appellante i fatti emersi nel giudizio di primo grado e, particolarmente, la pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti, che dava conto del titolo dell'avv. , hanno smentito l'assunto del giudice di Cremona, in Parte_1 quanto “è evidente che gli Avv.ti e in nome e per conto di Banco Per_1 Pt_2
BMP, hanno definito “sedicente” l'odierno appellante per due volte esprimendo una “esplicita…valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore”, pur sapendo che questi faceva un uso legittimo di tale qualifica e con
l'evidente intento di ingiuriarlo e denigrarlo agli occhi del contesto sociale e professionale coinvolto” (p. 21, atto di appello).
In ogni caso, richiamando gli stessi argomenti offerti in sede di primo grado di giudizio, l'appellante ribadisce che il termine “sedicente” è sempre connotato, nel comune sentire, da un senso dispregiativo e negativo, usato per definire un impostore, un soggetto che mente volutamente di sé. Afferma, quindi, che: “E allora non si può apostrofare un collega con un termine che notoriamente è caratterizzato da un profilo offensivo e denigratorio, a maggior ragione se, come nel caso di specie, non fosse legittimo alcun dubbio in ordine ai presupposti di legittimo uso da parte dell'appellante” (p. 19, atto di appello).
Secondo l'appellante, tale atteggiamento non può essere giustificato nemmeno invocando il dovere di difesa, perchè risulta in contrasto con il dettato degli artt. 88 e 89 c.p.c. che vietano l'utilizzo di espressioni sconvenienti e offensive: “può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i
pagina17 di 37 relativi comportamenti (cfr. in tal senso ex multis CNF, sentenze n. 207/2017 – all. 24 di parte ricorrente I grado;
n. 136/2017; n. 122/2012)” (p. 20, atto di appello).
In sostanza, l'appellante ritiene che nel caso in esame il termine sia stato utilizzato dagli appellati con intento “offensivo”, perché questi ultimi erano perfettamente a conoscenza della veridicità della qualifica di Parte_1
e, in ogni caso, le circostanze successive, per le quali gli odierni appellati non hanno mostrato intenzione di volersi scusare, sarebbero idonee a dimostrare l'intento denigratorio dell'aggettivo “sedicente”.
Di conseguenza, per quanto esposto dall'appellante, sarebbe emersa chiaramente la violazione degli obblighi di diligenza e colleganza richiesti nel rapporto tra avvocati, da valutare ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c.
In dettaglio, l'appellante ritiene che gli appellati abbiano contravvenuto al dovere di cui all'art. 29, secondo comma, del Codice Deontologico Forense, per cui “L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega”.
Secondo l'appellante l'alto livello di diligenza, richiesto dall'art. 1176 c.c., non può dirsi rispettato nel caso in esame, in cui, adducendo un inconsistente e ingiustificato dubbio, è stato apostrofato un collega con un termine che, nella sua principale e caratterizzante accezione, è senza dubbio ingiurioso.
Riproposizione delle questioni assorbite dalla pronuncia di primo grado.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellante ripropone tutte le questioni rimaste assorbite dalla decisione di primo grado.
In primo luogo, l'accertamento dell'illecito ex art. 2043 c.c. commesso da
, consistente nell'aver rivolto “una gravissima ingiuria” all'odierno CP_1 appellante nello svolgimento del mandato conferito: “L'illecito sta dunque nel superamento del limite di compatibilità delle esternazioni verbali, verbalizzate o dedotte negli scritti processuali, con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si configura un illecito, che lesiona, come detto, l'intangibilità della persona del contraddittore, esulando totalmente dal contesto delle questioni processuali dedotte e delle opposte tesi dibattute, e colpendo sul piano personale e soggettivo il decoro e la dignità professionale e personale della controparte” (p. 23, atto di appello).
pagina18 di 37 Secondo l'appellante, per le ragioni già richiamate, tale illecito sarebbe frutto di un comportamento doloso e consisterebbe nell'attribuzione di un fatto determinato (avere usurpato il titolo di professore) e, quindi, connotato da estrema gravità.
L'appellante ripropone la questione del danno risarcibile, sostenendo che
“dalla lesione della reputazione deriva un diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c., in quanto “una volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in “re ipsa”, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana” (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III, 28/9/2012 n. 16543)” (p. 27, atto di appello). Pertanto, chiede che venga risarcito il danno morale e il danno esistenziale “consistente nel pregiudizio arrecato alla vita di relazione dell'appellante, ingiuriato davanti a propri colleghi, così come all'Autorità giudiziaria, che lo ha visto coinvolto in decine di processi riguardanti la nota questione dei “diamanti da investimento” (p. 27, atto di appello). In aggiunta, secondo l'appellante, tale danno sarebbe stato aggravato dal comportamento tenuto da per avere risposto all'appellante di non essere tenuto a Parte_2 conoscere il curriculum di Parte_1
Ai fini della quantificazione del danno, l'appellante chiede di commisurare il quantum ai parametri previsti dalle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, tenendo conto: della gravità dell'offesa al diritto inviolabile della dignità e della reputazione;
che l'illecito è stato commesso per due volte, in un luogo “pubblico”, perché gli atti sono stati depositati in cancelleria;
che l'ingiuria è consistita nell'attribuzione di un fatto determinato che costituirebbe reato ex art. 498 c.p.; sotto il profilo soggettivo degli autori, che “l'ingiuria è stata rivolta con incontestabile dolo e intento denigratorio, nonché con evidente scopo di conseguire per sé vantaggi e utilità processuali, svilendo la credibilità del procuratore avversario nel contenzioso sui “diamanti da investimento”, molto delicato per il ” (p. 30, atto di appello) e che l'agente si è rifiutato di CP_1 eliminare le conseguenze dell'illecito; che l'illecito, realizzato il 30 novembre 2020, è ancora in atto.
pagina19 di 37 Sulla base di questi elementi ripropone la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per un ammontare di euro 50.250,00, oltre accessori.
Da ultimo, l'appellante ripropone anche la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 4 del D.lgs. 7/2016 per l'importo di euro 12.000,00 e la domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Le difese degli appellati.
Tempestivamente costituitisi in giudizio, , e CP_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di erede di ) chiedono il Parte_3 Persona_1 rigetto dell'avversa impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In via del tutto preliminare, gli appellati propongono domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a favore di e di Parte_2
in misura pari al quintuplo delle spese legali dovute per la Parte_3 difesa in giudizio oppure nella diversa misura ritenuta di giustizia, sull'assunto che la citazione in appello di di intervenuti volontariamente in Pt_2 Parte_3 primo grado, senza la proposizione di domande nei loro confronti, sarebbe temeraria.
Preliminarmente, nel descrivere il contesto all'interno del quale si è svolta la presunta offesa arrecata all'odierno appellante, gli appellati descrivono nuovamente il precedente evento “offensivo” addebitabile a Parte_1 totalmente pretermesso nella narrazione dei fatti di quest'ultimo.
In particolare, spiegano che quale difensore di Parte_1 controparte nel procedimento n. 805/2020 r.g., si era concesso “una piccola divagazione”, consistita nella produzione di una memoria depositata da
[...]
e in un altro procedimento, accompagnata da un Per_1 Parte_2 commento “con toni fortemente polemici e denigratori”.
Tale richiamo è volto a sottolineare come, per un verso Parte_1 esiga la diligenza professionale e il rispetto dei doveri di colleganza da parte dei colleghi avvocati, ma allo stesso tempo, egli stesso “si è reso protagonista, in due occasioni, di comportamenti ben poco rispettosi dei colleghi di controparte, tentando di metterli in ridicolo davanti al Giudice utilizzando scritti difensivi prodotti in altri giudizi”.
pagina20 di 37 Sempre in fatto, gli appellati sottolineano che solo in occasione della proposizione delle istanze ex art. 89 c.p.c. nell'ambito dei procedimenti nn.
805/2020 e 832/2020 r.g., in data 4 dicembre 2020, si era Parte_1 firmato precisando “già professore a contratto di Diritto dei Consumatori e
Diritto dell'Economia presso l'Università Statale di Cassino Facoltà di
Economia” (doc. 7, fascicolo di primo grado parte convenuta); che, pertanto, solo a seguito delle osservazioni mosse da in occasione della risposta Parte_2 al tentativo di risoluzione bonaria della questione (risalente al 3 dicembre 2020), aveva tentato di adeguare la descrizione del proprio titolo ai Parte_1 requisiti richiesti dal Codice Deontologico Forense;
che, infatti, in tale occasione, aveva evidenziato “che l'utilizzo del titolo di professore in Parte_2 materie giuridiche, come da costante interpretazione del Consiglio Nazionale
Forense, “deve essere sempre accompagnata, quando non si svolga più tale funzione, dalla menzione del titolo esatto (professore ordinario / straordinario / a contratto) e dell'Università presso cui, a suo tempo, si è prestato servizio” (doc.
6, fascicolo di primo grado parte convenuta).
Per quanto concerne, invece, l'offensività intrinseca al termine “sedicente”, gli appellati richiamano interamente quanto già sostenuto in primo grado e condiviso dal giudice di prime cure: in sostanza, il termine ha di per sé un significato neutro (“che dice di sé”); nel caso in esame è stato utilizzato proprio con questa accezione, perché “l'Avv. assumeva di essere professore Parte_1 universitario ma non offriva alcun elemento di sostegno, contrariamente a quanto richiedono le norme professionali e deontologiche: non diceva di quale materia;
non chiariva se lo fosse ancora;
non specificava l'università presso cui prestasse servizio. E quindi, era appunto un “sedicente” professore: si qualificava come tale, senza null'altro aggiungere, pur in presenza di un obbligo giuridico di specificarlo” (pp. 12 e 13, comparsa di risposta).
Nel merito della questione e, quindi, sull'utilizzabilità del titolo di professore universitario da parte degli avvocati, gli appellati sostengono, conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che “per potersi fregiare del titolo di professore, un avvocato, oltre ad esserlo attualmente od esserlo già stato, deve anche specificare, quantomeno, la qualifica (ossia, come vedremo, se si tratti di un professore ordinario, straordinario o a contratto) e la materia di insegnamento”.
pagina21 di 37 In particolare, sottolineano come, sebbene l'art. 35 del Codice Deontologico
Forense non faccia distinzione per qualifica di docenza ai fini della legittimazione all'utilizzo del titolo di professore, “una differenza fondamentale corre sulla possibilità di utilizzare il titolo di professore anche oltre il periodo in cui concretamente si insegna in una università”. Contr Richiamando la decisione del del 18 luglio 2020, n. 136, già citata dal Contr giudice di prime cure, gli appellati osservano che “il ha chiarito, anche recentemente, che i professori a contratto possano spendere il titolo di professore solo negli stretti limiti di tempo dell'insegnamento, e non oltre”.
Per l'applicabilità di tale interpretazione anche al caso di specie, gli appellati affermano che “a dispetto delle inconsistenti obiezioni avversarie, è del tutto irrilevante che il COA di Palermo abbia deciso applicando la vecchia norma deontologica, che era più restrittiva e che non consentiva l'utilizzo del Contr titolo per nessuno, oltre il tempo della docenza. Infatti, il ha pronunciato la sentenza nel 2020, quando la nuova norma era in vigore da oltre sei anni. E in materia disciplinare, non vale il principio tempus regit actum, ma quello del favor rei e dell'applicazione della legge successiva, se più favorevole per l'incolpato
(sul punto, cfr. la sentenza del CNF del 13 luglio 2017, n. 102, doc. n. 14 fascicolo di primo grado : per cui, se avesse ritenuto che la nuova norma CP_6 consenta anche ai professori a contratto di spendere il titolo oltre il periodo di effettivo insegnamento, l'avrebbe senz'altro applicata, inquanto più favorevole.
Se non lo ha fatto, è perché ha ritenuto che sul punto la vecchia e la nuova norma non differiscano affatto” (pp. 16 e 17, comparsa di risposta).
Gli appellati rilevano che, anche a voler prescindere dal requisito di contemporaneità tra insegnamento e utilizzo del titolo, ha, Parte_1 comunque, utilizzato in modo illegittimo il titolo anche per avere omesso di indicare la qualifica e la materia di insegnamento.
A supporto di tale tesi, e gli altri appellati richiamano plurime CP_1 pronunce degli Organi dell'Avvocatura: la pronuncia del CNF 136/2020 (doc. n.
13 fascicolo di primo grado convenuta), la decisione del CNF del 27 giugno 2003,
n. 208 (doc. n. 15 fascicolo di primo grado convenuta), il parere dello stesso CNF del 27 aprile 2005, n. 20 (doc. n. 16 fascicolo di primo grado convenuta), il parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze il 3 aprile 2019, n. 18
(doc. n. 17 fascicolo di primo grado convenuta). Da tali decisioni, secondo la pagina22 di 37 prospettazione degli appellati, proprio con riferimento ai professori a contratto, emergerebbe che una dicitura non accompagnata dalla specificazione della qualifica di professore e della materia insegnata, sarebbe un'informazione non rispondente al vero e da ciò potrebbe derivare un effetto distorsivo dell'ordine informativo, “essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo”.
Con riguardo alla documentazione prodotta, risalente al 2013 (doc. 26 parte attrice in primo grado), con la quale l'appellante ritiene di avere informato esaustivamente gli appellati circa la propria qualifica di professore a contratto e sulle materie oggetto di insegnamento, questi ultimi evidenziano come, alla luce delle norme deontologiche, tali specificazioni non siano richieste una sola volta, ma come debbano seguire sempre l'uso del titolo di professore.
In aggiunta, sostengono che, anche a voler attribuire rilievo a tale comunicazione ai fini della corretta spendita del titolo di professore da parte di
“irragionevole è pensare che tali missive possano avere Parte_1 valore nei confronti del Giudice, della clientela e dei terzi in generale, che non le hanno ricevute” (p. 26, comparsa di risposta).
In conclusione, nella prospettiva degli appellati, la questione si ridurrebbe a questo: “l'Avv. ha violato l'obbligo di trasparenza stabilito dal Codice Parte_1
Deontologico e la messa in discussione della sua qualifica era pressoché inevitabile e certamente giustificata. Pertanto, esprimere un dubbio circa le qualifiche della controparte era certamente legittimo e l'uso della parola
“sedicente” perfettamente coerente, continente e appropriato” (p. 22, comparsa di risposta).
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta l'antigiuridicità della condotta in esame, gli appellati evidenziano sia la mancanza di prove del danno conseguenza subito da sia, in subordine, Parte_1
l'eccessiva quantificazione del danno prospettata dalla controparte.
Sotto il primo profilo, sostengono che, in occasione dell'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c., “si è qualificato come “già Parte_1 professore a contratto di diritto dei consumatori e diritto dell'economia presso
l'Università Statale di Cassino Facoltà di Economia” e ha allegato i contratti con
i quali l'ateneo gli aveva, dieci anni prima, affidato l'insegnamento in alcuni
pagina23 di 37 corsi. Per l'effetto, non si può ravvisare alcuna grave lesione al proprio onore e alla propria reputazione tale da aver provocato all'Avv. i danni di cui Parte_1 chiede il ristoro” (p. 27, comparsa di risposta) e, in ogni caso, si è limitato ad affermare di avere subito un danno morale e un danno esistenziale senza effettivamente qualificarli e quantificarli.
Gli appellati deducono che, paradossalmente, la mole di articoli prodotti da in primo grado, nei quali risulta essere descritto come un noto Parte_1 avvocato e consulente dei consumatori, non è idonea a dimostrare il danno asseritamente subito, ma, al contrario, tale documentazione “conferma che
l'appellante è noto come avvocato e non come professore e che la messa in discussione di tale qualifica non possa incidere in alcun modo sul suo status” (p.
28, comparsa di risposta).
Sotto il profilo del quantum risarcitorio, gli appellati evidenziano come l'esagerazione derivi dal fatto che la presunta offesa “è stata vista, al più, dalle parti, dal Giudice e dal cancelliere, ammesso che questi abbia letto le due memorie istruttorie in cui la parola “sedicente” era contenuta” (p. 29, comparsa di risposta).
L'esame del gravame.
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
Con riferimento alla prima doglianza, relativa all'asserita errata interpretazione dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense accolta dal giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, deve essere confermata la valutazione in ordine all'uso improprio, da parte di
[...]
, della qualifica di professore, per non aver rispettato tutti i requisiti Parte_1 previsti dalla citata norma deontologica.
Sebbene abbia dimostrato pacificamente di avere svolto la professione di professore a contratto fino al 2011 presso l'università di Cassino,
[...]
si è fregiato del titolo di professore, accostandolo a quello di avvocato, Parte_1 in assenza dei presupposti richiesti dal Codice Deontologico Forense.
Nel dettaglio, ha utilizzato il titolo accademico senza specificare la qualifica
(di professore a contratto) e le materie di insegnamento (diritto dei Consumatori e diritto dell'Economia), come invece richiesto dall'art. 35, comma 4, del Codice
Deontologico Forense per il quale “L'avvocato può utilizzare il titolo accademico
pagina24 di 37 di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento”.
Avendo omesso l'indicazione della qualifica e della materia giuridica di insegnamento, non ha rispettato i criteri richiesti dal Codice Parte_1
Deontologico Forense per potersi fregiare legittimamente del titolo di professore.
A questo proposito, come rilevato correttamente dal giudice di prime cure
(p. 13, sentenza gravata), nella delibera n. 18 del 3 aprile 2019 il COA di Firenze ha sottolineato che “la norma deontologica precisa che va specificata in ogni caso
(quindi inderogabilmente) sia la “qualifica” che la “materia insegnata” (doc. n.
22, fascicolo di primo grado di ). Parte_1
A nulla rileva il richiamo dell'appellante al predetto parere del COA di
Firenze nella parte in cui evidenzia la difficoltà di dare un'unitaria definizione di qualifica (p. 9, atto di appello).
Al riguardo va, invero, osservato che - sebbene abbia evidenziato che “Più difficile appare la definizione di “qualifica” poiché possono essere due le opzioni interpretative: - una, più generica, laddove per qualifica si intende la sola indicazione di “professore”; - un'altra, più specifica, laddove si intende la indicazione anche del tipo di insegnamento (ordinario, straordinario, ecc..). In giurisprudenza troviamo entrambe le soluzioni ermeneutiche, vista la atipicità del termine “qualifica” che è stato usato dal legislatore deontologico” – il richiamato parere dell'organo disciplinare ha, allo stesso tempo, comunque propeso “per la seconda soluzione e cioè che l'avvocato, che voglia indicare il titolo accademico insieme a quello professionale, debba specificare anche se sia professore ordinario, straordinario, associato o a contratto”.
Lo stesso Consiglio dell'Ordine ha motivato la richiamata decisione sulla base di una ragione puramente logica: se si intendesse la “qualifica”, genericamente, come la denominazione “professore”, tale requisito sarebbe meramente ripetitivo e nulla aggiungerebbe a quanto già richiesto dalla prima parte dell'articolo 35 citato. A sostegno della definizione più specifica, nel parere richiamato il Consiglio dell'Ordine ha indicato anche una ragione sistematica: poiché il requisito è inserito nella norma che prevede i doveri di corretta informazione dell'avvocato nei confronti dei terzi, “Un uso indistinto del titolo di professore, senza indicare la tipologia suddetta, finirebbe per dare una informazione alla clientela e ai terzi in genere non veritiera e non corretta o,
pagina25 di 37 comunque, foriera di incertezze” (p. 2, parere COA Firenze, n. 18 del 3 aprile
2019).
Altro elemento che permette di riscontrare il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 35 Codice deontologico, da parte di consiste Parte_1 nella mancata indicazione della cessazione dell'incarico di professore.
Invero, dovendo trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 35, che consente a tutti gli avvocati professori (qualunque sia la loro qualifica: ordinario, straordinario, associato, a contratto) di fregiarsi del titolo di professore in qualunque tempo (anche dopo che si sia concluso il periodo di insegnamento del professore a contratto), per offrire una corretta informazione ai terzi,
l'avvocato che “è stato” professore a contratto (e non lo è più) dovrebbe indicare nel titolo la non attualità dell'incarico, ricorrendo ad espressioni come “ex” o
“già” che precedono la qualifica. Cosa che, invece, non ha Parte_1 provveduto a fare, nonostante l'ultimo incarico da egli stesso documentato presso l'università di Cassino risalisse al 2011, cioè, a nove anni prima dei fatti oggetto di causa.
Correttamente, il giudice di prime cure ha stigmatizzato il fatto che nel caso in esame l'utilizzo della qualifica accademica a contratto a distanza di anni dalla sua perdita di attualità era avvenuto “per giunta, senza aggiunta di “ex” o “già” o altra equipollente” (p. 14, sentenza gravata).
L'interpretazione accolta è stata, peraltro, sostenuta dal Consiglio dell'Ordine di Firenze già citato che, nell'analisi della nuova formulazione dell'art. 35 del Codice Deontologico, in ipotesi di cessazione dell'incarico di docenza, ha imposto all'avvocato di precisare in modo inequivoco (con formule come ex, già, ecc..) che la sua attività accademica è venuta meno, in modo tale da garantire un'informazione veritiera e corretta.
Tale argomento risulta essere stato, del resto, implicitamente condiviso anche dall'odierno appellante, che (solo) in alcuni documenti in cui ha fatto ricorso al titolo di professore ha utilizzato l'espressione “già Docente di Diritto dei Consumatori c/o Università di Cassino Patrocinante in Cassazione” (doc. n.
26, fascicolo di primo grado di : carta intestata dell'attore in occasione di Parte_1 una corrispondenza con ) e “già professore a contratto di Diritto dei CP_1
Consumatori e Diritto dell'Economia presso l'Università Statale di Cassino
Facoltà di Economia” (doc. n. 7, fascicolo di primo grado di parte convenuta:
pagina26 di 37 istanze di cancellazione ex art. 89 c.p.c. presentante da nell'ambito dei Parte_1 procedimenti nn. 805/2020 e 832/2020 r.g.).
Va, inoltre, evidenziato che in quest'ultimo documento il ricorso al titolo di professore risulta completo anche dell'indicazione della materia di insegnamento, che, come già detto, è necessaria e che il ricorso al titolo di professore in sede di istanze di cancellazione ex art. 89 c.p.c., datate 4 dicembre 2020, è successivo solo di un giorno alla risposta che aveva inviato a Parte_2 [...]
(doc. n. 6, fascicolo di primo grado di parte convenuta), con la quale Parte_1 faceva presente che la spendita del titolo di docente universitario “deve essere sempre accompagnata, quando non si svolga più tale funzione, dalla menzione del titolo esatto (professore ordinario / straordinario / a contratto) e dell'Università presso cui, a suo tempo, si è prestato servizio”. È, quindi, indubbio che tale specificazione risulta essere un tentativo (tardivo) di conformarsi al dettato del codice deontologico.
Con riguardo all'ammissibilità per i professori a contratto di fregiarsi del titolo di professore anche in un tempo successivo a quello dello svolgimento dell'incarico, la sentenza di primo grado ha accolto l'impostazione prospettata dai convenuti per la quale, pur essendo pacifica l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 35, comma 4, del Codice Deontologico, che prevede che
“L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento”, è altrettanto evidente la necessità di applicare tale disposizione alla luce della relativa interpretazione offerta dagli
Organi dell'Avvocatura. A tale proposito, il giudice di prime cure ha richiamato la decisione del CNF del 18 luglio 2020, n. 136 che, pur accertando che i professori a contratto possono utilizzare il titolo accademico come i professori ordinari e straordinari, delinea però una differenza tra i primi, da una parte, e i secondi e i terzi, dall'altra: “sia i professori universitari a contratto che i ricercatori confermati possano fregiarsi (nell'esercizio della professione forense) del titolo di professore esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza e relativamente alla materia di specifico insegnamento”. Quindi, solo i professori ordinari e straordinari possono utilizzare il titolo anche fuori dai limiti temporali nei quali insegnano, secondo la richiamata decisione.
pagina27 di 37 Il giudice di prime cure ha sostenuto come a nulla rilevi che tale decisione Contr del si riferisse ad un caso concreto cui era applicabile la previgente formulazione dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense, che non prevedeva che anche l'avvocato che “sia stato docente universitario di materie giuridiche” potesse fregiarsi del titolo di professore. Ha osservato sul punto che “tale decisione del CNF ha effettivamente applicato il testo previgente dell'a. 35/4 citato (testo che dunque non includeva l'inciso “sia o sia stato”) e nondimeno è intervenuta nel 2020, cioè anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione che quell'inciso conteneva. In altre parole, malgrado il principio del favor rei
(notoriamente applicabile anche in sede disciplinare, come confermato da Cass.
Sez. Unite, Sentenza n. 30312 del 31/10/2023) la decisione del CNF ha confermato quella del COA di Palermo che aveva appunto richiamato “la consolidata giurisprudenza” in forza della quale del titolo di professore (per quelli a contratto e pei ricercatori confermati) gli avvocati possono fregiarsi
“esclusivamente entro i limiti di tempo in cui svolgano l'attività di docenza”, il che appunto porta quanto meno a dubitare della correttezza dell'opposta tesi sostenuta dall'attore odierno, e di conseguenza rende almeno incerta la legittimità di continuare a utilizzare la qualifica accademica a contratto anche a distanza di anni dalla sua perdita di attualità (per giunta, senza aggiunta di “ex”
o “già” o altra equipollente)” (p. 14, sentenza impugnata).
In relazione alle richiamate statuizioni del giudice di prime cure, basate sulla pronuncia del CNF del 2020, devono essere condivise le censure mosse dall'appellante (p. 11, atto di appello). Infatti, il richiamo a tale decisione del CNF non è pertinente per dimostrare che gli organi dell'avvocatura siano granitici nel ritenere che i professori a contratto possano fregiarsi del titolo di docente solo per il periodo corrispondente al periodo di insegnamento. La statuizione dell'organo di disciplina forense è stata assunta quale principio dal giudice di prime cure, in assenza di presupposti per definirla tale. Contr Al riguardo va osservato che il passaggio della decisione del richiamato nella sentenza gravata attiene alla parte in fatto, riassuntiva della pronuncia emessa dal COA di Palermo e, di conseguenza, non può considerarsi l'affermazione di un principio da parte dell'organo disciplinare.
Sebbene il richiamato principio - per cui gli avvocati posso utilizzare il titolo di professore, se professori a contratto o ricercatori confermati, solo entro i pagina28 di 37 limiti di tempo in cui svolgono l'attività di docenza - fosse granitico nella giurisprudenza formatasi in relazione alla vecchia formulazione dell'art. 35 del
Codice Deontologico Forense, non si rinvengono elementi sufficienti per definirlo ancora attuale, anche sotto la nuova formulazione dell'art. 35 del codice deontologico.
A tale proposito, si rileva che anche l'ulteriore parere del 27 aprile 2005, n.
20, richiamato dagli odierni appellati, era riferito alla previgente formulazione dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense e, pertanto, non è applicabile al caso in esame.
Sebbene non possa, dunque, affermarsi che non potesse Parte_1 utilizzare il titolo di professore successivamente alla cessazione dell'incarico di docenza a contratto, va confermata la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla illegittimità dell'uso della qualifica accademica da parte dell'odierno appellante. ha, infatti, fatto un utilizzo del tutto improprio del titolo Parte_1 di professore, non avendo specificato la qualifica e la materia insegnata, così ingenerando in capo ai terzi (ivi compresi gli odierni appellati) almeno il dubbio sull'effettività e sulla veridicità del titolo.
SUL SECONDO MOTIVO.
Anche le doglianze sollevate con il secondo motivo di appello sono del tutto infondate.
I documenti che l'appellante ha prodotto già in primo grado e che invoca per sostenere l'uso in senso ingiurioso del termine “sedicente” sono inidonei a dimostrare, come invece sostenuto da (cfr. pp. 14 e ss., atto di Parte_1 appello), che gli appellati, essendo già a conoscenza della sua qualifica di professore, hanno utilizzato il termine “sedicente” nella sua accezione negativa e dispregiativa.
Conformemente a quanto giustamente ritenuto dal giudice di prime cure, va rilevato che la corrispondenza in cui forniva i dettagli Parte_1 informativi imposti dall'art. 35 del Codice Deontologico Forense (doc. n. 26, fascicolo di primo grado ) è del tutto inutile e inadeguata per sostenere Parte_1
l'intenzione ingiuriosa di e di . Parte_2 Persona_1
Nel dettaglio, le lettere invocate dall'odierno appellante risalgono al periodo
2011 – 2013, quindi, a un periodo compreso tra i sette e i nove anni prima del pagina29 di 37 fatto oggetto di causa e, soprattutto, sono le ultime occasioni in cui
[...]
ha precisato i dettagli richiesti dalla norma deontologica. Infatti, in tutte Parte_1 le circostanze successive, egli si è sempre definito esclusivamente come “Avv.
Prof.”, contravvenendo ai dettami dell'art. 35, comma 4, del Codice Deontologico
Forense.
Documenti così risalenti nel tempo non possono giustificare, come pretenderebbe l'odierno appellante, la conoscenza della sua qualifica di professore da parte degli odierni appellati, poiché è del tutto illogico pretendere che a distanza di così tanti anni taluno possa e debba ricordare le qualifiche delle quali si è fregiato il proprio interlocutore: chi pretende di essere appellato con una determinata qualifica (di professore, nel caso in esame) ha l'onere di dimostrarne il fondamento, mentre non si può pretendere che sia l'interlocutore a svolgere verifiche in merito.
Consegue a quanto rilevato che, contrariamente all'assunto dell'appellante – secondo il quale “seppur la norma deontologica de qua impone di comunicare qualifica e materia di insegnamento, la stessa non costringe di certo a farlo ogni volta che ci si rivolga allo stesso soggetto” (p. 13, atto di appello), la specificazione della materia e della qualifica non può essere sporadica, ma deve accompagnare sempre il titolo di professore, proprio perché serve ad ottemperare in modo completo e puntuale all'obbligo informativo nei confronti dei terzi.
Pertanto, il fatto che, negli atti delle due cause (nn. 805/2020 e 832/2020
r.g.) in cui era stato utilizzato l'aggettivo per cui è contesa l'appellante avesse speso il proprio titolo di professore in modo non conforme alle regole deontologiche, era sufficiente a ingenerare nei difensori della controparte
(avvocati e ) il dubbio da loro, poi, espresso negli Parte_2 Persona_1 scritti difensivi per cui è causa. È, invero, naturale che se l'informazione offerta da chi si appella come professore non è completa, gli interlocutori abbiano il legittimo dubbio sulla qualifica accademica.
Del resto, la pretestuosità della tesi proposta dall'appellante emerge chiaramente anche dalla riproposizione dell'argomentazione circa la “obiettiva offensività del termine “sedicente”, come chiarito nella sentenza n. 12402/2013 della Cassazione” (p. 20, atto di appello), nonostante il giudice di primo grado avesse già evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione era stata pagina30 di 37 richiamata da in modo del tutto frammentario e incompleto Parte_1
(cfr. pp. 18 e 19, sentenza gravata).
Come è stato correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il caso in esame non è sovrapponibile a quello oggetto della citata pronuncia della Corte di
Cassazione, poiché nel caso analizzato da quest'ultima il termine “sedicente” era stato utilizzato dall'autore dello scritto necessariamente in senso dispregiativo, travalicando così i limiti della difesa e della continenza, perché era rivolto ad un consulente tecnico d'ufficio la cui qualifica era indubitabile in forza della sua iscrizione all'albo dei consulenti del Tribunale. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, la qualifica di professore, enunciata da senza Parte_1 rispettare le precise prescrizioni previste per il suo impiego dalla norma deontologica, è solo autoattribuita, ciò che legittima, come in precedenza osservato, i dubbi desumibili dall'aggettivo “sedicente”.
Di conseguenza, per le ragioni precedentemente esposte, non solo non è possibile riscontrare nell'uso dell'aggettivo in questione l'intenzione degli odierni appellati di screditare ma al contrario, è possibile affermare Parte_1 con certezza che il termine “sedicente” è stato utilizzato nel senso “gergale”, neutro e letterale: “che dice di sé”.
Non può essere condivisa la doglianza dell'attore per la quale il termine
“sedicente” “sia notoriamente e comunemente inteso con accezione negativa e pregiudizievole” (p. 18, atto di appello).
Nel richiamare la definizione data dal dizionario Treccani al termine
“sedicente”, l'appellante afferma che “Il Dizionario Treccani chiarisce che il termine “sedicente” definisce, in particolare, qualcuno che si attribuisce titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono rispondenti al vero” (p. 18, atto di appello).
Tuttavia, il richiamo è incompleto, perché il dizionario offre la seguente definizione: “Che dice di essere, che si spaccia per qualcuno, che si attribuisce cioè titoli, generalità, qualifiche, qualità che non sono o che si sospettano non essere rispondenti a quelle reali”. E' evidente, per le ragioni già ampiamente descritte, che “sedicente” può essere definito colui nei confronti del quale si dubita delle qualifiche che si auto-attribuisce.
Per quanto premesso, è stato definito “sedicente Prof.”, Parte_1 nella sua accezione neutra, in un atto difensivo redatto dagli avvocati Parte_2
pagina31 di 37 senza travalicare i limiti della continenza, nell'esercizio del Pt_2 Persona_1 diritto di difesa e senza alcuna violazione degli art. 88 e 89 c.p.c., tanto che, in data 5 dicembre 2020, il giudice civile di Cremona (doc. 8, fascicolo di primo grado di parte convenuta) ha rigettato le istanze di cancellazione proposte da accertando che, nel caso in esame, il termine non risultava Parte_1 ingiurioso in quanto “non esprim[e] alcuna esplicita o implicita valutazione circa il mancato conseguimento del titolo di professore.”
Come è stato correttamente sottolineato dal giudice di primo grado (cfr. p.
17, sentenza gravata), la richiamata decisione del Tribunale di Cremona è rilevante, perché è stata assunta dallo stesso giudice che ha avuto la piena cognizione di tutti gli atti delle cause nel corso delle quali è stata consumata la presunta offesa e che ha, quindi, potuto valutare, al fine di decidere sull'offensività del termine in questione, tutto il contesto nel quale l'asserita offesa era stata perpetrata.
Per tentare di superare tale decisione, l'appellante fa riferimento a “vicende successive, dedotte nel presente giudizio e trascurate dal Tribunale, [che] smentiscono siffatta valutazione incidentale” (p. 20, atto di appello). L'appellante si riferisce alla risposta di alla richiesta di scuse di Parte_2 [...]
del 3 dicembre 2020. Parte_1
Come è già stato in precedenza ampiamente motivato sul punto, tale risposta non è idonea in alcun modo ad indicare l'intenzione di additare
[...]
quale truffatore, per screditarlo. Si tratta di dichiarazione con la quale Parte_1
l'avv. asseriva di non essere tenuto a conoscere il curriculum di Pt_2 [...]
, come peraltro giustamente evidenziato dal giudice di prime cure (p. 16, Parte_1 sentenza gravata).
Sempre in tema di procedimenti già svoltisi sul medesimo fatto, si deve condividere l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata sull'irrilevanza, ai fini della decisione, del giudizio penale RGGDP 34/2021 a carico degli odierni appellati, che si era concluso con l'archiviazione per il delitto di diffamazione
“perché il fatto non costituisce reato” e con la prospettazione di una possibile offensività del fatto a titolo di ingiuria.
Al riguardo va, invero, ribadito che tale apodittica e implicita valutazione di offensività compiuta incidenter tantum dal Giudice di Pace non influisce in alcun modo sulla odierna autonoma valutazione in sede civile e che l'aggettivo in pagina32 di 37 questione, contenuto peraltro in un atto giudiziario non certo destinato a una pluralità indeterminata di possibili destinatari, era in concreto privo di offensività.
La conclusione raggiunta non è inficiata dal richiamo che l'appellante opera alla diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., parametro di valutazione dell'attività dell'avvocato in quanto professionista (p. 22, atto di appello).
Secondo l'appellante tale parametro deve essere integrato alla luce dell'art. 29, comma 2, del Codice Deontologico Forense, per cui “L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega”.
Come già osservato, peraltro, anche dal Tribunale di Cremona in occasione del rigetto delle istanze di cancellazione, l'utilizzo, da parte degli avvocati Pt_2
e , del termine “sedicente” non esprimeva, avendo anche riguardo al Per_1 contesto in cui era utilizzato, alcuna valutazione né positiva né negativa su in quanto riferiva solo un dubbio sul titolo che egli stesso si Parte_1 era attribuito in maniera incompleta.
Poiché l'espressione “sedicente Prof.” utilizzata nell'ambito degli atti difensivi per cui è causa non è idonea ad offendere l'onore o il decoro dell'appellante, non è configurabile l'ingiuria.
L'appello proposto dall'appellante risulta del tutto infondato e perciò va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare a le spese del CP_1 presente grado.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati e Pt_2
non avendo rivolto alcun motivo di appello atto ad Parte_3 Parte_1 intaccare la posizione processuale dei detti appellati, ai quali l'appello è stato notificato a titolo di mera litis denuntiatio, le spese del presente grado di giudizio anticipate da vanno dichiarate irripetibili (cfr. Cass., ordinanza Pt_2 Parte_3
24 marzo 2023, n. 2491; conf. Cass., ordinanza 21 ottobre 2025, n. 28032).
A tale ultimo riguardo è opportuno ricordare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'impugnazione notificata alle altre parti a titolo di mera litis denuntiatio determina la compensazione delle spese nei loro confronti (cfr. Cass.
pagina33 di 37 1 luglio 2016, n. 13526; Cass. 19 giugno 2015, n. 12720; Cass., ord. 11 febbraio
2019, n. 3926; Cass. 7 ottobre 2019, n. 24944, che ha chiarito che nell'ipotesi di cause scindibili la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius, ma di semplice litis denuntiatio e, dunque, non può determinare la condanna alle spese ove codesti infine si costituiscano senza proporre impugnazione incidentale;
in senso conf. Cass. 21 marzo 2016, n. 5508).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147 e in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, commisurato all'importo dei danni richiesti dall'appellante (pari a euro
52.250,00 in linea capitale).
Nella liquidazione dei compensi spettanti a si deve fare CP_1 applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. n.
55/2024 e ss. mm., in applicazione del principio di diritto definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di spese processuali, tra
l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa
a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.” (Cassazione civile sez. II,
06/06/2022, n.18047, così massimata).
Infatti, tutti gli appellati sono stati assistiti dagli stessi difensori, i quali non hanno, tuttavia, dovuto esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime
pagina34 di 37 anagrafiche, ecc.;” [omissis] “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;” (in motivazione, punto 4.12, Cass. n. 10367 del 2024).
Applicando tali principi al caso concreto, una volta ridotto del 30% il compenso unico che si sarebbe dovuto liquidare comunque per una sola parte, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 30%, in ragione del fatto che gli avvocati degli appellati hanno patrocinato tre soggetti diversi. La misura di questo aumento (demandata alla discrezionalità del giudice di merito, cfr. Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047) si giustifica, per un verso, per il maggior numero di relazioni che i difensori hanno necessariamente dovuto intrattenere con i soggetti difesi nel corso del giudizio e del conseguente maggior impegno impiegato nell'attività difensiva e, per altro verso, per l'esigenza di rispetto del principio di non debenza delle spese superflue.
L'importo ottenuto va ridotto nella misura della metà, in ragione del fatto che nei confronti degli appellati e le spese processuali si Pt_2 Parte_3 compensano con quelle sostenute dall'appellante.
Da ultimo, la domanda proposta dagli appellati ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
A questo proposito, va osservato che, sebbene le difese dell'appellante siano risultate perlopiù pretestuose per le ragioni descritte in motivazione, queste non possono definirsi del tutto inconferenti, temerarie o sostenute in violazione del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta.
Del resto, gli appellati che hanno proposto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non hanno offerto alcuna prova dell'an e del quantum del danno lamentato o della colpa grave e della mala fede dell'appellante. Infatti, a pagina35 di 37 fondamento della prospettata responsabilità ex art. 96 c.p.c., gli appellati si sono limitati ad affermare che “in sede di gravame l'Avv. ha notificato Parte_1
l'appello anche all'Avv. e agli eredi dell'Avv. (come era ovvio e Pt_2 Per_1 corretto) ma ha anche ritenuto di citarli formalmente in giudizio, senza peraltro formulare alcuna domanda nei confronti dei medesimi (posto che anche in appello le uniche domande sono proposte nei confronti della . Ci pare CP_6 quindi che la citazione in appello dell'Avv. e degli eredi dell'Avv. Pt_2 Per_1 sia a dir poco temeraria, a maggior ragione considerando la condotta processuale di controparte in primo grado, e quanto agli eredi del compianto
Avv. davvero inopportuna e di cattivo gusto” (p. 4, comparsa di risposta). Per_1
Come è stato in precedenza evidenziato, la citazione nel presente giudizio dell'avv. e dell'avv. è avvenuta a mero titolo di litis denuntiatio, Pt_2 Per_1 essendo tali parti litisconsorti processuali necessari;
con la conseguenza che la loro evocazione in giudizio era dovuta, mentre la costituzione in appello dei detti professionisti non era necessaria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e quale erede di , per la
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 riforma della sentenza n. 9695/2024, pubblicata il 9 novembre 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 18626/2022 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
ON
a rimborsare a in persona de legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del presente grado di giudizio da quest'ultimo anticipate, liquidate in euro 3.160,43 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
DICHIARA irripetibili le spese del presente grado anticipate da e Parte_2
quale erede di;
Parte_3 Persona_1
RIGETTA
pagina36 di 37 La domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta da e Controparte_1 Parte_2 [...]
quale erede di , nei confronti di Parte_3 Persona_1 Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_7 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott.ssa MA TT
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